Incarto n. 11.2009.123
Lugano 26 aprile 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.17 (nullità del matrimonio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 4 agosto 2008 dall'
AO 1 (patrocinato dall'. PA 1)
contro
AP 1 (patrocinata dall' PA 2) e . PI 1, ,
giudicando ora sul decreto del 13 luglio 2009 con cui il Pretore ha respinto l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dai convenuti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 luglio 2009 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 13 luglio 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante il 7 agosto 2009;
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 agosto 2001 Re__________ (1935), cittadino italiano vedovo e senza figli, e AP 1 (1972), cittadina lettone madre di un figlio, R__________ (1991), residente in Lettonia, hanno stipulato davanti al notaio PI 1 un contratto successorio in cui si sono reciprocamente designati unici eredi sotto condizione del loro matrimonio e hanno designato lo stesso PI 1 loro esecutore testamentario (rogito n. 102). Quello stesso giorno essi hanno firmato una convenzione matrimoniale con cui hanno adottato, in vista del matrimonio, il regime della comunione universale dei beni (rogito n. 103). Il 4 agosto 2001 Re__________ e AP 1 si sono sposati a __________. Dal matrimonio non sono nati figli.
B. I coniugi vivono separati dal settembre del 2001, dopo che il Pretore del Distretto di Leventina, adito da entrambi nell'agosto del 2001 con richieste a protezione dell'unione coniugale, ha assegnato al marito l'abitazione comune (particella n. 398 RFD di __________). Il 20 gennaio 2004 il Pretore ha poi stralciato la procedura dai ruoli, le parti avendo concluso un accordo sulla vita separata. Nel frattempo, con risoluzione del 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di AP 1 contro una decisione del 12 dicembre 2001 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le aveva negato il rilascio di un permesso di dimora annuale.
C. Re__________ è deceduto a Bellinzona il 27 aprile 2007 e l'11 giugno successivo l'PI 1 ha pubblicato il noto contratto successorio davanti al Pretore del Distretto di Leventina, dandone comunicazione, fra gli altri, a AO 1 (1939), fratello del defunto. Quest'ultimo, unitamente alla sorella __________, si è opposto al rilascio del certificato ereditario.
D. Il 4 agosto 2008 AO 1 ha convenuto AP 1 e l'PI 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina per ottenere che il contratto successorio, la convenzione matrimoniale e lo stesso matrimonio celebrato tra Re__________ e AP 1 fossero dichiarati nulli, con ordine all'ufficiale dello stato civile e all'ufficiale del registro fondiario di rettificare le relative iscrizioni e con obbligo alla convenuta – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di restituire tutti i beni e rifondere ogni somma ricevuta da Re__________ dopo il 2 agosto 2001. Nella sua risposta dell'11 settembre 2008 AP 1 ha proposto di respingere l'azione, contestando la competenza per territorio del Pretore. L'PI 1 ha proposto anch'egli il 30 gennaio 2009 di respingere la petizione. Replicando il 26 febbraio 2009, l'attore ha confermato le proprie domande. Nella loro duplica del 18 e 24 marzo 2009 i convenuti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.
E. All'udienza preliminare, tenutasi il 29 aprile 2009, AP 1 ha invitato il Pretore a verificare preliminarmente la sua competenza per territorio. Con ordinanza del 29 maggio 2009 il Pretore ha disposto l'esame del presupposto processuale, fissando alle parti un termine di 20 giorni entro cui esprimersi per scritto. L'PI 1 ha proposto il 2 giugno 2009 di accogliere l'eccezione. AO 1 ha chiesto il 15 giugno 2009 di respingerla. AP 1 ha riaffermato
il 22 giugno 2009 la sua posizione. Statuendo con decreto del 13 luglio 2009, il Pretore ha respinto “l'eccezione d'ordine di carenza di giurisdizione”. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti, mentre la decisione sulle ripetibili è stata rinviata al merito.
F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 luglio 2009 per ottenere che – conferito al ricorso effetto sospensivo – la decisione impugnata sia annullata e la petizione sia respinta in ordine per difetto di giurisdizione o, subordinatamente, gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Il 7 agosto 2009 essa ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2009 AO 1 propone di respingere l'appello. L'PI 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Fino al 31 dicembre 2010 le azioni di nullità di matrimonio erano trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, salvo che gli art. 419 segg. disponessero altrimenti (art. 419 cpv. 2 CPC ticinese). Sui presupposti e le eccezioni processuali il giudice poteva statuire separatamente mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC ticinese; RtiD II-2009 pag. 623 consid. 5 e 6), impugnabile “nel termine ordinario” di venti giorni (art. 96 cpv. 4 combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Un appello introdotto contro un decreto del genere era trattato, di regola, “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC ticinese), a meno che il giudice accordasse al decreto effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC ticinese). All'esigenza dell'effetto sospensivo sfuggiva nondimeno il decreto emesso dal Pretore dopo avere limitato l'udienza preliminare all'esame del presupposto o dell'eccezione processuale (art. 181 cpv. 1 CPC ticinese), come in concreto (ordinanza del 29 aprile 2009). In simili casi il processo continuava – per legge – sulla questione del presupposto o sull'eccezione processuale finché tale questione non fosse stata decisa con giudizio definitivo (art. 181 cpv. 2 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 305 nota 363 in fine). Precisato ciò, nulla osta in concreto all'esame dell'appello.
Accertata la competenza internazionale dei tribunali svizzeri all'ultimo domicilio del defunto per il procedimento successorio e le controversie ereditarie, il Pretore ha ritenuto che tale competenza include anche la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in seguito alla morte di uno di loro. Quanto all'azione di nullità del matrimonio, egli ha ritenuto che sul piano internazionale valgono per analogia le disposizioni sul divorzio. E secondo l'art. 59 LDIP sono competenti per l'azione di divorzio i tribunali al domicilio del convenuto o dell'attore se questi dimora da almeno un anno in Svizzera o è cittadino elvetico. Ciò posto, egli ha optato per “un'interpretazione estensiva” della norma nei casi in cui l'azione di nullità sia promossa dagli eredi di un coniuge, onde la competenza del giudice svizzero all'ultimo domicilio di quel coniuge, poiché “nell'ottica del fine perseguito con l'articolo di legge in oggetto appare (...) corretto interpretare lo stesso facendo ricadere sotto la definizione di domicilio di uno dei coniugi anche il suo ultimo domicilio, qualora questi fosse deceduto”. Del resto, ha soggiunto il Pretore, un'azione di nullità del matrimonio promossa in Lettonia apparirebbe di primo acchito improponibile, sicché la competenza del giudice svizzero sarebbe data in ogni caso a norma dell'art. 60 LDIP. Quanto alla propria competenza sul piano interno, il Pretore l'ha accertata sulla base degli art. 15 cpv. 1 lett. b e c e art. 18 LForo, respingendo per finire l'eccezione litigiosa.
L'appellante fa valere che sul piano nazionale l'art. 15 LForo, in vigore fino al 31 dicembre 2010, andava inteso nel senso che per intentare azione di nullità del matrimonio era data la competenza imperativa del giudice al domicilio di uno dei coniugi, mentre un terzo poteva intentare azione solo al domicilio del coniuge convenuto. A livello internazionale – osserva l'appellante – l'art. 59 LDIP va interpretato analogamente, sicché l'azione di nullità del matrimonio può essere promossa da un terzo solo al domicilio del coniuge convenuto, come risulta dalla versione francese del testo di legge. Mettendo sullo stesso piano il coniuge e il terzo, il Pretore avrebbe soverchiato quanto dispone l'art. 59 LDIP. Sempre a parere dell'interessata poi il foro d'origine previsto dall'art. 60 LDIP non è dato in concerto, giacché nessuno dei coniugi è cittadino svizzero e un'azione di nullità del matrimonio in Lettonia non è di per sé improponibile. L'appellante sottolinea infine che tutte le richieste di giudizio dell'attore dipendono dall'accoglimento dell'azione di nullità di matrimonio, di modo che la competenza internazionale del giudice svizzero non potrebbe fondarsi in nessun caso sul foro prescritto in materia di cause successorie o di liquidazione del regime matrimoniale.
L'attore ha introdotto un'azione di nullità del matrimonio nei confronti della vedova del fratello e dell'esecutore testamentario davanti al Pretore del Distretto di Leventina, nel quale si trova il Comune di , ultimo domicilio di Re, che era cittadino italiano. Egli fonda l'azione sugli art. 105 n. 4 CC, secondo cui è data una causa di nullità del matrimonio assoluta se uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri, e 106 CC, che autorizza ogni interessato a proporre
azione di nullità del matrimonio (cpv. 1) in ogni tempo (cpv. 3), anche dopo lo scioglimento del vincolo (cpv. 2). L'attore ha chiesto altresì di dichiarare nullo il contratto successorio del 2 agosto 2001 e la convenzione matrimoniale di quello stesso giorno, ordinando le rettifiche dello stato civile e del registro fondiario, con obbligo per la convenuta di restituire quanto indebitamente ricevuto.
a) Tra la Svizzera e la Lettonia non risultano convenzioni che regolino la questione del foro. Quanto alla legge sul diritto internazionale privato, essa non prevede norme sull'azione di nullità del matrimonio, il legislatore avendo rinunciato a regolare la materia (FF 1983 I 316 n. 232.1). Ciò premesso, secondo dottrina la competenza delle autorità svizzere a giudicare un'azione di nullità di matrimonio va accertata per analogia in base alle norme sull'azione di divorzio (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 2 ad art. 43; Bopp in: Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 59 con rimando; Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 30 all'introduzione agli art. 43–65; Siehr, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 63; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5ª edizione, pag. 93 n. 386; JdT 1997 III 90 consid. 2b/cc). Ciò non esclude che adattamenti possano imporsi in casi particolari (Bucher in: Commentaire romand, LDIP, Basilea 2011, n. 2 all'introduzione agli art. 59–65).
b) In tema di divorzio l'art. 59 LDIP prevede la competenza dei tribunali svizzeri al domicilio del convenuto (lett. a) o dei tribunali svizzeri al domicilio dell'attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (lett. b). La versione francese dell'art. 59 LDIP, cui occorre – come ha rilevato il Pretore – dare preferenza (Dutoit, op. cit., n. 2bis all'art. 59 LDIP), specifica che per domicilio nel senso della norma va inteso quello del “coniuge convenuto”, rispettivamente del “coniuge attore”. L'art. 60 LDIP prevede dipoi che se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e uno di loro è cittadino svizzero, competenti sono i tribunali svizzeri del luogo d'origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere”. In concreto quest'ultimo foro è escluso già per il fatto né l'uno né l'altro coniuge ha mai avuto la cittadinanza svizzera. E siccome la convenuta è pacificamente domiciliata all'estero, dopo la morte di Re__________ (unico coniuge domiciliato in Svizzera) l'azione di nullità del matrimonio – celebrato a __________ – non poteva più, di per sé, essere promossa davanti a tribunali svizzeri in applicazione analogica dell'art. 59 LDIP.
c) Sta di fatto che fra i titoli di nullità assoluta del matrimonio enunciati dall'art. 105 CC figurano cause che attengono all'ordine pubblico svizzero (Dutoit, op. cit., supplément à la 4ème édition, Basilea 2011, n. 1 ad art. 43 LDIP). E l'applicazione per analogia degli art. 59 e 60 LDIP non deve impedire all'autorità svizzera di agire davanti a un tribunale svizzero per far accertare la nullità assoluta di un matrimonio. Anzi, secondo Bucher (op. cit., n. 13 e 14 ad art. 44 LDIP), appoggiato da Dutoit (loc. cit.), un foro in Svizzera va sempre dato qualora l'azione sia fondata su un titolo di nullità del matrimonio che attiene all'ordine pubblico svizzero. Ove non sussista il foro del giudice svizzero al domicilio di un coniuge o – sussidiariamente – al luogo d'origine di uno dei coniugi, la competenza va riconosciuta così al giudice svizzero nel luogo di celebrazione del matrimonio, anche nel caso in cui l'azione sia intentata dall'autorità o da un terzo (Bucher, op. cit., n. 14 ad art. 44 LDIP).
Si aggiunga che già prima dell'entrata in vigore della LDIP il terzo interessato che invocava la nullità assoluta di un matrimonio poteva promuovere causa contro i due coniugi davanti a un tribunale svizzero alle stesse condizioni alle quali avrebbe potuto promuovere causa uno dei coniugi, per lo meno ove il titolo di nullità attenesse all'ordine pubblico svizzero (bigamia: DTF 92 II 222). Poco importava che le regole invalse sulla competenza internazionale relative all'azione di divorzio fossero inapplicabili come tali all'azione di nullità del matrimonio proposta dall'autorità o da un terzo (DTF 92 II 220 verso il basso). Già allora la rigorosa applicazione analogica delle disposizioni sui conflitti di competenza in materia di divorzio del matrimonio all'azione di nullità aveva dovuto registrare un'eccezione.
La circostanza che l'art. 105 n. 4 CC sia stato varato di recente e che una precedente norma analoga sia stata abrogata non osta, di per sé, a che la nuova disposizione entri a far parte dell'ordine pubblico svizzero (Othenin-Girard, op. cit., pag. 163 n. 254). Determinante è la concezione dell'ordine pubblico al momento in cui il giudice statuisce. A tal fine può essere utile ispirarsi al diritto transitorio, la retroattività essendo un indizio dell'importanza da attribuire alla norma (Othenin-Girard, op. cit., pag. 167 n. 260 segg., in particolare n. 265). Nella fattispecie il legislatore ha previsto che i matrimoni di compiacenza potessero “essere annullati anche retroattivamente” (FF 2002 pag. 3452 in basso). Applicabile a tutti i casi dal momento della sua entrata in vigore, a parte eccezioni previste dalle legge, la norma deve ritenersi fondata così sull'ordine pubblico e sui buoni costumi (art. 2 cpv. 1 tit. fin. CC), tanto più che la proibizione di siffatti matrimoni concreta il divieto dell'abuso di diritto posto dall'art. 2 cpv. 2 CC (FF 2002 pag. 3451 verso l'alto), precetto che attiene senz'altro all'ordine pubblico (Vischer in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 22 ad art. 17).
Ne segue che l'azione di nullità del matrimonio fondata sulla causa assoluta prevista dall'art. 104 n. 4 CC va annoverata fra le norme dell'ordine pubblico svizzero. Deve poter essere fatta valere di conseguenza davanti ai tribunali svizzeri, anche se nessun coniuge ha il domicilio in Svizzera (art. 59 LDIP) o la cittadinanza svizzera (art. 60 LDP). E il foro è quello nel luogo di celebrazione del matrimonio (sopra, consid. 4c). Nella fattispecie il matrimonio essendo stato celebrato a __________, la competenza del Pretore del Distretto di Leventina è data. Domandarsi se il giudice nel luogo di celebrazione del matrimonio debba considerarsi foro di necessità perché non sussiste alcun altro tribunale dinanzi al quale promuovere azione di nullità del matrimonio (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 3 LDIP) è, in simili condizioni, superfluo.
L'appellante obietta che nel diritto interno un terzo può intentare azione di nullità del matrimonio unicamente al foro del domicilio dei coniugi convenuti. Certo, secondo l'art. 15 LForo (in vigore fino al 31 dicembre 2010 e applicabile in virtù del doppio rinvio degli art. 110 e 135 vCC) l'azione di nullità doveva essere imperativamente introdotta dinanzi al giudice del domicilio di uno dei coniugi, quand'anche l'azione fosse promossa dall'autorità o da un terzo (Geiser/Luchinger, op. cit., n. 2 ad art. 110 vCC con numerosi rimandi). E l'odierno art. 23 cpv. 1 CPC ha ripreso l'art. 15 LForo. Le regole di competenza del diritto interno non coincidono necessariamente, tuttavia, con quelle applicabili a fattispecie che denotano risvolti internazionali, né le prime prevalgono sulle seconde (Siehr in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 23; Schwander, in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 18 ad art. 23; v. anche DTF 92 II 220). In proposito non giova dilungarsi.
Quanto alle altre richieste di giudizio, l'appellante non pretende che la sua petizione implichi anche questioni di diritto successorio o attinenti al regime dei beni fra i coniugi, né ha addotto motivazioni specifiche al riguardo. Foss'anche il caso, ad ogni modo, la competenza del Pretore del Distretto di Leventina sarebbe data in quanto giudice svizzero all'ultimo domicilio del defunto sia per le controversie ereditarie (art. 86 cpv. 1 LDIP) sia per la liquidazione del regime dei beni conseguente alla morte di un coniuge (art. 51 lett. a LDIP). Né esistono – come detto – trattati fra la Lettonia e la Svizzera che deroghino a tali disposizioni (Heini in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 25 alle osservazioni preliminari agli art. 86–96; Schnyder/Liatowitsch in: Basler Kommentar, IPRG, op. cit., n. 26 ad art. 86; Courvoisier in:
Basler Kommentar, IPRG, op. cit., n. 30 ad art. 51). Ne discende che, in definitiva, il decreto del Pretore resiste alla critica.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non entra in linea di conto per il lasso di tempo che precede il 7 agosto 2009 (data della domanda), il conferimento dell'assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo, salvo casi d'urgenza palesemente estranei nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Dopo il 7 agosto 2004 il patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione in appello, avendo semplicemente dovuto attendere l'emanazione della decisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.67 del 10 dicembre 2007, consid. 8). La richiesta di assistenza giudiziaria risulta così senza oggetto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'oggetto
Notificazione a:
–; –; –,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.