Incarto n. 11.2009.69

Lugano 11 marzo 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.202 (misure provvisionali in pendenza di

divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 febbraio 2007 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 aprile 2009 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 10 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1936) e AO 1 (1933), cittadina italiana, si sono sposati l'11 dicembre 1960 a __________ (provincia di __________). Dal matrimonio sono nati __________ (1962), __________ (1966) e __________ (1971). Prima del pensionamento il marito lavorava come spazzino per il Comune di __________, mentre la moglie ha lavorato in fabbrica come operaia fino al 1986. I coniugi vivono separati dall'aprile del 2002, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (nella casa bifamiliare posta sulla particella n. 9 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi, dopo avere soggiornato presso la figlia __________, in un appartamento a __________. Una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla mo­glie il 2 maggio 2002 è stata stralciata dai ruoli il 10 novembre 2004 per intervenuta perenzione processuale (inc. DI.2002.312/313).

B. Il 9 febbraio 2007 __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare indicizzato di fr. 1500.– men­sili vita natural durante e, in liquidazione del regime dei beni, l'attribuzione della comproprietà al marito contro assunzione dell'intero debito ipotecario e versamento di fr. 500 000.– a titolo di conguaglio, il pagamento di ulteriori fr. 277 600.– e la restituzione di determinate suppellettili o, in subordine, la rifusione di fr. 30 000.–. La causa è tuttora pendente (inc. OA.2007.105). Contestualmente essa ha postulato in via cautelare un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. All'udienza del 5 aprile 2007, indetta per il contraddittorio sulle misure provvisionali il convenuto vi si è opposto, salvo offrire una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Entrambi hanno notificato prove. Con decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” al termine dell'udienza il Pretore ha posto a carico del marito un contributo provvisionale per la moglie di fr. 815.– mensili dall'aprile del 2007.

C. Esperita l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 27 gennaio 2009 AO 1 ha ribadito le proprie domande mentre il convenuto ha riaffermato la sua opposizione. Con decreto cautelare del 10 aprile 2009 il Pretore ha stabilito un contributo provvisionale in favore della moglie di fr. 1100.– mensili dal febbraio del 2006, imponendo altresì al marito di versare una provvigione ad litem di fr. 10 000.– entro 20 giorni. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili.

D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 aprile 2009 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato l'istanza cautelare sia respinta. AO 1 ha comunicato il 18 maggio 2009 di rinunciare a formali osservazioni, limitandosi a postulare la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le misure provvisionali in una causa di divorzio erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese). Il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). Nella fattispecie il decreto del Pretore, intimato il 10 aprile 2009, è pervenuto al legale del convenuto il 14 aprile 2009 (timbro postale sulla busta allegata all'appello). Introdotto il 24 aprile 2009, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile. Inammissibili sono invece i documenti e i fatti addotti dall'appellante con lettere del 23 marzo e 13 maggio 2011, giacché in appello non erano ammissibili fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), l'art. 138 vCC applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di divorzio o di separazione (DTF 133 III 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Il giudizio di appello va esaminato pertanto sulla base del medesimo materiale processuale a disposizione del Pretore.

  1. Per quanto attiene al contributo alimentare provvisionale, il Pretore ha accertato che l'istante non risultava avere rinunciato a contributi alimentari. Ciò premesso, egli ha stabilito le entrate del marito in complessivi fr. 5088.55 (recte: 5088.95) mensili (fr. 1526.– dalla rendita AVS, fr. 1128.80 dalla rendita di cassa pensione, fr. 434.15 da una rendita infortuni e fr. 2000.– dalla potenziale locazione dell'appartamento al primo piano nella casa di __________), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3147.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 643.70, premio della cassa malati fr. 380.80, spese della casa fr. 200.–, spese mediche ricorrenti fr. 50.–, tassa rifiuti e imposta di circolazione fr. 70.–, assicurazione dell'automobile fr. 202.60, imposte fr. 500.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato le entrate in fr. 1521.– mensili pari alla rendita di vecchiaia, calcolandone il fabbisogno minimo in fr. 2434.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 750.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 427.40, spese mediche ricorrenti fr. 50.–, assicurazione responsabilità civile fr. 6.70). Dedotti i fabbisogni dall'insieme dei redditi, è risultata così un'eccedenza di fr. 1028.35 mensili, che il primo giudice ha suddiviso a metà tra i coniugi. In tali circostanze il marito risultava in grado di versare alla moglie, dal febbraio 2006, il contributo richiesto di fr. 1100.– mensili, conservando per sé l'equivalente del proprio fabbisogno minimo e della propria quota di eccedenza, per complessivi fr. 3661.20.

Relativamente alla provvigione di causa, il Pretore ha ritenuto che la moglie avesse reso verosimili le proprie ristrettezze e la mancanza di sostanza, mentre il convenuto non appariva credibile quando asseriva di avere esaurito i capitali di cui disponeva nel 2003. Da un lato, ha spiegato il primo giudice, egli aveva sottaciuto al fisco fr. 260 000.– poi dichiarati nell'ottobre del 2004, dall'altro non vi era alcuna prova degli asseriti esborsi, segnatamente per la manutenzione dello stabile a __________, allegazione che collide con il preteso stato di degrado dell'immobile. Il Pretore ha obbligato pertanto il convenuto a versare al­l'istante fr. 10 000.– a titolo di provvigione.

  1. L'appellante contesta anzitutto i presupposti per riconoscere alla moglie un contributo di mantenimento in via cautelare. Fa valere che al momento della separazione di fatto, risalente al 2002, i coniugi avevano stabilito da sé la regolamentazione della vita separata e che l'istante non invoca cambiamenti importanti e durevoli che giustifichino la modifica di tale assetto. Ora, è pacifico che dopo la separazione di fatto il marito non ha versato alcun contributo alimentare. La moglie ha lasciato inoltre che la procedura a protezione dell'unione coniugale, con la quale chiedeva un contributo di mantenimento, cadesse in perenzione processuale (inc. DI.2002.312/313 richiamato). Se non che, come ha accennato il Pretore (decisione impugnata, pag. 3, terzo paragrafo), non risulta che i coniugi avessero davvero raggiunto un accordo sulle conseguenze della vita separata, la mera passività della moglie non bastando per rendere verosimile un'intesa al riguardo. Nulla muta a tale conclusione la decisione di questa Camera (Rep. 1988 pag. 337) citata dall'appel­lante, in quella sentenza precisandosi unicamente che il giudice del divorzio non è vincolato ad accordi extragiudiziari stipulati dalle parti prima della causa, tranne che la convenzione sia poi omologata in una procedura a tutela coniugale, ciò che manifestamente non è il caso nella fattispecie.

Sia come sia, l'istante ha sostenuto in udienza (verbale del 5 aprile 2007, pag. 1 in fondo e 2 in alto) e ribadito durante l'interrogatorio formale (verbale del 28 aprile 2008, pag. 4, risposta n. 4) che negli anni successivi alla separazione di fatto essa ha potuto sopperire al proprio mantenimento con la rendita di vecchiaia e consumando un capitale di fr. 56 000.– prelevato da un conto intestato al marito, oltre che con l'aiuto dei figli. Anche alla luce della situazione finanziaria della moglie (sotto, consid. 6a), a un esame di mera verosimiglianza ciò basta per rendere verosimile che l'esaurimento della sostanza costituisca un cambiamento importante e durevole, suscettibile di giustificare una modifica dell'as­set­to provvisionale eventualmente convenuto dalle parti.

  1. Quanto alle proprie entrate, il marito assevera che il reddito di fr. 2000.– mensili che il Pretore gli ha computato per la locazione del secondo appartamento nell'abitazione di __________ non è un'entrata fissa, l'appartamento essendo rimasto a lungo sfitto e avendo potuto essere locato solo di recente. Chiede altresì che dalla pigione riscossa siano dedotte le spese per l'immobile che restano a carico del proprietario. Al proposito tuttavia, egli medesimo ha esposto i costi per l'immobile nel proprio fabbisogno, sicché la censura sarà esaminata in quel contesto (sotto, consid. 5b e 5c). Per il resto, il Pretore ha rilevato che “le asserite difficoltà del convenuto nel locare l'oggetto non trovano alcun riscontro negli atti”, onde il reddito presumibile di fr. 2000.– mensili (decreto impugnato, pag. 3 a metà). Con tale motivazione l'interessato non si confronta. Egli non contesta che la mancata locazione sia indipendente dalla sua (buona) volontà né che difettino le condizioni per computargli un reddito ipotetico per il periodo durante il quale l'appartamento è rimasto sfitto. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

  2. Per quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante ripropone il conteggio già sottoposto al Pretore per un totale di fr. 4166.20 mensili. Nella misura in cui si limita a far valere in modo del tutto generale che il calcolo del primo giudice è penalizzante, l'appello, non motivato a sufficienza, è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ciò vale in specie per l'imposta di circolazione, stimata dal Pretore in fr. 70.– mensili, e per la tassa sui rifiuti, compresa nella posta di fr. 250.– espunta dal primo giudice per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile (sotto, consid. 5c). Le altre voci, esplicitamente contestate, vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante chiede che gli si riconosca una spesa di fr. 100.– mensili per l'assicurazione contro la responsabilità civile e della mobilia domestica. Ammette di non essere più in possesso della polizza, ma sostiene che per “equità di trattamento” un importo per tali costi, commisurato alle dimensioni della casa, avrebbe dovuto essergli riconosciuto, così come il Pretore ha riconosciuto alla moglie le spese mediche anche senza documentazione. Ora, al contraddittorio la moglie ha contestato tale spesa perché non documentata (verbale del 5 aprile 2007, pag. 2). Il convenuto si è limitato a obiettare, con il riassunto scritto prodotto al dibattimento finale, di non avere più la polizza, ma che una spesa del genere è “presso­ché obbligatoria” (memoriale accluso al verbale del 27 gennaio 2009, pag. 5). Una simile copertura però non è obbligatoria. Per di più alla moglie il Pretore ha riconosciuto unicamente fr. 6.70 mensili a tale titolo, sicché l'interessato non può pretendere fr. 100.– mensili invocando la parità di trattamento. Come ha rilevato il Pretore, bastava che l'appellante esibisse un duplicato del contratto per documentare il costo. In mancanza di ogni elemento atto a rendere verosimile l'esborso, la spesa non può dunque essere riconosciuta.

b) Quanto alle spese per la casa, il Pretore ne ha tenuto conto nella misura di fr. 200.– mensili, rispetto ai fr. 470.90 esposti dal convenuto, spiegando che per la metà esse sono assunte dall'inquilino, il quale versa fr. 150.– di acconto mensile per le spese accessorie, e che i costi per l'elettricità e l'acqua sono già compresi nel minimo vitale di base. L'appellante eccepisce che tali poste non sono state contestate dalla moglie e che i costi da lui esposti non sono a carico dagli inquilini, mentre le spese per il combustibile e per l'elettricità erano già state ridotte nel suo calcolo. In realtà al contraddittorio la moglie ha sollevato il dubbio che il reddito da locazione non comprendesse le spese accessorie e il conguaglio, dolendosi che il marito esponesse integralmente nel proprio fabbisogno i costi per l'intero immobile (verbale del 5 aprile 2007, pag. 2 a metà). Tenuto conto che a quel momento il contratto di locazione non era ancora stato prodotto (timbro con data del

9 agosto 2007 sul doc. 29), la contestazione era sufficiente.

È vero che taluni esborsi esposti dal marito rimangono a carico del proprietario dello stabile. Vanno riconosciuti così il costo dell'assicurazione, di fr. 77.20 mensili (doc. 9), e la tassa per il controllo dell'impianto combustibile, di fr. 8.10 mensili (doc. 17). A carico del proprietario rimangono anche le riparazioni. Prudenzialmente possono essere ammessi altresì i costi per gli interventi – verosimilmente usuali – sui serbatoi e sul bruciatore, per complessivi fr. 79.30 mensili (doc. 15, 16 e 18). L'interessato chiede inoltre di riconoscere la spesa dello spazzacamino, facendo valere che il caminetto è posto nel suo appartamento, ma nulla conforta tale asserzione, sicché il Pretore poteva senz'altro presumere che si trattasse di un intervento per la canna fumaria del bruciatore. E secondo il contratto agli atti (doc. 29) gli inquilini partecipano alle spese per il riscaldamento, oltre che ai costi per le canalizzazioni.

Non essendo contestata la ripartizione a metà adottata dal Pretore, nel fabbisogno dell'appellante va aggiunto il 50% dei costi documentati per il combustibile (fr. 105.90 mensili: doc. 14), per lo spazzacamino (fr. 4.70 mensili: doc. 13) e per la tassa d'uso delle canalizzazioni (complessivi fr. 92.– sull'arco di un anno, pari a fr. 3.85 mensili: doc. 10). Come indicato anche dal primo giudice, invece, i costi per l'elettricità (doc. 12) e l'acqua (doc. 11), nella misura in cui non sono a carico dell'inquilino come previsto dal contratto di locazione agli atti (doc. 29), rientrano già nel minimo esistenziale di base del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). In definitiva, le spese per la casa vanno rivalutate a fr. 279.05 mensili (fr. 77.20 + fr. 8.10 + fr 79.30 + fr. 105.90

  • fr. 4.70 + fr. 3.85).

c) L'interessato asserisce che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile “non possono essere semplicemente ignorate”. Il primo giudice ha stralciato l'importo di fr. 250.– mensili esposti per tali spese (e per la tassa sui rifiuti) “poiché prive di riscontri probatori”. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, onde l'irricevibilità della censura (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

d) Chiede infine l'appellante di riconoscere nel suo fabbisogno minimo fr. 500.– mensili per spese di patrocinio, sottolineando che egli deve sovvenire al pagamento rateale dell'onorario della sua attuale rappresentante e saldare le note dei precedenti patrocinatori. Il Pretore non ha ammesso la spesa, rinviando alle motivazioni sulla provvigione ad litem, ossia al fatto che l'interessato non è credibile quando pretende di

avere interamente consumato il patrimonio di cui disponeva nel 2003. Il convenuto ripete di avere usato quei fondi per la manutenzione della casa e per una procedura edilizia in Italia, i suoi pochi risparmi residui risultando dalla documentazione da lui prodotta. L'argomentazione non può essere condivisa. Agli atti figurano gli estratti di un conto presso la __________ (doc. 25, saldo al 17 aprile 2007 di fr. 6242.84), di un conto presso __________ (doc. 26:

estinto il 20 gennaio 2006) e di un conto presso __________ (doc. 27: saldo il 31 dicembre 2006 di fr. 50.95), dai quali non risultano risparmi apprezzabili. Durante l'interrogatorio formale, tuttavia, il convenuto ha ammesso di possedere all'incirca fr. 70 000.– su un conto presso la __________ di __________ (verbale del 28 aprile 2008, pag. 1, risposta n. 1), di cui non v'è traccia nella documentazione prodotta e sulla quale l'appellante non ha dato spiegazioni. A prescindere dalla sorte della sostanza di fr. 260 000.– accertata dall'autorità fiscale il 15 ottobre 2004 (doc. 33) e a un esame sommario come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, egli appare pertanto in grado di far fronte ai debiti per il patrocinio legale con tali fondi, ai quali potrà attingere anche per finanziare i costi correnti, per lo meno nella misura in cui la propria quota di eccedenza non sia sufficiente. In definitiva, il fabbisogno del marito va stabilito così in fr. 3226.15 mensili (fr. 3147.10 + fr. 279.05 ./. fr. 200.–).

  1. Relativamente alle entrate della moglie, il convenuto chiede che, oltre alla pensione di fr. 1521.– mensili, siano computati fr. 200.– mensili quale reddito ipotetico per la pensione italiana riscattata in capitale e fr. 225.70 per il reddito della sostanza mobiliare.

a) Per quanto attiene alla sostanza mobiliare dell'istante, il marito fa valere che il 31 dicembre 2006 la moglie possedeva titoli presso la __________ a __________ per € 43 472.56. Assume altresì che non è stata chiarita la destinazione di fr. 60 000.– che la moglie ha prelevato al momento della separazione e fa valere che essa dispone di altri due conti bancari in Svizzera (appello, punto 4.1 lett. c, pag. 8 seg.). In realtà la cifra di “43.472.56” (sotto la denominazione “numeri creditori”) citata dall'appellante (a pag. 8, lett. c) con riferimento all'estratto 31 dicembre 2006 del conto corrente presso la __________ di __________ (doc. V, 11° foglio) non riguarda – contrariamente a quanto il convenuto asserisce – il valore di un portafoglio titoli, ma è la somma dei singoli saldi del conto corrente durante il periodo considerato, moltiplicati per il numero dei giorni per i quali essi sono rimasti inalterati. Esso serve solo al calcolo degli interessi remunerativi degli averi depositati su quel conto (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Conto_scalare e “riassunto scalare” di cui al doc. CC, 3° foglio).

In concreto il saldo del conto il 31 dicembre 2006 era invero di € 334.99 (cfr. doc. V, 11° foglio, “estratto di conto corrente”, “operaz. n. 6”), salito a € 309.36 l'11 maggio 2007 (doc. V, 13° foglio). Si conviene invece che negli estratti conto prodotti risultano riferimenti a un “deposito titoli __________” (ad esempio doc. V, 13° foglio, “accredito cedole da deposito titoli” di € 115.94, del 3 maggio 2007). La moglie medesima del resto, in occasione dell'interrogatorio formale, ha dichiarato che presso quell'istituto bancario essa conserva circa € 5000.00, dopo averne prelevati altri € 5000.00 (verbale del 28 aprile 2008, pag. 4, risposta n. 6.2). Dai citati estratti risulta infatti un addebito per acquisto di titoli di € 10 000.00 (doc. V, 1° foglio, operazione del 7 maggio 2004), un accredito per la vendita di titoli di € 4910.82 e un addebito per un prelevamento in contanti di € 5000.00 (doc. V, 11° foglio, operazione del 20 e 21 novembre 2006). A un esame di verosimiglianza, pertanto, nulla induce a dubitare delle indicazioni fornite dall'istante all'interrogatorio formale. Quanto ai redditi di quel deposito, dalla documentazione bancaria risultano accrediti per “cedole da deposito titoli” di € 196.87 il 7 maggio 2004, di € 196.87 il 3 maggio 2005 di € 214.37 il 3 maggio 2006 e di € 115.94 il 3 maggio 2007, dopo il citato prelevamento (doc. V, 1°, 5°, 9° e 13° foglio). Considerate le spese e le imposte addebitatele sul conto corrente (oltre € 150.00 annui: doc. V), non si può dire che quel modesto capitale generi redditi di rilievo.

Per quanto concerne invece la somma prelevata dalla moglie al momento della separazione (doc. 23), l'interessata ha affermato di avere consumato il capitale per il proprio mantenimento e per pagare fr. 13 000.– di imposte arretrate dietro indicazione dei rispettivi legali (verbale citato, pag. 4, risposta n. 4.1). Agli atti figura altresì copia di un libretto di deposito della __________, dal quale si desume un accredito di fr. 56 500.– il 13 giugno 2002 e una serie di addebiti per prelevamenti, incluso uno di fr. 13 700.– il

13 gennaio 2004, fino all'estinzione del saldo il 16 dicem­bre 2004 (doc. T e BB). Se si considera che in quegli anni per far fronte alle proprie necessità l'istante disponeva unicamente della rendita AVS di fr. 1452.– mensili, pur aumentata a fr. 1479.– dal 2005 (cfr. doc. Z, 5° foglio), non si scorgono motivi, a un esame di mera verosimiglianza, per dubitare dell'affermazione circa la destinazione di quel denaro. Né risulta che l'interessata disponga di economie, neppure sul libretto di risparmio presso la __________ sul quale sono accreditati la rendita AVS e il contributo di mantenimento (doc. Z, ultimo foglio: saldo di fr. 201.37 al 15 maggio 2007). In sintesi, e a un esame di verosimiglianza, non vi sono ragioni per dubitare che al momento in cui ha chiesto contributi alimentari (febbraio del 2006: sotto, consid. 10) la moglie possedesse ancora risparmi apprezzabili.

b) In merito alla pensione percepita in Italia dalla convenuta, l'interessato si duole che la destinazione del capitale di 50 milioni di lire ricevuto dalla moglie in liquidazione delle aspettative pensionistiche non è stata chiarita e che nessuna prova dimostra come tali fondi siano stati usati per il matrimonio dei figli o il mantenimento della moglie. E a mente sua la moglie ne ha fatto un uso improprio, di modo che il Pretore avrebbe dovuto computare fra le entrate di lei anche un reddito ipotetico pari alla rendita che essa potrebbe riscuotere oggi se non avesse optato per la liquidazione in capitale dell'avere di previdenza (appello, punto 4.1 lett. b, pag. 7 seg.).

Che l'istante abbia ricevuto una pensione in Italia fino al 1995 non è più contestato (cfr. anche doc. 22, doc. N e U). Quanto al capitale ricevuto dall'istituto di previdenza italiano, nella replica orale l'istante ha ammesso invero di possedere 50 milioni di lire (verbale del 5 aprile 2007, pag. 3 in alto), salvo dichiarare all'interrogatorio formale di avere ricevuto 10 milioni di lire nel 1990 (verbale del 28 aprile 2008, pag. 3, risposta n. 3.1). Dalla decisione 19 ottobre 1995 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulta un “totale netto arretrato a debito di 4 092 213” di lire italiane (doc. 22, 4° foglio), mentre l'annotazione manoscritta “49 milioni in 8 anni” sul terzo foglio non è determinante e si riferisce verosimilmente al totale approssimativo delle rendite percepite dal 1988 al 1995. Sulla consistenza e sul motivo del versamento in capitale gli atti sono pertanto contraddittori. Comunque sia, determinante in questa sede è che secondo la moglie la pensione e l'importo in capitale sono confluiti sul conto presso la __________ a __________ (verbale citato, pag. 4 risposta n. 6). E, come si è visto (sopra, consid. a), a un esame sommario nulla induce a ritenere che gli averi di lei presso quell'istituto superino apprezzabilmente la cifra di € 5000 dichiarata dalla medesima all'interrogatorio formale.

Quanto alla richiesta di imputare alla moglie un reddito ipotetico pari alla pensione italiana, in realtà dalla citata decisione del 19 ottobre 1995 risulta che la pensione in Italia è stata ricalcolata “a seguito della concessione della pensione estera”, ossia del pensionamento in Svizzera (doc. 22). A un esa­me di verosimiglianza non parrebbe pertanto che la soppressione della rendita si debba a una scelta dell'assicurata. In ogni caso, per giurisprudenza, non ci si può fondare sul reddito ipotetico di sostanza ormai alienata e non più ricostituibile (DTF 117 II 16), per lo meno nella misura in cui il coniuge non abbia alienato beni in malafede (DTF 128 III 6 in fondo). Tale principio deve valere per analogia anche in caso di alienazione di averi previdenziali. D'altro canto, il convenuto non pretende che in concreto siano dati estremi di malafede, sicché nulla può essere computato alla moglie a tale titolo.

  1. Litigioso è altresì il fabbisogno minimo della moglie, che l'appellante chiede di ridurre da fr. 2434.10 a fr. 1946.70 mensili per i motivi in appresso.

a) Secondo l'interessato la moglie non ha reso verosimile il versamento di un conguaglio per spese accessorie di fr. 100.– mensili, tale importo essendo per altro sproporzionato rispetto all'acconto di fr. 40.– mensili. Il Pretore ha riconosciuto l'importo, ancorché non documentato, perché appariva adeguato. Ora, il marito aveva contestato tale esborso già con la risposta (verbale del 5 aprile 2007, memoriale di risposta allegato, pag. 7). L'istante avrebbe quindi dovuto rendere verosimile la spesa. In realtà, sulla questione essa non si è più espressa. Certo, un acconto di fr. 40.– mensili per spese accessorie appare esiguo, anche per un piccolo appartamento. In mancanza di ogni elemento concreto, tuttavia, la stima del primo giudice non può essere tutelata. La spesa va pertanto stralciata dal fabbisogno.

b) L'appellante adduce che la moglie avrebbe dovuto chiedere da tempo i sussidi cantonali per il premio della cassa malati. A suo parere tale passività “non va premiata”, sicché l'ammontare del premio andrebbe ridotto a fr. 90.– mensili, pari a quello che l'interessata pagherebbe se avesse presentato la domanda di sussidio. Il Pretore ha riconosciuto il premio della cassa malati di fr. 427.40 mensili effettivamente corrisposto. A ragione, giacché nella fattispecie mancano ele­menti per concludere – a un esame sommario di verosimiglianza – che la moglie avesse diritto ai sussidi cantonali, ove appena si consideri che il loro stanziamento dipende anche da eventuali contributi alimentari percepiti o da percepire (art. 22 lett. f LT, cui rinvia l'art. 31 lett. a legge cantonale di applicazione della LCAMal [RL 6.4.6.1]). Anche in proposito la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

c) L'interessato chiede altresì di stralciare l'importo di fr. 50.– mensili che il primo giudice ha ammesso nel fabbisogno della moglie per la franchigia e la partecipazione ai costi della cassa malati. Il Pretore ha rilevato che tale posta, stimata, è stata riconosciuta anche al marito. L'appellante fa valere che

l'istante, al contrario di lui, non ha documentato la spesa. La doglianza è pertinente. La franchigia della cassa malati va inserita nel fabbisogno minimo di un coniuge solo qualora appaia verosimile e duratura (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). La sola polizza di assicurazione non è sufficiente per rendere verosimile l'esborso (doc. I). Contrariamente al marito (doc. 21 e 39), l'istante non ha minimamente documentato l'onere, nonostante la spesa fosse stata contestata dal marito con la risposta (verbale del 5 aprile 2007, memoriale di risposta accluso, pag. 7). Né essa ha addotto, per avventura, di essere affetta da particolari problemi di salute. In simili circostanze la citata franchigia non può essere riconosciuta. Il fabbisogno minimo della moglie va ricondotto così fr. 2284.– mensili (fr. 2434.10 ./. fr. 100.– ./. fr. 50.–).

  1. L'appellante sostiene che in concreto si giustifica di derogare al principio della ripartizione a metà dell'eccedenza, poiché durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia, bensì accumulavano risparmi notevoli.

a) L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione dei contributi giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). A tale principio è lecito derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro red­diti al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Incombe a chi postula una suddivisione diversa motivare e renderne verosimili i presupposti (art. 8 CC).

b) Nel caso specifico il convenuto non indica quale importo i coniugi destinassero al risparmio, sicché la censura, priva di adeguata motivazione, sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e, cpv. 5 CPC ticinese). Quand'anche si supponesse, ad ogni modo, che durante la vita in comune i coniugi destinassero parte delle loro entrate al finanziamento dell'acquisto l'abitazione coniugale e all'accumulo di risparmi, non risulta che ciò continuasse ad avvenire anche negli ultimi anni precedenti la separazione di fatto, decisivi per valutare il tenore di vita. Il convenuto non ha pertanto reso verosimili gli estremi per derogare al riparto paritario dell'eccedenza. Tenuto conto anche dell'aumento delle spese dovuto alla creazione di due economie domestiche separate, l'abituale divisione a metà dell'eccedenza non indizia quindi una liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, né risulta far beneficiare la moglie di un tenore di vita superiore a quello sostenuto durante la comunione domestica.

  1. Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Reddito del marito (consid. 4) fr. 5088.–

Reddito della moglie (consid. 6) fr. 1521.– fr. 6609.– mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 5d) fr. 3226.–

Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7c) fr. 2284.–

fr. 5510.– mensili

Eccedenza fr. 1099.– mensili

Metà eccedenza fr. 549.– mensili

La moglie avrebbe diritto a un contributo di:

fr. 2284.– + fr. 549.– ./. fr. 1521.– = fr. 1315.– mensili.

Ne segue che il contributo provvisionale di fr. 1100.– mensili chiesto dalla moglie e accordato dal Pretore si rivela addirittura favorevole all'appellante.

  1. Il marito contesta altresì la decorrenza del contributo alimentare che il Pretore ha stabilito anche per l'anno precedente la presentazione dell'istanza, dal febbraio del 2006, facendo valere che la moglie non l'ha preteso. Invero nella domanda di giudizio relativa al contributo alimentare provvisionale la moglie non aveva indicato la decorrenza del contributo richiesto (petizione del 9 febbraio 2007, pag. 11). Nelle motivazioni dell'allegato, tuttavia, essa precisava che il contributo doveva essere imposto al convenuto “anche per l'anno che precede la presentazione dell'istanza” (pag. 9, punto 11). Se non dalle conclusioni, pertanto, la richiesta si desumeva inequivocabilmente dai motivi e non poteva essere ignorata (Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 165). Identico principio vige del resto nel nuovo ordinamento processuale (DTF 137 III 617). Anche sotto questo profilo il decreto impugnato sfugge dunque a censura.

  2. L'appellante contende infine la provvigione ad litem di fr. 10 000.– ottenuta dalla moglie, facendo valere che quest'ultima dispone

di cospicui risparmi, in particolare presso la __________ a __________, che la somma di fr. 10 000.– è in ogni caso eccessiva per la sola procedura cautelare e che la moglie potrà disporre di altri mezzi per pagare il proprio legale dopo la liquidazione del regime dei beni. Già si è detto (consid. 6a) che, per lo meno a un esame di verosimiglianza, nulla induce a ritenere l'istante possieda altri capitali oltre a quanto essa ha dichiarato durante l'interrogatorio formale. Né l'appellante asserisce, per ipotesi, di non avere fondi sufficienti per anticipare alla moglie la cifra in questione, tanto meno ove si pensi che egli ha dichiarato di possedere averi bancari per circa fr. 70 000.– (sopra, consid. 5d), i quali gli consentono di far fronte alle proprie spese legali e di anticipare fr. 10 000.– alla moglie, conservando un certo margine. Quanto all'ammontare, la provvigione è destinata a finanziare l'intera causa di divorzio, compresi i procedimenti cautelari. Per di più, nel merito si prevede una perizia sul valore degli immobili a __________ e in Italia, oltre a una perizia sul valore del mobilio e le suppellettili (verbale del 27 gennaio 2009 e distinte allegate). La causa poi si preannuncia combattuta. Resta il fatto che la provvigione ad litem è per sua natura, un anticipo, il quale per principio dovrà essere restituito al marito nell'ambito della divisione definitiva delle spese (sentenza 5A_784/2008del Tribunal federale del 20 novembre 2009, consid. 2) o della liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19).

  1. Se ne conclude che l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, che non ha formulato osservazioni all'appello, limitandosi a postularne il rigetto.

  2. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–, ove si consideri, oltre all'ammontare della provvigione ad litem (fr. 10 000.–), il contributo provvisionale in favore della moglie (fr. 1100.– mensili) che al momento del giudizio impugnato decorreva già da oltre tre anni (febbraio del 2006).

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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