Incarto n. 11.2009.51

Lugano 21 agosto 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 4.2009 (rapimento di minorenni) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 22 gennaio 2009 da

CO 1 ( PA 2 )

contro

RI 1 (patrocinata dall' PA 1 )

per ottenere il rientro in Serbia del figlio

PI 1 (2008), attualmente in __________

(rappresentato dalla curatrice

avv. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 marzo 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 10 marzo 2009 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 1 con le osservazioni all'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1973), cittadino __________, e RI 1

(1978) si sono sposati a __________ l'8 novembre 2007. Dal matrimonio è nato PI 1, il 25 marzo 2008. Nell'ottobre del 2008 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, portando con sé il figlio, per trasferirsi a __________, nell'a­bitazione paterna. In quello stesso mese di ottobre 2008 essa ha adito il Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza a protezione dell'unione coniu­gale e il 20 novembre 2008 con un'azione unilaterale di divorzio. Identica azione ha promosso il marito a __________ il 18 dicembre 2008. Il 31 dicembre 2008 CO 1 si è rivolto al Ministero di giustizia della Repubblica di Serbia per ottenere il ritorno immediato del figlio in ossequio alla Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, del 25 ottobre 1980. Simultaneamente egli si è messo in relazione con un legale nel Ticino.

B. Il 22 gennaio 2009 CO 1 ha invocato la predetta Convenzione dell'Aia davanti all'Autorità ticinese di vigilanza sulle tutele, sollecitando il rientro immediato di PI 1 a __________, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria e chiedendo che in via cautelare fosse vietato a RI 1 di lasciare la Svizzera, con obbligo per lei di consegnare all'Autorità di vigilanza sulle tutele i documenti d'identità del figlio. Statuendo senza contraddittorio il 29 gennaio 2009, l'Autorità di vigilanza ha accolto le domande cautelari, ha assegnato alla convenuta un termine per esprimersi sull'istanza e ha convocato le parti per essere sentite il 9 febbraio 2009. RI 1, assente in __________, non si è presentata. Con osservazioni del 16 febbraio 2009 essa ha poi proposto di respingere la richiesta del marito. Nel frattempo, il 2 febbraio 2009, il Pretore ha ordinato la sospensione di entrambe le procedure pendenti dinanzi a lui, ovvero la protezione dell'unione coniugale e il divorzio.

C. Con decisione del 10 marzo 2009 l'Autorità di vigilanza ha accolto la richiesta di rientro, senza prelevare tasse o spese e ammettendo entrambi i genitori al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Accertato che la dimora abituale del figlio è a __________ (fatto incontestato) e che secondo il diritto serbo durante il matri­monio i genitori esercitano insieme l'autorità parentale e detengono insieme la custodia dei figli, essa ha rilevato che RI 1 ha condotto PI 1 in Svizzera senza l'assenso del marito e senza autorizzazione di sorta, quindi – stando alla citata Convenzione dell'Aia – in modo illecito. Per di più, la convenuta non ha dimostrato né che CO 1 si sia disinteressato del figlio, né che il rimpatrio ponga quest'ultimo in una situazione intollerabile.

D. Contro la decisione predetta RI 1 è insorta con un appello del 31 marzo 2009 nel quale chiede che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la richiesta di rientro del figlio PI 1 a __________ sia respinta. Nelle sue osservazioni del 24 aprile 2009 CO 1 propone di rigettare l'appello, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Intanto il Pretore, accogliendo una domanda provvisionale di RI 1, con decreto cautelare del 16 marzo 2009 emesso senza contraddittorio ha affidato a lei il figlio.

E. Il 1° luglio 2009 è entrata in vigore la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (RS 211.222.32), applicabile per diritto transitorio anche alle procedure pendenti. Con ordinanza del 24 giugno 2009 il presidente di questa Camera ha designato così l'avv. __________ quale mediatrice incaricata di tentare una conciliazione dei coniugi e l'avv. __________ quale curatrice di rappresentanza del minorenne. La mediazione essendo decaduta infruttuosa, il 27 luglio 2009 si è tenuta l'udienza davanti a questa Camera alla personale presenza dei coniugi e della curatrice del bambino. In tale circostanza le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. L'appellante ha chiesto inoltre di commissionare “una perizia psicologica e psichiatrica sulle capacità parentali di entrambi i genitori”, richiesta che il presidente della Camera ha respinto seduta stante con ordinanza a verbale. In esito al contraddittorio le parti si sono accordate poi sull'esercizio del diritto di visita nel corso della procedura. Una “domanda di misure a protezione del minore” presentata dall'appellante il 22 luglio 2009 per ottenere la regolamentazione delle relazioni tra padre e figlio, superata dal citato accordo, non ha più formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame era dunque ricevibile.

In pendenza di ricorso è stata promulgata, come si è detto, la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA). Tale ordinamento applicandosi “anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali” al momento della sua entrata in vigore (art. 16 LF-RMA), questa Camera ha trattato l'istanza di CO 1 alla stregua di una domanda di rientro portata direttamente in appello (art. 7 cpv. 1 LF-RMA), disciplinata dalla procedura sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA), ovvero dagli art. 361 segg. CPC. Onde l'indizione di un'udienza (art. 363 CPC) con comparizione personale delle parti (art. 9 cpv. 1 LF-RMA combinato con l'art. 364 CPC), previo tentativo di mediazione (art. 8 cpv. 1 LF-RMA) e nomina di un curatore di rappresentanza al figlio (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). Quest'ultimo avendo poco più di un anno di età, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; v. DTF 133 III 148 consid. 2.3 e 2.4).

  1. Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona cui è affidata la custodia può valersi, in Svizzera, di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del

20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02). Entrambi gli accordi, cui è parte anche la Serbia, perseguo­no gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe: ambedue possono essere invocati, per esempio, quando un genitore non possa esercitare il proprio diritto di visita a un figlio residente all'estero.

Qualora l'istante si prevalga della Convenzione dell'Aia sugli

aspetti civili del rapimento internazionale dei minori – come nella fattispecie – la procedura di rientro non influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di visita (v. l'art. 19 della Convenzione). Essa tende solo al ripristino dello statu quo ante, ovvero al rientro immediato del minorenne nel luogo di residenza abituale. Non spetta all'autorità svizzera valutare, per il bene del figlio, quale sia il genitore più idoneo alla custodia o come debba essere rego­lato il diritto di visita (se non in via provvisionale, fino all'emanazione del giudizio). All'autorità svizzera incombe unicamente di verificare che dal profilo oggettivo il ritorno del figlio non comporti un grave rischio per l'integrità fisica o psichica di lui, “ovvero [non] lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b della Convenzione) e che dal profilo soggettivo il minorenne non si opponga alla misura, sempre che tale resistenza meriti considerazione per l'età e la maturità di lui (art. 13 cpv. 2 della Convenzione). L'eventuale modifica della custodia o del diritto di visita compete all'autorità del luogo in cui si trova la dimora abituale del minore, il quale meglio conosce le condizioni di vita di quest'ultimo e dell'affidatario (Elisa Pérez-Vera, Rapport explicatif sur la Con­vention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, 1982, n. 34 in fine, in: http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf). Del resto, ove la dimora abituale del figlio fosse in Svizzera, la Svizzera rivendicherebbe la competenza esclusiva per disciplinare essa medesi­ma non solo l'attribuzione dell'autorità parentale e il diritto di visita, ma anche l'entità di eventuali contributi alimentari (RtiD II-2005 pag. 800 consid. 3).

  1. RI 1 insta nell'appello perché questa Camera disponga “un'accurata istruttoria”, assumendo testimoni e sottoponendo lei medesima a interrogatorio formale, non aven­do essa avuto modo di esprimersi davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele per assenza all'estero. La richiesta è superata dacché l'appellante è stata coinvolta dalla Camera nel tentativo di mediazione e ha avuto modo di esprimersi personalmente al­l'udienza del 27 luglio 2009. A quella discussione essa ha ribadito invero la necessità di una “perizia psicologica e psichiatrica sulle capacità parentali di entrambi i genitori”, ma tale prova non è stata ammessa dal presidente della Camera, l'idoneità parentale delle parti dovendo essere valutata se mai dal giudice di merito, non dall'autorità chiamata a statuire sul ritorno del minorenne. Quanto ai documenti nuovi che l'istante ha prodotto all'udien­za del 27 luglio 2009 o alle “necessarie informazioni” che l'interessata ha invitato la Camera ad assumere con lettera del 7 agosto 2009 (successiva all'udienza) circa le sue possibilità di rientro in Serbia, si tornerà oltre (consid. 9). Ciò premesso, giova proce­dere senza indugio all'esame dell'appello.

  2. L'appellante sostiene anzitutto che la Convenzione dell'Aia non è applicabile alla fattispecie, la richiesta di rientro essendo stata presentata dall'istante il 22 gennaio 2009, quando già pendevano davanti al Pretore del Distretto di Riviera una procedura a tutela dell'unione coniugale e un'azione di divorzio da lei introdotte, sicché solo il giudice svizzero sarebbe abilitato a pronunciarsi sull'affidamento di PI 1. A suo avviso, in ogni modo, il mancato ritorno del figlio in Serbia non può considerarsi illecito, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di custodia, di fatto mai eser­citato dal padre sempre assente. Inoltre CO 1 le aveva finanche usato violenza e aveva consentito al trasferimento di lei e di PI 1 in Svizzera.

RI 1 soggiunge che il ritorno in Serbia metterebbe PI 1 in una situazione intollerabile (art. 13 cpv. 1 lett. b della Convenzione dell'Aia e 5 LF-RMA). Una volta ricondotto PI 1 dal padre, in effetti, essa dovrebbe lasciare la Serbia, non avendo alcuna garanzia sulla possibilità di soggiorno fino a una decisione sulla custodia del figlio. Una riconciliazione con il marito essendo esclusa, essa non può ragionevolmente essere obbligata ad alloggiare nell'abitazione coniugale, né essa ha familiari o amici prossimi che possano ospitarla e neppure può permettersi di locare un appartamento. Tanto meno – essa prosegue – un bambino in tenera età come PI 1, ancora allattato, può essere separato da lei e affidato al padre, impegnato nel lavoro e spesso assente. Per tacere – essa epiloga – delle pressioni cui sarebbe sottoposta da parte del marito, delle minacce e del pericolo di ritorsioni. Infine l'appellante reputa del tutto inopportuno far giudicare da un tribunale serbo la questione legata all'affidamento di PI 1, i cui legami con quel Paese sono praticamente inesistenti. Meglio sarebbe, per il bene del figlio, evitare un inutile spostamento a __________ e lasciare che la lite sia giudicata da un tribunale svizzero.

  1. CO 1 rammenta che la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità amministrativa o giudiziaria di uno Stato contraente per ottenere il rientro di un minorenne è concessa al titolare del diritto di custodia proprio dalla Convenzione dell'Aia (art. 29). Poco importa quindi che in concreto la moglie abbia adito il Pretore del Distretto di Riviera con una procedura a tutela del­l'unione coniugale o con un'azione di divorzio. Men che meno ove si consideri che l'introduzione di una domanda volta a ottenere il ritorno immediato del minorenne nello Stato della dimora abituale sospende la trattazione di simili processi. Competente per emanare misure a protezione del figlio è – egli sottolinea – il giudice serbo. L'interessato nega poi di non essersi occupato di PI 1, definisce inveritiere le dichiarazioni espresse al proposito dalla moglie e ribadisce che secondo il diritto serbo i genitori sposati detengono congiuntamente la custodia dei figli, ragione per cui l'uno non può decidere unilateralmente di trasferire il figlio dal luogo di dimora. Ed egli nega di avere mai consentito a un trasferimento del genere, avvenuto per altro a sua insaputa.

L'istante nega altresì di avere mai usato violenza nei confronti della moglie, sostenendo di avere sempre cercato di aiutarla e di capirla. Ed egli esclude che il ritorno in Serbia metterebbe PI 1 in una situazione intollerabile, poiché come lavoratore indipendente egli potrebbe benissimo occuparsi del figlio. Nulla impedirebbe poi alla madre di continuare ad accudire anch'essa al bambino, essendo egli disposto a lasciare gratuitamente alla moglie l'abitazione coniugale, mentre lui andrebbe ad alloggiare altrove. Perfettamente integrata in Serbia, dove ha vissuto sei anni. ha lavorato e ha imparato la lingua, RI 1 potrebbe anche riprendere un'attività come faceva prima della nascita di PI 1. Nulla osta quindi al rientro di lei, a __________ potendo essa risiedere insieme con il figlio senza temere minaccia, pressione o denuncia penale alcuna. Per finire – ribadisce il marito – l'autorità competente a decidere misure protettrici del figlio è quella alla dimora abituale del minorenne, la competenza di quel tribunale non potendo essere ridotta a una questione di opportunità.

  1. Nella misura in cui contesta l'applicabilità della Convenzione dell'Aia per avere previamente adito il giudice civile con una procedura a tutela dell'unione coniugale e un'azione di divorzio, RI 1 equivoca sui termini. Proprio l'art. 29 della Convenzione dell'Aia lascia a chi lamenta una violazione del diritto di custodia o di visita la facoltà di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria o amministrativa degli Stati con­traenti, senza necessariamente chiedere l'intervento dell'Autorità centrale (prevista dall'art. 6 cpv. 1). Questo, e non altro, è il significato del passo che l'appellante riprende da una sentenza della Camera (appello, pag. 8, n. 12.1). Senza dimenticare poi che CO 1 ha introdotto l'istanza volta a ottenere il rientro del figlio a __________ per il tramite dell'Autorità centrale, ovvero l'Ufficio federale di giustizia. Perché mai tale modo di agire costituirebbe “una scorciatoia, ovvero l'unica strada tra quelle disponibili che evitava il confronto sul merito dell'interesse del bambino e dunque del suo bene” (appello, pag. 9 n. 12.3) non è dato di capire. Si ricordi, anzi, che eventuali procedure a protezione del figlio pendenti davanti a tribunali dello Stato richiesto vanno sospese fino a conclusione della procedura concernente il ritorno immediato del minore (Jametti Greiner in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, appendice IPR, pag. 1230 n. 118). Per di più, eventuali decisioni prese da quei tribunali non inficiano la procedura di rientro, che rimane preminente (art. 17 della Convenzione). Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

  2. A torto RI 1 contesta poi di avere trasferito il figlio “illecitamente” (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione). Come ha appurato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (consid. 5b, pag. 4 a metà), secondo la legge serba i genitori detengono insieme i diritti parentali sui figli (doc. N nell'incarto dell'Autorità medesima), ciò che del resto l'appellante ammette (memoriale, pag. 10 in fondo). In simili circostanze essa non poteva quindi portare via il figlio da __________ senza l'accordo del marito o, in mancanza di accordo, senza una decisione del giudice (sentenza del Tribunale federale 5A­_427/2009 del 27 luglio 2009, consid. 3.1). Eccepisce l'interessata che il marito non si è mai occupato del bambino e quindi non ha mai esercitato il diritto di custodia, oltre ad aver usato violenza su di lei. Se non che, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele, l'esercizio del diritto di custodia da parte di un genitore titolare si presume, particolari verifiche imponendosi solo in caso di palese rinuncia per atti concludenti, ciò che nella fattispecie non appare sorretto dal benché minimo indizio (decisione impugnata, consid. 5b in fine).

L'interessata continua a ripetere che, di fatto, il marito non esercitava la custodia parentale, ma i suoi richiami alle dichiarazioni rilasciate dalla madre di lei o da una testimone di nozze sono lungi dal confortare siffatti estremi (doc. 20 e 27). Certo, il Pretore del Distretto di Riviera le ha affidato provvisoriamente il figlio, senza avvedersi però che l'efficacia di quel decreto cautelare emanato il 16 marzo 2009 senza contraddittorio era inibita dalla procedura di rientro (art. 17 della Convenzione dell'Aia). Ne segue che RI 1 trattiene il figlio nel Ticino in violazione della custodia che compete anche al marito, il quale ha postulato il ritorno del figlio entro un anno dal trasferimento, sicché – di principio – il minore va riaccompagnato a __________, sua dimora abituale prima del mancato ritorno. Nelle circostanze descritte rimane da esaminare se soccorrano eccezioni al ritorno giusta l'art. 13 della Convenzione.

  1. L'art. 13 della Convenzione prevede che l'autorità adita può rifiutare la riconsegna di un minorenne trasferito “illecitamente” ove risulti:

– che la persona, l'istituzione o l'ente che aveva cura del minore non esercitava di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento o del mancato ritorno, ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o mancato ritorno (cpv. 1 lett. a); oppure

– che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile (cpv. 1 lett. b); oppure

– che il minore si oppone al ritorno e ha raggiunto un'età e una maturità tali che appare opportuno tener conto di questa opinione (cpv. 2).

Quest'ultima ipotesi, vista l'età del bambino (17 mesi), è fuori questione. La prima, per quanto riguarda il mancato esercizio del diritto di custodia, è già stata esclusa anch'essa (sopra, consid. 7). Circa l'asserito consenso di CO 1 al trasferimento del figlio, l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ha riscontrato alcuna chiara manifestazione di volontà da parte di lui, nemmeno negli innumerevoli scambi di posta elettronica agli atti (doc. 2 nell'incarto dell'Autorità di vigilanza). L'appellante insiste nell'asserire che il marito era d'accordo con la partenza del figlio da __________, ma a parte il fatto che mal si comprende allora perché quegli abbia promosso una procedura di ritorno, sull'accertamento dell'Autorità di vigilanza l'interessata è rimasta silente. Resta pertanto da appurare – come terza ipotesi enunciata dall'art. 13 della Convenzione – se il ritorno in Serbia metterebbe il figlio in una situazione di pericolo o altrimenti intollerabile (cpv. 1 lett. b).

a) Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha scartato l'eventualità appena menzionata con l'argomento che RI 1 lamentava atti di violenza nei suoi confronti, ma non nei confronti del figlio, mentre nulla induceva a prevedere situazioni intollerabili per il bene di PI 1 dopo il rientro in Serbia. Nell'appello l'interessata evoca l'art. 5 LF-RMA, il quale precisa che il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile, in particolare se:

– il collocamento presso il genitore richiedente non corrispon­de manifestamente all'interesse del minore (lett. a);

– il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e

– il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. c).

b) L'appellante si vale delle prime due ipotesi prospettate dalla norma. Sottolinea che una separazione di PI 1 da lei è inimmaginabile, data la tenera età del bambino (che ancora viene allattato). In nessun caso, poi, il padre potrebbe accudire al figlio da sé, oberato com'è di lavoro, tanto che – essa ripete – del bambino egli non si è mai effettivamente curato. E il rientro di PI 1 a __________ implicherebbe forzatamente un distacco da lei. Per aspettare in Serbia la decisione del tribunale sull'affidamento del figlio, essa dovrebbe rinnovare infatti il visto d'entrata nel Paese, che si tratti di ottenere un permesso da turista (fino a 90 giorni) o un permesso temporaneo (oltre i 90 giorni). A tal fine essa dovrebbe indicare alle autorità serbe chi la ospita o dimostrare di potersi sostentare da sé (appello, pag. 18). Nessuna delle due condizioni – essa sostiene – è attuabile. Da un lato non le si può chiedere di alloggiare nell'appartamento coniugale, avendo lei lasciato la Serbia proprio per le violenze del marito, con il quale una riconciliazione non entra in linea di conto. D'altro lato essa sottolinea di non avere in Serbia familiari o amici prossimi che possano accoglierla, mentre le sue condizioni economiche non le permettono di appigionare un appartamento, fosse pure per poco tempo. Per di più, essa non potrebbe contare su alcuna protezione e sarebbe esposta a pressioni e angherìe da parte dell'istante, il quale vuole assicurarsi la custodia

esclusiva del bambino. Senza dimenticare – essa soggiunge – che, una volta a __________, si riattiverebbero e riprenderebbero contro di lei le denunce penali sporte dal marito, con effetti irreparabili per PI 1 (appello, pag. 20).

c) Che nel caso in esame il ritorno in Serbia del solo minorenne non corrisponda all'interesse di lui è senz'altro verosimile. Non perché CO 1 appaia incapace di occuparsi del figlio, ma perché la sua professione di “terapista sportivo” non gli lascia oggettivamente il tempo per assumere lui stesso il compito. Del resto, egli nemmeno pretende di poter curare personalmente il bambino e chiede che PI 1 torni a __________ con la madre. Non si tratta, dunque, di separare l'uno dall'altra. Il problema è di sapere prima di tutto, nelle circostanze illustrate, se RI 1 abbia o non abbia la possibilità materiale di tornare a __________.

Dando seguito a un'ordinanza emanata il 29 aprile 2009 dal giudice delegato di questa Camera, il 15 maggio 2009 CO 1 ha prodotto una dichiarazione dell'Ambasciata serba (“Garantie”) dalla quale risulta che i cittadini svizzeri con passaporto svizzero possono soggiornare nel Paese per 90 giorni senza visto d'entrata. Dopo di allora essi devono lasciare la Serbia, ma possono farvi ritorno per altri 90 giorni a condizione di avere un recapito e di rivolgersi al Ministero degli affari interni per ottenere un permesso annuo di soggiorno, il quale che potrà essere rinnovato. In seguito al matrimonio con CO 1 – ha dichiarato il console firmatario – RI 1 ha beneficiato di un permesso di soggiorno che è scaduto il 28 febbraio 2009, ma che può essere rinnovato (doc. NNN).

Il 6 agosto 2009 l'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale della Confederazione giusta l'art. 1 LF-RMA, ha trasmesso a questa Camera una dichiarazione del Ministero degli interni della Repubblica Serba in cui si precisano le possibilità e le condizioni per un soggiorno di RI 1 nel Paese. Da tale dichiarazione si evince che l'interessata può, come cittadina svizzera, soggiornare in Serbia come turista per 90 giorni, purché annunci il suo arrivo alle autorità locali di polizia entro 24 ore. Nel caso in cui decida di rimanere in Serbia più a lungo, prima che scadano i 90 giorni essa deve rivolgersi all'autorità di polizia per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, unendo all'istanza il passaporto valido, documentando la disponibilità di un'abitazione, accludendo due fotografie, appositi formulari compilati, la prova del pagamento della tassa di entrata e della tassa di soggior­no, la prova che è in grado di provvedere al proprio sostenta­mento ed è assicurata contro le malattie, come pure la prova del legame di parentela con il cittadino serbo che adduce a giustificazione della richiesta. Quanto alla durata del permes­so di soggiorno temporaneo, il Ministero degli interni spiega che esso dipende della presumibile durata del procedimento giudiziario e può essere stabilita in un anno, con la possibilità per l'interessata di sollecitare una proroga al più tardi 30 gior­ni prima della scadenza del termine.

e) Come si è accennato (consid. 5, seconda metà), nelle osservazioni all'appello CO 1 si dichiara disposto a lasciare gratuitamente l'appartamento coniugale a moglie e figlio, impegnandosi da parte sua a trasferirsi altrove. Tale proposta è stata ribadita in una dichiarazione del 2 giugno 2009, trasmessa a questa Camera dall'Ufficio federale di giustizia il 9 giugno 2009, in cui figura quanto segue:

Assumo la responsabilità di provvedere, a mie spese, all'alloggio per mio figlio, PI 1 e mia moglie, RI 1, durante il corso di tutti i processi giudiziari in Serbia. Si tratta dell'apparta­mento in __________, nel quale abitavamo tutti insieme fino alla rapina del bimbo e nel quale io abito ancora. In questo periodo io mi trasloco nell'appartamento di mia madre, __________, in via __________. C'è anche la possibilità di trasloco di mia madre da me, e PI 1 e RI 1 potranno stare nel suo appartamento.

(...) Il mio dovere è di procurare ai familiari l'alloggio gratis a __________ e prestar le garanzie per un soggiorno indisturbato in Serbia. Questo mio dovere non ha alcun limite temporale e non cessa con qualunque decisione giudiziaria. Questo vale anche per sua madre, padre e fratello. Ai sensi delle leggi della Repubblica di Serbia le mie garanzie e un alloggio procurato bastano a loro per vivere e lavorare nel nostro paese.

Inoltre, assumo la responsabilità di coprire fino alla fine di tutti i processi le spese di vita di mia moglie in Serbia. Questo sottintende la copertura delle spese di affitto, bollette di elettricità, telefono (entro l'importo di fr. 50.–); vitto (certamente esclusi alberghi, ristoranti...); eventuali spese di cura sanitaria; le spese extra che non superano l'importo di fr. 250.– (...)

A mio carico saranno tutte le spese di vita di mio figlio durante il suo soggiorno in Serbia, senza limiti temporali. Per evitare eventuali abusi, sarò io a fare tutte le compere e pagamenti a suo nome. (...) Per tutto l'esposto di sopra assumo la responsabilità con tutto il mio patrimonio mobile e immobile.

Con la lettera del 9 giugno 2009 l'Ufficio federale di giustizia ha trasmesso alla Camera anche una dichiarazione bancaria circa l'importo disponibile su un conto intestato a CO 1 (€ 9255.25, valuta il 2 giugno 2009) e il contratto di locazione dell'appartamento di cui egli è proprietario. Sempre in quella lettera l'Ufficio federale di giustizia ha riferito che in Serbia l'istante non intende avviare procedimenti penali contro la moglie. L'assunzione di tali impegni è poi stata confermata da CO 1 all'udienza del 27 luglio 2009 davanti a questa Camera.

L'appellante paventa procedimenti penali in Serbia, suscettibili di pregiudicare il bene del figlio. Oltre all'impegno formalmente sottoscritto dal marito di non intraprendere passi in tal senso, la moglie medesima riconosce tuttavia che oggi non v'è alcun procedimento legale in atto, CO 1 essendo ben cosciente “che una denuncia in Serbia contro l'appellante implicherebbe un impedimento al rientro della madre e del figlio (...)” (appello, pag. 20, terzo capoverso).

  1. Se ne conclude che nelle circostanze descritte non si scorgono gli estremi per rifiutare all'istante il ritorno di PI 1 a __________. Nessuna circostanza concreta induce a ritenere che, una volta in Serbia, RI 1 debba scontare conseguen­ze penali. Può quindi accompagnare il figlio e rimanere con lui. Con lettera del 7 agosto 2009 (successiva all'udienza in appello) l'interessata chiede una volta ancora che si assumano “le necessarie informazioni” circa le sue possibilità di rientro, ma dopo i chiarimenti cui si è accennato non è dato a divedere su che altro dovrebbe inquisire d'ufficio la Camera, tanto meno nel quadro di una procedura sommaria, “d'urgenza” (art. 2 della Convenzione dell'Aia), che deve concludersi nel giro di sei settimane (art. 11 della Convenzione dell'Aia). Anche per quanto riguarda la possibilità di soggiornare in Serbia fino al momento in cui statuirà il tribunale del luogo, la situazione appare sufficientemente deli­neata, né i documenti nuovi prodotti da CO 1 al­l'udienza del 27 luglio 2009 davanti a questa Camera (doc. PPP e QQQ) – ammissibili o inammissibili che siano – recano elementi di rilievo. Che poi non basti al genitore responsabile di trattenere illecitamente il minore opporre semplicemente un rifiuto al ritorno nello Stato in cui il figlio ha vissuto immediatamente prima del rapimento per impedire il rientro, è ammesso dall'appellante medesima quando riproduce il messaggio del Consiglio federale (appello, pag. 17 in alto).

  2. Afferma l'appellante che in concreto sarebbe più opportuno lasciare al giudice svizzero la decisione su un'eventuale modifica della custodia o del diritto di visita, evitando un inutile spostamento in Serbia per una mera questione di competenza (appello, n. 16, pag. 20 segg.). L'opinione non può essere condivisa. Già si è detto che la procedura convenzionale intesa a far tornare il figlio dall'affidatario non influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di visita (sopra, consid. 2) e che una loro eventuale modifica compete al giudice del luogo in cui si trova la dimora abituale del minorenne. Perché mai la competenza dei tribunali serbi fatta valere dal marito dovrebbe essere il frutto di “moti vendicativi nei confronti della moglie” non è dato di arguire. Né può adombrarsi una competenza del tribunale svizzero sulla base di un inesistente accordo del marito circa la partenza di moglie e figlio per la Svizzera (sopra, consid. 8 in principio), rispettivamente di un'asserita volontà del marito di trasferirsi egli medesimo in Svizzera, proposito di cui non v'è traccia agli atti. Tutto ciò senza trascurare che __________ è e rimane – l'accertamento non è contestato – la dimora abituale del figlio.

  3. Se ne conclude che, sprovvisto di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso. Quanto agli oneri del giudizio odierno, la procedura volta al ritorno di un minore è gratuita (art. 26 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia; RtiD II-2005 pag. 802 consid. 12). Ai costi di patrocinio, per contro, la gratuità si estende solo qualora l'intervento di un legale sia ordinato dall'autorità. Chi – come l'appellante – fa capo a un avvocato di fiducia, deve assumere le relative spese, a meno che siano dati i presupposti del diritto cantonale per il gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 dell'8 giugno 2009, consid. 4.2). Ora, che l'interessata si trovi in difficoltà economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è verosimile, non esercitando essa attività lucrativa e riscuotendo per il figlio assegni di prima infanzia (verbale del 27 luglio 2009 davanti a questa Camera, pag. 1 in fondo). È verosimile altresì che, sprovvista di cognizioni giuridiche, essa dovesse farsi assistere da un legale per potersi adeguatamente difendere (art. 14 cpv. 2 Lag). Più delicata è la prognosi sulla possibilità di buon diritto insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), ma si può convenire che sulle possibilità di rientro in Serbia la situazione potesse destare qualche interrogativo. Infine si può riconoscere che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente rinunciato a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Le premesse per il conferimento dell'assistenza giudiziaria sono dunque adempiute.

CO 1 non è munito neanch'egli di un patrocinatore designato dall'autorità. In esito all'attuale procedura ha diritto nondimeno a un'equa indennità per ripetibili. È vero che la precaria situazione economica in cui versa l'appellante fa apparire difficile, se non impossibile, qualsivoglia l'incasso. Nel caso in cui l'appellato adempisse i presupposti per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, il beneficio gli andrebbe dunque accordato

(DTF 122 I 322; v. anche DTF 131 III 344 consid. 7). In realtà manca qualsiasi dato affidabile sulla sua situazione finanziaria. Si dà atto che egli non aveva motivo di produrre documentazione al riguardo prima che il Tribunale federale emanasse la sentenza apparsa in DTF 134 III 88 (il cui consid. 5 non è per altro stato pubblicato) e che l'omissione non deve quindi recargli pregiudizio. Ciò non lo dispensa tuttavia dall'integrare adesso i giustificativi a sostegno della richiesta. Sul beneficio la Camera statuirà pertanto con decisione separata, come con decisione separata sarà tassata la nota professionale della curatrice di rappresentanza.

  1. La presente sentenza va comunicata per legge anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile sul ritorno di minorenni (DTF 133 III 584; art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è confermato, nel senso che è ordinato a RI 1 di assicurare il ritorno del figlio PI 1 a __________ (Serbia) dal padre CO 1 entro il 30 settembre 2009.

  1. L'Autorità cantonale di esecuzione è tenuta, nell'interesse del mi­nore, ad adoperarsi con le parti per favorire un ritorno volontario.

  2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  3. RI 1 è ammessa al beneficio dell'assi-stenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

  4. Sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 1 la Camera statuirà con decisione separata.

  5. Intimazione a:

– avv. , ;

– avv. , ;

– avv. , .

Comunicazione a:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sulle tutele, Bellinzona;

– Ufficio federale di giustizia, Berna (rif. LK 70.7/RCH);

– Divisione della giustizia, Bellinzona;

– Commissione tutoria regionale 16, Biasca;

– Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2009.51
Entscheidungsdatum
21.08.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026