11.2009.38

Incarto n. 11.2009.38

Lugano 27 agosto 2010/rs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Olgiati, supplente

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.1379 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 28 ottobre 2008 da

AP 1 (patrocinati dall' PA 1)

contro

) AO 1 (patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 marzo 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare

emesso il 5 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

  1. Se dev'essere accolta l'istanza di restituzione in intero dell'8 aprile 2009 formulata da AO 1 per produrre nuove prove in appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 1111 RFD di __________, sezione __________, sulla quale sorge una casa in cui egli

abita con la moglie AP 2. Il fondo è gravato di una servitù di passo veicolare in favore della contigua particella n. 833, appartenente a __________, sulla quale sorge una casa in cui essa abita con il marito AO 1. Da tempo il diritto di passo è fonte di litigi tra gli aventi diritto e il proprietario del fondo serviente. Il 5 luglio 2009 si è verificato un alterco tra AP 1 e AO 1. Questi percorreva in automobile il tratto di strada antistante l'abitazione posta sul fondo dominante, quando si è trovato AP 1 al centro della carreggiata che – a suo dire – camminava con lentezza. All'atto di superarlo egli si è visto sferrare da AP 1 un pugno sul parabrezza, onde il diverbio.

B. Il 9 luglio 2009 AO 1 ha scritto al vicino, denuncian­do difficoltà nell'esercizio della servitù e manifestando l'intenzione di installare una telecamera per documentare l'eventuale ripetersi di fatti come quelli avvenuti il 5 luglio precedente. Ha risposto il 10 luglio 2008 l'avv. __________, il quale ha contestato i rimproveri mossi al suo assistito, comunicato nondimeno che per quanto riguardava la videocamera il suo cliente “non avrebbe nulla da obiettare, e anzi, alla luce della grave aggressione subita il 5 luglio 2008, ne sarebbe ben felice”. AO 1 ha installato così la telecamera, salvo sentirsi invitare il 13 agosto 2008 da AP 1 e AP 2 a toglierla. Il 9 ottobre successivo costoro hanno sollecitato AO 1 a rimuovere l'apparecchio e il 14 ottobre successivo hanno reiterato la diffida. Apparentemente senza esito.

C. Il 28 ottobre 2008 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse a AO 1 in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di rimuovere l'impianto di videosorveglianza, di distruggere le registrazioni eseguite, di astenersi in futuro dalla posa di ogni tipo di apparecchio di ripresa video o fotografica rivolto sulla loro proprietà, di distruggere ogni fotografia, indipendentemente dal supporto su cui fosse registrata, avente per oggetto la loro proprietà AP 2 o loro stessi, loro amici, parenti e conoscenti, così come di vietare la divulgazione a terzi dei dati delle riprese video o fotografiche. All'udienza dell'11 novembre 2008, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, tranne in relazione al divieto di divulgare a terzi i dati delle riprese video o fotografiche.

D. Statuendo il 5 marzo 2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare e ha vietato al convenuto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di divulgare a terze persone “i dati delle riprese video o fotografiche aventi per oggetto la proprietà degli istanti o gli stessi istanti (nonché parenti, amici e conoscenti), questo fino a definitiva eliminazione di tali dati”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per tre quarti a carico degli istanti e per un quarto a carico del convenuto, cui gli istanti sono stati tenuti a rifondere fr. 500.– per ripetibili.

E. Contro il decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 18 marzo 2009 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato, accogliendo la loro istanza. Con osservazioni dell'8 aprile 2009 AO 1 ha postulato la reiezione dell'appello e quello stesso giorno ha instato per una restituzione in intero al fine di produrre una lettera del 29 febbraio 2008 inviata dall'avvocato __________ al suo patrocinatore. AP 1 e AP 2 hanno proposto il 6 maggio 2009 di respingere l'istanza di restituzione in intero.

Considerando

in diritto: I. Sull'istanza di restituzione in intero

  1. AO 1 chiede di essere ammesso a produrre una lettera scritta il 29 febbraio 2008 dall'avv. __________ all'avv. PA 2, dalla quale risulterebbe che la posa della nota videocamera è avvenuta con l'assenso di AP 1 e della moglie AP 2. Ora, l'art. 138 CPC sulla restituzione in intero per esibire nuovi mezzi di azione o difesa non è applicabile per produrre documenti dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (Rep. 1982 pag. 105 consid. 1). Per di più, è a dir poco dubbio che il documento in questione abbia “il suo substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa”, come ad esempio quando una parte rinvenga – senza alcuna negligenza – un documento nuovo in modo fortuito (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massi­mato e commentato, Lugano 2000, pag. 583 nota 688). Sia come sia, e come si vedrà in seguito (consid. 7), la lettera in rassegna non ha alcuna influenza per l'esito del processo. L'istanza di restituzione in intero va pertanto dichiarata irricevibile.

II. Sull'appello

  1. La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28d CC), quella degli art. 376 segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 135 n. 633). Il termine per appellare, non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC), è di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato agli istanti il 9 marzo 2009. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

  2. In concreto il Pretore ha respinto l'istanza, salvo la richiesta cui il convenuto aveva aderito, poiché nella lettera del 10 luglio 2008 gli istanti avevano acconsentito, per il tramite del loro legale, all'istallazione della videocamera. Per il primo giudice ciò esclude una lesione illecita della personalità. Gli appellanti eccepiscono anzitutto che AP 2 non ha mai approvato la posa dell'apparecchio, mentre il consenso di AP 1 nella lettera del 10 luglio 2008 andava interpretato in senso meramente ironico. Ad ogni modo – essi proseguono – ogni eventuale consenso è stato revocato con il sollecito del 13 agosto 2008 o, al più tardi, con l'istanza cautelare. Consenso che a loro avviso nemmeno sarebbe valido, poiché rilasciato senza avere ricevuto dal convenuto le necessarie informazioni circa la posizione e le modalità d'uso della videocamera. Per gli appellanti, poi, il vicino non ha alcun interesse preponderante alla posa dell'apparecchio, semplice pretesto e misura di ritorsione a una denuncia penale da loro sporta contro di lui per lesioni intenzionali e vie di fatto in seguito alla disputa del 5 luglio 2008.

  3. I presupposti per l'adozione di misure cautelari sulla scorta dell'art. 28c cpv. 1 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Basti rammentare che essi tendono a impedire comportamenti suscettibili di configurare una lesione della personalità. All'istante incombe di rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze troppo severe – una lesione imminente o attuale della sua personalità perpetrata attraverso un comportamento illecito, idoneo a cagionare un pregiudizio difficilmente riparabile. Il convenuto, da parte sua, è tenuto a recare – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, op. cit., pag. 131 n. 609 seg.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 28c; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 253 n. 14.82). Spetta poi al giudice ponderare i contrapposti interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto sia degno di protezione (DTF 126 III 306 consid. 4a; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.308/2003 del 28 ottobre 2003 consid. 2.2 in: SJ 126/2004 I pag 250). Sotto il profilo della legge sulla protezione dei dati l'art. 15 cpv. 1 LPD (RS 235.1) rinvia a sua volta, per quanto riguarda le azioni e i provvedimenti cautelari in materia di protezione della personalità, agli art. 28–28l CC (Rampini in: Basler Kommentar, DSG, 2ª edizione, n. 2 ad art. 13).

  4. Nella fattispecie AO 1 ha installato la videocamera sul davanzale di una finestra che si affaccia sul tratto di strada appartenente a AP 1 e sul quale grava una servitù di passo veicolare in favore del fondo appartenente alla di lui moglie (doc. C). Egli afferma che l'apparecchio è stato posato “poiché tra le parti è in atto un contenzioso circa il diritto di passo, al fine di documentare l'atteggiamento dell'istante” (verbale dell'11 novembre 2008; doc. 1). Ora, analogamente alla sorveglianza di spazi pubblici, la videosorveglianza messa in atto dal convenuto su spazi privati può essere considerata “di natura dissuasiva”, giacché destinata a prevenire atti illeciti e a preservare l'integrità dei beni (Flückiger/Auer, La vidéosurveillance dans l'œil de la Constitution in: AJP 2006 pag. 924). Se non che, la registrazione di immagini relative a persone fisiche, identificate o identificabili, costituisce un'elaborazione di dati personali suscettibile di offendere la personalità dell'interessato, in particolare la sfera privata garantita dall'art. 13 cpv. 1 Cost. (DTF 133 I 80 consid. 3). Tanto più ove si pensi che già la ripresa fotografica o cinematografica di una persona determinata può costituire una violazione della personalità (DTF 129 III 723 consid. 4.1, 127 III 492 consid. 3). Puntata in modo quasi permanente (12 ore nei mesi estivi e 10 ore in quelli invernali) su una proprietà altrui e destinata a riprende il proprietario ogni qual volta percorra l'accesso alla sua abitazione, la posa dell'apparecchio in questione appare – per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari – lesiva della personalità.

  5. L'impiego di videocamere da parte di privati per la protezione di persone o cose è soggetto alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) se le riprese concernono persone identificate o identificabili. Poco importa che le immagini vengano conservate o no. La raccolta, la comunicazione, la consultazione immediata o differita oppure la conservazione di simili immagini devono rispettare i principi generali della protezione dei dati. In sintesi, l'impiego di sistemi di videosorveglianza è legittimo ove sia consentito della persona interessata, da un interesse preponderante pubblico o privato oppure dalla legge (principio della liceità); inoltre esso deve essere un mezzo adeguato e necessario a conseguire l'obiettivo fissato (principio della proporzionalità: v. promemoria del gennaio 2003 sulla videosorveglianza da parte di persone private elaborato dall'incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza in: www.edoeb.admin.ch/documentazione/protezione dei dati/pro­memoria/videosorveglianza).

  6. Nel caso specifico il Pretore ha ritenuto che gli istanti avessero consentito alla posa della videocamera, ciò che esclude ogni lesione della personalità (art. 28 cpv. 2 CC e 13 cpv. 1 LPD). In realtà dalla lettera del 10 luglio 2008 (doc. 2) può desumersi solo il consenso di AP 1, per altro revocato già il 13 agosto 2008 (doc. 3). Comunque sia, il 9 ottobre 2008 AP 1 e AP 2 hanno fissato a AO 1 un termine di cinque giorni per rimuovere la videocamera (doc. E) e il 14 ottobre 2008 hanno reiterato la diffida (doc. G). Che l'interessato possa revocare il proprio consenso in ogni tempo è fuori dubbio (Meili, op. cit., n. 48 ad art. 28 CC; Bucher, op. cit., pag. 112 n. 513; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 91 n. 638 seg.). Ciò posto, versare agli atti la lettera scritta il 29 febbraio 2008 dall'avv. __________ all'avv. PA 2 non è di alcun rilievo ai fini del giudizio.

  7. Rimane da esaminare se il convenuto possa invocare un valido motivo, nonostante l'opposizione degli istanti, per mantenere la videocamera puntata sul fondo serviente. Che egli possa valersi di una giustificazione legale non risulta. Che in concreto sussista un interesse pubblico preponderante non è preteso. La questione è di sapere pertanto se sia dato un interesse privato preponderante. Come si è accennato, AO 1 ha installato la videocamera per documentare eventuali abusi di AP 1, il quale intralcerebbe l'uso del passo veicolare. Si tratta quindi di soppesare, a un sommario esame, i rispettivi interessi. Ora, la posa di una videocamera per prevenire atti illeciti è di per sé ammissibile (sopra, consid. 5). Che una tale registrazione di immagini debba permettere l'identificazione dell'autore è evidente. Il problema consiste nel rispetto della proporzionalità. Filmare il vicino ogni qual volta si trovi sulla strada oggetto del passo solo per evitare che egli cammini lentamente al centro della carreggiata e intralci il transito veicolare degli aventi diritto è un provvedimento esagerato. Certo, il 5 luglio 2008 tra AO 1 e AP 1 è intervenuto un scontro verbale. AO 1 tuttavia può procurarsi le prove di quanto afferma (e in particolare del comportamento provocatorio di AP 1) anche con mezzi meno invasivi della personalità, per

esempio facendo capo a testimoni. Quanto egli ha messo in atto non può dirsi conforme al principio della proporzionalità.

  1. Provvedimenti cautelari fondati sull'art. 28c cpv. 1 CC presuppongono – come detto (consid. 4) – una lesione imminente o attuale della personalità suscettiva di cagionare un pregiudizio difficilmente riparabile. Ove una lesione della personalità appaia illecita, nondimeno, l'esistenza di tale requisito dev'essere ammessa con generosità (Tercier, op. cit., pag. 151 n. 1123). Inoltre la continua ripresa e registrazione di immagini illecite rinnova la lesione della personalità, sicché le conseguenze possono rivelarsi difficilmente riparabili (cfr. anche Bugnon, Les misures provvisionnelles et la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 39). Per di più, la nozione di “danno” nel senso dell'art. 28c cpv. 1 CC comprende anche il semplice effetto molesto a norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 219 n. 644a), il quale senza rimozione della telecamera rischia in concreto – a un giudizio di verosimiglianza – di essere poi difficilmente riparabile.

  2. Dato quanto precede, nel principio l'appello degli istanti si rivela così provvisto di buon diritto. Anche in materia di protezione della personalità, tuttavia, i provvedimenti cautelari devono rispettare il citato precetto della propor­zionalità e limitarsi all'indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Bucher, op. cit., pag. 131 n. 613). Nel caso in rassegna si giustifica dunque di ordinare a AO 1 di sospendere immediatamente l'uso della videocamera e la divulgazione a terzi delle registrazioni, mentre tutto il resto, ovvero la rimozione definitiva dell'apparecchio, il divieto di astenersi in futuro dalla posa di ogni tipo di apparecchiatura e la distruzione di ogni fotografia o ripresa, va demandato alla causa di merito. Quanto alla comminatoria dell'art. 292 CP, essa non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove si ravvisino indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l’ordine impartitogli dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC). In concreto non si scorgono elementi – né gli istanti li prospettano – per supporre che il convenuto abbia a disattendere le ingiunzioni giudiziarie. Infine, conformemente all'art. 28e cpv. 2 CC va assegnato agli istanti un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.

  3. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti escono vittoriosi sul principio, ma non ottengono la rimozione definitiva della videocamera, né l'ingiunzione della comminatoria penale. Tutto ponderato, appare equo dunque che assumano un terzo della tassa di giustizia e delle spese, con il diritto di ricevere da AO 1 un'indennità per ripetibili ridotte, che tenga conto anche delle osservazioni all'istanza di restituzione in intero. L'esito dell'appello impone altresì una modifica del dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese di primo grado, che segue identica sorte. Gli istanti rivendicano un'indennità per ripetibili di fr. 1000.–. Tenuto conto degli atti svolti dal loro legale (istanza e partecipazione a un'udienza), delle presumibili spese e dell'IVA, l'importo appare adeguato (art. 12 e 14 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). Tenuto conto del grado di soccombenza, l'indennità dev'essere ridotta a fr. 650.–.

  4. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provvedimenti cautelari configurano decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Le azioni a protezione della personalità non avendo carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a; Tercier, op. cit., n. 775 e 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 387 n. 140), un eventuale ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'istanza di restituzione in intero è irricevibile.

II. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

  1. A AO 1 è ordinato di sospendere immediatamente la sorveglianza tramite videocamera installata sulla particella n. 833 RFD di __________ (__________) verso la contigua particella n. 1111.

  2. A AO 1 è vietato di divulgare a terzi i dati di qualsiasi ripresa eseguita con la videocamera installata sulla particella n. 833 RFD di __________ (__________) verso la contigua particella n. 1111, e ciò fino alla definitiva eliminazione di tali dati.

  3. I provvedimenti elencati ai dispositivi n. 1 e 2 restano in vigore fino al passaggio in giudicato della sentenza sull'azione di merito prevista al dispositivo n. 4.

  4. Agli istanti è assegnato un termine di trenta giorni per promuovere l'azione di merito.

  5. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dagli istanti, sono poste per un terzo a carico di questi ultimi e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà agli istanti fr. 650.– complessivi per ripetibili ridotte.

III. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia complessiva fr. 650.–

b) spese fr. 50.–

fr. 700.–

sono posti per un terzo a carico degli appellanti e per il resto

a carico di AO 1, che rifonderà agli appellanti

fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

IV. Intimazione a:

–; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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