Incarto n. 11.2010.113
Lugano, 13 settembre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Olgiati, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.727 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 21 novembre 2006 da
AO 3 AO 2 e AO 1 formanti la Comunione ereditaria fu CC 1, già in (patrocinate dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) e
__________, ora in (in seguito patrocinata dallo stesso avv. PA 1),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 settembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2 agosto 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
2 Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Tra il 1956 e il 1959 l'arch. __________ ha acquistato le particelle n. 541, 542, 543, 544, 546 e 547 RFP di __________, poste su un pendio in località __________, riunite poi in un'unica particella n. 710 di 12 270 m². Per consentire l'accesso alla proprietà egli ha costruito all'inizio del 1959 un percorso carrozzabile che dalla strada cantonale per __________ conduce alla sua particella n. 710 risalendo lungo le particelle n. 713 (già n. 549), n. 715 (già n. 548), n. 714 (già n. 1101) e n. 895 (già n. 545), appartenenti a terzi. Su questi ultimi due fondi è stata iscritta il 18 febbraio 1960 una servitù di passo veicolare in favore della particella n. 710. Non invece
sugli altri due. Durante gli anni l'architetto __________ ha prolungato il percorso carrozzabile attraverso la sua particella n. 710 verso nord fino a raggiungere la particella n. 334 di __________, sezione di __________, in favore della quale ha costituito il 9 dicembre 1993 – sempre sulla sua particella n. 710 – una servitù di passo con veicoli fino a 15 t. Nell'autunno del 1994 l'intera strada, la cui sezione varia da poco più di 2.50 m a quasi 4 m (con tre spiazzi per l'incrocio dei veicoli lungo il percorso), è stata asfaltata (“via __________”). __________ è deceduto nel giugno del 2002. Sue eredi sono la vedova AO 3 con le figlie AO 2 e AO 1.
B. Intenzionate a costruire una villa plurifamiliare con autorimessa sulla particella n. 710, il 21 novembre 2006 AO 3, AO 2 e AO 1 hanno promosso causa contro __________, proprietaria della particella n. 713, e AP 1, proprietario della particella n. 715, per ottenere un accesso necessario in favore della loro particella n. 710 lungo il tratto di strada che attraversa i fondi dei convenuti. AP 1 ha proposto il 21 maggio 2007 di respingere la petizione. __________ non ha introdotto una risposta, lasciandosi precludere dalla lite. Con replica del 6 giugno 2007 le attrici hanno confermato la petizione. AP 1 ha duplicato il 6 novembre 2007, ribadendo il suo punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 5 dicembre 2007 e l'istruttoria si è conclusa nel giugno del 2008. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 27 aprile 2009 le attrici hanno riaffermato la domanda di petizione. Nel proprio allegato, di quello stesso giorno, AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere
l'azione. __________ ha fatto altrettanto con una comparsa scritta identica a quella di AP 1.
C. Statuendo con sentenza del 2 agosto 2010, il Pretore ha accolto la petizione, ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere una servitù di passo necessario con ogni veicolo in favore della particella n. 710 lungo la citata strada sulle particelle n. 713 e n. 715 conformemente a una planimetria annessa alla decisione e ha condannato le attrici a versare un'indennità di fr. 18 000.– a __________, come pure un'indennità di fr. 8200.– a AP 1 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno, con obbligo per ognuno di loro di rifondere fr. 2500.– alle attrici per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre 2010 nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 3 novembre 2010 AO 3, AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia procedura civile (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata
l'8 settembre 2010 ed è pervenuta al patrocinatore di AP 1 l'indomani. Il termine di venti giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) sarebbe scaduto così il 29 settembre 2010. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
L'azione volta all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario. Il valore litigioso è, come in tutte le cause relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; Poudret, Commentaire à la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). “Considerato che la possibilità di realizzare la progettata edificazione sul mappale n. 710 di __________ dipende, tra l'altro e non in misura secondaria, dalla concessione del richiesto diritto di passo”, nel caso specifico il Pretore ha stimato il valore litigioso in oltre fr. 30 000.–” (sentenza impugnata, consid. 10). Si tratta di una valutazione verosimile che non è contestata dalle parti. La soglia del valore appellabile è pertanto raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).
Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato in primo luogo che AP 1 non contestava i requisiti per l'ottenimento dell'accesso necessario, ma si limitava a sottolineare che nel caso in cui l'azione fosse stata accolta gli sarebbe spettata piena indennità, che l'adeguatezza del percorso a sopportare il transito di veicoli pesanti è dubbia e che la sua proprietà rischia danni qualora le attrici attuassero il progetto. Se non che, a mente del Pretore l'accesso in questione “costituisce il logico e necessario percorso che permette di collegare il mappale n. 710 alla pubblica via”, senza dimenticare che il tratto sulle particelle n. 713 e 715 è usato già oggi come strada carrozzabile. Quanto al fatto che per vedersi garantire un collegamento idoneo il proprietario sprovvisto di accesso sufficiente deve far capo anzitutto agli strumenti offerti dal diritto pubblico, il primo giudice ha accertato che il piano regolatore di __________ non prevede la costruzione di strade comunali in quel comparto e che l'eventuale inserimento della strada privata nella rete viaria del piano regolatore rimane a livello di ipotesi. Onde, per le attrici, uno stato di necessità nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC.
Ciò posto, il Pretore si è interrogato sul compenso spettante a AP 1 per l'aggravio cagionato dalla servitù. Trattandosi nella fattispecie di un passo a carico di un fondo edificato, egli ha calcolato l'ammontare della piena indennità “in modo che il beneficiario contribuisca adeguatamente al valore venale di acquisto della superficie concretamente toccata dall'accesso necessario”. A tal fine egli si è dipartito da un valore del terreno da lui stesso stimato in fr. 400.–/m² e da un contributo a carico del beneficiario da lui quantificato nel 50% del valore venale di acquisto. E siccome la superficie occupata dalla strada sulla particella n. 715 è di 41 m², egli ha stabilito l'indennizzo in fr. 8200.– (fr. 200.– x 41 m²). Circa i danni che il convenuto teme per il suo fondo, il Pretore ha soggiunto che dagli atti non risultavano elementi per imporre alle attrici particolari misure di premunizione e che il problema sarebbe stato da esaminare “se mai in altra occasione”.
Infine il Pretore non ha disconosciuto che nelle cause intese all'ottenimento di un accesso necessario le spese giudiziarie vanno di regola a carico della parte attrice, ma ha ritenuto che nel caso specifico AP 1 abbia resistito a oltranza, rifiutando anche una transazione giudiziale che teneva debito conto delle sue preoccupazioni sulla portata della strada e sulla sicurezza per la sua proprietà. Ha addebitato perciò a lui e a __________, litisconsorte necessaria, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili.
In subordine l'appellante si duole che il Pretore abbia fissato l'indennità a carico delle attrici sulla base di un valore venale della sua particella stimato in fr. 400.–/m² quando, a suo avviso, il fondo vale da fr. 800.– a fr. 1000.–/m², di modo che l'indennità va fissata tra fr. 65 600.– e fr. 82 000.–. Anche perché, egli epiloga, il tratto di strada sul suo fondo a lui non serve minimamente, potendo egli accedere al proprio immobile passando semplicemente sulla particella n. 713. Da ultimo l'appellante si duole che il Pretore abbia addebitato a lui (e a __________) tutte le spese giudiziarie, adducendo di essersi limitato a difendere i suoi diritti e di non avere per nulla abusato delle sue facoltà processuali.
Il diritto all'accesso necessario dell'art. 694 CC costituisce, come altre restrizioni indirette della proprietà (per esempio l'obbligo di tollerare una condotta o una fontana necessaria) un'“espropriazione di diritto privato”. Per questo motivo la giurisprudenza ne subordina la concessione a premesse rigorose. Di esso ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla strada pubblica e tale accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133 consid. 3.1 con richiami). I piani regolatori dovrebbero già assicurare a tutti i fondi compresi nelle zone edificabili un adeguato collegamento alla pubblica via, di modo che accessi necessari in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC dovrebbero rendersi superflui. Può accadere nondimeno che ciò non sia il caso e che fondi inseriti nella zona edificabile non siano sufficientemente collegati alla rete viaria. La giurisprudenza stabilisce che in circostanze siffatte il proprietario intenzionato a ottenere un accesso necessario deve valersi anzitutto degli strumenti offerti dal diritto amministrativo. Se può sollecitare in tal modo l'urbanizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 120 II 187 consid. 2c, 121 I 70 consid. 4b), non sussiste per principio uno stato di necessità che giustifichi l'applicazione dell'art. 694 CC. Il proprietario che postula la concessione di un accesso necessario invocando l'art. 694 CC deve dimostrare perciò di essersi attivato invano per ottenere un collegamento sufficiente del suo fondo alla pubblica via facendo capo ai rimedi del diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richiami; da ultimo: RtiD I-2012 pag. 891 consid. 6 e 7).
In concreto il piano regolatore di __________ non prevede alcun collegamento pubblico della particella n. 710 alla strada cantonale, quantunque il fondo sia compreso nel perimetro dell'area edificabile, in “zona residenziale”. Che tale circostanza basti – come reputa il Pretore – per ammettere l'applicabilità dell'art. 694 CC appare dubbio. Non perché il fondo non sia urbanizzato, come pretende il convenuto invocando la mancanza di un piano di quartiere (l'urbanizzazione dipende dalle condizioni poste dall'art. 19 LPT, non dall'esistenza di un piano di quartiere secondo il diritto cantonale) e neppure perché le attrici non avrebbero ancora ottenuto il permesso di costruzione (l'urbanizzazione non dipende dall'ottenimento di una licenza edilizia), ma perché – come si è appena visto – prima di rivolgersi al giudice civile il proprietario che postula un accesso necessario giusta l'art. 694 CC deve chiedere all'ente pubblico di intraprendere quanto occorre per garantire l'esecuzione dei raccordi stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT. E in concreto le attrici non risultano essersi adoperate per ottenere dal Comune un collegamento sufficiente della particella n. 710 alla pubblica via facendo capo al diritto amministrativo.
Sta di fatto che, avessero pur sollecitato il Comune nel 2006 a espropriare la “__________”, esse si sarebbero sentite rispondere quanto il Municipio ha precisato a un incontro del 18 aprile 2007, durante il quale l'esecutivo ha tentato di conciliare le attrici e gli opponenti al rilascio del permesso di costruzione sulla particella n. 710 (tra cui AP 1), ovvero che avrebbe valutato “se modificare il piano regolatore tramite variante inserendo la strada quale strada pubblica e se promuovere il progetto di realizzazione con l'imposizione di contributi di miglioria”, fermo restando che, “trattandosi di un progetto di urbanizzazione particolare”, si sarebbero chiesti contributi al 100%” (doc. 6, 4° foglio). In seguito tuttavia il Municipio non consta avere preso decisioni, né in quella legislatura né in quella successiva. Nemmeno le attrici risultano avere inviato solleciti. Solo anni dopo, il 2 novembre 2012, l'esecutivo comunale ha pubblicato – fatto di pubblica notorietà (art. 184 cpv. 3 CPC ticinese) – una “zona di pianificazione in località __________” (art. 57 segg. Lst: RL 7.1.1.1) per “approfondire la possibilità di trasformare la strada privata in un'infrastruttura pubblica attraverso la progettazione stradale conforme alle normative di circolazione VSS e verificando nel contempo il potenziamento delle altre infrastrutture pubbliche (smaltimento acque luride, acque meteoriche stradali, approvvigionamento idrico, illuminazioni ecc.)”. Qualora le attrici avessero insistito presso l'autorità comunale per ottenere un collegamento sufficiente della particella n. 710 alla pubblica via, avrebbero forse guadagnato tempo. Si troverebbero però nella stessa situazione odierna. Il problema è di sapere pertanto se esse possano valersi dell'art. 694 CC o debbano attendere, prima, la fine del processo pianificatorio.
che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione” (art. 61 cpv. 2 Lst) e il Municipio o il Dipartimento del territorio sospendono fino a due anni l'esame di domande di costruzione che appaiano in contrasto con lo studio pianificatorio (art. 62 cpv. 1 Lst). Nel caso specifico non sussiste tuttavia un rischio del genere. L'ipotesi di un conflitto tra l'accesso necessario postulato dalle attrici in forza dell'art. 694 CC e quello che risulterebbe dalla “zona di pianificazione in località __________” è escluso già per il fatto che la zona di pianificazione è stata pubblicata proprio in vista di “approfondire la possibilità di trasformare la strada privata in un'infrastruttura pubblica”. Essa non prevede altre vie o possibilità di accesso. La strada pubblica passerebbe, almeno per quanto riguarda la particella n. 715 dell'appellante, sul subalterno b come passa oggi sul subalterno b la strada privata. E nel caso in cui la strada privata fosse tramutata in pubblica via l'accesso necessario dell'art. 694 cpv. 1 CC diverrebbe senza oggetto, il subalterno b della particella n. 715 trasferendosi allora – previo esproprio – al Comune di __________.
Ne segue che in concreto non avrebbe senso far aspettare alle attrici la fine del processo pianificatorio perché possano valersi dell'art. 694 CC. Tanto meno ove si pensi che l'eventuale trasformazione dell'attuale strada privata in pubblica via non si prospetta a breve termine. Una “zona di pianificazione” può rimanere in vigore cinque anni, che il Consiglio di Stato può prorogare di altri due (art. 60 cpv. 2 Lst). Sempre che il Municipio decida poi di rivedere il piano regolatore, la cui modifica soggiace a procedura di ricorso (art. 28 cpv. 1 Lst). E solo al momento in cui la modifica del piano regolatore sarà stata approvata le attrici potranno – se mai – accelerare i tempi, chiedendo al Comune di realizzare le opere d'urbanizzazione prima dei termini stabiliti dal relativo programma, a condizione di anticiparne le spese (art. 39 cpv. 1 Lst). Ora, si conviene che nel caso in cui un accesso necessario dell'art. 694 CC possa ostacolare – o anche solo contrastare – le previsioni viarie di una pianificazione in atto, si giustifichi di obbligare il richiedente ad attendere l'esito del processo pianificatorio. In circostanze del genere il problema è di sapere tutt'al più se nel frattempo il richiedente possa instare davanti al giudice civile per un accesso provvisorio, ma l'interrogativo trascende i limiti dell'attuale giudizio. Nella fattispecie le attrici sarebbero semplicemente costrette ad attendere l'ottenimento di un accesso in base al diritto pubblico allorché tale accesso è identico, per quanto tocca il fondo del convenuto, all'accesso che possono ottenere invocando l'art. 694 cpv. 1 CC. Nel risultato, sotto questo profilo la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
Altri requisiti posti dall'art. 694 cpv. 1 CC alla concessione di un accesso necessario non sono in discussione, come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 3). L'appellante sottolinea invero che le attrici non hanno presentato finora alcuna “perizia tecnica neutrale che attesti lo stato di conservazione della strada e confermi le qualità strutturali della stessa con particolare riferimento alle possibilità di accesso e alle limitazioni di carico”, come il Municipio aveva proposto in esito all'incontro del 18 aprile 2007 durante il quale aveva tentato di conciliare le attrici e gli opponenti al rilascio del permesso di costruzione sulla particella n. 710 (doc. 6, 4° foglio: sopra, consid. 6). A parte il fatto però che tale proposta si riferiva al rilascio del permesso di costruzione, non all'eventuale esproprio della strada privata (al cui proposito il Municipio si è limitato ad affermare che avrebbe deciso in seguito se modificare il piano regolatore: loc. cit.), lo stesso AP 1 ha dichiarato di mantenere la sua opposizione (loc. cit.), ciò che ha reso caduca la proposta. Per il resto, l'urbanizzazione di un fondo non dipende da perizie tecniche sulla portata delle strade d'accesso, ma – come si è già spiegato – da criteri del diritto federale (sopra, consid. 6). Anche al riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
In subordine il convenuto lamenta che il Pretore gli abbia riconosciuto un'indennità di soli fr. 8200.– calcolata sulla scorta di un valore venale di fr. 400.–/m², mentre il subalterno b della sua particella n. 715 varrebbe da fr. 800.– a fr. 1000.–/m². La doglianza è nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Nella petizione le attrici pretendevano di non dover versare alcuna indennità al convenuto, l'accesso richiesto non recando a quest'ultimo alcun pregiudizio (pag. 7, punto 8). Nella sua risposta AP 1 si era deliberatamente
astenuto dal pronunciarsi sull'ammontare dell'indennità, limitandosi a rilevare che il Pretore avrebbe dovuto “in ogni caso interpellare un perito” (pag. 7 punto 8). All'udienza preliminare egli non ha invitato tuttavia il Pretore a designare un esperto, né si è opposto poi alla chiusura dell'istruttoria senza che si assumessero informazioni. Nel memoriale conclusivo, infine, egli non ha più neppure accennato alla questione dell'indennizzo, dimostrando con ciò di rimettersi al giudizio del Pretore.
Si aggiunga, comunque sia, che sulla questione dell'indennità l'appellante non si confronta nemmeno con l'argomentazione del Pretore, il quale ha spiegato di avere fissato il valore venale del subalterno b relativo alla particella n. 715 (non fabbricato) maggiorando il valore di stima ufficiale della particella n. 713 (non
edificata), di fr. 144.–/m², in fr. 400.–/m² (sentenza impugnata, consid. 7.1). Perché tale modo di procedere sarebbe censurabile l'appellante non dice. Anzi, ci si attenesse al valore di stima ufficiale del terreno “complementare” ed “eccedente” della particella n. 715 (quello non fabbricato), il valore di stima ufficiale sarebbe di appena fr. 99.–/m² (doc. A, 8° foglio). Quand'anche non si fondasse su un'argomentazione nuova, in definitiva, su questo punto l'appello andrebbe dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
a) Come in tutte le cause vertenti su servitù legali, nelle azioni volte all'ottenimento di un accesso necessario valgono per analogia, in materia di spese giudiziarie, i principi applicabili nel diritto espropriativo (I CCA, sentenza inc. 11.1997.23 del 22 giugno 1995 consid. 2 parzialmente riprodotto in: Rep. 1995 pag. 172 con rinvio a Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 69 ad art. 694 CC e a DTF 85 II 402 consid. 3). Ora, nel diritto espropriativo le spese di procedura sono “interamente a carico dell'ente espropriante”, il quale è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 della legge cantonale di espropriazione, RL 7.3.1.1). Solo “qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente infondate o esagerate il Tribunale d'espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili” (art. 73 cpv. 2 della legge medesima).
La legge federale di espropriazione è anche più precisa. Essa dispone che le spese cagionate dall'esercizio del diritto d'espropriazione sono a carico dell'espropriante, ma che nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate tali spese “possono essere addossate, tutte o in parte, all'espropriato” (art. 114 cpv. 1e 2 LEspr). Quanto alle ripetibili, tale legge stabilisce che l'espropriante deve rifondere all'espropriato una congrua indennità per le spese necessarie a lui cagionate dalle procedure di opposizione, di conciliazione e di stima (art. 115 cpv. 1 LEspr). Nondimeno, “se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può rinunciare, in tutto o in parte, all'aggiudicazione delle spese ripetibili” (art. 115 cpv. 2 LEspr). Nell'ipotesi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate, poi, l'espropriato può essere costretto a pagare le spese ripetibili all'espropriante (art. 115 cpv. 3 LEspr).
Da quanto precede la giurisprudenza ha tratto il principio per cui chi postula un accesso necessario in virtù dell'art. 694 CC è tenuto, in linea di principio, a sopportare le spese processuali e le ripetibili anche se ottiene causa vinta. Un'eccezione è data solo qualora il convenuto pretenda un'indennità esagerata o si opponga abusivamente alla concessione dell'accesso quantunque ne ricorrano con evidenza i presupposti (RtiD I-2005 pag. 799 consid. 16 con rinvio a Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 116 in alto).
b) Nel caso specifico il convenuto non risulta avere preteso
un'indennità esagerata o essersi opposto abusivamente alla concessione dell'accesso necessario quantunque ne ricorressero con evidenza i presupposti. Intanto le attrici sono rimaste lungi dal dimostrare – come asserivano – che la strada privata fosse stata costruita a suo tempo con l'accordo del proprietario dell'attuale particella n. 715 e che la mancata
iscrizione della servitù nel registro fondiario provvisorio si debba a una dimenticanza o a un errore di riporto (petizione, pag. 5; memoriale conclusivo, pag. 2). Inoltre – come si è visto (consid. 6) – le attrici non constano essersi rivolte al Comune di __________ per ottenere un collegamento sufficiente della particella n. 710 alla pubblica via facendo capo al diritto amministrativo, anche se tale omissione si rivela senza effetto per avere, lo stesso Comune, promosso d'ufficio una zona di pianificazione. In concreto non si scorgono dunque gli estremi per derogare al principio per cui chi postula un accesso necessario in virtù dell'art. 694 CC è tenuto ad assumere le spese giudiziarie.
c) Il Pretore reputa che l'addebito delle spese processuali e delle ripetibili al convenuto si giustifichi nel caso specifico per avere, AP 1, rifiutato “una articolata proposta di transazione” sottopostagli in occasione del sopralluogo svolto il 15 maggio 2008 (sentenza impugnata, consid. 9). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare tuttavia al Pretore, in circostanze analoghe, che nelle cause di accesso necessario le spese processuali e le ripetibili possono essere poste a carico del convenuto solo ove questi pretenda un'indennità esagerata o si opponga abusivamente alla concessione dell'accesso quantunque ne ricorrano con evidenza i presupposti (sentenza inc. 11.2007.108 del 26 marzo 2010, consid. 10). In nessun processo civile, per altro, una parte può essere sanzionata in materia di spese e ripetibili perché rifiuta una transazione e chiede – com'è suo diritto – l'emanazione della sentenza. In simili casi il giudice si limita ad applicare le rispettive tariffe, come in qualsiasi altra causa civile.
Se ne conclude che nella fattispecie il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata va riformato, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico delle attrici in solido (art. 148 cpv. 4 CPC ticinese e 10 cpv. 1 vLTG), con obbligo di rifondere ai convenuti un'equa indennità per ripetibili. È vero che __________ non ha appellato personalmente, ma è altrettanto vero che nelle cause di accesso necessario vanno convenuti – come questa Camera ha già avuto modo di precisare – tutti i proprietari toccati dal percorso richiesto (RtiD
I-2005 pag. 798 consid. 8). AP 1 e __________ formano perciò un litisconsorzio necessario (art. 41 CPC ticinese). E, dandosi un litisconsorzio necessario, secondo la vecchia procedura il litisconsorte diligente rappresentava gli altri anche in appello (art. 46 cpv. 2 CPC ticinese). __________ profitta così della parziale vittoria conseguita da AP 1. Gli importi fissati dal Pretore in materia di spese e ripetibili non essendo contestati, non è il caso invece di scostarsi da tali ammontari.
Per quanto attiene alle spese processuali di appello, vigono una volta ancora i principi invalsi nel diritto espropriativo. Giovi ispirarsi così – per analogia – al dettato dell'art. 116 cpv. 1 LEspr, secondo cui in caso di ricorso le spese di procedura, comprensive delle spese ripetibili dell'espropriato, rimangono a carico dell'espropriante. Se ricorre l'espropriato e le sue conclusioni sono respinte in tutto o in parte, però, si può procedere a una suddivisione diversa, fermo restando che le spese inutili sono addossate a chi le ha provocate. In concreto si versa nell'ipotesi di un ricorso dell'“espropriato”, il quale si vede respingere nel merito le censure dirette contro la concessione dell'accesso necessario e in ordine quelle dirette contro l'ammontare dell'indennità, mentre esce vittorioso sulla questione delle spese giudiziarie. La parziale fondatezza del rimedio giuridico esclude la temerarietà dell'appello (art. 152 cpv. 1 CPC ticinese) censurata dalle attrici nelle osservazioni (pag. 12). La parziale infondatezza (su due delle tre questioni sollevate) giustifica tuttavia di addebitare equitativamente al convenuto due terzi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alle attrici un'indennità per ripetibili ridotte. E siccome il convenuto rappresenta anche __________ (art. 46 cpv. 2 CPC ticinese), quest'ultima è solidalmente responsabile con lui delle somme dovute (art. 148 cpv. 4 CPC ticinese e 10 cpv. 1 vLTG).
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono poste a carico delle attrici in solido, le quali rifonderanno a ciascun convenuto fr. 2500.– per ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1500.–
da anticipare da AP 1, sono posti per un terzo a carico delle attrici in solido e per il resto a carico di AP 1 e __________ in solido, i quali rifonderanno solidalmente alle attrici fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).