Incarto n. 11.2010.136
Lugano 29 novembre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.1160 (protezione dei dati: diritto di accesso) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 30 luglio 2010 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1938), cittadino italiano, è deceduto a __________ il 21 ottobre 2001, lasciando la terza moglie AP 1 (1962) e la figlia A__________(1998), oltre ai figli nati dal primo matrimonio AO 1 (1966) e L__________ (1968). Prima di sposarsi, mediante contratto matrimoniale del 9 maggio 2001, __________e AP 1, hanno adottato il regime della “communauté universelle” in conformità con l'art. 1236 del Codice civile monegasco, stabilendo che nella comunione universale dei beni sarebbero stati compresi tutti i loro beni e valori (presenti e futuri), escludendo però sia gli immobili di AP 1, sia tutti i trusts costituti da __________ prima del 9 maggio 2001 fuori dal Principato di Monaco. Tale contratto prevedeva inoltre che in caso di scioglimento del regime per morte di uno dei futuri coniugi, la totalità dei beni della comunione universale sarebbe passata al coniuge superstite.
B. Dopo il decesso di __________ – avvenuto come detto il 21 ottobre 2001 – è sorta una lite tra la vedova e i figli di primo matrimonio. Il 23 luglio 2004, gli interessati hanno stipulato un accordo denominato “scrittura privata (cessione di diritti ereditari)”, nell'intento di dirimere la controversia e di liquidare le spettanze di AO 1 e L__________ nella successione del padre. Nell'accordo appena citato, i beni formanti la comunione universale sono stati valutati in USD 14 859 913.08, basandosi su una stima fornita da AP 1, inserita in una documentazione annessa alla convenzione, mai stata messa a disposizione di AO 1 e L__________. La clausola n. 7 dell'accordo in questione è così formulata:
7.1 La signora AP 1 vedova __________ dichiara che la situazione finanziaria così come risultante dall'annesso C è vera, completa e fondata su elementi di stima oggettivi e ragionevoli riferiti al 21 ottobre 2001.
7.2 La documentazione di appoggio a tale situazione finanziaria verrà depositata (unitamente agli annessi A, B, C, D, E, F, G, H) presso un terzo non residente né a __________ né in Italia e scelto di comune accordo dagli avvocati __________per entrambi i cedenti e __________ per la cessionaria.
7.3 I compiti del terzo saranno i seguenti:
7.3.1 Custodire la documentazione depositata in plico sigillato.
7.3.2 In caso di richiesta di una parte, previa notifica alla controparte di tale richiesta con un termine di risposta, egli controllerà se gli og- getti specificati figurino tra gli attivi dell'annesso C.
7.3.3 Se la ricerca sarà positiva, egli ne darà conferma alla parte richie- dente, chiudendo la procedura.
7.3.4 Se la ricerca non desse risultati positivi, egli ne darà comunicazione alla controparte, con copia alla parte richiedente, fissando un termi- ne per presentare delle osservazioni. Dopo di che, il terzo rimetterà alle parti una certificazione che il bene oggetto della richiesta non è compreso nella documentazione in suo possesso.
7.4 (…)
7.5 (…)
7.6 Salvo diverso accordo delle parti il deposito resterà in essere per un periodo massimo di anni 5 (cinque). Scaduta la durata del deposito, tutta la documentazione depositata sarà restituita alla signora AP 1 vedova __________ per il tramite dell'avv. __________ o altra persona dallo stesso designata.
7.7 Ove il terzo non dovesse accertare la presenza dell'oggetto specificato tra gli attivi dell'annesso C, le parti qui concordano che ciò non costituirà in alcun caso motivo di nullità o invalidità della presente scrittura privata, ma potrà dare luogo unicamente ad un supplemento. Questo sarà oggetto di speciale conteggio (compté spécifique) tra le parti.
C. Il 30 agosto 2004, AP 1, AO 1 e L__________hanno convenuto insieme con l'avv. __________ che la documentazione relativa alla “scrittura privata” poc'anzi menzionata sarebbe stata depositata per cinque anni presso quest'ultima, in esecuzione del punto 7.3 della citata “scrittura privata”. Inoltre, i contraenti hanno previsto una procedura di verifica e di controllo della documentazione depositata. Sono poi sorti problemi inerenti sia alle modalità di controllo, sia agli oggetti facenti parte della comunione universale dei beni.
D. Il 22 luglio 2009, prima della scadenza del termine quinquennale di cui al punto 7.6 della nota “scrittura privata”, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di provvedimenti cautelari per ottenere il blocco cautelare della documentazione di appoggio in questione, per far ordine all'avv. __________di non consegnarla né a AP 1, né a terzi, ma di depositarla presso la Pretura per essere da lei visionata e di assegnare un termine di 90 giorni a lei per promuovere l'azione di merito al foro competente (inc. DI.2009.1012). Statuendo con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il giorno successivo, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, ordinando il blocco della documentazione appena citata e facendo ordine alla depositaria di non consegnare i documenti né alla convenuta, né a terzi ma di depositarli presso la Pretura.
E. All'udienza del 4 agosto 2009, indetta per il contradditorio, AP 1 si è opposta all'istanza, presentando inoltre un'istanza di revoca delle misure ordinate con “decreto supercautelare” del 23 luglio 2009. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno mantenuto le proprie domande. Con decreto del 12 novembre 2009, il primo giudice ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, confermando quanto ordinato con decreto cautelare del 23 luglio 2009.
F. Il 30 luglio 2010, AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore, con un'istanza di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD chiedendo – in via principale – di concederle l'accesso immediato “ai dati e alle informazioni conservate nel plico sigillato”, depositato presso la Pretura nell'ambito della misura cautelare di blocco di cui al decreto del 12 novembre 2009, con obbligo per AP 1 “di fornire ogni informazione sull'origine dei dati conservati” e di assumere il costo delle fotocopie che l'istante medesima avrebbe estratto al momento di consultare i documenti. In via subordinata, essa ha proposto di accogliere l'istanza, nominando un consulente tecnico di parte, al quale sottoporre richieste di verifiche puntuali. Identiche richieste essa ha formulato già in via cautelare (inc. DI.2010.1160). All'udienza del 7 settembre 2010, indetta per il contradditorio, la convenuta, presentando un memoriale di risposta, ha proposto di respingere l'istanza sia in ordine sia nel merito. Non essendoci altre prove da assumere in aggiunta ai documenti prodotti dalle parti, queste ultime hanno tenuto la discussione finale in coda all'udienza.
G. Statuendo con sentenza del 15 novembre 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo a AO 1 e/o ai suoi rappresentanti “il diritto di accesso, nei limiti e con la forma indicati nei considerandi, ai dati e alle informazioni conservate nel plico sigillato” e ordinando la nomina di un notaio al passaggio in giudicato di tale sentenza. La contestuale istanza cautelare è stata respinta. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3000.– per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata, AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 novembre 2010 per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo, l'istanza di merito e quella cautelare siano respinte e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Con decreto del 1° dicembre 2010 il presidente della Camera ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi il Codice di procedura civile cantonale (art. 405 CPC). Al riguardo, si osserva che a norma dell'art. 15 cpv. 3 vLPD le azioni in vista dell'esecuzione del diritto d'accesso erano proposte al domicilio dell'attore o del convenuto e il giudice decideva secondo una procedura semplice e rapida. La procedura civile ticinese non precisava quali norme regolassero una richiesta di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD. Per esaminare tale questione era legittimo far capo – per analogia (art. 163 CPC ticinese) – alle disposizioni della procedura sommaria applicabile, sussidiariamente, anche al diritto di risposta (art. 429g CPC ticinese). Il termine per appellare in una simile procedura era di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). La sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 17 novembre 2010 (cfr. copia busta d'intimazione agli atti). Inoltrato il 29 novembre 2010 l'appello in esame è tempestivo e pertanto ricevibile. Come tempestive sono le osservazioni dell'istante.
Il Pretore ha dapprima ricordato che l'accesso ai dati dell'art. 8 LPD “è parte della famiglia dei cosiddetti diritti informativi previsti dal diritto materiale” distinti dai diritti d'informazione sgorganti dal diritto processuale, sicché “queste due vie coesistono di principio l'una accanto all'altra”. Non essendoci in concreto alcun procedimento pendente contro il noto accordo di “scrittura privata” che potesse escludere l'applicazione della LPD (art. 2 cpv. 2 lett. c LPD), per il Pretore la procedura avviata dall'istante era corretta. Egli ha poi scartato l'ipotesi che il comportamento dell'istante configurasse un abuso di diritto, non potendosi ritenere che la “scrittura privata” citata prevedesse una “rinuncia tombale” dei diritti ereditari dell'istante. Al riguardo, il Pretore ha ricordato che l'art. 1 cpv. 7 OLPD legittimava la sua richiesta, avendo la richiedente “stretta parentela con il defunto, trattandosi di suo padre”, sicché “il suo interesse” a conoscere i dati contenuti nel plico sigillato “è dunque presunto”. Il primo giudice ha quindi ammesso la propria competenza a dirimere la lite sulla base degli art. 129, 130 cpv. 3 e 139 cpv. 1 LDIP, applicando di conseguenza il diritto svizzero. Egli ha così nominato un notaio,“facente funzione di perito”, cui ha assegnato alcuni compiti per concretare l'accesso ai dati postulato. Onde, in definitiva, l'accoglimento parziale dell'istanza riconoscendo a AO 1 il diritto d'accesso, “nei limiti e con la forma indicati nei considerandi”, a quanto contenuto nel plico sigillato.
L'appellante rileva che il litigio verte sulla nota convenzione (doc. F), sicché il Pretore sarebbe stato incompetente a dirimerlo. AO 1 osserva invece che la diatriba “non è la convenzione (doc. F), né i suoi meccanismi di verifica, né le sue modalità di esecuzione, né altre controversie derivanti o occasionate dalla convenzione”. Essa aggiunge che la vertenza è la “richiesta di urgenti informazioni”.
a) AO 1 ha avviato la procedura in esame per conoscere dati relativi agli averi di __________, e meglio ai beni che gli appartenevano (istanza, n. 19 pag. 7; osservazioni all'appello, n. 4.3 pag. 6). Ciò premesso, il litigio è, a ben vedere, connesso con il tema della nota convenzione. Si tratta infatti, in entrambe le evenienze, di sapere se un dato bene appartenga o no solo a __________, rispettivamente faccia parte o no dell'assetto patrimoniale della comunione dei beni che legava la convenuta e __________. Si aggiunga che una richiesta di verifica in merito ad alcuni beni era già stata eseguita in precedenza secondo i meccanismi della convenzione (cfr. doc. L, N e Q nell'inc. DI.2009.1032 richiamato). L'esito insoddisfacente per l'istante non giustifica, per ciò solo, di fondare una procedura successiva sulla LPD. Non è dato a capire quali elementi giustifichino, in concreto, il ricorso al diritto d'accesso previsto dalla LPD, il litigio concentrandosi sul terreno della nota convenzione.
E in quell'accordo le parti avevano inserito una clausola compromissoria, secondo la quale “per qualsiasi controversia tra depositanti e depositaria oppure tra cedenti e cessionaria, comunque derivante od occasionata dalla presente convenzione, le parti rinunciano espressamente al foro giudiziario e si sottopongono al giudizio di un Collegio arbitrale designato a norma del regolamento della camera di commercio del Cantone Ticino, Lugano” (art. 5.2). E questo patto d'arbitrato è valido (cfr. al riguardo: Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 169 n. 2 ad art. 6; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, pag. 56, n. 1 ad art. 6; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 63, § 11 cifra VI n. 1a). La vertenza in narrativa sfugge pertanto alla competenza del Pretore del Distretto di Lugano. Il primo giudice avrebbe dunque dovuto dichiararsi incompetente. L'appello va al riguardo accolto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza.
b) Si volesse prescindere da ciò e – per ipotesi – considerare non vincolante la clausola compromissoria, l'esito dell'appello non muterebbe. La competenza territoriale della Pretura è determinata – a mente del primo giudice (sentenza impugnata, pag. 6) – dal deposito della documentazione litigiosa presso l'avv. __________, a __________. Il foro di Lugano non può dirsi certo, esistendo sul tema opinioni divergenti (cfr. Schwaibold in: Basler Kommentar, DSG, 1a edizione, n. 15 ad art. 130 cpv. 3/139 cpv. 3 LDIP, limita la competenza derivante dall'art. 130 cpv. 3 LDIP al solo “detentore della collezione di dati”, escludendo l'eventuale terzo che li potrebbe adoperare; di opinione contraria: Umbricht/Zeller in: Basler Kommentar, IPRG, 2a edizione, n. 13 ad art. 130, per i quali la competenza del luogo in cui i dati sono adoperati vale anche se è un terzo che li usa). E già la precedente procedura cautelare (DI.2009.1012) si fonda su un foro incerto. Né il Pretore né l'interessata spiegano quale opinione sia da seguire. Sia come sia, ammettere la competenza in virtù del deposito del noto plico in Pretura ordinato in via cautelare un anno prima della procedura in narrativa sarebbe una forzatura opinabile, ove si consideri che l'istante non ha nemmeno chiesto la conferma di quel provvedimento. Come rileva poi quest'ultima, la documentazione, scaduti i cinque anni alla fine di agosto 2009, sarebbe ritornata alla convenuta (osservazioni, n. 3.1 pag. 5). Ciò avrebbe in ogni caso escluso la competenza ticinese. In ultima analisi, anche se esaminata, la competenza del Pretore non sarebbe verosimilmente stata legittima.
a) La critica in merito alla natura dei dati è infondata. La definizione di “dati personali” si trova all'art. 3 lett. a LPD. Esso prevede che “dati personali (dati)” sono tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile. Ora, i “dati” sono informazioni su idee, cose o persone, persino i ragguagli su proprietà, segnatamente immobiliari (Rudin in: digma 2011 pag. 114). Ciò posto, può essere ammesso che il plico sigillato contenga “dati” suscettibili di accesso.
Il Pretore ha vagliato la fattispecie con riferimento all'art. 1 cpv. 7 OLPD, per il quale informazioni su dati di persone decedute sono rilasciate se il richiedente prova di avervi interesse e non vi si oppongono interessi preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi. L'interesse è presunto in caso di stretta parentela o di matrimonio con la persona deceduta. Questa norma, però, non elimina la necessità di valutare in concreto gli interessi in gioco (Hofer in: digma 2008, pag. 37). La portata dell'articolo in esame va inoltre ristretta, non essendo quella che emerge dal testo legale (Schmid in: FZR/RFJ 1995, pag. 11). Una parte della dottrina è poi dell'avviso che tale disposto sia contrario alla legge (Page in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, Losanna 1994, pag. 121; Gramigna/Maurer-Lambrou in: Basler Kommentar, DSG, 2a edizione, n. 6 ad art. 2 e 19 ad art. 9). Che l'art. 1 cpv. 7 OLPD si applicasse incondizionatamente alla fattispecie, come ritenuto dal Pretore, è conclusione affrettata e, dato quanto precede, persino dubbia.
b) La censura relativa all'eventuale “procedura pendente” merita un approfondimento. L'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD prevede che la legge sulla protezione dati non si applica, fra l'altro, ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti. Il Pretore ha respinto l'esclusione argomentando che va esaminato se il procedimento estero fornisce una “tutela equivalente”, tesi “proposta da alcuni autori quale presupposto applicativo dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD”, senza però citare autori a sostegno della sua riflessione (al riguardo si veda in favore di quell'asserto: Maurer-Lambrou/Kunz in: Basler Kommentar, DSG, 2a edizione, n. 27 ad art. 2; di avviso contrario: Rosenthal/Jöhri, Handkommentar zum Dateschutzgesetz, Zurigo 2008, n. 30 ad art. 2). Né il Pretore ha spiegato perché la scelta da lui operata sia da seguire. Inoltre, il testo legale non prevede nulla di simile.
L'esclusione prevista all'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD vuole evitare un cumulo normativo (cfr. GAAC n. 62.56, pag 532, consid. 3), che si verificherebbe se si applicassero insieme la LPD e la legge di procedura che governa il procedimento pendente. Esistendone uno, l'accesso ai dati è, di principio, garantito dagli strumenti processuali specifici a quel procedimento (DTF 126 II 130 consid 4 con riferimenti, confermata in: sentenza del Tribunale federale 1C_125/2011 dell'11 maggio 2011, consid. 1.2). Il Tribunale federale ha di recente ricordato che la LPD si applica nella fase preprocessuale, non entrando più in linea di conto dal momento in cui una procedura giudiziaria è aperta, fosse anche limitata alla richiesta di prove a titolo cautelare (DTF 138 III 429 consid. 4.3; cfr.: Arter/Dahortsang in: AJP/PJA 2012, pag. 1160 segg.; Ceregato/Müller in: Jusletter 20 agosto 2012, n. 13 segg.). Inoltre, sapere se esiste una procedura pendente dipende dal caso concreto (GAAC n. 65.98, consid. 4.2). Nella fattispecie in Italia è pendente un procedimento in ambito successorio. Il quesito è di sapere se esso sia sussumibile nell'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD.
A __________ è pendente una procedura di merito (v. doc. G: “letta altresì la citazione introduttiva del giudizio di merito instaurato da AO 1”; doc. H, pag. 2: “il presente procedimento cautelare si inserisce nella causa di merito promossa dalla signora AO 1”; replica: act. II, pag. 2 ad 2), sulla quale si è sviluppato un giudizio cautelare ai sensi degli art. 669-bis CPC italiano (v. doc. H). Nella procedura di merito AO 1 ha, fra altre cose, chiesto alla convenuta e ad alcuni trustees il “rendiconto e l'esibizione di tutta la documentazione relativa ai beni oggetto della convenzione prematrimoniale del 9 maggio 2001 denominata Comunione universale dei beni” come pure “l'esibizione di tutta la documentazione depositata presso l'avv. __________”. Tutto ciò per la “ricostruzione dell'asse successorio” di __________ (istanza n. 12, pag. 5 poco sopra il centro; cfr. anche: atto di citazione, pag. 5 e 40 in: DI.2009.1012). Il diritto processuale italiano conosce l'istituto dell'ispezione di documenti in possesso di una parte o di un terzo (art. 118 CPC italiano) come pure quello dell'“esibizione” di un documento da una parte o da un terzo (art. 210 CPC italiano), così come quello dell'ispezione (art. 259 CPC italiano). L'opinione del Pretore, secondo cui non vi sarebbe alcuna procedura pendente, non può essere condivisa. Inoltre per gli strumenti processuali di cui dispone, il diritto italiano offrirebbe comunque sia una “tutela equivalente” al diritto svizzero in materia di accesso ai dati.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 1 verserà inoltre a AP 1 un'adeguata indennità per ripetibili. Il pronunciato odierno impone anche di riformare il giudizio sugli oneri processuali di prima sede, anch'essi dovendo seguire la soccombenza integrale dell'istante.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LFT), l'accesso ai dati previsto all'art. 8 LPD è una contestazione civile non pecuniaria (sentenza del Tribunale federale 4A_688/2011 del 17 aprile 2012, consid. 1 con richiamo, non riprodotto in: DTF 138 III 425), sicché il ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L'istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.– sono poste a carico di AO
Quest'ultima verserà fr. 3000.– alla convenuta a titolo di ripetibili.
Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2000.–
sono posti a carico di AO 1, che verserà a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.