Incarto n. 11.2009.46

Lugano, 15 settembre 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.28 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 6 settembre 2005 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 2 )

contro

AO 1 (patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;

Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 27 aprile 2009 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 25 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Leventina ha sciolto il matrimonio contratto il 22 marzo 1975 da AP 1 (1946) e AO 1 (1947), omologando una convenzione del 16 settembre 1999 in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, fino al momento in cui questa avesse ricevuto una rendita AVS o una rendita di invalidità, un contributo alimentare di fr. 500.– mensili indicizzati, portati

a fr. 1000.– mensili dal momento in cui il figlio G__________ (nato il

20 agosto 1979) avesse terminato l'università. Tale sentenza è passata in giudicato. Il 1° settembre 2001 AP 1 è stato pensionato anticipatamente al 50%, dopo avere aderito a un pia­no sociale elaborato dalla __________ per la ristrutturazione dell'azienda. G__________ ha concluso gli studi il 6 aprile 2004.

B. Il 6 settembre 2005 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina per ottenere la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1° luglio 2004 o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 300.– mensili da quella data. A sostegno della domanda egli ha fatto valere un notevole peggioramento della propria situazione economica dovuto al pensionamento anticipato parziale. Nella sua risposta del 28 ottobre 2005 AO 1 ha postulato il rigetto della petizio­ne. AP 1 ha replicato il 5 dicembre 2005, confermando la richiesta. La convenuta ha duplicato il 23 gennaio 2006, pro­ponendo una volta ancora di respingere la petizione.

C. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 13 marzo 2006 e l'istruttoria, cominciata quello stesso giorno, è terminata il 31 maggio successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 agosto 2006 l'attore ha ribadito la domanda principale, non senza ridurre il contributo offerto in subordine a fr. 200.– mensili solo fino al 1° settembre 2006. Nel suo allegato conclusivo del 3 agosto 2006 AO 1 ha nuovamente proposto di respingere la petizione. Il 1° settembre 2006 AP 1 è stato pensionato anticipatamente al 100%.

D. Con sentenza del 12 giugno 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 650.– mensili dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 e a fr. 610.– mensili in seguito. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.– sono state poste per tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili ridotte. Adita con appello da entrambe le parti, il 29 dicembre 2008 questa Camera ha nondimeno annullato tale sentenza per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse la lite egli medesimo (inc. 11.2007.97). Statuendo il 2 dicembre 2008, il Pretore ha emesso una sentenza identica a quella del Segretario assessore, salvo porre l'obbligo di rifondere le ripetibili di fr. 1500.– a carico dell'attore.

E. Contro la sentenza del 2 dicembre 2008 AP 1 è insorto il 23 marzo 2009 a questa Camera perché la rendita in favore dell'ex moglie sia soppressa retroattivamente dal 1° luglio 2004 o, in subordine, sia ridotta a fr. 200.– mensili dal 1° luglio 2004 fino al 31 agosto 2006 e a fr. 100.– mensili dal 1° settembre 2006 in poi. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2009 AO 1 propone di respingere il ricorso e con appello adesivo insta perché il contributo originale rimanga intatto. Nelle sue osservazioni del

2 giugno 2009 AP 1 postula il rigetto dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto: I. Sull'appello principale

  1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. art. 151 cpv. 1 o 152 vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Schei­dungs­­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungs­recht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenber­ger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate, a ragione, sui medesimi principi.

  2. L'attore acclude all'appello una decisione provvisoria del 6 marzo 2007 in cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha fissato il contributo AVS/AI/IPG a suo carico per il 2007 “quale persona senza attività lucrativa”. La convenuta contesta la proponibilità del documento, richiamando il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, ma a torto. La sentenza da lei menzionata riguarda invero una procedura a tutela dell'unio­ne coniugale, mentre in materia di divorzio “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore” giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le azioni di modifica (RtiD I-2006 pag. 665 consid. 2 con rimando; Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 138). Il nuovo documento prodotto in appello è di conseguenza ammissibile.

  3. I requisiti che giustificavano una modifica del contributo alimentare per l'ex coniuge secondo il diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999 sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 6). In sintesi, la soppressione o la riduzione di un simile contributo giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse mutata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Il giudizio presupponeva, in altri termini, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

  4. In concreto il Pretore ha accertato anzitutto che le entrate della convenuta sono rimaste stabili rispetto al momento del divorzio (in media fr. 2500.– mensili), mentre quelle dell'attore sono diminuite, senza responsabilità di lui, da fr. 7000.– mensili nel 1999 a fr. 4562.10 mensili nel 2005 e a fr. 4292.30 mensili nel settembre 2006, dopo il completo pensionamento. Il primo giudice non è stato in grado di risalire invece ai fabbisogni delle parti il giorno del divorzio. Dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio egli ha desunto nondimeno che lo scopo del contributo alimentare era quello di garantire alla moglie l'indispensabile, tant'è che le parti avevano previsto una rendita d'indigenza a norma dell'art. 152 vCC. In condizioni siffatte il Pretore ha ritenuto equo ridurre il contributo alimentare per la convenuta nella medesima proporzione in cui si erano contratte le entrate dell'attore. Ha decurtato così la rendita del 35% dal 1° settembre 2005 al 31 agosto del 2006 e del 39% dopo di allora, onde un contributo di fr. 650.– mensili dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 e di fr. 610.– mensili dal 1° settembre 2006 in poi.

  5. Nell'appello l'attore sostiene in primo luogo che rispetto al momento del divorzio la situazione finanziaria dell'ex moglie è migliorata, giacché essa può contare oggi sul capitale che le è stato versato in liquidazione del regime dei beni. A torto. Il versamento di fr. 125 000.– in liquidazione del regime matrimoniale era già stato considerato nel quadro della convenzione sulle conseguenze accessorie di divorzio (doc. A, pag. 2, clausola n. 2). Non raffigura dunque di una circostan­za nuova né, tanto meno, imprevedibile per rapporto al giorno del divorzio. Al contrario: nelle circostanze descritte è lecito presumere che il versamento sia entrato in linea di conto sin dall'inizio per fissare la rendita di indigenza (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art. 153 vCC). Dal carteggio fiscale richia­mato si evince dipoi che alla fine del 2005 la convenuta conser­vava sostanza per circa fr. 104 000.–, oltre a proprietà immobiliari nel Comune di __________ che già possedeva al momento del divorzio (dichiarazioni d'imposta 2001/02 e 2005, nel fascicolo 6 richiamato). Non è contestato infine che le entrate di AO 1 siano rimaste stabili, attorno ai fr. 2500.– mensili. Sotto questo profilo, pertanto, non si ravvisano mutamenti di rilievo nella situazione economica della convenuta rispetto al 1999.

  6. L'appellante afferma inoltre che dalle sue entrate dopo il pensio­namento vanno dedotti fr. 163.– mensili di contributi AVS/AI/IPG ch'egli è tenuto a pagare, come risulta dalla decisione prodotta in appello (sopra, consid. 2). La convenuta obietta che quella decisione è meramente provvisoria e che l'attore, in buone condizioni di salute e con adeguata formazione professionale, potrebbe svolgere “piccoli lavori” per arrotondare le sue entrate.

a) Che una persona senza attività lucrativa, la quale non abbia ancora raggiunto l'età del pensionamento ordinario, debba continuare a versare contributi AVS/AI/IPG quantunque benefici di un pensionamento anticipato è noto (si veda anche l'opuscolo informativo n. 2.03 pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG, pag. 2, consultabile in: www.bsv.admin.ch/praxis/02504/index.html?lang=it). E il contribuente è tenuto ad assolvere l'obbligo fin dalla decisione provvisoria della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, salvo rettifica dopo la tassazione definitiva

(opuscolo citato, pag. 6 seg.). Nel caso specifico l'onere AVS/AI/IPG non può dunque essere trascurato. Ciò non toglie che, in quanto tale, esso rientri nel calcolo del fabbisogno, non in quello dei redditi. Sulla questione si tornerà pertanto in appresso (consid. 7g).

b) Circa le entrate del marito, in definitiva, nulla induce a scostarsi dall'accertamento del Pretore, secondo cui al momento del divorzio esse ammontavano a circa fr. 7000.– mensili. La convenuta oppone che l'ex marito non ha recato la prova di tale circostanza e non ha dimostrato dunque il peggioramento della sua situazione economica. Disconosce però che agli atti figura un certificato di salario per la dichiarazione d'imposta, dal quale risulta che nel 1999 AP 1 ha percepito uno stipendio di fr. 7007.35 netti mensili (doc. Z). Nel 2005 poi, al momento di promuovere causa, il reddito di lui era

calato a fr. 4562.10 mensili e si è ulteriormente ridotto a fr. 4292.30 mensili dopo il 1° settembre 2006. Non fa dubbio perciò che, dal profilo delle entrate, la situazione dell'attore si è deteriorata in modo rilevante e duraturo. La convenuta eccepisce che l'attore potrebbe compensare l'aggravio con “piccoli lavori”. Non indica concretamente però quali “piccoli lavori” egli potrebbe svolgere a sessant'an­ni né quanto egli potrebbe guadagnare in tal modo.

  1. Lamenta l'attore che, dopo avere sopperito alle proprie necessità, il reddito da lui conseguito dopo il pensionamento gli lascia un margine disponibile di appena fr. 258.70 mensili, insufficiente per finanziare la rendita in favore dell'ex moglie. Il Pretore non poteva dunque – egli soggiunge – limitarsi a ridurre il contributo alimentare nella stessa proporzione in cui era diminuito il suo reddito, rinunciando a verificare se gli rimangano mezzi sufficienti per erogare la rendita (sentenza impugnata, consid. 8 in fine). La censura non manca di pertinenza. Certo, dandosi un minor reddito dell'obbligato, l'art. 153 cpv. 2 vCC consentiva una riduzione proporzionale della rendita (Lü­chin­ger/Geiser, op. cit., n. 15 ad art. 153 vCC con rinvio a DTF 108 II 33). Il principio tuttavia non escludeva riduzioni più incisive, il debitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; Lüchinger/ Geiser, op. cit., n. 5 in fine ad art. 152 vCC con richiami; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.1997.25 del 6 maggio 1998, consid. 4). D'altro lato un minor reddito del debitore non giustificava automaticamente una riduzione della rendita. In caso di pensionamento, ad esempio, il minor reddito del debitore poteva risultare compensato da un mi­nor fabbisogno (Bühler/Spüh­ler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 69 ad art. 153 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs­recht, Zurigo 1995, pag. 361 nota 6a). Comunque fosse, nella fattispecie il primo giudice non poteva sorvolare semplicemente la questione legata al fabbisogno minimo dell'attore.

Ciò premesso, occorre calcolare il fabbisogno minimo del debitore al momento del giudizio e verificare se esso lasciasse spazio allo stanziamento di una rendita. L'attore allega un fabbisogno minimo di fr. 3870.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 1212.–, luce e riscaldamento fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 355.–, partecipazione alle spese di malattia fr. 150.– mensili, assicurazione dello stabile e responsabilità civile privata fr. 106.95, tasse rifiuti e acqua potabile fr. 29.15, telefono fr. 130.–, radio e televisione fr. 37.50, spese d'automobile fr. 250.–, imposte fr. 300.–). Per la convenuta il fabbisogno minimo dell'ex marito non superava invece, al momento del giudizio, fr. 2905.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, cassa malati fr. 305.–, imposte fr. 300.–), ciò che lasciava ampio margine per onorare il contributo in suo favore.

a) Relativamente al costo dell'alloggio, l'attore risulta debitore di un mutuo ipotecario di fr. 300 000.– al tasso del 2.850% annuo, sul quale decorrono interessi di fr. 712.50 mensili (doc. E e U) e ammortamenti per fr. 500.– mensili (non contestati). L'ammortamento è per vero un ordinario rimborso di mutuo (DTF 127 III 292 in alto), non un costo dell'alloggio, ma in concreto il debito ipotecario (che ammontava originariamente a fr. 400 000.–) risale, per quanto risulta dagli atti fiscali, a prima del divorzio, sicché l'onere non può essere disconosciuto ora. A ciò si aggiungono fr. 17.50 mensili per la tassa dei rifiuti (doc. H) e fr. 70.45 mensili per l'assicurazione dello stabile (doc. F). L'interessato espone altresì fr. 200.– mensili per “luce e riscaldamento”. Agli atti però figura unicamente un acconto trimestrale per l'elettricità di fr. 505.70 (doc. K). Considerato che il consumo di energia elettrica rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74, cifra 1), per il riscaldamento non possono essere equitativamente conteggiati più di fr. 150.– mensili. Ne segue un

esborso complessivo di fr. 1450.45 mensili.

b) Il premio delle assicurazioni correnti va inserito, per principio, nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c). All'appellante dev'essere riconosciuta quindi la spesa di fr. 23.15 mensili per l'assicurazione dell'economia domestica (doc. F), mentre non è data a divedere l'utilità di una seconda assicurazione “RC-Mobilia” (doc. F). Il costo dell'acqua potabile

inoltre rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del

10 marzo 2008, consid. 7c), come la bolletta del telefono e il canone radiotelevisivo (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141).

c) Il premio della cassa malati ammontava nel 2005 a fr. 312.30 mensili (doc. G: l'importo di fr. 305.– mensili indicato dalla convenuta non trova riscontro agli atti). Quanto all'eventuale franchigia e al costo di cure mediche o dentarie, essi vanno compresi nel fabbisogno minimo solo qualora appaiano verosimili e duraturi (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). L'appellante ha dimostrato di avere affrontato nel 2005 esborsi siffatti (doc. M e V), ma non ha reso verosimile che siano ricorrenti. Egli medesimo indica, del resto, di non avere particolari problemi di salute (interrogatorio formale, verbale del 31 mag­gio 2006, pag. 2, risposta n. 9).

d) Circa le spese d'automobile, non consta che dopo il completo pensionamento l'appellante abbisogni ancora di un veicolo privato per fini professionali (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). La spesa di fr. 250.– mensili che egli espone non può dunque trovare posto nel fabbisogno minimo, libero l'appellante di finanziarla – se mai – con la maggiorazione del 20% che gli è riconosciuta su tale importo.

e) L'onere fiscale di fr. 300.– mensili esposto dall'attore non è contestato, ma la convenuta fa notare che, dandosi ristrettezze economiche, esso va tralasciato. La giurisprudenza relativa al nuovo diritto del divorzio prevede invero che, ravvisandosi difficoltà finanziarie, le imposte non devono essere considerate (DTF 126 III 356 consid. aa, 127 III 70 in alto). La giurisprudenza medesima ha avuto modo di precisare tuttavia che tale principio non vale nel caso in cui si tratti di modificare – come in concreto – una rendita d'indigenza secondo il vecchio diritto (sicurezza giuridica: DTF 128 III 257).

f) La convenuta soggiunge infine che non si giustifica di maggiorare il fabbisogno dell'appellante del 20%, tale aumento non applicandosi in caso di situazioni economiche precarie. La dottrina citata dall'appellante, però, si riferisce al contributo di mantenimento calcolato in base alla legge attuale (Bastons Buletti, L'entretien après divorce in: SJ 129/2007 pag. 88 in alto). Nel diritto previgente la giurisprudenza correlata all'art. 152 vCC riconosceva al debitore di rendite d'indigenza un supplemento fisso del 20% sul fabbisogno minimo (DTF 123 III 4 con­sid. 3b/bb, 121 III 49; Rep. 1996 pag. 133 consid. 3 con riman­di; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 86 n. 02.58 e pag. 305 n. 05.178; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 152 vCC). Da tale orientamento non è il caso di scostarsi adesso.

g) In definitiva il fabbisogno “allargato” dell'appellante può essere valutato in complessivi fr. 3823.10 mensili, così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 1450.45, premio della cassa malati fr. 312.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.15, imposte fr. 300.–, più il noto 20% di maggiorazione. Dato un reddito di fr. 4562.10 mensili (sopra, consid. 4), fino al­ 31 agosto 2006 l'appellante fruiva così di un margine disponibile di fr. 739.– mensili, onde l'infondatezza della richiesta intesa a ottenere la soppressione del contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 650.– mensili. È vero che il sindacato del Pretore decorre dal 1° settembre 2005, mentre l'appellante chiede la soppressione della rendita in favore dell'ex moglie (fr. 1000.– mensili da quando il figlio G__________ ha ultimato gli studi, il 6 aprile 2004) sin dal 1° luglio 2004. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, tuttavia, che la modifica di una pensione alimentare dovuta dopo il divorzio esplicava i suoi effetti a norma dell'art. 153 cpv. 2 vCC, in linea di principio, dal momento in cui era stata introdotta l'azione (in concreto il 6 settembre 2005). Una modifica retroattiva non si giustificava, normalmente, neppure per equità (DTF 117 II 370 consid. aa). Ragioni speciali che giustifichino una deroga a tale principio l'appellante non adduce. Non si scorgono gli estremi, dunque, per una modifica della rendita ancor più retroattiva di quella fissata dal Pretore.

Dopo il completo pensionamento, intervenuto il 1° settembre 2006, l'attore ha visto il suo reddito diminuire a fr. 4292.30 mensili (sopra, consid. 4). Dopo di allora, inoltre, egli deve versare fr. 163.– mensili di contributi AVS/AI/IPG, onde un fabbisogno “allargato” (compresa la maggiorazione del 20%) di fr. 4018.70 mensili. Il suo margine disponibile è sceso così a fr. 273.60 mensili. La rendita fissata dal Pretore in fr. 610.– mensili va quindi ricondotta a fr. 275.– mensili (arrotondati). Al proposito l'appello merita parziale accoglimento.

  1. L'appellante epiloga di avere “evidentemente” preventivato al momento del divorzio il proprio fabbisogno mensile, nel senso che solo un terzo del suo margine disponibile sarebbe stato destinato allo stanziamento di contributi alimentari. In realtà l'assunto poco sussidia. L'attore avendo omesso ogni indicazione sul proprio fabbisogno al momento del divorzio, intanto, niente è dato di sapere sul suo margine disponibile di allora. A parte ciò, il contributo alimentare pattuito nella convenzione del 16 settembre 1999 era fondato espressamente sull'art. 152 vCC (doc. A, pag. 2, punto 3). E una rendita siffatta era calcolata in base alle necessità del creditore, non alle condizioni finanziarie del debitore (Gei­ser, op. cit., pag. 361 in alto; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 13 in fine ad art. 153 vCC). L'appellante eccepisce che la convenzione teneva conto anche della sua capacità economica, ma nulla suffraga l'afferma­zione. L'accordo prevedeva unicamente una possibile riduzione del contributo alimentare nel caso in cui la convenuta avesse conseguito un reddito di oltre fr. 2500.– mensili (clausola n. 4) e l'estinzione del medesimo allorché la convenuta avesse percepito una rendita intera d'invalidità o di vecchiaia (clausola n. 5). Alle condizioni economiche del debitore l'intesa nemmeno accennava, sicché per quanto lo riguarda essa tutelava solo l'equivalente del fabbisogno “allargato”.

II. Sull'appello adesivo

  1. La convenuta fa valere che al momento di firmare la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio l'unica previsione di cui le parti avevano tenuto conto era l'eventuale rendita di invalidità o la futura rendita di vecchiaia percepita dalla beneficiaria. Al pensionamento (o prepensionamento) del debitore l'accordo neppure alludeva, per tacere della circostanza che l'ipotesi era ampiamente prevedibile e non legittima alcuna riduzione del contributo alimentare. Ora, che nel caso specifico la convenzione sugli effetti accessori del divorzio non accennasse al pensionamento (o al prepensionamento) del debitore è un dato di fatto, ma ciò non basta per affermare che quest'ultima eventualità fosse irrilevante ai fini della rendita. La circostanza che il marito, nato il 1° agosto 1946, avrebbe raggiunto l'età del pensionamento ordinario appena un mese prima della moglie, nata il 30 settembre 1947, induce piuttosto a ritenere che non fosse necessario regolare la questione, la rendita d'indigenza venendo in ogni modo a cadere nel giro di un mese (doc. A, pag. 3, clausola n. 5). È possibile che le intenzioni della __________ risalissero addietro nel tempo (il piano sociale per la ristrutturazione del­l'azienda è stato approvato dai partner sociali nel maggio del 1999: doc. CC), ma nulla permette di arguire che l'interessato avesse ricevuto indicazioni concrete sul suo futuro professionale prima del 7 giugno 2000, giorno in cui è stato infor­mato che la riduzione di personale avrebbe colpito il suo ramo d'attività e si è visto offrire un accordo di pensionamento anticipato (doc. CC). In simili condizioni il netto calo delle entrate da lui fatto valere non può essere ignorato.

  2. L'appellante adesiva sottolinea che la rendita stabilita nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio era fondata sull'art. 152 vCC e assicurava al debitore solo il fabbisogno minimo maggiorato del 20%, non il tenore di vita raggiunto durante il matrimonio. A mente sua inoltre l'ex marito potrebbe aumentare le entrate e garantirsi un margine disponibile che gli permetterebbe di continuare a erogare il contributo di mantenimento originario. Le argomentazioni sul reddito e il fabbisogno minimo dell'attore sono già state esaminate nel quadro dell'appello principale (consid. 6 e 7). Non è quindi il caso di ripetersi. In merito alle condizioni finanziarie della convenuta, già si è detto che la liquidazione del regime matrimoniale pattuita al momento del divorzio non è una circostanza nuova o imprevista (consid. 5). Quanto al fatto che AO 1 abbia ricevuto una carta clienti da un albergo di __________ (doc. T), esso non basta per comprovare soggiorni lussuosi o ricorrenti né condizioni finanziarie prospere, tanto meno ove si consideri che l'attore non indica a quanto ammonti concretamente il fabbisogno della convenuta, né pretende che la situazione finanziaria di lei sia mutata rispetto al momento del divorzio o che essa goda oggi di un margine disponibile superiore al suo.

Ciò posto, non si deve dimenticare che – come si è visto nell'ambito dell'appello principale (consid. 7g) – fino al 31 agosto 2006 l'attore fruiva ancora di un margine disponibile di fr. 739.– mensili. Nulla giustificava pertanto la riduzione della rendita litigiosa a fr. 650.– mensili fino a quella data. Contrariamente a quanto parrebbe sostenere AP 1 nelle osservazioni all'appello adesivo, la circostanza che al momento di promuovere causa le sue entrate fossero diminuite rispetto al momento del divorzio ancora non giustificava una decurtazione proporzionale del contributo alimentare per l'ex moglie, una rendita ancorata all'art. 152 vCC essendo destinata in primo luogo a sollevare il creditore dall'indigenza (sopra, consid. 4). E siccome l'attore si vedeva assicurato l'equivalente del fabbisogno minimo “allargato”, conservando un margine disponibile di fr. 740.– mensili (arrotondati), non v'era ragione perché il Pretore riducesse il contributo alimentare per la convenuta oltre quella cifra. Su tal punto l'appello adesivo si rivela parzialmente provvisto di buon fondamento e il giudizio impugnato va riformato di conseguenza.

  1. Per la convenuta la petizione dell'ex marito va respinta in ogni modo, mancando agli atti qualsiasi indicazione sui fabbisogni delle parti al momento del divorzio. La conclusione è affrettata. È vero che, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, decisivo ai fini del giudizio su un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC era il raffronto tra le condizioni in cui si trovavano le parti al momento in cui era stato sciolto il matrimonio (rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione, senza dimenticare che il giudizio era anche una questione di equità, non solo di diritto (sopra, consid. 3). Addurre i dati necessari per il paragone incombeva – nella fattispecie – all'attore, che dalle mutate circostanze intende dedurre il suo diritto alla soppressione del contributo alimentare (Bühler/ Spüh­ler, op. cit., n. 54 ad art. 153 vCC). E l'attore ha addotto solo i dati inerenti al proprio reddito.

Se non che, come la convenuta medesima allega, nella fattispecie la rendita di fr. 1000.– mensili concordata al momento del divorzio (dopo che il figlio avesse terminato gli studi) era destinata a rimediare alla “grave ristrettezza” in cui lei si trovava e si trova tuttora (appello adesivo, pag. 6 a metà). L'attore non asserisce – come si è rilevato – che la situazione finanziaria di lei sia mutata rispetto al momento del divorzio. L'unica questione era sapere pertanto se, dovendo continuare a erogare il contributo di fr. 1000.– mensili nonostante l'imprevisto calo di reddito, l'attore vedesse intaccare il proprio fabbisogno minimo “allargato”. Gli accertamenti che precedono mostrano che in certa misura ciò era il caso già quando AP 1 ha promosso causa (disponibilità di fr. 740.– mensili), ma che la disponibilità di lui è calata drasticamente (a fr. 275.– mensili) dopo il completo pensionamento, intervenuto il 1° settembre 2006.

Si conviene che il giudizio attuale sarebbe potuto essere diverso ove il contributo alimentare fosse stato pattuito a norma dell'art. 151 cpv. 1 vCC (Geiser, Worin unterscheiden sich heute die Renten nach Art. 151 und Art. 152 ZGB?, in: ZBJV 129/1993 pag. 365) o qualora l'attore versasse in ristrettezze già al momento del divorzio, sicché non potesse fruire nemmeno allora del fabbisogno minimo “allargato”. Nemmeno l'appellante adesiva, tuttavia, prospetta ipotesi del genere.

III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

  1. Gli oneri del giudizio odierno e le ripetibili di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale ottiene causa parzialmente vinta sull'entità del contributo alimentare dovuto dal 1° settembre 2006 fino al 64° anno di età della beneficiaria (riduzione dai fr. 610.– mensili fissati dal Pretore a fr. 275.– mensili), ma esce sconfitto per quanto attiene al periodo precedente (nessun annullamento dei fr. 1000.– mensili dovuti dal 1° lu­glio 2004 al 31 agosto 2005 e nessun annullamento dei fr. 650.– mensili fissati dal Pretore dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006). Nel complesso egli soccombe dunque per due terzi, onde l'addebito degli oneri processuali in tale misura e l'obbligo di rifondere ripetibili ridotte alla controparte. Quanto all'appello adesivo, l'interessata risulta parzialmente vittoriosa solo sul contributo alimentare per sé dal

1° settembre 2005 al 31 ago­sto 2006 (fr. 740.– mensili invece dei fr. 650.– stabiliti dal Pretore), ma nulla consegue in più dopo di allora. In definitiva dunque soccombe anch'essa per due terzi, con i medesimi effetti correlati all'appello principale.

L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado. Davanti al Pretore l'attore chiedeva l'annullamento del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili retroattivamente dal 1° luglio 2004. Vede ridurlo a fr. 740.– mensili dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 e a fr. 275.– mensili dopo di allora. In sostanza egli ottiene pertanto cinque noni della richiesta. Gli oneri processuali e le ripetibili vanno attribuiti di conseguenza in base a tale chiave di riparto. Per quel che è delle ripetibili in particolare, l'indennità è commisurata all'ammontare stabilito dal Pretore (fr. 1500.– per un grado di vittoria di tre quarti), i cui criteri di calcolo non sono messi in discussione dagli appellanti.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente, almeno per quanto riguardava l'appello principale, la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Gli appelli sono parzialmente accolti e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata nel dispositivo n. 2 della sentenza emessa fra le parti il 25 ottobre 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina è modificato come segue:

AP 1 è tenuto a versare ad AO 1 un contributo alimentare di fr. 740.– mensili dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 e di fr. 275.– mensili dal 1° settembre 2006 in poi. Per il resto la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio rimane invariata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per quattro noni a carico dell'attore medesimo e per il rimanente a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 300.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1000.–

da anticipare dall'attore, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr. 50.–

fr. 800.–

da anticipare dalla convenuta, sono posti per due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico dell'attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 1400.– per ripetibili ridotte.

IV. Intimazione:

– ; – , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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