11.2008.33

Incarto n. 11.2008.33

Lugano, 31 marzo 2008/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2008.50 (azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 13 marzo 2008 dall'

AP 1 (PA 1)

contro

AO 1 (rappresentata dal RA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 marzo 2008 presentato dall'avv. AP 1 contro la sentenza emessa il 14 marzo 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 __________, l'avv. AP 1 ha diretto il __________. Alla sua entrata in carica essa non avrebbe rinvenuto alcun archivio di direzione. Avrebbe organizzato così un proprio archivio contenente copie di fascicoli da lei studiati ed elaborati (con note e commenti personali), carte e lettere, appunti sulla sua attività in seno alla __________, in consigli di amministrazione, in commissioni federali e nell'ambito del __________, come pure testi e discorsi pubblici, interventi parlamentari, conferenze stam­pa e interviste, oltre a biglietti privati di augurio e di sostegno ricevuti da cittadini e amici. Costituito da più di mille scatole, l'archivio è in possesso dell'ex magistrata a Lugano.

B. Con lettera del 4 dicembre 2007 il RA 1 ha invitato l'avv. AP 1 a consegnare entro dieci giorni l'intero archivio al cancelliere dello Stato, definendo il carteggio di interesse essenzialmente pubblico poiché necessario per assicurare la continuità e il coordinamento delle attività dipartimentali, dell'amministrazione e del governo. L'interessata ha ricorso l'11 dicembre 2007 al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullare quel sollecito o, in subordine, di riesaminarne la portata perché si chiarisse quali incarti mancassero davvero al governo cantonale e si tutelassero i diritti dei terzi. Statuendo il 3 marzo 2008, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato il ricorso irricevibile per incompetenza e ha trasmesso gli atti al Tribunale federale (art. 48 cpv. 3 LTF), che con sentenza 1C_104/2008 del 13 marzo 2008 ha dichiarato a sua volta il ricorso inammissibile, senza riscuotere tasse né spese.

C. Quello stesso 13 marzo 2008 l'avv. AP 1 ha convenuto lo AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona con una petizione chiedente quanto segue:

  1. È accertata la natura personale dell'archivio politico (e privato) dell'avv. AP 1 che fa oggetto del contendere.

  2. È accertato il diritto di proprietà dell'attrice sull'archivio da essa costituito ad hoc durante la sua permanenza in governo quale AP 1 __________, ora preteso in restituzione da parte del RA 1, fatta salva la possibilità del governo di avere copia di atti che esso non riuscisse più a reperire presso i competenti uffici di interesse per le sue competenze, in quanto reperibili nell'archivio personale dell'attrice.

  3. Protestate spese e ripetibili.

D. Con sentenza dell'indomani, 14 marzo 2008, il Pretore ha dichiarato la petizione irricevibile per difetto di giurisdizione civile (dispositivo n. 1), “considerato l'interesse eminentemente pubblico delle questioni sollevate dall'attrice” e “ritenuta pertanto la natura chiaramente amministrativa della problematica”. Ciò posto, egli ha trasmesso l'incarto al RA 1 “per quanto di sua competenza” (dispositivo n. 2), senza prelevare tasse né spese (dispositivo n. 3).

E. Contro la sentenza appena citata è insorta l'avv. AP 1 con un appello del 17 marzo 2008 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accertare la competenza di questa Camera – o, subordinatamente, la competenza del Pretore del Distretto di Bellinzona – “a conoscere sulla petizione 13 marzo 2008”. In via ancor più subordinata essa propone di annullare la sentenza impugnata e di trasmettere gli atti all'autorità che questa Camera reputa competente. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. L'attrice medesima ha definito la sua petizione come “azione di accertamento” con esplicito richiamo all'art. 71 CPC. Quanto al valore litigioso, essa soggiunge nell'appello che a suo modo di vedere la causa non ha natura patrimoniale (pag. 4, seconda metà e 8 nel mezzo). Ciò pare confermato anche dalla sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 marzo 2008 (consid. 1.3.3 in fine). Ora, “se una do­manda è di natura non patrimoniale o se il suo valore non può essere determinato, la controversia è di competenza appellabile del Pretore, riservate le disposizioni di leggi speciali” (art. 14 CPC). Quest'ultima deroga non attenendo al caso in esame, la sentenza del Pretore può solo essere stata emessa nel quadro di una procedura ordinaria appellabile. Tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC), il rimedio giuridico dell'attrice è pertanto ammissibile.

  1. Nel Cantone Ticino le sentenze civili devono contenere, “a pena di nullità”, le domande delle parti, come pure “l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto” (art. 285 cpv. 2 lett. d e lett. e CPC). In concreto appare dubbio che la motivazione della sentenza pretorile, limitata a due righe telegrafiche (“considerato l'interesse emi­nentemente pubblico delle questioni sollevate dall'attrice” e “ritenuta pertanto la natura chiaramente amministrativa della proble­matica”), adempia i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Invano si cercherebbe di comprendere per vero, dalla sentenza impugnata, quale fosse la fattispecie sottoposta al Pretore, che cosa chiedesse l'attrice e per quali motivi. Oltre a ciò, nel fascicolo processuale non figurano più nemmeno i documenti acclusi alla petizione, il che rende ancora più arduo a questa Camera l'esercizio del proprio controllo giurisdizionale (sul criterio: DTF 129 I 236 consid. 3.2 con rinvio). A rigore quindi la sentenza impugnata andrebbe dichiarata nulla già per insufficienze di forma. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.

  2. Il Pretore ha ritenuto irricevibile la petizione, nel caso specifico, per difetto di giurisdizione civile. Che la giurisdizione sia un presupposto processuale da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa è indiscutibile (art. 97 n. 1 CPC). E che il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza preliminare – come prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è altrettanto pacifico (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Dandosi particolare complessità, può anche disporre che la discussione sia preceduta da uno scambio di atti scritti (art. 93 cpv. 2 CPC). Tenuta l'udienza, egli statuisce con decreto se accerta l'esistenza del presupposto pro­cessuale e con sentenza se dichiara l'azione irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 378).

  3. Nella fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata la petizione, il Pretore l'ha dichiarata irricevibile l'indomani senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto dell'attrice, la quale si è vista respingere l'azio­ne in ordine senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza del presupposto processuale. Ora, un atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola. In concreto poi si tratterebbe di emendare un'intera fase processuale (compresa l'udienza cui si è accennato al consid. 3), il che non compete a un'autorità di ricorso. Ne segue che, non andasse dichiarata nulla per carenza di forma, la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per inosservanza del contraddittorio.

  4. Si aggiunga ad ogni buon conto che l'opinione del Pretore, secondo cui un “interesse eminentemente pubblico” all'esito del processo osterebbe all'esistenza della giurisdizione civile, non trova apparentemente alcun conforto in dottrina né in giurisprudenza. Quanto poi alla “natura chiaramente amministrativa della problematica”, mal si intravedono le connotazioni. L'attrice ha promosso una causa civile intesa a far accertare un suo diritto di proprietà (art. 71 CPC). Perché tale contenzioso dovrebbe avere indole amministrativa non si comprende. Al contrario: nozione e contenuto del diritto di proprietà dipendono dall'ordinamento privato, quand'anche si tratti di proprietà rivendicata dallo Stato (Häfelin/Müller/Uhlmann, All­gemeines Verwaltungsrecht, 5ª edizione, pag. 505 n. 2365). Il diritto pubblico determina poi se tale proprietà appartenga al patrimonio amministrativo o al patrimonio finanziario dello Stato, ma ciò nulla toglie alla giurisdizione civile, tanto meno nel caso in cui sia – come nella fattispecie – un privato cittadino (e non lo Stato) a chiedere di accertare la sua proprietà. Non dovesse riscontrarne i presupposti, il giudice civile respingerà dunque l'azione, ma non si dichiarerà per ciò solo incompetente.

  5. In realtà la petizione dell'attrice pone un problema preliminare, ma non a livello di competenza, bensì di oggetto litigioso. Ove un attore chieda di accertare il suo diritto di proprietà su un bene, in effetti, gli incombe di indicare con sufficiente precisione di quale bene si tratti. L'identità dell'oggetto è determinante già per il fatto che – dandosi una successiva contesa – occorre poter definire se la proprietà di quel bene sia stata giudizialmente accertata o no. L'esigenza di individuare sufficientemente l'oggetto è quindi decisiva (v. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 214 n. 8). Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere con un minimo di precisione su che cosa verta l'azio­ne di accertamento. L'attrice evoca genericamente, nella sua richiesta di giudizio, un “archivio politico (e privato)” composto di oltre un migliaio di scatole (sopra, lett. A), ma un'azione civile non può riguardare un bene tanto indistinto. Sorgendo ulteriore contestazione intorno alla proprietà dell'uno o dell'altro documento, si porrebbero invero delicate questioni interpretative sulla portata della forza di giudicato legata alla sentenza. Appare quindi indispensabile che in concreto il giudice provochi i necessari chiarimenti dall'attrice prima di intimare la petizione al convenuto, il quale deve potersi determinare con sufficiente precisione sui singoli oggetti dell'azione di accertamento.

Certo, nella petizione l'attrice offriva il deposito dell'“archivio” presso l'autorità giudiziaria (pag. 6 in fondo). Non si vede tuttavia come un insieme di scatole, fossero anche numerate, potrebbe contribuire all'identificazione dei beni su cui è chiesto l'accertamento di proprietà, per lo meno finché non esista una rubrica ordinata e sistematica dei documenti raccolti. L'attrice sostiene di avere proposto allo Stato una procedura di “selezione” in contraddittorio relativa al contenuto delle scatole, ma trascura che la causa in rassegna non è un procedimento inteso a dissuggellare docu­menti sequestrati dall'autorità penale (o penale amministrativa). È una causa civile ordinaria governata dal principio attitatorio e dalla massima dispositiva, rimessa anzitutto alla responsabilità di chi l'ha intentata. Spetta dunque all'attrice, non allo Stato (né tanto meno al giudice o a suoi ausiliari) fornire un elenco sufficientemente definito che permetta di individuare i beni al cui riguardo è chiesto di accertare il diritto di proprietà. A maggior ragione ove si pensi che l'“ar­chivio” è interamente nelle mani dell'attrice stessa.

  1. Se ne conclude che l'appello merita accoglimento nella misura in cui tende a far annullare la sentenza impugnata. Non invece nella misura in cui mira a far accertare formalmente la competenza dell'una o dell'altra autorità giudiziaria, la cui procedura non incombe a questa Camera (sopra, consid. 4). L'annullamento della sentenza impugnata ripristina, per il resto, la litispendenza della causa davanti al Pretore.

  2. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul principio (annullamento della sentenza impugnata), ma non sul formale accertamento chiesto alla Camera circa la competenza dell'autorità giudiziaria preposta all'esame dell'azione. Essa dovrebbe sopportare così una parte delle spese. Dato nondimeno che il convenuto non è stato invitato a pronunciarsi sull'appello e non può essere tenuto a sopportare costi, appare

equo rinunciare a ogni prelievo anche nei confronti dell'attrice. Quanto alle ripetibili, non è il caso di attribuirne all'appellante, il cui grado di soccombenza è sostanzialmente pari a quello di vittoria, né al convenuto, che non ha dovuto formulare osservazioni.

  1. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una causa priva di carattere pecuniario (sopra, consid. 1) la possibilità del ricorso in materia civile è data senza riguardo al valore litigioso previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata. Per il resto l'appello è respinto.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

–; –Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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