Incarto n. 11.2008.38
Lugano 11 gennaio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.4 (nullità di testamenti) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 gennaio 2007 da
AP 1
contro
AO 1 AO 2 , e AO 3 (patrocinate da PA 1 )
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 marzo 2008 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa il 29 febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1918), vedovo senza figli, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 25 febbraio 2006, lasciando i seguenti tre testamenti olografi:
Testamento
Io sottoscritto __________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________,
Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria
Istituisco quali mie uniche eredi per un quarto ciascuna le mie nipoti
AO 4 fu __________ __________
AO 1 moglie di __________.
AO 2 fu __________ __________
AO 3 fu __________ __________
__________, 18 novembre 2003
In fede
Testamento
Io sottoscritto __________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________,
revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria, e dedotta ogni spesa, lascio i miei averi presso la banca __________ di __________ e la mia proprieta mappale n. 921 RFD a __________ un quarto ciascuno alle mie nipoti
AO 4 fu __________ __________
AO 1 moglie di __________.
AO 2 fu __________ __________
AO 3 fu __________ __________
__________, 18 novembre 2003
Testamento
Io sottoscritto __________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________
AP 2 fu __________ __________
AP 1 fu __________ __________
In fede
__________, 26 dicembre 2003
AO 4 (1960), AO 1 (1963), AO 2 (1971) e AO 3 (1975) sono figlie di __________, fratello di __________, moglie premorta di __________. AP 2 (1956) e AP 1 (1958) sono figlie di __________, fratello di __________. I tre testamenti sono stati pubblicati dal notaio PA 1 il 17 marzo 2006 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona. Il 30 marzo successivo AP 2 e AP 1 hanno dichiarato di opporsi al rilascio del certificato ereditario.
B. Il 9 gennaio 2007 AP 2 e AP 1 hanno convenuto AO 4, AO 1, AO 2, e AO 3 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l'annullamento dei tre testamenti. Nella loro risposta del 13 febbraio 2007 le convenute hanno proposto di respingere la petizione. Le attrici hanno replicato il 20 marzo 2007, mantenendo le loro posizioni. Nella duplica del 14 aprile 2007 le convenute hanno ribadito la loro risposta. L'udienza preliminare si è tenuta il 21 maggio 2007 e l'istruttoria, iniziata il 21 giugno successivo, si è chiusa il 16 gennaio 2008. Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte del 12 e del 14 febbraio 2008 nelle quali hanno confermato le loro domande. Statuendo il 29 febbraio 2008, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico delle attrici in solido, tenute a rifondere alle convenute, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un appello del 31 marzo 2008 nel quale postulano l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 23 aprile 2008 AO 4, AO 2, AO 3 e AO 1 concludono per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nelle procedure ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Il plico contenente la sentenza del Pretore, intimato il 29 febbraio 2008, è giunto alle attrici al più presto il giorno successivo. Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere così il 2 marzo 2008, ma è rimasto sospeso dal 16 al 30 marzo 2008 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC). Consegnato alla posta il 31 marzo 2008, l'appello in esame è quindi tempestivo.
All'appello AP 2 e AP 1 accludono, oltre a documenti che già figurano nel fascicolo processuale, un certificato medico del 17 marzo 2008 rilasciato dal dott. __________ di __________. Prove nuove sono tuttavia inammissibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il certificato medico non può dunque essere preso in considerazione.
Valutate le prove, nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che al momento di redigere i testamenti il disponente fosse “sì affetto da demenza senile, ma con ogni verosimiglianza capace di ragionare e disporre quindi dei propri beni”, mentre il fatto che egli avesse stilato due disposizioni di ultima volontà pressoché identiche lo stesso giorno ancora non consentiva di dubitare circa le sue facoltà. Per il primo giudice, poi, nulla avvalorava l'esistenza di violenze o minacce fisiche o psicologiche sul testatore, né di un “secondo fine delle convenute nell'interessamento verso __________ dopo la sua entrata in casa anziani”. Tanto meno – ha soggiunto il Pretore – le visite delle convenute indiziavano circuizione o pressioni psicologiche. Per il primo giudice, in ultima analisi, i testamenti erano espressione della libera volontà del disponente. Onde il rigetto della petizione.
Le appellanti criticano l'istruttoria, definita “una farsa, un insieme di complici”, e rimproverano al Pretore di avere difeso l'operato di AO 2, tutrice di __________. Così argomentando, tuttavia, esse non sostanziano per nulla le loro accuse, né gli atti denotano alcunché di anomalo. Le prove offerte sono state tutte assunte e le deposizioni dei testimoni, ammoniti delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, sono state registrate a verbale senza contestazione da parte delle attrici, assistite da un patrocinatore. Nemmeno le appellanti pretendono, del resto, che i testimoni abbiano proferito affermazioni inveritiere. Perché l'istruttoria sarebbe stata “ricca di intrighi”, di conseguenza, rimane un enigma. Al proposito l'appello non può essere vagliato oltre.
Per quel che riguarda la capacità di discernimento di __________, le appellanti lamentano una violazione degli art. 467 e 519 cpv. 1 n. 1 CC. Sostengono che il disponente era incapace di discernimento e che, quindi, i testamenti sono nulli.
a) Una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata se, “al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre” (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), era privo cioè della capacità di discernimento (art. 16 CC). Gli
estremi che giustificano l'annullamento di una disposizione a causa di morte per incapacità di discernimento del testatore sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 4; v. anche RtiD I-2008 pag. 1016 consid. 4a con citazioni; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2005.85 del 9 marzo 2009, consid. 5). Basti rammentare che sussiste incapacità di discernimento, in specie, qualora al momento di redigere il testamento il disponente versasse in uno stato duraturo di debolezza mentale dovuta a età o a malattia, com'è il caso nell'ipotesi di persone affette da demenza senile. L'incapacità di discernimento non si presume tuttavia per la sola età
avanzata. Va dimostrata anche se il testatore è vecchio, fisicamente indebolito, di tanto in tanto confuso, soggetto a sporadiche amnesie per causa di trauma cerebrale o a lacune mnemoniche (sentenza del Tribunale federale 5A_748/2008 del 16 marzo 2009 consid. 5.2 con rinvii, in particolare alla sentenza 5A_723/2008 del 19 gennaio 2009, consid. 3.1 e 4.1, in cui era stata diagnosticata al testatore una grave sindrome psico-organica con esito del “Mini Mental State test” pari a 14/30).
b) In concreto risulta che nell'aprile 2003 il medico curante di __________, il generalista dott. __________ di __________, constatando un disturbo della memoria del paziente, ha indirizzato quest'ultimo da uno specialista (doc. D). Il geriatra dott. __________ di __________ ha visitato il paziente il 28 maggio 2003, riscontrando un disturbo di media gravità nella memoria recente, un disturbo lieve nel ragionamento, un disturbo lieve nella denominazione e un disturbo lieve nella comprensione verbale, ciò che lo ha indotto a diagnosticare una demenza di tipo degenerativo con stato depressivo associato (doc. 4; deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 5). Ricoverato nell'ottobre del 2003 alla Clinica __________ di __________ in seguito a un episodio di aggressività verso un nipote, __________ è stato sottoposto a valutazione psichiatrica da parte dello psichiatra dott. __________, consulente del nosocomio, il quale ha escluso la necessità di una degenza coatta (deposizione del dott. __________, loc. cit.). Il 30 ottobre 2003 lo psichiatra e psicoterapeuta dott. __________ di __________ ha poi visitato l'interessato, trovando un “paziente correttamente
orientato nelle consuete coordinate e a livello situativo, aperto, collaborante, buon contatto emozionale, comprensioni e rimanenti facoltà cognitive modicamente compromesse in senso psicoorganico, capacità di giudizio non alterato in modo grossolano” (certificato del 3 novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Clinica __________”).
Trasferito dalla Clinica __________ all'Ospedale distrettuale di __________, l'11 novembre 2003 __________ è stato visitata dallo psichiatra e psicoterapeuta dott. __________, il quale ha individuato “cognitivamente (…) alcune difficoltà mnestiche”, ma nel complesso ha definito il paziente “ben
orientato nei tre dominii”, senza grossolane alterazioni psicopatologiche, “se non una certa irrequietezza e tendenza ad alzare il tono di voce” (certificato medico del 12 novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Casa Anziani di __________”). Durante la degenza l'interessato è stato sottoposto infine a un ulteriore “Mini Mental State test” con esito di 26/30 (“valore soglia”, secondo il dott. __________; deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 5), che confermava un lieve declino cognitivo (rapporto di uscita del 26 novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Casa Anziani di __________”).
c) La nozione giuridica di “malattia mentale” (nell'accezione dell'art. 16 CC) si riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano conseguenze tali da pregiudicare la capacità di ragionamento (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 280 n. 88). Non ogni malattia o debolezza mentale lede però la capacità di discernimento (Bucher in: Berner Kommentar, n. 74 e 77 ad art. 16; Bigler-Eggenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 29 ad art. 16). Lo stato di demenza di tipo degenerativo che affliggeva __________ comportava un rallentamento irreversibile delle capacità intellettive, che peggioravano di mese in mese (deposizione del dott. __________ del 9 ottobre 2007, verbali pag. 7). Tuttavia il dott.__________, pur non potendo affermare con certezza che l'anziano al momento di redigere i testamenti fosse pienamente in grado di intendere e di volere, ha rilevato che da un punto di vista medico-legale una demenza di tipo lieve non è in genere tale da impedire al paziente di esprimere con cognizione di causa i propri desideri relativi alle gestione e al destino dei propri beni (doc. 4 e deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 5 in fine). Per il dott. __________, inoltre, nei mesi di novembre e dicembre 2003 __________ era capace di intendere e di volere (doc. 3 e deposizione del 9 ottobre 2007, loc. cit.). Il direttore della Casa per anziani di , dove I è stato ricoverato dal 6 febbraio 2004, ha dichiarato da parte sua: “All'inizio sono certo che __________ comprendeva ciò che io gli andavo dicendo” (deposizione di __________ del 6 dicembre 2007: verbali, pag. 12).
a) Che con decisione del 10 febbraio 2004 la Commissione tutoria regionale 15 abbia istituito in favore di __________ una tutela volontaria sulla base dell'art. 372 CC è pacifico (doc. 2). A parte il fatto però che la misura è stata presa dopo la stesura dei testamenti, essa non basta da sé sola per far presumere un'incapacità di discernimento. A tal fine essa dev'essere sorretta da altre prove convergenti (DTF 56 II 161 consid. 2). Né bisogna dimenticare che una tutela volontaria è istituita ove appena la domanda dell'interdicendo, chiara e non equivoca, sia formulata liberamente e con sufficiente capacità di discernimento (Langenegger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 372 CC; Deschenaux/Steinauer op. cit., pag. 46 n. 147). Che poi un testatore sia ottantacinquenne ancora non significa per ciò solo che egli sia incapace di discernimento, salvo che l'età lo abbia reso debole di mente (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 30 n. 94a e nota 29). Quanto al fatto che prima di essere interdetto __________ fosse “sotto curatela” (argomentazione nuova e, dunque, di per sé irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tutto si ignora sui motivi per cui sarebbe stato adottato il provvedimento.
b) Si conviene che la redazione di due testamenti pressoché uguali lo stesso giorno sia una circostanza inusuale, ma essa non basta – come ha ritenuto il primo giudice – per attestare un'incapacità di discernimento. Né dimostrano una mancata capacità cognitiva differenze nella forma (esplicita istituzione di erede in favore delle convenute, inserimento di numeri, aggiunta della locuzione “In fede”) o nel contenuto delle disposizioni di ultima volontà (aggiunta di “nonché eventuali altri beni”) oppure il fatto che i testamenti tradiscano dimenticanze, come l'esistenza di un fratello delle convenute o la paternità di una di loro. Il testo delle disposizioni, semplice e che designa eredi persone fisiche note al testatore, appare per altro ragionevole (cfr. DTF 124 III 17 consid. 4c/cc).
c) Contrariamente a quanto sostengono le appellanti, non è vero che solo l'ultimo testamento lasciato da un defunto sia valido. Per tacere del fatto che in concreto esse hanno chiesto di annullare tutte e tre le disposizioni dello zio, se un de cuius fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il precedente, la disposizione posteriore revoca l'anteriore solo ove risulti con certezza che non ne sia un semplice complemento (art. 511 cpv. 1 CC). E nella fattispecie __________ ha disposto il 26 dicembre 2003 “in aggiunta al mio testamento olografo del 18 novembre 2003” (doc. A, inserto B), il che basta per considerare la disposizione come addizionale alle precedenti (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 358 n. 728).
d) Quanto alle incongruenze in cui sarebbe caduto il dott. __________, è vero che nel certificato medico del 4 luglio 2007 trasmesso all'avv. PA 1 egli ha indicato come – a suo avviso – nel novembre-dicembre del 2003 __________ fosse capace di intendere e volere (doc. 3), ciò che non aveva precisato nel certificato medico del 6 aprile 2004 trasmesso all'avv. __________ (doc. D). A prescindere dal fatto però che, sentito personalmente, egli ha confermato tale opinione (deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 7), nel certificato del 4 luglio 2007 egli ha dichiarato espressamente di “rispondere alla sua domanda contenuta nella lettera del 15.06.06”. Non consta che il patrocinatore delle attrici abbia posto una domanda analoga. Circa le critiche rivolte al patrocinatore delle convenute, le appellanti dimenticano che quegli difende le posizioni delle sue assistite, mentre per quel che è di __________, direttore della Casa per anziani di __________, durante la sua audizione egli può anche essere incorso in errori ed essersi rivolto alle convenute in modo confidenziale, ma ciò ancora non inficia la testimonianza, che nemmeno le appellanti pretendono essere inveritiera.
e) In merito alla libera volontà del testatore, il dott. __________ ha definito “evidente come, in presenza di un declino delle prestazioni mentali, una persona sia maggiormente influenzabile e circuibile” (doc. 4). Dall'istruttoria tuttavia non sono emersi elementi di una circonvenzione d'incapace, né è risultato che il testatore fosse in balìa delle convenute. Rimproverare al Pretore di “essere stato messo al corrente, ma di avere sorvolato su fatti gravi accaduti allo zio” è quindi malevolenza. Né risultano provate le affermazioni attribuite a AO 1 nella camera mortuaria, per altro smentite dall'interessata (interrogatorio formale del 9 ottobre 2007, risposta n. 5.2). Anzi, a ben vedere, se le cose stessero come le appellanti asseriscono, non si comprenderebbe come mai nell'ultima disposizione testamentaria __________ si sia ricordato delle nipoti “di sangue” e le abbia inserite tra le sue eredi, seppure limitatamente agli averi bancari.
f) Ne segue che – come ha concluso il Pretore – __________ era sì in condizioni psicofisiche ridotte per malattia ed età, ma che le appellanti non hanno lontanamente recato indizi idonei a confortare con “verosimiglianza preponderante” una sua mancata capacità di disporre (RtiD I-2008 pag. 1016 consid. 4a). Ciò posto, la sentenza impugnata resiste alla critica.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– (sentenza impugnata consid. 1) ai fini di
un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1500.–
sono posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alle convenute, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– per ripetibili.
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.