Incarto n. 11.2012.102
Lugano 17 dicembre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2012.39 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 1° febbraio 2012 dall'
AO 1
contro
AP 1, , per sé e come erede di AP 2 († 2013), già in, al quale è subentrato in pendenza di causa AP 3, , e AP 4, (patrocinati dall'avv. dott. PA 1,),
giudicando sull'appello del 30 agosto 2012 presentato da AP 2, AP 3 e dalla AP 4 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° febbraio 2012 l'avv. AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di accertare che dal 19 ottobre 2011 AP 1, a quel tempo direttore responsabile del trisettimanale __________, la AP 4, editrice del trisettimanale, AP 2 e AP 3, membri del consiglio di amministrazione di quest'ultima, avevano leso la sua personalità tramite una “campagna stampa” (domanda n. 1). Egli ha chiesto inoltre che AP 1, AP 2, AP 3 e la AP 4 fossero condannati a rifondergli fr. 10 000.– in riparazione del torto morale (domanda n. 2), a pubblicare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza il dispositivo della decisione su un quarto di pagina del trisettimanale __________, sui quotidiani __________, __________ e __________, come pure sui settimanali __________, __________ e __________ (domanda n. 8). Egli ha chiesto altresì che ai convenuti fosse vietato, sotto comminatoria dell'art. 291 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, di pubblicare, stampare, distribuire mediante il trisettimanale __________, come pure mediante le pubblicazioni connesse, in particolare le locandine appese alle cassette di distribuzione (domande n. 3, 4, 5, 6 e 7):
a) articoli notizie e simili argomenti già trattati nella campagna stampa dal 24 aprile 2011 a tutt'oggi riguardante la persona e le attività di AO 1;
b) sue fotografie, disegni, immagini e simili, veritiere o alterate;
c) il suo nome e cognome in caratteri più evidenziati in specie nei titoli, sottotitoli, sopratitoli, infratitoli, che non in quelli redazioniali usuali per il testo degli articoli;
d) il suo nome e cognome o altri segni identificativi in rubriche del tipo elenchi di domande, sondaggi, quiz, cruciverba o analoghi;
e) apprezzamenti, qualifiche, definizioni, aggettivi riguardanti la sua persona:
– sulle qualità personali e di carattere, del tipo “invasato” e simili;
– sulle qualità professionali, del tipo“avvocato delle cause perse” e simili;
f) qualsiasi articolo, notizia, informazione e commento sul contenuto e lo sviluppo della presente causa.
Le domande n. 3, 4, 5, 6 e 7 sono state avanzate già in via provvisionale.
B. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato a AP 1, AP 2, AP 3 e alla AP 4 un termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. In un memoriale del 20 marzo 2012 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. Con decreto cautelare del 23 aprile 2012 il Pretore ha poi vietato ai convenuti, sotto comminatoria penale e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, di “pubblicare, stampare, distribuire, mediante il trisettimanale __________, comprese le pubblicazioni connesse, articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili con le modalità espressive riportate nei doc. 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1”. Al dibattimento del 4 giugno 2012 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e offerto svariate prove.
C. Statuendo con sentenza del 9 agosto 2012, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accertato la lesione della personalità dell'attore per opera dei convenuti “tramite gli articoli pubblicati sul trisettimanale __________ nel periodo dal 19 ottobre 2011 al 1° febbraio 2012”, ha vietato loro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa di fr. 5000.– a carico di ogni contravventore – di pubblicare, stampare, distribuire, mediante il trisettimanale __________ articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili “con le modalità espressive riportate nei doc 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1”, ha esteso il divieto “a tutte le pubblicazioni connesse con il trisettimanale __________, in specie le locandine appese alle cassette di distribuzione” e ha obbligato i convenuti a pubblicare a loro spese su __________ entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (su un quarto della prima pagina) il dispositivo della sentenza con un testo introduttivo. Sulla riparazione del torto morale il Pretore non ha formalmente statuito, limitandosi a respingerla nella motivazione. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico convenuti.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e la AP 4 sono insorti a questa Camera con un appello del 12 settembre 2012 nel quale chiedono di rigettare la petizione, di porre tutte le spese giudiziarie a carico dell'attore e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. In subordine essi postulano l'assunzione da parte di questa Camera delle prove non esperite dal Pretore o, quanto meno, il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio previa assunzione delle prove offerte. Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2012 AO 1 propone di respingere il ricorso. AP 2 è deceduto in pendenza di appello, il 7 marzo 2013. Suo unico erede è il figlio AP 1.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda solo al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità e di obbligare i convenuti ad astenersi, sotto comminatoria penale, da qualsiasi pubblicazione su di lui. Solo in dipendenza di ciò egli ha postulato la riparazione del torto morale, né la sua iniziativa denota – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. La decisione del Pretore è appellabile, comunque sia, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 10 agosto 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa fino al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame, depositato il 12 settembre 2012, è di conseguenza ricevibile.
eventi. Circa la fallace procedura applicata in prima sede, tale irregolarità non ha menomato il diritto d'essere sentiti dei convenuti, i quali hanno potuto esprimersi liberamente dinanzi a un giudice munito di piena cognizione in fatto e in diritto. Tant'è che nemmeno essi spiegano in che modo i loro diritti di difesa sarebbero stati concretamente limitati. Quanto alle prove che il Pretore ha rinunciato ad assumere, esse non appaiono recare elementi di rilievo per il giudizio. Anche su tale questione, in ogni modo, si tornerà in appresso. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
– di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),
– di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o
– di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”).
La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 577b con rinvio). L'art. 28a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'azione specifica (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 28a CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de Luze, op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).
L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, essa tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere, rispettivamente a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art. 28a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due richieste cumulative per un'identica lesione (quella legata alla “campagna stampa dal 19 ottobre 2011 al 1° febbraio 2012”). Invero delle due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, o l'offesa si era ormai consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. L'attore ha avviato, invece, sia un'azione di accertamento (domanda n. 1) sia un'azione di inibizione (domanda n. 3). Il Pretore non poteva manifestamente accoglierle entrambe in simultanea con riferimento alle medesime offese (dispositivo n. 1).
Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessario (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225 n. 591 con rimandi). Ciò significa che gli ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii).
L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con precisione
che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361 n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovrebbero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie
l'attore non poteva chiedere perciò di obbligare i convenuti ad astenersi da ogni e qualsiasi pubblicazione sulla sua persona, né il Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 1 secondo capoverso). All'attore incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di valore i convenuti non potessero pubblicare.
In concreto il Pretore ha ravvisato, al momento del giudizio, “chiari indizi della volontà di reiterazione dei convenuti, alla prima occasione propizia” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), ciò che nell'appello gli interessati neppure contestavano. Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente mutata, il trisettimanale , divenuto settimanale nel marzo 2012, avendo cessato le pubblicazioni il 13 giugno 2012, senza più riprenderle (‹›). E nulla indizia l'ipotesi che la stampa del giornale possa ricominciare, tanto meno a distanza d'anni. Nelle condizioni descritte non può dirsi pertanto che il rischio di recidiva intravisto dal Pretore nell'agosto del 2012 sia ancora attuale. Impartire divieti ai convenuti, divieti dei quali per altro andrebbe definito e precisato il contenuto, non avrebbe più senso. Ne segue che, in definitiva, l'azione di inibizione va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la personalità di AO 1. Su questo punto la sentenza del Pretore va riformata.
a) La libertà di stampa o di espressione, compreso il diritto alla satira, alla caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla derisione non giustificano delitti contro l'onore e la sfera personale riservata. Nella fattispecie l'epiteto figurante nei doc. 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 (“m…accia”) è sicuramente un insulto, come reputa il Pretore, un lettore medio non potendo seriamente interpretarlo solo come “minaccia”. Ci si può domandare invece se le altre – generiche – offese alla personalità che il Pretore ha scorto nella “forma espressiva delle pubblicazioni evidenziate sub doc. 1, 4 (Finì morto. Ucciso dall'odio, risp. la fotografia della testa dall'attore)” (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo) non connotino riconoscibili e manifeste espressioni di astio politico. La stampa di partito non è necessariamente un esempio di correttezza e può accusare pesanti cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei lettori è consapevole, né incombe al giudice civile impartire lezioni di buona educazione e di signorile rispetto. La giustificazione degli appellanti, secondo cui “una personalità pubblica salita spontaneamente sul ring non può considerarsi personalmente lesa dalle sberle che subisce in restituzione dei suoi colpi” (appello, pag. 9 seg.) andrebbe quindi verificata meglio.
L'esercizio risulterebbe nondimeno infruttuoso se effetti molesti della lamentata lesione non continuassero a sussistere. Giovi quindi esaminare previamente tale questione.
b) Il Pretore ha ritenuto che, al momento di statuire, la lesione della personalità dell'attore continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti” (sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere però quali fossero concretamente tali effetti e in che consistessero. Il primo giudice ha evocato il grave pregiudizio morale ed economico subìto dall'attore, amplificato da “una diffusione certamente non marginale nella Svizzera italiana (ove il lettore medio risiede), visto che si tratta di un mass media gratuito e che viene pubblicizzato nel pubblico attraverso un sistema di manchette appese all'esterno delle cassette di distribuzione” (loc. cit., pag. 5). L'esistenza della lesione non va confusa tuttavia con gli strascichi. E sotto questo profilo appare dubbio che a distanza d'anni “le informazioni basate sull'insulto e il dileggio” espressi tramite il giornale siano ancora vive nella memoria del pubblico. L'azione di accertamento inoltre non è destinata a eliminare effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà).
Non si dimentichi poi che fino al momento in cui __________ ha cessato le pubblicazioni era proponibile – come detto (consid. 6) – l'azione di inibizione, la quale ostava all'azione di accertamento (meramente sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata agli effetti persistenti dell'offesa è divenuta di rilievo solo quando il giornale ha smesso di apparire, nell'autunno del 2012, ciò che ha fatto venir meno il rischio di reiterazione. Solo a quel momento è entrata in linea di conto l'azione di accertamento. Il problema è che, pur avendo
avanzato la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero continuati a sussistere dopo l'offesa. Neppure alla fine delle pubblicazioni egli ha accennato nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche mutare le richieste di giudizio (sopra, consid. 3). Non si ravvisa dunque un interesse legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere un'azione di accertamento.
c) Non si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesione potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un determinato articolo (o determinati articoli) di stampa basti per sostanziare effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF 122 III 452 nel mezzo; Meili, op. cit., n. 8 in principio ad art. 28a CC con citazioni).
Comunque sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione – che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali gli articoli apparsi su __________. Tanto meno egli ha indicato un indirizzo Internet che faccia apparire allo schermo – eventualmente con l'ausilio di un motore di ricerca – le offese a lui rivolte dai convenuti. Anzi, nelle osservazioni all'appello egli rileva come “tutte le comunicazioni che sono oggetto della presente causa” sono state cancellate dal sito __________.ch› (pag. 7 verso il basso). Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non sono dati a divedere strascichi della lesione concreti e duraturi.
Se ne conclude che nel caso specifico l'azione di inibizione è destinata all'insuccesso, il rischio dovuto a una possibile reiterazione dell'offesa essendo venuto meno con la cessazione delle pubblicazioni da parte del giornale, e che l'azione di accertamento è votata a identica sorte, non riscontrandosi effetti molesti che sussistano durevolmente oltre la lesione. Ciò fa decadere anche la richiesta di pubblicare o comunicare la sentenza a terzi, provvedimento che deve correlarsi all'accoglimento di un'azione fondata sull'art. 28a cpv. 1 CC (sopra, consid. 3), la quale, per altro, con la scomparsa del giornale nemmeno sarebbe più eseguibile. Ne discende che le prove offerte dagli appellanti risultano ormai senza rilievo ai fini del giudizio.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda l'azione di inibizione non si deve trascurare tuttavia che il rigetto si riconduce alla cessazione delle pubblicazioni da parte del giornale, non alla fondatezza dell'appello, giacché fino al giugno del 2012 il rischio di recidiva da parte dei convenuti appariva più che verosimile. Soccorrono quindi ragioni di equità per addebitare ai responsabili le spese processuali, l'attore avendo avuto buoni e giustificati motivi per adire il giudice (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto all'azione di accertamento, essa va respinta non perché la lesione della personalità non sussista (sopra, consid. 7a), ma perché essa non risulta generare effetti molesti. Se da un lato l'attore ha omesso dunque di sostanziare un requisito di merito (i postumi della lesione), dall'altro con il loro comportamento i convenuti hanno indotto una volta di più l'attore a piatire, onde l'esigenza anche a tale proposito di un apprezzamento equitativo. Nel complesso, di conseguenza, si giustifica di suddividere i costi a metà. La circostanza che l'attore non sia patrocinato non
osta alla compensazione delle ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4P.226/2002 del 21 gennaio 2003, consid. 4).
L'esito del giudizio odierno incide anche sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata. Ci si attenesse al precetto della soccombenza, gli oneri andrebbero interamente a carico dell'attore, la petizione dovendo essere respinta. Anche per quanto attiene al processo di primo grado vale tuttavia la constatazione che con il loro comportamento i convenuti hanno indotto l'attore ad agire in giudizio. Non fosse cessata la pubblicazione del settimanale in pendenza di causa, inoltre, l'azione di inibizione sarebbe verosimilmente stata accolta almeno in parte per il rischio di recidiva. A un giudizio di equità, fondato sul noto art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, nel risultato si giustifica così di suddividere a metà anche le spese di prima sede e di compensare le ripetibili (che gli appellanti rivendicano).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.
II. Le spese processuali di appello, di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di quest'ultimi e per l'altra metà a carico della controparte, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).