Incarto n. 11.2009.162
Lugano, 24 giugno 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa promossa con istanza del 26 gennaio 2006 (cambiamento del nome) davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Ufficio di vigilanza sullo stato civile, da
AP 1 (ora patrocinato dall'PA 1, )
per ottenere il cambiamento di nome in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di quesione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 marzo 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 21 febbraio 2008 dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile;
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 gennaio 2006 AP 1, cittadino turco naturalizzato svizzero il 26 giugno 2000, si è rivolto all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, chiedendo di poter cambiare nome in __________. A sostegno dell'istanza egli ha fatto valere di essere di origine assiro-aramaica, di professare la religione cristiana siro-ortodossa e di essere stato costretto a portare il nome di AP 1 dalle autorità turche. All'istanza egli ha accluso una dichiarazione del parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia nel Ticino, del 9 gennaio 2006, così redatta:
Il cognome corretto della famiglia, secondo il battesimo, è __________. Invece il cognome AP 1 è stato imposto più tardi dal governo turco.
Per quanto riguarda il nome di AP 1, è un nome di origine araba deciso dall'autorità turca. Infatti noi in quanto cristiani non avevamo la libera scelta del nostro nome di battesimo. Il suo vero nome è __________ e non AP 1.
Il nome dei figli è:
__________ e non AP 1,
e non AP 1,
__________ e non AP 1.
Confermo quanto sopra citato.
B. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha scritto l'8 marzo 2006 a AP 1, comunicandogli che un cambiamento di nome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC deve giustificarsi alla luce di seri e comprovati pregiudizi d'ordine personale o sociale riscontrabili nell'ambiente in cui il richiedente vive. A suo parere ciò non risulta dimostrato nella fattispecie, per tacere del fatto che la dichiarazione del parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia non appariva sufficiente per comprovare gli estremi di quanto si affermava nell'istanza. AP 1 ha risposto il 12 aprile 2006, ribadendo la volontà di “riappropriarsi del suo nome e cognome originari”, “arbitrariamente modificati delle autorità del suo Paese per motivi di discriminazione etnica e religiosa”. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha replicato il 7 giugno 2006, confermando la propria posizione. L'istante ha postulato allora, il 23 ottobre 2006, l'emanazione di una decisione formale. Statuendo il 21 febbraio 2008, l'Ufficio di vigilanza ha respinto la richiesta, senza prelevare tasse né spese.
C. AP 1 e la moglie AP 2 sono insorti con un appello del 31 marzo 2008 per ottenere la riforma della decisione appena citata nel senso di vedere accolta l'istanza di cambiamento del nome. L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha trasmesso il memoriale a questa Camera il 17 settembre 2009, dichiarando di rimettersi al giudizio del Tribunale d'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Ticino la competenza è stata delegata dal Consiglio di Stato al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile (vecchio art. 9 cpv. 1, nuovo art. 12 cpv. 1 in vigore dal 13 ottobre 2006 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1). Il procedimento, di volontaria giurisdizione, è trattato – per lo meno in prima sede – secondo le norme della procedura amministrativa cantonale (Bühler in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 30 con rinvii). Nel Ticino la decisione dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile era poi impugnabile entro 20 giorni a questa Camera (vecchio art. 15a cpv. 2 LAC e 424 cpv. 3 CPC ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010). Introdotto il 31 marzo 2008, l'appello in esame è tempestivo grazie alle ferie giudiziarie pasquali intercorse dal 17 al 30 marzo 2008 (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese).
L'appello è presentato in concreto, oltre che da AP 1, dalla moglie AP 2, la quale tuttavia non ha postulato alcun cambiamento di nome davanti all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile. Dandosi in concreto un procedimento di volontaria giurisdizione, ha nondimeno qualità di parte – in virtù dell'ordinamento federale – chi ha diritto di esprimersi sull'istanza per il fatto di portare lo stesso nome del richiedente e di trovarsi con lui in strette relazioni personali e patrimoniali (Bühler, op. cit., n. 14 ad art. 30 CC con riferimenti). Anzi, una richiesta volta al cambiamento di un cognome coniugale può emanare solo dai coniugi congiuntamente (DTF 127 III 194 consid. 3b), sicché l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile avrebbe dovuto esigere subito che AP 1 integrasse l'istanza del 26 gennaio 2006, facendola sottoscrivere dalla moglie. Sta di fatto che nelle circostanze illustrate l'appello in rassegna è ammissibile, dopo quanto si è visto, anche nella misura in cui è introdotto da AP
L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha ricordato nella sua decisione che un cambiamento di nome in forza dell'art. 30 cpv. 1 CC si giustifica solo qualora l'istante dimostri seri pregiudizi d'indole personale o sociale a lui recati dal nome che porta nell'ambiente in cui vive. Nella fattispecie – esso ha proseguito – i ricorrenti non hanno reso verosimile nulla del genere, nemmeno dopo avere ottenuto la naturalizzazione svizzera il 26 giugno 2000 e men che meno dopo la nascita dei tre figli. Per di più, esso ha soggiunto, la dichiarazione rilasciata il 9 gennaio 2006 dal parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia nel Ticino non basta a dimostrare una diversa identità dei ricorrenti, la quale andava, se mai, fatta accertare dal giudice nel quadro di un'azione fondata sull'art. 42 cpv. 1 CC, non dall'autorità amministrativa con una richiesta volta al cambiamento del nome. Onde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.
Nell'appello gli interessati lamentano anzitutto che in Turchia la minoranza cristiana è sempre stata discriminata e continua a essere emarginata. Ripetono che il cognome orignario della famiglia AP 1, di origini aramaiche, era __________, che il nome AP 1 è stato imposto dalle autorità turche, le quali hanno rifiutato il nome __________, e che in Turchia non v'era modo di contrastare abusi siffatti. AP 1 dichiara di volersi riappropriare non solo del suo nome originario, ma anche della sua identità originaria, “modificati dalle autorità del suo Paese per motivi di discriminazione etnica e religiosa”. Del resto – egli epiloga – una richiesta analoga presentata da suo fratello è stata accolta a suo tempo dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, sicché la decisione impugnata costituisce finanche una disparità di trattamento.
Con le argomentazioni addotte dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile gli appellanti non si confrontano. Essi non revocano in dubbio che un cambiamento di nome presupponga un serio e apprezzabile pregiudizio d'ordine individuale o sociale, per l'istante, nel continuare a portare il nome di cui è chiesta la modifica (cfr. RtiD I-2006 pag. 662 consid. 7 con citazioni). Né essi alludono – neppure di scorcio – a inconvenienti cui sarebbe esposto l'uno o l'altro membro della famiglia nel doversi identificare con il cognome AP 1, seppure l'esigenza di un pregiudizio d'ordine personale fosse stata evocata esplicitamente dall'autorità di vigilanza nella lettera dell'8 marzo 2006 e sia stata ripetuta nella decisione impugnata. Gli appellanti rivendicano il diritto di ricuperare un cognome storico, rispettivamente di cambiare un prenome imposto dall'ufficiale turco dello stato civile, ma non pretendono che la situazione attuale cagioni loro pregiudizi seri e reali, inconvenienti sociali o una qualsiasi sofferenza psichica, morale o spirituale. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
Gli appellanti non contestano nemmeno che – come rileva l'autorità di vigilanza sullo stato civile nella decisione impugnata – la nota dichiarazione rilasciata il 9 gennaio 2006 dal parroco della Chiesa siro-ortodossa d'Antiochia nel Ticino non basti a dimostrare una diversa identità degli interessati. Certo, stando a tale dichiarazione “il nome corretto della famiglia, secondo il battesimo, è __________”. Nulla è dato di conoscere tuttavia sul momento in cui lo Stato turco avrebbe modificato il cognome. Si sa soltanto che in Turchia lo statuto del nome (Soyadı Nizamnamesi), adottato nel 1934, ha introdotto l'obbligo generale di portare un nome di famiglia, permettendo agli interessati di sceglierne uno nel termine di due anni, in difetto di che il prefetto o il viceprefetto avrebbe attribuito cognomi di proprio gradimento (art. 29 del relativo statuto), i quali sarebbero poi stati iscritti nei registri dello stato civile (‹www.ciec1.org/GuidePratique/index.htm›, rubrica “Turchia”, risposta alla domanda n. 7.1.7). Non è dato di sapere tuttavia se il cognome AP 1 risalga ad allora. Non si sa nemmeno quale ufficiale turco dello stato civile avrebbe rifiutato, nel febbraio del 1965, il nome __________, imponendo quello di AP 1. Sprovvisto di motivazione, anche in proposito l'appello denota la sua irricevibilità.
Infine gli appellanti si dolgono di una disparità di trattamento, il fratello di AP 1 avendo ottenuto a suo tempo il permesso di cambiare il cognome in __________. A tale riguardo l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha rilevato nella propria decisione che la giurisprudenza si è mostrata a lungo generosa nell'interpretare la nozione di “motivi gravi” a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC, ma negli ultimi anni è diventata più restrittiva, ciò che giustifica maggior severità. Neppure con tale motivazione gli appellanti si confrontano. Continuano a censurare una disparità di trattamento, ma sulla motivazione addotta dall'autorità di vigilanza sorvolano. Una volta di più quindi l'appello va dichiarato irricevibile per carenza di requisiti formali.
Si aggiunga ad ogni buon conto, sotto questo profilo, che l'applicazione dell'art. 30 cpv. 1 CC è diventata più restrittiva per quanto riguarda il cambiamento di nome nel caso di bambini nati da genitori non sposati (DTF 126 III 3 con rinvio a DTF 121 III 145) o divorziati (RtiD I-2006 pag. 662 consid. 7). Trattandosi di adulti, un pregiudizio individuale è sempre occorso per poter cambiare nome (v. Bühler, op. cit., n. 7 ad art. 30 CC; Thévenaz in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 30). Desideri personali, per quanto rispettabili, o intesi a salvaguardare il nome antico di una famiglia, per quanto comprensibili, non sono sufficienti (cfr. DTF 108 II 250). E che in passato l'autorità di vigilanza sia stata meno rigorosa nell'applicazione dell'art. 30 cpv. 1 CC è possibile, ma ciò non basta per invocare una parità di trattamento nell'illegalità (DTF 132 II 510 consid. 8.6 in fine con riferimento).
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese) e vanno addebitati solidalmente agli appellanti, che hanno agito insieme (art. 10 cpv. 1 LTG). La tassa di giustizia è ridotta per quanto possibile, l'attuale decisione esaurendosi in un giudizio di non entrata in materia (art. 21 LTG per analogia).
Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il rifiuto di un cambiamento di nome da parte dell'ultima autorità cantonale può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 3 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido.
– ; – .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.