Incarto n. 11.2009.13
Lugano 24 agosto 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.74 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 13 aprile 2006 da
AO 1 , (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 gennaio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 il 16 giugno 2009;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1958) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 20 febbraio 1992. Dal matrimonio sono nate L__________, il 5 agosto 1992, e S__________, il 26 gennaio 1998. Il marito è business manager nella filiale di __________ della __________ di __________. La moglie è venditrice e ha lavorato a tempo parziale per vari datori di lavoro. I coniugi si sono separati di fatto in un primo tempo nell'aprile del 2001 e poi, dopo un periodo di riconciliazione, definitivamente nel novembre del 2003, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1847 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi con le figlie in un appartamento a __________. L'11 gennaio 2005 i coniugi hanno firmato una convenzione sugli effetti della vita separata nella quale hanno concordato di assegnare l'immobile di __________ al marito, tenuto ad assumere gli oneri ipotecari e tutte le spese correlate al medesimo.
B. Il 13 aprile 2006 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Essa ha postulato l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare per L__________ di fr. 1535.– mensili, uno per S__________ di fr. 1245.– mensili fino al 12° anno d'età e di fr. 1535.– mensili dopo di allora, il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso il relativo istituto di previdenza professionale, l'assegnazione al marito dell'immobile di __________ e il versamento di almeno fr. 168 850.– in liquidazione del regime dei beni (fr. 50 000.– per l'immobile in comproprietà, fr. 10 000.– per il valore dell'arredamento coniugale, fr. 75 000.– corrispondenti alla metà del prezzo d'acquisto e dei lavori di ristrutturazione di un immobile a __________, in provincia di __________, e fr. 33 850.– per il rimborso di un prestito).
C. Nella sua risposta del 19 giugno 2006 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha preteso l'affidamento delle figlie, ha offerto un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per L__________ e uno di fr. 1000.– mensili per S__________, ha chiesto al Pretore di obbligare la moglie a versare a sua volta un contributo per le figlie, ha sollecitato la condanna di lei al versamento di un conguaglio (da determinare) in liquidazione del regime dei beni e ha rivendicato il riparto a metà delle prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza professionale. Il Pretore ha trattato la causa come
azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 17 luglio 2006 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. La moglie ha confermato tale volontà il 29 settembre 2006, dopo il termine bimestrale di riflessione, e il marito il 10 ottobre 2006. Con decisione del 1° dicembre 2006 il Pretore ha ammesso l'attrice al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. L'udienza preliminare sugli effetti litigiosi del divorzio si è tenuta il 4 dicembre 2006 e l'istruttoria è terminata l'8 ottobre 2008. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 17 novembre 2008, AO 1 ha sostanzialmente riaffermato le sue domande, aumentando nondimeno la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale a fr. 200 119.50 (fr. 88 269.50 per l'immobile in comproprietà, fr. 3000.– per il valore dell'arredamento coniugale, fr. 75 000.– corrispondenti alla metà del prezzo d'acquisto e dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di __________ e fr. 33 850.– per il rimborso di un prestito). Nel suo allegato del 17 novembre 2008 AP 1 ha ribadito le proprie posizioni, offrendo alla moglie fr. 15 000.– in liquidazione del regime dei beni, a condizione che il Pretore non fissasse un importo maggiore, nel qual caso egli chiedeva che fosse impartito ai coniugi un termine per vendere l'immobile di __________ e suddividere a metà l'eventuale ricavo.
E. Statuendo il 20 novembre 2008, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato le figlie alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 1100.– mensili fino al 13° anno di età e di fr. 1400.– mensili dopo di allora, ha liquidato il regime dei beni prevedendo che la moglie cedesse al marito la sua quota di comproprietà sulla particella n. 1847 RFD di __________ e il marito assumesse il debito ipotecario con obbligo di versare alla moglie un conguaglio di fr. 108 444.50, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 9800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 gennaio 2009 nel quale offre la cessione della sua quota di comproprietà immobiliare alla moglie con obbligo per quest'ultima di assumere il mutuo ipotecario e di versargli un conguaglio di fr. 75 444.50. In subordine, “qualora il Tribunale decidesse per un onere di liquidazione a carico del coniuge cui sarà attribuito l'immobile di più di fr. 15 000.–, egli chiede che il fondo sia posto in vendita e che il ricavo sia suddiviso a metà fra i coniugi, con obbligo per la moglie di rifondergli fr. 30 000.– “immessi quali beni propri e con diritto di utilizzo ed usufrutto sull'immobile a favore del marito fino alla vendita, senza compensi di alcun genere a favore della moglie”. In via ancor più subordinata AP 1 chiede che la moglie gli ceda la sua quota di comproprietà immobiliare dietro versamento di fr. 15 000.–. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2009 AO 1 propone, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, di respingere l'appello in ordine, eventualmente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. La causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese cui soggiacevano tutte le sentenze di divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Il termine per appellare era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 e 423b cpv. 1 CPC ticinese). L'appellata sostiene, nelle sue osservazioni, che l'appello di AP 1 è tardivo. Ora, secondo l'art. 124 cpv. 1 CPC ticinese la notificazione di un atto giudiziario avveniva – di regola – mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno. L'atto si riteneva notificato nel momento della sua consegna effettiva al destinatario oppure, se l'invio non era recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali esso rimaneva depositato all'ufficio postale (RtiD II-2008 pag. 617 consid. 5; v. anche DTF 137 III 215 consid 3.1.3, 134 V 51 consid. 4, 130 III 399 consid. 1.2.3). Il termine di giacenza cominciava a decorrere il giorno dopo il tentativo infruttuoso di consegna, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata era lasciato nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 127 I 35 consid. 2b; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 495 n. 1029), e si calcolava indipendentemente dai giorni festivi ufficiali e dalle ferie giudiziarie.
I principi appena esposti vigono intatti anche sotto l'egida del nuovo art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). In una sentenza del 26 marzo 2007 il Tribunale federale ha stabilito invero che il termine di giacenza cominciava a decorrere non il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ma il giorno stesso (sentenza 1P.81/2007 del 26 marzo 2007, consid. 3.1; v. anche sentenza 9C.657/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 2.2 in: SJ 2009 I 308; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berna 2008, pag. 479 n. 1113). Da tale sentenza però il Tribunale federale si è scostato in seguito, tornando con sentenza 5A_2/2010 del 17 marzo 2010 alla prassi anteriore (consid. 3.1 e 3.3; Bohnet in: SZZP/RSPC 2010 pag. 262).
In concreto il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato spedito dalla Pretura il 20 novembre 2008 (doc. 1 di appello). L'avviso di ritiro è stato lasciato l'indomani nella casella postale del patrocinatore del convenuto, il quale ha ritirato la raccomandata il 28 novembre 2008 (doc. 3 di appello), ultimo giorno utile (contrariamente all'opinione dell'appellata, i sette giorni di giacenza sono cominciati a decorrere il 22 e non già il 21 novembre 2008). Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere così il 29 novembre 2008 e sarebbe scaduto il 18 dicembre successivo, ma è rimasto sospeso da quello stesso 18 dicembre 2008 fino al 1° gennaio 2009 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese). Introdotto il 2 gennaio 2009, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque tempestivo.
Litigiosa rimane, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e segnatamente il destino della particella n. 1847 RFD di __________. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
Accertato che le parti concordavano sul valore venale dell'immobile di __________ (fr. 623 539.–), “da cedere per principio al marito”, il Pretore ha riconosciuto deduzioni per complessivi fr. 472 650.– (447 300.– di ipoteche, fr. 6516.– di sussidi all'abitazione e fr. 18 834.– per “avere pensionistico accumulato dal marito prima di sposarsi”). Egli non ha tenuto conto invece di fr. 50 000.– “a titolo di immissione averi LPP marito”, poiché tale importo “già incide sull'avere di vecchiaia da suddividere tra i coniugi”, né di fr. 30 000.– “a titolo di immissione beni propri del marito”, non comprovati. Il primo giudice non ha tenuto calcolo nemmeno i costi di sistemazione da infiltrazioni d'acqua, come chiedeva il convenuto, poiché già considerati dal perito giudiziario nel valore venale dell'immobile, né di altri costi privi di riscontro, né dell'imposta sugli utili immobiliari, che le parti potevano chiedere di differire.
Ciò premesso, il Pretore ha stabilito in fr. 150 889.– il valore netto del fondo da dividere tra i coniugi, onde una spettanza della moglie di fr. 75 444.50. A quest'ultima inoltre egli ha riconosciuto la metà del valore del mobilio coniugale (fr. 3000.–) e il rimborso di un mutuo da lei concesso al marito (fr. 30 000.–), per complessivi fr. 108 444.50. Il Pretore non ha disconosciuto invero che il convenuto dichiarava di rinunciare all'attribuzione dell'immobile ove alla moglie fosse spettato un conguaglio di oltre fr. 15 000.–, ma ha ritenuto la pretesa fuori tempo, poiché la formulata solo nel memoriale conclusivo. Abbondanzialmente ad ogni modo egli l'ha respinta, poiché sin dalla separazione di fatto l'immobile è rimasto in possesso del marito e a entrambe le parti era chiaro sin dall'inizio che lo stabile sarebbe stato attribuito a chi lo occupava. Egli ha sciolto così la comproprietà mediante attribuzione dell'immobile a AP 1, con obbligo di tacitare la moglie.
Nell'appello l'interessato chiede anzitutto di attribuire l'intero immobile alla moglie, ma a torto. Per tacere del fatto che tale nuova conclusione non è ammissibile, non essendo fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 seconda frase vCC), in concreto l'attrice non ha mai preteso l'attribuzione dell'intero immobile, ciò che osta all'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC (DTF 119 II 198 consid. 2). Su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.
L'appellante chiede che questa Camera ordini una nuova perizia sul valore dell'immobile di __________, respinta dal Pretore con “decreto” del 7 novembre 2008, affinché si tenga conto dei danni causati da nuove infiltrazioni d'acqua. Sta di fatto che egli non si confronta con quanto ha addotto il primo giudice per rifiutare la perizia (“il marito conosceva i problemi idrologici dell'immobile peritato, tant'è che aveva formulato precisi controquesiti poi decaduti per sua espressa volontà [non versando l'anticipo richiesto]”) e che in questa sede motiva la richiesta rinviando semplicemente al contenuto dell'istanza 15 ottobre 2008 presentata al primo giudice. Ciò non è ammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 6d in fine), una perizia sul valore venale del fondo appare superflua.
Secondo AP 1 il Pretore non poteva attribuirgli l'intera proprietà del fondo poiché egli non l'aveva mai pretesa, tanto meno incondizionatamente, ma si è sempre limitato a chiedere l'attribuzione di un valore di liquidazione in favore suo o della moglie. Nessun comproprietario postulando l'attribuzione dell'immobile, il Pretore doveva mantenere perciò la comproprietà o ordinarne lo scioglimento mediante licitazione privata o pubblica. Quanto al fatto che nel memoriale conclusivo egli si sia dichiarato disposto a versare alla moglie fr. 15 000.– in liquidazione del regime dei beni, l'appellante sottolinea di avere soggiunto che ove il Pretore avesse fissato un importo maggiore egli avrebbe rinunciato espressamente a ritirare dell'immobile.
a) In caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione di altri rapporti speciali tra coniugi, deve avvenire prima della liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1). E lo scioglimento di una comproprietà è retto dagli art. 650 segg. CC, con la norma speciale tra coniugi dell'art. 205 cpv. 2 CC (attribuzione dell'intero bene per interessi preponderanti). Ogni coniuge ha diritto così di chiedere la cessazione della comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento inoltre non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). Il che tuttavia in uno scioglimento del regime matrimoniale va ravvisato solo con grande cautela (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 45 ad art. 205 CC), tant'è che in caso di divorzio lo scioglimento non è di regola intempestivo né è data la condizione dello scopo durevole cui la cosa sia destinata (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1). Se i comproprietari poi non si intendono sul modo dello scioglimento, il giudice ordina la divisione del bene in natura o la vendita all'asta pubblica o tra comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), oppure attribuisce il bene interamente al coniuge che giustifica un interesse preponderante contro compenso all'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC).
b) Nel suo memoriale di risposta del 19 giugno 2006 AP 1, preso atto che l'attrice proponeva di assegnargli l'intero immobile, dichiarava di non opporsi “a una liquidazione di eventuali spettanze della moglie sul valore netto della casa di __________”. Invocava però l'intervenuto deprezzamento del fondo, l'ammontare delle ipoteche e un investimento di fr. 50 000.– provenienti dal suo “secondo pilastro” accumulati prima del matrimonio, sicché a suo avviso non sussisteva alcun beneficio da ripartire (pag. 5). Nel memoriale conclusivo del 17 novembre 2008 egli ha poi ribadito “di non opporsi al principio della liquidazione, ma di ritenere che non vi sia materialmente un valore netto da suddividere con la moglie”. Dopo avere esposto un suo calcolo per la liquidazione del regime dei beni, egli si dichiarava pronto nondimeno a versare fr. 15 000.– , fermo restando che ove il Pretore avesse fissato un importo maggiore egli avrebbe rinunciato a ritirare l'immobile (pag. 5 e 7). Visto quanto precede, la posizione del convenuto era sostanzialmente una: egli accettava di ritirare il fondo di __________, a condizione di non dover versare alla moglie più di fr. 15 000.–. Avesse dovuto versare di più, egli avrebbe rinunciato.
c) Ciò posto, mal si comprende perché il Pretore abbia reputato inammissibile la richiesta di giudizio formulata dal convenuto nel memoriale conclusivo, per quanto non fosse testualmente riprodotta negli stessi termini delle precedenti. Comunque sia, già si è accennato che facendo valere un interesse preponderante un coniuge ha la facoltà di postulare giusta l'art. 205 cpv. 2 CC l'attribuzione di un bene indennizzando l'altro coniuge (sopra, consid. a). AP 1 è disposto a tacitare la moglie con fr. 15 000.– al massimo. Tale indennizzo non è però sufficiente. Certo, egli deduce dal valore peritale dell'immobile (fr. 623 539.–) i costi presunti per la sistemazione di infiltrazioni d'acqua (fr. 30 000.–), il carico ipotecario (fr. 447 000.–), una “immissione beni propri marito” (fr. 30 000.–), un finanziamento con capitali del “secondo pilastro” (fr. 50 000.–), il sussidio per l'abitazione (fr. 6516.–), l'imposta sugli utili immobiliari (fr. 11 174.–) e costi supplementari per danni d'acqua (fr. 20 000.–), giungendo a un valore netto di fr. 28 549.– e quindi a una spettanza della moglie non superiore a fr. 15 000.–. Se non che, già l'“immissione beni propri marito” di fr. 30 000.– non risulta confortata da alcuna prova (onere dal quale l'appellante non era per nulla dispensato) né è ammessa dalla moglie. Venendo a cadere l'ipotesi di indennizzare la moglie con fr. 15 000.– al massimo, cade anche la disponibilità del marito a ritirare l'immobile. L'operato del Pretore non può, sotto questo profilo, essere condiviso.
d) Nelle circostanze descritte occorre procedere allo scioglimento della comproprietà nei modi previsti dall'art. 651 cpv. 2 CC (sopra, consid. a). In mancanza di accordo fra le parti il giudice sceglie liberamente (Rep. 1998 pag. 198 consid. 2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2009.191 del 6 aprile 2012, consid. 9), senza essere tenuto a preferire la divisione in natura (DTF 100 II 193 consid. 2e; Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 13 ad art. 651). Egli decide secondo le circostanze del caso e l'equità, tenendo conto delle particolarità concrete, in specie della divisibilità del bene e delle condizioni personali, come pure dei bisogni e dei desideri dei comproprietari. In concreto una divisione in natura del bene non entra pacificamente in considerazione. Quanto a una licitazione fra comproprietari, nessuno dei due risulta in grado di ritirare l'intero bene. Non resta perciò che ordinare la vendita mediante asta pubblica. Assumere una nuova perizia sul valore venale del fondo in simili condizioni sarebbe inutile (sentenza del Tribunale federale 5A_600/2010 del 5 gennaio 2011, consid. 6).
a) La particella n. 1847 RFD di __________ è stata acquistata il 25 novembre 1999 per fr. 135 000.– (doc. C). La costruzione della casa è costata ai comproprietari fr. 385 000.– (doc. D). Dal fascicolo processuale si evince che a tal fine il marito ha prelevato fr. 50 000.– dalla propria cassa pensione (doc. 15), che i comproprietari hanno ottenuto un sussidio dall'Ufficio federale delle abitazioni (doc. B) e hanno acceso un mutuo ipotecario di fr. 450 000.– presso __________ (doc. B). Essendo iscritti nel registro fondiario come comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, i coniugi sono presunti avere acquisito il bene in comproprietà (DTF 138 III 154 consid. 5.1.4). Il ricavo netto della vendita va suddiviso così metà per parte.
b) Dal ricavo vanno dedotti, con ogni evenienza, il debito ipotecario di fr. 447 300.– e il sussidio elargito dall'Ufficio federale delle abitazioni (fr. 6516.–). Quanto al versamento in contanti di fr. 50 000.– accordato dalla cassa pensione del marito, in caso di alienazione di un fondo acquisito grazie a finanziamenti dal “secondo pilastro” l'importo prelevato va rimborsato all'istituto di previdenza (art. 30d cpv. 1 lett. a LPP), ancorché l'obbligo di rimborso si limiti all'ammontare del ricavato (art. 30d cpv. 5 LPP). Relativamente all'imposta sugli utili immobiliari, il ricavo netto corrisponde al prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 598 n. 1304). Circa i costi della sistemazione dell'immobile, essi incidono se mai sul prezzo di vendita, non sul ricavo dell'operazione. In definitiva, una volta venduta all'asta pubblica la particella n. 1847 RFD, la comproprietà dei coniugi sarà liquidata con il riparto del ricavo netto a metà fra i comproprietari, previa deduzione dei debiti ipotecari, del rimborso all'Ufficio federale delle abitazioni e all'istituto previdenziale cui è affiliato AP 1, come pure dei tributi legali cui sono soggetti i venditori.
a) Per quanto attiene all'esistenza del debito __________, fratello dell'attrice, ha confermato che il 20 marzo 2003 da un conto bancario di cui egli era contitolare con la sorella sono stati prelevati fr. 67 770.– prestati a AP 1, il quale gli ha poi rimborsato la propria quota (deposizione del 1° marzo 2007: verbali, pag. 9). L'estratto bancario riferito al conto di cui AP 1 e __________ erano contitolari presso l'agenzia __________ di __________ conferma il prelevamento, quel giorno, della somma indicata (doc. F). Nulla induce a credere per altro che quanto ha affermato l'attrice non corrisponda al vero, tanto meno se si pensa che l'appellante non pretende che il cognato abbia testimoniato il falso. Per di più, in un primo tempo il convenuto aveva dichiarato che “per quanto riguarda i mezzi messi a disposizione del marito da parte della moglie, a parte il fatto che dovrebbero trattarsi di acquisti, resta un saldo di fr. 10 000.– che si riducono a fr. 5000.– per effetto della liquidazione del regime dei beni (risposta del 19 giugno 2006, pag. 6). Solo con il memoriale conclusivo egli ha revocato in dubbio l'esistenza del debito, salvo darlo per estinto o compensato. Su questo punto l'appello manca perciò di fondamento.
b) Quanto alla restituzione del prestito, l'attrice ha affermato di avere ricevuto fr. 5000.–, specificando che fr. 2000.– le erano stati versati dietro sua richiesta e “fr. 3000.– finanziati da mio marito grazie a un suo prestito presso mio cugino” (interrogatorio formale del 16 aprile 2007, risposta n. 33). Circa il prestito erogato da AP 1 a un cugino della moglie nulla dimostra però che sia intervenuta una cessione del credito dal marito alla moglie, come sostiene l'appellante, il solo versamento di fr. 3000.– non bastando per ovviare alle prescrizioni di forma della cessione (art. 165 cpv. 1 CO).
c) Relativamente alla compensazione invocata dall'appellante, è vero che con il provento del suo guadagno (fr. 4500.–) questi ha finanziato la naturalizzazione della moglie e delle figlie (interrogatorio formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 34). Dagli atti si desume nondimeno che l'interessata è stata naturalizzata il 9 ottobre 2000, tre anni prima del prestito concesso al marito, senza che quest'ultimo pretenda l'esistenza di un'intesa tra coniugi nel senso di reputare la moglie debitrice di tale importo verso di lui. In simili circostanze non giova domandarsi se quel costo non rientrasse in
realtà nel mantenimento della famiglia, la moglie non risultando esercitare a quel tempo un'attività lucrativa.
d) Circa l'importo di fr. 13 000.–, il carteggio processuale conferma che il 31 agosto 2005 l'attrice ha ricevuto dalla __________ fr. 12 088.– per danno totale a un veicolo (doc. M, 2° foglio), i quali sono serviti poi per acquistare
un'altra automobile per fr. 13 000.– (doc. M, 1° foglio). Che il veicolo danneggiato fosse stato preso in leasing dal marito è possibile (interrogatorio formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 14). L'appellante stesso però ha dichiarato che la vettura era “passata” alla moglie (questionario per l'interrogatorio formale, domanda n. 14), la quale aveva cominciato a pagare le rate mensili (interrogatorio formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 19), senza che sia dato di sapere in virtù di quale base giuridica. Per di più, nella risposta del 19 giugno 2006 il convenuto definiva il “veicolo nuovo” come un acquisto della moglie, tanto da rivendicarne metà del valore (pag. 6). Tutto ciò a prescindere dal fatto che la compensazione è stata fatta valere solo nel memoriale conclusivo. La pretesa non può dunque trovare accoglimento.
e) In ultima analisi, dal debito originario di fr. 33 850.– va dedotto quanto l'appellante ha già rimborsato (fr. 5000.–), per un saldo di fr. 28 850.– in favore dell'attrice. Secondo l'art. 209 cpv. 2 CC un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. In concreto nulla è dato di sapere circa il destino del prestito in questione, sicché esso va inserito – nel dubbio – tra i passivi degli acquisti del marito.
a) Che l'attrice abbia acquistato mobili solo dopo avere intentato l'azione di divorzio (13 aprile 2006), e quindi dopo lo scioglimento del regime dei beni (art. 204 cpv. 2 CC), è escluso ove appena si consideri che le fatture da lei prodotte attestano acquisti tra il 23 settembre 2003 e il 16 novembre 2004 (doc. N; interrogatorio formale dell'attrice del 16 aprile 2007, risposta n. 32). Inoltre l'appellante non contesta più che al momento della separazione la moglie abbia prelevato solo “il minimo indispensabile”, segnatamente stoviglie e effetti personali (interrogatorio formale del 16 aprile 2007, risposta n. 31). Ciò posto, tutto quanto si trova nell'abitazione di __________ va considerato alla stregua di mobilio coniugale (allegato 1 alla perizia 1° settembre 2008). Non si intravedono ragioni in circostanze del genere per scostarsi dal valore di fr. 6000.–/6500.– accertato dal perito (referto, pag. 4). In esito allo scioglimento della comproprietà sui mobili e all'attribuzione degli stessi al marito, l'importo va inserito tra gli acquisti di quest'ultimo.
b) V'è da interrogarsi se AP 1 non abbia diritto a sua volta di partecipare all'aumento degli acquisti della moglie, rappresentati dal valore dell'autovettura e dei mobili. Il problema è che, seppure tali beni sussistessero allo scioglimento del regime matrimoniale (13 aprile 2006), tutto si ignora sul relativo valore al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). La questione non può dunque essere approfondita oltre.
Alla luce di quanto precede occorre calcolare la partecipazione della moglie all'aumento del marito, che non si identifica con la metà di ogni singolo acquisto (art. 215 cpv. 1 CC), bensì con la metà del valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati e i compensi, meno i debiti gli li gravano (art. 210 cpv. CC). Nella fattispecie gli attivi del marito consistono nel solo valore dei mobili di fr. 6000.–/6500.–, mentre i passivi includono il debito verso la moglie di fr. 28 850.– e l'indennità dovuta a quest'ultima per lo scioglimento della comproprietà sui mobili (fr. 3000.–). E siccome il conto è deficitario, non v'è alcun credito di partecipazione dell'attrice (art. 210 cpv. 2 CC). Su questo punto l'appello si rivela fondato.
Gli oneri processuali, commisurati all'importanza e all'entità del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AP 1 ottiene lo scioglimento della comproprietà mediante vendita dell'immobile all'asta con suddivisione del ricavo netto a metà, ma non il computo di beni propri nell'acquisizione del bene e neppure l'estinzione del prestito ottenuto dalla moglie. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere equitativamente la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per quel che riguarda la richiesta assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello, essa non può essere accolta. Per tacere del fatto che l'interessata è proprietaria di un immobile a __________ (__________) libero da ipoteche, il quale dovrebbe finanche essere messo a contribuzione (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2010.95 del 30 dicembre 2010, consid. 6), nelle cause di stato la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 vLag). Il principio è quello, infatti, per cui i costi di una causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (cfr. DTF 135 I 96 consid, 2.4.2.2 con rinvio a DTF 119 Ia 11 consid. 3a). In concreto AO 1 non consta avere preteso infruttuosamente dal marito lo stanziamento di una provvigione ad litem per la causa in appello, né sostiene – per ipotesi – che una richiesta a tal fine apparisse destinata all'insuccesso perché AP 1 non ha sufficiente disponibilità finanziaria. Certo, davanti al Pretore la richiedente ha ottenuto l'assistenza giudiziaria, ma ciò è avvenuto ancor prima che cominciasse l'istruttoria (sopra, lett. C in fine). Non dispensava la richiedente dal rendere per lo meno verosimile, di conseguenza, che al momento dell'appello fossero ancora dati gli estremi per un intervento sussidiario dello Stato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.89 del 28 novembre 2011, consid. 7).
Circa i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
Il regime matrimoniale delle parti è liquidato nel senso che è ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1847 RFD di __________ mediante vendita ai pubblici incanti. Il notaio divisore darà designato dal Pretore con decisione apposita. Il ricavo netto della vendita sarà suddiviso a metà fra i comproprietari e sulla quota spettante a AP 1 sarà imputato l'importo di fr. 28 500.– a titolo di rimborso di debito nei confronti di AO 1. Per il resto ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso.
Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1500.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
IV. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.