Incarto n. 11.2011.10
Lugano 7 marzo 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2006.18 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 15 marzo 2006 dalla
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 3)
contro
e AO 1,
(patrocinati dall'avv. PA 2) e AO 3,
e AO 6,
(patrocinati dall'avv. PA 1) AO 7 AO 8, e AO 9;
giudicando sull'appello del 13 gennaio 2011 presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 10 dicembre 2010 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. La M__________ SA di __________ ha commissionato il 3 febbraio 2004 alla AP 1 un impianto elettrico per fr. 54 000.– nella “Residenza __________” (particella n. 1523 RFD di __________). Il 31 marzo e il 27 aprile 2004 la AP 1 ha allestito inoltre due offerte aggiuntive per l'installazione di lampade nell'uscita d'emergenza (fr. 3240.90) e la posa di un impianto
satellitare (fr. 2004.80), eseguendo dal 3 novembre 2004 al 17 agosto 2005 svariati lavori supplementari a regia. La fattura finale della ditta, datata 4 novembre 2005 e corretta a mano con l'indicazione del 27 febbraio 2006, ammonta, dedotti acconti per fr. 34 000.–, a complessivi fr. 31 423.65.
B. Il 15 marzo 2006 la AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché la M__________ SA fosse condannata a versarle fr. 31 350.25 con interessi al 5% dal 14 marzo 2006 e perché fossero iscritte sulla particella n. 1523, già in via provvisoria, le seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori:
– fr. 8071.95 (fr. 2491.35 più fr. 5580.60) sulla proprietà per piani n. 15 027 (pari a 139/1000 del medesimo fondo), appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 3880.– sulla proprietà per piani n. 15 028 (pari a 185/1000 del medesimo fondo), già appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno (e ora di proprietà di __________);
– fr. 1552.– sulla proprietà per piani n. 15 029 (pari a 84/1000 del medesimo fondo), appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 1735.75 sulla proprietà per piani n. 15 031 (pari a 86/1000 del medesimo fondo), appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 10 413.15 (fr. 5064.40 più fr. 5348.75) sulla proprietà per piani n. 15 032 (pari a 228/1000 del medesimo fondo), appartenente alla I__________ SA di __________ (e ora di proprietà di __________);
– fr. 122.50 sulla proprietà per piani n. 15 034 (pari a 7/1000 del medesimo fondo), appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 142.95 sulla proprietà per piani n. 15 035 (pari a 8/1000 del medesimo fondo), appartenente a AO 7;
– fr. 102.10 sulla proprietà per piani n. 15 036 (pari a 7/1000 del medesimo fondo), appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 sulla proprietà per piani n. 15 037 (pari a 7/1000 del medesimo fondo), appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 sulla proprietà per piani n. 15 038 (pari a 8/1000 del medesimo fondo), già appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno (ora di proprietà di __________);
– fr. 816.85 sulla proprietà per piani n. 15 039 (pari a 32/1000 del medesimo fondo), già appartenente alla I__________ SA di __________ (ora di proprietà di __________);
– fr. 1531.55 sulla proprietà per piani n. 15 208 (pari a 71/1000 del medesimo fondo), appartenente a AO 7.
Con decreto cautelare emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha ordinato le iscrizioni in via provvisoria. Il 24 aprile 2006 la M__________ SA è stata dichiarata in fallimento.
C. All'udienza del 17 maggio 2006, indetta per il contraddittorio, i convenuti presenti non si sono opposti alle iscrizioni provvisorie. Con decreto del 25 settembre 2007 il Pretore ha poi stralciato dai ruoli per acquiescenza la causa creditoria promossa dalla AP 1 contro la M__________ SA in liquidazione, il credito dell'attrice essendo stato ammesso nella graduatoria del fallimento. Con decreto cautelare del 17 ottobre 2007 egli ha confermato inoltre le iscrizioni provvisorie.
D. Nel frattempo, nella loro risposta di merito del 12 aprile 2006, AO 3 e AO 4, AO 5 e AO 6, AO 7 così come AO 8 e AO 9 hanno proposto di respingere la petizione. Il 30 giugno 2008 AO 1 e AO 2 hanno proposto a loro volta la reiezione della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 17 dicembre 2008 e l'istruttoria è terminata il 29 ottobre 2009. Con decreto del 25 maggio 2010 il Pretore ha stralciato dai ruoli anche la procedura nei confronti della I__________ SA in liquidazione, fallita il 14 agosto 2009, divenuta priva d'oggetto dopo la vendita all'asta delle proprietà per piani n. 15 032 e 15 039 e l'avvenuta cancellazione delle ipoteche legali che le gravavano. Con memoriale conclusivo del 16 settembre 2010 l'attrice ha nuovamente chiesto di accertare il suo credito in fr. 31 350.25 con interessi al 5% dal 14 marzo 2006 e di iscrivere in via definitiva le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori indicate nella petizione, escluse quelle sulle unità oggetto del fallimento I__________ SA. Nel loro allegato conclusivo del 12 ottobre 2010 AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6 hanno ribadito le rispettive domande. Altrettanto hanno fatto AO 1 e AO 2 il 14 ottobre 2010. Al dibattimento finale del 20 ottobre 2010 le parti presenti hanno riaffermato le loro posizioni. AO 7, AO 8 e AO 9 sono rimasti assenti ingiustificati.
E. Statuendo con sentenza del 10 dicembre 2010, il Pretore ha respinto la petizione, ordinando all'ufficiale del registro fondiario di cancellare le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori iscritte in via provvisoria. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 821.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 2800.–, a AO 5 e AO 6 con AO 3 e AO 4 fr. 2500.– complessivi, a AO 7 fr. 700.– e a AO 8 e AO 9 fr. 700.– complessivi per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta con un appello del 13 gennaio 2011 a questa Camera per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato nel senso di ordinare all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione delle ipoteche legali indicate nel suo memoriale conclusivo. Nelle loro osservazioni del 22 febbraio 2011 AO 5, AO 6, AO 3 e AO 4 concludono per il rigetto dell'appello. Il 24 febbraio successivo AO 1 e AO 2 formulano identica richiesta.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC), che erano impugnabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 10 dicembre 2010 ed è pervenuta al legale dell'attrice il 13 dicembre successivo. Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 133 lett. a CPC ticinese), l'appello in esame, introdotto il 13 gennaio 2011, è pertanto tempestivo.
Per di più – ha soggiunto il Pretore – il rapporto di sicurezza “__________”, allestito dalla __________ il 25 gennaio 2006, non conforta la tesi dell'attrice, il collaudo potendo essere stato eseguito anche tempo dopo gli ultimi lavori svolti. Oltre a ciò, altri due elementi confermerebbero la tardività della petizione: la data del 4 novembre 2005 indicata sulla fattura (modificata a mano con l'indicazione del 27 febbraio 2006) e il fatto che la AP 1 non aveva prodotto i bollettini giornalieri di lavoro, determinanti per accertare la tempestività della richiesta volta all'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali. Alla luce di tali circostanze il Pretore ha così respinto la petizione, ordinando la cancellazione delle ipoteche legali annotate in via provvisoria.
L'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato le ammissioni degli avvocati PA 1 e PA 2 all'udienza del 17 maggio 2006, confermate N__________, secondo cui a quel momento i lavori determinanti non erano ancora stati ultimati. Essa invoca altresì la testimonianza di L__________, definita valida poiché essa non è organo della ditta, ribadendo che la fattura del 4 novembre 2005 è stata spedita nel febbraio del 2006 e che dopo tale data sono ancora stati eseguiti lavori “costitutivi”, come ha dichiarato – tra l'altro – N__________. Circa la testimonianza di quest'ultimo, l'appellante si duole che il Pretore l'abbia interpretata male, trascurando che prima del Natale 2005 “l'impianto elettrico dei singoli appartamenti non poteva essere ancora autonomo” (appello, pag. 6 a metà). Infatti – essa soggiunge – il collegamento provvisorio “illegale” al contatore, installato allora, è stato sostituito da quello definitivo solo nel gennaio del 2006, quando è anche stato allestito il rapporto di collaudo “”. E tale sostituzione rappresenta a suo avviso un “chiaro intervento costitutivo”. L'appellante invoca altresì la testimonianza di A, sottolineando che senza il rapporto “__________” (redatto il 25 gennaio 2006 al termine dei lavori) “non sarebbe stato “possibile procedere alla messa in servizio dell'impianto, alla consegna al proprietario e al collegamento degli appartamenti ai relativi contatori” (appello, pag. 7 verso l'alto). In subordine l'appellante censura il calcolo delle ripetibili, ritenute sproporzionate, proponendo in caso di soccombenza sua la riduzione di tutte le indennità da rifondere ai convenuti.
L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori doveva avvenire, fino al 31 dicembre 2011, entro tre (ora quattro) mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), ovvero dal momento in cui tutti gli interventi costitutivi erano stati eseguiti e l'opera poteva essere consegnata (DTF 125 III 116 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria nel senso degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (DTF 137 III 566 consid. 3.3 con rinvii). Incombe all'artigiano o all'imprenditore provare la tempestività dell'iscrizione (art. 8 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 317 n. 2889b). Nel caso in esame l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali è avvenuta – come detto – il 16 marzo 2006. La questione è di sapere se la ditta istante ha dimostrato di avere eseguito interventi costitutivi sulla proprietà dei convenuti nei tre mesi precedenti oppure se il 15 dicembre 2005 i lavori erano già ultimati.
a) L'appellante afferma a ragione che il Pretore ha interpretato male la deposizione di N__________, il quale ha detto e ripetuto che in concreto il collegamento elettrico definitivo dei singoli appartamenti è stato eseguito solo nel gennaio del 2006, fino ad allora gli appartamenti essendo ancora collegati a un contatore unico (“padronale”). Occorreva quindi allacciare ogni unità al proprio contatore, ciò che è stato fatto nel gennaio del 2006, onde i due rapporti “__________” (verbale del
10 marzo 2009, pag. 2 dopo la metà e pag. 3 all'inizio). Dalla circostanza che un collegamento elettrico provvisorio sia stato eseguito per “permettere ad alcuni proprietari di entrare prima di Natale nei loro appartamenti” (loc. cit., pag. 2 verso il basso) non si può desumere che tutti i lavori sono stati ultimati prima di Natale. Al contrario: l'attrice è intervenuta nel gennaio del 2006 proprio per eliminare i raccordi degli appartamenti al quadro padronale e allacciare ogni unità al rispettivo contatore (loc. cit., pag. 2 dopo la metà), senza di che non sarebbe stata possibile l'omologazione dell'impianto (rapporto “__________”). Contrariamente a quanto reputa il Pretore, poi, la portata dell'intervento (costitutivo) attuato nel gennaio del 2006 è stata sufficientemente chiarita dal testimone. E siccome un'installazione provvisoria è per sua natura incompiuta, al riguardo l'istanza era tempestiva sicché su questo punto l'appello merita accoglimento.
b) Si aggiunga ad ogni buon conto che, come si evince dagli atti, alla fine del 2005 rimanevano da ultimare anche altri lavori previsti dal contratto d'appalto. I patrocinatori dei convenuti AO 1 e AO 5 hanno riconosciuto, all'udienza del 17 maggio 2006, che determinate opere non erano ancora funzionanti o non erano terminate, come i campanelli, i citofoni e il lift (verbale, pag. 2 nel mezzo), ciò che ha confermato anche N__________ (verbale del 10 marzo 2009, pag. 3). Simili lavori non potevano definirsi manifestamente accessori o secondari (doc. B, in particolare pag. 45 e 50), senza dimenticare che installazioni non funzionanti non possono mai, dal punto di vista qualitativo, essere considerate terminate (cfr. DTF 125 III 116 consid. 2b). Nemmeno i convenuti pretendono del resto che in concreto l'attrice dovesse solo eseguire ritocchi, sostituire elementi difettosi o eliminare difetti
(I CCA, sentenza inc. 11.2009.126 del 14 aprile 2011, consid. 5b).
L'istruttoria della causa è nondimeno completa, di modo che questa Camera può giudicare essa medesima (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC).
a) Contrariamente a quanto reputa l'attrice (conclusioni, punto 3 e appello, punto 5), lo stralcio della causa da essa intentata contro la committente M__________ SA non ha effetti vincolanti per gli altri convenuti, i quali rimangono legittimati a far valere le eccezioni che spettavano alla fallita (art. 845 cpv. 2 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2009.206 del 30 dicembre 2011, consid. 4; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 188 n. 549). Né l'ammissione definitiva del credito dell'attrice nella graduatoria del fallimento della M__________ SA esplica effetti fuori del fallimento (art. 63 cpv. 2 RUF; cfr. DTF 133 III 391 consid. 4.3.3). Su tale questione non è il caso pertanto di attardarsi.
b) Nel loro memoriale di risposta (punto 2) e in quello conclusivo (cui rinviano nelle osservazioni all'appello: punto 6) AO 2 e AO 1 contestano che i documenti prodotti dall'attrice, non controfirmati dai convenuti, dimostrino l'entità della mercede richiesta. Dimenticano però che l'offerta dell'attrice per un prezzo forfettario di fr. 54 000.– (doc. B) è stata accettata e sottoscritta il 3 febbraio 2004 dall'impresa generale M__________ SA (doc. C). Che i convenuti non l'abbiano approvata poco importa, il diritto degli imprenditori e degli artigiani all'ipoteca legale sussistendo anche qualora il credito sia diretto non contro il proprietario, bensì – come nella fattispecie – contro l'imprenditore generale (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC; DTF 105 II 267 consid. 2; Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 902). Quanto alla doglianza degli stessi AO 2 e AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo), come pure dei convenuti AO 5 e AO 3 (osservazioni all'appello, pag. 3 in basso), i quali lamentano che lo sconto del 15% previsto nell'offerta aggiornata del 2 febbraio 2004 (doc. C) non sia stato applicato, essa doveva essere sollevata con il memoriale di risposta (art. 78 cpv. 2 CPC ticinese), ciò che l'attrice ha eccepito nel memoriale conclusivo (punto 6). Ad ogni modo lo sconto era previsto solo per i “supplementi che ogni cliente richiederà singolarmente”, non per i lavori contemplati nell'offerta accettata dalla M__________ SA il 3 febbraio 2004. La pretesa di fr. 54 000.– vantata dall'attrice risulta pertanto dimostrata.
c) Non a torto i convenuti hanno rilevato davanti al Pretore che le offerte (doc. D ed E) e i rapporti (doc. F) dei lavori a regia allestiti dopo l'offerta principale non sono controfirmati né da loro né dalla committente M__________ SA (risposta di AO 2 e AO 1, punto 2; risposta dei convenuti AO 5 e AO 3, punto 2). Se non che, una modifica del contratto d'appalto non richiede per forza la forma scritta (art. 11 cpv. 1 e 363 CO), ma può anche essere pattuita oralmente o tacitamente (sentenza del Tribunale federale 4C.189/1999 del 19 aprile 2000, consid. 2b con riferimenti), in particolare ove il committente lasci eseguire all'appaltatore prestazioni supplementari o modificate senza muovere obiezioni (sentenza del Tribunale federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 3b; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 309 n. 771; RtiD I-2007 pag. 813 consid. 5). Nel caso specifico i convenuti non sostengono che la M__________ SA abbia reagito ai lavori supplementari o che simili prestazioni non siano utilizzabili. Mancando una chiara contestazione, quelle opere si presumono così riconosciute (art. 170 cpv. 2 CPC ticinese). Quanto all'importo della mercede, la censura sollevata dai convenuti nell'allegato conclusivo (memoriale AO 1 pag. 3 ad 1.2; memoriale AO 5 e AO 3, punto 2) risulta una volta ancora tardiva (art. 78 cpv. 2 CPC ticinese) e sfugge a ulteriore disamina.
d) AO 2 e AO 1 contestano infine la ripartizione del pegno tra le varie proprietà per piani, e segnatamente la quota (fr. 5580.60) loro imputata (osservazioni all'appello, pag. 4 in alto). Nella petizione l'attrice aveva addotto di avere frazionato lo scoperto di fr. 31 350.25, secondo l'oggetto dei lavori eseguiti, tra la proprietà per piani dei coniugi AO 1 (fr. 5186.40, pari a fr. 5580.60 con IVA), quella della I__________ SA (fr. 5348.75, IVA inclusa) e l'impianto “padronale” (fr. 20 420.90), suddividendo quest'ultimo importo fra tutti i condomini in proporzione dei millesimi (pag. 4). Essa non ha giustificato però l'importo di fr. 5580.60 ascritto esclusivamente ai convenuti AO 1, che sembra corrispondere piuttosto al prezzo dell'offerta per i lavori nell'appartamento n. 3 al primo piano (fr. 5186.40 senza IVA: doc. B, pag. 52), non nell'appartamento n. 1. Tanto meno l'attrice ha fornito una qualsiasi indicazione sul modo in cui ha imputato l'acconto di fr. 34 000.–, sicché per finire non risulta dimostrato che i noti fr. 5580.60 possano essere posti a carico esclusivamente dei coniugi AO 1. Il credito dell'attrice può dunque dirsi dimostrato, tranne per l'ammontare di fr. 5580.60 nei confronti di AO 2 e AO 1.
un'equa indennità per ripetibili ridotte.
Per quel che è delle ripetibili, nella sentenza impugnata il Pretore ha condannato l'attrice a rifondere fr. 2800.– a AO 2 e AO 1, fr. 2500.– complessivi ai convenuti AO 5 e AO 3, e fr. 700.– ognuno ai convenuti AO 7 e AO 8, il loro legale avendo smesso di patrocinarli il 21 gennaio, rispettivamente il 28 febbraio 2008. L'appellante reputa tali somme esagerate, gli importi superando i massimi della tariffa, e chiede che l'indennità complessiva sia ridotta a fr. 2000.– in considerazione dell'“accesso-rietà dell'iscrizione dell'ipoteca legale rispetto alla causa creditoria di merito”. In caso di accoglimento dell'appello essa chiede nondimeno l'assegnazione di ripetibili ridotte, commisurate all'insieme delle ipoteche legali fatte valere nel memoriale conclusivo, di fr. 17 343.25 (appello, pag. 10).
a) Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese la parte soccombente era condannata a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Erano considerate ripetibili “le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio” (art. 150 prima frase CPC
ticinese). Quest'ultima era fissata, fino al 1° gennaio 2008 (art. 16 cpv. 2 del regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1), entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), “tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore” (art. 150 seconda frase CPC ticinese). E secondo la tariffa appena citata l'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa di carattere pecuniario andava definito secondo in base al valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Fra l'aliquota minima e quella massima prevista da tale norma la rimunerazione del legale doveva poi essere stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA; RtiD II-2008 pag. 619 consid. 6b).
b) Nel caso in esame i richiami dell'appellante al “regolamento sulla tariffa” non sono pertinenti, la causa essendo stata promossa prima del 2008, sicché il calcolo delle ripetibili è disciplinato – come si è visto – dalla vecchia tariffa. Ora, dandosi cumulo di azioni, il valore litigioso delle singole pretese si sommava (art. 6 cpv. 1 CPC). La questione è di sapere se in caso di litisconsorzio facoltativo i soccombenti fossero responsabili a titolo solidale per l'intero ammontare dell'indennità o se ognuno rispondeva delle ripetibili dovute in base all'entità della pretesa avanzata nei suoi confronti. L'art. 148 cpv. 3 CPC ticinese stabiliva che litisconsorti (in genere) “potevano” essere condannati a rifondere le ripetibili in via solidale. Nella fattispecie non v'è ragione di derogare a tale principio. Tanto meno ove si consideri, per analogia, che anche in una procedura di divisione di comproprietà ordinaria (art. 650 cpv. 1 CC) l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa si commisura al valore della singola spettanza e non a quello dell'intera comproprietà (sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 4 con rinvio a DTF 108 Ia 19; cfr. anche I CCA, sentenza 11.2010.75 dell'8 novembre 2013, consid. 4b).
c) Per valori compresi tra fr. 5000.– e fr. 10 000.– l'art. 9 cpv. 1 TOA prevedeva aliquote varianti dal 10 al 20% del valore medesimo e dal 15 al 25% per valori inferiori a fr. 5000.–. In concreto il patrocinio delle parti, di media difficoltà, ha richiesto tuttavia ai patrocinatori un impegno ragguardevole, agli allegati preliminari essendo seguite non meno di sei udienze (il 17 maggio 2006, il 15 ottobre e il 17 dicembre 2008, il 10 marzo e il 22 ottobre 2009 e il 20 ottobre 2010). Ciò giustifica di far capo a un'aliquota medio-alta del 18%, rispettivamente del 23%. L'appellante ha diritto così a ripetibili per fr. 350.– nei confronti di AO 5 e AO 6, per fr. 430.– nei confronti di AO 3 e AO 4, per fr. 385.– nei confronti di AO 7 e per fr. 915.– nei confronti di AO 9 e AO 8. Dato invece che risulta soccombere per due terzi nei confronti di AO 1 e AO 2, essa deve versare ripetibili ridotte a questi ultimi per fr. 490.–.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
– fr. 2491.35 con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 027 (pari a 139/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 3880.– con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 028 (pari a 185/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), già appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di __________;
– fr. 1552.– con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 029 (pari a 84/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 1735.75 con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 031 (pari a 86/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 122.50 con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 034 (pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a AO 3 e AO 4 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 142.95 con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 035 (pari a 8/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a AO 7;
– fr. 102.10 con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 036 (pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a AO 5 e AO 6 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 037 (pari a 7/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno;
– fr. 102.10 con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 038 (pari a 8/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), già appartenente a AO 8 e AO 9 in ragione di metà ciascuno e ora proprietà di __________;
– fr. 1531.55 con interessi del 5% dal 14 marzo 2006 sulla proprietà per piani n. 15 208 (pari a 71/1000 della particella n. 1523 RFD di __________), appartenente a AO 7.
AO 5 e AO 6 rifonderanno solidalmente all'attrice un'indennità per ripetibili di fr. 350.– complessivi, AO 3 e AO 4 solidalmente un'indennità per ripetibili di fr. 430.– complessivi, AO 7 un'indennità per ripetibili di fr. 385.–, AO 8 e AO 9 solidalmente un'indennità per ripetibili di fr. 915.– complessivi. L'attrice da parte sua rifonderà a AO 1 e AO 2 un'indennità di fr. 490.– complessivi per ripetibili ridotte.
II. Le spese processuali di appello, ridotte a fr. 875.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per fr. 410.– a carico dell'appellante medesima, per fr. 205.– a carico di AO 1 e AO 2, per fr. 120.– a carico di AO 5 e AO 6 e per fr. 140.– a carico di AO 3 e AO 4, con vincolo di solidarietà fra i litisconsorti per l'intera somma.
AO 5 e AO 6 rifonderanno solidalmente all'attrice un'indennità per ripetibili di fr. 270.– complessivi, AO 3 e AO 4 solidalmente un'indennità di fr. 325.– complessivi. L'appellante da parte sua rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 475.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–; –; –; –; –; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).