11.2010.42

Incarto n. 11.2010.42

Lugano 6 novembre 2012/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.77 (azione di manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 20 aprile 2009 da

AP 1 () (patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinati dall’avv. PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

22 marzo 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 hanno acquistato tra marzo e giugno del 2008, metà ciascuno, le particelle n. 146, 792, 793 e 808 RFD di __________. Tali fondi, situati in collina, hanno un accesso veicolare dalla pubblica via lungo una strada privata (via __________), che passa sulla particella n. 152 (comproprietà di __________ e __________), sulla particella n. 671 (appartenente a una comunione ereditaria composta di __________, __________ e __________), sulle particelle n. 675 e 672 (proprietà di AP 1) e sulla particella n. 712 (già appartenente a __________ e ora a AO 1). La particella n. 146, su cui sorge l'abitazione dei coniugi AO 1, beneficia di un diritto di passo veicolare sulle particelle n. 671, 712, 793 e 808. Le particelle n. 793 (cui è stata riunita la n. 792) e n. 809 (creata da un successivo frazionamento delle particelle n. 146 e 808) beneficiano di un diritto di passo veicolare sulle particelle n. 671 e 712, mentre la particella n. 808 fruisce di un analogo diritto sulla sola particella n. 712. Sulle particelle n. 152, 671, 675, 672 e 712 è iscritto inoltre un onere di passo pub­blico con veicoli a favore del Comune di __________.

B. Il 20 aprile 2009 AP 1 ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'azione possessoria, chiedendo che fosse vietato a AO 1 di transitare sui suoi fondi per accedere alle loro proprietà, vietando loro di “passare con ogni veicolo sulle particelle n. 672 e 675”. Alla discussione dell'istanza, cominciata il 9 giugno 2009 e proseguita il 14 luglio successivo, i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. L'istruttoria è terminata il 14 dicembre 2009 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 25 febbraio 2010 i convenuti hanno ribadito la loro posizione. Altrettanto ha fatto l'istante nel proprio allegato del 1° marzo 2010. Statuendo il 22 marzo 2010, il Pretore ha respinto l'azio­ne e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, a carico dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2400.– per ripetibili.

C. Contro la sentenza appena citata AP 1è insorta a questa Camera con un appello del 9 aprile 2010 nel quale chiede di accogliere la sua istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 7 maggio 2010 AO 1 postulano il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le azioni possessorie erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 374). La sentenza era appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore litigioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.86 del 19 aprile 2012, consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile.

  1. L'appellante chiede di assumere quattro testimoni e di esperire un nuovo sopralluogo, riservando “altre prove”. Fatti e prove nuove tuttavia non erano ammissibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Quanto al sopralluogo, di per sé la richiesta era proponibile (art. 322 lett. a con rinvio all'art. 88 lett. a CPC ticinese), ma con ogni verosimiglianza non porterebbe elementi utili ai fini dei giudizio che già non si evincano dagli atti. In merito alle “altre prove”, la riserva è del tutto vaga e generica. Si rivela quindi irricevibile.

  2. Il Pretore ha evocato anzitutto i requisiti cui soggiace un'azione di manutenzione (art. 928 CC), ricordando che questa compete anche al proprietario di un fondo gravato da servitù nel caso in cui il beneficiario estenda arbitrariamente l'esercizio della servitù medesima. Ciò posto, egli ha rilevato che nel caso specifico si tenterebbe “del tutto invano di reperire nelle allegazioni del­l'istan­te anche solo un breve accenno ad una illecita turbativa che

sarebbe (già) stata messa in atto dai convenuti. Non vi è cioè nessun riferimento, né tantomeno nessun elemento a livello di verosimiglianza, che indichi che AO 1 abbiano, ad oggi, utilizzato la stradina che attraversa i fondi di proprietà dell'istante”. Tanto più – egli ha soggiunto – ove si consideri che la strada è chiusa da una barriera senza che i convenuti possiedano il telecomando per sollevarla. Per il Pretore, in sostanza, la procedura è stata condotta da entrambe la parti “con la sola finalità, del tutto estranea alla natura dell'azione possessoria, di provare l'esatto contenuto della servitù (“passo pubblico con veicoli a favore Comune di __________”) gravante le particelle n. 672 e 675 RFD”. Se non che, egli ha epilogato, tale “non poteva e doveva essere argomento dell'azione possessoria”.

  1. L'appellante fa valere che mai i convenuti hanno contestato di usare la strada privata in questione per accedere alle loro proprietà, tant'è che stanno ristrutturando l'immobile situato sulla particella n. 146 e stanno costruendo un'autorimessa sulla n. 792. Per di più, essi possiedono un telecomando consegnato loro dai proprietari delle particelle n. 152 per aprire la barriera posta all'imbocco della strada. L'istante ribadisce che i fondi dei convenuti non beneficiano di alcuna servitù di passo veicolare, mentre il diritto di passo pubblico è limitato al solo Comune di __________ per il trasporto di legname. Essa sostiene che tutti i documenti prodotti dai convenuti per dimostrare l'estensione della servitù di diritto passo pubblico ai privati, asseritamente intervenuta nel corso di una revisione del registro fondiario definitivo in seguito a una procedura di raggruppamento terreni nella zona, non sono ammissibili, poiché non sono stati da lei sottoscritti né i suoi rappresentati legali erano abilitati a firmarli. Infine i convenuti nemmeno potevano ritenere che tale servitù fosse illimitata per il solo fatto che i loro fondi beneficiano di un diritto di passo veicolare a carico delle particelle 671 e 712 su cui corre la strada privata.

  2. I presupposti di un'azione di manutenzione sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo giovi rammentare nondimeno che protezione del diritto e tutela del possesso sono istituti diversi. Un'azione possessoria persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di fatto. Diversamente da quanto vale – in via eccezionale – per un'azio­ne di reintegra (art. 927 cpv. 2 CC), nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di giustificare un diritto prevalente. Ciò non toglie che la questione del possesso non può essere scissa completamente da quella del diritto. Ove si tratti di delimitare, in specie, il possesso – e quindi l'atto di illecita violenza – il diritto sostanziale non può essere ignorato (DTF 135 III 635 consid. 3.1). Il possesso di un diritto, poi, esclude l'illecita violenza (Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 2 e 3 ad art. 928 CC).

  3. Per quanto riguarda il passaggio dei convenuti sulla proprietà dell'attrice, è vero che all'imbocco della strada privata “__________” è posta una barriera (fotografia n. 445 allegata al verbale di sopralluogo del 26 ottobre 2009) sollevabile con un telecomando. I convenuti però non hanno mai preteso di non transitare su quella strada. Hanno proposto di respingere l'azione perché “il diritto di passo pubblico veicolare a carico delle particelle del­l'istante garantisce ai convenuti l'accesso ai loro fondi, senza dover necessariamente avere un diritto di passo veicolare specifico a loro favore” (verbali del 9 giugno 2009, pag. 3), ragion per cui essi sarebbero “perfettamente legittimati a transitare con ogni veicolo sui fondi n. 672 e 675” (conclusioni, pag. 5 in fine). Sulla particella n. 156 sorge inoltre la casa d'abitazione dei convenuti, oggetto di importanti lavori edili (fotografie n. 458, 464, 465, 469 e 470 scattate al sopralluogo del 26 ottobre 2009), senza che costoro abbia­no mai adombrato l'esistenza di altri collegamenti stradali. Come essi potrebbero accedere ai loro fondi in altro mo­do, del resto, non è dato a divedere. Ora, data la verosimiglianza del transito veicolare, l'istante avrebbe dovuto giustificare – di per sé – la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC) e del­l'azione di manutenzione (art. 929 cpv. 2 CC; v. RtiD II-2006 pag. 650 consid. 3a). Trattandosi del passaggio di veicoli (verosimilmente quotidiano se si pensa ai lavori che interessavano la casa d'abitazione dei convenuti), l'immediata introduzione del­l'azione di manutenzione rende superfluo tuttavia interrogarsi sulla tempestività del reclamo. Dandosi turbative che presentano carattere di relativa discontinuità, il termine di un anno per l'inoltro dell'istanza comincia a decorrere da ogni nuova violazione del possesso (Stark, op. cit., n. 13 ad art. 929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 141 n. 369). In concreto l'azione era quindi verosimilmente tempestiva.

  4. Circa la posizione dei convenuti, è indubbio che le particelle di AO 1 non beneficiano di alcuna servitù di passo veicolare sulle particelle n. 672 e 675 appartenenti all'istante (doc. 5, 7, 8, 9 e 10). D'altro canto è pacifico che le particelle n. 672 e 675 sono gravate di un onere di passo pubblico con veicoli in favore del Comune di __________ (doc. 1 e 2). Proprio sulla base di tale iscrizione i convenuti, domiciliati a __________, invocano la facoltà di transitare sul tratto di strada appartenente all'istante. E un passo pubblico su un fondo privato configura una servitù personale irregolare (art. 781 cpv. 1 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_181/2011 del 3 maggio 2011, consid. 2.1; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 387 n. 1432; Steinauer, op. cit., vol. III, 3ª edizione, pag. 119 n. 2575a) soggetta all'art. 781 cpv. 3 CC. La collettività è sì titolare della servitù, ma beneficiari – indiretti – sono i membri della medesima (Steinauer, loc. cit.). Le particelle n. 672 e 675 essendo gravate di un onere di passo pubblico, la proprietaria del fondo serviente deve tollerare così determinati atti dei beneficiari del passo (art. 730 cpv. 1 CC).

Ciò premesso, è possibile che un diritto passo pubblico non sia necessariamente utilizzabile da chicchessia. Il problema di sapere chi – o quale cerchia di persone – possa beneficiare in concreto della servitù di passo pubblico con ogni veicolo, rispettivamente quello di sapere se il diritto in questione conferisca al solo Comune la possibilità di accesso per il trasporto di legname non può tuttavia essere risolto nel quadro di un'azione possessoria. L'interpretazione dell'atto costitutivo di una servitù è una questio­ne di diritto, estranea all'indole di un'azione di manutenzione (Stark, op. cit., nota 92 dell'introduzione agli art. 926–929 CC). Né si può dire che nel caso precipuo la situazione giuridica sia chiara già a un sommario esame, ove appena si consideri che per accertare la portata della servitù occorre interpretare l'atto costitutivo del diritto reale limitato e le successive iscrizioni dovute alla revisione del registro fondiario definitivo in seguito al raggruppamento dei terreni avvenuto in quella zona. Nemmeno l'istante pretende poi che i precedenti proprietari delle particelle ora appartenenti ai convenuti e gli altri proprietari di fondi sovrastanti le particelle n. 672 e 675 beneficiassero di altri accessi e potessero evitare l'uso del passo pubblico per raggiungere i loro fondi. Se ne conclude che, come ha rilevato il Pretore, l'azione in rassegna trascende la finalità della sua natura. È destinata perciò all'insuccesso.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'istante rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

  2. Relativamente ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 50 000.–: sentenza impugnata, consid, 6).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 900.–

b) spese fr. 50.–

fr. 950.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

  1. Notificazione a:

– (); – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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