Incarto n. 11.2012.119

Lugano 18 dicembre 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2008.562 (azione negatoria e rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 3 settembre 2008 da

AO 1 (patrocinati dall'avv. PA 1)

contro

AP 1,

giudicando sull'appello del 3 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 agosto 2012;

Ritenuto

in fatto: A. AO 2 e AO 1 erano comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 905 RFD di __________, che confina a nord con la particella n. 915, appartenente ad AP 1. Il 3 settembre 2008 AO 2 e AO 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse ad AP 1 di rimettere a sue spese una recinzione metallica a confine tolta dalla loro proprietà “nel tratto indicato in giallo sulla planimetria doc. T”, di rimuovere un abete rosso cresciuto sul suo fondo e di rifondere loro fr. 817.95 oltre ai costi per “la pulizia di grondaie e scarichi dell'autorimessa”, come pure ai costi per “la riparazione dell'asfalto del piazzale antistante l'autorimessa”. Nella sua risposta del 13 settembre 2007 (recte: 2008) AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 30 ottobre 2008, gli attori hanno riaffermato le loro domande. Il convenuto non ha duplicato.

B. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 12 febbraio 2009 e

l'istruttoria, durante la quale l'ing. R__________ è stato chiamato ad allestire una perizia, è terminata il 27 dicembre 2011. Al dibattimento finale del 13 febbraio 2012 le parti hanno sostanzialmente confermato le loro domande, gli attori aumentando nondimeno la pretesa di risarcimento a fr. 1811.10 sulla scorta di un memoriale conclusivo.

C. Statuendo il 31 agosto 2012, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato ad AP 1 di ripristinare a sue spese la recinzione “rimossa dalla particella n. 905 (rete metallica + paletti infissi/cementati, altezza 100 cm), nel tratto indicato in giallo sulla planimetria (fotocopia doc. T) allegata” (dispositivo 1.1) e di versare agli attori fr. 817.55 con interessi del 5% dal 3 settembre 2008 a titolo di risarcimento danni (dispositivo 1.2). Per il resto ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste per due terzi a carico degli attori e per la rimanenza a carico del convenuto, salvo i costi della perizia, addebitati agli attori in solido. AO 2 e AO 1 sono stati tenuti inoltre a rifondere ad AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– per ripetibili ridotte.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a que­sta Camera con un appello del 3 novembre (recte: ottobre) 2012 in cui chiede di “riesaminare la decisione finale in merito alle trattande 1.1 e 1.2”. Nelle loro osservazioni del 16 novembre 2012 AO 2 e AO 1 concludono per la reiezione dell'appello.

E. Constatato che nel giugno del 2012 AO 2 e AO 1 hanno venduto la particella n. 905 a T__________ ed E__________ in ragione di metà ciascuno, il presidente di questa Camera ha impartito a questi ultimi il 27 ottobre 2014 un breve termine per comunicare se subentrassero nell'azione negatoria, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia. T__________ ed E__________ non hanno reagito. Il presidente ha impartito così a AO 2 e AO 1 il 17 novembre 2014 un breve termine per documentare l'autorizzazione di T__________ ed E__________ a condurre l'azione negatoria in loro sostituzione processuale, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come mancata autorizzazione. AO 2 e AO 1 non hanno reagito.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni ordinarie, trattate con la procedura degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “almeno fr. 10 000.–” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 5 settembre 2012. Introdotto il 3 ottobre 2012 (data del timbro postale), l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. Nel giugno del 2012 gli attori hanno venduto la particella n. 905 – come detto – a T__________ ed E__________ in ragione di metà ciascuno. Ora, l'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese, ancora applicabile davanti al Pretore (art. 404 cpv. 1 CPC), prevedeva che nel caso in cui l'oggetto litigioso fosse alienato, il processo continuasse tra le parti in causa e la sentenza passasse in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del terzo in buona fede. Davanti al Pretore quindi gli attori potevano continuare l'azione negatoria in proprio nome, come sostituti processuali di T__________ ed E__________. In appello fa stato tuttavia la nuova procedura civile unificata (sopra, con­sid. 1). E secondo quest'ultima, se l'oggetto litigioso è

alienato pendente causa, l'acquirente ha diritto di subentrare all'alienante nel processo, senza che la controparte possa opporvisi (art. 83 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che in concreto T__________ ed E__________ hanno rinunciato al subingresso. Si pone dun­que la questione di sapere se in circostanze del genere AO 2 e AO 1 fossero legittimati a continuare l'azione negatoria, in appello, come loro sostituti processuali.

  1. L'art. 83 cpv. 1 CPC dispone – come detto – che qualora l'oggetto litigioso sia alienato pendente causa, l'acquirente ha il diritto di subentrare nel processo “al posto dell'alienante”. Avendo venduto il loro fondo pendente causa, in concreto gli attori hanno perduto invero la facoltà di continuare l'azione negatoria. La dottrina è divisa tuttavia sulle conseguenze che derivano da tale stato di cose. Secondo la maggioranza degli autori, se l'acquirente non subentra all'alienante nel processo (com'è suo diritto), l'azione va respinta nel merito per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva. L'alienante non può continuare a gestire la causa come sostituto processuale dell'acquirente (Prozess­standschafter), poiché l'istituto della sostituzione processuale non è (più) compatibile con il nuovo Codice di procedura civile se non ove sia

espressamente previsto. È l'opinione di Schwander (in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 83 con riferimenti), Graber/ Frei (in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 83 CPC), Gross/Zuber (in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 ad art. 83), Göksu (in: Brunner/ Gas­ser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 83), Jeandin (in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 2 e 13 ad art. 83 CPC), Trezzini (in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 318), Olgiati (Il Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, § 7 pag. 90), Morf (in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 5 ad art. 83), Meier (in: Schweizerisches Zivilprozess­recht, Zurigo/Ba­silea/ Ginevra 2010, pag. 193 seg.), Staehelin/Staehelin/Grolimund (in: Zivilpro­zess­recht, 2ª edizione, § 13 n. 79) e Seiler (Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Ba­silea/Ginevra 2013, pag. 68 n. 133).

Secondo una corrente di dottrina minoritaria, per contro, chi aliena l'oggetto litigioso pendente causa e non vede l'acquirente subentrargli nel processo può continuare a gestire la causa in qualità di sostituto processuale, la sentenza passando poi in giudicato anche nei confronti dell'acquirente. È quanto prevedeva, per l'essenziale, il vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 110 cpv. 1). Ed è tuttora l'opinione del Consiglio federale (messaggio del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6657), di Livschitz (in: Baker & McKenzie, Schwei­ze­rische ZPO, Berna 2010, n. 9 ad art. 83 con rinvii), Gasser/Rickli (Schweizerische ZPO, Kurz­kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 83) e soprattutto Domej (in: Kurz­kom­mentar ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 83 con numerosi richiami). Fermo restando che la sostituzione processuale da parte dell'alienante richiede il consenso dell'acquirente, il quale sarà poi vincolato all'esito della sentenza (Berger/ Güngerich, Zivilprozessrecht, Berna 2008, pag. 113 n. 354). Sia come sia, nella fattispecie non è necessario dirimere la controversia dottrinale. Come si è accertato, difatti, in concreto gli acquirenti della particella n. 905 non hanno autorizzato gli alienanti a continuare l'azione negatoria in loro sostituzione processuale. Quand'anche fosse compatibile con il nuovo Codice di procedura civile, di conseguenza, l'istituto della sostituzione processuale non entrerebbe in linea di conto. Ne segue, in ultima analisi, che l'azione negatoria va respinta per difetto di legittimazione e la sentenza del Pretore riformata in tal senso.

  1. Rimane da esaminare la fondatezza della pretesa risarcitoria di complessivi fr. 817.55 che gli attori fanno valere per l'intervento del geometra revisore, pretesa che non consta essere stata ceduta ai nuovi proprietari della particella n. 905. Il Pretore ha accolto la richiesta sostanzialmente per gli stessi motivi che l'hanno indotto ad accogliere l'azione negatoria, il geometra avendo “confermato la tesi degli attori circa la linea di confine tra i fondi”. Egli ha accertato così, in sintesi, che la recinzione si trovava “incontestabilmente” sul fondo degli attori ed era pertanto di loro proprietà “in virtù del principio dell'accessione e in mancanza di una servitù in senso contrario”. La rimozione costituiva di conseguenza una turbativa del dominio sulla cosa, il convenuto non avendo preteso né dimostrato di avere agito in conformità alla legge o a un accordo con i vicini. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha ordinato il ripristino della cinta “a prescindere dal fatto che il convenuto fosse o meno in buona fede al momento degli interventi”, tanto più che la pretesa è per sua natura imprescrittibile, e analogamente ha accolto la pretesa di risarcimento del danno.

  2. L'appellante chiede di riformare la decisione impugnata in merito “alla trattanda n. 1.2”. Se non che, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende munito delle conclusioni, dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la modifica (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4A_587/2012 del 9 gennaio 2013 consid. 2 e 3 in: SJ 2013 I 511). In linea di principio perciò l'appellante deve indicare concretamente che cosa intenda ottenere (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Ci si limitasse a ciò, nella fattispecie l'appello andrebbe dichiarato irricevibile. Ciò nondimeno, un appello sprovvisto di conclusioni di merito può ugualmente risultare ammissibile se dalla motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente chieda (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico si può desumere chiaramente che l'appellante postula il rigetto della petizione anche per quanto concerne il risarcimento del danno preteso dagli attori. Seppure al limite, sotto questo profilo l'appello può dunque essere ritenuto ammissibile.

  3. Per quel che è del risarcimento l'appellante non muove alcuna critica all'obbligo di rifusione. Nella misura tuttavia in cui il Pretore ha accolto la pretesa degli attori “fondamentalmente per gli stessi motivi” che l'hanno indotto ad accogliere l'azione negatoria, si giustifica di esaminare le censure rivolte a quest'ultima decisione. Ora, l'appellante ribadisce che la cinta metallica “plastificata con paletti pitturati di nero” si trovava sulla sua particella n. 915 ed era stata posata da lui. Afferma inoltre che la planimetria sulla quale figura la dicitura “rete metallica fissata sul muretto proprietà n. 915” (doc. I) gli era stata consegnata dall'autorità comunale come estratto della mappa catastale ufficiale. Ed egli sottolinea le incongruenze fra tale planimetria e i rilievi eseguiti nel 2007 dal geometra su richiesta degli attori, facendo valere che la linea di confine arancione tracciata sul terreno si protrae fino alla particella n. 855, dove un paletto di sostegno coincide perfettamente con il tratto arancione. A suo parere, il muretto sul confine “tipo comproprietà” è stato costruito negli anni sessanta e su di esso è stata infissa la recinzione posata verso i “mappali confinanti a delimitare il n. 915”.

  4. Proprietario della particella n. 915 sin dal 1984, nella fattispecie il convenuto ammette di avere personalmente sostituito la recinzione “presente a delimitazione del terreno”. Egli riconosce di avere poi posato nel 1994 “una lisciata di cemento che imitasse quanto a suo tempo previsto a fianco dell'autorimessa edificata sulla [particella] n. 915”, sistemando prima della colata di cemento un foglio di carta catramata contro la parete dell'autorimessa. A quel momento egli si è valso di un estratto catastale consegnatogli dallo studio di ingegneria __________, allegato a un concorso di architettura, sul quale figura la dicitura “rete metallica fissata sul muretto proprietà n. 915” (risposta del 13 settembre 2007, pag. 2 e 3). Su chi abbia rimosso la cinta, pertanto, non sussistono dubbi. La questione è di sapere dove corra il confine tra i due fondi.

a) Dagli atti risulta che in esito a una verifica dei confini tra le particelle n. 905 e 915, eseguita nell'ottobre del 2007, sono stati tracciati dietro la parete dell'autorimessa posta sulla particella n. 905 alcuni segni arancioni (doc. E e F; deposizione di __________ B__________, tecnico catastale dello studio d'ingegneria __________, del 22 aprile 2009: verbali, pag. 2). Se ne deduce che in quel tratto la recinzione metallica non si trovava sulla particella n. 925, appartenente al convenuto, bensì sulla particella n. 905, sicché per il principio dell'accessione (art. 667 cpv. 1 CC) essa era divenuta proprietà dei vicini (art. 642 cpv. 2 e 667 cpv. 2 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 375 n. 1067; vol. II, 4ª edizione, pag. 123 n. 1624; Rey/Strobel in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 11 ad art. 667). Poco importa, dunque, chi abbia posato la cinta e ancor meno interessa che la rete metallica fosse all'esterno dei paletti di sostegno. Nella misura in cui era posta sulla particella n. 915, l'opera era parte integrante della medesima (Rey/Strobel, op. cit., n. 10 ad art. 667 CC).

b) Quanto alla dicitura riportata sulla planimetria doc. I, per altro allestita dall'appellante medesimo sulla base di sue proprie convinzioni (appello, pag. 1), essa è smentita dal rilievo ufficiale allestito dal geometra assuntore del Comune (doc. J). A parte ciò, già a un sommario esame la situazione sul terreno diverge da quella figurante sul piano ove appena si pensi che secondo quest'ultimo il garage posto sulla particella n. 905 risulta a confine con la particella n. 915, mentre in realtà fra la parete della rimessa e il confine del fondo corre uno spazio di circa 40 cm. Ciò doveva indurre l'interessato a prestare particolare attenzione al tracciato effettivo del confine quando ha posato la recinzione. Chi abbia fornito il piano in questione, per contro, poco giova.

c) Premesso ciò, non beneficiando di alcun diritto reale limitato, il proprietario della particella n. 915 non poteva (più) asportare la recinzione, divenuta di proprietà dei vicini. E siccome l'azione negatoria è imprescrittibile, i vicini potevano esigere il ripristino della situazione anteriore in ogni tempo (DTF 110 II 309, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009, consid. 3.3.1; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 109 ad art. 641 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3ª edizio­ne, pag. 524 n. 2046; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edi­zione, pag. 165 n. 678). Né si può dire che l'opera divisoria potesse presumersi in comproprietà, l'art. 670 CC non applicandosi qualora – come in concreto – la recinzione si trovi entro i limiti di un fondo (Rey/Strobel, op. cit., n. 3 ad art. 670 CC; Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 118 n. 1613 seg.). Tanto meno l'appellante poteva invocare il diritto di ricuperare la cinta, il diritto di riprendersi cose proprie non essendo dato in circostanze del genere (casistica in: Meier-Hayoz, op. cit., n. 59 ad art. 642 CC; Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 375 n. 1069 seg.). Infine l'interessato non poteva neppure togliere la recinzione pretendendo di avere costruito con materiale proprio su un fondo altrui, l'art. 672 cpv. 1 e 3 CC concedendogli tutt'al più la possibilità di esigere un indennizzo (Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 133 n. 1640 e 1640b). Le censure rivolte all'accoglimento dell'azione negatoria si rivelano così destituite di buon diritto.

d) In definitiva, per chiedere il ripristino della situazione anteriore gli attori dovevano dimostrare che la recinzione era stata posata sulla loro proprietà. A tal fine essi hanno dovuto far allestire dal geometra assuntore del Comune di __________ la “verifica autorimessa e muri part. 905”, prodotta poi in causa (doc. J). Il convenuto risultando soccombente, mal si comprende perché la decisione del Pretore sarebbe criticabile. L'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul­l'azione negatoria, mentre esce sconfitto sul risarcimento del danno. Per quanto riguarda la prima non bisogna trascurare tuttavia che la reiezione si deve unicamente all'alienazione del fondo da parte degli attori, non alla fondatezza dell'appello. Soccorrono quindi ragioni di equità per suddividere tra le parti le spese processuali, gli attori avendo avuto buoni motivi per adire il giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Nel complesso si giustifica in definitiva di porre gli oneri dell'attuale giudizio a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.

L'esito del giudizio odierno non influisce sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata. Il Pretore ha addebitato tali costi per due terzi agli attori e per il resto al convenuto, al quale gli attori sono stati tenuti a rifondere un'indennità di fr. 600.–. Ci si attenesse al precetto della soccombenza, la quota a carico degli attori andrebbe aumentata, l'azione negatoria dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di primo grado vale tuttavia la constatazione che il convenuto ha indotto gli attori ad agire in giudizio. A un giudizio di equità, fondato sul citato art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, nel risultato la chiave di riparto adottata dal Pretore appare dunque sostanzialmente adeguata anche alla luce dell'attuale sentenza.

  1. Circa i rimedi dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sentenza impugnata, pag. 4 a metà).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

La petizione è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a rifondere a AO 2 e AO 1 fr. 817.55 complessivi con interessi al 5% dal 3 settembre 2008 a titolo di risarcimento danni.

Per il resto la petizione è respinta.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste per metà a carico di AP 1 e per l'altra metà a carico di AO 2 e AO 1 in solido, compensate le ripetibili.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione a:

–ed;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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