11.2012.11

Incarto n. 11.2012.11

Lugano, 16 maggio 2014/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nelle cause DI.2009.199 e DI 2009.285 (successione estera: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanze del 13 febbraio e del 6 marzo 2009 da

AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 30 gennaio 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 gennaio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1922), cittadino italiano, è deceduto il 1° ottobre 1991 a __________, sua ultima residenza, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la vedova AO 1 (1926) con i figli AO 2 (1954) e AP 1 (1962). Quest'ultima ha convenuto il 13 febbraio 2009 la madre e il fratello davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP:

– il blocco delle azioni e delle partecipazioni detenute dalla madre e dal fratello nella società __________, __________ __________, depositati presso la __________, __________,

– il blocco delle azioni e delle partecipazioni detenute dai medesimi in qualsiasi società avente assunto le partecipazioni della __________, già in __________, radiata dal registro di commercio il 2 novembre 2000;

– il divieto alla __________ di ogni atto di disposizione sulle azioni della società __________ o di qualsiasi altra società riconducibile direttamente o indirettamente alla madre o al fratello, compreso il divieto di ogni atto di disposizione sui beni liquidi mobili e immobili intestati o appartenenti alle citate società;

– il divieto alla Banca __________, __________, di eseguire atti di disposizione della madre o del fratello o di loro rappresentanti su “beni di ogni genere” depositati presso la banca stessa, di cui AO 1 o AO 2 fossero beneficiari direttamente o per il tramite di strutture societarie.

A sostegno dell'istanza AP 1 ha fatto valere che le ditte __________ e __________, già in __________ (le partecipazioni della quale sono confluite nella __________ pertengono all'eredità paterna ed erano sfuggite a un “atto di transazione” del 6 novembre 1993 con cui le parti

avevano diviso la successione, dichiarando “di non aver più nulla a che pretendere l'una dalle altre”. Con decreto cautelare del 13 febbraio 2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha emanato le prime tre ingiunzioni richieste (inc. DI.2009.199).

B. Il 6 marzo 2009 AP 1 ha adito nuovamente il Pretore, sollecitando l'emanazione anche della quarta ingiunzione. Con decreto cautelare di quello stesso 6 marzo 2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha vietato alla Banca __________ – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di eseguire atti di disposizione o istruzioni di AO 1 o AO 2 o di loro rappresentanti su beni di ogni genere di cui questi fossero titolari direttamente o per il tramite di strutture societarie, limitatamente però ai beni provenienti da conti intestati alla società __________, __________, radiata dal registro di commercio il 15 settembre 2000, o di cui tale società fosse avente diritto economico (inc. DI.2009.285).

C. All'udienza del 22 aprile 2009, indetta dal Pretore per il contraddittorio di entrambe le istanze cautelari, AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere tutte le richieste. L'istante ha replicato, ribadendo le proprie domande, e i convenuti hanno duplicato, postulando una volta ancora la reiezione del tutto. L'istruttoria cautelare, congiunta per i due procedimenti, è cominciata il 22 giugno 2009. Nel frattempo, l'8 giugno 2009 __________ ha intentato una “petizione di eredità” contro la madre e il fratello davanti al Tribunale civile di __________ per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria fu __________ mediante assegnazione in proprietà esclusiva a ciascun erede, “oltre che dei beni che gli stessi si sono attribuiti volontariamente, anche degli ulteriori beni”.

D. Chiusa il 3 ottobre 2011 l'istruttoria davanti al Pretore, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 5 dicembre 2011 AP 1 ha riaffermato le proprie richieste, postulando la conferma dei due decreti cautelari emessi senza contraddittorio. Nel loro memoriale conclusivo di quello stesso giorno AO 1 e AO 2 hanno proposto, una volta di più, la reiezione delle due istanze e la revoca dei decreti cautelari emanati inaudita parte. Statuendo con decreto cautelare unico del 13 gennaio 2012, il Pretore ha respinto le istanze, ha revocato i due decreti supercautelari e ha posto le spese processuali di fr. 1000.– a carico dell'istante, condannata a rifondere ai convenuti fr. 8400.– comples­sivi per ripetibili.

E. Contro il decreto AP 1 ha presentato a questa Camera un appello del 30 gennaio 2012 in cui chiede di accogliere le sue istanze cautelari, di confermare i due decreti emessi dal Pretore senza contraddittorio e di riformare di conseguenza la decisione impugnata. L'8 febbraio 2012 essa ha postulato inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello e contestualmente ha instato davanti a questa Camera perché in via cautelare fosse decretato quanto il Pretore aveva deciso il 13 febbraio e il 6 marzo 2009 senza contraddittorio. Con decreto del 10 febbraio 2012 il presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo, mentre il 13 febbraio seguente la Camera ha dichiarato senza oggetto l'istanza di provvedimenti cautelari, la concessione dell'effetto sospensivo all'appello

ostando già di per sé al­l'esecutività del decreto impugnato. Nelle loro osservazioni del­l'8 marzo 2012AO 1 e AO 2 hanno proposto poi di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, in conformità all'art. 314 cpv. 1 CPC i provvedimenti cautelari sono appellabili entro 10 giorni, sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– “secon­do l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 18 gennaio 2012. Introdotto lunedì 30 gennaio 2012, l'appello è pertanto tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Quanto al valore litigioso, il Pretore l'ha ritenuto “certamente superiore ai fr. 30 000.–” (decreto impugnato, pag. 5 in fondo). Tale stima non appare inverosimile e non è contestata dalle parti. Anche sotto questo profilo l'appello in esa­me è quindi ricevibile.

  1. La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a decretare misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi di conti bancari o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia è data (rassegna completa di giurisprudenza ticinese in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette Sandoz, Zurigo 2006, pag. 349 segg.). Il giudice svizzero delle misure cautelari applica la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio ordinamento (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), seppure provvedimenti del genere non siano previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito (lex causæ: RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4 con rinvii). In concreto le misure chieste dall'istante andavano quindi esaminate dal Pretore alla luce dell'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese, che si applicava appunto – fino al 31 dicem­bre 2010 – all'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 404 cpv. 1 CPC). Il giudizio era di semplice verosimiglianza (DTF 118 II 377 consid. 3; Rep. 1991 pag. 412 consid. 1, 1990 pag. 224 consid. 7, 1983 pag. 272 consid. 2 con rinvii).

  2. In ripetuti passaggi dell'appello l'istante si duole che il Pretore abbia limitato l'ambito dell'istruttoria, rinunciando a esperire prove da lei offerte, salvo rimproverarle poi di non avere reso verosimili fatti determinanti (memoriale, pag. 4 punti 4 e 6, pag. 11 punto 15, pag. 12 punto 18, pag. 14 in fondo). Di per sé in appello è possibile chiedere l'assunzione di prove rifiutate dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 in alto). Occorre indicare con precisione però di quali prove si tratti e spiegare perché l'una o l'altra prova sarebbe di rilievo per il giudizio. Nel suo allegato l'appellante non precisa alcunché e nemmeno chiede di integrare l'istruttoria. Le sue critiche esaurendosi in recriminazioni, al proposito non è il caso di soffermarsi oltre.

  3. Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che quasi vent'anni addietro, il 6 novembre 1993, le parti avevano sottoscritto a __________ un “atto di transazione” in esito al quale avevano diviso l'eredità fu __________ e dichiarato “di non aver più nulla a che pretendere l'una dalle altre (...) in rapporto alla natura dei beni cennati” nella successione (doc. D). Tale accordo era stato regolarmente attuato. Ciò posto, il Pretore ha rilevato che AP 1 sosteneva di avere scoperto l'esi­stenza di averi e beni della successione depositati e gestiti in Svizzera solo poche settimane prima di chiedere i provvedimenti cautelari, ma nella replica ammetteva di avere saputo già in precedenza di quegli attivi, seppure “a un livello di specificazione insufficiente”. Ad ogni modo – ha continuato il primo giudice –

l'istante era amministratrice delegata della __________, di cui la __________ di __________ (facente capo al genitore) deteneva una partecipazione del 28.312%. Tale circostanza non poteva esserle ignota. Dalle deposizioni di due commercialisti che avevano preso parte alle trattative per la conclusione del citato accordo del 1993 e da quella del commercialista incaricato di mettere in atto quella transazione risultava inoltre che già allora essa era a conoscenza del compendio ereditario, incluse le società e gli averi in Sviz­zera. Per di più, il fiduciario della stessa istante e un altro testimone hanno dichiarato che costei sapeva della partecipazione paterna nelle società svizzere.

Che AP 1 avesse cognizione fin dal 1993 delle società __________ e __________ – ha soggiunto il Pretore – era confer­mato anche da un'ulteriore testimone, l'avv. __________, senza dimenticare che la partecipazione della __________ nella __________., azienda attribuita con l'“atto di transazione” del 1993 al fratello AO 2 (in pessi­mi rapporti con

l'istante), non poteva per logica essere rimasta irrisolta. Infine il Pretore ha reputato poco verosimile che per quasi vent'anni

l'istante fosse rimasta inattiva se dall'“atto di transazione” fossero rimasti esclusi beni dell'eredità. Più verosimile era che le società svizzere e gli attivi a esse correlati non figurassero nell'accordo del 1993 per motivi di discrezione, a maggior ragione ove si consideri che __________ aveva subìto nel luglio del 1985 una condanna a dieci mesi di reclusione e a oltre un miliardo di lire di multa proprio per reati finanziari, in particolare per avere costituito “disponibilità valutarie” fuori del territorio italiano. Onde, in definitiva, il rigetto delle due istanze cautelari e la revoca dei due decreti adottati senza contraddittorio.

  1. L'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese applicabile in concreto (sopra, consid. 2 in fine) assoggettava l'emanazione di provvedimenti cautelari a tre condizioni cumulative: la necessità di procedere con urgenza, la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (fumus boni iuris), fermo restando che un prov­vedimento cautelare doveva limitarsi allo stretto indispensabile, ovvero rispettare il principio della proporzionalità, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (RtiD II-2009 pag. 633 n. 9c consid. 4). Nella fattispecie non è chiaro quale requisito facesse difetto alla richiesta di AP 1. Il Pretore si è limitato a rilevare – in sintesi – che l'istante non poteva verosimilmente ignorare l'esistenza delle società svizzere e degli attivi a esse correlati, sicché tali beni dovevano verosimilmente ritenersi com­presi nell'“atto di transazione” del 6 novembre 1993. Non ha proceduto però ad alcuna sussunzione giuridica, tant'è che all'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese non ha neppure accennato. Sta di fatto che nella misura in cui ha imputato a AP 1 di avere verosimilmente saputo fin dal 1993 delle società con sede in Svizzera e degli attivi a esse correlati, egli ha scartato implicitamente il requisito dell'urgenza, mentre nella misura in cui ha reputato che le società con sede in Svizzera e gli attivi a esse riconducibili dovessero verosimilmente ritenersi compresi nell'“atto di transazione” del 6 novembre 1993 ha escluso implicitamente il requisito legato alla parvenza di buon diritto insita nel­l'azione di merito. Trattandosi – come detto – di condizioni cumulative, giova esaminare dapprima il presupposto dell'urgenza.

  2. Era data urgenza nel senso dell'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese allorché esisteva l'impellente necessità di intervenire per evitare che uno stato di fatto si modificasse prima del giudizio e non potesse più – o potesse solo difficilmente – essere ripristinato ove l'istante ottenesse causa vinta (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 376 con richiami). Provvedimenti cautelari erano ammissibili – di regola – in ogni momento, ma chi per un motivo o per l'altro indugiava a chiederli poteva indurre a concludere che l'urgenza fosse ormai superata (I CCA, sentenza inc. 11.2000.96 del 2 luglio 2001, consid. 5). In concreto AP 1 non nega che – contrariamente a quanto addotto nelle sue istanze cautelari del 13 febbraio 2009 (pag. 6 punto 3) e del 6 marzo successivo (pag. 5 punto 3) – l'esistenza della __________ e della __________ le era nota da tempo (appello, pag. 5 punto 8). Nella replica davanti al Pretore essa aveva giustificato di essersi attivata solo “ad anni di distanza” perché prima sapeva unicamente dell'esistenza delle società, mentre “in tempi recenti” avrebbe scoperto “determinate disponibilità in Svizzera” (verbale del 22 aprile 2009, pag. 7 in basso). Nel memoriale conclusivo del 5 dicembre 2011 essa

aveva poi ribadito che svariate carte (doc. G, I, L, M, P e Q, rispettivamente doc. H, I, L, M e N) le erano state portate a conoscenza solo “poche settimane prima dell'inoltro dell'istanza” (pag. 14 punto 10).

  1. Intanto nulla rende verosimile che i documenti appena citati (alcuni dei quali risalenti agli anni settanta) siano entrati in posses­so dell'appellante solo “poche settimane prima dell'inoltro del­l'istan­za”. Tutto si ignora finanche sul modo in cui ciò sarebbe avvenuto. Nemmeno la petizione di eredità presentata l'8 giugno 2009 al Tribunale civile di __________, in cui l'interessata adduce di avere reperito “da pochi mesi” taluni documenti del 1992, è più esplicita (pag. 7 in basso: act. V nell'inc. DI.2009.199, “istanza di restituzione in intero, parte istante”). Comunque sia, foss'anche vero­simile quanto l'appellante asserisce, mal si intravede quali dati i documenti in questione contenessero che l'appellante già non conoscesse e che apparissero determinanti per l'adozione di provvedimenti cautelari. Nelle circostanze descritte, se per quasi vent'anni l'appellante non risulta avere intrapreso alcunché, v'è da domandarsi come mai tutt'a un tratto si desse urgenza. Nella replica davanti al Pretore costei aveva evocato l'intervenuta liquidazione della __________. da parte del fratello AO 2 “con il rischio che l'introito (...) divenga di fatto irreperibile” (verbale del 22 aprile 2009, pag. 7 in fondo). A supporre tuttavia che ciò denotasse urgenza, non era dato a divedere – né l'istante illustrava – in che modo la postulata adozione dei provvedimenti cautelari avrebbe potuto “congelare” il provento dell'operazione.

  2. Tutt'al più la petizione d'eredità presentata l'8 giugno 2009 al Tribunale civile di __________ avrebbe potuto indurre i convenuti – e AO 2 in particolare – a trasferire altrove gli attivi ricollegabili alle due società con sede in Svizzera. Se non che, mai l'appellante ha prospettato un'ipotesi del genere, nemmeno nell'istanza di restituzione in intero dell'8 giugno 2009 con cui aveva chiesto al Pretore di versare agli atti copia della petizione inoltrata al tribunale italiano (act. V nell'inc. DI.2009.199, “istanza di restituzione in intero, parte istante”). Nel memoriale conclusivo del 5 dicembre 2011 essa aveva argomentato invero che senza i due decreti emessi dal Pretore inaudita parte “i beni oggetto della presente procedura avrebbero certamente già preso il volo, come del resto dimostrano tutte le iniziative intraprese dai convenuti (fin dai giorni immediatamente successivi al decesso di __________, e reiteratamente in seguito) per occultare gli stessi al­l'istante” (pag. 14 in fondo). Misure provvisionali a norma dell'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese non potevano giustificarsi tuttavia con ragionamenti a posteriori. Dovevano apparire urgenti al momento della loro adozione. E nella fattispecie, come si è visto, l'urgenza non appariva sussistere dopo quasi vent'anni dalla conoscenza essenziale dei fatti determinanti da parte dell'interessata. Si può capire che prima di rivolgersi al giudice un istante rifletta, evitando azioni precipitose, ma l'esitazione non può seriamente durare anni (I CCA, sentenza inc. 11.2000.96 del 2 luglio 2001, consid. 5).

  3. Se ne conclude che, non ravvisandosi con sufficiente verosimiglianza nel caso specifico il requisito dell'urgenza, è superfluo interrogarsi sulla verosimiglianza di un considerevole pregiudizio e sulla parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, per tacere del principio della proporzionalità. Né soccorre verificare se i provvedimenti chiesti dall'istante garantissero effettivamente una pretesa di diritto reale (una petizione di eredità ha, ad ogni buon conto, natura reale anche nel diritto italiano: I CCA, sentenza inc. 11.2006.79 del 29 ottobre 2007, consid. 6d) o tendessero inammissibilmente a garantire il pagamento in denaro di pretese obbligatorie (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.279/1999 del 22 febbraio 2000, consid. 2c/aa con richiamo).

  4. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

  5. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso supera ampiamente, come detto (sopra, consid. 1), la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

  2. Notificazione:

– avv. ; – avv. ; –

(patrocinata dall'avv. ); – Banca .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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