11.2009.189

Incarto n. 11.2009.189

Lugano 15 marzo 2010/rs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.125 (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 19 maggio 2009 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro

AP 1 (patrocinata dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre 2009 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 2 novembre 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

Se deve essere accolta l'istanza di provvigione ad litem presentata da AP 1 con all'appello;

  1. Se dev'essere accolto il ricorso dell'11 novembre 2009 presentato da AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria deciso dal Pretore il 2 novembre 2009;

  2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nei due rimedi giuridici di AP 1;

  3. Se dev'essere accolto l'appello del 13 novembre 2009 presentato da AO 1 contro il citato decreto cautelare del 2 novembre 2009;

  4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1935) e AP 1 (1946) si sono sposa­ti a __________ il 3 ottobre 1985. A quel momento il marito era già padre di F__________(1965) e M__________ (1966), nati da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione non sono nati figli. __________, già imprenditore immobiliare, è pensiona­to. La moglie svolge saltuarie attività come aiuto domiciliare.

B. In esito a un'istanza provvisionale promossa il 7 luglio 1998 da AP 1 dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, con decreto cautelare del 20 agosto 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ alla moglie e ha obbligato il marito a ver­sare un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, vietando al medesimo di disporre di alcuni suoi immobili. Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 14 settembre 1999 ha ridotto il contribu­to alimentare a fr. 1835.– mensili e ha revocato le restrizioni della facoltà di disporre, salvo quella sull'abitazione coniugale (inc. 11.1998.131). Nel frattempo, in accoglimento di un'istanza del marito, con decreto cautelare del 26 luglio 1999 il Pretore ha assegnato l'abitazione di __________ allo stesso AO 1, fissando alla moglie un termine per trasferirsi altrove. Adita da AP 1, con sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera ha respinto l'istanza provvisionale e riformato in tal senso il decreto del Pretore (inc. 11.1999.106).

C. Nel frattempo, il 15 marzo 1999, AP 1 ha promosso azione di separazione, chiedendo un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili e la liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 4 aprile 2000 AO 1 ha aderito alla domanda di separazione, ma ha prospettato una sua modalità di liquidazione del regime matrimoniale, opponendosi inoltre al versamento di qualsiasi contributo alimentare. L'8 febbraio 2001 il convenuto, con l'accordo dell'attrice, ha postulato lo scioglimento del matrimonio per divorzio. Statuendo su una richiesta di modifica dell'assetto provvisionale presentata dal marito, con decreto cautelare del 24 luglio 2001 il Pre­tore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 1527.50 mensili. Adita da AO 1, con sentenza del 14 novembre 2001 questa Camera ha ulteriormente ridotto il contributo alimentare a fr. 509.– mensili (inc. 11.2001.98).

D. In esito a nuove istanze volte alla modifica dell'assetto provvisionale formulate il 18 settembre 2001 da AP 1 e l'8 ottobre 2002 da AO 1, con decreto cautelare del 7 luglio 2003 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1608.– mensili dall'ottobre del 2001. Adita da entrambi i coniu­gi, con sentenza del 30 aprile 2004 questa Camera ha respinto l'appello del marito e ha parzialmente accolto quello della moglie, aumentando il contributo alimentare in favore di lei a fr. 3612.50 mensili dall'ottobre del 2001 al giugno del 2002 e a fr. 2862.50 dopo di allora (inc. 11.2003.101). Frattanto, in parziale garanzia del contributo provvisionale, con decreto cautelare del 21 agosto 2003 il Pretore ha ordinato la trattenuta della rendita AVS del marito (fr. 1510.– mensili), da riversare nelle mani della moglie. In vista del trasloco dall'abitazione di __________, il 16 febbraio 2004 AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore, il quale con decreto cautelare del 19 settembre 2006 ha aumentato il contributo alimentare a fr. 3687.50 mensili dal 1° marzo 2004. Un appello introdotto il 29 settembre 2006 da AO 1 è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 10 dicembre 2007 ha ridotto il contributo alimentare a fr. 3525.– mensili (inc. 11.2006.103).

E. Intanto, con sentenza del 1° marzo 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, cancellando la restrizione della facoltà di disporre su tale immobile, ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 3515.– mensili a AP 1, cui ha riconosciuto una provvigione ad litem di fr. 22 000.–, e ha respinto ogni pretesa in liquidazione del regime dei beni. Entrambe le parti hanno appellato, AO 1 chiedendo la soppressione del contributo alimentare a suo carico e la restituzione della provvigione ad litem di fr. 12 500.– da lui versata, AP 1 rivendicando un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili vita natural durante, oltre alla metà del valore venale delle particelle n. 1746 RFD di __________ e n. 1447 RFD di __________ (dedotto il relativo debito ipotecario), il versamento di fr. 167 248.– per la particella n. 567 RFD di __________, di fr. 7050.– per la particella n. 74 RFD di __________ e di fr. 16 241.90 per i beni mobili.

Le parti sono state convocate da questa Camera a un dibattimento orale del 1° ottobre 2004, nel cui ambito AO 1 ha notificato prove. La procedura è poi rimasta sospesa fino al 20 marzo 2007, AO 1 essendosi rivolto nel frattempo al Pretore per ottenere una modifica dell'assetto cautelare. Con ordinanza sulle prove del 4 aprile 2007 il giudice delegato di questa Camera ha ammesso una perizia sul valore venale delle particelle n. 1746 RFD di __________ e n. 1447 RFD di __________. Ultimata l'istruttoria, il dibattimento finale si è tenuto il 30 aprile 2009. Preso atto che il 19 maggio 2009 AO 1 aveva nuovamente adito il Pretore con una richiesta di riduzione del contributo provvisionale per la moglie, la procedura di appello è rimasta nuovamente sospesa dal 22 maggio al 4 novembre 2009 (inc. 11.2004.40).

F. Il 19 maggio 2009 AO 1 ha adito il Pretore per ottenere una riduzione del contributo provvisionale in favore di AP 1 a fr. 203.50 mensili dal maggio del 2009 o, in subordine, a fr. 975.– mensili e il conseguente adeguamento a tali importi della trattenuta gravante la sua rendita AVS. A sostegno della richiesta egli ha addotto una diminuzione delle proprie entrate, avendo egli donato al figlio l'immobile di reddito posto sulla particella n. 74 RFD di __________. All'udienza del 16 giu­gno 2009, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, postulando una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 luglio 2009 AP 1 ha ribadito le medesime domande. Nel proprio, del 27 agosto 2009, AO 1 ha postulato un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a fr. 53.50 mensili o, in subordine, a fr. 1005.– mensili, e il conseguente ade­guamento a tali importi della trattenuta sulla sua rendita AVS.

G. Statuendo il 2 novembre 2009, il Pretore ha ridotto il contributo provvisionale per AP 1 a fr. 2066.– mensili da quella data, ha respinto il postulato adeguamento della trattenuta sulla pensione AVS di AO 1, così come le richieste di provvigione ad litem e di assistenza giudiziaria della convenuta. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste per tre quinti a carico di AO 1 e per il resto a carico AP 1, cui AO 1 è stato condannato a rifondere fr. 350.– per ripetibili ridotte.

H. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta con un appello dell'11 novembre 2009 nel quale chiede che l'istanza di AO 1 sia respinta e che le sia concessa una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria, riformando in tal senso il giudizio impugnato. Contestualmente essa postula una provvigione ad litem di fr. 2000.– per la procedura di appello o, in via subordinata, l'ammissione all'assistenza giudiziaria. Il 23 novembre 2009 AO 1 ha appellato a sua volta, postulando la soppressione del contributo a suo carico dal maggio del 2009 e la revoca della trattenuta sulla sua rendita AVS o, in via subordinata, la riduzione del contributo a fr. 1125.– mensili dal maggio del 2009 e a fr. 1005.– mensili dall'ottobre del 2010, come pure la riduzione della trattenuta sulla sua rendita AVS a fr. 53.50 mensili dal maggio del 2009. Nelle loro osservazioni del 3 e del 14 dicembre 2009 le parti concludono vicendevolmente per la reiezione dell'appello avversario.

Considerando

in diritto: 1. Le misure provvisionali – e la loro modifica – nelle cause di divorzio sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo entrambi gli appelli sono ricevibili.

  1. Il Pretore ha ravvisato nella donazione dell'immobile a __________ che AO 1 ha eseguito al figlio F__________ un cambiamento rilevante e duraturo dei redditi dell'istante rispetto a quelli considerati nell'ultimo decreto cautelare. Egli ha escluso però che l'età avanzata e i problemi di salute del donante giustificassero una cessione dell'immobile a titolo gratuito, l'operazione denotando piuttosto la volontà di sottrarre determinata sostanza alle conseguenze economiche derivanti dallo scioglimento del matrimonio. Tuttavia – ha continuato il Pretore – non essendo concretamente esigibile un recupero dei redditi cui l'istante aveva rinunciato, le entrate di AO 1 andavano accertate in fr. 4961.75 mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2155.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 330.–, imposte fr. 725.–). Quanto a AP 1, il primo giudice ne ha confermato il reddito virtuale in fr. 1500.– mensili, calcolandone il fabbisogno minimo in fr. 2825.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1150.–, premio della cassa malati fr. 375.–, imposte fr. 200.–). Constatata nel bilancio coniugale un'eccedenza di fr. 1482.– mensili, il Pretore ha fissato il contributo per la moglie in fr. 2066.– mensili a valere dal momento del giudizio.

I. Sull'appello di AP 1

  1. L'appellante ricorda che i coniugi sono separati di fatto dal 1998 e che sono divorziati dal 1° marzo 2004, il principio dello scioglimento del matrimonio essendo passato in giudicato. A suo parere in circostanze siffatte la modifica del contributo cautelare non va giudicata in base al “principio della ripartizione delle eccedenze” che disciplina le misure a protezione dell'unione coniugale, bensì in applicazione analogica dell'art. 129 CC. In caso contrario, a suo avviso, si giungerebbe alla situazione paradossale per cui in esito agli appelli contro la sentenza di divorzio questa Camera fisserebbe il contributo alimentare dal 1° marzo 2004 in base ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio.

a) La possibilità di chiedere misure provvisionali anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non sia terminato è prevista esplicitamente all'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC. In tale ambito l'erogazione di contributi provvisionali resta disciplinata – per analogia (art. 137 cpv. 2 terza frase CC) – dalle disposizioni a tutela del­l'unione coniugale, quand'anche lo scioglimento del matrimonio non sia più litigioso (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6). Eccezioni sono invero prospettabili nel caso in cui sia altamente verosimile che in esito al divorzio non sia accordato alcun contributo di mantenimento (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 7). Ove appena si consideri tuttavia che nella sentenza di divorzio la moglie si è vista riconoscere dal Pretore una rendita di fr. 3515.– mensili, l'ipotesi che in esito al divorzio essa non riceva contributo alcuno non può dirsi altamente verosimile. Non si ravvisano dunque gli estremi, in concreto, per scostarsi dalla disciplina prevista dall'art. 163 CC né, tanto meno, per applicare analogicamente l'art. 129 CC.

b) Contrariamente a quanto crede l'interessata, poi, il contributo alimentare fissato in una sentenza di divorzio decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza medesima. La questione è di sapere pertanto, nella fattispecie, se si giustifichi una modifica dell'assetto cautelare destinata a rimanere in vigore fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 4). E in tale prospettiva misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 16 ad art. 137 CC).

  1. La convenuta sostiene – in sintesi – che l'istante ha donato l'immobile di __________ al figlio e un uno stabile di __________ alla figlia (riservandosene l'usufrutto) per vanificare, nell'imminenza della sentenza di appello sul divorzio, i diritti che le saranno riconosciuti in liquidazione del regime dei beni e conseguire una riduzione del contributo alimentare. Essa si duole altresì che il Pretore, pur ritenendo verosimile l'intento abusivo dell'istante, abbia rinunciato a sanzionarne il comportamento. A suo parere, pertanto, l'istanza andava respinta già sulla base dell'art. 2 cpv. 2 CC. L'appellante reputa poi arbitrario che a 63 anni le si imputi un reddito di fr. 1500.– mensili, mentre all'istante non si imputi nemmeno un reddito analogo a quello conseguito prima della donazione immobiliare al figlio. AO 1, dal canto suo, contesta ogni intento abusivo dell'operazione immobiliare e ribadisce che, in ogni caso, a un debitore del contributo alimentare non può essere imputato un reddito potenziale fuori dalla sua portata.

a) Già si è detto che l'art. 129 CC non è applicabile alla fattispecie. E nemmeno si ravvisa disparità di trattamento verso l'appellante, nel caso in esame, per il fatto che a AO 1, pensionato, non si imputi un reddito da attività lucrativa. I presupposti che consentono di stimare un reddito ipotetico sono già stati illustrati dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che il coniuge debitore di un contributo di mantenimento può vedersi ascrivere un reddito maggiore di quello realmente conseguito da attività lucrativa o dalla sostanza quando abbia rinunciato volontariamente o per negligenza a un reddito più elevato. Il reddito potenziale però dev'essere effettivamente possibile ed esigibile, sempre che il debitore non abbia agito con la deliberata intenzione di nuocere. In quest'ultima ipotesi la giurisprudenza è più possibilista (sentenza del Tribunale federale 5C.94/2003 del 17 luglio 2003, consid. 3.1 con riferimenti). Sia come sia, la questione di sapere se AO 1 abbia donato l'immobile di reddito al figlio per pregiudicare le spettanze dell'ex moglie può – come si vedrà oltre – rimanere indecisa. Senza dimenticare che, a prescindere dalla donazione, l'istante ha fatto valere un'ulteriore contrazione del proprio guadagno e un diminuito fabbisogno minimo della convenuta, ciò che impone di verificare se le circostanze si fossero davvero modificate in modo rilevante e duraturo rispetto alla situazione considerata nell'ultimo giudizio cautelare.

b) Dall'istruttoria condotta in appello nella causa di merito, le cui risultanze sono notorie a questa Camera trattandosi di procedure pendenti dinanzi al medesimo tribunale (I CCA, sentenza inc. 11.2002.113 del 12 agosto 2004, consid. 8d con rinvii), risulta che AO 1 occupa oggi da sé solo l'abitazione di __________ e che dei 18 appartamenti dello stabile a __________ di cui conserva l'usufrutto solo quattordici sono locati (perizia dell'arch. __________, del 26 febbraio 2008, pag. 8; dichiarazione d'imposta 2007 nell'inc. 11.2004.40). Ora, nel caso in cui un obbligato alimentare rinunci unilateralmente a una fonte di reddito, appare senz'altro giustificato imporgli di contenere il proprio tenore di vita (FamPra.ch 2008 pag. 623 seg.). Non appare quindi fuori luogo esigere dall'interessato che si trasferisca in uno degli appartamenti sfitti dello stabile a __________, che del resto già occupava durante i primi anni di separazione, e dia in locazione l'abitazione di __________ e gli altri tre appartamenti di __________. Né si può dire che tale modifica del tenore di vita sia per lui inattesa, ove appena si pensi che fin dall'inizio del procedimento cautelare egli sapeva dei rischi insiti alla donazione dell'immobile a __________.

c) Dalla perizia testé citata si desume che da un appartamento di due locali e mezzo a __________ AO 1 ricava almeno fr. 6960.– annui (complemento peritale del 12 agosto 2008, pag. 6, nell'inc. 11.2004.40). Per la locazione di tre appartamenti si può supporre quindi un guadagno lordo di almeno fr. 20 000.–. Sempre secondo il perito, poi, l'immobile di __________ ha un valore di reddito di fr. 70 080.– annui (referto del 26 febbraio 2008, pag. 12 in basso). Anche considerando le presumibili spese di manutenzione, a un sommario esame appare verosimile in definitiva che, mettendo a frutto i residui elementi della propria sostanza, AO 1 possa conseguire un reddito netto complessivo pari a quello che nel 2007 ritraeva dallo stabile di __________ (fr. 41 458.–, pari a fr. 3455.– mensili).

d) AO 1 obietta che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può prendere in considerazione un reddito ipotetico in assenza di ogni allegazione in tal senso da parte della convenuta. Ora, che la procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge sia retta dal principio dispositivo è indubbio (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 8). Nella fattispecie, però, l'interessato equivoca sulla portata del principio, intanto perché AP 1 ha contestato integralmente la riduzione dei redditi fatta valere dall'istante, “disponendo” così dei suoi diritti, e in ogni modo perché sapere se si possa ragionevolmente imputare al debitore un reddito ipotetico è una questione di diritto e va esaminata d'ufficio (DTF 128 III 7consid. 4c/bb).

Per di più, sarebbe addirittura arbitrario ignorare, ai fini di un giudizio provvisionale, circostanze emerse nel quadro della relativa causa di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). E il richiamo dell'incarto di appello è stato ammesso dal Pretore (verbale del 16 giugno 2009, pag. 3). Sulla questione, poi, AO 1 ha avuto modo di esprimersi con il suo appello e con le osservazioni all'appello avversario davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo, mentre sulle risultanze peritali ha avuto modo di determinarsi nel memoriale conclusivo del 24 aprile 2009 introdotto al termine dell'istruttoria condotta nella procedura di appello contro la sentenza di merito, tuttora pendente (inc. 11.2004.40). Certo, egli ha contestato tali risultanze, ma per tacere del fatto che questa Camera ha respinto la sua richiesta di nullità o di annullamento del referto peritale, a un esame di verosimiglianza non si ravvisano gli estremi per trascurare accertamenti specialistici. Sul calcolo del contributo alimentare, infine, si ritornerà nel quadro dell'appello presentato dall'istante.

  1. AP 1 lamenta altresì che il Pretore le abbia negato la provvigione ad litem. Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che dopo l'introduzione della relativa istanza, il patrocinio dell'appellante non ha generato costi particolari, sicché l'interessata può far fronte alla spesa con la propria quota di eccedenza mensile. La convenuta obietta di avere presentato l'istanza contestualmente alla risposta, di modo che essa deve coprire anche tali prestazioni. Ricorda inoltre che essa non lavora e che pertanto non ha disponibilità alcuna, mentre la cifra richiesta (fr. 5000.–) è adeguata al valore litigioso.

a) I presupposti per ottenere una provvigione ad litem sono già stati riassunti dal Pretore (consid. 11). Al riguardo basti ricordare che spetta a chi postula una simile prestazione rendere verosimile di non avere mezzi sufficienti per stare in causa (Leuenberger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 53 ad art. 137 CC). L'obbligo di corrispondere una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha risorse per sostenere le spese del processo si configura processualmente come una misura provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6). E l'emanazione di misure provvisionali è possibile anche dopo lo scioglimento del matrimonio (sopra, consid. 3a). Se non che, per sua indole, una provvigione garantisce la copertura di costi futuri, non di costi già maturati (I CCA, sentenza inc. 11.2004.120 del 13 dicembre 2007, consid. 11; cfr. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Poco importa quindi il lavoro svolto dal patrocinatore fino all'introduzione dell'istanza. Decisiva, ai fini della provvigione, era la prevedibile entità di lavoro che al patrocinatore restava da compiere.

b) In concreto la provvigione era destinata a rimunerare l'avvocato per la procedura relativa alla modifica dell'assetto cautelare, compresa la stesura della risposta coeva all'istanza di provvigione ad litem. L'appellante sostiene che, dato un valore litigioso di fr. 70 500.– (venti volte fr. 3525.–) e un'aliquota dell'8%, la provvigione richiesta di fr. 5000.– non era eccessiva. Ora, il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) non è applicabile, giacché l'azione di merito, da cui dipende l'odierna procedura provvisionale, è stata introdotta prima del 31 dicembre 2007 (art. 16 cpv. 2 del regolamento). Si deve far capo così alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati, la quale per le cause di stato prevedeva un onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 vTOA), inclusa la trattazione dei provvedimenti cautelari (CdM, sentenza inc. 19.1995.25 del 21 giugno 1995, consid. 2, pubblicata in: BOA n. 10 pag. 25 consid. 2; v. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c).

c) Ciò premesso, a un prudente criterio le prestazioni eseguite dal legale (redazione del memoriale di risposta, stesura di una lettera di conclusioni, partecipazione a un'udienza, più le altre presumibili prestazioni extragiudiziarie) avrebbero giustificato un onorario attorno ai fr. 1800.–. Aggiunte le spese presumibili (art. 3 TOA) e l'IVA, la nota del patrocinatore si sarebbe aggirata dunque attorno ai fr. 2200.–. Tenuto conto che in esito al presente appello l'interessata si vede riconoscere un contributo alimentare di fr. 3205.– mensili con cui sopperire a un fabbisogno minimo di fr. 2925.– mensili, conservando una disponibilità di fr. 280.– mensili, e considerate le ripetibili – seppur parziali – riconosciute per il procedimento davanti al Pretore in esito all'odierna procedura (fr. 1800.–), si può ragionevolmente ritenere in ultima analisi che AP 1 sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura della differenza (fr. 400.–) e della quota di oneri processuali della prima sede posti a suo carico (fr. 80.–, oltre a un decimo delle spese). Nel suo esito pertanto il giudizio del primo giudice resiste alla critica.

II. Sull'appello di AO 1

  1. Relativamente alle proprie entrate, l'appellante fa valere che rispetto alla situazione accertata da questa Camera nella sentenza del 10 dicembre 2007 i suoi introiti si sono notevolmente ridotti, tant'è che dopo la cessione dell'immobile di __________ i suoi redditi consistono ormai in fr. 3078.50 mensili. Egli ribadisce che in mancanza di contestazioni da parte della convenuta il Pretore non poteva rivedere i redditi da lui indicati nell'istanza. E in ogni modo, a suo dire, i calcoli del primo giudice sono erronei, poiché oltre al reddito locativo dell'appartamento di __________ e al reddito netto dello stabile di __________, da quanto accertato fiscalmente occorre dedurre il valore locativo dell'abitazione di __________. Egli ricorda altresì che di quest'ultimo immobile non può liberarsi degli interessi ipotecari né degli oneri di manutenzione a causa della restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario. Infine chiede di dedurre, sempre dalla tassazione 2007, l'importo di fr. 4500.– conteggiato dalle autorità tributarie per le assicurazioni personali o, in alternativa, di inserire tale somma nel suo fabbisogno minimo.

a) Questa Camera ha già avuto modo di rammentare alle parti che un elemento del reddito o del fabbisogno minimo non può essere accertato, quand'anche non sia esplicitamente contestato, se è sconfessato dalle risultanze processuali (sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid. 4a con rimandi). Inoltre il metodo per il calcolo dei contributi alimentari, in particolare per la determinazione dei fabbisogni minimi, va applicato d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Il primo giudice, pertanto, non era tenuto ad attenersi ciecamente ai dati esposti dall'interessato nella sua istanza.

b) Dalla tassazione 2007 si evince, per quanto riguarda l'appellante, un reddito della sostanza di fr. 209 040.– annui composto delle pigioni dell'immobile a __________ e di quello a __________, oltre che del valore locativo dell'abitazione a __________ (doc. E). Non a torto l'appellante sottolinea che quest'ultimo è un dato puramente fiscale, non un reddito (I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4 con rimandi). Sta di fatto che, come detto, l'interessato è tenuto a mettere a profitto tale immobile. Gli va dunque imputato un reddito virtuale. Facendo astrazione dei redditi ritratti dall'immobile a __________ e del valore locativo dell'abitazione a __________, il reddito immobiliare per il 2007 va accertato così in fr. 97 260.– annui. Tenuto conto delle spese di gestione e di manutenzione relative agli immobili di __________ e __________ (fr. 28 815.– complessivi) e degli interessi passivi gravanti tali stabili (fr. 42 444.– complessivi), il provento netto immobiliare ammonta di conseguenza a complessivi fr. 26 000.– annui (doc. E), pari a fr. 2166.– mensili. Considerata altresì la rendita AVS di fr. 1620.– mensili (doc. 4: fr. 19 440.– annui) e l'introito che l'appellante potrebbe ottenere mettendo a frutto la sua sostanza residua (fr. 3455.– mensili), il reddito risulta in definitiva di complessivi fr. 7240.– mensili, rispetto ai fr. 7730.– mensili accertati nel precedente giudizio cautelare di questa Camera (sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid. 4b).

c) Quanto all'importo di fr. 4500.– che l'autorità fiscale ha dedotto dai redditi a titolo di “premi assicurazioni personali” (doc. E), a ragione il Pretore ha spiegato che oneri siffatti vanno considerati nel quadro del fabbisogno minimo. E in effetti a tale titolo l'interessato si vede inserire nel fabbisogno minimo un premio della cassa malati di fr. 330.– mensili, ovvero di fr. 3960.– annui. Né egli ha reso verosimile che la spesa sia lievitata fino a raggiungere l'importo massimo riconosciuto in sede fiscale, ove per altro egli neppure ha precisato la deduzione sull'apposito modulo (dichiarazione d'imposta 2007 richiamata nell'inc. 11.2004.40).

  1. Circa il proprio fabbisogno minimo, AO 1 chiede di portarlo a fr. 3425.– mensili per tenere conto del nuovo minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.–), di un costo dell'alloggio pari a quello riconosciuto alla controparte (fr. 1150.–), dell'aumento del premio della cassa malati (fr. 375.–) e delle imposte (fr. 700.– mensili).

a) L'importo di base per il calcolo del minimo esistenziale ai fini esecutivi nel caso di un debitore solo è stato rivalutato dal 1° settembre 2009 a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292). Se non che, si volessero riconoscere un simile adeguamento all'appellante, si dovrebbe intervenire anche sul minimo esistenziale ammesso per la convenuta e l'operazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato.

b) Quanto al costo dell'alloggio, in concreto gli oneri ipotecari e le spese di manuten­zione dell'abitazione a __________ sono già sono stati considerati nel calcolo del reddito immobiliare netto. L'appellante non può pretendere dunque che tale costo gli sia riconosciuto due volte, a prescindere dal fatto che le deduzioni dal reddito di quell'abitazione (circa fr. 1450.– mensili netti: doc. E, riparto) sono finanche superiori a quanto egli pretende in questa sede per il costo dell'alloggio. Analoga situazione si avrebbe, del resto, nell'ipotesi in cui l'interessato fosse tenuto a trasferirsi in un appartamento dell'immobile a __________, di cui conserva l'usufrutto.

c) Per quel che attiene alla cassa malati, già si è detto (consid. 6b) che l'istante non ha reso verosimili costi superiori a quelli accertati nel precedente giudizio cautelare (fr. 330.– mensili), né può pretendere di vedersi riconoscere l'importo forfetario ammesso dal fisco. In merito all'onere tributario, per tacere del fatto che la pretesa di aumentarlo non è cifrata e dunque inammissibile, in esito all'odierno giudizio l'appellante non solo non ottiene la soppressione del contributo alimentare, ma vede quest'ultimo aumentare rispetto a quanto ha deciso il primo giudice. Non soccorrono dunque le premesse per rivedere l'onere d'imposta, che il Pretore ha ammesso per un importo superiore a quello fatto valere dall'interessato. In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante va confermato in fr. 2155.– mensili.

  1. Quanto al fabbisogno minimo della convenuta, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 2625.– mensili. Se non che, con il trasloco da __________ a __________ il canone di locazione è lievitato da fr. 1000.– a fr. 1150.– mensili. Perché il primo giudice non avrebbe dovuto considerare tale dato l'appellante non spiega. Anzi, egli medesimo ha chiesto dalla controparte l'edizione del nuovo contratto di locazione (verbale del 16 giugno 2009, pag. 1).

  2. L'appellante chiede, in subordine, di ridurre il contributo alimentare a suo carico a fr. 1125.– mensili dal maggio del 2009 al settembre del 2010 (pensionamento della convenuta) e a fr. 1005.– mensili da allora in poi. Fa valere che la controparte non ha diritto a un tenore di vita più alto di quello avuto al momento della separazione e che il contributo dev'essere limitato alla copertura del di lei fabbisogno minimo. Il Pretore ha ritenuto che in concreto non si giustificasse di far capo a un criterio diverso da quello applicato nei precedenti giudizi cautelari, né di anticipare il giudizio di merito. Ha spiegato che i dati figuranti nella sentenza di questa Camera, del 14 settembre 1999, si riferiscono alla situazione successiva alla separazione, mentre non è possibile risalire al tenore di vita dei coniugi durante la vita in comune. Dandosi una separazione di oltre dieci anni, inoltre, determinante non è il tenore di vita goduto durante la comunione domestica, bensì quello durante il periodo della separazione.

Si dà atto che, contrariamente a quanto reputa il Pretore, il tenore di vita alla fine della vita in comune può essere di rilievo nel quadro della procedura intesa all'adozione di provvedimenti cautelari, giacché costituisce il limite superiore del diritto al manteni­mento. L'appellante però si limita a ribadire che al momento della separazione il suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 2490.– mensili, che dalla tassazione 1999/2000 risultava un reddito di fr. 3712.– mensili e che, dedotto il fabbisogno minimo della moglie (fr. 1700.– mensili), già allora si registrava un ammanco. In realtà, nulla è dato di sapere del bilancio familiare prima la separazione di fatto (si veda un esempio di calcolo circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e), sicché l'appello riesce finanche irricevibile per carenza di motivazione. Spettava all'interessato indicare con un minimo di precisione quali atti del ponderoso incarto permettevano di stabilire il tenore di vita, non al giudice vagliare di propria iniziativa la copiosa documentazione agli atti (Cocchi/Trez­zini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183). Quanto al fatto che nell'ottobre del 2010 AP 1 compirà 64 anni, nulla è dato di sapere sulle modifiche che interverranno a quel momento.

  1. Ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

reddito del marito (consid. 6) fr. 7240.–

reddito della moglie (non contestato) fr. 1500.–

fr. 8740.– mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 2155.–

fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2825.–

fr. 4980.– mensili

eccedenza fr. 3760.– mensili

metà eccedenza fr. 1880.– mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 2155.– + fr. 1880.– = fr. 4035.– mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 2825.– + fr. 1880.– ./. 1500.– = fr. 3205.– mensili.

Ne segue che entro tali limiti l'appello di AP 1 merita accoglimento, mentre l'appello di AO 1 è destinato all'insuccesso.

  1. Il Pretore ha fatto decorrere la modifica dalla data del decreto cautelare poiché la notevole riduzione del contributo alimentare non giustificava, per motivi di equità, una modifica dell'assetto provvisionale dalla data dell'istanza. L'appellante chiede di far retroagire la decorrenza dal 19 maggio 2009, sia perché la convenuta non ha contestato tale data, sia perché il Pretore ha abusato del suo potere di apprezzamento. Ora, l'appellante dimentica in primo luogo che la convenuta ha proposto di respingere interamente l'istanza. Oltre a ciò, egli trascura che in linea di principio la mo­difica di misure provvisionali emanate in cause di divorzio o di separazione può avvenire solo pro futuro, dal giorno in cui il giudice statuisce, giacché esse esplicano autorità di cosa giudicata relativa (DTF 127 III 498 consid. 3). Ragioni equitative possono invero far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto (RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c), ma nella fattispecie l'appellante mai ha alluso a motivi di equità che imporrebbero una simile modifica dell'assetto cautelare. In caso contrario la retroattività andrebbe pronunciata come regola, ciò che sarebbe manifestamente contrario al diritto federale. Né si può dire che il Pretore abbia indugiato nel giudicare, la procedura essendo durata poco meno di sei mesi.

  2. L'appellante chiede infine di revocare la trattenuta sulla sua rendita di vecchiaia, rispettivamente di adeguarla alla riduzione del contributo provvisionale a suo carico. Il contributo alimentare tuttavia resta superiore alla di lui rendita. Ne discende che l'appello si rivela destituito di buon diritto.

III. Sul ricorso di AP 1 contro il diniego di assistenza giudiziaria

  1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Nel caso in esame il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”, come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Ciò non ha nuociuto in ogni modo alla richiedente, che ha inoltrato il rimedio nel termine prescritto contestualmente all'appello contro il decreto cautelare. Trattato come ricorso, unico rimedio esperibile contro il diniego dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag), l'atto in rassegna è dunque ricevibile.

  2. Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, in con­creto, richiamando i motivi esposti per il rigetto della provvigione ad litem. L'interessata oppone di essere indigente e chiede che le sia concesso il beneficio nell'eventualità in cui non le fosse accordata una provvigione ad litem per la procedura di primo grado. Come si è illustrato (consid. 5c), nondimeno, in esito al presente giudizio l'interessata riceverà ripetibili ridotte a copertura delle proprie spese legali per la procedura di prima sede. Dato il contributo alimentare di fr. 3205.– mensili, essa dispone così di fondi sufficienti per far fronte alle spese residue. Nel caso specifico difetta pertanto l'indigenza della richiedente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag). Ne segue l'infondatezza del ricorso.

IV. Sull'istanza di provvigione ad litem e di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 per la procedura di appello

  1. Nell'appello la convenuta chiede che l'istante sia tenuto a versarle una nuova provvigione ad litem di fr. 2000.–. Ora, questa Camera ha già ha avuto modo di spiegare che l'obbligo, per un coniuge, di fornire una provvigione di causa all'altro coniuge si configura processualmente come una misura provvisionale giusta l'art. 137 cpv. 2 CC, sicché la richiesta va diretta – per principio – al Pretore (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6). La giurisprudenza relativa all'art. 377 cpv. 2 CPC ha già precisato nondimeno che, trattandosi di domande cautelari proposte “nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice e dalla quale (…) trae il suo fondamento processuale”, la com­petenza diviene quella dell'autorità di ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). La provvigione ad litem chiesta dalla convenuta nel caso specifico si riferisce proprio a una “domanda cautelare già decisa dal primo giudice” (nel decreto impugnato). Essa è dunque ricevibile.

Ciò premesso, in concreto la provvigione era destinata a rimunerare l'onorario e le spese d'avvocato per la stesura dell'appello e delle osservazioni all'appello avversario, che può essere ragionevolmente stimato in complessivi fr. 2000.–. Considerata l'indennità assegnatale in questa sede per ripetibili (fr. 2000.–), non fa dubbio che l'interessata è in grado, con un margine disponibile sul fabbisogno di fr. 280.– mensili, di far fronte al pagamento della quota di oneri processuali posta a suo carico (fr. 250.–). In simili circostanze la domanda di provvigione di causa non può essere accolta. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di appello, l'attribuzione di ripetibili la rende priva di oggetto. Per di più, essa va respinta perché difetta – come detto – il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag).

V. Sugli oneri processuali e le ripetibili

  1. Gli oneri dell'appello di AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta ottiene l'aumento del contributo alimentare, ma non l'integrale reiezione dell'istanza avversaria. Essa soccombe altresì sulla questione della provvigione ad litem davanti al Pretore e in questa sede. Tutto considerato, si giustifica dunque che sopporti un quarto degli

oneri processuali, mentre i rimanenti tre quarti vanno posti a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello di AO 1 seguono la soccombenza di lui (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno dunque a suo carico, con obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì una modifica del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che equitativamente, anche tenuto conto della questione della provvigione ad litem, vanno poste per nove decimi a carico dell'istante e per il resto della convenuta, cui il primo rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte.

Quanto alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di derogare a tale precetto. Né si giustifica di accordare ripetibili a AO 1, le cui osservazioni al ricorso (di una riga) non hanno cagionato costi apprezzabili.

VI. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in ma­teria civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

1.1 In modifica del dispositivo n. 1 della sentenza inc. 11.2006.103 emanata il 10 dicembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale di appello, AO 1 è tenuto a versare AP 1 un contributo provvisionale di fr. 3205.– mensili dal 2 novembre 2009.

  1. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste per nove decimi a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale AO 1 rifonderà fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

Per il rimanente gli appelli sono respinti e il decreto impugnato è confermato.

II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono posti per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello di AO 1 è respinto.

IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

V. Nella misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso di AP 1 in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.

VI. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.

VII. La domanda di provvigione ad litem per la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.

VIII. Nella misura in cui non è senza oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria in appello presentata da AP 1 è respinta.

IX. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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