Incarto n. 11.2011.65
Lugano, 30 dicembre 2013/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2009.65 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 17 luglio 2009 da
AO 1 (1998), (rappresentata dalla madre RA 1, e ora patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 16 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 giugno 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (1969) e RA 1 (1973), cittadina portoghese, omologando una convenzione in cui il marito si impegnava a versare per la figlia AO 1 (nata il 17 maggio 1998), affidata
alla madre, un contributo alimentare di fr. 350.– mensili fino al
6° compleanno, di fr. 450.– mensili dal 7° al 12° compleanno, di fr. 600.– dal 13° al 16° compleanno e di fr. 700.– fino alla maggiore età “ed anche oltre nel caso in cui la figlia non avesse a quel tempo ancora terminato la formazione scolastica o professionale”. Gli assegni familiari erano compresi nell'ammontare del contributo. Il padre inoltre sarebbe stato liberato dall'obbligo alimentare ove non avesse esercitato “il diritto di visita estivo nel corso di tre settimane, anche non consecutivamente”. Al momento del divorzio AP 1 era maestro conducente in proprio, mentre RA 1 non svolgeva attività lucrativa.
B. Il 17 luglio 2009 AO 1 ha convenuto il padre davanti al medesimo Pretore, chiedendo che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il contributo alimentare per lei fosse aumentato retroattivamente dal 1° luglio 2008 a fr. 1422.– mensili fino al 31 agosto 2009, a fr. 1515.– mensili dal 1° settembre 2009 fino al 12° compleanno e a fr. 1742.– mensili dal 12° compleanno fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. Nella sua risposta del 6 novembre 2009 AP 1 ha offerto alla figlia un contributo alimentare di fr. 850.– mensili dal 1° agosto 2009 in poi. L'attrice ha replicato il 9 dicembre 2009, riducendo la pretesa a fr. 1265.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31 agosto 2009, a fr. 1350.– mensili dal 1° settembre 2009 fino al 12° compleanno e a fr. 1550.– mensili fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. Il convenuto ha duplicato il 18 gennaio 2010, confermando l'offerta formulata con la risposta.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 9 marzo 2009 e l'istruttoria, cominciata il 12 maggio 2010, si è chiusa il 21 gennaio 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato. AO 1 ha presentato un memoriale conclusivo del 13 gennaio 2011 in cui ha ribadito le sue domande di replica. Il convenuto è rimasto silente. Statuendo con sentenza del 4 aprile 2011, il Pretore ha accolto la petizione, nel senso che ha aumentato il contributo
alimentare per AO 1 a:
fr. 1365.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1380.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2009,
fr. 1465.– mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010,
fr. 1660.– mensili dal 18 maggio 2010 al 31 dicembre 2013 e
fr. 1835.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi.
La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 120.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla figlia fr. 3800.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 maggio 2011 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare per la figlia i seguenti contributi alimentari:
fr. 1013.90 mensili dal 17 luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1024.50 mensili dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2009,
fr. 1139.50 mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010,
fr. 1330.10 mensili dal 18 maggio al 31 dicembre 2010,
fr. 1159.— mensili dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2013,
fr. 1374.10 mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2013,
fr. 1526.20 mensili dal 1° gennaio 2014 al 17 maggio 2014 e
fr. 1504.20 mensili dal 18 maggio 2014 alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari compresi.
Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio era retta, nelle cause promosse anteriormente al 1° gennaio 2011, dalla procedura cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC), ovvero dal rito ordinario dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese (comprese le cause vertenti sulla modifica di contributi alimentari per minorenni: RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1). Alle impugnazioni si applica invece la procedura in vigore al momento in cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). L'appello è disciplinato così dalla legge nuova, la quale prevede un termine per appellare di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – trattandosi di controversie patrimoniali, come nel caso in esame – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri il valore del contributo litigioso nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore. Quanto alla notifica della sentenza impugnata al patrocinatore di AP 1, essa è avvenuta il 5 aprile 2011, ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 17 aprile al 1° maggio 2011 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Poco importa quindi che l'appello sia stato introdotto il 16 maggio 2011 (come il convenuto sostiene) o solo l'indomani (come risulta dal timbro postale sulla busta d'invio). Anche nella seconda ipotesi il rimedio giuridico sarebbe, comunque sia, tempestivo.
I contributi di mantenimento per figli minorenni fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere modificati o soppressi su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). La modifica o la soppressione di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non previsto rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (ad esempio, al momento del divorzio: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 286), fermo restando che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non deve ricondursi a una decisione unilaterale del debitore. La procedura inoltre non ha lo scopo di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii). Essa comporta quindi un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è poi solo una questione di diritto, ma anche di equità, tenuto conto degli interessi rispettivi del figlio e di ciascuno dei genitori (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii).
Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che nel caso specifico la situazione dei genitori è notevolmente e durevolmente mutata rispetto ai tempi del divorzio. Da maestro conducente in proprio con un reddito netto di fr. 2416.– mensili, AP 1 è diventato, frequentando la SUPSI dal settembre del 2003 all'ottobre del 2006, ingegnere elettronico con un reddito netto di fr. 5836.05 mensili. Da persona senza attività lucrativa, la moglie ha ricominciato a lavorare come venditrice in un supermercato e guadagna fr. 3458.70 netti mensili, assegni familiari compresi. Sussistono dunque le premesse – ha rilevato il Pretore – per rivedere il contributo di mantenimento in favore della figlia.
Ciò posto, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 in fr. 1923.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, in fr. 1943.– mensili dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2009, in fr. 2063.– mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010, in fr. 2408.– mensili dal 18 maggio al 31 dicembre 2010 e in fr. 2413.– dal 1° gennaio 2011 in poi. Relativamente ai fabbisogni minimi dei genitori, egli ha calcolato quello di AP 1 in fr. 4178.45 mensili e quello di RA 1 in fr. 2780.85 mensili, onde un margine disponibile di fr. 1660.– mensili a beneficio del primo e uno di fr. 680.– mensili a beneficio della seconda. Nelle circostanze descritte il Pretore ha suddiviso aritmeticamente il fabbisogno in denaro della figlia in proporzione ai margini disponibili dei genitori, determinando il contributo alimentare del padre nelle cifre scalari enunciate dianzi.
a) Il Pretore non ha inserito nel fabbisogno minimo del convenuto il rimborso rateale del mutuo elargito a AP 1 dall'amico __________ (fr. 500.– mensili dal giugno del 2010 all'aprile del 2013) non perché il debito non esistesse, ma perché non se ne conosceva l'entità esatta e non ne era risultata “del tutto chiara” la destinazione. In condizioni del genere non era dimostrato – secondo il Pretore – che il denaro fosse stato usato per la sua riqualificazione professionale, come il convenuto pretendeva (sentenza impugnata, pag. 11 in alto).
b) L'appellante ribadisce di avere ottenuto dall'ing. __________ un mutuo di fr. 17 000.– rimborsabile in 34 rate di fr. 500.– mensili dal giugno del 2010 all'aprile del 2013 compresi, debito contratto “per mangiare, pagare il premio della cassa malati, la pigione e, più in generale, sopravvivere in quei tre difficili anni di riqualificazione professionale” (memoriale, pag. 6 a metà). Sta di fatto che con la motivazione del Pretore egli non si confronta, il che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile. Ad ogni buon conto l'ing. __________ ha sì dichiarato nella sua deposizione testimoniale del 24 giugno 2010 che a quel momento il convenuto gli doveva ancora fr. 17 000.– (verbale d'udienza, pag. 2) ed era solito restituirgli fr. 500.– mensili, ma ha soggiunto che nel frattempo il rimborso del prestito era stato sospeso di comune accordo. Per di più, come ha sottolineato il Pretore, egli non è stato in grado di indicare a che cosa fosse servito quel denaro. Ne segue che le affermazioni del convenuto circa la destinazione dei fondi potranno anche apparire plausibili, tuttavia difettano di ogni riscontro probatorio. E siccome il mantenimento della figlia è prioritario rispetto a obblighi di altra natura, l'appellante non può pretendere di vedere inseriti i citati fr. 500.– mensili nel fabbisogno minimo, per principio intangibile (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2). Al proposito l'appello va pertanto disatteso.
In concreto si evince dal certificato di salario annuo che nel 2009 RA 1 ha guadagnato fr. 44 602.– netti (doc. S, 1° foglio), stipendio che sarebbe anche potuto essere maggiore se per un certo periodo essa non fosse stata in malattia (doc. S, 2° foglio). A ragione il convenuto allega perciò che il Pretore avrebbe dovuto fondarsi almeno sulla capacità lucrativa dell'ex moglie nel 2009. Considerare il solo conteggio di stipendio del marzo 2010 (doc. S, 3° foglio), che non contempla la quota di tredicesima e che attesta una retribuzione parzialmente ridotta in quel periodo per malattia, è arbitrario. Contrariamente all'opinione dell'appellante, invece, dalla rimunerazione di RA 1 si deve dedurre l'assegno familiare (fr. 200.– mensili), che in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale non va incluso nel reddito del genitore cui è esso corrisposto, ma dev'essere tolto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Ne discende che il reddito da attività lucrativa di RA 1 va stabilito in fr. 3520.– netti mensili (fr. 3750.–, meno l'assegno familiare). Parallelamente dev'essere rettificato il fabbisogno in denaro della figlia (non contestato nella sua entità), che al netto dell'assegno familiare risulta di:
fr. 1723.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1743.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2009,
fr. 1863.– mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010,
fr. 2208.– mensili dal 18 maggio al 31 dicembre 2010,
fr. 2213.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 17 maggio 2014,
fr. 2163.– mensili dal 18 maggio 2014 in poi, l'assegno familiare diventando dal 16° compleanno assegno di formazione (fr. 250.– mensili). Su questo punto l'appello merita accoglimento.
L'appellante fa valere dipoi che la rata del leasing per l'automobile riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'ex moglie (fr. 283.35 mensili) è venuta meno nel dicembre del 2010, il relativo contratto essendo giunto al termine, ciò che rende superflua anche l'assicurazione “casco totale” del veicolo (fr. 80.– mensili), sicché dal 1° gennaio 2011 il fabbisogno minimo di RA 1 non eccede fr. 2465.– mensili. Ora, che il contratto di leasing sia giunto al termine nel dicembre del 2010 è vero (doc. I: 60 rate mensili a decorrere dal dicembre 2005). Che il Pretore avrebbe dovuto ravvisare tale circostanza d'ufficio è evidente. Dal contratto si desume tuttavia, per altro verso, che alla scadenza del leasing RA 1 avrebbe dovuto corrispondere un valore di riscatto di fr. 4000.–, salvo restituire il veicolo (una __________ del 2005). L'appellante non asserisce che l'ex moglie, ammessa dal Pretore al beneficio dell'assistenza giudiziaria, disponesse del denaro necessario. Non pretende nemmeno – né ha mai preteso – che per lei l'automobile sia un bene dispensabile,
estraneo al fabbisogno minimo, o che l'interessata potesse procurarsi un'automobile in un altro modo. Nel risultato il Pretore poteva ragionevolmente presumere pertanto che a RA 1 rimanesse solo la possibilità di continuare come in precedenza, stipulando un contratto di leasing analogo. Per sostenere il contrario, del resto, sarebbe bastato che il convenuto comparisse al dibattimento finale. In proposito l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
ascende a fr. 1660.– mensili fino al 31 dicembre 2013 e a fr. 2160.– mensili dopo di allora (come ha accertato il Pretore: sentenza impugnata, pag. 13 a metà), mentre quella dell'ex moglie a fr. 740.– mensili arrotondati (fr. 3520.– meno il fabbisogno minimo fr. 2780.85). Suddiviso fra i genitori in base alle rispettive disponibilità (chiave di riparto non contestata dall'appellante), il fabbisogno in denaro della figlia risulta dover essere finanziato da AP 1 nella misura seguente:
fr. 1190.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1205.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2009,
fr. 1290.– mensili dal 1° settembre 2009 al 17 maggio 2010,
fr. 1525.– mensili dal 18 maggio 2010 al 31 dicembre 2010,
fr. 1530.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e
fr. 1610.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi.
Per semplicità si giustifica di raggruppare i primi cinque scaglioni in cui è suddiviso il contributo alimentare dovuto (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), precisionismo senza utilità pratica, definendone una media per il relativo arco di tempo. Dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2013 conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 1430.– mensili (arrotondati), mentre dal 1° gennaio 2014 decorre quello di fr. 1610.– mensili. L'appello va accolto di conseguenza entro tali limiti.
L'attuale giudizio si riflette anche sul dispositivo inerente agli
oneri processuali e alle ripetibili di primo grado. Rispetto alla richiesta di giudizio dell'attrice, che sollecitava contributi alimentari per circa fr. 102 500.– complessivi oltre a quanto dovutole per convenzione omologata dal giudice del divorzio, il convenuto risulta vittorioso per circa un sesto. Gli vanno addebitati pertanto cinque sesti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere all'attrice un'equa indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
fr. 1430.– mensili dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2013 e
fr. 1610.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al complemento della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata.
Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento.
II. Le spese giudiziarie di appello, di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello è dichiarata senza oggetto.
IV. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).