11.2011.37

Incarto n. 11.2011.37

Lugano 30 luglio 2012/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2004.103 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 giugno 2004 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 17 marzo 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 febbraio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

Ritenuto

in fatto: A. __________ nata __________ (1922), cittadina germanica domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 13 agosto 2003. Divorziata dal novembre 1965 da __________ (1917), essa ha lasciato quale unica erede legittima la figlia AO 1 (1947). In un testamento olografo del 7 marzo 1973 __________ aveva disposto che la sua casa di __________ (particelle n. 442 e 2063), i gioielli e un conto bancario andassero in usufrutto esclusivo all'ex marito __________, specificando che alla di lui morte il tutto sarebbe stato passato alla figlia AO 1. __________ è premorto alla testatrice, nel novembre del 2002. In un testamento olografo del 26 aprile 2003 __________ ha poi diseredato la figlia AO 1 e ha istituito suo erede universale AP 1 (1939).

B. Dal 26 giugno al 9 luglio 2003 __________ sofferente di un carcinoma al seno con metastasi ossee, è stata ricoverata al­l'Ospedale regionale di __________. In seguito è stata trasferita alla Clinica __________ di __________, dove è deceduta il 13 agosto 2003. I due testamenti olografi sono stati pubblicati davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'11 settembre 2003. Il 25 settembre 2003 AO 1 ha dichiarato al Pretore di opporsi al rilascio del certificato ereditario. In esito a un'istanza della medesima, con decreto del 26 settembre 2003 il Pretore ha munito l'eredità di un amministratore nella persona dell'avv. __________ di __________.

C. Con petizione del 5 giugno 2004 AP 1ha convenuto AO 1davanti al Pretore per ottenere l'annullamento del testamento olografo 26 aprile 2003 e il rilascio del certificato ere­ditario a suo nome. In subordine essa ha chiesto di dichiarare nulla la diseredazione e di essere reintegrata nella sua porzione legittima, sempre con rilascio del certificato ereditario a suo nome. Nella sua risposta del 30 settembre 2004 AP 1 ha proposto di respingere l'azio­ne. L'attrice ha replicato il 3 novembre 2004, mantenendo le sue richieste. Il convenuto ha duplicato il 27 novembre 2004, confermandosi nel proprio punto di vista.

D. L'udienza preliminare si è tenuta il 21 febbraio 2005. L'istruttoria, durante la quale sono state assunte una perizia grafologica e una perizia medica (seguita da una delucidazione scritta), è terminata il 1° ottobre 2010. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 novembre 2010 l'attrice ha ribadito la sua posizione. Nel proprio, di quello stesso giorno, il convenuto ha dato per riprodotte osservazioni dell'avv. __________, suo patrocinatore in Germania, e ha nuovamente sollecitato il rigetto della petizione.

E. Statuendo con sentenza dell'11 febbraio 2011, il Pretore ha accolto la petizione, ha annullato il testamento olografo del 26 aprile 2003 e ha rilasciato un certificato ereditario in cui ha dichiarato AO 1 unica erede di __________. La tassa di giustizia di fr. 21 000.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 60 000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 marzo 2011 per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze dei Pretori in materia di nullità testamentaria intimate dopo il 1° gennaio 2011, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, l'appello in esa­me è di conseguenza ricevibile.

  1. Secondo il Pretore “benché una prova completa circa il momento dell'avvenuta redazione del testamento sia impossibile, gli indizi ed elementi emersi nel corso dell'istruttoria convincono questo giudice che __________ non ha redatto il testamento olografo il 26 aprile 2003, ma solo in un secondo tempo, o meglio dopo

l'esito negativo del Mini Mental Status, poiché non vi era infatti ragione di chiedere questo test per un testamento già redatto in aprile”. Ciò posto, egli ha accertato che “al momento di redigere il testamento olografo datato 26 aprile 2003, e retrodatato come sopra indicato, la disponente non poteva ritenersi capace di discernimento e non era dunque in grado di disporre del suo patrimonio giusta l'art. 467 CC”. Ne ha concluso che la richiesta di annullare la disposizione di ultima volontà era fondata e ha invalidato di conseguenza il testamento.

  1. L'appellante sostiene che la conclusione del Pretore, secondo cui il testamento è retrodatato, si fonda esclusivamente su un'interpretazione unilaterale delle testimonianze e trascura quanto emerge dalla perizia calligrafica. Da quest'ultima risulta che la scrittura della testatrice non denota elementi suscettibili di avvalorare una diver­sa datazione del testamento. Per l'appellante

inoltre il quadro di normalità e l'assenza di difficoltà nella stesura dell'atto sono inconciliabili con la situazione psichica di disorientamento nel tempo risultante dal Mini Mental Status eseguito il 16 luglio 2003 e dal netto peggioramento delle condizioni di salute che ne sono seguite. L'attore ribadisce che il primo giudice, scostandosi senza motivazione dalla perizia, ha arbitrariamente apprezzato le testimonianze, dalle quali non si desume che durante la degenza alla Clinica __________ __________ non avesse ancora regolato la successione. In definitiva, a suo modo di vedere, tutto lascia concludere che il testamento è stato effettivamente scritto il 26 aprile 2003.

Sempre a parere di AP 1, poi, quand'anche il testamento fosse retrodatato, esso sarebbe valido ad ogni modo, poiché al momento della sua stesura la testatrice era senz'altro capace di discernimento. Dalla deposizione dell'avvocato __________, così come dalle risultanze della perizia calligrafica, per l'appellante si può dedurre “con verosimiglianza che escluda ogni serio dubbio che la disposizione di ultima volontà è stata redatta subito dopo il ricovero della testatrice alla Clinica __________ e comunque prima che fosse allestito il Mini Mental Status”. Infondata, a suo avviso l'azione di nullità testamentaria deve quindi essere respinta.

Nella fattispecie il litigio presenta risvolti internazionali per la cittadinanza tedesca di __________. Ora, la forma di un testamento o di altre disposizioni a causa di morte è regolata, nei rapporti internazionali, dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie (art. 93 LDIP). In virtù di tale trattato un testamento o altre disposizioni a causa di morte possono essere validi sia secondo la legge del luogo in cui sono stati confezionati sia secondo la legge del luogo di cui il testatore aveva la cittadinanza (art. 1 lett. a e b della Convenzione: RS 0.211.312.1). Per la validità del testa­mento olografo del 26 aprile 2003 è sufficiente così, in concreto, che esso rispetti le forme del diritto svizzero o di quello germanico. Ciò premesso, in entrambi gli ordinamenti un testamento olo­grafo deve contenere l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto (art. 505 cpv. 1 CC, § 2247 cpv. 2 BGB). Entrambi gli ordinamenti inoltre prevedono una regolamentazione analoga sulla validità del testamento olografo in caso di assenza o di inesattezza della data indicata (art. 520a cpv. 1 CC, § 2247 cpv. 2 BGB; v. FF 1994 III pag. 481 con riferimento a Breitschmied, Formvorschriften im Testamentrecht, Zurigo 1982, n. 749).

  1. Litigiosa è, nella fattispecie, la data del 26 aprile 2003 che figura sul testamento olografo di cui è chiesto l'annullamento (doc. 1, 2° foglio). Ora, la prova dell'esistenza di un atto di disposizione a causa di morte incombe a chi da tale documento intende dedurre diritti; la prova dell'inefficacia spetta per contro a chi di tale inefficacia si prevale (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 245; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, Berna 1964, n. 3 e n. 13 ad art. 519 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, Zurigo 1959, n. 9 ad art. 519 CC; Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 27 ad art. 519/520 CC). Per principio l'autenticità di un atto di cui una parte si vale in un processo rientra nella sfera di esistenza del documento: chi invoca l'autenticità deve pertanto dimostrarla. Al proposito nondimeno la dottrina, pur riconoscendo che di regola l'autenticità di un documento va comprovata da chi invoca il documento (Piotet, op. cit., pag. 245; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, § 38 I n. 3, pag. 333; Schmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 21 ad art. 9 CC), istituisce a favore di documenti formalmente e apparentemente corretti una presunzione di fatto circa la loro autenticità (Kummer in: Berner Kommentar, Berna 1966, n. 39 in fine ad art. 9 CC; Schmid, loc. cit.).

La presunzione di fatto non influisce sull'onere della prova; agevola solo l'assunzione delle prove (DTF 133 III 125 consid, 3.1, 120 II 250 consid. 2c con riferimenti). Essa permette di considerare come esistenti determinati fatti secondo l'esperienza generale della vita e l'ordinario andamento delle cose (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 185 n. 961; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivil­pro­zess­rechts, 8ª edizione, pag. 263 n. 50; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 4.3.3 in fine ad art. 43 vOG; Kummer, op. cit., n. 362 seg. ad art. 8 CC). Così, di fronte a un testamento che adempie le forme e i requisiti di legge, il giudice può senz'altro presumerne l'autenticità (cfr. Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 7 ad art. 520a CC). Tale presunzione però non è irrefragabile. Può essere sovvertita da elementi atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità dell'atto. Non occorre che tali elementi comprovino la falsità del documento. È sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale del documento (sentenza del Tribunale federale 5C.70/2000 del 17 luglio 2000, consid. 3bb).

Nel caso in esame il testamento litigioso adempie formalmente i requisiti di legge, di modo che sussisteva una presunzione di fatto circa la sua autenticità. In simili condizioni spettava all'attrice sovvertire tale presunzione con elementi atti a insinuare considerevoli dubbi sulla veridicità della datazione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2000.128 del 18 gen­naio 2002, consid. 6). Una volta decaduta la presunzione di fatto, sarebbe spettato poi al convenuto dimostrare l'autenticità della data o, quanto meno, la confezione del testamento in tempi non sospetti (cfr. anche Abt in: Erbrecht, Basilea 2011, n. 10 ad art. 520a CC).

In concreto l'attrice aveva argomentato, nella petizione (pag. 6), che “quasi certamente” la stesura del testamento litigioso era avvenuta non il 26 apri­le 2003, bensì durante la degenza della madre alla Clinica __________ di , tra il 9 luglio (giorno del ricovero) e il 13 agosto 2003 (giorno della morte), periodo nel corso del quale erano state somministrate all'anziana elevate dosi di oppiacei per alleviarle i forti dolori. Ancora il 26 giugno 2003, quando era ricoverata all'Ospedale “” di , __________ aveva confidato infatti a una cara amica – una certa signora __________ – che avrebbe dovuto incontrarsi con il proprio avvocato, poiché non aveva ancora fatto testamento. Alla petizione l'attrice accludeva inoltre una perizia calligrafica da lei commissionata, la quale confermava che la scrittura della testatrice era ormai quella di una persona con problemi fisici, ciò che non era ancora il caso quando la madre era ricoverata all'Ospedale “”. Anche i gravi errori di ortografia contenuti nel testamento avvaloravano l'ipotesi di una de cuius confusa. Infine la carta su cui era stato redatto il testamento era “con tutta probabilità” quella di un blocco per scrivere di formato A5 che si trovava sul comodino della camera a __________. Prese nel loro insieme, asserzioni del genere era­no effettivamente suscettibili di infondere seri dubbi sul fatto che il testamento fosse stato stilato davvero il 26 aprile 2003. In circostanze del genere incombeva al convenuto dimostrare l'autenticità della datazione o, per lo meno, smentire i dubbi dell'attrice.

  1. In realtà l'istruttoria si è rivelata ben poco concludente. Sentito come testimone, l'avv. __________ ha affermato di non

avere mai parlato con __________ di testamenti. Ha dichiarato che quando era ricoverata all'Ospedale regionale di __________ (con ogni probabilità il 30 giugno 2003) la cliente gli aveva detto di voler donare la casa a un amico, senza specificarne il nome, ma l'indomani egli le aveva sconsigliato una donazione, troppo onerosa dal profilo fiscale, proponendole una compravendita. Qualche giorno dopo AP 1 si era presentato nel suo ufficio, comunicandogli di essere la persona cui __________ intendeva lasciare la casa, al che l'avvocato __________ ricorda di aver fatto notare a AP 1 che nel caso in cui la compravendita si fosse concretata egli avrebbe avuto bisogno di un certificato medico sulla capacità di discernimento della venditrice. Il contratto non essendo stato stipulato, l'attestazione non è stata richiesta (deposizione del 4 maggio 2005: verbali, pag. 3 seg.). Sentito di nuovo, il legale ha soggiunto che quando __________ era ormai degente alla Clinica __________ ed egli l'aveva visitata per la seconda volta, AP 1 gli aveva chiesto informazioni “sul modo di redigere un testamento”. Il legale aveva dato le necessarie spiegazioni, precisando che per il testamento pubblico sarebbe stato necessario un certificato medico sulla capacità di intendere e di volere della testatrice. In seguito, “quando la signora __________ era ancora degente presso la Clinica __________”, AP 1 gli aveva consegnato il testamento olografo (deposizione del 6 luglio 2006: verbali, pag. 3).

__________, amica di __________ sin dal 1948 e con la quale essa si è “vista e sentita praticamente tutti i giorni”, ha testimoniato che il 25 o 26 giugno 2003, durante una visita all'Ospedale di Locarno, __________ le aveva detto di essere “preoccupata perché non aveva ancora fatto testamento” (deposizione del 23 agosto 2005, verbali, pag. 4). Interrogata in seguito a una denuncia sporta da AP 1 per falsa dichiarazione di una parte in giudizio, __________ ha confermato quanto dichiarato davanti al Pretore, specificando anzi che era intenzione di __________ redigere un testamento rivolgendosi allo studio legale __________ (interrogatorio di polizia del 10 maggio 2007, nel fascicolo “richiamo dal Ministero pubblico”, act. XIV).

__________, conoscente di __________ da quarant'an­ni (“se non amiche, eravamo comunque confidenti”), ha riferito di non avere mai parlato con lei di questione ereditarie o di testamenti. Ha ricordato tuttavia che, quando era degente all'Ospedale, __________ le aveva detto che avrebbe voluto parlare con l'avvocato __________, senza però spiegarne “più precisamente il motivo”. La testimone ha supposto trattarsi di una questione successoria, “ma esplicitamente la signora __________ non l'ha detto” (deposizione del 25 ottobre 2005: verbali, pag. 3). Da parte sua __________, vicina di casa e conoscente di __________ da 46 anni, ha rammentato di essere stata molto vicina all'anziana negli ultimi mesi, visitandola tutti i giorni, ma senza mai avere discusso con lei “di problemi successori o della questione a chi lasciare la casa” (deposizione del 6 luglio 2006: verbali, pag. 2). Sentito infine a suo turno, AP 1 ha dichiarato che il testamento [del 26 aprile 2003] gli era stato dato da __________ “nella casa di __________”, ma di non ricordare quando egli lo aveva poi consegnato all'avvocato __________ (interrogatorio formale del 22 maggio 2006, risposta n. 14).

  1. Da quanto precede si può desumere di conseguenza, tutt'al più, che nulla conforta l'ipotesi stando alla quale, prima di essere ricoverata nella clinica di Orselina, __________ avesse già fatto testamento, se non quello del 7 marzo 1973. L'avvocato __________ si è visto consegnare da AP 1 la busta chiusa allorché l'anziana era già ospite della Clinica __________, mentre le amiche o conoscenti di lei hanno ricavato se mai l'impressione, dai colloqui, che __________ non avesse ancora fatto testamento. È vero che __________ è amica anche dell'attrice ed è stata denunciata dal convenuto per dichiarazione falsa di una parte in giudizio, avendo affermato che tra il 2001 e il 2003 __________ aveva interrotto il rapporto di amicizia con lui, com­minandogli un “Hausverbot”. Davanti all'autorità penale però l'interessata ha confermato le proprie dichiarazioni e il procedimento è terminato con un non luogo a procedere, contro il quale il denunciante è insorto invano alla Corte dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (sentenza inc. 60.2011.161 del 18 luglio 2011). Che poi __________ mirasse a far divorziare il figlio affinché sposasse l'attrice e si trasferisse nell'immobile di __________ è un'illazione senza alcun riscontro oggettivo. L'appellante, poi, nemmeno pretende che la testimone abbia dichiarato il falso quando ha detto che __________ le aveva confidato il 25 o 26 giugno 2003 di non avere ancora fatto testamento, ritenendo ciò solo “poco probabile” per la notoria riservatezza della de cuius.

Per quanto riguarda AP 1, mal si comprende addirittura perché egli si sia rivolto all'avvocato __________ “qualche giorno dopo” il 30 giugno 2003 (secondo il legale) per ottenere ragguagli, oltre che sulle difficoltà “se si fosse fatta una donazione dell'immobile”, sulle possibilità e formalità per la stesura di disposizioni testamentarie. Quel giorno infatti egli doveva già essere in possesso del testamento in suo favore, datato 26 aprile 2003 e affidatogli – secondo lui – da __________ allorché questa non era ancora stata ricoverata, testamento che egli dichiara di avere poi consegnato all'avvocato __________ “tra fine luglio e inizio agosto 2003” (deposizione 4 mag­gio 2005 dell'avv. __________: verbali, pag. 2). Simili risultanze istruttorie non consentono certo di arguire che il testamento litigioso fosse già stato scritto il 26 aprile 2003 né sono idonee, tanto meno, a smentire i dubbi sulla veridicità della data insinuati dall'attrice.

  1. Non si disconosce che, secondo il perito calligrafico, il testamento olografo datato 26 aprile 2003 è stato redatto da __________ “con la propria grafia abituale” (referto del 28 novembre 2006, risposta n. 1) e non indizia particolari difficoltà di scritturazione (risposta n. 2), né induce a far supporre una diversa collocazione temporale (risposta n. 5). Contiene però marchiani errori di ortografia e di grammatica (von meinenem Erbe, und setzte Herrn AP 1, als Univerlerbin ein) che fanno pensare più allo stato di salute della testatrice durante il ricoveri ospedalieri e clinici del giugno e luglio del 2003 che a quello dell'aprile precedente. L'uso di oppiacei ha invero “effetti deprimenti sul sistema nervoso centrale” e provoca alterazioni del comportamento psicomotorio, “ivi compresi errori ortografici e grafia incerta” (delucidazione perizia medica del 23 settembre 2009, pag. 1). Di per sé il referto calligrafico non consente dunque di suffragare né di escludere l'ipotesi che il testamento sia stato scritto il 26 aprile 2003. Non è dunque di apprezzabile sussidio.

Quanto a AP 1, si può anche convenire che per ragioni fiscali __________ intendesse vendergli l'immobile. A prescindere dal fatto però che l'operazione non avrebbe comportato grandi benefici per la venditrice ove si consideri che, di fronte a un valore venale di fr. 1 475 400.– (doc. OO), il prezzo di vendita era fissato in fr. 600 000.– (bozza del contratto di compravendita: richiamo, act. I), di poco superiore a quello di stima ufficiale (di fr. 566 123.–), ciò non permette di inferire che a quel momento __________ avesse già redatto il testamento olografo. Anche sotto questo profilo l'istruttoria non giova dunque al convenuto.

  1. La data del 26 aprile 2003 indicata sul testamento litigioso non risultando comprovata nella sua veridicità, rimangono da esaminare le conseguenze. Secondo l'art. 520a CC, in effetti, se l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre, l'ordine cronologico di più testamenti o un'altra questione relativa alla validità del testamento. In sostanza, l'omissione o l'inesattezza della data può implicare l'annullamento del testamento olografo solo se la data serve ad attestare un elemento che non può essere determinato in un altro modo (cfr. DTF 135 III 211 consid. 3.6). La data è pertanto un mezzo di prova e non (più) un'imprescindibile esigenza di forma (FF 1994 III 482; v. anche Breitschmid, op. cit., n. 2 ad art. 520a CC; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 347 n. 697a; Abt, op. cit., n. 7 ad art. 520a CC; Druey, Grund­riss des Erbrechts, 5ª edizione, § 95 n. 24, pag. 113). Il problema è che in concreto la data è determinante proprio per accertare se al momento di redigere il testamento __________ disponesse della capacità di disporre.

Nella fattispecie si evince dagli atti che __________ era presumibilmente capace di discernimento durante la prima settimana di degenza alla Clinica __________ di __________, mentre già dalla seconda settimana, subentrando uno stato confusionale fluttuante, essa era tale solo “a tratti e in maniera pressoché incompleta a causa della sua estrema affaticabilità emersa in maniera significativa nel fatto di non essere riuscita a portare a termine il Mini Mental Status” (perizia del 1° giugno 2007, risposta n. 1). Durante la prima fase della degenza la paziente risultava ancora lucida o per lo meno debolmente compromessa nelle funzioni cognitive, mentre in seguito, con il progredire del decadimento psicofisico, essa è non era più in grado di assolvere un qualsivoglia tipo di attività finalizzata (delucidazione scritta del 23 settembre 2007, pag. 2). Sulla base di tali accertamenti solo un testamento redatto tra mercoledì 9 e martedì 15 luglio 2003 dev'essere considerato efficace. Più tardi è venuta meno alla testatrice una sufficiente capacità di discernimento.

  1. A ben vedere la capacità di discernimento potrebbe destare qualche dubbio già durante la prima settimana di degenza alla Clinica __________, se si pensa che alla paziente erano somministrati oppiacei in dosi viepiù elevate (25 μg tra il 9 e 10 luglio, 50 μg tra il 10 e il 13 luglio, 75 μg tra il 14 e il 19 luglio 2003), ciò che poteva pregiudicare la lucidità di lei (deposizione del dott. __________ del 23 agosto 2005: verbali, pag. 2 seg.). Sia come sia, al momento in cui è stato eseguito il Mini Mental Status, mercoledì 16 luglio 2003, l'interessata appariva ormai disorientata nel tempo, con “una minima capacità attentiva e di apprendimento” (perizia, pag. 5), tanto da indicare quale giorno del test un venerdì del mese di maggio 2003 (questionario nel fascicolo della Clinica __________, richiamato). Anche se ciò non le ha impedito, qualche giorno dopo l'esecuzione del test, di rilasciare a AP 1 una procura per accedere a un suo conto presso il __________ (richiami dal __________, act. IV e V). La vera data del testamento olografo importa quindi, nel caso specifico, per sapere quando la disposizione di ultima volontà è stata redatta. E in concreto non sussistono elementi estrinseci che permettano di confermare quella del 26 aprile 2003. Men che meno ove si consideri che fino al 16 luglio 2003 erano ancora in atto le operazioni per giungere alla stipulazione della compravendita, tant'è che l'appellante aveva chiesto al dott. __________, medico responsabile della Clinica __________, un certificato sulla sua capacità di intendere e volere, come voleva il notaio rogante. Nulla spiega tuttavia come mai qualche giorno prima __________, la quale secondo l'appellante era convinta di guarire, avrebbe redatto un testamento in cui designava AP 1 suo erede universale.

  2. Ne discende che in concreto __________ non è riuscito a dimostrare l'autenticità della data – dubbia – indicata dalla testatrice sul testamento olografo, ciò rende impossibile accertare se l'atto sia stato steso prima del 15 luglio 2003, prima cioè che alla testatrice venisse meno una sufficiente lucidità. La disposizione di ultima volontà va quindi annullata, non potendosi far capo nella fattispecie al principio in favor testamenti, il quale non può condurre alla totale irrilevanza dei requisiti di forma previsti dalla legge, indipendentemente dallo scopo che essi devono adempiere (DTF 135 III 211 consid. 3.7). Ciò posto, l'appello si rivela destituito di fondamento ed è destinato all'insuccesso.

  3. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

  4. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese giudiziarie di fr. 10 550.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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