Incarto n. 11.2012.33
Lugano 22 giugno 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2009.211 (divorzio su richiesta unilaterale: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 25 agosto 2009 da
AO 1
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
e nella causa DI.2009.232 (provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 3 settembre 2009 da AP 1 nei confronti di AO 1;
giudicando sull'appello del 26 marzo 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 marzo 2012 e sull'appello incidentale inoltrato il 28 aprile 2012 da AO 1 contro il medesimo decreto;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ () il 27 dicembre 1987. Dal matrimonio sono nati L (l'11 ottobre 1988), M__________ (il 19 febbraio 1990) e D__________ (il 20 ottobre 1996). Il marito è alle dipendenze dell'__________ e la moglie, senza particolare formazione, svolge lavori di pulizia a tempo parziale.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 da AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud i coniugi si sono intesi nel senso di affidare i figli alla madre, AO 1 impegnandosi a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlio. Il 3 aprile 2003 i coniugi hanno concordato l'affidamento di L__________ al padre con soppressione del contributo alimentare per lei. Mediante decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha poi obbligato AP 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie, uno di fr. 1477.50 mensili per M__________ e uno di fr. 1260.– mensili per D__________, assegni familiari compresi.
C. Il 24 novembre 2004 AO 1 ha promosso
azione di divorzio e con decreto cautelare emesso il 13 maggio 2005 “nelle more istruttorie” il medesimo Pretore ha fissato in fr. 982.50 mensili il contributo alimentare per la moglie, in fr. 1477.50 mensili quello per M__________ e in fr. 1260.– mensili quello per D__________, assegni familiari compresi. In accoglimento di
un'istanza presentata il 10 giugno 2005 da AP 1 egli ha ordinato inoltre con decreto del 14 giugno 2005 all'__________ delle dogane di trattenere dallo stipendio di AO 1 fr. 1477.50 mensili in favore di M__________, da riversare su un conto corrente postale della moglie.
D. Invocando la prossima maggiore età di M__________, il 30 gennaio 2008 AP 1 ha postulato la revoca immediata della trattenuta sullo stipendio, mentre il 10 marzo 2008 AP 1 ha chiesto un'altra trattenuta di stipendio per complessivi fr. 2245.50 mensili in garanzia dei contributi alimentari destinati a sé e al figlio D__________. Con decreto cautelare emanato il 17 marzo 2008 senza contraddittorio il Pretore ha fissato in fr. 482.50 mensili il contributo per la moglie, in fr. 1000.– mensili quello per M__________ e in fr. 1260.– mensili quello per D__________, ordinando la trattenuta di tali somme dallo stipendio del marito. All'udienza del 28 aprile 2008, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha sollecitato la revoca della trattenuta di stipendio e una riduzione dei contributi alimentari, facendo valere una diminuita capacità lucrativa e l'intervenuta convivenza della moglie con __________ dal 1° maggio 2007. Da parte sua AP 1 ha instato per la revoca del decreto cautelare del 17 marzo 2008, per un aumento del contributo in suo favore ad almeno fr. 985.– mensili e per un aumento di quello in favore di D__________ a fr. 1680.– mensili, ribadendo la richiesta di trattenere tali somme dallo stipendio del marito. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato.
E. Con decreto cautelare del 13 ottobre 2008 il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2008 un contributo alimentare di fr. 1231.– mensili per la moglie (portato a fr. 1371.– mensili dal 1° settembre 2008) e uno di fr. 1327.50 mensili per il figlio D__________ (assegni familiari compresi), ordinando all'__________ di trattenere dallo stipendio del debitore la somma di fr. 2698.50 mensili, da riversare direttamente alla moglie. Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 9 giugno 2009 (inc. 11.2008.158).
F. Nel frattempo, l'11 febbraio 2009, M__________ si è rivolto al Pretore, chiedendo che il padre fosse condannato a erogargli un contributo alimentare di fr. 820.– mensili dopo la maggiore
età. Con sentenza del 29 maggio 2009 il Pretore ha condannato AO 1 a versare al figlio il contributo in questione dal settembre del 2008 al giugno del 2009 (inc. DI.2009.36). Tale decisione è stata confermata da questa Camera, su appello, con decisione dell'8 marzo 2011 (inc. 11.2009.98).
G. Il 25 agosto 2009 AO 1 ha presentato una nuova istanza cautelare per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, che la trattenuta di stipendio decretata
il 13 ottobre 2008 in favore del figlio D__________ fosse ridotta a fr. 2339.30, che il contributo alimentare per M__________ fissato nella sentenza 29 maggio 2009 fosse ridotto a fr. 588.10 mensili, che alla moglie fosse ordinato di chiedere al datore di lavoro il pagamento degli assegni familiari retroattivamente dal 1° gennaio 2009 e che la medesima fosse condannata a versargli un contributo alimentare di fr. 359.20 mensili per un periodo imprecisato (inc. DI.2009.211). Al contradditorio del 16 ottobre 2009 AP 1 si è opposta all'istanza, mentre AO 1 ha rinunciato alla postulata riduzione del contributo alimentare per M__________, confermando le altre domande. Il 15 luglio 2010 egli ha modificato di nuovo le pretese, chiedendo che la moglie fosse tenuta a rifondergli fr. 3588.– per gli assegni familiari da lei indebitamente percepiti. Alla discussione del 19 agosto 2010 le parti hanno riaffermato le rispettive conclusioni.
H. Il 3 settembre 2009 AP 1 si è rivolta anch'essa al Pretore, chiedendo che – accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – il contributo alimentare per lei fosse aumentato a fr. 1560.– mensili dal 1° settembre 2009, quello per D__________ a fr. 1950.– mensili e che la trattenuta di stipendio fosse adeguata di conseguenza (inc. DI.2009.232). Alla discussione del 16 ottobre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 4 marzo 2010 il Pretore ha ridotto la trattenuta di stipendio a fr. 2368.50 mensili (verbale del 4 marzo 2010 nell'inc. DI.2009.232). Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 9 aprile 2010 AP 1 ha ribadito la propria posizione, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 1600.– mensili, ridurre quella di contributo per D__________ a fr. 1620.– mensili e chiedere il relativo adeguamento della trattenuta di stipendio. Nel suo allegato del 15 maggio 2010 AO 1 ha reiterato il proprio punto di vista.
I. Statuendo con decreto cautelare del 13 marzo 2012, il Pretore ha respinto sia l'istanza del 25 agosto 2009 presentata da AO 1 (inc. DI.2009.211) sia l'istanza del 3 settembre 2009 presentata dalla moglie (inc. DI.2009.232). Non ha prelevato tasse o spese e ha compensato le ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state accolte ed entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
L. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 marzo 2012 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la sua istanza del 3 settembre 2009 (inc. DI.2009.232). Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2012 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello incidentale (“adesivo”) ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per la moglie, di aumentare il contributo alimentare per D__________ e di condannare AP 1 a corrispondergli dall'agosto del 2011 un contributo alimentare per il figlio di fr. 1171.85 (subordinatamente fr. 671.85) mensili. AP 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello incidentale.
M. In parziale accoglimento di due ulteriori istanze presentate da AO 1 l'11 agosto 2011 e da AP 1 il 19 settembre 2011, con decreto cautelare del 16 aprile 2013 il Pretore ha affidato D__________ al padre, dal quale il ragazzo si era trasferito l'8 agosto 2011, riservando alla madre il più ampio diritto di visita, e ha aumentato il contributo alimentare per la moglie in pendenza di divorzio da fr. 1371.– a fr. 1595.65 mensili dal 1° agosto 2011 fino al 30 novembre 2012, a fr. 1810.– mensili dal 1° dicembre 2012 fino al 30 maggio 2013, a fr. 1459.30 mensili dal 1° giugno 2013 fino al 31 ottobre 2014 e a fr. 1869.75 dal 1° novembre 2014 in poi. Contro tale decisione entrambe le parti hanno introdotto appello, tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2013.41).
N. Il 6 maggio 2012 AO 1 ha inviato alla Camera due documenti nuovi. AP 1 ha prodotto anch'essa tre documenti nuovi l'11 e il 16 aprile 2013. In seguito, il 3 giugno 2013, AO 1 ha trasmesso alla Camera altra documentazione, che il giorno successivo la moglie ha chiesto di dichiarare irricevibile, e il 31 ottobre 2014 ha fatto seguire ulteriori documenti, che AP 1 ha chiesto una volta ancora di espungere il 6 novembre 2014.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolati dal diritto anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato, intimato il 14 marzo 2012, è stato notificato al patrocinatore di AP 1 l'indomani. L'appello in esame soggiace pertanto alla nuova procedura, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, già l'aumento complessivo di fr. 521.50 mensili postulato dall'appellante, capitalizzato per 20 anni (art. 92 cpv. 2 CPC), superando fr. 125 000.–. Tempestivo, l'appello principale è quindi ricevibile.
Le osservazioni all'appello principale presentate da AO 1 il 30 aprile 2012 sono anch'esse tempestive, ciò che rende senza oggetto la richiesta intesa alla restituzione del termine da lui formulata (pag. 2 a metà). Non esiste per contro l'appello incidentale (“adesivo”) nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 2 CPC) applicabile ai provvedimenti cautelari, sia pure nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio agli art. 261 segg. CPC). Tale rimedio giuridico va pertanto dichiarato irricevibile.
Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude 18 nuovi documenti (o plichi di documenti), al “complemento” del 6 maggio 2012 altri due e chiuso lo scambio degli allegati ha prodotto quattro ulteriori documenti il 3 giugno 2013 e sette il 31 ottobre 2014. AP 1 ha prodotto da parte sua tre nuovi documenti l'11 aprile 2013 (trasmessi nuovamente il 16 aprile). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, come si vedrà, i nuovi documenti esibiti dalle parti non sono di rilievo per il giudizio, che può essere emanato limitandosi a esaminare la situazione finanziaria di AO 1 dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2011 (consid. 7 segg.). Ciò posto, conviene procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha rilevato che dal profilo formale l'istanza inoltrata da AP 1 il 3 settembre 2009 risultava carente di motivazione, ma che ad ogni modo la situazione delle parti non era mutata dopo il precedente decreto del 13 ottobre 2008, né per redditi né per fabbisogni minimi. Relativamente alla sentenza emanata da questa Camera il 9 giugno 2009, essa non imponeva a suo parere una modifica del decreto cautelare emesso il 13 ottobre 2008, avendone confermato il dispositivo. A mente del Pretore inoltre AP 1 non aveva neppure reso verosimile un aumento del reddito del marito, mentre l'allegata diminuzione del fabbisogno minimo di lui, oltre a non essere comprovata, appariva parzialmente compensata dall'aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1100.– a fr. 1200.– mensili. Ne ha concluso, il Pretore, che nessuna nuova e rilevante circostanza giustificava un aumento dei contributi alimentari dovuti da AO 1 alla moglie e al figlio D__________, onde la conferma dei contributi di mantenimento decretati nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008.
Nell'appello AP 1 contesta che le circostanze non siano mutate dopo il 13 ottobre 2008. Essa ribadisce anzitutto che la sentenza pronunciata da questa Camera il 9 giugno 2009 dimostra come il Pretore abbia determinato erroneamente i contributi di mantenimento per minorenni facendo capo alla tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevista nel caso di tre figli, mentre in concreto i due figli maggiorenni non andavano considerati. A parere dell'appellante la Camera ha confermato il decreto cautelare solo perché essa non aveva interposto appello, sicché rifiutando di tenerne conto nella decisione impugnata il Pretore ha privilegiato i figli maggiorenni a scapito di lei e del figlio minorenne. Dal giugno del 2009 – essa soggiunge – la situazione finanziaria di AO 1 è inoltre sostanzialmente cambiata. Il figlio M__________ ha infatti terminato la formazione di apprendista e da quel momento è cessato l'obbligo di mantenimento del padre, come confermava la precedente decisione di questa Camera. AP 1 ribadisce per finire che il marito non si è adeguato a quanto il Pretore ha decretato cautelarmente il 13 ottobre 2008, rifiutandosi di versare il dovuto.
L'appellante chiede di accogliere la sua istanza cautelare del 3 settembre 2009, ovvero di aumentare dal 1° settembre 2009 i contributi alimentari previsti nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008 (sopra, lett. E), portando quello per sé da fr. 1371.– a fr. 1600.– mensili e quello per D__________ da fr. 1327.50 a fr. 1620.– mensili (assegni familiari compresi), non senza adeguare la trattenuta di stipendio a carico del marito (sopra, lett. H). Sta di fatto però che con il successivo decreto cautelare del 16 aprile 2013 (inc. CA.2011.29) il Pretore ha affidato D__________ al padre retroattivamente dal 1° agosto 2011, sopprimendo da allora il contributo alimentare per il figlio e aumentando da quel momento il contributo per la moglie in importi compresi tra fr. 1595.65 e fr. 1869.75 mensili (sopra, lett. M). Ora, l'appello introdotto contro tale decreto da AP 1 tende soltanto all'ulteriore aumento del contributo alimentare per lei dal 1° agosto 2011 ad almeno fr. 2094.05 mensili. AO 1 ha impugnato a sua volta il decreto cautelare del 16 aprile 2013, chiedendo di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, sempre dal 1° agosto 2011. Oggetto del presente giudizio rimane perciò l'aumento dei contributi di mantenimento per la moglie e per D__________ tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2011. Modifiche ulteriori vanno esaminate nella procedura relativa agli appelli diretti il 26 e il 29 aprile 2013 contro il decreto cautelare del 16 aprile 2013 (inc. 11.2013.41).
Ciò premesso, la questione è di sapere anzitutto se fra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2011 la situazione finanziaria di AO 1 si sia modificata rispetto a quella posta alla base del decreto cautelare del 13 ottobre 2008. Ove ciò non fosse (oppure la situazione di lui fosse peggiorata), le argomentazioni dell'appellante volte a un aumento dei contributi alimentari cadrebbero nel vuoto. Giovi cominciare dunque vagliando i redditi dell'interessato.
a) Il Pretore ha accertato che rispetto al momento in cui era stato emesso il decreto cautelare del 13 ottobre 2008 le entrate di AO 1 sono finanche diminuite, la perizia assunta il 23 dicembre 2011 nella causa di merito (act. LIXa nell'inc. OA.2004.127) attestando dall'inizio del 2008 una capacità lucrativa ridotta fino al 70% (sentenza impugnata, consid. 7.2). L'appellante chiede di dipartirsi, nonostante ciò, dal reddito accertato da questa Camera nella sentenza del 9 giugno 2009 (fr. 8708.– mensili, dedotto l'assegno familiare per D__________ nel frattempo percepito dalla madre: appello, pag. 6 punto 7), il marito non avendo reso verosimile che il ridotto grado d'occupazione sia connesso al suo stato di salute, per tacere del fatto che egli avrebbe potuto far intervenire l'assicurazione malattia, l'assicurazione contro gli infortuni o il datore di lavoro.
AO 1 rimanda da parte sua alla citata perizia pluridisciplinare del 23 dicembre 2011, la quale fa stato di una sua incapacità lucrativa del 30% dal 21 gennaio 2008 e del 50% dal novembre del 2010, come si evince anche da un progetto di decisione AI del 4 aprile 2012 (doc. 5.2 a 5.5 acclusi alle osservazioni all'appello). Tale progetto conferma, secondo il metodo della “media retrospettiva”, un grado d'incapacità al lavoro del 30% dal 21 gennaio 2008, aumentato al 40% dall'aprile del 2011, tale da fondare il diritto a un quarto di rendita dal 1° aprile 2011 e a una mezza rendita dal 1° luglio 2011, versata però solo dal 1° novembre 2011, la richiesta essendo stata presentata unicamente nel maggio del 2011 (osservazioni all'appello, pag. 4 punto 2 e pag. 9 punto 7).
b) Circostanze che emergono in una causa di divorzio e sulle quali le parti hanno avuto modo di esprimersi vanno considerate anche a fini provvisionali (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6a). Nella fattispecie l'appellante non contesta che in questa sede il Pretore potesse tenere conto degli accertamenti desumibili dalla perizia assunta nella causa di merito. Certo, al momento del giudizio i complementi e le delucidazioni peritali non erano ancora giunti, ma essi sono stati esperiti nel frattempo (doc. 4 a 4.9 acclusi alle osservazioni all'appello) e l'appellante non contesta che abbiano sostanzialmente confermato le risultanze della perizia. Del resto l'accertamento degli specialisti (nell'inc. OA.2004.127, pag. 28 punto 2 e pag. 29, 5° e 6° capoverso) corrisponde a quanto l'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità prospetta nella citata bozza di decisione del 4 aprile 2012 (pag. 2 a metà).
A un esame di verosimiglianza, quindi, il fatto che dal febbraio del 2008 AO 1 abbia ridotto il grado d'occupazione al 70% (I CCA, sentenza 11.2008.158 del
9 giugno 2009, consid. 5d) appare giustificato dal profilo medico, sicché non v'è ragione di scostarsi dal reddito che egli ha effettivamente conseguito nel 2009, ovvero fr. 5934.60 mensili netti una volta tolti gli assegni di custodia – da considerare reddito dei figli – e aggiunta la quota di tredicesima (doc. 6 e 7 nell'inc. DI.2009.211). Non entra per contro in linea di conto l'ulteriore riduzione al 65% del grado d'occupazione pattuita con il datore di lavoro il 16 luglio 2009 (doc. 3 nell'inc. DI.2009.211), non giustificata da motivi d'ordine medico.
c) Non è il caso invece di aggiungere al reddito del marito una ipotetica rendita AI, il cui versamento è verosimilmente iniziato solo il 1° novembre 2011 (doc. 5.4 accluso alle osservazioni all'appello), dopo il periodo determinante ai fini del giudizio (dal 1° settembre 2009 al 31 luglio 2011: sopra, consid. 7). Che il convenuto abbia avuto diritto, in precedenza, a indennità dell'assicurazione malattia più alte del salario effettivamente percepito per l'attività prestata al 70% è contestato (osservazioni all'appello, pag. 10 punto 8) e non è stato reso verosimile dall'appellante. Nella prospettiva dell'attuale decisione occorre dipartirsi quindi da un reddito netto del marito di fr. 5934.60 mensili.
Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante pretende che esso si sia ridotto da fr. 3591.80 a fr. 3291.– mensili, poiché rispetto a quanto accertato nella decisione del 9 giugno 2009 (inc. 11.2008.158, consid. 10) il costo dell'alloggio è diminuito da fr. 1400.– a fr. 1000.– mensili, seppure il minimo esistenziale del diritto esecutivo sia passato da fr. 1100.– a fr. 1200.– mensili (appello, pag. 8 punto 9). L'interessato obietta che nulla rende verosimile la asserita contrazione del suo canone di locazione. Ed effettivamente l'appellante non menziona alcun elemento a sostegno dell'allegazione. Ne segue che il fabbisogno minimo del marito va accertato in fr. 3691.80 mensili (aumento di fr. 100.– del minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola previsto dalla tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2009: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292).
Da quanto precede il margine disponibile che AO 1 può destinare a moglie e figlio risulta di fr. 2242.80 mensili (fr. 5934.60 ./. fr. 3691.80), meno cioè di quanto il Pretore ha fissato nel decreto cautelare impugnato (fr. 2698.50 mensili complessivi). E la situazione non muterebbe neppure se si riducesse il fabbisogno minimo del marito al semplice minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF), come prevede la giurisprudenza nel caso in cui i redditi complessivi non coprano il fabbisogno di tutta la famiglia (DTF 140 III 339 consid. 4.3). In effetti, non rientrando nel minimo esistenziale del diritto esecutivo né i premi delle assicurazioni facoltative (DTF 134 III 323) né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4), nel caso specifico dal fabbisogno minimo del marito andrebbero dedotti al massimo fr. 139.65 (assicurazioni complementari fr. 31.30, RC ed economica domestica fr. 24.85, imposte fr. 83.50). Ma anche in tale ipotesi il margine a disposizione di moglie e figlio non supererebbe fr. 2382.45 mensili (fr. 5934.60 ./. fr. 3691.80 + fr. 139.65), sempre meno di quanto attribuito dal Pretore nella decisione di cui si chiede la modifica (fr. 2698.50 mensili).
Non si disconosce che le argomentazioni sollevate dall'appellante (aumento del fabbisogno in denaro di D__________ e del fabbisogno minimo o dei redditi dell'appellante) potrebbero condurre a una diversa ripartizione interna della spettanza alimentare tra madre e figlio. La questione però è senza portata pratica, poiché la presente decisione riguarda contributi di mantenimento dovuti per il passato, fino al momento in cui D__________ si è trasferito dal padre (sopra, consid. 7). Distinguere l'ammontare del contributo in favore delle madre e quello in favore del figlio non sarebbe così di alcun interesse concreto né attuale.
Quanto alle spese dell'appello incidentale, data la notoria situazione economica in cui versa l'interessato, a carico del quale già sussiste un attestato di carenza beni per l'incasso di spese processuali, conviene soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Il rimedio giuridico non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni, non si pone neppure problema di ripetibili.
Il gratuito patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera non può essere conferito, giacché l'appello appariva d'acchito senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). La diminuita capacità lucrativa del convenuto appariva infatti evidente, come manifesto appariva l'aumento del suo fabbisogno minimo. Quanto all'analoga domanda formulata da AO 1, essa risulta priva d'oggetto, non avendo egli dovuto affrontare spese processuali e avendo potuto redigere da sé le osservazioni all'appello e l'appello “incidentale” (per altro d'acchito irricevibile) senza far capo a un patrocinatore.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 125 000.–: sopra, consid. 1) raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Le spese di tale appello, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
L'appello incidentale è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale appello.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.
Notificazione:
– avv.; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).