Incarto n. 11.2011.140
Lugano 26 marzo 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DIP.2011.194 (domanda di ricusazione) del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che oppone
RI 1 (patrocinata dall' PA 1 )
all'
Autorità di vigilanza sulle tutele
chiamata a statuire come giurisdizione di ricorso su una decisione presa l'11 agosto 2011 dalla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
in merito alla regolamentazione delle relazioni personali tra
PI 2 (2003),
(rappresentato dal curatore __________,
e patrocinato dall'avv. PA 2)
e il padre
PI 1,
(patrocinato dall'avv. PA 3);
giudicando ora sul ricorso (“appello”) presentato il 28 settembre 2011 da RI 1 contro la risoluzione n. 4919 del 7 settembre 2011 con cui il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto la sua domanda di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 aprile 2003 RI 1 (1967) ha dato alla luce un figlio, PI 2, cui il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento. II 12 ottobre 2004 __________ ha conferito mandato all'PA 2 di promuovere azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Nell'ambito di tale azione, intentata il
12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, PI 1 (1967), cittadino italiano residente a __________, ha dichiarato a un'udienza del 29 agosto 2005 di riconoscere il figlio conformemente all'art. 260 cpv. 3 CC. Fin dal 2006 PI 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 1 per ottenere la disciplina del diritto di visita e delle relazioni personali con il figlio. La questione è stata oggetto di numerosi provvedimenti da parte della Commissione tutoria, di svariati ricorsi all'Autorità di vigilanza sulle tutele e di ripetuti appelli (o ricorsi) davanti a questa Camera (inc. 11.2011.39, 11.2010.76, 11.2007.152 e 11.2008.61). A tutt'oggi non è stato possibile fissare un assetto definitivo delle relazioni personali fra padre e figlio, che continuano a essere regolate da decisioni provvisionali.
B. Da ultimo, esaminato un rapporto del Servizio medico-psicologico di Coldrerio e constatati i risultati insoddisfacenti dell'assetto cautelare in vigore a quel momento (che prevedeva l'esercizio del diritto di visita alla presenza della madre), con decisione provvisionale del 20 dicembre 2010 la Commissione tutoria regionale 1 ha stabilito un diritto di visita minimo da parte del padre in due incontri mensili di due ore, da esercitare al punto d'incontro della __________ a __________ sotto la vigilanza di personale autorizzato. Essa ha incaricato il curatore di organizzare il calendario delle visite e ha precisato che le visite sarebbero state riservate al padre soltanto, invitando i responsabili della __________ e il curatore a trasmettere entro sei mesi un rapporto sull'andamento degli incontri con le proposte di
eventuali adeguamenti. Contro tale decisione sono insorti entrambi i genitori all'Autorità di vigilanza sulle tutele, la quale ha dichiarato i ricorsi irricevibili con decisione del 18 febbraio 2011. Un appello presentato da PI 1 contro la decisione appena citata, limitatamente all'incarico conferito al curatore, è stato respinto da questa Camera con decisione del 4 novembre 2011 (inc. 11.2011.39).
C. Venuta a sapere che le prime visite organizzate al punto d'incontro per il 26 e il 27 marzo 2011 erano fallite, con decisione cautelare inaudita parte del 12 aprile 2011 la Commissione tutoria regionale ha incaricato il curatore di organizzare e partecipare ad almeno un colloquio presso l'istituto con gli operatori della __________, la madre e il bambino allo scopo di preparare quest'ultimo alle visite successive. Il 21 aprile 2011 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale la revoca di tale misura, previo contraddittorio. All'udienza del 19 maggio 2011 le parti hanno espresso la volontà di intraprendere una mediazione. La Commissione tutoria regionale ha sospeso così gli effetti della decisione, fissando ai genitori un termine di cinque giorni per comunicare se il diritto di visita previsto per la fine di maggio potesse tenersi secondo le modalità in vigore prima della decisione 20 dicembre 2010. Il 24 maggio 2011 PI 1 ha respinto la proposta, chiedendo che il diritto di visita si svolgesse al punto d'incontro secondo l'assetto cautelare in vigore. I diritti di visita previsti per il 28 e 29 maggio 2011 non hanno avuto luogo.
D. Il 9 giugno 2011 PI 1 ha introdotto una “domanda cautelare e supercautelare” all'Autorità di vigilanza sulle tutele, lamentando l'inattività della Commissione tutoria, accusata di assecondare RI 1 e di non adoperarsi per consentire l'esercizio degli incontri di fine maggio, e criticando il ruolo assunto dal curatore __________, chiamato non solo a fissare il calendario di visite, ma anche a fungere da curatore educativo senza avere le necessarie competenze. Egli ha chiesto all'Autorità di vigilanza di intervenire essa medesima, in vece della Commissione tutoria, definendo le modalità del diritto di visita e prendendo formalmente posizione sul ruolo del curatore.
E. Con lettera del 17 giugno 2011 indirizzata a PI 1 e trasmessa per conoscenza a tutte le parti coinvolte l'Autorità di vigilanza ha comunicato di non ravvisare motivi per sostituirsi alla Commissione tutoria regionale nella regolamentazione del diritto di visita. Essa ha così continuato:
Emerge, come già accaduto nel passato, che i conflitti tra i genitori di PI 2 rendono impraticabile ogni soluzione tentata. Attualmente quello che si può osservare è un atteggiamento oppositivo della madre che si ripercuote sul figlio in maniera negativa. Ora, ritenuto che le relazioni personali sono state stabilite in modo chiaro dalla Commissione tutoria, che addirittura ha eseguito invano un tentativo di mediare tra le parti (...), si tratta all'ora attuale di mettere in atto le soluzioni decise. Di conseguenza, la scrivente autorità non può che ricordare alla Commissione tutoria ed alla madre in particolare che il genitore che non ottiene l'esecuzione spontanea della decisione può chiedere l'esecuzione effettiva (forzata), atto che secondo il Tribunale federale è, di principio, possibile, soprattutto se è a causa della cattiva volontà del genitore detentore dell'autorità parentale che ostacola il buon svolgimento dei diritti di visita, ma che non deve contravvenire alla proibizione di creare pressioni fisiche o morali sul figlio (...).
Detto in altre parole, spetta ora alla Commissione tutoria provvedere all'esecuzione del diritto di visita, anche in modo incisivo, con la comminatoria dell'art. 292 CP, ed eventualmente pensando a misure di protezione più importanti a favore di PI 2 (si rammenta ad esempio che il Tribunale federale ha stabilito che l'autorità tutoria è legittimata a ordinare ai genitori di seguire una terapia o una mediazione in base all'art. 307 cpv. 3 CC [...], oppure può essere ordinata una presa a carico del minore per arrivare finanche al suo collocamento per dimostrate incapacità educative e di protezione del genitore
avente la custodia).
Prioritario è il rispetto del benessere e degli interessi del minore, che non possono che risultare lesi dalla situazione. Al proposito, è utile pure richiamare ai genitori ad un comportamento più rispettoso nei confronti di PI 2 che merita il sostegno necessario al fine di sviluppare un rapporto affettivo con entrambi, che hanno invece da tempo assunto un comportamento da censurare in quanto incentrato a grottesche lotte e ripicche personali esercitate per il tramite del figlio. Superfluo specificare a due professionisti le conseguenze estremamente negative, documentate specificamente (...), sullo sviluppo psichico e affettivo, sia nell'immediato, sia a lungo termine, nei minori che si trovano in simili situazioni.
Quanto alla richiesta di specificare il ruolo e le competenze del curatore __________, ricordiamo che la decisione di nomina del 17 luglio 2003 prevedeva tra i suoi compiti quello relativo alla “regolamentazione del diritto di visita, qualora si rendesse indispensabile farlo”. In seguito, in svariate occasioni, al curatore sono stati attribuiti specifici compiti soprattutto in merito all'allestimento del calendario degli incontri (...); sebbene anche la scrivente autorità, con decisione 18 febbraio 2011, abbia ricordato alla Commissione tutoria
l'esigenza di pronunciarsi formalmente sull'eventuale nomina di un curatore educativo, questo ancora non significa che il curatore __________ non sia abilitato a svolgere le mansioni attribuitegli puntualmente dalla Commissione tutoria. Sulle sue competenze non si reputa nemmeno di dover entrare nel merito: basti rammentare che egli è attivo da anni presso l'Ufficio del tutore ufficiale e che il suo operato non è mai stato oggetto di censure.
Il 27 giugno e il 1° luglio 2011 PI 2 e RI 1 hanno scritto all'Autorità di vigilanza, dolendosi di prevenzione nei confronti della stessa RI 1. Con lettera del 7 luglio 2011 a tutti gli interessati l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha difeso il proprio ruolo, soggiungendo di non ravvisare come il suo operato “possa aver compromesso la propria indipendenza di giudizio”.
F. Con decisione dell'11 agosto 2011 dichiarata immediatamente esecutiva la Commissione tutoria regionale, constatato come i genitori non avessero avviato alcuna mediazione, ha respinto
l'istanza presentata da RI 1 il 21 aprile 2011 e ha confermato la decisione adottata inaudita parte il 12 aprile 2011, nel senso che ha nuovamente incaricato il curatore di organizzare e partecipare ad almeno un colloquio presso l'istituto con gli operatori della __________, la madre e il bambino allo scopo di preparare quest'ultimo alle prossime visite del padre. Essa ha precisato che il primo incontro si sarebbe dovuto svolgere entro la prima metà di settembre 2011 e le eventuali successive visite sarebbero dovute intervenire a cadenza settimanale, spettando al curatore di definire “non appena possibile” il calendario degli incontri secondo quanto previsto nella decisione del 20 dicembre 2010. Le relazioni telefoniche fra padre e figlio sono state sospese.
G. Contro la decisione predetta RI 1 e il figlio PI 2 hanno ricorso il 22 agosto 2011 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, dichiarando preliminarmente di ricusare l'autorità medesima. Sollecitata la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, RI 1 ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, mentre PI 2 ne ha chiesto la riforma affinché gli incontri preparatori avvenissero al punto d'incontro di __________ e senza scadenze precise. Le domande di ricusa sono state trasmesse l'indomani al Consiglio di Stato, cui l'Autorità di vigilanza ha comunicato il 26 agosto 2011 di non avere osservazioni in proposito. Statuendo il 7 settembre 2011 con risoluzione unica sulla domanda di ricusazione presentata da RI 1 (inc. DIP. 2011.194) e su quella presentata dal figlio PI 2 (inc. DIP.2011.193), il Consiglio di Stato le ha respinte entrambe, senza prelevare tasse né spese. Con risoluzione n. 5190 del
20 settembre 2011 esso ha poi respinto, in quanto ricevibile,
un'istanza presentata il 13 settembre 2011 da PI 1 per ottenere che la risoluzione precedente fosse dichiarata immediatamente esecutiva (inc. IST.2011.65).
H. Contro la risoluzione governativa del 7 settembre 2011 RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 28 settembre 2011 nel quale chiede che la sua domanda di ricusazione nei confronti dell'Autorità di vigilanza sulle tutele sia accolta e l'incarto ritrasmesso al Consiglio di Stato o, in subordine, che la sua domanda di ricusazione sia accolta nei confronti della capufficio e della giurista incaricata che avevano firmato la lettera del 17 giugno 2011. Con decreto del 18 ottobre 2011 il presidente della Camera ha respinto una richiesta introdotta il 5 ottobre 2011 da PI 1 per ottenere l'esecutività anticipata della risoluzione impugnata. Un ricorso in materia civile presentato da PI 1 contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_805/2011 del 2 febbraio 2012. Il ricorso a questa Camera non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una domanda di ricusazione diretta contro l'Autorità di vigilanza sulle tutele va decisa dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). La legge non precisa come possa essere impugnata la decisione del Consiglio di Stato. L'art. 74a cpv. 3 LPAmm prevede nondimeno che le decisioni della competente autorità amministrativa in azioni connesse con il diritto civile sono impugnabili al Tribunale d'appello con ricorso entro 30 giorni dalla notifica (e non più con “appello” entro 20 giorni, come figura ancora nell'indicazione dei rimedi giuridici della decisione impugnata). Trattandosi di ricorsi contro decisioni di autorità amministrative in materia di diritto di famiglia, la competenza funzionale è della prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 3 LOG), la quale applica l'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Presentato in tempo utile, il ricorso in esame è pertanto ammissibile.
Una decisione su una domanda di ricusazione ha natura meramente incidentale (DTF 137 III 424 consid. 2.2; RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). E le decisioni di natura pregiudiziale o incidentale emesse nel quadro di un procedimento amministrativo possono essere impugnate solo se provocano al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm). Da quest'ultimo requisito si prescinde tuttavia – nel solco del diritto federale (art. 92 e 93 LTF) – qualora la decisione incidentale verta su questioni di competenza o di ricusazione oppure nel caso in cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria lunga o dispendiosa (RtiD II-2007 pag. 681 consid. 4). Il ricorso di RI 1 vertendo su questioni di ricusazione, nulla osta sotto questo profilo all'entrata in materia.
Il Consiglio di Stato ha accertato anzitutto che le domande di ricusazione risultavano inammissibili nella misura in cui erano rivolte contro l'Autorità di vigilanza sulle tutele in blocco e non solo contro le due funzionarie (l'__________ e l'__________) che avevano firmato la lettera del 17 giugno 2011. Relativamente a queste ultime, esso ha rammentato che l'Autorità di vigilanza sulle tutele non è solo una giurisdizione di ricorso, ma anche un'autorità di sorveglianza e che proprio in tale veste essa aveva respinto l'istanza di intervento presentata il 9 giugno 2011 da PI 1. In ogni caso, ha soggiunto il Consiglio di Stato, eventuali errori di procedura non bastano per fondare un legittimo sospetto di parzialità. A parte ciò, i due membri dell'Autorità di vigilanza avevano fornito indicazioni di procedura a tutte le parti coinvolte, e fra i compiti dell'Autorità di vigilanza sulle tutele figura anche quello di consigliare, assistere e impartire istruzioni alle Commissioni tutorie regionali. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, la lettera del 17 giugno 2011 non anticipava in alcun modo un giudizio dell'Autorità di vigilanza, trattandosi di un parere interlocutorio emesso sulla scorta di un apprezzamento anticipato e sommario dell'incarto. Nei confronti delle due funzionarie che avevano firmato la lettera la domanda di ricusazione è pertanto stata respinta.
L'art. 31 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele prevede che per i membri delle autorità di tutela valgono i motivi di esclusione e ricusazione previsti dal Codice di procedura civile. L'art. 47 CPC comprende anche i motivi di esclusione previsti dal vecchio art. 26 CPC ticinese. Nel caso specifico RI 1 chiede la ricusa dei membri dell'Autorità di vigilanza sulle tutele per parzialità nei suoi confronti. L'istanza deve reputarsi ancorata perciò all'art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. Tale norma prevede un motivo di ricusazione nel caso in cui l'autorità “segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa”. A tal fine devono ravvisarsi fattori che mettano in dubbio agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni l'imparzialità di chi opera in seno all'autorità (Wullschleger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 30 ad art. 47). Tale garanzia tende a impedire che circostanze estranee al processo possano influire sull'esito della decisione in favore o a detrimento di una parte (DTF 136 I 210 consid. 3.1 con rinvii). Occorre però che le circostanze esterne mettano concretamente in dubbio il requisito di imparzialità, o per il comportamento soggettivo di chi opera o per serie parvenze oggettive. Semplici impressioni non bastano (loc. cit.).
Come ha ricordato il Consiglio di Stato, i motivi di ricusazione devono sussistere nella persona del singolo giudice o funzionario, l'autorità in quanto tale non potendo essere ricusata (RDAT
I-1996 pag. 83 consid. 3.1; 1990 pag. 73 consid. 3.2 in fine; cfr. anche DTF 105 Ib 301 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 2C_150/2008 del 10 luglio 2008, consid. 1). La ricorrente argomenta che la composizione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele non è chiaramente stabilita nella legge e che non è dato di sapere quanti funzionari, oltre alla capufficio e alla giurista incaricata che hanno firmato la lettera del 17 giugno 2011, abbiano le competenze per pronunciarsi nel suo caso. A suo parere, inoltre, l'art. 31 cpv. 4 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele “può anche essere interpretato” nel senso che il Consiglio di Stato è competente non solo per decidere una domanda di ricusazione, ma anche per assumere il procedimento in luogo e vece dell'Autorità di vigilanza sulle tutele nel caso in cui un caso di ricusazione sussista.
La tesi dalla ricorrente non trova alcun riscontro nei materiali legislativi (messaggio n. 4775 del 1° luglio 1998 del Consiglio di Stato, rapporto n. 4775R del 12 febbraio 1999 della Commissione della legislazione). Intanto non fa dubbio che un Cantone possa designare come autorità di vigilanza sulle tutele un organo amministrativo (Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 361). E un “ufficio” non può essere ricusato in blocco, come non può essere ricusato in blocco un tribunale. Una domanda di ricusazione va rivolta contro il singolo funzionario attribuito a tale ufficio (cfr. anche l'art. 32 cpv. 6 LPAmm). La ricorrente fonda la sua domanda esclusivamente sul contenuto della lettera 17 giugno 2011. Non pretende che la stesura della medesima abbia coinvolto altri membri dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Che poi in quell'ufficio manchino funzionari in grado di trattare il suo caso è un'opinione malevolmente personale, com'è puramente soggettiva l'opinione secondo cui, dandosi un caso di fondata ricusazione, il Consiglio di Stato possa assumere il caso alla stregua di una superiore Autorità di vigilanza sulle tutele. Ciò premesso, occorre esaminare se motivi di ricusazione sussistano nei confronti della capufficio e della giurista incaricata, firmatarie della nota missiva.
Quanto all'assenza di contraddittorio, ci si può interrogare se sia dato un diritto al contraddittorio davanti a un'autorità di vigilanza. Chi postula l'intervento di un'autorità siffatta, invero, non ha qualità di parte (v. RtiD II-2008 pag. 668 consid. 2 con rinvii). Mal si intravede di conseguenza come l'avversario possa avere la qualità di una controparte cui spetti il diritto di esprimersi. Sia come sia, si volesse anche immaginare – per ipotesi – un diritto del genere, come ha ricordato il Consiglio di Stato eventuali errori di procedura non bastano per motivare una domanda di ricusazione. Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono – se mai – giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 Ia 124 consid. 3e; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 43 ad art. 47; Livschitz in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 19 ad art. 47). Neppure la ricorrente pretende che nella fattispecie si ravvisino estremi del genere. Anzi, essa riconosce che i dubbi di parzialità verso l'Autorità di vigilanza non dipendono da errori di procedura (ricorso, pag. 5 verso l'alto). Al proposito non giova dunque attardarsi.
a) In caso di unione personale, ossia qualora un medesimo organo sia chiamato a occuparsi di una stessa fattispecie con funzioni e competenze distinte (non si tratta quindi della “medesima causa” nel senso dell'art. 47 cpv. 1 lett. b CPC) non è dato per ciò solo – come detto – un motivo di ricusazione (Bohnet, op. cit., n. 45 ad art. 47 con rimandi di giurisprudenza). Perché ciò sia, nella singola fattispecie l'organo amministrativo o giudiziario deve avere lasciato intendere chiaramente, agendo in una veste, come agirebbe nel caso in cui fosse chiamato ad agire nell'altra.
b) Nella lettera del 17 giugno 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato perché non riteneva di dover intervenire. Ha rilevato che la Commissione tutoria regionale aveva disciplinato l'assetto delle visite ad PI 2, di modo che non toccava a essa sostituirvisi. Per quanto risultava dagli atti, le relazioni personali tra padre e figlio non funzionavano non perché mancasse una regolamentazione da parte della Commissione tutoria regionale, bensì perché la madre opponeva resistenza. Il problema non consisteva dunque in una regolamentazione insufficiente, ma nel far rispettare quanto la Commissione tutoria regionale aveva deciso. A tal fine l'Autorità di vigilanza ha ricordato quali fossero le vie da seguire per ottenere l'esecuzione effettiva di una decisione, nel bene del figlio. Quanto al ruolo del curatore __________, essa ha preferito non intervenire perché questi risultava avere sempre assolto pienamente i compiti affidatigli, di modo che non incombeva all'Autorità di vigilanza designare un curatore educativo in luogo e vece della Commissione tutoria regionale.
c) La ricorrente si duole che le sia stato imputato un comportamento “oppositivo”, il quale “si ripercuote sul figlio in maniera negativa”. La constatazione non denota tuttavia parzialità. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha semplicemente accertato quanto risultava dagli atti, a cominciare da un rapporto del Servizio medico-psicologico di __________, del 17 novembre 2010, e da una relazione delle operatrici del punto d'incontro della __________, del 1° aprile 2011 (nell'inc. DIP.2011.193). D'altro lato essa doveva pur spiegare perché non ritenesse di intervenire quantunque PI 1 non riuscisse a incontrare il figlio. Un'altra questione è sapere se, adita come giurisdizione di ricorso, l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe poi condiviso quei referti e, soprattutto, ne avesse tratto le conclusioni desunte dalla Commissione tutoria regionale. A tale riguardo però la lettera del 17 giugno 2011 è silente. L'Autorità di vigilanza sulle tutele non può dirsi quindi avere anticipato l'esito di una sua decisione nel caso in cui fosse stata adita con ricorso contro una decisione della Commissione tutoria regionale sulle relazioni personali tra padre e figlio.
Analoghe considerazioni valgono per l'esecuzione del diritto di visita che PI 1 deplorava di non riuscire a esercitare. In simili circostanze l'Autorità di vigilanza sulle tutele doveva pur illustrare come mai, nonostante una decisione passata in giudicato, reputasse di non intervenire. Si è trovata quindi nella necessità di accennare alle vie di esecuzione effettiva cui PI 1 poteva far capo, in difetto di che la Commissione tutoria regionale poteva sembrare inoperosa, mentre in realtà spettava all'interessato attivarsi e usufruire dei rimedi che l'ordinamento giuridico offre per far attuare una decisione esecutiva. È possibile che la ricorrente le abbia avvertito soggettivamente quelle giustificazioni come una minaccia. Oggettivamente, però, esse sono corrette dal profilo giuridico e già per tale fatto appaiono lungi dal lasciar trasparire prevenzione.
d) Quanto alla successiva decisione dell'11 agosto 2011, è vero che nella medesima la Commissione tutoria regionale allude alle “recenti indicazioni dell'autorità superiore” (pag. 2 a metà). Nulla induce ad arguire tuttavia – se non la soggettività della ricorrente – che la Commissione tutoria regionale abbia interpretato simili indicazioni come volte a favorire unilateralmente PI 1. Anzi, la decisione nemmeno commina misure di esecuzione effettiva o sanzioni penali, né riserva misure di protezione più incisive in favore del figlio. Contrariamente a quanto la ricorrente asserisce, pertanto, in concreto non traspare alcun elemento concreto suscettivo di far credere che la Commissione tutoria regionale abbia recepito le argomentazioni dall'Autorità di vigilanza sulle tutele come indicazioni vincolanti per il contenuto della propria decisione. Ne segue che, privo di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.
La tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza della ricorrente (art. 31 LPAmm per analogia). Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di notificazione.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione in materia di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale, indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.
Notificazione:
– ; – ; – ; – Divisione degli interni, Autorità di vigilanza sulle tutele; – Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Comunicazione:
– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;
– , .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.