Incarto n. 11.2008.3

Lugano, 15 settembre 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.68 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 16 maggio 2007 da

RI 1 (patrocinato dall' PA 1 )

e

CO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),

giudicando ora sulla decisione (“sentenza”) del 13 dicembre 2007 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da RI 1 con istanza del 25 luglio 2007;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 21 dicembre 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 13 dicembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente lo stesso giorno;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 13 dicembre 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto il matrimonio contratto il 17 gennaio 1976 da RI 1 (1951) e CO 1 (1952), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta, senza prelevare tasse né spese. Contestualmente egli ha ammesso CO 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre ha respinto un'analoga richiesta presentata dal marito il 25 luglio 2007.

B. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 21 dicembre 2007, postulando il beneficio rifiutatogli dal primo giudice e sollecitando con istanza di quello stesso giorno identico beneficio anche in appello. Per sua natura il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

  1. Al ricorso l'interessato acclude documenti nuovi (cinque fatture per la riparazione della sua motocicletta, tre note professionali del dentista e una ricevuta di versamento alla cassa comunale di __________). Anche tali documenti sono ricevibili, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 Lag).

  2. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa, un patrocinatore d'ufficio essendo chiamato ad assolvere una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2 con richiami). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.

  3. Il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, in con­creto, rilevando che RI 1 guadagna fr. 4260.– netti mensili e ha spese per fr. 3672.80 mensili (incluso il contributo alimentare di fr. 600.– mensili per l'ex moglie), onde una disponibilità che gli consente di far fronte ai costi legali e di patrocinio con pagamenti a rate. Del resto, egli ha soggiunto, si rivalutasse anche il fabbisogno di lui a fr. 3768.– mensili (come questi pretendeva in un conteggio non documentato trasmesso alla Pretura il 13 dicembre 2007), RI 1 rimarrebbe pur sempre con un margine utile di quasi fr. 500.– mensili e non potrebbe essere considerato indigente nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag.

  4. Il ricorrente fa valere che con il proprio reddito di fr. 4260.– mensili netti, tredicesima inclusa, egli deve coprire spese per complessivi fr. 3571.70 mensili e versare all'ex moglie il contributo

alimentare di fr. 600.– mensili, ciò che non gli lascia alcun margine. Egli si duole altresì che il Pretore abbia statuito sull'assistenza giudiziaria con la sentenza di merito, contrariamente a quanto prevede dall'art. 5 cpv. 1 Lag. Sottolinea dipoi che, grazie all'intervento dei due legali, le parti hanno raggiunto in breve tempo un accordo completo, evitando allo Stato le spese occasionate da una procedura di divorzio con accordo parziale (inizialmente promossa) e rileva che il proprio patrocinatore si è tenuto con scrupolo a una parsimoniosa conduzione del mandato.

  1. Il rimprovero al Pretore di non avere statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag) è inconcludente. A prescindere dal fatto che nulla impediva a RI 1 di sollecitare la decisione, il richiedente non ha subìto alcun pregiu­dizio. I presupposti dell'assistenza giudiziaria, infatti, si valutano sulla base della situazione esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio qualora la grave ristrettezza del richiedente sia venuta meno (DTF 122 I 5). Tale non è il caso del ricorrente, le cui condizioni economiche non risultano essere mutate in pendenza di causa.

  2. Quanto all'utilità dei patrocinatori per la causa di divorzio, essa non fa dubbio, né il Pretore ha adombrato l'ipotesi che RI 1 potesse in qualche modo procedere in giudizio con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). L'economicità delle prestazioni assicurate dal patrocinatore d'ufficio, poi, non è un criterio per conce­dere o rifiutare l'assistenza giudiziaria. La nota professionale che il legale del ricorrente emetterà sarà tassata dal Pretore a norma dell'art. 7 cpv. 2 Lag. Sorgendo contestazioni in proposito, la decisione di retribuzione potrà essere impugnata dinanzi al Consiglio di moderazione conforme­mente all'art. 36 Lag. Non è questa la sede né il momento, di conseguenza, per discutere sull'adeguatezza delle prestazioni fornite.

  3. Ciò premesso, controversa è nel caso specifico l'indigenza del richiedente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag). L'indigenza è data allorché il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa,

l'eventuale urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Si ricordi che l'onere di rendere verosimile l'indigenza incombe anzitutto al richiedente (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c). E nella decisione impugnata il Pretore ha imputato a RI 1 di non avere documentato il fabbisogno di fr. 3768.– mensili (di cui fr. 600.– mensili destinati al contributo alimentare per l'ex moglie) esposto nella distinta trasmessa il 13 dicembre 2007. Il ricorrente nulla obietta al riguardo, sicché ci si potrebbe domandare già a un primo esame se il ricorso sia sufficientemente motivato. Sia come sia, il quesito può rimane aperto per le considerazioni che seguono.

  1. Nel ricorso l'interessato allega un fabbisogno di complessivi fr. 4171.70 mensili, così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione con acconto sulle spese accessorie fr. 911.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 62.50, premio della cassa malati fr. 252.–, premio dell'assicurazione infortuni fr. 26.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 11.80, “altre assicurazioni: TV, Billag, SES” fr. 120.–, pasti fuori casa fr. 315.–, assicurazione dell'automobile fr. 11.35, imposta di circolazione fr. 12.65, spese di trasferta fr. 100.80, tassa rifiuti fr. 13.30, spese della motocicletta e spese dentistiche fr. 300.– mensili, contributo alimentare per CO 1 fr. 600.–, imposte fr. 335.–. Le singole voci vanno esaminate partitamente.

a) Il minimo esistenziale del diritto esecutivo è, dal 1° settembre 2009, fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I.1). Il costo dell'alloggio di fr. 911.– mensili (pigione e acconto sulle spese accessorie), il conguaglio delle spese accessorie di fr. 62.50 mensili (doc. 3), la tassa rifiuti di fr. 13.30 mensili (ricevuta prodotta in appello), il premio della cassa malati di fr. 252.– mensili, quello di fr. 26.30 mensili per l'assicurazione infortuni, quello per l'assicurazione economia domestica di fr. 11.80 mensili e il carico fiscale di fr. 335.– mensili appaiono verosimili. Non può essere riconosciuto, invece, l'importo di fr. 120.– mensili per “altre assicurazioni (TV, Billag, SES)”, le spese per il consumo di energia elettrica e il canone radiotelevisivo rientrando nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141).

b) Quanto alle spese professionali, RI 1 rivendica un'indennità per i pasti fuori casa di fr. 15.– correlata a 21 giorni lavorativi (fr. 315.– mensili). A chi si trova in gravi ristrettezze, tuttavia, non possono riconoscersi più di fr. 11.– per pasto (FU 68/2009 pag. 6293, cifra II.4 lett. b), ovvero fr. 231.– mensili, tanto meno ove si pensi che in concreto il datore di lavoro contribuisce a tali costi (certificato di salario doc. E³). Per quel che è del tragitto da casa al luogo di lavoro (__________, località __________), il ricorrente espone l'imposta di circolazione relativa alla sua motocicletta (fr. 12.65 mensili) e il premio dell'assicurazione (fr. 12.65 mensili), cui aggiunge una spesa di fr. 100.80 mensili (12 km a fr. –.40/km per 21 giorni lavorativi). Egli dimentica tuttavia di avere indicato nella dichiarazione d'imposta che la trasferta fino al luogo di lavoro è di 5 km, per 10 km giornalieri (doc. C), e trascura che la tariffa di fr. –.40/km riconosciuta dalle autorità fiscali per 220 giorni l'anno già comprende l'assicurazione responsabilità civile del veicolo e l'imposta di circolazione. Ad ogni modo, chi si trova nell'indigenza deve accomodarsi dei mezzi pubblici. E nel caso in esame non si scorgono motivi perché l'interessato non potrebbe far capo al bus __________, che in meno di mezz'ora gli consentirebbe di recarsi dal domicilio alla zona industriale dello __________ (cadenze e tempi di spostamento in: www.ffs.ch). Per spese professionali di trasferta al richiedente non possono riconoscersi, di conseguenza, più di fr. 62.– mensili, pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” (www.arcobaleno.ch).

c) Il ricorrente fa valere di aver dovuto spendere fr. 4568.– complessivi per riparare la motocicletta (usata per recarsi al lavoro) e oltre fr. 4400.– per cure dentistiche, chiedendo che tali costi siano suddivisi sull'arco di due anni, per un esborso medio di fr. 300.– mensili. Dai giustificativi prodotti in appello (doc. B) risulta nondimeno che le fatture del meccanico e le note professionali del dentista si riferiscono a un periodo di quattro anni e sono state tutte saldate a rate entro il 2007. L'interessato asserisce che tali pagamenti sono stati possibili “anche grazie a dei prestiti”, ma non pretende di avere debiti verso terzi, né allega che esborsi di tale natura e consistenza siano destinati a ripetersi in un prossimo futuro. Tutto considerato, in definitiva, il fabbisogno del ricorrente risulta di fr. 3105.– mensili (arrotondati), più il contributo alimentare di fr. 600.– mensili dovuto a CO 1.

  1. Dandosi entrate (non contestate) di fr. 4260.– mensili nette (doc. E³), al richiedente rimane un margine disponibile di fr. 555.– mensili, sufficienti per finanziare i costi di patrocinio, il Pretore non avendo riscosso spese. Basti rammentare che la causa non si è sicuramente rivelata laboriosa né impegnativa e che l'opera del legale si è compendiata nella stesura di un'istanza di sospensione della causa, nella partecipazione a un'udienza e nell'invio di un paio di lettere al Pretore, oltre che nella redazio­ne dell'istanza per l'ammissione all'assistenza giudiziaria corredata dall'“apposito certificato” (art. 4 cpv. 1 Lag). Anche tenendo calcolo delle presumibili prestazioni stragiudiziali, delle spese e dell'IVA, la nota professionale del patrocinatore, determinabile in poche migliaia di franchi giusta l'art. 14 cpv. 1 vTOA (tuttora applicabile in virtù dell'art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), rimarrà senz'altro alla portata del ricorrente. Il quale potrà provvedere con pagamenti a rate in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Se ne conclude che, come ha rilevato il Pretore, il richiedente non può definirsi indigente a norma dell'art. 3 cpv. 1 Lag. Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è destinato pertanto al rigetto.

  2. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

  3. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. E una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi ali­mentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Tale eccezione non si verifica nella fattispecie.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

  3. Intimazione all' .

Comunicazione:

– ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2008.3
Entscheidungsdatum
15.09.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026