Incarto n. 11.2009.154

Lugano, 16 settembre 2010/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.42 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 marzo 2007 da

AP 1 AP 2 , e AP 3 (patrocinati dall' PA 2)

contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 settembre 2009 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa il 17 agosto 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 è titolare della proprietà per piani n. 6305 RFD di __________, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 11 del “Condominio __________” (particella n. 2579 RFD di __________). L'amministra­zio­ne del condominio è svolta dalla fiduciaria AP 1, di cui AP 2 è direttore e presidente del consiglio di ammi­nistrazione, mentre AP 3 è procuratrice e responsabile del settore che cura le gestioni condominiali. Sin dal 2006 AO 1 ha scritto varie lettere alla AP 1, con copia agli altri com­proprietari, in cui rimproverava alla fiduciaria di non avere tutelato gli interessi del condominio in lavori di risanamento delle facciate, di tenere una doppia contabilità, di non amministrare in modo professionale il fondo di rinnovamento, di avere conferito un mandato inutile a un legale per l'incasso di contributi arretrati e di avere commissionato lavori a costi eccessivi. Egli ha espresso addebiti simili anche verbalmente, in presenza di taluni comproprietari.

B. In un memoriale del 27 giugno 2006 AO 1 ha scritto alla AP 1, tra l'altro, quanto segue:

AO 1 verdächtigt die AP 1, vertreten durch das Verwalter-Duo Herr AP 2/Frau AP 3, (…)

der Führung einer gesetzesverachtenden, betrügerischen Buchhaltung verbunden mit:

– der Erstellung falscher Belege und Kontoauszüge

– der Erstellung falscher Bilanzen (…),

des betrügerischen Vorgehens beim Inkasso eines unbestrittenen Beitragsrückstandes eines Stockwerkeigentumers von knapp über Fr. 20 000.– mit Unkosten (…),

der Führung eines bei der __________ verdeckt geführten Sparkontos (…),

des betrügerischen Spiels der Verwaltung mit einem nicht vorhandenen “__________ Erneuerungsfonds” (…).

In una lettera del 26 luglio 2006 a tutti i comproprietari AO 1 ha esortato poi questi ultimi a non versare la quota di partecipazione dovuta per la sostituzione della caldaia condominiale sul conto indicato dall'amministrazione, “Bestand­teil des betrügerischen Konto-Netzes der Verwaltung”.

In una nuova lettera del 26 febbraio 2007 alla AP 1 AO 1 ha scritto altresì:

Die Zusammenfassung, nach Wegfall des Erneuerungsfonds, präsentiert sich somit folgt: – 2001-2005: 5 Rechnungsablagen – eine einzige Lüge – ein verschwundener Erneuerungsfonds – ein strafbares Delikt – 5 Revisionsberichte – keiner entspricht der Wahrheit (…)

Frau AP 3 ist eine begnadete Verwirrungs- und Verwandlungskünstlerin. So wirkt sie als Buchhalterin, aber auch als Protokollführerin des Condominio __________ nicht anders.

Diese Schilderungen erfassen nicht:

– die skandalumwitterte Fassadenrenovation, wie die Verwaltung diese dem Condominio __________ vorschlug und von der GV vom 4.4.2003 bewilligen liess,

– das betrügerische Inkasso von rückständigen Beiträgen und

– die etappenweise Sanierung der schon längst störungsanfälligen Heizungsanlage zu massiv übersetzten Preisen. (…)

C. Il 23 marzo 2007 la AP 1, AP 2 e AP 3 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché accertasse un'illecita lesione della loro personalità e ordinasse a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi da “qualsiasi critica lesiva” del loro onore. Nella sua risposta del 17 dicembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere la petizione.

In pendenza di causa, il 26 marzo 2008, AO 1 ha inviato ai condomini una nuova lettera manoscritta in cui così esor­diva:

Geschätzte Kolleginnen/Kollegen,

Per Express sende ich euch den bisher wichtigsten aber unumstösslichsten Hinweis auf eine übelriechende Schattenrechnung, die die AP 1 uns Stockwerkeigentümer zur jährlichen Genehmigung vorlegt. (…)

Cominciata il 1° aprile 2008, l'istruttoria della causa si è conclusa nel febbraio del 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro posizioni iniziali. Statuendo il 17 agosto 2009, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 145.– sono state poste a carico degli attori, con obbligo di rifondere al convenuto fr. 6500.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata la AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti con un appello del 7 settembre 2009 nel quale chiedono che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di accogliere la petizione o, in subordine, di porre almeno la tassa di giustizia e le spese a carico del convenuto, senza assegnazione di ripetibili. Con osservazioni del 5 ottobre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Chi è illecitamente leso nella sua per­sonalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse pre­ponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”: art. 28a cpv. 1 n. 1 CC), di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”: art. 28a cpv. 1 n. 2 CC), così come di accertare l'illiceità di una lesione che con­tinua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”: art. 28a cpv. 1 n. 3 CC). Egli può chiedere in particolare che la rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC). Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC). Gli art. 28 e 28a CC possono essere invocati anche da persone giuridiche (RtiD II-2006 pag. 682 consid. 3 con riferimenti).

  1. Nel caso in esame il Pretore ha appurato che AO 1 aveva denunciato a più riprese, anche di fronte ad altri comproprietari, un comportamento truffaldino degli attori. Simili accuse – egli ha continuato – erano atte non solo a offendere gli interessati, ma ne avevano effettivamente leso l'onore, tant'è che per un certo tempo un comproprietario aveva nutrito dubbi sulla correttezza dell'amministrazione. Tuttavia – secondo il Pretore – in ultima analisi le affermazioni del convenuto non avevano scalfito l'immagine degli attori, giacché in definitiva i comproprietari non hanno creduto alle insinuazioni del convenuto, hanno sempre rinnovato il mandato all'amministratrice e ne hanno sempre approvato l'opera. Non perdurando effetti molesti della lesione, a parere del primo giudice non erano date le premesse per accertare l'illiceità della lesione. Quanto al postulato divieto di muovere in futuro “qualsiasi critica lesiva” dell'onore degli attori, il Pretore ha ritenuto l'ingiunzione troppo astratta, non potendosi vietare comportamenti già puniti dalla legge né munire una simile diffida della comminatoria dell'art. 292 CP, la quale è destinata a reprimere comportamenti che violano decisioni dell'autorità e non solo disposizioni legali.

  2. Gli attori hanno promosso – come detto – un'azione di accertamento, “considerato che (…) la lesione della personalità (…) non può più essere impedita” (petizione, pag. 11 in fondo). Inoltre, “vista la preoccupante frequenza e intensità con la quale il convenuto si permette di spedire a destra e a manca gli scritti denigratori oggetto di questo procedimento e considerato che durante tutte le assemblee condominiali lo stesso convenuto non perde un'occasione per discreditare apertamente l'operato degli attori”, essi hanno chiesto “in applicazione dell'art. 28a CC – che il convenuto sia diffidato, sotto le comminatorie di cui all'art. 292 CP, a non più esternare un qualsiasi tipo di critica lesiva dell'onore degli attori” (petizione, pag. 12 in alto). Tali richieste di giudizio sono giuridicamente a rovescio. Se una lesione della personalità è imminente o attuale, in effetti, è data l'azione inibitoria o l'azione di rimozione. Se la lesione non può più essere impedita perché si è già consumata, ma continua a produrre effetti molesti, rimane l'azione di accerta­mento.

L'impostazione contraddittoria delle richieste di giudizio si riflette nella motivazione della sentenza impugnata. Dopo avere constatato che nel caso specifico la lesione della personalità si era ormai consumata e non continuava a produrre effetti molesti, il Pretore ha respinto l'azione di accertamento in ordine (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Se tuttavia la lesione della perso­nalità non poteva più essere impedita (ciò che gli attori riconoscevano, salvo pretendere che sussistevano effetti molesti), mal si comprende perché egli sia entrato nel merito dell'azio­ne con cui gli attori chiedevano di ordinare al convenuto di astenersi da “qualsiasi critica” lesiva del loro onore. In effetti, delle due l'una: o la lesione della personalità era ancora in atto (ed era proponibile l'azione di rimozione) o la lesione si era conclusa (e rimaneva tutt'al più l'azione di accertamento). Se mai poteva incombere in quest'ultimo caso un rischio imminente di reiterazione da parte del convenuto, onde l'ammissibilità di un'azio­ne inibitoria per prevenire l'evenienza. Sulla questione si tornerà oltre (consid. 5). Comunque sia, non potendo questa Camera reimpostare l'intero processo, tanto vale esaminare anzitutto se – come gli appellanti asseverano – il Pretore avrebbe dovuto accogliere l'azione di accertamento.

  1. Gli appellanti sostengono che nel caso specifico sussiste un interesse attuale all'accertamento della lesione. A loro avviso il Pretore avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il convenuto li ha offesi nel loro intimo e che di ciò essi provano ancora fastidio. Che i revisori dei conti condominiali abbiano confermato la correttezza del loro operato ancora non basta – essi soggiungono – per escludere gli effetti molesti della lesione, men che meno ove si consideri che il convenuto ha ripetuto ancora in pendenza di causa accuse ingiuriose nei loro confronti e che i suoi scritti potranno ancora essere riletti dai comproprietari e finire nelle mani di terzi estranei al condominio.

Nelle osservazioni all'appello il convenuto evoca i motivi che lo avevano indotto a criticare l'amministrazione e i responsabili della fiduciaria, sottolineando di avere indirizzato i suoi scritti esclusivamente ai comproprietari. Quanto al fastidio che gli attori continuerebbero ad avvertire per le sue doglianze, si ignora – egli fa valere – in che cosa esso consista. A mente sua, il lungo tempo trascorso dai fatti e la circostanza che la fiduciaria continui ad amministrare il condominio dimostrano come le sue critiche non abbiano sortito effetti. In realtà – egli conclude – gli appellanti hanno ingigantito ed enfatizzato il suo comportamento, senza tenere conto della sua età avanzata.

a) Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva a chi promuoveva un'azione di accertamento illustrare in che modo il pregiudizio conseguente alla lesio­ne della personalità continuasse a esplicare effetti molesti, salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il contrario. La prassi attuale prescinde dalla gravità della lesio­ne. L'azione di accertamento è proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di pro­tezione a far eliminare una situazio­ne pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (RtiD II-2006 pag. 683 consid. 4a con riferimenti).

b) L'art. 28 CC protegge, oltre alla considerazione morale e

sociale, il sentimento della propria dignità (“onore interno”: De­sche­naux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 177 n. 558 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.254/2005 del 20 marzo 2006, consid. 2). Tanto AP 2 quanto AP 3 han­no dichiarato di essere ancora “infastiditi” nel loro intimo dalle accuse del convenuto (interrogatori formali: verbale del 22 settembre 2008, pag. 2 e pag. 5, risposte n. 2). Ora, che un'offesa lasci una sensazione interiore di fastidio è verosimile. Sta di fatto che un mero senso di fastidio non basta per giustificare l'accertamento di una lesione della personalità avvenuta nel passato. Valesse il contrario, una lesione della personalità continuerebbe qua­si sempre a produrre effetti molesti e la riserva dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC risulterebbe vanificata.

c) Quanto agli effetti della lesione sull'onore “esterno” degli attori, questi fanno valere che l'opinione dei due revisori dei conti, i quali hanno avuto modo di constatare la correttezza del loro operato, non riflette necessariamente quella degli altri comproprietari. Nulla rende verosimile tuttavia che le accuse di AO 1 siano ancora tenute in qualche considerazione dai condomini. Anzi, il Pretore ha accertato (e gli appellanti non contestano) che, a parte il convenuto, i comproprietari hanno sempre dato regolare scarico all'amministrazione per i risultati d'esercizio e che i vari tentativi del convenuto di far revocare l'incarico alla fiduciaria si sono rivelati infruttuosi (cfr. anche le deposizioni per rogatoria di __________ verbale del 14 novembre 2008, pag. 4, risposta n. 7.5, e di __________: verbale del 16 gennaio 2009, pag. 9 in basso). Non si scorge pertanto quali effetti molesti continuino a produrre le affermazioni censurate dagli attori.

d) Gli appellanti accennano al rischio che gli scritti del convenuto siano riletti dai comproprietari o finiscano nelle mani di terzi. La prima ipotesi è inconcludente: se i comproprietari non hanno dato credito a AO 1 finora, mal si intravede come possano prenderlo sul serio in futuro. Per di più, non consta che dopo la lettera del 26 marzo 2008 (scritta in pendenza di causa: sopra, lett. C) il convenuto abbia reso nuovamente gli attori sospetti di contegni illegali, quantunque si siano tenute ancora due assemblee dei comproprietari (che potevano offrire il destro a polemiche) prima che il Pretore emanasse la sentenza impugnata. Quanto ai testimoni, essi hanno riferito che in più occasioni AO 1 ha alluso agli attori in termini offensivi, ma non che abbia continuato anche dopo essere stato convenuto in giudizio (deposizioni per rogatoria di S__________: loc. cit., pag. 6, risposta n. 13, e di A__________: loc. cit., pag. 10 a metà). Il rischio infine che le lettere del convenuto finiscano nelle mani di estranei si esaurisce in una congettura, né si può presumere che una lesione della personalità continui a produrre effetti molesti senza limiti di tempo per il solo fatto di essere stata messa in forma scritta. Ne segue che in concreto non

si ravvisano sussistere “effetti molesti” della lesione tali da giustificare l'azione di accertamento. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Per quel che è della postulata ingiunzione a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi da “qualsiasi critica lesiva” all'onore degli attori, già si è visto ch'essa non era esperibile in difetto di lesione imminente o attuale (ipotesi esclusa dagli stessi attori, che si sono limitati a promuovere un'azione di accertamento per effetti molesti: sopra, consid. 2 in principio). Tutt'al più la questione era di sapere – come si è accennato – se incombesse un rischio di reiterazione, nel senso che AO 1 intendesse rinnovare i suoi attacchi. È quanto gli appellanti sembrano sostenere quando rilevano che il convenuto potrebbe ripetere le affermazioni lesive in ogni tempo e continua apertamente a screditarli. L'interessato nega, facendo valere di avere interrotto da tempo ogni rapporto con loro.

In realtà occorre distinguere. Quando gli attori hanno adito il giudice, invero, il rischio di reiterazione era non solo verosimile, ma concreto, tant'è che in pendenza di causa, il 26 marzo 2008, AO 1 è tornato a scrivere ai comproprietari, accusando la fiduciaria, in vista dell'assemblea condominiale ordinaria, di tenere una “maleodorante contabilità ombra” (eine übelriechende Schattenrechnung: sopra, lett. C). L'affondo però è stato effimero, giacché dopo di allora egli non risulta avere più rinnovato propositi offensivi, quantunque siano intervenute ancora due assemblee dei comproprietari (sopra, consid. 4d). Al momento in cui il Pretore ha statuito, il 17 agosto 2009, il rischio di reiterazione era quindi stemperato. Ora, se una lesione imminente o attuale viene meno in pendenza di causa, l'azione inibitoria o di rimozione va respinta, non sussistendo più un interesse giuridico sufficiente perché il tribunale emani ingiunzioni al convenuto. Il giudice tiene conto del comportamento di quest'ultimo, ad ogni modo, nella decisione sugli oneri processuali e le ripetibili (Desche­naux/Stei­nauer, op. cit., pag. 203 n. 598b; Tercier, op. cit., pag. 126 n. 921).

È quanto avrebbe dovuto fare il Pretore nel caso specifico. Constatato che la postulata ingiunzione al convenuto di astenersi da “qualsiasi critica lesiva” all'onore degli attori era ormai superata, il rischio di reiterazione essendo venuto meno in corso di causa, egli avrebbe dovuto respingere l'azione, ma tenere conto del comportamento del convenuto nel giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili. Con quali conseguenze, sarà esaminato in appresso.

  1. Gli appellanti propongono di addebitare gli oneri processuali al convenuto e di essere dispensati dal versare ripetibili, adducendo di essere stati indotti a promuovere causa proprio per il comportamento di AO 1. Questi oppone che la lite era interna al condominio, che gli altri comproprietari non gli hanno mai dato retta, che in condizioni del genere l'avvio di un procedimento civile non si giustificava e che non v'era ragione pertanto di derogare al principio della soccombenza.

a) Giusta l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1); se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può suddividere “parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili” (cpv. 2). In concreto, come si è visto, l'azione di accertamento era infondata sin dall'inizio, mentre l'azione inibitoria ha perduto interesse in pendenza di causa. Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili della prima, non v'era ragione così di scostarsi dalla regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG). Per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili della seconda, “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) potevano legittimare una soluzione diversa ove fosse risultato, a un sommario esame come quello che governa il giudizio sulle spese e le ripetibili di cause divenute senza interesse giuridico (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7), che qualora non fosse intervenuta la caducità della lite l'attore sarebbe verosimilmente uscito – in tutto o in parte – vittorioso. Quest'ultimo tema deve ancora essere vagliato.

b) Il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie le affermazioni verbali e scritte rilasciate dal convenuto fossero non solo atte a offendere, ma avessero effettivamente leso l'onorabilità degli interessati, accusati finanche di comportamenti truffaldini

aventi rilevanza penale (sentenza, pag. 6 a metà). Neppure il convenuto nega, per altro, di avere usato verso gli attori termini offensivi della personalità. Eccepisce che le sue critiche erano oggettivamente giustificate e fa valere – in estrema sintesi – che seguendo il preventivo fatto allestire dalla AP 1 i comproprietari avrebbero pagato almeno fr. 100 000.– in più per il risanamento delle facciate, che i conti del condo­minio sono erro­neamente intestati alla fiduciaria e non alla comunione dei comproprietari, che le registrazioni contabili dei saldi non corrispondono ai dati figuranti sugli estratti conto, che le spese legali per l'incasso di contributi arretrati non erano giustificate e che i costi per la sostituzione della caldaia sono tre volte superiori al prezzo di listino della stessa (osservazioni all'appello, pag. 2 a 8). Se non che, avesse pur avuto ragione, il convenuto non era abilitato per ciò solo a offendere la personalità degli attori usando espressioni inutilmente lesive. Al proposito le scusanti addotte non lo sollevano dalle sue responsabilità.

c) L'interessato oppone che alla sua età non gli è facile esprimere rimostranze “nei dovuti modi”, onde la necessità che le sue parole siano “relativizzate e contestualizzate” (osservazioni, pag. 3 a metà). Un conto però è esprimersi male o in maniera impropria e un altro è dare a un terzo – ripetutamente – del truffatore. Né il convenuto può ragionevol­mente valersi del fatto che gli attori non lo abbiano denunciato all'autorità penale. Le giustificazioni da lui recate, in definitiva, non avrebbero integrato gli estremi dell'art. 28 cpv. 2 CC. Contrariamente a quanto pretende il convenuto, inoltre, il giudice civile può senz'altro sanzionare la trasgressione di un provvedimento disposto sulla base dell'art. 28a cpv. 1 n. 1 e 2 CC con la comminatoria dell'art. 292 CP (Deschenaux/Stei­nauer, op. cit., pag. 203 n. 600).

d) Se quindi in pendenza di causa non fosse venuto meno il rischio di un'imminente reiterazione da parte del convenuto, l'azione inibitoria degli appellanti avrebbe avuto – di per sé – buone probabilità di essere accolta, anche se non integralmente, giacché la richiesta intesa a vietare a AO 1 “qualsiasi critica lesiva” all'onore degli attori era troppo vaga e generica. Il provvedimento richiesto con un'azione

inibitoria o di rimozione dev'essere infatti proporzionato e consentire di raggiungere lo scopo senza restringere inutilmente la libertà del convenuto (Desche­naux/Stei­nauer, op. cit., pag. 202 n. 600). Il giudice deve quindi definire l'oggetto del divieto in modo preciso, anche perché solo un ordine puntuale può essere oggetto di esecuzione forzata (DTF 97 II 92; De­sche­­naux/Stei­nauer, op. cit., pag. 204 n. 601 con rimandi). Ravvisando in concreto una richiesta di giudizio improponibile, il Pretore avrebbe dovuto così intervenire (art. 97 n. 5 CPC), fissando agli attori un breve termine per sanare il difetto (art. 99 cpv. 3 CPC) e precisare quali affermazioni del convenuto andassero proibite. Nel dispositivo della sentenza poi egli avrebbe sempre potuto specificare ulteriormente la portata del divieto, entro i limiti della richiesta (v. DTF 97 II 94; Tercier, op. cit., pag. 130 n. 950 seg. e pag. 131 n. 963; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2005.7 del 19 aprile 2010, consid. 3).

e) In ultima analisi, per quanto attiene all'azione di accertamento gli oneri processuali e le ripetibili sarebbero stati da addebitare agli attori in solido (sopra, consid. a). Per quanto attiene all'azione di inibizione, invece, tenuto conto di quanto precede gli oneri processuali e le ripetibili sarebbero stati da porre per “giusti motivi” a carico del convenuto, che con il suo comportamento aveva indotto gli attori a piatire, la circostanza che questi ultimi dovessero circoscrivere la richiesta di giudizio (vaga e generica) non comportando di per sé un apprezzabile grado di soccombenza. Nel complesso, equitativamente si sarebbe giustificato così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili.

  1. Gli oneri del presente giudizio seguono anch'essi la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli attori vedono accogliere parzialmente l'appello sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, ma escono sconfitti tanto sull'accoglimento dell'azione di accertamento quanto sull'accoglimento dell'azione inibitoria. Tutto ponderato, equitativamente si giustifica pertanto che sopportino quattro quinti degli oneri processuali e rifondano alla controparte un'indennità per ripetibili ridotta.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla protezione della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a con rinvii), a meno che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – comprendano anche pretese di risarcimento o di riparazione del torto morale. Nella fattispecie un eventuale ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 145.–, da anticipare dagli attori, sono poste per metà solidalmente a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili.

  1. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

da anticipare dagli appellanti, sono posti solidalmente per quattro quinti a carico degli appellanti medesimi e per il resto a carico del convenuto, cui gli appellanti rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1600.– per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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