Incarto n. 11.2010.75
Lugano 8 novembre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2009.74 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 aprile 2009 da
AO 3 già in cui sono subentrati in qualità di eredi
() () () AO 4 AO 1 AO 2
contro
TERZ 1 (patrocinata dall'avv. PA 2) e AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 4089 RFD di __________ (campivo, 3289 m²) è appartenuta a G__________ (1905) fino alla morte (1991), passando in seguito alla moglie __________ (1914) e ai sei figli. Deceduti L__________ (il 10 febbraio 2000) e il figlio S__________ (l'11 giugno 2003), la cui moglie ha ceduto la sua quota di proprietà alla cognata AO 4 mentre il figlio ha rinunciato alla propria, sono rimaste membri delle comunioni ereditarie fu G__________ e __________ le figlie AO 3 (1936), AO 4 (1941), TERZ 1 (1948) e AP 1 (1953) con le abiatiche AO 2 (1963) e AO 1 (1965), discendenti di una primogenita, __________, morta nel 2004. Statuendo su istanza di TERZ 1, con decreto dell'11 dicembre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha incaricato il notaio __________ di procedere alla divisione delle due eredità.
B. Durante la procedura di divisione, il 23 aprile 2009, quattro eredi (AO 3 AO 4 AO 1 e AO 2) hanno presentato una petizione al Pretore nei confronti delle altre due eredi (TERZ 1 e AP 1) perché fosse ordinata la vendita immediata della particella n. 4089 all'ing. __________ per fr. 920 920.– (fr. 280.–/m²) previa nomina di un rappresentante della comunione ereditaria o, in subordine, perché il fondo fosse attribuito alle due convenute al prezzo di fr. 280.–/m². TERZ 1 ha proposto il
5 giugno 2009 di respingere la petizione e di considerarne il carattere temerario nella determinazione delle ripetibili. AP 1 ha proposto il 2 luglio 2009 di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Statuendo con sentenza del 25 maggio 2010, il Pretore ha respinto la petizione, senza dichiararla temeraria. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle attrici in solido, con obbligo di rifondere a ogni convenuta fr. 3800.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 giugno 2010 nel quale chiede che l'indennità per ripetibili sia aumentata a fr. 37 000.– e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 15 ottobre 2007 le attrici propongono di respingere l'appello. AO 3 è deceduta il 18 maggio 2013. Le sono subentrati in causa il marito __________ con i figli __________, __________ e __________.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultima soggiacevano tutte le decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Il termine per appellare era di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 25 maggio 2010 ed è pervenuta alla legale di AP 1 il giorno successivo. Introdotto il 15 giugno 2010, l'appello è dunque tempestivo.
Controversa rimane in questa sede l'indennità per ripetibili in favore di AP 1, fissata dal Pretore in fr. 3800.– (fr. 3360.– più le spese l'IVA). A tal fine il primo giudice non si è fondato sul valore litigioso (fr. 920 920.–), reputando l'indennità ad valorem manifestamente sproporzionata rispetto al tempo profuso dalla legale di AP 1 nel patrocinio (un memoriale di risposta e la partecipazione a un'udienza). Ha fatto capo così al criterio orario, stabilendo l'indennità in complessivi fr. 3800.–, pari a 12 ore di lavoro (retribuite fr. 280.– l'una), più le spese e l'IVA (sentenza impugnata, consid. 6).
Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese la parte soccombente era condannata a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Erano considerate ripetibili “le spese indispensabili causate dal processo e una adeguata indennità per gli
onorari di patrocinio” (art. 150 prima frase CPC ticinese). Quest'ultima era fissata, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti del regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), “tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore” (art. 150 seconda frase CPC ticinese). Il regolamento tuttavia non vincolava il giudice, come non vincolava il giudice la precedente tariffa dell'Ordine degli avvocati (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 18 ad art. 150). Anche nell'applicazione dei parametri tariffari, poi, il giudice fruiva di ampia latitudine, di modo che la sua decisione era censurabile solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC).
a) L'art. 604 cpv. 1 CC stabilisce che la divisione di un'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione. Circa il modo della divisione, la legge consente agli eredi di accordarsi liberamente (art. 607 cpv. 2 CC), salvo che il testatore abbia lasciato disposizioni al proposito (nel qual caso gli eredi possono derogare solo all'unanimità: Steinauer, Droit des successions, Berna 2006, pag. 579 n. 1244), e a titolo sussidiario enuncia un certo numero di regole (art. 607 cpv. 1 e 610 a 615 CC). Le due azioni sono distinte: quella dell'art. 604 cpv. 1 CC tende a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comunione ereditaria, quella degli art. 607 e 610 a 615 CC è intesa a far definire il modo della divisione (Steinauer, op. cit., pag. 573 n. 1231). Il valore litigioso della prima corrisponde a quello della quota di proprietà comune chiesta dalla parte attrice, quello della seconda al valore dell'intero compendio ereditario (cfr. DTF 86 II 454, 127 III 398 consid. 1b; Schaufelberger/Keller, in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 26 ad art. 604). Identico principio vige nelle cause volte alla cessazione di una comproprietà, l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (diritto allo scioglimento) distinguendosi da quella ancorata all'art. 651 cpv. 2 CC (modo della divisione: RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c).
b) Nella fattispecie l'azione promossa da AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 riguardava il modo di dividere la particella n. 4089 RFD di __________, che gli attori proponevano di vendere in blocco a __________, subordinatamente di attribuire alle due convenute. Il valore litigioso era pertanto – come rileva l'appellante – quello dell'intero fondo, indicato dalle attrici stesse nella petizione in fr. 920 920.–. Se non che, pur nelle azioni fondate sull'art. 650 cpv. 1 CC (in cui fa stato il valore litigioso dell'intera comproprietà), l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa va commisurata al valore della singola spettanza e non a quello dell'intera comproprietà (sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 4 con rinvio a DTF 108 Ia 19). Non v'è ragione perché nella fattispecie debba valere un principio diverso. In concreto la quota di eredità spettante a AP 1 è, apparentemente, di un sesto (sopra, lett. A). Il valore litigioso per la fissazione delle ripetibili risultava così di fr. 153 500.– (arrotondati). L'indennità di fr. 37 000.– calcolata dall'appellante sul valore di fr. 920 920.– non entra pertanto in considerazione.
c) Per una causa ordinaria il cui valore litigioso sia compreso tra fr. 100 000.– e fr. 500 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 6 al 9% del valore medesimo. Dandosi un valore litigioso di fr. 153 500.–, di conseguenza, l'ammontare minimo per ripetibili sarebbe di fr. 9210.–. La questione è di sapere se, riconoscendo a AP 1 un'indennità di fr. 3360.– (più le spese presumibili e l'IVA, per complessivi fr. 3800.–), il Pretore sia caduto nell'eccesso o nell'abuso di apprezzamento. Ora, a prescindere dal fatto che il menzionato regolamento non vincola il giudice (sopra, consid. 3), il principio rimane quello per cui – comunque sia – le ripetibili vanno fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 del regolamento). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento dispone del resto che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
d) In concreto la legale di AP 1 ha risposto il
2 luglio 2009 alla petizione delle quattro coeredi con un memoriale di 12 pagine. Le attrici avendo rinunciato espressamente alla replica, il Pretore ha indetto l'udienza preliminare, che si è tenuta il 30 settembre 2009. L'appellante stessa precisa che tale udienza è durata due ore (memoriale, pag. 5 verso il basso). Nessuna prova è stata assunta, salvo acquisire agli atti l'incarto riguardante la divisione ereditaria, e il Pretore è stato autorizzato a decidere senza ulteriore contraddittorio (verbale del 30 settembre 2009, pag. 3 in fondo), ciò ch'egli ha fatto il 25 maggio 2010, respingendo la petizione. Quanto la legale di AP 1 ha dovuto assicurare alla cliente si esaurisce, in sintesi, nella stesura della risposta e nella partecipazione all'udienza preliminare. Certo, l'appellante sottolinea che il patrocinio è risultato laborioso per gli scritti informi inoltrati al Pretore dalle attrici, per lo studio dell'intera procedura di divisione ereditaria e delle “innumerevoli” altre procedure civili e amministrative connesse (pag. 8 seg.). Sta di fatto ch'essa non precisa come la sua legale abbia concretamente impiegato le 25 ore di lavoro da lei pretese. Invano si cercherebbe altresì una qualsivoglia distinta o un elenco particolareggiato delle prestazioni. E sulla sola base degli atti 25 ore appaiono manifestamente eccessive per rapporto al tempo che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato.
e) Si ricordi intanto che il patrocinatore dell'altra convenuta, TERZ 1, ha risposto alla petizione del 23 aprile 2009 con un memoriale di quattro pagine, conseguendo lo stesso esito. A parte ciò, la causa promossa dalle attrici verteva su una sola questione: l'opportunità di alienare con urgenza la particella n. 4089 RFD di __________, appartenente all'asse ereditario, vista l'offerta di fr. 280.–/m² avanzata dall'ing. __________. Non per caso la sentenza del Pretore si compendia in sette pagine. Le dieci ore riconosciute alla legale di AP 1 per la stesura della risposta (già dedotte le due ore dell'udienza preliminare) e le prestazioni collaterali (almeno un colloquio con la cliente e la corrispondenza indispensabile) potranno quindi apparire poco generose, ma non denotano ancora un eccesso o un abuso del potere d'apprezzamento. Si aggiunga che l'indennità minima di fr. 9210.– evocata dianzi per una causa il cui valore litigioso sia di fr. 153 500.– corrisponde, in pratica, alla retribuzione di circa 32 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento). Un'indennità di fr. 3360.– per 12 ore di patrocinio (causa senza istruttoria, senza memoriali conclusivi e senza dibattimento finale) non può quindi ritenersi censurabile. Rigorose appaiono se mai – come detto – le 12 ore entro cui la legale avrebbe dovuto concentrare le sue prestazioni, ma in mancanza di qualsiasi specifica sulla destinazione del dispendio orario la decisione del Pretore resiste alla critica. Ne discende che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.
esborsi di rilievo (analogamente, ora, l'art. 95 cpv. 3 lett. c del nuovo CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
–; –; –; –; –; –; –; –.
Comunicazione:
–;
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).