Incarto n. 11.2010.82
Lugano 28 febbraio 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.173 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 ottobre 2005 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1 , (patrocinata dall' PA 1),
giudicando ora sul decreto cautelare del 10 giugno 2010 con cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 giugno 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 10 giugno 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1954) e AO 1 (1955) si sono sposati a __________ il 12 novembre 1976. Dal matrimonio sono nati C__________, il 6 marzo 1977, e J__________, il 31 luglio 1979. Il marito è agente della polizia cantonale. Di formazione parrucchiera, durante la comunione domestica la moglie si è dedicata alla famiglia e al governo della casa. Dopo la fine della vita in comune essa è stata posta al beneficio di una mezza rendita AI e di una rendita di cassa pensione. I coniugi vivono separati dalla primavera del 1999, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un altro appartamento, nello stesso Comune.
B. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con decreto cautelare del 16 luglio 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili. Il 4 giugno 1999 AO 1 ha intentato azione di separazione, chiedendo al marito un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili (inc. OA.1999.92). Il 27 luglio 1999 i coniugi hanno sottoscritto un accordo in cui la moglie dichiarava di “pretendere, quale contributo
alimentare, unicamente alla somma mancante dalle mie entrate personali per raggiungere l'importo totale massimo di fr. 3000.–, comunque non superiore a fr. 1100.– mensili”. Su richiesta delle parti, con decreto del 30 novembre 2005 il Pretore ha stralciato la causa di separazione dai ruoli (inc. OA.1999.92).
C. Nel frattempo, l'11 ottobre 2005, AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, ha offerto un contributo alimentare per la moglie corrispondente alla “somma mensile mancante alle entrate personali di quest'ultima per raggiungere l'importo totale massimo di fr. 3000.–, comunque non superiore a fr. 1100.–”, ha proposto che a ciascun coniuge fosse riconosciuta la proprietà di quanto in suo possesso e ha chiesto la suddivisione delle prestazioni d’uscita maturate dai coniugi presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 25 novembre 2005 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ha chiesto un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni, uno altrettanto indefinito a titolo di contributo alimentare e la trasmissione al Tribunale delle assicurazioni per determinare le prestazioni d'uscita previdenziali o, in subordine, lo stanziamento di un'indennità sulla base dell'art. 124 CC. Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 14 marzo 2006 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Il marito ha confermato tale volontà il 16 agosto 2006, dopo il termine bimestrale di riflessione, e la moglie il 6 agosto 2007. Il 3 dicembre 2009 la causa è stata sospesa su richiesta delle parti.
D. Il 4 dicembre 2009 AO 1 si è rivolta al Pretore con un'istanza cautelare, postulando un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. All'udienza del 21 gennaio 2010, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, offrendo un aumento immediato del contributo provvisionale a fr. 1200.– mensili. Iniziata quello stesso giorno, l'istruttoria cautelare è terminata il 22 marzo 2010. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 31 maggio 2010 AO 1 ha sostanzialmente riaffermato il suo punto di vista, riducendo nondimeno a fr. 2300.– mensili il contributo alimentare preteso. Nel suo memoriale del 20 maggio 2010 il convenuto ha nuovamente postulato il rigetto dell'istanza, proponendo di continuare a versare un contributo
alimentare di fr. 1100.– mensili.
E. Statuendo con decreto cautelare del 10 giugno 2010, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie dal 1° gennaio 2010 un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 3500.– per ripetibili.
F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 giugno 2010 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato riducendo dal 10 giugno 2010 il contributo alimentare per la moglie a fr. 1200.– mensili o, almeno, a fr. 1445.25 mensili. Nelle sue osservazioni del 22 luglio 2010 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 vCC) erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
1° gennaio 2010.
L'appellante esordisce sostenendo che “le misure cautelari di cui al decreto 16 luglio 1999, modificate dall'accordo 27 luglio 1999” si siano trasferite nella procedura di divorzio, sicché un'eventuale modifica del contributo alimentare decorre “non dalla data della presentazione dell'istanza, ma dalla data dell'emanazione del decreto cautelare”. Il Pretore ha rilevato su questo punto che con lo stralcio della procedura di separazione dai ruoli è decaduto ogni assetto cautelare, sicché ha fatto decorrere il contributo di mantenimento dal 1° gennaio 2010. Ora, in una recente decisione destinata a pubblicazione il Tribunale federale ha precisato che ove una procedura di divorzio prenda fine senza sentenza, gli effetti delle misure cautelari ordinate durante la procedura perdurano finché le parti vivono separate o il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non modifichi l'assetto (sentenza 5A_317/2011 del 22 novembre 2011, consid. 3.2.2). Comunque sia, quand' anche in concreto l'istanza della moglie andasse trattata come istanza di modifica, nulla muterebbe per l'appellante. La modifica di provvedimenti cautelari, in effetti, decorre in linea di principio dalla presentazione dell'istanza (DTF 111 II 107 consid, 4; sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011, consid. 6.2 con riferimenti; Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 59 ad art. 137 vCC). Certo, il giudice può fissare la decorrenza in un altro momento successivo, ma l'appellante non adduce alcun motivo che giustificasse ciò. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
L'appellante sembra contestare il metodo adottato dal Pretore per il calcolo del contributo alimentare, sostenendo che in concreto la moglie non ha dimostrato di avere beneficiato durante la vita in comune di un tenore di vita più alto del suo fabbisogno minimo. Per di più, dopo una separazione ininterrotta di oltre dieci anni, la ripresa della vita comune è esclusa, sicché risulterebbe applicabile l'art. 125 CC.
a) L'assetto cautelare fra coniugi durante una causa di divorzio è disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC). I contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro sono regolati così dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per determinare i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Il sistema costantemente applicato da questa Camera – definito üblich a livello svizzero dal Tribunale federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639,
I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2009.23 del 12 settembre 2011, consid. 8).
b) Il metodo appena citato non deve condurre – evidentemente – a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza, in ogni modo, rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b; I CCA, sentenza inc. 11.2008.129 del 12 aprile 2010, consid. 10).
c) Nella fattispecie l'appellante sostiene che il tenore di vita della moglie era modesto, la stessa avendo dichiarato di “non avere avuto (...) interessi che comportavano spese”, di “essersi sempre vestita in modo modesto, ma decente” e di “avere sempre vissuto in modo modesto e economico”. Ciò non basta tuttavia per rendere verosimile un tenore di vita limitato al fabbisogno minimo. L'appellante sottolinea di non avere mai versato alla moglie, dopo la separazione, più di fr. 1100.– mensili, ma non pretende di essersi limitato a versarle tale cifra anche durante la vita in comune. Egli ricorda che questa Camera ha rimproverato al suo patrocinatore in una sentenza del 16 agosto 1994 (inc. 23/1994) di non avere reso verosimile il tenore di vita della cliente durante la comunione domestica, desumendone che nel suo caso spettava alla moglie rendere verosimile tale circostanza. A parte fatto però che mai questa Camera ha presunto un tenore di vita durante la vita in comune commisurato ai soli fabbisogni minimi dei coniugi (salvo in caso di ammanco), nel precedente evocato dall'appellante la moglie pretendeva di partecipare all'ascesa sociale e finanziaria di cui aveva fruito il coniuge dopo la separazione di fatto, mentre determinante era il livello di vita da lei condotto durante la comunione domestica. E in quel caso la moglie poteva garantirsi lo stesso tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica già con il proprio nuovo reddito, ciò che non è manifestamente il caso in esame. Il richiamo dell'appellante cade dunque nel vuoto.
Quanto all'applicazione anticipata dell'art. 125 CC, l'appellante dimentica che seppure non si possa più seriamente attendere una ripresa della vita in comune, come nella fattispecie, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC (DTF 137 III 387 consid. 3.1). È vero che qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dopo l'avvio di una causa di divorzio, in particolare, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (DTF 137 III 387 consid, 3.1). Ciò non significa tuttavia che per determinare i contributi alimentari dovuti dall'uno all'altro durante la procedura di divorzio si abbandoni il metodo di calcolo sopra descritto (consid. 4a), anche perché fino al divorzio i doveri di mutua assistenza fra coniugi derivanti dall'art. 163 CC continuano a sussistere (RtiD I-2005 pag. 773 consid, 12). Al contrario: il metodo in questione continua ad applicarsi fino al passaggio in giudicato del divorzio, anzi fino al passaggio in giudicato dei relativi effetti (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6).
Secondo l'appellante il Pretore avrebbe dovuto imputare alla moglie un reddito di almeno fr. 500.– mensili oltre alle entrate di fr. 772.50 mensili, poiché essa è in grado di lavorare nella misura del 48%. Ora, come si è detto, non prospettandosi una ripresa della comunione domestica (poco verosimile in una causa di divorzio), la conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza. Resta il fatto che durante una causa di divorzio un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) può essere costretto a riprendere o a estendere un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b con rinvio).
Nella fattispecie nemmeno l'appellante pretende che durante la comunione domestica la moglie esercitasse un'attività lucrativa a tempo pieno. Si limita ad affermare che essa ha lavorato “a intermittenza sia durante il matrimonio sia dopo la separazione” (verbale del 21 gennaio 2010, pag. 2). Inoltre il reddito e la sostanza coniugale appaiono sufficienti, in sé, per finanziare due economie domestiche separate. Non bisogna trascurare tuttavia che, una riconciliazione apparendo ormai poco verosimile, per principio AO 1 andava tenuta a intraprendere un'attività lucrativa compatibile con la sua età, il suo stato di salute, la sua formazione professionale e la situazione del mercato del lavoro in generale, fermo restando che un guadagno potenziale non va determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata del soggetto, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro. Secondo la giurisprudenza, qualora un coniuge abbia superato i 45 anni e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata oltre vent'anni), sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che egli non possa più reinserirsi professionalmente (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con citazioni).
In concreto AO 1, quarantaquattrenne al momento della separazione di fatto, ha una formazione di parrucchiera, ma durante la vita in comune non consta avere più esercitato la professione. Dopo la separazione essa ha lavorato come aiuto cuoca a tempo parziale per il __________ a __________ sino al febbraio del 2001, dopo di che ha riscosso indennità di malattia fino all'aprile del 2003 (doc. 29). Dal
1° ottobre 2006 essa è al beneficio di una mezza rendita AI con un grado d'invalidità del 52%. È possibile che, come ha rilevato il Servizio accertamento medico dell'Assicurazione Invalidità, essa possa mettere a frutto la capacità lucrativa residua come venditrice, gerente di un chiosco o rappresentante (perizia del 17 ottobre 2005, nell'incarto AI richiamato). L'appellante però non rende verosimile che tale eventualità sia concretamente attuabile. Chi sia disposto ad assumere una cinquantenne con problemi di salute (carcinoma al seno: doc. 31) senza alcuna formazione o esperienza come venditrice né come gerente di chiosco o rappresentante non è dato a divedere. Quali altre concrete opportunità d'impiego essa avrebbe rimane un'incognita. Nel risultato la sentenza del Pretore sfugge pertanto alla critica.
Per l'appellante “l'accordo” del 27 luglio 1999 in base al quale la moglie, dopo il decreto cautelare del 16 luglio 1999 con cui il Pretore le aveva riconosciuto un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili, dichiarava di “pretendere, quale contributo alimentare, unicamente la somma mancante alle mie entrate personali per raggiungere l'importo totale massimo di fr. 3000.–, comunque non superiore a fr. 1100.– mensili” è tuttora in vigore, quand'anche non sia stato omologato dal Pretore. Egli sostiene che la ratifica è intervenuta per atti concludenti, la moglie avendo accettato per anni tale contributo. L'argomentazione non può essere condivisa. Che sull'ammontare di contributi di mantenimento i coniugi possano accordarsi è indubbio (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 137 vCC; Tappy, op. cit., n. 12 e 49 ad art. 137 vCC), indipendentemente dal fatto che l'accordo debba poi essere omologato dal giudice o no (sull'esigenza le opinioni divergono: Tappy, op. cit. n. 49 ad art. 137 vCC). Dandosi rilevanti e duraturi cambiamenti nei fattori di reddito o di fabbisogno, nondimeno, nulla impediva alla moglie di chiedere una modifica del contributo alimentare pattuito. E AO 1 non ha postulato l'annullamento dell'accordo per vizi della volontà o difetto di omologazione. Ne ha sollecitato la modifica dal 1° gennaio 2010 perché le sue entrate erano progressivamente calate a fr. 772.– mensili rispetto ai fr. 1930.– mensili accertati dal Pretore nel luglio del 1999. Una volta ancora perciò l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante sostiene che esso non ammonta a fr. 2221.75 mensili come ha accertato il Pretore, bensì a soli fr. 1978.15 mensili. Egli contesta le spese accessorie della locazione e il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, facendo valere che la metà degli importi devono essere a carico della figlia maggiorenne che vive con lei, mentre l'onere fiscale è inferiore.
a) Per quel che riguarda la locazione, il Pretore ha riconosciuto la metà della pigione (fr. 557.50 mensili) e delle spese accessorie (fr. 118.15 mensili), come proponeva
l'istante (conclusioni, pag. 10). In realtà questa Camera ha già avuto modo di precisare più volte che, qualora un coniuge abiti con una terza persona non si dividono a metà le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e il convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge il costo di un alloggio cui egli avrebbe diritto se abitasse da sé solo, per conto proprio (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a, I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi; Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 del 4 aprile 2011, consid. 6a). Tale principio è stato definito “corretto e per nulla arbitrario” anche dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). In concreto il costo dell'alloggio di complessivi fr. 675.65 mensili appare ai limiti dell'adeguatezza già per una persona sola. Ridurlo ulteriormente non entra perciò in linea di conto.
b) Circa il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, esso va senz'altro riconosciuto nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c; I CCA, sentenza inc. 11.2009.23 del 12 settembre 2011, consid 6b). Documentato (doc. 18), in concreto esso va riconosciuto per intero. Eventuali partecipazioni finanziarie della figlia sono destinate a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati dalla sua coabitazione ed equivalgono sostanzialmente a un rimborso delle spese (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e; I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 10b).
c) In merito all'onere fiscale, stimato dal Pretore in fr. 152.25 mensili, l'appellante afferma che esso è inesistente o limitato nella peggiore delle ipotesi a fr. 70.– mensili. La tesi si fonda tuttavia sul presupposto che il contributo alimentare per la moglie vada fissato in fr. 1200.– mensili o tutt'al più a fr. 1445.25 mensili, ciò che – come si vedrà in appresso – non è il caso. Nulla induce di conseguenza a rimettere in discussione la stima del primo giudice.
a) A titolo di spese professionali il Pretore ha riconosciuto fr. 429.– mensili quali costi d'automobile, le altre spese non risultando documentate, il relativo importo essendo stato determinato sulla scorta delle deduzioni forfettarie ammesse dall'autorità fiscale. L'appellante chiede di riconoscergli l'intero importo di fr. 895.65 mensili per tenere conto delle “spese supplementari per doppia economia domestica” di fr. 3200.– annui e delle “altre spese professionali” di fr. 2400.– annui, così come ammesse dall'autorità fiscale. Le rivendicazioni sono in parte fondate. Relativamente ai pasti fuori casa (spese supplementari per doppia economia domestica), mal si comprende come potrebbe il convenuto rientrare a casa durante la pausa di mezzogiorno se abita a __________ e lavora a __________. Si giustifica così di riconoscere la spesa (fr. 220.– mensili, pari in difetto di altri dati a quanto riconosce la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 68/2009 pag. 6293, cifra II/4 lett. b). Quanto alle altre spese professionali, è vero che ai fini della tassazione 2008 l'autorità fiscale ha riconosciuto al contribuente la deduzione fissa di fr. 2400.– annui (doc. P2), ma di fronte alla contestazione della moglie ciò non basta per rendere verosimile l'esborso effettivo davanti al giudice civile. Occorrevano elementi concreti, che nel caso specifico fanno completo difetto.
b) In merito alle “spese auto privata”, l'appellante si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto un importo di fr. 100.– mensili, rilevando che il rimborso ottenuto dal datore di lavoro non copre completamente i costi. Il Pretore ha riconosciuto un'indennità di fr. 429.– mensili per l'automobile “indispensabile per il lavoro e come ammesso dalla moglie”, corrispondente a quanto riconosciuto dall'autorità fiscale. L'appellante non rende verosimile un
esborso maggiore. Al riguardo l'appello si dimostra inconsistente.
c) Circa le “assicurazioni diverse” (quota sindacale, quota per appartenenza all'associazione inquilini, contributo alla REGA di complessivi fr. 27.– mensili), il primo giudice non le ha riconosciute poiché non indispensabili. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare però che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c). Ove il bilancio familiare permetta di coprirle, quindi, anche spese che non rientrano di regola nel fabbisogno minimo possono essere ammesse. In concreto non è contestato che i costi in questione esistessero già durante la vita in comune e il bilancio familiare consente di finanziarli. Documentato (doc. H), l'importo di fr. 27.– mensili va dunque riconosciuto.
d) Per quel che è dell'“aiuto domiciliare”, non fa dubbio che fino alla cessazione della vita in comune AO 1 si occupava delle faccende domestiche. È verosimile perciò che il marito non sia in grado di svolgere da sé tutti i lavori di casa (interrogatorio formale della moglie del 23 giugno 1999, risposta n. 8). Per conservare il medesimo tenore di vita raggiunto durante la vita in comune sarebbe di per sé legittimo, quindi, riconoscergli il costo di un aiuto domestico. La spesa di fr. 300.– mensili tuttavia non è resa verosimile, non bastando al proposito che egli corrisponda tale cifra a __________, la quale oggi vive con lui (interrogatorio formale del 23 giugno 1999, risposta n. 2).
e) Per quel che riguarda le imposte, stimate dal primo giudice in fr. 310.– mensili, una volta ancora l'appellante parte dal fallace presupposto che il contributo alimentare per la moglie vada ridotto a fr. 1200.– o, tutt'al più, a fr. 1445.25 mensili. Non v'è ragione nelle circostanze descritte di rimettere in causa l'importo stimato dal Pretore. Ne discende che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a fr. 3972.60 mensili.
reddito del marito fr. 6828.—
reddito della moglie fr. 772.50
fr. 7600.50 mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 8d) fr. 3972.60
fabbisogno minimo della moglie (consid. 7) fr. 2221.75
fr. 6194.35 mensili
eccedenza fr. 1406.35 mensili
metà eccedenza fr. 703.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3972.60 + fr. 703.– = fr. 4675.60 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 2221.75 + fr. 703.– ./. fr. 772.50 = fr. 2152.25
arrotondati a fr. 2150.— mensili.
In definitiva l'appello va accolto entro tali limiti.
AP 1 fa valere che, comunque sia, dopo una lunga separazione il tenore di vita determinante ai fini dei contributi alimentari è quello condotto durante la separazione, non più quello raggiunto durante la vita in comune. Ciò è vero trattandosi di fissare contributi di mantenimento dopo il divorzio (DTF 137 III 106 consid. 4.2. 1.1). Che tale principio si applichi già durante la procedura di divorzio è possibile, ma in concreto nulla muterebbe per l'interessato. Sulla scorta dei dati risultanti dal decreto cautelare del 16 luglio 1999 consta in effetti che AO 1 aveva entrate di complessivi fr. 3130.– mensili (reddito fr. 1930.–, contributo alimentare fr. 1200.–) e un fabbisogno minimo di fr. 2135.– mensili. Disponeva così di un margine di fr. 995.– mensili. Per conservare lo stesso tenore di vita essa dovrebbe continuare a fruire così di tale margine. Ciò non è il caso, poiché con entrate complessive di fr. 2922.– mensili (rendita AI di fr. 772.–, contributo alimentare di fr. 2150.–) essa deve sopperire al fabbisogno minimo di fr. 2221.– mensili. Le rimangono così soli fr. 701.– mensili.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Dato l'esito del giudizio, l'appellante dev'essere chiamato a sopportare nove decimi delle spese, con obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'attuale decisione non incide apprezzabilmente invece sul pronunciato relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche al tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato.
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 1° gennaio 2010 un contributo alimentare anticipato di fr. 2150.– mensili.
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per nove decimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2300.– per ripetibili ridotte.
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.