11.2012.16

Incarto n. 11.2012.16

Lugano 19 novembre 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Olgiati, giudice supplente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2007.150 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 agosto 2007 da

e AP 1 , e CE 1 già in , al quale sono subentrati gli eredi AP 3 la stessa AP 4 AP 5 AP 6 , e AP 7 (patrocinati dall'avv. PA 2 )

contro

e AO 1 (patrocinati dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 20 febbraio 2012 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 5, AP 6 e AP 7 contro la sentenza emessa il 23 gennaio 2012 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Il 5 dicembre 1975 P__________, allora proprietario della particella n. 750 RFD di __________, e CE 1, proprietario della contigua particella n. 1551, hanno stipulato un contratto di permuta (rogito n. 5296 del notaio __________, __________) in virtù del quale il primo ha ceduto al secondo 55 m² del proprio fondo (superficie delimitata in marrone sulla planimetria annessa al rogito) e il secondo ha ceduto al primo una identica superficie (delimitata in giallo sulla planimetria). Contestualmente essi hanno pattuito un diritto di transito con veicoli in favore della particella n. 750 sulla striscia di terreno segnata in marrone. Entrambi i fondi, edificati, si trovano lungo la via __________ (particella n. 1002). L'iscrizione della permuta e della servitù nel registro fondiario è avvenuta il 9 gennaio 1976.

B. CE 1 ha ottenuto il 24 febbraio 1976 dal Comune di __________ il permesso di costruire, a ovest della propria abitazio­ne, un garage prefabbricato, opera che eliminerà poi negli anni successivi. Il 15 settembre 1991 egli ha donato alla figlia AP 1 la particella n. 3147, scorporata dalla particella n. 1551, costituendo un diritto di passo veicolare in favore di tale particella gravante il subalterno b della propria particella n. 1551 (rogito n. 238 del notaio __________, __________). Quello stesso giorno AP 1 ha donato al marito AP 2 la comproprietà di un mezzo della particella ricevuta in donazione (rogito n. 239 dello stesso notaio __________). L'iscrizione del frazionamento e della comproprietà nel registro fondiario è avvenuta il 5 dicembre 1991. Sulla particella n. 3147 AP 1 e AP 2 hanno costruito, fra il 1991 e il 1992, la loro casa d'abitazione.

C. Nel maggio del 2000 P__________ ha donato la particella n. 750 ai figli AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno. Nel luglio del 2005 costoro hanno collocato sulla loro proprietà un paletto metallico a circa 3 cm dal confine con la particella n. 1551, in corrispondenza della prima curva della strada d'accesso.

D. Il 9 agosto 2005 CE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse in via cautelare a AO 1 e AO 2 di rimuovere il citato paletto. All'udienza del 18 agosto 2005 i convenuti hanno proposto di respingere la richiesta. Statuendo il 1° giugno 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza. Un appello presentato il 12 giugno 2006 da CE 1 contro tale decreto cautelare è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 9 agosto 2006 (inc. 11.2006.59).

E. Il 30 agosto 2007 CE 1, AP 1 e AP 2 hanno adito il medesimo Pretore, chiedendo di costituire in favore delle loro particelle n. 1551 e n. 3147 una servitù di passo necessario pedonale e veicolare sulla particella n. 750, da esercitare lungo l'arrotonda­mento della curva (circa 2 m² a ridosso del noto paletto) dietro indennità di fr. 500.–. Essi hanno chiesto inoltre che fosse ordinato all'ufficiale del registro fondiario, non appena passata in giudicato la sentenza, di iscrivere la servitù dietro presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto indennizzo. Nella loro risposta del 15 ottobre 2007 AO 2 e AO 1 hanno postulato il rigetto della petizione. Replicando il 16 novembre 2007, gli attori hanno ribadito le loro domande. Con duplica del 29 dicembre 2007 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere l'azione. L'udienza preliminare si è tenuta il 5 marzo 2008.

F. CE 1 è deceduto il 4 febbraio 2009, nel corso del­l'istruttoria. Gli sono subentrati nel processo la moglie AP 3 con i figli AP 5, la stessa AP 1, AP 6 e AP 7. L'assunzione delle prove si è chiusa il 18 ottobre 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali conclusivi del 12 e 15 dicembre 2011 nei quali hanno confermato i rispettivi punti di vista, gli attori aumentando nondimeno a fr. 800.– l'indennità offerta ai convenuti per l'ottenimento dell'accesso necessario. Statuendo con sentenza del 23 gennaio 2012, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

G. Contro la decisione appena citata AP 1, AP 2, AP 3, AP 5, AP 6 e AP 7 sono insorti a questa Camera con un appello del 20 febbraio 2012 nel quale chiedono di accogliere la loro petizione e di riformare in tal senso la sentenza impugnata. Con osservazioni del 10 aprile 2012 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuavano a essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore degli attori il 24 gennaio 2012. Introdotto il 20 febbraio 2012, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

Più delicata è la questione legata all'ammontare del valore litigio­so, che il Pretore ha fissato in fr. 41 000.– (sentenza impugnata, consid. 1 in fine). Nell'appello gli attori lo contestano, definendolo “assolutamente arbitrario” (pag. 10), il valore litigioso corrispondendo secondo loro alla rivalutazione che l'accesso necessario conferirebbe ai loro fondi, “sicuramente stimabile in almeno fr. 8000.–” (pag. 11). Non spendono una parola tuttavia per illustrare come mai un valore litigioso “sicuramente stimabile in almeno fr. 8000.–” non possa essere all'atto pratico di fr. 41 000.–. Tanto più che dall'accesso richiesto la particella n. 3147 trarrebbe sicuro e apprezzabile vantaggio, un conto essendo poter raggiungere quel fondo con sole automobili e un altro potervi arrivare sostanzialmente con tutti i veicoli leggeri, furgoni e cabinati compresi. Ne segue che il valore litigioso stimato dal primo giudice è lungi dall'apparire inverosimile. Anche sotto questo profilo l'ammissibilità dell'appello in esame può dunque ritenersi data.

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti i criteri che presiedono all'ottenimento di un accesso necessario in virtù del'art. 694 cpv. 1 CC, ha accertato anzitutto che in concreto il diritto pubblico non offre agli attori altre possibilità di passaggio. Ciò posto, egli ha constatato che il paletto posato dai convenuti a pochi centimetri dal confine impedisce sì il transito di furgoni (ambulanze, pompieri, polizia, fornitori, servizi pubblici), ma permette pur sempre quello di automobili. E una strada carrozzabile è sufficiente – egli ha continuato – ove i proprietari o i visitatori possano arrivare con un veicolo (o con un mezzo di trasporto pubblico) a una prossimità tale da poter poi proseguire a piedi fino all'edificio o all'istallazione. Nella fattispecie – egli ha soggiunto – “qualsiasi veicolo può giungere fino alla casa del fondo n. 1551, in prossimità della particella sottostante n. 3147”, di modo che non sussiste uno stato di necessità, mentre un accesso in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC non si giustifica solo per evitare difficoltà di manovra. Non ravvisando i presupposti per la concessione di un accesso necessario, in definitiva, il Pretore ha respinto la petizione.

  2. Gli appellanti sottolineano in primo luogo che la superficie su cui chiedono il diritto di accesso necessario è usata “da tempo immemorabile” e che soltanto nel 2005 i proprietari della particella n. 750 hanno posato il paletto in metallo, il quale non è per loro di alcuna utilità. Anzi, l'infisso impedisce ai veicoli di soccorso di raggiungere la particella n. 3147. Né tali veicoli potrebbero fermarsi e sostare sulla particella n. 1551, non essendo questa gravata di alcuna servitù di posteggio. E non potrebbero stazionare nemmeno sulla strada pubblica, la via __________ essendo sprovvista di aree di sosta nelle vicinanze. Ora, secondo gli appellanti un accesso può definirsi sufficiente soltanto se è tale da permettere ai mezzi d'emergenza di raggiungere il fondo edificato senza difficoltà. Ciò non è il caso nella fattispecie, il che è ancor meno accettabile ove si pensi che i convenuti non hanno alcun interesse a mantenere un paletto destinato solo a essere d'intralcio.

  3. I criteri che disciplinano l'ottenimento di un accesso necessario a norma dell'art. 694 cpv. 1 CC sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 4). Al riguardo basti rammentare che spetta anzitutto all'autorità amministrativa competente per il rilascio di un permesso di costruzione verificare che un fondo sia provvisto di accesso sufficiente. Se essa rilascia la licenza edilizia, considerando il fondo urbanizzato, si può supporre – per lo meno in linea di principio – che il fondo sia adeguatamente collegato alla rete stradale, anche perché di regola l'“accesso sufficiente” del diritto pubblico deve adempiere requisiti più severi rispetto all'“ac­cesso necessario” del diritto privato (RtiD I-2012 pag. 894 consid. 10; I CCA, sentenza inc. 11.2009.31 del 30 maggio 2012, consid. 10). Ciò non toglie che, in casi particolari, un “accesso sufficiente” a norma del diritto pubblico non rimedi – o non rimedi appieno – allo stato di necessità suscettibile di giustificare un “accesso necessario” giusta l'art. 694 CC. In simili circostanze il giudice civile deve esaminare se, apprezzando l'insieme delle circostanze specifiche del caso, sia possibile ovviare allo stato di necessità riscontrabile secondo il diritto civile (RtiD

I-2012 pag. 894 consid. 11; I CCA, sentenza inc. 11.2009.31 del 30 maggio 2012, consid. 11).

  1. In concreto è fuori dubbio che i fondi degli appellanti si trovano in una zona edificabile e che nel 1991 il Comune di __________ ha rilasciato la licenza edilizia per erigere sulla particella n. 3147 una casa d'abitazione. Si può ragionevolmente presumere quindi che l'autorità amministrativa abbia accertato l'urbanizzazione dei terreni anche per quel che è dell'accesso stradale. Non si disconosce che per quanto attiene alla particella n. 1551, edificata nel 1954 (ben prima che fosse promulgata la legge federale sulla pianificazione del territorio), l'autorità amministrativa non consta avere definitivamente accertato l'esistenza di un “accesso sufficiente”, ma se si pensa che l'accesso a tale fondo è lo stesso che garantisce il collegamento alla particella n. 3147 si può ragionevolmente supporre che per l'autorità amministrativa sussista un “accesso sufficiente” anche alla particella n. 1551. Ciò premesso, dagli atti risulta che nel 1993, durante lavori di miglioria alla strada d'accesso commissionati da CE 1 sulla propria particella n. 1551, l'angolo del muro posto sulla particella n. 750, nel punto in cui la strada forma una curva ad angolo retto sulla sinistra, è già stato arrotondato. Nel luglio del 2005 AO 1 e AO 2 hanno collocato però all'interno della loro proprietà, sull'area dell'arrotondamento, un paletto a circa 3 cm dal confine (fotografie scattate durante il sopralluogo del 18 ottobre 2011). Il problema è di sapere se nelle condizioni descritte, con il paletto sulla strada d'accesso posato nel 2005, si sia creato uno stato di necessità che giustifichi un accesso necessario nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC.

  2. Nel caso precipuo è pacifico che l'accesso alle particelle n. 1551 e n. 3147 è possibile dalla via __________ con ogni veicolo (leggero o pesante che sia) fin davanti alla casa posta sulla stessa particella n. 1551, ovvero fino al noto paletto. Dopo il paletto l'accesso forma una curva a gomito. Dagli atti risulta che durante un sopralluogo del 15 settembre 2005, esperito nell'ambito della causa DI.2005.242, una vettura di medie dimensioni come una __________ è riuscita ugualmente a proseguire (doc. 6). Il perito giudiziario __________ ha affermato inizialmente, nell'attuale causa, che “la svolta può essere percorribile per autovetture e furgoni, ma non con mezzi di servizio” (perizia del­l'aprile 2011, pag. 5, risposta n. 4). In seguito egli ha precisato che una __________ (larga 1.871 m) può transitare, ma non un furgone leggero __________ (largo 1.905 m), veicolo correntemente adibito ad ambulanza, né un furgone __________ (largo 1.993 m), attrezzato spesso come cardiomobile, né tanto meno un furgone __________ (largo 2.30 m), soggiungendo che le “conclusioni espresse in calce alla domanda 4 (…) sono confermate in quanto le stesse erano riferite all'uso dell'intero arrotondamento” della curva (delucidazione peritale del luglio 2011).

  3. Alla luce di quanto precede è accertato che, relativamente alla particella n. 1551, l'accesso è possibile con qualsiasi veicolo, leggero o pesante, fin davanti alla casa posta su quel fondo. In simili circostanze non è dato a divedere quale stato di necessità giustificherebbe un accesso necessario. L'art. 694 cpv. 1 CC assicura il diritto di arrivare con automezzi fino a un fondo edificato, ma non per forza sino alla soglia di casa (I CCA, sentenza inc. 11.2009.43 del 6 settembre 2010, consid. 6 con riferimenti; v. anche RtiD I-2007 pag. 766 consid. 8a). Gli appellanti sostengono che, giunti in corrispondenza del paletto, i furgoni che accedono alla loro particella (e che non possono proseguire) non possono sostare, perché ostacolerebbero il transito veicolare da e per la particella n. 3147. Dimenticano tuttavia che un accesso necessario garantisce la possibilità di raggiungere il fondo edificato, ma non quello di parcheg­giare sul medesimo. Senza trascurare che, qualora si tratti di veicoli d'emergenza, sussiste di regola uno stato di necessità che giustifica il loro stazionamento anche senza accesso necessario. È possibile che – come gli appellanti affermano – la curva a gomito sia usata “da tempo imme­morabile”. A parte il fatto però che essi non si valgono – a ragione – di una servitù di passo acquisita per prescrizione, la circostanza che i proprietari della particella n. 750 abbiano tollerato per molto tempo il passaggio sull'arrotondamento della curva ancora non conferisce loro il diritto a una servitù o a un accesso necessario (I CCA, sentenza inc. 11.2010.81 del 13 gennaio 2012, consid. 7b con riferimenti). Per quel che è della particella n. 1551, in altri termini, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

  4. Diversa è la situazione per quanto attiene alla particella n. 3147, il cui accesso può avvenire solo mediante automobili. Altri veicoli leggeri (fino a 3.5 t di peso totale: art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, RS 741.41), che si tratti di ambulanze, furgoni dei pompieri o della polizia, mezzi dei servizi municipalizzati o di fornitori, non possono proseguire sulla particella n. 1551 lungo i 25 o 30 m che intercorrono fra il noto paletto e il confine con la particella n. 3147. Ora, un “accesso necessario” non deve necessariamente consi­stere in una strada carrozzabile che arrivi fino al confine del fondo edificabile o addirittura fino a singoli edifici, potendo bastare in determinati casi che gli utenti o i visitatori abbiano modo di giungere con un veicolo a motore o con un mezzo di trasporto pubblico a una prossimità sufficiente e di lì proseguire a piedi (RtiD I-2012 pag. 893 consid. 8 e pag. 896 consid. 14; I CCA, sentenza inc. 11.2009.31 del 30 maggio 2012, consid. 11). Resta il fatto che, per principio, ai fini del diritto civile il proprietario di un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino case d'abitazione o di vacanza ha diritto di accedere al proprio immobile con veicoli a motore, sempre che la topografia dei luoghi permetta ciò (i terreni in notevole declivio possono costituire un'eccezio­ne: RtiD I-2012 pag. 895 n. 13; I CCA, sentenze inc. 11.2011.165 del 12 marzo 2014, consid. 5, e inc. 11.2009.31 del 30 maggio 2012, consid. 12).

Nella fattispecie la particella n. 3147 si trova in una zona residenziale. Non è in declivio né la morfologia dei luoghi la rende inaccessibile per veicoli a motore. Essendo raggiungibile solo con vetture di piccole dimensioni, ma non con altri mezzi leggeri come ambulanze, furgoni dei pompieri o della polizia, mezzi dei servizi municipalizzati o di fornitori, essa versa dunque – almeno parzialmente – in uno stato di necessità. La questione è di sapere se, apprezzando l'insieme delle circostanze specifiche del

caso in rassegna, si possa ragionevolmente ovviare a tale situazione. Il perito giudiziario ha accertato che, si togliesse il menzio­nato paletto, alla particella n. 3147 si potrebbe arrivare con ogni veicolo leggero passando sull'arrotondamento della curva. Quale interesse abbiano i convenuti a mantenere un paletto privo di particolare funzione (se non quella di ostacolare il transito proprio sull'arrotondamento della curva) non è dato di capire. Mal si intravede altresì quale interesse essi abbiano a impedire il passo sui 2 m² di terreno che gli attori chiedono di gravare. Men che meno ove si pensi che lo stesso P__________ aveva consentito a suo tempo a smussare l'angolo del muro (deposizione 27 aprile 2010 di __________: verbali, pag. 6). In condizioni del genere non si riscontra alcun motivo serio e prevalente per lasciare la particella n. 3147 in un (parziale) stato di necessità.

  1. AO 1 e AO 2 rimproverano agli attori di non avere intrapreso tutto il possibile per ottenere un “accesso sufficiente” secondo il diritto pubblico, il proprietario di un fondo dovendo far capo anzitutto agli strumenti offerti dal diritto amministrativo per ottenere l'urbanizzazione del proprio terreno mediante l'esecuzione dei raccordi stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 120 II 187 consid. 2c, 121 I 70 consid. 4b). Il proprietario che postula un accesso necessario valendosi dell'art. 694 CC deve dimostrare perciò di essersi attivato invano per ottenere un “accesso sufficiente” del suo fondo alla pubblica via ricorrendo ai rimedi del diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami; da ultimo: RtiD I-2012 pag. 891 consid. 6 e 7). Tale obbligo è destinato a evitare la creazione di accessi privati che risultino poi offendere le previsioni del piano regolatore, intralciando lo sviluppo pianificatorio (I CCA, sentenza inc. 11. 2010.113 del 13 settembre 2013, consid. 7). Sta di fatto che, comunque sia, in concreto la particella n. 3147 è già urbanizzata, l'autorità amministrativa avendo accertato in maniera definitiva che il fondo fruisce di un “accesso sufficiente” secondo il diritto pubblico. Né si scorge come il Comune potrebbe intervenire, nel caso specifico, per evitare la richiesta di passo necessario. Al riguardo la censura cade dunque nel vuoto.

  2. I convenuti si dolgono poi che i vicini abbiano costruito le loro abitazioni senza tenere in alcuna considerazione la questione dell'accesso, “per cui ora soltanto in perfetta malafede chiedono la concessione di un passo necessario” (osservazioni all'appello, pag. 6). Per quanto concerne la particella n. 3147, edificata nel 1991/92, non si vede tuttavia – né gli interessati spiegano – come gli attori avrebbero potuto costruire diversamente per prevenire uno stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC, l'accesso alla particella n. 3147 essendo sempre stato esercitato lungo la particella n. 1551 (seguendo la curva a gomito), senza che esistano altre possibilità di raccordo alla pubblica via. In simili circostanze non si può affermare pertanto che gli attori si siano preclusi essi medesimi il diritto di chiedere un accesso neces­sario.

  3. Affermano per altro i convenuti che un accesso necessario non è dato per migliorare condizioni di transito imperfette o per mere ragioni di comodità. A ragione, nel senso che la semplice opportunità di migliorare un tracciato esistente o la convenienza personale del proprietario non basta per giustificare uno stato di necessità sotto il profilo dell'art. 694 cpv. 1 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_223/2013 del 12 marzo 2014, consid. 2.1 con riferimenti; RtiD I-2007 pag. 766 consid. 8a). In concreto però non si tratta di migliorare semplicemente un accesso o di renderlo più agevole, ma far sì che la particella n. 3147 possa essere raggiunta con ogni veicolo leggero, comprese le ambulanze, i furgoni dei pompieri o della polizia, i mezzi dei servizi municipalizzati o di fornitori. L'obiezione degli interessati si rivela quindi fuori tema.

  4. Per AO 1 e AO 2 il muretto arrotondato in curva sulla loro proprietà andrebbe finanche tolto, poiché intralcia l'uso dell'ultimo stallo del loro posteggio coperto a confine con la particella n. 1551. Il perito giudiziario ha rilevato invero che l'ultimo posto auto del parcheggio riserva difficoltà di manovra per la “presenza del muretto di arrotondamento e della differenza di quota tra piazzale e accesso” (perizia dell'aprile 2011, pag. 4). Egli ha confermato nondimeno quanto l'ing. __________

aveva espresso nel suo referto del settembre 2005, ovvero che entrare in quel posteggio è facile, mentre problematica è se

mai la manovra d'uscita in retromarcia sulla via __________ (perizia dell'aprile 2011, pag. 4, risposta n. 3 con riferimento al doc. N, pag. 5). A parte ciò, nulla impedisce ai convenuti di eliminare il muretto arrotondato (che si trova sul loro fondo, ancorché il costo dell'opera sia stato assunto nel 1993 da AP 1 e AP 2), gli attori non chiedendo di conservarlo, ma solo di poter di passare sui 2 m² dell'angolo in curva. E che quest'ultimo possa rimanere libero è dimostrato dal fatto che negli ultimi vent'anni i convenuti non hanno ritenuto di modificare alcunché (salvo posare il paletto).

  1. Qualora sussista uno stato di necessità che giustifichi la richiesta di un accesso necessario su fondo altrui, la domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno (art. 694 CC cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario si deve avere riguardo inoltre agli interessi delle due parti (art. 694 cpv. 3 CC). In concreto la particella n. 3147 non ha mai avuto altro collegamento alla pubblica via se non quello attuale. Nemmeno i conve­nuti adombrano del resto ulteriori possibilità di accesso né pretendono – tanto meno – che si diano soluzioni di minor danno. Se ne conclude che AP 1 e AP 2 hanno diritto di ottenere l'accesso veicolare necessario sulla superficie di 2 m² all'angolo di confine tra la particella n. 1551 e il muro posto sulla particella n. 750 (area segnata in rosa sulla planimetria allegata alla presente decisione).

  2. Relativamente all'indennità, l'iscrizione di un accesso necessario su una strada già esistente non esonera – di per sé – dall'obbligo di versamento, né l'indennizzo è inteso a rimborsare parte dei costi sopportati a suo tempo dal proprietario del fondo serviente per la forma­zione della strada (RtiD I-2007 pag. 767 n. 28c consid. 12a). A mente del perito nel caso specifico il “valore attri­bui­to ai 2.09 m²” ammonta a fr. 800.– (perizia dell'aprile 2011, pag. 3, risposta n. 2). AO 1 e AO 2 eccepiscono che l'indennità dovrebbe ascendere ad almeno fr. 41 000.– (fr. 800.– per i 2 m² di superficie gravata e fr. 40 000.– per il posteggio coperto inutilizzabile). Se non che, come si è visto (consid. 12), il parcheggio in questione non risulta divenire inutilizzabile (o anche solo meno sfruttabile) per il solo fatto che gli attori ottengono il diritto di passare sui 2 m² della particella n. 750. Non v'è ragione dunque di scostarsi su questo punto dall'apprezzamento peritale.

  3. In definitiva la petizione merita parziale accoglimento, nel senso che sulla particella n. 750 va costituita, mediante versa­mento di un'indennità di fr. 800.–, una servitù di accesso necessario con ogni veicolo in favore della particella n. 3147. Si dà atto che l'ottenimento di un tale diritto richiede – di regola – un'azio­ne di condanna, volta a far sì che il convenuto sia tenuto a iscrivere la

ser­vitù sul proprio fondo dietro indennizzo, l'iscrizione nel registro fondiario avendo allora carattere costitutivo (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 241 n. 1868). Alternativamente la dottrina riconosce tuttavia la possibilità di promuovere un'azione costitutiva (formatrice), intesa appunto a costituire la servitù, nel qual caso l'iscrizione nel registro fondiario è meramente dichiarativa (Steinauer, op. cit., pag. 241 n. 1868b con citazione). Taluni autori ammettono finanche la proponibilità – sussidiaria – di un'azione di accertamento (Rey/Strebel in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 19 ad art. 694 con richiamo). Nella fattispecie gli attori hanno intentato un'azione for­matrice. Occorre dunque costituire la servitù e invitare l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere sulla particella n. 750, conformemente alla planimetria acclusa, un diritto di accesso necessario con veicoli in favore della particella n. 3147 dietro presentazione di questa sentenza passata in giudicato e di una ricevuta che attesti il pagamento dell'indennità di fr. 800.– da parte di AP 1 e AP 2 a AO 1 e AO 2.

  1. Per quel che riguarda le spese giudiziarie, in tutte le cause relative a servitù legali valgono per analogia, in materia di spese giudiziarie, i principi applicabili al diritto espropriativo, l'iscrizione di una tale servitù avendo effetti analoghi. Di regola, dunque, chi postula una servitù di passo, di condotta o di fontana necessaria è tenuto a sopportare le spese processuali e le ripetibili anche se ottiene causa vinta. Un'eccezione è data solo qualora il convenuto pretenda un'indennità esagerata o si opponga abusivamente alla concessione della servitù quantunque ne ricorrano con evidenza i presupposti (RtiD I-2014 pag. 763 consid. 10a, I-2005 pag. 799 consid. 16). Tali principi fanno stato anche per i costi di appello (RtiD I-2014 pag. 763 consid. 11). Nella fattispecie non si può dire che i convenuti abbiano ecceduto o abusa­to dei loro diritti, né davanti al Pretore né in appello. Beneficiari dell'accesso necessario, i comproprietari della particella n. 3147, così come i proprietari comuni della particella n. 1551, finanche soccombenti, devono pertanto assumere solidamente i costi della causa e rifondere ai convenuti un'equa indennità per ripetibili di entrambi i gradi di giurisdizione.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la decisione odierna sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 41 000.–: sopra, consid. 1) raggiunge la soglia di fr. 30 000.–. ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1.1 Nella misura in cui riguarda la particella n. 3147 RFD di __________, la petizione è accolta e in favore di tale particella è costituita a carico della particella n. 750 RFD di __________, dietro versamento di fr. 800.– complessivi a AO 1 e AO 2, una servitù di accesso necessario con ogni veicolo gravante la superficie segnata in rosa sulla planimetria acclusa, dichiarata parte integrante della presente sentenza.

L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a iscrivere la servitù di accesso necessario al momento in cui gli sarà sottoposto un esemplare della presente sentenza con la dichiarazione del passaggio in giudicato unitamente a una ricevuta che attesti il pagamento dell'indennità di fr. 800.– da parte di AP 1 e AP 2.

1.2 Nella misura in cui riguarda la particella n. 1551 RFD di __________, la petizione è respinta.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione:

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona;

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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