Incarto n. 11.2008.24 (rinvio TF)

Lugano, 10 giugno 2010/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2001.134 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 13 luglio 2001 dalla

AP 1 (patrocinata dall' PA 1)

contro

AO 1 , e AO 2 (entrambi patrocinati dall' PA 2),

vista la sentenza 5A_174/2007 del 30 novembre 2007 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 17 febbraio 2007 da questa Camera (inc. 11.2004.21);

riesaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 febbraio 2004 presentato dalla AP 1 in liquidazione contro la sentenza emessa il 9 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 13 luglio 2001 la AP 1, proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, ha convenuto AO 1 e AO 2 proprietari delle vicine particelle n. __________ e n. __________, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un accesso necessario veicolare alla pubblica via;

che in pendenza di causa, il 10 settembre 2003, l'attrice ha venduto la particella n. 615 alla __________ di __________, la quale non è le subentrata in lite;

che la AP 1 è stata sciolta per deliberazione dell'assemblea generale il 12 novembre 2003 e la società posta in liquidazione;

che, statuendo il 9 febbraio 2004 sull'azione di accesso necessario, il Pretore ha respinto la petizione;

che con sentenza del 19 febbraio 2007 questa Camera ha respinto un appello presentato dall'attrice il 24 febbraio 2004 e ha confermato il giudizio impugnato;

che in esito a un ricorso in materia civile introdotto il 23 aprile 2007 dalla AP 1 il Tribunale federale ha annullato il 30 novembre 2007 la sentenza d'appello e rinviato la causa a questa Camera per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi;

che il 7 luglio 2008 il presidente della Camera ha ordinato d'ufficio l'allestimento di una perizia;

che durante l'istruttoria, il 9 marzo 2009, la AP 1 è stata radiata dal registro di commercio (Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio del 13 marzo 2009, pag. 19);

che su tale circostanza la AP 1 è stata invitata a esprimersi con ordinanza del 31 marzo 2009 dal presidente di questa Camera;

che il 30 marzo 2009 la __________, liquidatrice della AP 1, si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di reinscrivere la AP 1 in liquidazione nel registro di commercio, la radiazione essendo stata sollecitata per svista;

che con sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha respinto

l'azione e che tale sentenza è stata confermata il 20 novembre 2009, su appello della __________, dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2009.103);

che un ricorso in materia civile presentato dalla __________ contro il giudizio di appello è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 4A_16/2010 del 6 aprile 2010;

che l'8 aprile 2010 AO 1 e AO 2 hanno postulato lo stralcio dell'appello tuttora pendente davanti a questa Camera per desistenza;

che sulla propria radiazione dal registro di commercio la AP 1 ha avuto, come detto, modo di esprimersi;

e considerando

in diritto: che la capacità di parte è un presupposto processuale, e come tale va verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC);

che i presupposti processuali devono essere dati, per lo meno, al momento in cui è emanata la sentenza (Vogel/Spühler, Grund­riss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, 7° capitolo, pag. 205 n. 85);

che una società anonima radiata dal registro di commercio perde la qualità di parte, onde l'irricevibilità di qualsivoglia azione da essa intentata (sentenza del Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 2.2 con rimando; Vogel/Spühler, op. cit., pag. 210 n. 100c con rinvio);

che, avendo la AP 1 perduto la qualità di parte il 9 marzo 2009, l'appello da essa introdotto non va stralciato dai ruoli (come chiedono i convenuti), bensì dichiarato irricevibile (art. 99 cpv. 2 CPC);

che nelle circostanze descritte gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non si ravvisano “giusti motivi” per derogare a tale principio, l'attrice avendo perduto la qualità di parte per iniziativa della sua stessa liquidatrice (ciò che ne ha precluso per altro la reinscrizione nel registro di commercio: sentenza del Tribunale federale 4A_16/2010 del 6 aprile 2010, consid. 5.4);

che la tassa di giustizia va commisurata al valore litigioso, ma anche al grado di difficoltà della causa, come pure all'impegno e al dispendio di tempo richiesto alla Camera, ferma restando – per altro verso – una certa riduzione dell'importo, il procedimento terminando senza giudizio di merito (art. 21 LTG per analogia);

che le spese tengono conto delle numerose notifiche di decisioni incidentali e di atti istruttori;

che nelle spese rientrano anche le competenze del perito, in particolare l'onorario esposto nella nota professionale intermedia del 4 giugno 2009, tassata il 10 giugno seguente;

che l'indennità per ripetibili in favore dei convenuti (art. 150 CPC) va fissata ponendo mente alla difficoltà della pratica, come pure all'impegno e al dispendio di tempo richiesti dal procedimento di appello, senza trascurare le prestazioni dovute per la stesura delle osservazioni e per l'adempimento degli atti processuali inerenti alla successiva istruttoria;

che questa Camera non può intervenire per contro sul dispositivo del Pretore, come pretendono i convenuti (lettera dell'8 aprile 2010 a questa Camera), il sindacato odierno risolvendosi in un mero pronunciato di non entrata in materia;

che per quanto riguarda la precedente sentenza di questa Camera (inc. 11.2004.21), essa è stata annullata dal Tribunale federale, ciò che ha fatto decadere – contrariamente all'opinione dei convenuti – anche il contestuale dispositivo sugli oneri del processo e le ripetibili;

che circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la perizia esperita in prima sede ha stimato il deprezzamento causato dall'accesso veicolare necessario in fr. 5200.– alla particella n. 993 e in fr. 4200.– alla particella n. 994 (referto dell'ottobre 2002, pag. 8);

che tuttavia, almeno per quel che è dell'indennità giusta l'art. 694 cpv. 1 CC, la differenza di valore fra la richiesta dei convenuti e l'offerta dell'attrice ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente, sotto il profilo dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale (fr. 33 980.20 richiesti in subordine da AO 1 e fr. 56 086.50 da AO 2 contro un'offerta di fr. 5200.– al primo e di fr. 4200.– al secondo);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1500.—

b) onorario peritale fr. 570.30

c) spese fr. 150.—

fr. 2220.30

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 4750.– complessivi per ripetibili.

  1. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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