Incarto n. 11.2009.199
Lugano 28 dicembre 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.372 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. promossa con petizione del 2 giugno 2006 da
AO 5 AO 4, AO 2, AO 1,
AO 3 AO 6 (patrocinate dall'avv. PA 1)
contro
l'avv. AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 novembre 2009 presentato dall'avv. AP 1 contro la sentenza emessa il 5 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 giugno 2006 l'associazione AO 5, l'Associazione AO 4 , l'Associazione AO 2, AO 1, l'Associazione AO 3 e l'associazione AO 6 hanno introdotto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione fondata sul diritto della personalità per ottenere che fosse ordinato all'avv. AP 1 di “eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione la seguente affermazione: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. Le attrici hanno chiesto inoltre che a AP 1 fosse ingiunto di “rimuovere con effetto immediato da Internet i siti __________ e __________”. Identiche domande le attrici hanno formulato già in via cautelare.
In subordine, nell'ipotesi in cui il convenuto ottemperasse pendente causa alle loro richieste, le sei associazioni hanno concluso perché fosse accertata “l'illiceità della lesione connessa alla seguente affermazione del signor AP 1: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”, accertando altresì “l'illiceità della lesione connessa alla creazione da parte del signor AP 1 dei siti __________ e __________”.
B. Con decisione emanata senza contraddittorio il 6 giugno 2006, il Pretore ha imposto a AP 1 di eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione l'affermazione “La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. Poi, in esito alla procedura cautelare, con decreto del 12 ottobre 2006, il Pretore ha confermato quell'ordine (DI.2006.740). Un appello contro quel decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 7 maggio 2008 (inc.11.2006.118 in: RtiD II-2009 n. 12c pag. 639 consid. 1-5). E il Tribunale federale ha respinto, il 20 gennaio 2009, un ricorso in materia civile presentato dal convenuto (inc. 5A_376/2008).
C. Nel frattempo, con risposta del 25 settembre 2006 AP 1 si è opposto alla petizione. Le parti si sono poi riconfermate nel rispettivo punto di vista nel secondo scambio di allegati. L'udienza preliminare si è tenuta il 30 gennaio 2007. L'istruttoria è terminata il 28 luglio 2008. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie del 31 ottobre 2008, le attrici hanno ribadito le loro tesi. Il convenuto, nel suo memoriale del 31 ottobre 2008, ha riproposto, una volta di più, la sua posizione.
D. Statuendo il 5 novembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato a AP 1 di eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione l'affermazione “ La AO 5non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in Italia”. Quell'ordine è stato imposto con la comminatoria penale dell'art. 292 CP.
E. Contro la sentenza poc'anzi menzionata, AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 26 novembre 2009, chiedendo di riformarla nel senso che la petizione sia respinta. Con osservazioni del 18 gennaio 2010 le attrici propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. Al vecchio rito soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto, la sentenza impugnata è stata intimata il 5 novembre 2009 ed è pervenuta al patrocinatore del convenuto il giorno successivo. Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 26 novembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Tempestive sono anche le osservazioni delle attrici del 18 gennaio 2010.
Il Pretore, ammessa la propria competenza territoriale a dirimere la lite, ha accertato “naturalmente sempre a livello di verosimiglianza la legittimazione passiva” di AP 1. Il primo giudice lo ha ritenuto l'autore dei messaggi lesivi della personalità delle attrici, perché “sufficientemente provato” che gli pseudonimi riportati a firma dei messaggi – “”, “” e “__________” – fossero riconducibili al convenuto. Per il Pretore poi non era rilevante il fatto che il convenuto medesimo fosse stato, anch'egli, oggetto di messaggi ostili sul web. Ciò premesso, il primo giudice ha poi vagliato la fattispecie nel merito giungendo alla conclusione che il messaggio inserito in internet è “nel complesso menzognero” portando un lettore medio “alla convinzione che tutto l'operato della AO 5. sia di scarso livello, di poca serietà e che la sua frequentazione sia sostanzialmente inutile per gli allievi”. Il Pretore ha epilogato che lo scopo di AP 1 era dunque quello di screditare l'attività dell'università privata concorrente. Onde, in definitiva, l'ordine impartitogli di eliminare da internet il messaggio lesivo della personalità delle attrici.
Nella precedente decisione di questa Camera (RtiD II-2009 pag. 639, consid. 5) l'interrogativo di sapere seAO 4., AO 2., AO 1, AO 3 e AO 6 avessero reso verosimile la loro legittimazione attiva era stato lasciato irrisolto, dandosi – allora – un litigio cautelare. Nella presente procedura – di merito – la questione merita tuttavia un'attenta analisi (art. 97 n. 4 CPC ticinese).
a) Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale, disciplinate dagli art. 41 segg. CO, e l'azione di riconsegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC). Tali norme di legge possono essere invocate sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche (per queste ultime: DTF 138 III 341 consid. 6.1 con richiami).
b) Vi è offesa alla personalità – in particolare – quando una persona è lesa nell'onore, ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante per giudicare se una dichiarazione sia lesiva è l'impressione suscitata nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione stessa nella sua globalità. La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti. Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé illecita, ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono sufficienti per far apparire uno scritto come errato nel suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione. Se i fatti sono veri, la loro diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione della stampa, salvo qualora si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata, oppure quando la persona toccata sia sminuita in modo inammissibile poiché la forma usata è inutilmente pregiudizievole (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con rimandi, II-2007 pag. 660 consid. 8).
c) In concreto, la frase litigiosa si riferisce solo alla AO 5, senza invero menzionare le altre cinque associazioni. Si potrebbe certo ammettere che, di riflesso, le associazioni nel cui nome compare la dicitura AO 5– e meglio, AO 4, AO 2 e AO 1 – possano essere toccate dal messaggio. Come il lettore medio, invece, possa assimilare alla AO 5 l'associazione AO 3 e la AO 6 non è dato di capire. In ogni caso, sin dalla petizione, l'argomentazione giuridica svolta dalle attrici riguarda essenzialmente la AO 5. Ne deriva che le cinque “associazioni di categoria” non sono “direttamente” toccate dal messaggio litigioso. Onde la loro mancata legittimazione attiva.
AP 1 limita le censure d'appello alla propria legittimazione passiva, negando di essere l'autore del messaggio litigioso. Egli ritiene che il Pretore avrebbe esaminato la propria legittimazione passiva sotto l'angolo della verosimiglianza, grado di prova non sufficiente in una procedura di merito. Ora, in ingresso va rilevato che la sentenza impugnata, in particolare per quanto qui interessa, si risolve, salvo piccoli interventi cosmetici, in un esercizio di “copia/incolla” del decreto cautelare del 12 ottobre 2006. Le modifiche riguardano soprattutto il terzo paragrafo di pag. 6 rispetto al terzo paragrafo di pag. 6 del decreto cautelare. Nella sentenza di merito, il Pretore ha modificato “dai documenti risulta però verosimile” del decreto cautelare con “dai documenti risulta però sufficientemente provato”, egli ha aggiunto l'esito della testimonianza di __________ e, infine, le risultanze del procedimento penale avviato a carico dell'appellante. Certo, tale scelta argomentativa può prestare il fianco a critiche e sollevare qualche interrogativo. Se non che, l'appellante ha compreso il senso della decisione, come dimostra il memoriale di ricorso. In ogni caso, il fascicolo processuale permette a questa Camera di esaminare la fattispecie e di deciderla con il proprio potere cognitivo.
In tema di prove, si conviene con il convenuto, in una procedura ordinaria il grado di prova richiesto non era limitato alla verosimiglianza, come invece indicato dal Pretore (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Sia come sia, il rigore probatorio non può in ogni caso impedire che il diritto sia detto (Trezzini in: CPC – Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 635). La “prova piena” è il grado massimo che può essere preteso, ma non l'unico (DTF 137 III 258 consid. 4.1.2 con richiami). E, invero, anche ove sia richiesta la prova piena, può sussistere un margine d'apprezzamento del giudice (Trezzini, op. cit., pag. 636 con riferimenti). Quanto alla prova indiziaria, essa è ammessa – a titolo eccezionale – ove una prova piena non possa essere fornita. In tal caso il giudice può formare il proprio convincimento sulla base di un insieme concorde d'indizi esaminati con indirizzo critico (Rep. 1974 pag. 128).
Ora, nell'ambito informatico, l’atto lesivo della personalità consiste nell’immettere in una pagina internet, e quindi sulla rete, un testo critico (Rosenthal in: AJP/PJA 1997, pag. 1342). Ma, data la facilità con cui è possibile rendere anonimi messaggi nel world wide web, adoperare pseudonimi o finanche usurpare l'identità altrui, non è semplice sapere chi sia stato l'autore di un messaggio. Ne deriva che in tema di prove informatiche esiste una difficoltà endogena a stabilire con certezza gli elementi fattuali. In simili circostanze ben si può ricorrere alla prova indiziaria (v. anche: sentenza del Tribunale federale 4P.139/2003 del 14 gennaio 2003, consid. 3.2: le date indicate su fotografie sono meri indizi). Non resta dunque che esaminare la fattispecie nel suo insieme.
AP 1 ritiene che __________ – sulla cui testimonianza il Pretore ha fondato il giudizio inerente alla legittimazione passiva dell'appellante – non sia sufficiente al riguardo. Il Pretore ha considerato che il teste avrebbe “confermato che il nickname __________ era riconducibile al convenuto, che è del resto stato radiato dal sito animato dal teste” poiché “pubblicava messaggi screditanti i concorrenti, tra i quali la AO 5” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Ora, __________ ha indicato che fra gli “utenti registrati” al suo portale “vi era anche il sig. AP 1, o meglio detto lo suppongo, nel senso che sotto il nickname __________” pubblicò un quale articolo firmandolo appunto AP 1”. Egli ha poi aggiunto che “credo ma non ne sono sicuro che l'e-mail collegata al nickname __________ riportasse il nome di AP 1” (deposizione del 14 settembre 2007, act. XI, pag. 7 al centro). È affrettato ritenere che ciò possa bastare – visto quanto detto qui sopra (consid. 5) – a comprovare che AP 1 sia l'autore del noto messaggio.
Al riguardo, l'interessato rinfaccia al Pretore di avere violato regole relative all'assunzione di prove per quanto attiene alla verifica della titolarità degli pseudonimi “”, “” e “__________”. Invero anche il Tribunale federale, esaminando la procedura cautelare (qui sopra consid. B) ha considerato che “si può dare atto al ricorrente che gli pseudonimi utilizzati non costituiscono dei passaporti biometrici sull'identità dell'autore dei messaggi incriminati” (sentenza inc. 5A_376/2008 del 20 gennaio 2009, consid. 2.3). Se non che, da ciò il Tribunale federale non ha tratto alcuna conclusione. Certo, semplici pseudonimi informatici non sono di sicuro documenti di identità, gli stessi vanno pertanto vagliati con attenzione. In altre parole, quegli pseudonimi possono essere considerati dei mezzi di prova imperfetti (cfr. al riguardo: Trezzini, op. cit., pag. 737 seg.), potendo diventare indizi in un procedimento logico di costruzione della prova (v. anche: sentenza del Tribunale federale 4P.139/2003 del 14 gennaio 2003, consid. 3.2 in tema di fotografie). Si può in concreto prescindere dal vagliare se si possa “cliccare” su un documento cartaceo – come richiesto dall'appellante –, poiché la fattispecie può essere decisa con riferimento ad altre emergenze probatorie (v. in particolare qui sotto consid. 8 e 9).
AP 1 rimprovera al Pretore di essersi fondato sul giudizio della Pretura penale, che non ha alcuna “valenza probatoria” poiché “impugnato”. Inoltre, per l'interessato, il Pretore è “legato soltanto alle prove prodotte in sede d'istruttoria civile”. Ora, per l'art. 112 CPC ticinese, il giudice civile era vincolato dall'accertamento dell'esistenza del fatto che aveva costituito oggetto di giudizio penale. In concreto, il giudice della Pretura penale, con decisione del 9 gennaio 2008 ha condannato AP 1 per diffamazione nei confronti della AO 5. L'allora Corte di Cassazione e di revisione penale, adita dall'interessato, nella sua sentenza del 1° febbraio 2010 (inc. 17.2008.11) ha dato atto che la valutazione del primo giudice di ritenere il convenuto l'autore del messaggio incriminato non era arbitraria (consid. 3.4), ma lo ha nondimeno prosciolto perché “le dichiarazioni che il ricorrente ha inserito in svariati forum internet riguardanti la AO 5 non possono infatti essere ritenute lesive dell'onore dell'associazione in questione” (consid. 5.4).
Per accertare se sussistano atti illeciti il giudice civile non è vincolato a un'eventuale assoluzione in sede penale, né per quanto riguarda i fatti né per quel che è della colpa (art. 53 CO, 112 CPC ticinese; I CCA, sentenza inc. 11.1995.41, consid. 5a con richiami). E la Corte di cassazione e revisione penale – sino al 31 dicembre 2010 – limitava la propria analisi all'arbitrio. La decisione di quell'autorità può inoltre dirsi fatto notorio per questa Camera, siccome le due vertenze denotano una “stretta parentela” (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 20 ad art. 184). Si volesse da ciò prescindere, la parte che avesse voluto contestarne le implicazioni per l'odierno giudizio avrebbe dovuto – e potuto – inoltrare spontaneamente e senza indugio uno scritto alla Camera (cfr. sul diritto di replica in istanza di ricorso: DTF 138 I 157 consid. 2.3.2). Onde la possibilità per decidere la fattispecie concreta di fare capo alle decisioni penali (cfr. anche al riguardo: sentenza del Tribunale federale 5P.100/2000 del 17 luglio 2000). In esse, come ricordato, AP 1 è stato considerato l'autore del messaggio lesivo.
Gli indirizzi IP (Internetworking Protocol Addresses) – che possono essere statici o dinamici – sono parametri di comunicazione digitale che permettono di identificare un dominio internet composto di computer o di server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su questa rete (definizione in: allegato “termini e abbreviazioni” all'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, ORAT, RS 784.104; sul tema, cfr. anche: DTF 136 II 507 consid. 3.3). Essi permettono, dunque, d’identificare ogni computer connesso all'internet e, sulla base di indicazioni supplementari, di collegare così un'informazione a una persona determinabile (Leuba in: JdT 2011 II, pag. 304).
In altre parole, ogni computer connesso all'internet è munito di un indirizzo IP, sicché ogni richiesta di dati – consultazione di un sito web – è trasmessa per il tramite dell'indizzo IP (Meyerdierks in: MultiMedia und Recht 1/2009, pag. 8). Ora, gli indirizzi dinamici – sviluppati per ovviare al limite di numeri fissi – mutano a ogni connessione. Essi sono validi solo per la durata del collegamento, rendendo perciò l'identificazione di un computer più difficile rispetto a un indirizzo statico. Gli indirizzi IP statici sono reperibili di regola in cataloghi parzialmente accessibili liberamente, mentre il titolare di un indirizzo dinamico può essere identificato, in genere, solo con l'aiuto del provider che gli ha assegnato quell'indirizzo (Weber/Schnyder in: sic!2009, pag. 579; sul tema di sapere se svelare o no l'identità di partecipanti a un blog: DTF 136 V 155 consid. 3.8).
Ciò posto, mal si comprende chi avrebbe potuto avere accesso al computer di casa del convenuto e inviare il noto messaggio. Inoltre, il medesimo messaggio è stato poi “postato” anche da apparecchi siti in scuole riconducibili a AP 1. Non si ravvedono dunque elementi suscettibili di sconfessare la tesi proposta dal primo giudice.
In concreto può dirsi esservi sia stata acredine tra l'attrice e il convenuto (v. in particolare doc. TT, UU e 12). Anzi, anche __________ – madre del convenuto – si è interessata all'attività dell'attrice, ponendo domande all'autorità cantonale (doc. 27). Ciò che stupisce è il tenore del quesito, poiché essa ha chiesto se il diploma rilasciato da quell'istituto avesse “valore legale” (doc. 27). Formulazione che collima con la frase litigiosa. Ma di ciò l'appellante nulla dice.
La fattispecie presenta dunque un insieme di indizi che possono senz'altro dirsi convergenti. La loro valutazione complessiva porta – secondo il normale andamento delle cose – al convincimento espresso dal Pretore e meglio che il convenuto possa essere considerato l'autore dei messaggi lesivi.
Infine AP 1 ritiene che il Pretore abbia sbagliato in merito alle offese da lui subite prima dell'avvio della causa, i messaggi non essendo stati create ad arte da lui stesso “per loschi fini processuali”.
Basti rilevare che affermazioni eventualmente lesive dell'onore del convenuto e frasi che reiterano il non riconoscimento dell'attrice a firma di altre parti sono comparse in internet dopo l'emanazione del decreto “supercautelare” del Pretore, il 6 giugno 2006 (cfr. doc. U). Come possa poi “” o “” avere avuto accesso a sentenze inerenti alla vertenza qui in esame è poco chiaro.
Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC ticinese). AP 1 rifonderà alla AO 5 un'adeguata indennità per ripetibili.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione in protezione della personalità è una contestazione civile di natura non pecuniaria che può essere impugnata mediante ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla AO 5 fr. 2000.– a titolo di ripetibili.
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.