Incarto n. 11.2009.84

Lugano 18 luglio 2011/rs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.804 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 3 dicembre 2004 dalla

AO 1 (patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 2 e AP 1 (patrocinati dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 maggio 2009 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa il 29 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nel 2003 AP 2 e AP 1 hanno incaricato l'impresa generale __________, __________, di ristrutturare una casa d'abitazione sulla particella n. 587 RFD di __________, loro comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno. La __________ ha subappaltato il 24 novembre 2003 le opere da capomastro e quelle in cemento armato per fr. 289 558.– più IVA all'impresa di costruzioni AO 1 di __________. Questa ha cominciato i lavori alla fine di novembre del 2003, salvo interromperli e abbandonare il cantiere nell'agosto del 2004, chiedendo alla __________ il pagamento di fr. 183 797.60 a saldo della mercede per quanto eseguito sino a quel momento, dedotti gli acconti ricevuti di complessivi fr. 240 000.–.

B. Il 14 settembre 2004 la ditta AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 183 797.60 con interessi al 5% dal 25 agosto 2004 sulla particella n. 587 RFD di __________. Con decreto cautelare del 15 settembre 2004 il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. Statuendo poi con sentenza dell'11 novembre 2004, egli ha confermato

l'iscrizione provvisoria e ha assegnato alla AO 1 un termine di trenta giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. DI.2004.1089).

C. La ditta AO 1 ha convenuto il 3 dicembre 2004 AP 2 e AP 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 183 797.60 più interessi al 5% dal 25 agosto 2004. Nella loro risposta dell'8 marzo 2005 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 25 aprile 2005, mantenendo la richiesta. I convenuti hanno duplicato il 30 maggio 2005, confermandosi nel loro punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 27 giugno 2005. Terminata l'istruttoria il 7 ottobre 2008, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali scritti. Nel proprio, del 4 dicembre 2008, l'attrice ha ridotto l'importo dell'ipoteca legale a fr. 118 300.70 con interessi al 5% dal 25 agosto 2004. Nel loro memoriale conclusivo del 27 febbraio 2009 i convenuti hanno postulato una volta ancora il rigetto della petizione.

D. Statuendo con sentenza del 23 aprile 2009, il Pretore ha parzial­mente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 74 282.– oltre interessi del 5% dal 25 agosto 2004. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione provvisoria, sono state poste per tre quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico dei convenuti, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 5000.– complessivi per ripetibili ridotte.

E. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 20 maggio 2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2009 la ditta AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 12 novembre 2010 gli appellanti hanno introdotto una domanda processuale, facendo valere l'intervenuta prescrizione della pretesa, chiedendo la sospensione della causa fino al giudizio definitivo sull'eccezione e instando per l'assun­zione di svariate prove. Con osservazioni del 7 aprile 2011 la ditta AO 1 propone di respingere la domanda processuale, ribadita dagli appellanti il 5 maggio 2011.

Considerando

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 29 aprile 2009 ed è pervenuta ai convenuti il giorno successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 20 maggio 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Ricevibile è inoltre la domanda processuale introdotta dagli appellanti il 12 novembre 2010, la facoltà concessa dall'art. 80 cpv. 2 CPC ticinese di sollevare la prescrizione compiuta in corso di causa valendo anche in sede di appello (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 90).

  1. Gli appellanti sostengono che in pendenza di appello il credito garantito dall'ipoteca legale si è prescritto con la decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 128 n. 3 CO. A loro parere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, in quanto annotazione, non impedisce la prescrizione del credito, come prevede invece l'art. 807 CC per i crediti garantiti da pegni immobiliari iscritti in via definitiva. E siccome in concreto l'ultimo atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore della mercede per i lavori eseguiti sul loro fondo – la __________ – risale al 14 settembre 2004, quando l'attrice ha fatto notificare a quest'ultima un precetto esecutivo per l'ammontare di fr. 173 847.80, la pretesa in rassegna sarebbe prescritta.

a) AP 2 e AP 1 chiedono l'audizione del socio e gerente della __________, l'interrogatorio formale dell'amministratore unico della ditta AO 1 e il richiamo di determinati atti dall'Ufficio esecuzione di Lugano per dimostrare che dopo il 14 settembre 2004 non sono stati compiuti atti interruttivi della prescrizione. L'attrice tuttavia non contesta tale circostanza (osservazioni del 7 aprile 2011, pag. 1 in basso). L'assunzione delle prove offerte risulta quindi superflua.

b) Secondo l'art. 807 CC i crediti garantiti da un pegno immobiliare iscritto non sono soggetti a prescrizione. Tale principio si applica anche qualora il (terzo) proprietario del pegno non sia – come in concreto – il debitore del credito (Trauffer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 2 ad art. 807; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 586 n. 1592). Nella fattispecie l'ipoteca legale non è ancora iscritta in via definitiva nel registro fondiario (art. 958 n. 3 CC). È unicamente annotata in via provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). Sapere se, come sostengono gli istanti, la mera annotazione non renda il credito imprescrittibile può rimanere indeciso, l'eccezione da loro sollevata dovendo in ogni modo essere respinta per i motivi che seguono.

c) Nella fattispecie non è contestato che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale al 14 settem­bre 2004. Ora, tutte le azioni per cui il diritto civile federale non dispone diversamente si prescrivono col decorso di dieci anni (art. 127 CO). L'art. 128 n. 3 CO contempla un'eccezione nei confronti degli artigiani, i cui lavori sono soggetti a una prescrizione di cinque anni. Proprio perché ha carattere di eccezione, la norma dev'essere interpretata restrittivamente (DTF 132 III 61 consid. 6.1 con riferimenti; v. anche Däppen in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 8 ad art. 128; Gauch, Der Werkvertag, 4ª edizione, pag. 358 n. 1288).

d) Secondo la giurisprudenza, il lavoro di un artigiano si connota per la natura specifica e per la ridotta entità della prestazione fornita. Si tratta di un'attività eseguita con o senza attrezzature in cui l'elemento manuale prevale sulle componenti intellettuali, organizzative e amministrative. L'art. 128 n. 3 CO si applica così a lavori manuali tipici, tradizionali e compiuti in un ambito ristretto (sentenza del Tribunale federale 4A_245/2010 del 12 ottobre 2010, consid. 2 con riferimento in particolare a DTF 123 III 122 consid. 2a). Sono esclusi dalle previsioni della norma lavori che comportino l'uso di grandi macchinari, così come lavori che, per loro natura o dimensione, richiedano misure di pianificazione e di coordinazione specifiche (DTF 132 III 62 consid. 6.3). La costruzione di una casa, così come l'esecuzione di importanti opere da capomastro, trascendono i limiti di un lavoro d'artigiano (DTF 123 III 122 consid. 2a, 109 II 116 consid. 2; v. anche Rep. 1982 pag. 394).

e) In concreto la pretesa garantita dall'ipoteca legale litigiosa si riferisce a opere da capomastro per una mercede pattuita di fr. 289 558.– (doc. D). Oggetto del contratto era la ristrutturazione e la trasformazione di una casa d'abitazione (fotografie doc. G). L'esecuzione dell'appalto implicava misure organizzative sull'impiego di personale e l'uso di macchinari e materiali, oltre a prestazioni d'ordine intellettuale per l'esame dei piani e delle modifiche in corso d'opera (doc. C, doc. X e doc. I; incarto richiamato dall'Ufficio tecnico del Comune di __________). In circostanze siffatte il termine quinquennale previsto dall'art. 128 n. 3 CO non può trovare applicazione. L'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti deve quindi essere respinta. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.

  1. Controversa è, in questa sede, la somma garantita dall'ipoteca legale, ossia l'estensione della garanzia ipotecaria nel senso dell'art. 794d cpv. 1 CC. Come ha spiegato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 10), l'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca e l'importo da essa garantito. L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il pegno, ma anche l'entità del credito (DTF 126 III 471 a metà con richiami di dottrina; RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 287 n. 2888). Ciò non toglie che il proprietario del fondo possa far valere tutte sue contestazioni sull'esistenza o l'ammontare del credito già nell'ambito di tale azione (Schumacher, op. cit., pag. 555 n. 1510; V. anche ZBJV 143/2007 pag. 293).

  2. Il Pretore ha ricordato che, in assenza di un rapporto contrattuale fra proprietario del fondo e appaltatore, determinante è l'accordo intervenuto fra quest'ultimo e l'impresa generale, fermo restando che conteggi e bollettini firmati da un dipendente dell'impresa ge­nerale non comportano riconoscimento di debito. Ciò premesso, egli ha accertato sulla scorta delle risultanze peritali che quanto ha fatturato l'attrice corrisponde al lavoro svolto, anche in relazione ai lavori supplementari che giustificano una maggiorazione, per complessivi fr. 320 130.35 (IVA inclusa). Il primo giudice ha rettificato nondimeno alcune posizioni condivise dal perito (canalizzazioni, opere diverse, opere di calcestruzzo e calcestruzzo armato), adottando il prezzo unitario stabilito nel capitolato d'appalto, per una mercede complessiva di fr. 320 399.– (IVA inclusa). Il Pretore ha poi ridotto tale mercede di fr. 6000.– per i difetti alla canna fumaria e di fr. 117.– per consumo d'acqua potabile. Considerati gli acconti versati di fr. 240 000.– complessivi, per finire il Pretore ha fissato la somma da garantire mediante ipoteca legale in fr. 74 282.–, ordinando l'iscrizione definitiva del pegno nel registro fondiario.

  3. Gli appellanti sostengono che, oltre ai fr. 240 000.– già considerati dal Pretore a titolo di anticipo, occorra tenere conto di un ulteriore versamento di fr. 30 000.–. Essi rilevano che tale cifra risulta da un estratto conto 31 dicembre 2003 di __________ (doc. O) e fanno valere che l'attrice ha rifiutato di produrre quanto richiestole con la domanda di edizione.

a) Nel caso in esame gli atti confermano, come l'attrice ha sem­pre riconosciuto nella sua corrispondenza (doc. Q, S e U), il pagamento di quattro acconti per complessivi fr. 240 000.–: fr. 30 000.– il 19 dicembre 2003 (doc. O), fr. 20 000.– il 6 febbraio 2004 (doc. P), fr. 110 000.– il 26 marzo 2004 (doc. R)

e fr. 80 000.– il 2 luglio 2004 (doc. T). Perché il bonifico di fr. 30 000.– del 19 dicembre 2003 (doc. O) debba essere considerato due volte non è dato di comprendere, né gli appellanti spiegano. Che il versamento sia stato effettuato su un conto intestato all'amministratore unico dell'impresa ancora non giustifica – con ogni evidenza – un doppio conteggio.

b) Quanto alla pretesa inadempienza dell'edizione, al­l'udienza preliminare i convenuti avevano chiesto che l'attrice esibisse “tutta la documentazione” relativa al cantiere, con riferimento – fra l'altro – ai pagamenti ricevuti (verbale del 27 giugno 2005, pag. 6). Il Pretore ha ammesso la prova (ordinanza del 2 settembre 2005) e l'attrice ha prodotto determinati documenti (rubricati nel fascicolo doc. II), ma i convenuti hanno lamentato il 6 maggio 2006 e il 23 ottobre 2007 l'incompletezza degli atti per quel che era della corrispondenza intercorsa con l'impresa generale. Il 30 novembre 2007 l'attrice ha prodotto ulteriore documentazione, poi versata nel fascicolo doc. III, affermando di non possedere altro e producendo una dichiarazione in tal senso del proprio amministratore unico (nel fascicolo “diversi”). I convenuti non hanno preteso che quella dichiarazione fosse inveritiera. Non possono invocare pertanto l'art. 210 CPC ticinese, che sanzionava l'inadempienza dell'obbligo di edizione con la presunzione della verità del fatto che si trattava di provare. Tanto meno ove si consideri che solo nel memoriale conclusivo essi avevano asserito il pagamento di acconti per un importo superiore a quello ammesso dall'attrice.

  1. Sostengono gli appellanti che l'attrice non ha dimostrato di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto, di modo che un'eventuale mercede va calcolata senza tenere conto di tale imposta. Ora, non fa dubbio che il contratto di appalto concluso tra la __________ e la ditta AO 1 prevedeva una mercede di fr. 289 558.– “IVA esclusa” (doc. III-1, corrispondente al doc. D e al doc. 4). Le condizioni cui è soggetto all'imposta sul valore aggiunto chi svolge un'attività indipendente in Svizzera figurano nondimeno all'art. 10 segg. LIVA (RS 641.20). E che l'attrice abbia registrato nel 2004 una cifra d'affari superiore alla soglia di assoggettamento (fr. 75 000.–) emerge dagli atti, ove appena si considerino gli acconti ricevuti in quell'anno per il cantiere degli appellanti (doc. P, R e T). Infine è fuori discussione che la garanzia dell'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori comprenda anche l'am­montare dell'imposta sul valore aggiunto (Schumacher, op. cit., pag. 158 n. 467).

  2. Gli appellanti si dolgono altresì che gli importi accertati dal perito giudiziario non tengano conto dello sconto del 15.6% concesso dall'attrice all'impresa generale al momento di stipulare il contratto d'appalto. Secondo il Pretore i convenuti non hanno dimostrato l'esistenza di un accordo su un eventuale sconto, “inteso quale deduzione, calcolata in percento dell'importo finale, concessa dall'appaltatore in caso di pagamento immediato o a breve termi­ne della fattura”. L'attrice afferma, da parte sua, di avere già calcolato nelle proprie liquidazioni la mercede pattuita al momento della delibera e non quella dell'offerta, sicché i convenuti pretendono di applicare due volte la stessa riduzione.

a) Esistono due tipi di sconti contrattuali: lo “sconto” vero e proprio (Skonto, escompte), il quale consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo a un rapido pagamento della mercede, e il cosiddetto “ribasso” (Rabatt, rabais), che è una semplice riduzione della mercede non connessa a un pagamento immediato o a breve termine della mercede (Gauch, op. cit., pag. 342 n. 1233 e pag. 345 n. 1244). Il mancato pagamento nel termine pattuito fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., pag. 343 n. 1237; DTF 118 II 64), ma non quello al ribasso (Rep. 1998 pag. 246). Dimostrare l'esistenza di una convenzione in cui sia previsto uno sconto o un ribasso incombe a chi intende valersi dell'uno o dell'altro (Gauch, op. cit., pag. 342 n. 1233 seg.).

b) Il Pretore ha ritenuto che in concreto fosse in discussione uno “sconto” (nel senso sopra descritto), termine usato – invero con scarsa precisione – dagli stessi convenuti. In realtà costoro intendono valersi di un vero e proprio “ribasso”, ossia di una riduzione della mercede offerta rispetto a quella stipulata (risposta, pag. 4; duplica, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 4). Ciò premesso, nel proprio “capitolato e modulo d'offerta” del 22 settembre 2003 l'impresa aveva indicato una mercede complessiva di fr. 382 035.–, senza considerare un eventuale “sconto” del 5% “da concordare” e l'IVA (doc. III-1, 4° foglio, corrispondente al doc. C, 1° foglio e al doc. 4, 5° fo­glio). La mercede pattuita nel contratto di appalto del 24 novembre 2003 ammonta invece a fr. 289 558.–, senza l'IVA (doc. III-1, 1° foglio, corrispondente al doc. D, 1° foglio e al doc. 4, 2° foglio).

c) Come sia stata calcolata la mercede di fr. 289 558.– non è dato di sapere. __________, amministratore unico dell'attrice, ha dichiarato che la differenza tra l'offerta e il contratto “è dovuta a quanto ci è stato deliberato e i lavori che invece, pur avendo fatto l'offerta, non ci sono stati deliberati” (interrogatorio formale del 7 ottobre 2008). In realtà se da un lato è vero che nel contratto d'appalto le parti hanno escluso l'esecuzione dell'intonaco e gli aiuti agli artigiani (doc. III-1, 1° foglio), nel modulo d'offerta i lavori d'intonaco erano stati preventivati in fr. 38 944.–, onde la correzione dell'offerta in complessivi fr. 343 091.– (doc. III-1, “riassunto” a pag. 42). Certa è quindi una differenza di fr. 53 533.–, ma ciò non è sufficiente per desumere l'esistenza di un accordo tra l'impresa generale e l'attrice, né tanto meno per arguire che le due aziende abbiano pattuito tacitamente un ribasso generale del 15.6% per tutte le opere appaltate, comprese quelle supplementari e quelle eseguite a regia. Nel risultato il giudizio del Pretore sfugge dunque alla critica.

  1. Gli appellanti chiedono di tenere conto di una riduzione di fr. 306.86 della posizione n. 6.1 del modulo d'offerta (canalizzazioni e formazione di drenaggi) e di fr. 943.93 della posizione n. 120 (opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato), per fr. 1250.79 complessivi. In realtà il Pretore ha già applicato tali correttivi agli importi stabiliti dal perito, riducendo da fr. 1227.50 a fr. 920.64 la mercede per le canalizzazioni e formazioni di drenaggi e da fr. 1546.45 a fr. 512.52 quella per le opere di calcestruzzo e calcestruzzo armato (sentenza impugnata, consid. 13.2 e 13.4). Gli interessati non asseriscono che egli sia incorso in errori di calcolo. Al proposito l'appello cade pertanto nel vuoto.

  2. Stando agli appellanti occorre ridurre la mercede litigiosa di altri fr. 81 805.50 riguardanti lavori di scavo, demolizioni e riempimenti (riconosciuti dal Pretore per fr. 108 991.85), tali interventi essendo stati eseguiti in subappalto dalla ditta . Il Pretore ha rilevato che l'intervento di terzi è stato chiesto dalla ditta medesima, che ne ha assunto i costi (sentenza impugnata, consid. 12 in fine). Ora, amministratore unico dell'attrice, ha dichiarato che i lavori di demolizione e scavo sono stati eseguiti dall'attrice medesima, la quale ha “chiamato una ditta per l'aiuto” (interrogatorio formale del 7 ottobre 2008, verbali pag. 2 risposta n. 3), e __________, a quel tempo dipendente dell'impresa generale, che le “opere di scavo a macchina” sono stati svolte “da terzi, un signore tedesco” (deposizione per rogatoria del 26 settembre 2007, 3° foglio in basso, risposta n. 11). Se ne deduce che i lavori di scavo sono stati, almeno in parte, subappaltati a terzi. Tutto si ignora però sul valore delle opere che sono state effettivamente eseguite grazie all'“aiuto” di terzi. Comunque sia, il diritto all'ipoteca legale del subappaltatore sussiste parallelamente a quello dell'imprenditore che gli ha affidato i lavori (Steinauer, op. cit., vol. III, pag. 271 n. 2869; Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 902). Ciò vale anche in caso di subappalti a catena (Schu­ma­cher, op. cit., pag. 308 n. 901). L'argomento non giova perciò agli appellanti.

  3. Ribadiscono gli appellanti che la demolizione del tetto (fr. 2535.65) e l'esecuzione dei “betoncini” (fr. 5270.50) sono state anch'esse eseguite da terzi, sicché l'attrice non può chiedere la garanzia dell'ipotecale legale. L'assunto non può essere condiviso. Sentito per rogatoria, __________ ha dichiarato invero che al momento in cui l'attrice ha abbandonato il cantiere mancavano ancora il sottofondo dei pavimenti (su cui posare le piastrelle) e che la de­molizione del vecchio tetto era stata eseguita dall'impresa generale (deposizione del 26 settembre 2007, 3° foglio verso l'alto, risposta n. 7 e retro del 3° foglio, risposta n. 15). __________, capocantiere dell'impresa stessa, ha confermato tuttavia di avere allestito i “rapportini” di lavoro di cui al doc. Y (deposizione del 12 febbraio 2007, pag. 2 da metà) e in quei documenti figura che il 12, 15 e il 17 dicembre 2003 operai della ditta attrice hanno lavorato alla demolizione del tetto, mentre più oltre risultano “betoncini pavimenti” eseguiti il 7 e 8 luglio 2004 (doc. Y, 1° e 17° foglio).

Il perito ha accertato dipoi che per lo “smontaggio tetto” quanto ha calcolato l'impresa corrisponde ai rilievi, che per le opere di “betoncino + rete” i tempi risultano dai rapporti di lavoro e il materiale da due bollettini a regia (referto, pag. 12 n. 2.3.3, pag. 22 n. 5.2 con riferimento al doc. N, bollettini n. 2116 e n. 2117). Secondo l'attrice tali bollettini sarebbero stati firmati anche da __________ per l'impresa generale (petizione, pag. 4), il quale ha affermato, seppure genericamente, di avere “firmato qualche bollettino per ore in economia (a regia)” (deposizione del 26 settembre 2007, 3° foglio a metà, risposta n. 8). Ne segue che le dichiarazioni di __________ invocate dagli appellanti sono smentite dai rapporti e dai bollettini di lavoro agli atti, la cui correttezza è stata confermata in occasione dell'audizione del capocantiere che li ha redatti. La demolizione del tetto e la posa dei “betoncini” considerati dal perito constano dunque essere stati eseguiti dalla ditta attrice.

  1. Per gli appellanti non si giustificano i supplementi di fr. 5304.25, fr. 5600.– e fr. 5000.– riconosciuti dal Pretore per lo sgombero e la messa in discarica di materiale, tali prestazioni essendo incluse nei prezzi unitari stabiliti secondo il contratto di appalto. Soggiungono che in realtà il materiale non è nemmeno stato portato in discarica. Secondo il Pretore invece le modifiche in corso

d'opera hanno giustificato, come ha rilevato il perito, lavori aggiuntivi rispetto a quanto pattuito inizialmente, in particolare di scavo, mentre i testimoni hanno confermato che il materiale è stato effettivamente trasportato presso la ditta attrice (sentenza impugnata, consid. 12).

Accanto alla posizione n. 2.1 del “capitolato e modulo d'offerta” annesso al contratto di appalto (“opere di scavo, demolizioni e riempimenti”) figura la frase manoscritta: “Deposito materiale cantiere senza sgombero” con barrata la locuzione “sgombero e trasporto alla discarica” (doc. III-1, pag. 19 del modulo). Contrariamente a quanto pretendono i convenuti, pertanto, non risulta che lo sgombero e la messa in discarica fossero inclusi nelle

opere pattuite nel contratto di appalto. __________, incaricato dai convenuti di seguire il cantiere, ha dichiarato che a causa delle modifiche richieste dai convenuti medesimi durante la costruzione si sono resi necessari “maggiori quantitativi e un aumento di scavo” (deposizione del 20 novembre 2006: verbali, pag. 3 in alto), ciò che gli appellanti non contestano. Il perito ha accertato così l'importo di fr. 5304.25 relativo al materiale della demolizione dei corpi di fabbrica nord ed est (referto, pag. 12 in basso), valutando in fr. 5600.– (sgombero) e in fr. 5000.– (messa in discarica) la mercede per il materiale di scavo in esubero (referto, pag. 15 a metà). L'ammontare delle mercedi, di per sé, non è contestato.

Quanto all'esecuzione dei lavori di sgombero, secondo il perito la documentazione fotografica rende verosimile che una buona parte del materiale di scavo è stata trasferita altrove (referto, pag. 15 con riferimento al doc. D). Lavori di sgombero risultano altresì dai rapporti di lavoro giornalieri (doc. Y, 1° foglio e a tergo). Anche __________ e __________, dipendenti dell'attrice, hanno confermato che il materiale di scavo è stato trasportato in una discarica della ditta (deposizioni del 12 febbraio 2007: verbali, pag. 2 in basso e pag. 5 verso l'alto). Che si tratti di una discarica dell'impresa e non di una discarica pubblica poco importa, non risultando che le parti si siano intese su tale requisito. Al proposito l'appello si rivela privo quindi di buon diritto.

  1. Gli appellanti si dolgono, circa il volume delle opere di scavo, che il Pretore non si sia attenuto a quanto stabilito nel contratto, ma abbia ripreso la valutazione del perito, il quale se ne è scostato notevolmente. A loro parere la mercede per le opere relative alla posizione n. 2.7 va ridotta a fr. 7674.10, considerando

unicamente un volume di scavo di 190.37 m³ invece di 300 m³. Il Pretore ha accertato che, in corso d'opera, sono state apportate modifiche al progetto originale, le quali secondo il perito hanno comportato – in particolare – un maggior volume di scavo, ciò che ciò giustifica spese supplementari rispetto al preventivo (sentenza impugnata, consid. 12. pag. 9). Con tale motivazione gli interessati non si confrontano né tanto meno contestano che, in corso d'opera, siano state commissionate modifiche, le quali hanno richiesto un maggior volume di scavo. Né essi spiegano perché il Pretore avrebbe dovuto attenersi ai quantitativi indicati dall'esperto da loro interpellato privatamente (doc. 6) invece che ai volumi calcolati dal perito giudiziario. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello riesce finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

  1. Infine gli appellanti fanno notare che l'istruttoria ha accertato ritardi nell'esecuzione delle opere e che l'attrice ha abbandonato senza giustificazione il cantiere prima di portare a termine i lavori previsti dal contatto. A causa di tale comportamento essi affermano di avere dovuto commissionare le opere mancanti a un'altra impresa, sopportando costi aggiuntivi, come l'istallazione di un nuovo cantiere, il cui costo (a loro dire valutato dal perito in fr. 11 000.–) va dedotto dall'importo della mercede scoperta. Il Pretore ha appurato che, in effetti, nella fattispecie erano intervenuti ritardi sul programma, ma che i convenuti non avevano dimostrato il danno causato dal ritardo e dall'abbandono del cantiere da parte dell'attrice (sentenza impugnata, consid. 14.5).

a) Dagli atti risulta che secondo l'impresa generale __________ il cantiere era in ritardo di circa due mesi sulla “tabella di marcia”, tant'è che l'attrice avrebbe tentato di recuperare il ritardo (doc. 10). Anche __________, dipendente dell'impresa generale, ha ricordato che “il programma di lavoro non è stato rispettato” (deposizione del 26 settembre 2007, 2° foglio a tergo in basso, risposta n. 4). Agli atti figura bensì un programma di lavoro, ma non è dato di sapere a chi appartengano le tre sigle apposte sul medesimo (doc. 5). Certo è che il contratto di appalto poi sottoscritto dalla ditta attrice non prevede termini di consegna (doc. III-1), come ha rilevato il perito (referto, pag. 26, risposta n. 3). Né la lettera del 30 aprile 2004 contiene una formale messa in mora della ditta appaltatrice. In circostanze del genere i convenuti non risultano avere dimostrato che la ditta attrice si fosse impegnata a consegnare l'opera entro una determinata scadenza e fosse in mora.

b) Quanto all'abbandono del cantiere, l'attrice ha interrotto i lavori dopo avere fissato all'impresa generale un ultimo termine fino al 10 agosto 2004 per pagare gli acconti ancora scoperti di fr. 173 847.80 (doc. V). E il contratto d'appalto prevedeva il versamento di acconti secondo l'avanzamento dei lavori a scadenze mensili, entro il giorno 20 del mese successivo (doc. III-1, 2° foglio). L'abbandono del cantiere da parte dell'attrice non può pertanto dirsi ingiustificato. Sia come sia, contrariamente a quanto affermano gli appellanti, il perito non ha stimato il costo supplementare per l'istallazione di cantiere in fr. 11 000.–. Egli ha osservato che nella liquidazione dell'impresa incaricata di terminare le opere l'importo di tale spesa non è leggibile (nella copia prodotta è stato nascosto: doc. 18), precisando che tale spesa può se mai essere valutata in proporzione rispetto al costo previsto nel contratto di appalto, che era di fr. 11 000.– su una mercede complessiva di fr. 382 035.– (referto, pag. 27 in alto). Neppure gli appellanti indicano quale sarebbe, secondo loro, la spesa calcolata secondo i principi indicati dal perito. Ne discende che, privo di consistenza anche su quest'ultimio punto, l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Gli appellanti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

  2. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 74 282.–) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 2550.–

sono posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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