Incarto n. 11.2008.63
Lugano 26 febbraio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.28 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 febbraio 2007 da
AP 1 (patrocinato da PA 1)
contro
AO 1 , (patrocinata da PA 2),
giudicando ora sul decreto cautelare del 27 maggio 2008 con cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 giugno 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 27 maggio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1946) e AO 1 (1941) si sono sposati a il 2 dicembre 1988. Al quel momento la moglie era già madre di K__________ (1960), N__________ (1962) e P__________ (1969), avute da un precedente matrimonio. Dalle seconde nozze non è nata prole. I coniugi si sono separati nella primavera del 2000, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 6072 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________. Il marito è al beneficio di prestazioni della sua cassa pensione e dell'Assicurazione Invalidità. La moglie, durante la vita in comune, non ha esercitato attività lucrativa.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 12 aprile 2000 da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona i coniugi hanno stipulato, l'8 giugno 2000, un accordo in virtù del quale il marito si impegnava a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 2450.– mensili (inc. SP.2000.17). Un'istanza presentata il 17 dicembre 2001 da AO 1 per ottenere l'aumento della somma è stata accolta dal Pretore, che il 25 giugno 2002 ha portato il contributo a fr. 3000.– mensili dal 1° dicembre 2000 (inc. SP.2001.51). Adita da AP 1, con sentenza del 16 agosto 2002 questa Camera ha invece respinto l'istanza, riformando la decisione del Pretore in tal senso (inc. 11.2002.80).
C. il 14 febbraio 2007 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, proponendo una determinata liquidazione del regime dei beni e offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 966.35 mensili. In via cautelare egli ha chiesto di fissare il contributo provvisionale a fr. 1240.30 dal 1° aprile 2004, “da dedurre quanto già versato”. All'udienza del 12 marzo 2007, indetta per la discussione cautelare, l'istante ha ridotto a fr. 966.35 mensili l'offerta di contributo, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza e ha postulato un contributo alimentare di fr. 1425.– mensili, previo versamento di una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. L'istruttoria cautelare è iniziata quello stesso giorno ed è terminata il 31 marzo 2008.
D. Nel frattempo, il 7 novembre 2007, AP 1 e AO 1 hanno venduto la particella n. 6072 RFD di __________, depositando il provento dell'operazione (fr. 135 826.35) su un conto del notaio __________. Il 15 novembre 2007 la moglie ha chiesto di proseguire un'esecuzione da lei avviata per l'incasso di contributi alimentari arretrati e il 26 novembre 2007 l'Ufficio di esecuzione di __________ ha avvisato AP 1 che il 3 aprile 2008 avrebbe pignorato la spettanza di lui sull'importo depositato presso il notaio. AP 1 si è rivolto al Pretore il 25 marzo 2008, chiedendogli che ordinasse in via cautelare il blocco della somma depositata presso il notaio o, subordinatamente, che ordinasse all'Ufficio di esecuzione di pignorare “la parte delle rendite da lui percepite eccedenti il suo minimo di
esistenza dopo essere state decurtate dal contributo alimentare versato alla moglie”, eccedenza da riversare poi su un conto bloccato. Con decreto cautelare emesso quello stesso giorno senza contraddittorio, il Segretario assessore ha decretato in luogo e vece del Pretore il provvedimento richiesto. All'udienza del 17 aprile 2008, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha sollecitato l'estensione del blocco “al pignoramento della rendita pensionistica (…), poiché nel frattempo l'Ufficio di esecuzione ha pignorato detta rendita” e ha chiesto – tra l'altro – di sentire l'avv. __________, mentre la convenuta ha concluso per la reiezione dell'istanza.
E. Il 21 aprile 2008 il Segretario assessore ha respinto la testimonianza dell'avvocato __________ e ha citato le parti alla discussione finale cautelare del 16 maggio 2008, alla quale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 maggio 2008 AP 1 ha chiesto di fissare il
contributo provvisionale per la moglie in fr. 1230.15 mensili dal 1° aprile 2004 al 14 febbraio 2007, aumentati a fr. 1243.45 mensili da allora in poi, dedotti gli importi già versati. Inoltre egli ha postulato nuovamente il blocco della somma depositata presso il notaio __________ e il deposito presso l'Ufficio di esecuzione della trattenuta di fr. 624.– mensili sulla sua rendita pensionistica. Nel proprio allegato del 16 maggio 2008 AO 1 ha riaffermato le sue domande, precisando la richiesta di contributo provvisionale in fr. 2519.– mensili dal marzo (“eventualmente febbraio”) al novembre del 2007 e in fr. 2376.80 mensili dopo di allora.
F. Statuendo con decreto cautelare del 27 maggio 2008, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal 15 febbraio 2007 un contributo provvisionale di fr. 1601.75 mensili per la moglie, ha respinto la provvigione ad litem chiesta da quest'ultima, come pure il prospettato deposito presso l'Ufficio di esecuzione, revocando il blocco dell'importo depositato presso il notaio __________. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale il marito è stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 9 giugno 2008 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato, riducendo il contributo litigioso a fr. 1249.05 mensili dal 1° aprile 2004 al 14 febbraio 2007 e a fr. 1244.50 mensili dopo di allora, dedotti gli importi già versati, e confermando il blocco del noto importo presso il notaio __________, come pure il deposito presso l'Ufficio di esecuzione di fr. 624.– mensili trattenuti dalla sua rendita pensionistica. Con osservazioni del 14 luglio 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
L'appellante chiede preliminarmente di sentire l'avvocato __________ “per confermare che, durante il suo patrocinio, era pacifico che si doveva calcolare l'ammontare della rendita valuta 1° aprile 2004 e che il relativo importo doveva far stato per i coniugi a partire da detta data”. L'offerta di prova, respinta dal Segretario assessore, è di per sé ammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC), ma come si vedrà in seguito irrilevante ai fini del giudizio.
Per definire il contributo alimentare in favore della moglie il Pretore ha calcolato anzitutto le entrate del marito in fr. 4890.– mensili (rendita LPP fr. 2945.–, rendita AI fr. 1945.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3190.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1050.–, premio della cassa malati e franchigia fr. 511.30, spese dentarie fr. 250.–, contributi personali AVS/AI/IPG fr. 68.65, spese d'automobile fr. 200.–, tassa rifiuti fr. 10.75). Della moglie il primo giudice ha accertato le entrate in fr. 1962.– mensili, pari alla rendita AVS, e il fabbisogno minimo in fr. 3466.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1195.60, premio della cassa malati e spese mediche fr. 384.55, spese dentarie fr. 445.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 38.–, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 83.–, tassa rifiuti fr. 20.–, spese di patrocinio fr. 200.–). Constatata un'eccedenza di fr. 97.55 mensili, il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo provvisionale di fr. 1601.75 mensili dal 15 febbraio 2007. Egli ha rifiutato invece di far decorrere il nuovo contributo prima di allora. Certo, egli ha soggiunto, “la modifica della situazione finanziaria dei coniugi è intervenuta prima dell'introduzione dell'istanza e fra le parti erano in corso trattative volte all'adeguamento del contributo alimentare litigioso, ma non si vede perché il marito abbia indugiato nel postulare la modifica dell'assetto ancorché egli fosse da tempo al corrente della nuova situazione”.
L'appellante ribadisce che tra le parti è intervenuto un accordo tacito, per atti concludenti, in virtù del quale la modifica del contributo alimentare sarebbe dovuta decorrere dal 1° aprile 2004. L'assunto è senza rilievo. L'accordo dell'8 giugno 2000 in cui le parti avevano regolato il contributo alimentare per la moglie dopo la separazione di fatto ha posto fine – come si è visto (lett. B) – alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa da AO 1 nell'aprile di quell'anno. Con istanza del 14 febbraio 2007 AP 1 ha chiesto poi la riduzione del contributo dal 1° aprile 2004. Se non che, egli medesimo ha reso immediatamente la richiesta senza oggetto, avendo intentato quello stesso 14 febbraio 2007 azione di divorzio. E una volta pendente azione di divorzio, solo il giudice del divorzio può decretare misure provvisionali intese a organizzare la vita separata (art. 137 cpv. 2 CC; Gloor in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 4 ad art. 137 CC).
Ciò posto, tutto quanto AP 1 poteva chiedere al giudice del divorzio con l'istanza cautelare del 14 febbraio 2007 era di statuire provvisionalmente da tale data. Pretendere che quel giudice statuisse retroattivamente dal 1° aprile 2004 era del tutto fuori luogo (cfr. DTF 115 II 205 consid. 4a; RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7c). Certo, l'art. 137 cpv. 2 ultima frase CC permette al giudice del divorzio di fissare contributi di mantenimento anche per l'anno che precede la litispendenza, ma tale facoltà è esclusa quando la causa di divorzio è stata preceduta da una procedura a tutela dell'unione coniugale. In tal caso il giudice del divorzio non può, applicando l'art. 137 cpv. 2 CC, usurpare retroattivamente la competenza esercitata dal giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). Nella fattispecie la causa di divorzio è stata preceduta, appunto, da una procedura a tutela dell'unione coniugale. Il giudice del divorzio non poteva quindi modificare decisioni prese in quell'ambito. Poteva solo statuire in via provvisionale per il lasso di tempo successivo alla litispendenza della causa di stato (cfr. RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7a). Che nel Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio ancora non significa che l'uno vada confuso (o identificato) con l'altro.
Nelle circostanze descritte poco importa indagare se tra le parti fosse intervenuto un accordo tacito o per atti concludenti sulla modifica del contributo alimentare dal 1° aprile 2004. Anche la testimonianza dell'avv. __________ si rivela superflua. Quand' anche la moglie avesse aderito alla riduzione del contributo da quella data, in effetti, ciò non abilitava il giudice del divorzio a trascendere in via provvisionale i limiti della causa di stato, sostituendosi al giudice della protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7c). L'appello è quindi destinato all'insuccesso.
a) L'appellante sostiene che le spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 58.35 mensili) non sono documentate. A torto. Il dato figurante agli atti (doc. N 4) si riferisce invero al 2005, ma lo stato di salute della moglie, certificato ancora il 25 febbraio 2008 dal dott. __________ (doc. 9), rende verosimile la necessità di seguire terapie costanti con spese che devono coprire la franchigia della cassa malati e la partecipazione del paziente ai costi delle cure (rispettivamente fr. 300.– e fr. 700.– annui: art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal; RtiD
II-2004 pag. 589 consid. 8c).
b) A ragione l'appellante fa notare invece che nelle conclusioni scritte la convenuta ha aumentato il premio dell'assicurazione dell'economia domestica da fr. 16.– a fr. 38.– mensili. In realtà nulla rende verosimile tale maggiorazione, che non può dunque essere riconosciuta.
c) Nel memoriale conclusivo la convenuta aveva indicato di dover rimborsare imposte arretrate per fr. 346.– mensili. Nel fabbisogno minimo di lei il Pretore ha tralasciato ogni onere tributario per tenere conto delle ristrettezze economiche in cui versa la famiglia. La richiesta dell'appellante intesa a far stralciare la voce di fr. 346.– mensili cade dunque nel vuoto.
d) Relativamente ai costi di patrocinio (fr. 200.– mensili), è vero che la moglie ha addotto tale esborso solo nel memoriale conclusivo, ma il marito non ha eccepito alcunché. Non si disconosce che quando il 16 maggio 2008 ha inviato al Pretore il proprio memoriale conclusivo, egli ha dichiarato di contestare “le affermazioni, deduzioni e domande contenute nell'allegato di controparte, nonché eventuali argomenti e/o prove in urto con il principio del contraddittorio” (act. X). Se non che, contestazioni in blocco sono proceduralmente inammissibili. Rinunciando al dibattimento finale (e questa Camera ha già avuto modo di sottolineare i rischi insiti in un'opzione siffatta: Rep. 1995 pag. 227 n. 55; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, nota a piè di pag. 232), l'appellante si è precluso la possibilità di replicare alle conclusioni avversarie. Ne segue che, sollevata la prima volta in appello, la censura sui costi legali della moglie è tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), e come tale irricevibile.
Si aggiunga che, comunque sia, l'appellante non rende verosimile come la moglie potrebbe finanziare i suoi costi legali altrimenti. Davanti al Pretore egli si era opposto a qualsivoglia provvigione ad litem. In appello asserisce che costei
avrebbe potuto chiedere uno sblocco parziale dell'importo depositato sul conto del notaio __________, ciò che le
avrebbe permesso di far fronte alle spese legali. Sta di fatto che egli non ha mai prospettato nulla del genere e che l'offerta, nuova, non può essere presa in considerazione solo ora. Né, da parte sua, l'appellante ha mai preteso di inserire nel proprio fabbisogno minimo una voce di spesa destinata a finanziare i costi legali della moglie. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
e) L'istante si duole che il Pretore abbia inserito spese dentarie nel fabbisogno minimo della moglie per fr. 250.– mensili e per soli fr. 195.– mensili nel suo. Ora, che egli abbia “una spesa nettamente superiore a quella della moglie” è possibile, ma ciò non significa che l'importo riconosciuto alla moglie vada ridotto. Se mai incombeva all'interessato documentare le proprie spese effettive. Ne segue che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo della moglie va stabilito in fr. 3444.15 mensili.
L'appellante chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo da fr. 3190.70 a fr. 3608.30 mensili per tenere conto dell'onere fiscale di fr. 455.35 mensili. Egli trascura nondimeno che, come ha rilevato il Pretore, ove le risorse finanziarie dei coniugi non siano sufficienti per far fronte interamente agli obblighi alimentari, le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356, 127 III 70). Del resto, si volesse riconoscere al marito un simile onere nella misura della disponibilità familiare, si dovrebbe intervenire anche sul carico fiscale compreso nel fabbisogno minimo della moglie e l'operazione non avrebbe alcuna apprezzabile incidenza sul risultato. Ciò posto, il fabbisogno minimo dell'interessato va confermato in fr. 3190.70 mensili. Tale fabbisogno minimo comprende – si ricordi – anche un'indennità di fr. 25.– mensili per la franchigia della cassa malati che in appello l'interessato neppure adduce.
Con le osservazioni all'appello AO 1 sostiene che nel 2007 vanno aggiunti alle entrate del marito fr. 450.– quale reddito della sostanza. A suo parere inoltre il fabbisogno minimo di lui non eccede fr. 2165.50 mensili (dimezzamento del minimo vitale poiché convivente, riduzione della locazione, del premio della cassa malati e dell'onere fiscale, stralcio delle spese d'automobile e del dentista), mentre il proprio va aumentato per tenere conto di ulteriori spese dentarie, di un debito contratto con la figlia N__________ e dell'acconto versato alla propria patrocinatrice. Ora, l'interessata non ha interposto appello adesivo. Le sue argomentazioni sono d'interesse, pertanto, nella sola misura in cui si prospettasse una riforma del decreto impugnato in accoglimento – parziale o totale – dell'appello presentato da AP 1. Come si vedrà oltre, tuttavia, ciò non è il caso. Approfondire le argomentazioni dell'appellata si rivelerebbe dunque superfluo.
In definitiva, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
Reddito del marito (non contestato) fr. 4890.—
Reddito della moglie (non contestato) fr. 1962.—
fr. 6852.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 3190.70
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 5e) fr. 3444.15
fr. 6634.85 mensili
Eccedenza fr. 217.15 mensili
Metà eccedenza fr. 108.50 mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 3190.70 + fr. 108.50 = fr. 3299.20 mensili,
e deve versare alla moglie
(3444.15
L'appello andrebbe accolto entro questi limiti, ma l'esigua differenza (fr. 11.–) rientra nel legittimo apprezzamento del Pretore e non giustifica una modifica dal contributo alimentare fissato nel decreto cautelare. Tanto meno ove si consideri che l'appellante si vede garantito, in ogni modo, il fabbisogno minimo.
Circa le richieste di blocco e di deposito, oggetto dell'istanza cautelare del 25 marzo 2008, il Pretore ha premesso che non sussistevano i presupposti per modificare il contributo di mantenimento per la moglie già dal 1° aprile 2004. Anzi, “dato che le misure cautelari auspicate dal marito mirano in definitiva a salvaguardare il diritto di costui di opporsi al pagamento degli arretrati, esse si rivelano per ciò destituite di buon fondamento e vanno come tali respinte”. L'appellante ribadisce la necessità di bloccare il ricavo della vendita della particella n. 672 RFD di __________ depositato su un conto del notaio __________, così come il deposito presso l'Ufficio di esecuzione della somma di fr. 624.– mensili trattenuta dalla rendita che egli percepisce dalla cassa pensione. In realtà v'è da domandarsi se un coniuge possa ottenere il blocco di somme di denaro a lui appartenenti per impedire il pagamento all'altro coniuge di un credito esigibile o per inibire gli effetti di un pignoramento fondato sul medesimo motivo, lo scopo dell'art. 178 cpv. 1 CC essendo quello di restringere la facoltà di disporre dell'altro coniuge su beni di sua spettanza. Sia come sia, nella misura in cui la necessità del blocco è motivata con la riduzione del contributo alimentare per la moglie dal 1° aprile 2004, l'appello manca di consistenza (sopra, consid. 4). Non soccorre dunque attardarsi in proposito.
In subordine l'appellante fa valere, a sostegno della richiesta di blocco e di deposito, che con la litispendenza della causa di stato si è creata fra i coniugi una nuova situazione patrimoniale, sicché occorre esaminare la natura del credito vantato dalla moglie nei suoi confronti, ovvero a quale massa esso vada attributo il 14 febbraio 2007, momento decisivo per lo scioglimento del regime dei beni. A suo avviso la moglie ha un credito nominale verso di lui, mentre lui ha un debito nominale di pari importo verso la consorte. Credito e debito – soggiunge – si riferiscono al riparto di redditi comuni, ossia ad acquisti, di modo che nella massa degli acquisti si troverebbe da una parte il “credito” dell'appellata e dell'altra il “debito” di lui, i quali si eliderebbero l'un l'altro. In via ancor più subordinata l'appellante afferma che sarebbero dati gli estremi dell'arricchimento indebito (art. 62 segg. CO), la moglie trovandosi arricchita senza causa legittima dell'importo corrispondente alla differenza che riceverebbe in più di quanto le spetta secondo il riparto delle rendite coniugali di previdenza. Infine l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non ha
esaminato i requisiti dell'urgenza e del danno irreparabile.
Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché i provvedimenti cautelari nelle cause di stato soggiacciono esclusivamente all'art. 137 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2008.145 del 3 marzo 2009, consid. 6b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5P.325/2002 del 15 gennaio 2003, consid. 3). Essi non vanno esaminati dunque sotto il profilo dell'art. 376 cpv. 2 CPC. Per il resto, l'art. 178 cpv. 1 CC, applicabile analogicamente anche come misura provvisionale (DTF 120 III 69 consid. 2a), consente al giudice – su istanza di un coniuge – di subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. Resta il fatto che in pendenza di divorzio il giudice decreta solo le misure provvisionali “necessarie”. E non v'è “necessità” ove, pendente causa, i coniugi si intendano sull'assetto cautelare, per lo meno nella misura in cui il bene dei figli minorenni non sia minacciato (RtiD II-2008 pag. 647 n. 22c).
Nel caso in esame, come è detto, il marito chiede di bloccare il ricavo dalla vendita della particella n. 672 RFD di __________, depositato su un conto del notaio __________. Dall'atto di compravendita, del 7 novembre 2007, risulta però che “il residuo netto verrà trattenuto dal notaio rogante sul conto terzi e verrà liberato secondo le disposizioni comuni che le parti vorranno fornire” (doc. GG1, pag. 4, clausola n. 5). L'8 gennaio 2008 l'avvocato __________ ha poi comunicato al patrocinatore del marito che sul suo conto erano depositati fr. 132 826.35, ricordandogli che “tale importo potrà essere liberato su richiesta comune delle parti” (doc. HH1). In tali circostanze la moglie non può riscuotere la sua quota di provento della vendita né disporne liberamente senza il consenso del marito. Che ciò non basti per assicurare le pretese dell'appellante e che occorrano perciò misure provvisionali “necessarie” spettava all'interessato rendere verosimile, a maggior ragione ove si pensi che una restrizione della facoltà di disporre ordinata dal giudice è a sua volta relativa, nel senso che può essere tolta con l'assenso dell'altro coniuge (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2a edizione, pag. 331 n. 685). Anche su quest'ultimo punto la sorte dell'appello è pertanto segnata.
un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
–
–.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– avv., (dopo il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.