Incarto n. 11.2011.99 11.2011.110

Lugano 16 luglio 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa DI.2010.1933 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 dicembre 2010 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 5 luglio 2011 presentato da AP 1 e sull'appello dell'11 luglio 2011 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 giugno 2011,

come pure sull'appello del 13 luglio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 4 luglio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1963) e AP 1 (1965), cittadina italiana, si sono sposati a il 16 settembre 1989. Dal matrimonio sono nati P, il 16 aprile 1993, e L__________, il 21 aprile 1997. Il marito, geometra, è responsabile del settore genio civile della ditta __________, __________. La moglie, titolare di un diploma commerciale, ha lavorato fino al 2001 o al 2002 per l'azienda paterna __________, attiva nel comparto della meccanica di precisione, dopo di che si è dedicata esclusivamente al governo della casa e alla cura dei figli.

B. Il 14 dicembre 2010 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale (proprietà per piani n. 16 053 della particella n. 274 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) con ordine al marito di andarsene entro il 31 dicembre 2010, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 5370.– mensili per sé e uno di fr. 1605.– mensili per ciascun figlio. All'udienza del 12 gennaio 2011, indetta per il contraddittorio cautelare e sul­l'istanza di misure protettrici, AO 1 non si è opposto alla vita separata, ma ha rivendicato egli stesso l'affidamento dei figli e l'abitazione coniugale, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 1403.25 mensili. In esito alla discussione i coniugi si sono accordati sul mantenimento della vita in comune e sul versamento di fr. 2000.– mensili in favore della moglie. Chiusa l'istruttoria il 20 maggio 2011, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a memoriali conclusivi del 1° giugno 2011 nei quali hanno sostanzialmente confermato le loro domande, il convenuto riducendo nondimeno a fr. 1162.25 mensili il contributo alimentare proposto alla moglie.

C. Statuendo con sentenza del 24 giugno 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato L__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1a versare alla moglie “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione” contributi alimentari di:

fr. 4800.– mensili per la moglie stessa (dispositivo n. 7),

fr. 1600.– mensili, assegni familiari compresi, per il figlio L__________ fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale (dispositivo n. 4) e

fr. 1605.– mensili, assegni familiari compresi, per il figlio P__________ fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale (dispositivo n. 5),

attribuendo, sempre “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”, l'abitazione coniugale alla moglie con ordine al marito di lasciare l'alloggio entro 10 giorni (dispositivo n. 9). Le spese processuali di fr. 4610.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 4000.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 luglio 2011 in cui chiede di rifor­mare i dispositivi predetti eliminando la locuzione “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”. Contestualmente essa postula l'esecutività anticipata di tali dispositivi. L'11 luglio 2011 AO 1 ha appellato a sua volta la sentenza del Pretore per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 2950.– mensili “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”, oltre a un diverso riparto delle spese processuali. Il 19 luglio 2011 AP 1 ha comunicato di ritirare l'appello limitatamente all'impugnazione del dispositivo n. 9 (attribuzione dell'alloggio coniugale). Nelle loro osservazioni del 28 e 29 luglio 2011 le parti concludono vicendevolmente per la reiezione dell'appello avversario (inc. 11.2011.99).

E. Con decreto del 12 luglio 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di AP 1 intesa a ottenere l'esecutività anticipata dei dispositivi n. 4, 5, 7 e 9 della decisione impugnata. Un ricorso in materia civile introdotto il 16 agosto 2011 dalla richiedente contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_533/2011 del 12 marzo 2012.

F. Nel frattempo, il 30 giugno 2011, l'istante ha invitato il Pretore a emanare provvedimenti cautelari, la decisione a tutela dell'unione coniugale dispiegando effetti solo dal passaggio in giudicato. Con decreto del 4 luglio 2011 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli le istanze cautelari siccome prive d'oggetto. Contro tale decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 luglio 2011 per ottenere l'emanazione in via cautelare delle stesse misure decise con la sentenza del 24 giugno 2011 a tutela dell'unione coniugale o, in subordine, l'ingiunzione al Pretore di statuire senza indugio a titolo cautelare. L'appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari controversi. Tempestivi, entrambi gli appelli sulle misure protettrici sono di conseguenza ricevibili.

Quanto al decreto cautelare, esso era appellabile – a sua volta – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) e in materia di valore litigioso soggiace al medesimo requisito del merito. Nella fattispecie l'entità dei contributi alimentari richiesti supera fr. 10 000.–. Tem­pestivo, anche l'appello contro il decreto cautelare è pertanto ricevibile.

I. Sull'appello 5 luglio 2011 di AP 1

  1. Il Pretore ha stabilito contributi alimentari per moglie e figli “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”, soggiungendo che con l'emanazione della decisione a tutela del­l'unione coniugale le richieste di provvedimenti cautelari erano “da considerarsi evase, rispettivamente decadute”. L'appellante chiede di eliminare la locuzione “a partire dalla crescita in giudicato della presente decisione”, lamentando che in tal modo il Pretore ha conferito effetto sospensivo alle misure protettrici del­l'unione coniugale mentre tali misure non ne beneficiano. E ciò costituisce – a suo parere – un vizio di procedura, dato che non spetta al Pretore subordinare l'efficacia di una tale sentenza al passaggio in giudicato della medesima. L'appellante ricorda poi che fino al 31 dicembre 2010 le sentenze a tutela dell'unione coniugale, quand'anche impugnate, erano immediatamente esecutive, tant'è che le procedure cautelari venivano stralciate dai ruoli poiché superate, e che rifiutando in concreto l'emanazione di misure cautelari il Pretore sarebbe caduto in un diniego di giustizia.

  2. Che le misure a protezione dell'unione coniugale siano assimilabili a “decisioni in materia di provvedimenti cautelari” nel senso dell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC, di modo che un appello diretto contro queste ultime non ha effetto sospensivo, è vero (DTF 137 III 477 consid. 4.1). Sta di fatto che in concreto il Pretore ha deliberatamente fatto decorrere i contributi litigiosi dal passaggio in giudicato della propria decisione. Come si evince dalla motivazione del decreto cautelare emesso il 4 luglio 2011, egli conferma di non avere inteso statuire per il lasso di tempo anteriore. Ora, l'art. 173 cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche nel quadro dell'art. 176 CC: DTF 115 II 204 consid. 4; Chaix in: Commentaire romand, CC I, n. 12 ad art. 176) prevede che i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”, intendendosi per “futuro” il periodo a valere dalla litispendenza (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 con richiamo). Nella fattispecie AP 1 ha chiesto contributi ali­mentari per sé e i figli il 14 dicembre 2010 senza specificare da quando. Sta di fatto che – per principio – i contributi alimentari vanno fatti decorrere dalla data dell'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 343; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 7e), non dal passaggio in giudicato della decisione (sentenza del Tribunale federale 5P.213/2004 del 6 luglio 2004, consid. 1.2; Schwander, loc. cit.).

Per equità è senz'altro possibile scostarsi dal principio testé

enunciato. Il convenuto però non ha addotto alcun motivo che giustificasse una simile scelta, né il Pretore ha evocato ragioni particolari. Nel caso specifico i contributi alimentari per moglie e figli vanno dunque fatti decorrere dal 14 dicembre 2010, in accoglimento dell'appello, fermo restando che AO 1

può porre in compensazione del dovuto la somma di fr. 2000.– mensili, corrispondenti all'impegno da lui assunto al­l'udienza del

12 gennaio 2011 (verbali, pag. 7), ciò che la moglie non contesta (appello del 13 luglio 2011, pag. 5), ma non quanto ha pagato per “le altre fatture della famiglia”, al cui proposito tutto si ignora (cfr. DTF 138 III 585 consid. 6.1.1, 135 III 319 consid. 2.4).

II. Sull'appello 11 luglio 2011 di AO 1

  1. Per quel che riguarda l'entità dei contributi alimentari, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 12 989.20.– mensili

(fr. 9249.20 da attività lucrativa, fr. 1250.– di bonus e fr. 2480.– dalla locazione di due appartamenti nella strada __________ a __________) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3735.55 mensili (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 190.40, interessi ipotecari dei due appartamenti nella strada __________ a __________ fr. 236.50, spese

accessorie per uno dei due appartamenti fr. 130.25, imposte fr. 778.40). Quanto alla moglie, il Pretore ha calcolato solo il fabbisogno minimo di fr. 3538.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari e spese della proprietà per piani fr. 1272.05, premio della cassa malati fr. 204.70, assicurazione domestica fr. 72.–, spese di trasferta fr. 140.–, imposte fr. 500.–). I fabbisogni in denaro di P__________ e L__________, infine, sono stati stimati sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1605.– mensili ciascuno. Ciò posto, constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 2504.90 mensili, il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 4800.– e uno ai figli di fr. 1605.– mensili ciascuno, assegni familiari compresi.

  1. L'appellante chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 5829.65 mensili, rilevando che il costo dell'alloggio va portato in fr. 1440.– mensili, come ammette la moglie, tanto più che dal 1° luglio 2011 egli si è trasferito in uno dei due appartamenti nella strada __________ a __________ per il quale il Pretore gli ha computato un'entrata di fr. 1440.– mensili. Egli chiede inoltre di considerare gli ammortamenti per i due immobili, di complessivi fr. 1833.30 mensili, come pure il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, di fr. 20.80 mensili.

a) Contrariamente a quanto l'appellante asserisce, non risulta che la moglie gli abbia riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 1440.– mensili. Essa si è limitata a esigere che il marito lasciasse l'abitazione coniugale e si trasferisse in un suo appartamento nella strada __________ a __________. Né una tale ammissione può ravvisarsi per il fatto che l'istante ha chiesto di conteggiare nel reddito del marito soltanto le pigioni dell'altro appartamento, di fr. 1050.– mensili. Essa si è limitata a chiedere di inserire nel fabbisogno minimo del marito gli oneri

ipotecari di tali appartamenti (istanza, pag. 8). Ciò premesso, nel fabbisogno minimo di un coniuge va considerato, di regola, l'equivalente della pigione che questi dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a,

I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi; Rep. 1995 pag. 142 in alto). E in concreto una spesa di fr. 1200.– mensili appare senz'altro consona alle necessità di una persona sola nel Luganese. Senza dimenticare che, quanto meno fino al

30 giugno 2011, tale spesa nemmeno esisteva. La moglie non avendo appellato l'entità del contributo alimentare, non soccorrono tuttavia gli estremi per intervenire al riguardo, i contributi alimentari per i figli essendo garantiti.

b) Per quanto attiene all'ammortamento ipotecario, esso non è un costo dell'alloggio, bensì un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato perciò nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia lo consentono, almeno nel caso in cui il mutuo sia stato contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 in: SJ 132/2010 I 327; I CCA, sentenza inc. 11.2008.8 del 2 settembre 2012, consid. 5c). In concreto il debito risale pacificamente a prima della separazione, come l'ammortamento. E siccome il bilancio familiare consente di far fronte all'esborso di fr. 1833.– mensili (doc. 19 e 20), esso va riconosciuto dal passaggio in giudicato della sentenza, come chiede l'appellante. Nelle osservazioni all'appello AP 1 si duole a ragione, nondimeno, che l'ammortamento del debito ipotecario gravante l'abitazione coniu­gale – onere che indubbiamente esisteva già prima della separazione – non è stato conteggiato nel suo fabbisogno minimo, per quanto le sia stato riconosciuto il pagamento degli oneri ipotecari relativi a quell'immobile. Per non trascendere in una manifesta e iniqua disparità di trattamento va inserita dunque, nel fabbisogno minimo della moglie la relativa spesa di fr. 458.– mensili (doc. M e 14) dal passaggio in giudicato della sentenza.

c) Relativamente all'assicurazione dell'economia domestica, il premio va incluso – di principio – nel fabbisogno minimo del coniuge che se ne fa carico (DTF 114 II 395 consid. 4c; I CCA, sentenza inc. 11.2010.82 del 28 febbraio 2012, consid. 8b). Documentato (doc. 24), in concreto l'esborso di fr. 20.80 mensili va riconosciuto così dal passaggio in giudicato della sentenza, come chiede l'appellante.

d) In definitiva, fino al passaggio in giudicato della decisione impugnata gli accertamenti del Pretore sui fabbisogni minimi delle parti rimangono intatti. Dopo di allora il fabbisogno minimo di AO 1 va stabilito in fr. 5589.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 190.40, interessi ipotecari dei due appartamenti nella strada __________ a __________ fr. 236.50, spese accessorie per un solo appartamento fr. 130.25, ammortamento dei due appartamenti fr. 1833.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 20.80, imposte fr. 778.40) e quello di AP 1 in fr. 3996.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari e spese della proprietà per piani fr. 1272.05, ammortamento fr. 458.50, premio della cassa malati fr. 204.70, assicurazione domestica fr. 72.–, spese di trasferta fr. 140.–, imposte fr. 500.–).

  1. AO 1 rimprovera al Pretore di non avere imputato all'istante alcun reddito, sostenendo che tra il gennaio e il novembre del 2010 AP 1 prestava servizi di natura erotica su Internet (cam girl), conseguendo un guadagno medio di almeno € 1466.10 mensili. E siccome iscriversi a tali siti è sempre possibile, a suo parere si giustifica di continuare a computare all'interessata un reddito di almeno fr. 1500.– mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che la moglie non esercita alcuna attività lucrativa, ha rilevato che il reddito prospettato dal marito non è effettivo, l'interessata non essendo più iscritta a siti erotici. Inoltre attribuire a quest'ultima “un reddito derivante da un'attività dal summenzionato sito – dopo che la moglie si è cancellata – sarebbe alquanto contraddittorio e abusivo, viste le pesanti conseguenze che il marito ha fatto valere”.

a) Durante una procedura a tutela dell'unione coniugale un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) può essere costretto a riprendere o a estendere un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui

(età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro. Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non va sovvertita già nel quadro di misure a tutela del­l'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2012 pag. 794 con­sid. 2 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 3).

b) La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 137 III 387 consid. 3.1 che precisa la giurisprudenza pubblicata in DTF 128 III 65). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 3; I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012 consid. 3). Prima di allora occorrono elementi che rendano verosimile una disunione definitiva.

c) Nella fattispecie AP 1, titolare di un diploma commerciale, ha smesso nel 2001 o 2002 l'attività al 50% svolta nell'azienda paterna per dedicarsi alla cura dei figli e della casa. Nel gennaio del 2010 essa si è iscritta a un sito Inter­net, offrendo prestazioni erotiche tramite webcam (doc. 9) che fino all'ottobre successivo le ha fruttato un guadagno me­dio di € 1466.10 mensili (doc. AA). Sui motivi e sulle modalità di esercizio di tale attività i coniugi hanno fornito versioni discordanti, l'una non più verosimile dell'altra. Ciò non basta, comunque sia, per ravvisare un cambiamento di ruolo assunto dalla moglie durante la vita in comune, l'interessata continuando per l'essenziale in tale periodo a occuparsi della casa e dei figli, a prescindere dal fatto che nulla rende concretamente verosimile la possibilità di proseguire l'attività predetta (per altro non necessaria al bilancio familiare), come pretende il marito. I coniugi, poi, dopo la presentazione del­l'istanza a tutela dell'unione coniugale, hanno continuato a vivere nell'alloggio comune di __________, separandosi solo nel giugno del 2011. Non sono ancora trascorsi, pertanto, i due anni di vita separata che fanno presumere una disunione definitiva. Su questo punto la sentenza del Pretore va esente da critiche.

  1. Ciò posto, per determinare i contributi alimentari dovuti dal passaggio in giudicato della decisione impugnata (oggetto dell'appello), il bilancio familiare si presenta come segue:

Reddito del marito fr. 12 898.20

Reddito della moglie fr. –.—

fr. 12 898.20 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 5 589.65

Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 996.75

Fabbisogno in denaro dei figli fr. 3 210.—

fr. 12 796.40 mensili

Eccedenza fr. 101.80

Metà eccedenza fr. 50.90 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 5589.65 + fr. 50.90 = fr. 5 640.55 mensili,

deve destinare al figlio P__________ fr. 1 605.— mensili,

al figlio L__________ fr. 1 605.— mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 3996.75 + fr. 50.90 = fr. 4 047.65 mensili,

arrotondati a fr. 4 050.— mensili.

L'appello va accolto in definitiva entro questi limiti.

  1. AO 1 contesta anche il riparto delle spese processuali, che il Pretore gli ha addebitato interamente, chiedendo di suddividere a metà tra le parti l'onorario della delegata all'ascolto dei figli, di porre un terzo degli oneri processuali a carico del­l'istante e di compensare le ripetibili.

a) Secondo l'art. 148 CPC ticinese il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi era soccombenza reciproca o concorrevano “altri giusti motivi”, egli poteva procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili potevano, in ogni caso, essere poste a carico di chi le aveva provocate (cpv. 3). L'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese rivestiva una certa importanza nelle cause di stato, “giusti motivi” potendo allora indurre a prescindere da suddivisioni strettamente aritmetiche (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo di giurisprudenza). Nella determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili, comunque fosse, il primo giudice fruiva di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di mo­do che la sua decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

b) Nella fattispecie il primo giudice ha addebitato l'insieme delle spese processuali al marito, “tenuto conto dell'esito” del giudizio. Il che è indiscutibile per quanto si riferiva all'attribuzione dell'alloggio coniugale e all'affidamento dei figli, questioni su cui il convenuto è risultato del tutto soccombente. Sul contributo alimentare per la moglie, invece, il convenuto è uscito sconfitto solo in parte, ancorché in misura maggiore rispetto all'istante. Pur volendo prescindere da un matematico grado di soccombenza (trattandosi di diritto di famiglia), all'istante andava addebitato perciò almeno un sesto delle spese processuali (con proporzionale riduzione delle ripetibili). A tale riguardo il dispositivo del Pretore si sospinge in un eccesso d'apprezzamento. Quanto alla nota d'onorario della psicoterapeuta __________, essa fa indubbiamente parte delle spese processuali e nulla giustifica di trattarla diversamente dagli altri oneri, tanto meno ove si pensi che l'ascolto è stato sollecitato da entrambi i genitori.

III. Sull'appello 13 luglio 2011 di AP 1

  1. Il 30 giugno 2011 l'istante ha invitato il Pretore – come detto –

a emanare i provvedimenti cautelari, la decisione a tutela del­l'unione coniugale dispiegando effetti solo dal passaggio in giudicato. Il Pretore aggiunto invece ha stralciato le istanze cautelari dai ruoli, ritenendole prive d'oggetto dopo l'emanazione della sentenza finale. L'appellante ribadisce che, essendo la decisione impugnata esecutiva solo dal passaggio in giudicato, nel frattem­po gli obblighi di mantenimento vanno regolati in via cautelare da questa Camera riproducendo i dispositivi della sentenza a protezione dell'unione coniugale o, subordinatamente, ingiungendo al Pretore di statuire. Così argomentando, tuttavia, essa trascura che nel decreto di stralcio del 4 luglio 2011 il Pretore aggiunto ha confermato di non voler giudicare in via provvisionale per il lasso di tempo anteriore all'emanazione della sentenza a tutela del­l'unione coniugale. Occorreva impugnare pertanto quest'ultima sentenza attraverso i normali rimedi giuridici esperibili, ciò che del resto l'interessata ha fatto. E in tale ambito AP 1 avrebbe potuto postulare l'emanazione di misure provvisionali anziché sollecitare a torto l'esecutività anticipata dei dispositivi sui contributi alimentari contenuti nella sentenza a tutela del­l'unione coniugale, ciò che presupponeva una riforma dei dispositivi stessi. Per il resto, l'appello è diventato privo d'oggetto nella misura in cui con la decisione odierna i contributi alimentari decorrono dall'inoltro della causa. Sulla questione non occorre perciò dilungarsi.

IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce vittoriosa dall'appello contro le misure a tutela dell'unione coniugale, onde la soccombenza di AO 1. Tenuto conto della desistenza dell'appellante sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, si giustifica equitativamente nondimeno di ridurre le spese giudiziarie e l'indennità per ripetibili. Quanto all'appello di AO 1, il contributo alimentare per la moglie risulta bensì ridotto, ma non nella misura richiesta. Ciò che vale anche per il riparto degli oneri processuali di prima sede. Tutto ponderato, al convenuto vanno addebitati pertanto due terzi delle spese processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Circa l'appello di AP 1 in materia cautelare, si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di oneri. Né si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

  2. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è stato ritirato, l'appello 5 luglio 2011 di AP 1 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

4 AO 1 è tenuto a versare dal 14 dicembre 2010 a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1605.– mensili (assegno familiare compreso) per il figlio L__________.

Per il resto il dispositivo rimane invariato.

5 AO 1 è tenuto a versare dal 14 dicembre 2010 a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1605.– mensili (assegno familiare compreso) per il figlio P__________.

Per il resto il dispositivo resta invariato.

  1. AO 1 è tenuto a versare dal 14 dicembre 2010 a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 4800.– mensili.

Egli è autorizzato a compensare l'ammontare del contributo alimentare fino a concorrenza di fr. 2000.– mensili, deducendo tale importo da quanto dovuto a moglie e figli.

II. Le spese processuali di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello 11 luglio 2011 di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

7.1 AO 1 è tenuto a versare a AP 1 in via anticipata entro il 5 di ogni mese, dal passaggio in giudicato della presente decisione, un contributo alimentare di fr. 4050.– mensili.

  1. Le spese processuali di fr. 4610.– (compresi i costi della psicoterapeuta __________, di fr. 1600.–) sono poste per un sesto a carico di AP 1.

  2. Il convenuto rifonderà all'istante fr. 3500.– per ripetibili ridotte.

IV. Le spese processuali di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

V. L'appello del 13 luglio 2011 è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

VI. Non si riscuotono spese per tale appello.

VII. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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