Incarto n. 11.2009.205
Lugano 30 dicembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.34 (iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 febbraio 2003 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 settembre 2001 AP 1, proprietario della particella n. 3004 RFD di __________, ha stipulato con la __________ (“il costruttore”), di cui __________ è amministratore unico, e lo studio tecnico e di architettura __________ (“il progettista”) un contratto d'appalto generale per la costruzione di un fabbricato artigianale al costo di fr. 845 300.–. Il “Gruppo di lavoro __________” ha deliberato il 27 maggio
2002 le opere di piastrellista a AO 1 per fr. 14 500.–. Il 16 settembre 2002 AO 1 ha trasmesso ai committenti una richiesta d'acconto di fr. 10 760.–. Nonostante un sollecito intervento il 6 novembre successivo, la richiesta è stata
ignorata.
B. Il 13 dicembre 2002 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse iscritta in via provvisoria sulla particella n. 3004 RFD di __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 14 500.– con interessi al 10% dal
26 settembre 2002. Con decreto cautelare del 16 dicembre 2002 il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta, salvo ridurre il tasso d'interesse al 5%. Preso atto che AP 1 non si era opposto all'istanza, con decisione del 18 dicembre 2002 egli ha poi confermato l'iscrizione provvisoria e ha assegnato a AO 1 un termine fino al 31 gennaio 2003, prorogato fino al 28 febbraio successivo, per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. DI.2002.293).
C. AO 1 ha convenuto il 24 febbraio 2003 AP 1 davanti al Pretore, chiedendo l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 14 500.– più interessi al 5% dal 26 settembre 2002. Nella sua risposta del
4 marzo 2004 il convenuto ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente di “ammettere detta petizione limitatamente all'importo che risulterà dall'istruttoria”. L'attore ha replicato il 23 aprile 2004, mantenendo la propria richiesta. Il convenuto ha duplicato il 18 maggio 2004, confermando il suo punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 1° luglio 2004 e l'istruttoria è terminata l'11 novembre 2008. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 10 luglio 2009 l'attore ha ribadito la domanda iniziale. Nel proprio allegato del 7 luglio 2009 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
D. Statuendo con sentenza del 13 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato
l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 14 500.– con interessi al 5% dal 13 dicembre 2002. La tassa di giustizia di fr. 1150.– e le spese, incluse quelle dell'iscrizione provvisoria, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 2000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2009 a questa Camera per ottenere che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. Al vecchio diritto cantonale soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 19 novembre 2009 ed è pervenuta ai convenuti il 27 novembre successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 17 dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo.
inoltre, eventuali difetti dell'opera, per altro non dimostrati, non entravano in linea di contro, poiché prima della causa non era intervenuta alcuna valida notifica a tal fine. Ciò posto, il Pretore ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 14 500.– con interessi al 5% dal 13 dicembre 2002.
avrebbe dovuto ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Per di più, quest'ultima presuppone una somma determinata e non un importo massimo “come se si trattasse di una linea di credito”, tanto che il Pretore non è stato in grado di suddividere il danno.
l'iscrizione dell'ipoteca e l'importo da essa garantito. L'iscrizione ha effetti non sull'esistenza o l'ammontare del credito, ma sulla realizzazione del pegno: l'imprenditore potrà far togliere l'opposizione dell'escusso, in effetti, solo se sarà in possesso di un titolo di rigetto – provvisorio o definitivo – non solo per quanto riguarda il pegno, ma anche l'entità del credito (DTF 136 III 19 consid. 2.3 con riferimento a 126 III 471). Determinante è la mercede contrattualmente pattuita dal subappaltatore con l'imprenditore generale e non il valore oggettivo dei lavori. Ciò non toglie che, oltre alle condizioni per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale, il subappaltatore debba dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito, mentre il proprietario del fondo può far valere – da parte sua – tutte le sue contestazioni sull'esistenza o l'ammontare del medesimo (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 188 n. 549 e pag. 554 n. 1509 seg.).
a) Nella fattispecie risulta che i lavori oggetto del contratto d'appalto generale sono stati sospesi all'inizio di settembre del 2002. Sulle cause dell'interruzione e su chi abbia preso tale iniziativa le posizioni del committente e dell'impresa generale divergono. Sta di fatto che ancora nel novembre o dicembre del 2002 i contraenti erano in trattative per la ripresa dei lavori (doc. L e M nell'inc. DI.2002.299 richiamato), sicché non si può dire che due mesi prima il contratto fosse già stato rescisso. Anzi, il convenuto medesimo ha ammesso per finire di essere stato lui a recedere dal contratto (memoriale conclusivo, pag. 30 n. 14.1 e pag. 33 n. 14.3). E ove un contratto d'appalto sia sciolto anticipatamente con effetti ex nunc, qualunque sia la causa, l'opera parziale equivale a un'opera terminata, di modo che sotto il profilo delle conseguenze giuridiche – e della garanzia per difetti in particolare – si applicano analogicamente gli art. 367 a 371 CO (DTF 130 III 366 consid. 4.2; Gauch, op. cit., pag. 875 n. 2432 segg.). In concreto il termine per la notifica dei difetti è cominciato a decorrere così il 19 dicembre 2002, quando il committente ha rescisso il contratto (doc. O nell'inc. DI.2002.299 richiamato).
b) In una lettera dell'8 novembre 2002 AP 1 ha notificato al “Gruppo di lavoro” che la porta d'entrata principale si era “staccata dalla mazzetta” (doc. G dell'inc. DI.2002.299 richiamato) e il 15 novembre successivo che a causa di infiltrazioni d'acqua si stavano verificando “danni notevoli (…) dagli uffici alle scale, al laboratorio di vetreria e al locale scantinato” (doc. H dell'inc. DI.2002.299 richiamato). Se non che, una notifica di difetti è valida ove ogni difetto sia indicato nel modo più preciso possibile (DTF 117 II 175 consid. 1a; Rep. 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, op. cit., pag. 771 n. 2130; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO). Ancorché in caso di subappalto la notifica dei difetti vada indirizzata all'appaltatore generale e non al subappaltatore (Gauch, op. cit., 776 n. 2145), in concreto le due comunicazioni non alludono a opere eseguite dall'attore, sicché non costituiscono una valida notifica di difetti. Certo, il 19 dicembre 2002 AP 1 si è rivolto al Pretore per ottenere una prova a futura memoria volta ad accertare, in specie, se i lavori eseguiti da AO 1 fossero difettosi. E l'arch. __________ ha accertato, in tale ambito, che i lavori del piastrellista erano stati eseguiti “ad esclusione del pianerottolo del vano scale al piano terreno”, che “i raccordi con la porta dell'ascensore sono da completare” e che “mancano alcune finiture (silicone ecc.)” (relazione del 30 maggio 2003, pag. 17, nell'inc. DI.2002.299).
c) Per quel che riguarda la perizia a futura memoria, richiesta da AP 1 il 19 dicembre 2002 (inc. DI.2002.299), il fatto di rivolgersi a un perito privato non proroga la durata del termine per la notifica dei difetti. Solo qualora il committente chieda tempestivamente una verifica per il tramite di un perito designato dal giudice (art. 367 cpv. 2 CO) il termine per la notifica dei difetti non scade prima che si conosca l'esito del referto (Gauch, op. cit., pag. 770, n. 2125), ma ciò non toglie che la notifica debba poi avvenire senza indugio (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2137 e n. 2138; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar OR I, 4ª edizione, n. 26 ad art. 367; II CCA, sentenza inc. 12.2004.88 dell'11 luglio 2005, consid. 9). Inoltre la notifica dev'essere chiara ed esplicita. Il mero fatto di chiedere l'intervento di un perito designato dal giudice (art. 367 cpv. 2 CO) o di avvertire l'imprenditore dell'intervenuta nomina di un perito da parte del giudice non equivale a una notifica (Rep. 1979 pag. 312, 1993 pag. 200 consid. 3; Gauch, loc. cit.).
d) Nella fattispecie l'appellante ha sì chiesto tempestivamente l'esecuzione di una perizia a futura memoria, ma tale richiesta non costituiva da sé sola – come si è appena visto –
una valida notifica di difetti e non basta per manifestare la volontà di considerare l'opera difforme dal contratto, ritenendone responsabile l'appaltatore (DTF 107 II 175 consid. 1a; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 681 n. 4518 e 4522, Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 367). Tanto meno se si pensa che nell'istanza del 19 dicembre 2002 AP 1 nemmeno esprimeva tale volontà nel caso in cui il perito ravvisasse difetti (Gauch, op. cit., pag. 774, n. 2139). Infine non consta – né è preteso – che una volta ricevuta la perizia e il successivo complemento l'interessato abbia in qualche modo manifestato l'intenzione di far valere
l'uno o l'altro vizio. Egli non può quindi valersi della prova a futura memoria quale notifica dei difetti.
Nella fattispecie non può seriamente essere contestato che nel pianerottolo del vano scale al piano appartamento non erano state posate le piastrelle e che mancavano i raccordi con la porta dell'ascensore (fotografie nella perizia a futura memoria dell'arch. __________, pag. 17). Che i lavori non fossero stati conclusi è stato ammesso dallo stesso attore, il quale ha dichiarato a suo tempo di non avere ancora emesso la fattura ”perché attendevo sempre di ultimare i lavori” (interrogatorio formale del 29 settembre 2004, risposta n. 4). Il perito giudiziario, dal canto suo, ha ritenuto l'opera “eseguita solo parzialmente”, stimandone il minor valore in fr. 1000.– (referto 20 agosto 2007 dell'arch. __________, risposta al quesito n.1 06/18, pag. 4). Il convenuto non lamentando altri difetti e l'attore non pretendendo una mercede supplementare per migliorie (posa delle piastrelle alle pareti del WC al piano uffici, valutata fr. 1305.–: perizia giudiziaria, risposta al quesito n. 1 06/19, pag. 4), la somma garantita dall'ipoteca legale va stabilita in fr. 13 500.–.
La solidarietà tra più debitori responsabili nei confronti del committente per lo stesso danno, accennata dall'appellante, non entra in considerazione. Per tacere del fatto che non è dato a divedere come il convenuto abbia subìto un unico pregiudizio dovuto al concorso di più persone, in concreto non si tratta di stabilire l'estraneità di singoli artigiani del danno preteso dall'appellante, né di suddividere tra loro l'asserito pregiudizio di fr. 359 850.55 complessivi, bensì di stabilire quali prestazioni AO 1 ha o non ha eseguito in virtù del contratto di subappalto. Tale disamina è stata eseguita nei considerandi che precedono.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, infine, il Pretore non ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca “massimale”, ammissibile prima dei lavori (DTF 126 III 475 consid, 4d), ma – a dispetto della locuzione usata (“limitatamente alla somma”) – un'ipoteca in capitale nell'accezione dell'art. 794 cpv. 1 CC. Quanto alla tesi secondo cui l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale dovrebbe essere mantenuta e all'artigiano impartito un termine per promuovere la causa di merito, l'appellante dimentica che – come ha rilevato il Pretore – per ottenere l'iscrizione definitiva del suo diritto di pegno il subappaltatore non deve agire necessariamente anche contro l'imprenditore generale (cfr. DTF 126 III 469 consid. 3). Anzi, il Pretore nemmeno avrebbe potuto impartire un termine per promuovere la causa di accertamento del credito, l'interessato potendo liberamente agire nel termine di prescrizione decennale (art. 127 CO) o quinquennale (dandosi un lavoro d'artigiano: art. 128 n. 3 CO; sentenza del Tribunale federale 4A_245/2010 del 12 ottobre 2010, consid. 2 con riferimento a DTF 123 III 122 consid. 2a).
Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello merita parziale accoglimento e che la decisione del Pretore va riformata di conseguenza. Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il convenuto ottenendo una riduzione dell'ipoteca legale di fr. 1000.–, ovvero di circa un quindicesimo, quattordici quindicesimi della tassa di giustizia e delle spese vanno posti a suo carico, con obbligo di rifondere all'attrice un'equa indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri processuali e le ripetibili di prima sede seguono identica sorte.
Relativamente i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è invitato a
iscrivere in via definitiva un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore di AO 1 per la somma di fr. 13 500.– con interessi al 5% dal 13 dicembre 2002 sulla particella n. 3004 RFD di __________, proprietà di AP 1, in sostituzione dell'iscrizione provvisoria decretata il 16 dicembre 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona per l'importo di fr. 14 500.– (inc. DI.2002.293).
1.2 La tassa di giustizia di fr. 1150.– e le spese di fr. 370.–, comprese quelle dell'iscrizione provvisoria (tassa di giustizia di fr. 450.– e spese di fr. 60.–), con saldo da anticipare dall'attore, sono poste per 14/15 a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale il convenuto rifonderà fr. 1900.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 50.–
fr. 750.–
sono posti per 14/15 a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona
(dopo il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.