Incarto n. 11.2010.17
Lugano, 13 marzo 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.66 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 13 ottobre 2008 da
AP 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AO 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° febbraio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 gennaio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1971), cittadina giapponese, hanno contratto matrimonio a __________ il 9 agosto 1995. A quel momento lo sposo era già padre di J__________(1984) e N__________(1987), nati da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nata S__________, il 5 giugno 1996. Il marito è capo elettricista alle dipendenze della __________ di , la moglie lavora al 25% in un suo salone per cani (“”) a __________. I coniugi vivono separati dal 16 ottobre 2008, quando
AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un altro appartamento, sempre a __________.
B. Il 13 ottobre 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita paterno), la consegna di una __________ (con gli effetti personali ivi contenuti), un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 2900.25 mensili e uno per la figlia di fr. 1568.75 mensili (assegni familiari compresi), un ordine di trattenuta salariale alla __________ per l'ammontare di fr. 4469.– mensili, il versamento di fr. 5553.– in rifusione di spese da lei sostenute per il nuovo alloggio e il pagamento di un premio della cassa malati rimasto scoperto, dichiarando di lasciare l'abitazione coniugale a AO 1. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare, postulando inoltre una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Con decreto cautelare del 16 ottobre 2008, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare dal 14 al 31 ottobre 2008 un contributo alimentare per moglie e figlia di fr. 2200.– complessivi, ordinandogli altresì di consegnare alla moglie la citata __________ con gli oggetti ivi contenuti. All'udienza del 24 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, la discussione è stata rinviata e i coniugi sono stati invitati a documentare i loro redditi da attività lucrativa. Con decreto cautelare del 27 ottobre 2008, emanato ancora senza contraddittorio, il Pretore ha confermato l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati e l'affidamento della figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), condannando AO 1 a versare, per il novembre del 2008, un contributo alimentare di fr. 2853.85 complessivi a moglie e figlia.
D. Il 28 ottobre 2008 AP 1 si è vista conferire dal Pretore il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Le parti sono poi state convocate all'udienza del 4 dicembre 2008 per la discussione cautelare e dell'istanza a protezione dell'unione coniugale, udienza nel corso della quale hanno ribadito le loro richieste di giudizio e notificato mezzi di prova. Con decreto cautelare del 10 dicembre 2008 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha ulteriormente confermato l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati e l'affidamento della figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), obbligando il convenuto a versare dal 1° dicembre 2008 un contributo alimentare di fr. 3300.– mensili complessivi per moglie e figlia. All'udienza del 14 gennaio 2009, indetta per l'interrogatorio formale della moglie e l'escussione di una testimone, i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla discussione finale, rimettendosi a conclusioni scritte non appena fosse stata acquisita la documentazione richiamata agli atti.
E. Il 12 febbraio 2009 AO 1 ha chiesto al Pretore di ridurre il contributo provvisionale per moglie e figlia a fr. 2000.– mensili complessivi retroattivamente dal 1° dicembre 2008. All'udienza del 5 marzo 2009, destinata al contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Il Pretore ha assegnato alle parti un termine per produrre determinati documenti e con decreto cautelare del 23 marzo 2009 emanato “nelle more istruttorie” ha ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 3300.– mensili, riversandola direttamente alla moglie. La discussione sulla trattenuta di stipendio si è tenuta il 6 aprile 2009. Statuendo il 16 aprile 2009, il Pretore ha confermato il provvedimento e il 14 maggio 2009 ha assegnato alle parti un termine per presentare conclusioni scritte.
F. Nel suo memoriale conclusivo del 19 giugno 2009 AP 1 ha riaffermato le proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare indicizzato per sé a fr. 2910.55 mensili e quello per la figlia a fr. 1867.50 mensili (assegni familiari compresi). Inoltre essa ha aumentato a fr. 7553.– la menzionata pretesa di fr. 5553.– in rifusione delle spese sostenute per il nuovo alloggio e il pagamento di un premio della cassa malati rimasto scoperto, aggiungendo fr. 2000.– per avere AO 1 venduto nel frattempo la __________ da lei rivendicata in uso. Nel proprio allegato conclusivo del 10 giugno 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza a protezione dell'unione coniugale, limitandosi a offrire un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili complessivi per moglie e figlia dal 1° dicembre 2008.
G. Il 14 dicembre 2009 la __________ ha comunicato al Pretore di avere sospeso il 1° ottobre 2009 il versamento di indennità giornaliere per malattia a AO 1, reputando quest'ultimo idoneo alla ripresa dell'attività lucrativa, nonostante l'opinione contraria del suo medico curante. Invitato a esprimersi, AO 1 ha ribadito il 21 dicembre 2009 di essere totalmente inabile al lavoro. AP 1 ha chiesto così al Pretore, il 4 gennaio 2010, di richiamare l'incarto completo dall'assicurazione malattia e dal datore di lavoro del convenuto e di emanare la decisione solo dopo avere accertato la capacità di guadagno del convenuto.
H. Statuendo il 15 gennaio 2010 sull'istanza a tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato AO 1 a versare contributi alimentari per moglie e figlia (assegni familiari compresi) di:
fr. 2200.– complessivi dal 14 al 31 ottobre 2008,
fr. 2853.85 complessivi per il novembre del 2008,
fr. 4778.05 mensili complessivi (fr. 2936.80 per la moglie e fr. 1841.25 per la figlia) dal 1° dicembre 2008 al 28 febbraio 2009 e
fr. 3236.80 mensili complessivi (fr. 1369.30 per la moglie e fr. 1867.50 per la figlia) dal 1° marzo al 30 settembre 2009.
Dal 1° novembre (recte: ottobre) 2009 in poi il Pretore ha respinto ogni pretesa di contributo alimentare, così come ha respinto le domande di AP 1 volte a ottenere la consegna di determinati effetti personali, il pagamento di fr. 7553.– e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Infine il Pretore ha revocato la trattenuta di stipendio decretata a carico di AO 1 il 16 aprile 2009. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 320.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2010 nel quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di riformare la decisione impugnata nel senso di condannare il marito a erogarle anche dopo il 1° ottobre 2009, senza limiti di tempo, un contributo alimentare indicizzato di fr. 2910.55 mensili per sé e uno di fr. 1867.50 mensili per S__________(assegni familiari compresi), ordinando alla __________ di trattenere la somma di fr. 4778.05 mensili dallo stipendio del debitore e di riversarla direttamente a lei. Identiche richieste essa ha avanzato in via cautelare. Con decreto dell'8 febbraio 2010 il presidente della Camera ha dichiarato la richiesta di provvedimenti cautelari irricevibile per difetto di competenza. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza è stata notificata al convenuto il 22 gennaio 2010. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
Litigiosi rimangono in questa sede i contributi alimentari per moglie e figlia dal 1° ottobre 2009, momento dal quale il Pretore non ha più condannato AO 1 a versare nulla, il datore di lavoro non corrispondendogli più la benché minima indennità giornaliera di malattia ed essendo quindi il convenuto senza reddito. Il Pretore non ha mancato di accennare al contenzioso in atto fra datore di lavoro e lavoratore circa il versamento delle indennità giornaliere, ma al riguardo non è stato in grado di formulare una prognosi, come non è stato in grado di prevedere la situazione futura del convenuto sul fronte dei redditi (ripresa dell'attività lucrativa, riattivazione o cessazione definitiva delle indennità per malattia, licenziamento, disoccupazione o altro). Ciò posto, egli ha liberato AO 1 da ogni obbligo contributivo dopo il 1° ottobre 2009, rinviando AP 1 a chiedere nuove misure a protezione dell'unione coniugale nel caso in cui le circostanze fossero mutate (sentenza impugnata, consid. 9.2 e 9.3).
L'appellante rimprovera al Pretore di non avere accertato compiutamente i fatti, nonostante il principio inquisitorio imponesse di salvaguardare gli interessi della figlia minorenne. Sostiene che la situazione poco chiara circa lo stato di salute del marito dall'ottobre del 2009 avrebbe dovuto indurre il Pretore a computare al convenuto un reddito ipotetico, tanto più che AO 1 non ha mai chiesto di essere esonerato dal versamento di contributi alimentari, nemmeno dopo che il datore di lavoro aveva comunicato di avere cessato dal 1° ottobre 2009 l'erogazione di indennità per malattia. Del resto – essa soggiunge – il convenuto non ha reso verosimile la propria inabilità lucrativa se non con asserzioni del proprio medico curante, smentite però dal medico del datore di lavoro, che reputa il convenuto idoneo a una completa ripresa dell'attività. In condizioni del genere il Pretore avrebbe dovuto imputare a AO 1 – essa conclude – un guadagno potenziale di fr. 8244.40 netti mensili, pari al reddito da lui conseguito nel 2008.
a) Nella misura in cui lamenta che il Pretore non abbia richiamato l'incarto del convenuto né dall'assicurazione malattia né dal datore di lavoro, l'appellante non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che l'unico effetto di tale edizione di documenti sarebbe stato “di procrastinare la controversia tra i medici e di conseguenza la presente procedura” (sentenza impugnata, consid. 9.3). Dagli atti risulta in effetti che AO 1 ha ricevuto indennità giornaliere di malattia dal 26 febbraio al 30 settembre 2009 (lettera 14 febbraio 2009 della __________ al Pretore, nella rubrica “allegati e verbali”). Niente induce a dubitare – né l'appellante contesta – che fino al 30 settembre 2009 il convenuto fosse davvero incapace al lavoro, tanto meno a un esame di verosimiglianza come quello che governa le protezioni dell'unione coniugale. Dal 1° ottobre 2009 in poi il medico di fiducia dell'assicurazione cui è affiliato il datore di lavoro ha reputato il dipendente guarito. Tale opinione contrasta con quella del medico di fiducia di AO 1, il quale continua a reputare il paziente del tutto inabile al lavoro (loc. cit.). Di conseguenza, avesse anche richiamato la documentazione dell'uno e dell'altro professionista, il Pretore si sarebbe trovato davanti a due diagnosi opposte. Con quale utilità, l'appellante non spiega. Anche perché in una procedura d'indole sommaria l'esecuzione di una perizia non sarebbe entrata per principio in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 5A_798/2009 del 4 marzo 2010, consid. 3.2; sentenza 5A_22/2010 del 7 giugno 2010, consid. 4.4.2).
b) L'istante non può essere seguita nemmeno quando sembra far valere che il Pretore non avrebbe dovuto statuire prima di aver chiarito la reale capacità di guadagno di AO 1. Il Pretore ha scelto di non differire l'emanazione del giudizio, l'istante potendo sempre chiedere in virtù dell'art. 179 cpv. 1 CC – egli ha rilevato – la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale superate dalle circostanze (sentenza impugnata, consid. 9.4). L'appellante obietta di non poter sapere quando la controversia tra i due medici sullo stato di salute del marito si sarà risolta. Ciò non era un motivo tuttavia per dilazionare sine die l'emanazione del giudizio in una procedura la cui istruttoria era ormai terminata. Certo, il Pretore avrebbe potuto sospendere anziché sopprimere il contributo alimentare per moglie e figlia dopo il 1° ottobre 2009 (art. 129 cpv. 1 prima frase CC per analogia), ma all'atto pratico nulla sarebbe cambiato. Come avrebbe potuto chiedere in ogni tempo la riattivazione giusta l'art. 179 cpv. 1 CC di contributi alimentari sospesi, l'istante potrà chiedere in ogni tempo il ripristino giusta l'art. 179 cpv. 1 CC di contributi alimentari soppressi. Essa non subisce pertanto alcun pregiudizio.
c) Afferma l'appellante che il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per lei e la figlia dopo il 1° ottobre 2009 quantunque il convenuto ne postulasse unicamente la riduzione a fr. 2000.– mensili complessivi. In realtà l'impressione si deve all'equivoca gestione processuale del Pretore. È vero che il 12 febbraio 2009 AO 1 aveva chiesto di ridurre a fr. 2000.– mensili complessivi retroattivamente dal 1° dicembre 2008 i contributi provvisionali per moglie e figlia fissati dal Pretore in fr. 3300.– mensili complessivi con decreto cautelare del 10 dicembre 2008. È altrettanto vero però che dopo lo scambio dei memoriali conclusivi il Pretore ha – di fatto – riaperto l'istruttoria (senza per altro richiuderla), intimando alle parti la lettera del 14 dicembre 2009 con cui la __________ comunicava di avere interrotto il 1° ottobre 2009 il versamento di indennità per malattia al dipendente. Nel termine di 10 giorni assegnato “per presentare eventuali osservazioni” AO 1 ha fatto valere, il 21 dicembre 2009, di essere “tuttora inabile al lavoro nella misura del 100%”. AP 1 si è rimessa il 4 gennaio 2010 – in sostanza – al giudizio del Pretore, reputando “imperativa da parte del giudice la richiesta di edizione motu proprio dell'incarto completo dall'assicurazione malattia e dal datore di lavoro, a valere quale necessario accertamento di quanto verificatosi e al fine della pronunzia nella fattispecie”. Con ciò l'interessata sollecitava dal Pretore, né più né meno, una decisione per apprezzamento. Non può quindi dolersene ora.
d) A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto imputare al convenuto un reddito ipotetico, AO 1 non avendo reso verosimile la propria inabilità lucrativa. Essa non revoca in dubbio tuttavia che il medico curante del marito continui a definire quest'ultimo senza capacità di guadagno, né illustra perché l'opinione del medico di fiducia dell'assicurazione cui è affiliato il datore di lavoro dovrebbe prevalere. Ora, un reddito potenziale non va determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Se – come in concreto – la capacità lucrativa del debitore non è assodata, il criterio del guadagno potenziale non entra in considerazione. Quanto alle eventuali entrate effettive di AO 1, l'interessata non pretende ch'esse eccedano il di lui minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 2576.15 mensili: sentenza impugnata, consid. 7.2), che un debitore alimentare ha il diritto di conservare (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
AP 1 critica infine l'accertamento del proprio reddito, che il Pretore ha stimato in fr. 1315.05 mensili per un'attività in proprio al 25% (sentenza impugnata, consid. 7.1 in fine), opponendo che in realtà essa non guadagna più di fr. 538.90 mensili. A prescindere dalla circostanza però ch'essa si limita a ripetere quanto addotto nel memoriale conclusivo del 19 giugno 2009, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore (ciò che basterebbe per dichiarare l'appello carente di requisiti formali, ovvero irricevibile: art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5), quand'anche il reddito di lei non eccedesse fr. 538.90 mensili, nulla muta al fatto che AO 1 ha il diritto di conservare – come si è appena ricordato – l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo. E siccome egli non risulta conseguire maggiori entrate, la censura dell'appellante cade già a un primo esame nel vuoto.
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni.
Può essere accolta invece – eccezionalmente – la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, la cui indigenza (nel senso dell'art. 3 vLag) appare verosimile. Non tanto perché l'appello apparisse provvisto sin dall'inizio di grandi possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), quanto perché a ben vedere la richiedente può essere stata indotta in buona fede a ricorrere. Senza riaprire l'istruttoria, in effetti, il Pretore ha chiamato le parti il 18 dicembre 2009 a esprimersi su un documento nuovo che rimetteva in discussione l'intero assetto dei contributi alimentari (la lettera del 14 dicembre 2009 con cui la __________ comunicava di avere sospeso il 1° ottobre 2009 il versamento di indennità per malattia al dipendente), senza poi dichiarare formalmente terminata l'assunzione delle prove e senza nemmeno indire un nuovo dibattimento finale (art. 191a CPC ticinese). Ciò può avere spinto l'interessata a far valere le sue ragioni dinanzi a questa Camera e giustifica, in definitiva, la concessione del beneficio.
Quanto all'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, la legale dell'appellante indica di avere dedicato alla pratica 16 ore e 50 minuti, di cui 14 ore per lo studio degli atti e la stesura dell'appello, 45 minuti per la scritturazione di tre lettere e 2 ore e 5 minuti per quattro colloqui telefonici (con la cliente e con il datore di lavoro del marito). Se non che, 14 ore di lavoro per redigere un appello su un solo argomento (il diritto a contributi alimentari dopo il 1° ottobre 2009), per di più ampiamente ripreso dal memoriale conclusivo del 19 giugno 2009 (punto 1 “in fatto” e punto 3 “in diritto”), appaiono manifestamente eccessive. A un legale solerte e speditivo non può riconoscersi per una prestazione del genere un dispendio di tempo oltre le 8 ore. A rigore andrebbero ridotte anche le citate 2 ore e 5 minuti per i colloqui telefonici, di cui mal si intravede l'utilità ai fini dell'appello. Comunque sia, senza dar prova di severità, nella fattispecie si possono riconoscere alla legale 10 ore e 50 minuti di lavoro (a fr. 180.– orari: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]), per un onorario di fr. 1950.–. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento predetto), per fr. 195.–, e l'IVA (7.6% fino al 31 dicembre 2010), per fr. 163.–, onde un'indennità di complessivi fr. 2310.– (arrotondati).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2310.–.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.