11.2010.6

Incarto n. 11.2010.6

Lugano, 27 gennaio 2010/rs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.218 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del

9 giugno 2009 da

AP 2, , e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 )

per ottenere l'amministrazione dell'eredità

fu __________, deceduto il 20 aprile 1929, con ultimo domicilio a __________,

istanza su cui sono stati chiamati a esprimersi

__________,

__________, , e

__________,

(patrocinati dall'. __________, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 gennaio 2010 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa il 22 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono proprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 334 RFD di __________ (“rustico”: 21 m²), situata sui monti in località “__________”. L'approvvigionamento idrico dell'immobile, riattato negli anni Novanta, è assicurato da una sorgente che sgorga su un fondo sovrastante. Nel 2007 i fratelli AP 1AP 2 si sono visti interrompere l'erogazione di acqua da lavori che __________ ha eseguito al pozzo di captazione. AP 2 e AP 1 hanno promosso causa nel 2008 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona contro __________, __________ e , presunti comproprietari della particella n. 339 RFD sulla quale credevano trovarsi la sorgente, per ottenere una servitù di fontana necessaria in favore del loro fondo. Dall'istruttoria è risultato invece che la fonte si trova su un'area di circa 1 000 000 m² non censita nel registro fondiario, in località “”, appartenente alla comunione ereditaria fu __________, deceduto il 20 aprile 1929. A quel momento la comunione ereditaria risultava composta dei figli __________, __________ in __________, __________ in __________, __________ in __________ e __________ in __________. Premorta al padre, quest'ultima aveva lasciato i figli __________ in __________ e __________. Accertato che i convenuti non sono proprietari del fondo su cui scaturisce la sorgente, con sentenza del 19 febbraio 2009 il Pretore ha respinto l'azione (inc. OA.2008.33).

B. Non riuscendo a identificare gli attuali eredi fu __________, il 9 giugno 2009 AP 2 e AP 1 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona che la comunione ereditaria fosse munita di un amministratore. Il Pretore ha notificato l'istanza a __________, __________ e __________, i quali con osservazioni del 13 luglio 2009 hanno proposto di respingere la do­manda. Statuendo con sentenza del 22 dicembre 2009, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia (fr. 100.–) con le spese (fr. 50.–) a carico degli istanti in solido.

C. Contro la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 4 gennaio 2010, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro istanza e di designare un amministratore alla comunione ereditaria fu __________. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino l'amministrazione di un'eredità è decisa dal Pretore con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 9 LAC per analogia combinato con l'art. 3 LAC; RtiD I-2007 pag. 750 consid. 1; Rep. 1995 pag. 161 consid. 1). La sentenza è impugnabile entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 370 cpv. 2). In concreto il giudizio del Pretore è stato notificato al legale degli istanti il 23 dicembre 2009. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 2 gennaio 2010, salvo protrarsi a lunedì 4 gennaio 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Introdotto quello stesso giorno, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Circa la legittimazione a impugnare l'emanazione – o il rifiuto – di provvedimenti assicurativi dell'eredità, essa spetta per principio a ogni interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con rimandi).

  1. Nella sentenza appellata il Pretore ha ricordato che la nomina di un amministratore della successione è un provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria. Se non che – egli ha soggiunto – nella fattispecie gli istanti chiedono l'emanazione della misura per convenire poi in giudizio l'amministratore in luogo e vece degli eredi, rivendicando la servitù di fontana necessaria in favore del loro fondo. Tale finalità non è nell'interesse della successione. Per di più, a mente del Pretore non vi è insicurezza circa la composizione della comunione ereditaria, i cui membri risultano essere i figli del defunto (__________, __________, __________ e ) insie­me con due abiatici ( e __________). Nelle circostanze descritte non soccorrerebbero i presupposti, secondo il Pretore, per designare un'am­ministrazione.

  2. L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità (art. 551 cpv. 1 CC). Tali misure, di carattere conservativo, “sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti” (art. 551 cpv. 2 CC). Se le premesse di legge sono date, l'autorità all'ultimo domicilio del defunto (art. 18 cpv. 2 LForo) si attiva d'ufficio, anche senza segnalazione (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edi­zione, n. 5 ad art. 551 CC), e adotta il provvedimento idoneo. Essa non fruisce di apprezzamento e non deve domandarsi se la misura sia davvero necessaria, tranne nelle ipotesi degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 8 all'introduzione degli art. 551–559, n. 1 ad art. 551 e n. 19 in fine ad art. 554 CC; Escher, op. cit., n. 3 ad art. 554 CC). Il solo verificarsi dei presupposti legali è sufficiente, in altri termini, per giustificare l'emanazione del provvedimento (Tuor/Picenoni in: Berner Kom­mentar, 2ª edizione, n. 2 in principio ad art. 551 CC).

  3. Per quanto riguarda la nomina di un amministratore, si tratta della misura più ampia a tutela della devoluzione ereditaria. Essa è ordinata – in particolare – “se non sono conosciuti tutti gli eredi” (art. 554 cpv. 1 n. 3 CC). L'ipotesi riguarda il caso in cui esistano eredi noti, ma l'autorità abbia motivo di credere (e su questo solo punto essa ha qualche margine di apprezzamento) che ne esistano altri, ad esempio perché un erede premorto ha discendenti al­l'estero (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 428 n. 874). L'amministrazione dell'eredità a norma dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC è ordinata anche qualora non vi sia certezza che determinate persone abbiano davvero qualità di erede (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC; Emmel in: Praxis­kom­mentar Erb­recht, Basilea 2007, n. 7 ad art. 554 CC). Sulla designazione dell'amministratore l'autorità gode invece di libero apprezzamento, fatte salve le eccezioni dell'art. 554 cpv. 2 e 3 CC ed eventuali norme cantonali in materia (Karrer, op. cit., n. 22 ad art. 554 CC).

  4. Nella fattispecie è pacifico che __________ è deceduto a __________ il 20 aprile 1929, lasciando i figli __________, __________ in __________, __________ in __________ e __________ in __________ insieme con due discendenti della figlia __________ in __________, a lui premorta (certificato ereditario del 26 giugno 1929: doc. D). Il Pretore reputa che in simili condizioni gli eredi siano conosciuti. Ciò era senz'altro vero nel 1929, ma non si vede come possa essere sostenibile ottant'anni dopo senza il benché minimo accertamento. Sentito in qualità di testimone nella causa promossa all'inizio del 2008 da AP 2 e AP 1 contro __________, __________ e __________ (inc. OA.2008.33), __________ ha dichiarato che __________ era il suo bisnonnno paterno e che due figlie di quest'ultimo (apparentemente __________ e __________: doc. C) sono emigrate negli Stati Uniti, senza più fare ritorno. Egli ha detto di sapere che in America vivono discendenti delle due (“anche se non ho ancora potuto entrare in contatto diretto”) e che la comunione ereditaria fu __________ conta in definitiva non meno di 40-45 membri (doc. B, 2° foglio). Come si possa seriamente affermare in simili circostanze che gli eredi del de cuius siano conosciuti non è dato di capire.

  5. Si aggiunga che l'argomentazione del Pretore, secondo cui un amministratore dell'eredità servirebbe nel caso specifico non alla devoluzione ereditaria, bensì agli istanti per intentare un'azione di fontana necessaria contro gli eredi, non ha rilievo giuridico. Come si è spiegato (consid. 3), ove ricorrano le premesse degli art. 551 segg. CC l'autorità adotta d'ufficio il provvedimento più idoneo alla devoluzione ereditaria, senza domandarsi se esso sia davvero necessario, tranne nelle ipotesi degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (estranee alla fattispecie). Il solo fatto che esistano eredi noti, ma vi siano buoni motivi per credere che ne esistano altri al­l'estero è sufficiente per integrare i requisiti dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC. Che l'autore della segnalazione agisca nell'intento di veder designare un amministratore della successione contro cui promuovere causa in luogo e vece degli eredi poco interessa. L'autorità deve curarsi del fatto che le ragioni di eredi sconosciuti, i quali ignorano fors'anche di essere eredi, non appaiono convenientemente salvaguardate. Tanto meno in un caso come quello specifico, in cui la comunione ereditaria non sembra disporre neppure di un rappresentante (deposizione di __________: doc. B, 2° foglio in fondo).

  6. La procedura non contenziosa di camera di consiglio è governata dal principio inquisitorio (Rep. 1995 pag. 161 consid. 1 con rinvio). Il Pretore ha quindi la facoltà di assumere informazioni di propria iniziativa e di provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). Non è obbligato né a indire udienze né a condurre interrogatori (Rep. 1995 pag. 163 in alto con riferimento), ma qualora sia chiamato ad attivarsi d'ufficio – come nel caso in cui si tratti di adottare provvedimenti a tutela della devoluzione ereditaria – deve accertare almeno i fatti essenziali per il giudizio. In concreto ciò manca completamente. Certo, il Pretore ha intimato l'istanza dei fratelli AP 1AP 2 a __________, __________ e __________, ma non si vede che utilità potessero avere le osservazioni di costoro per identificare gli eredi fu __________ (tant'è che il Pretore non ha notificato loro nemmeno la sentenza). In realtà, reso edotto che nella successione fu __________i sembravano esservi eredi sconosciuti, il Pretore avrebbe dovuto interpellare __________ (a lui noto per averlo escusso come testimone il 15 dicembre 2008 nella causa OA.2008.33), appurare se fossero noti almeno i componenti delle tre stirpi fu __________ rimaste in Svizzera (di cui tutto si ignora, almeno stando agli atti) e verificare se nel frattem­po fossero stati identificati i presunti eredi negli Stati Uniti. Ricevendo risposta negativa, egli avrebbe dovuto applicare l'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC e nominare un amministratore, la legge non lasciandogli latitudine di apprezzamento.

  7. Chiamata a giudicare se in concreto soccorrano le premesse per pronunciare l'amministrazione dell'eredità fu __________, questa Camera non può statuire nelle condizioni illustrate per difetto di accertamenti indispensabili. D'altro lato non incombe al Tribunale d'appello integrare istruttorie di propria iniziativa, sostituendosi all'autorità competente e sottraendo agli interessati un grado di giurisdizione. Gli atti vanno rinviati di conseguenza al Pretore perché completi l'istruttoria accertando con un minimo di precisione chi siano gli eredi noti fu __________ e valuti se rimangano verosi­milmente eredi sconosciuti. Ove ciò sia il caso, egli designerà all'eredità un amministratore, con l'incarico di gestire la successione – con criteri conservativi – fino al momento in cui tutti i membri della comunione ereditaria saranno stati nominalmente individuati. La fine dell'amministrazione andrà, una volta ancora, ordinata dal Pretore (Karrer, op. cit., n. 29 ad art. 554 CC).

  8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la parziale soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 2 CPC), i quali ottengono l'annullamento della sentenza impugnata, ma non la relativa riforma, né si può prevedere oggi come giudicherà il Pretore in

esito al rinvio dopo la completazione dell'istruttoria. A carico degli appellanti andrebbe posta così una tassa di giustizia ridotta. Tenuto conto nondimeno ch'essi escono vittoriosi sul principio e che il risultato cui è giunto il Pretore non può essere ascritto a loro responsabilità, si giustifica equitativamente di rinunciare a

ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili (per altro non chieste), alla cui attribuzione osterebbe in ogni modo il grado di soccombenza.

  1. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale, ovvero la nomina di un amministratore del­l'eredità, parrebbe poter formare oggetto di ricorso in materia civile senza che questioni di valore litigioso appaiano determinanti (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 1).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per completazione dell'istruttoria e nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione all'. __________, .

Comunicazione:

– . , .

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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