Incarto n. 11.2008.172
Lugano, 23 settembre 2010/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura arbitrale promossa davanti all'avv. Marzia Borradori-Vignolini, Locarno, con istanza del 23 agosto 2004 dalla
CO 1, (patrocinata da PA 2 )
contro
RI 1 (patrocinato da PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per nullità del 9 dicembre 2008 presentato da RI 1 contro il lodo emesso il 3 novembre 2008 dall'arbitro avv. AR 1 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 è titolare della proprietà per piani n. 8615, pari a 79/1000 della particella n. __________ RFD di , con diritto esclusivo sull'appartamento n. 29 al piano attico nello stabile C del “”. Il 21 gennaio 1999 la Comunione dei comproprietari ha convenuto RI 1 davanti a un arbitro, chiedendo il pagamento di fr. 14 721.– con interessi al 7% dal 1° aprile 1996 a titolo di acconti per spese condominiali. La procedura è stata stralciata dai ruoli il 30 aprile 2001 per acquiescenza. In seguito RI 1 ha versato il capitale, ma non gli interessi. All'assemblea ordinaria del 14 giugno 2003 i comproprietari hanno incaricato così l'amministratore di riscuotere lo scoperto; inoltre essi hanno approvato i conti d'esercizio 2001 (inclusa la liquidazione per il rinnovamento delle facciate) e la sostituzione delle lavatrici. L'amministratore ha fatto intimare quindi a RI 1 il 19 maggio 2003, a nome della Comunione dei comproprietari, un precetto esecutivo di fr. 9223.60 con interessi al 5% dal 15 aprile 2003. L'escusso ha presentato opposizione. La Comunione dei comproprietari ne ha postulato il rigetto definitivo. Statuendo il 4 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Città ha rigettato l'opposizione fino a concorrenza di fr. 1902.– con interessi al 5% dal 15 aprile 2003, corrispondenti all'ammontare delle spese e alle ripetibili fissate nel lodo del 30 aprile 2001. Per il resto ha respinto la richiesta.
B. Con istanza del 23 agosto 2004 la Comunione dei comproprietari ha promosso una nuova procedura davanti a un arbitro perché RI 1 fosse condannato al pagamento di fr. 6105.50 con interessi al 5% dal 1° novembre 2000 “a titolo di interessi sulle spese condominiali da lui trattenute, negli anni dal 1996 all'anno 2000”. In seguito le parti hanno designato l'avv. AR 1 in qualità di arbitro e pattuito l'applicabilità alla causa del Codice di procedura civile ticinese. All'udienza del 23 febbraio 2005, destinata alla discussione dell'istanza, il convenuto ha proposto di respingere l'azione, facendo valere contropretese per complessivi fr. 6470.35 e chiedendo in via riconvenzionale il versamento della differenza di fr. 319.85 con interessi dal 1° ottobre 2002. L'istante ha postulato il rigetto della riconvenzione.
L'istruttoria è cominciata il 12 aprile 2005. Con “lodo parziale” del 12 aprile 2005 l'arbitro ha poi respinto un'eccezione di res iudicata sollevata da RI 1. Adita da quest'ultimo, con sentenza del 17 febbraio 2006 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha accolto il ricorso per nullità, rilevando che la questione andava decisa se mai con il merito. La tassa di giustizia di fr. 150.– è stata posta addebitata alla Comunione dei comproprietari, tenuta a versare al convenuto fr. 400.– per ripetibili (inc. 12.2005.98).
C. Il 2 novembre 2006 l'arbitro ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per versare un (secondo) anticipo di fr. 1000.– in garanzia del proprio onorario e degli oneri processuali. Accertato che la Comunione dei comproprietari non aveva ottemperato alla richiesta, il 4 gennaio 2007 egli ha impartito all'istante un nuovo termine di 5 giorni per il pagamento. Accertata la decorrenza infruttuosa anche di quel termine, a un'udienza del 22 gennaio 2007 (indetta per un'escussione testimoniale) l'arbitro ha informato le parti di non avere ancora ricevuto l'acconto dalla Comunione dei comproprietari. L'istante si è difesa, asserendo che le spese andavano anticipate dal convenuto. Questi ha invocato l'art. 30 cpv. 2 CIA, in virtù del quale “se una parte non versa l'anticipo che le incombe, l'altra può, a sua scelta, o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale”, e ha sollecitato l'assegnazione di un termine per esercitare tale scelta. L'arbitro ha deciso che avrebbe impartito quel termine se entro l'indomani l'istante non avesse corrisposto il dovuto. RI 1 ha dichiarato allora di ricusare l'arbitro. Lo stesso giorno l'istante ha versato l'acconto. Il 10 maggio 2007 il convenuto ha presentato formale domanda di ricusazione nei confronti dell'arbitro al Tribunale di appello. Con sentenza del 20 maggio 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto la domanda (inc. 12.2007.109).
D. Nel frattempo, il 14 maggio 2007, l'istruttoria è stata condotta a termine. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 luglio 2007 la Comunione dei comproprietari ha confermato l'istanza. Nel proprio, di quello stesso giorno, il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'azione, portando anzi la pretesa riconvenzionale a fr. 869.85 con interessi. Statuendo con lodo del 3 novembre 2008, l'arbitro ha parzialmente accolto l'azione principale, nel senso che ha condannato RI 1 al pagamento di fr. 6105.50 senza interessi. La riconvenzione è stata respinta. L'onorario arbitrale di fr. 10 000.– e le spese di fr. 986.– sono stati addebitati per un decimo all'istante e per il resto al convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla Comunione fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
E. Il 9 dicembre 2008 RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso per nullità in cui chiede di cassare il lodo appena citato o, subordinatamente, di annullare il lodo e di rinviare gli atti all'arbitro perché gli assegni un termine entro cui dichiarare se rinuncia alla procedura. In via ancor più subordinata egli postula la riduzione dell'onorario arbitrale a fr. 2500.– e delle ripetibili a fr. 1500.–. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2009 la Comunione dei comproprietari propone di respingere del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 36 CIA prescrive imperativamente che contro un lodo può essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui ha sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggono solo i lodi cui si riferisce l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti rinunciano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami). Giurisdizione per nullità è, nel Cantone Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA: RL 3.3.2.1.6), la quale applica per analogia le norme sul ricorso per cassazione (art. 3 cpv. 3 del decreto citato). Il termine d'impugnazione è di 30 giorni (art. 37 cpv. 1 CIA). In concreto il lodo è stato notificato al convenuto il 6 novembre 2008. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato
6 dicembre 2008, salvo prorogarsi a lunedì 8 dicembre 2008 (festivo) e, di conseguenza, a martedì 9 dicembre 2008 (art. 1 cpv. 1 n. 13 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone, del 10 luglio 1934, allora applicabile). Esperito l'ultimo giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.
Il ricorso per nullità è un rimedio giuridico straordinario, ammissibile solo per i titoli specifici elencati all'art. 36 CIA, e ha natura meramente cassatoria (art. 40 cpv. 1 e 2 CIA). Le uniche eccezioni a quest'ultimo principio sono quelle per cui il tribunale superiore può rinviare il giudizio sul ricorso, ritornando previamente il lodo al tribunale arbitrale per completazione o rettifica (art. 39 CIA), e quella per cui, dandosi contestazione sul compenso degli arbitri, il tribunale superiore fissa esso medesimo l'entità della rimunerazione (art. 40 cpv. 3 CIA). La seconda ipotesi si verifica tra l'altro, come si vedrà in appresso (consid. 7), nella fattispecie.
Dal profilo formale il ricorrente censura anzitutto “una violazione grave di norme procedurali” per non avergli, l'arbitro, assegnato un termine entro cui rinunciare al procedimento (ricorso, pag. 3). Egli sottolinea che l'istante ha ignorato non solo la prima scadenza per corrispondere l'anticipo, ma anche la seconda e ha pagato unicamente dopo essersi visto diffidare la terza volta. Ciò configurerebbe una grave disattenzione dell'art. 30 cpv. 2 CIA.
a) Ci si potrebbe domandare intanto se l'art. 30 cpv. 2 CIA sia davvero applicabile al caso specifico. Le parti danno la circostanza per scontata (come la seconda Camera civile del Tribunale d'appello nella citata sentenza del 20 maggio 2008). In realtà con scambio di lettere del 29 novembre e 10 dicembre 2004 (nella rubrica “documenti vari”) le parti avevano deciso di far capo per il procedimento arbitrale al Codice di procedura civile ticinese (art. 24 cpv. 1 CIA). L'art. 30 CIA non avendo carattere imperativo (giusta l'art. 1 cpv. 3 CIA), v'è da interrogarsi se esso non sia stato sostituito nella fattispecie dall'art. 147 CPC. E tale norma non prevede una sanzione analoga a quella dell'art. 30 cpv. 2 CIA. Una comminatoria del genere (limitata allo stralcio dell'azione cui si riferisce l'anticipo) figura all'art. 12 cpv. 1 LTG, ma non risulta che in concreto le parti abbiano dichiarato applicabile anche tale legge alla fattispecie. Sia come sia, non giova approfondire la questione. Come si vedrà oltre, in effetti, la censura del ricorrente è destinata all'insuccesso quand'anche l'art. 30 cpv. 2 CIA risultasse applicabile.
b) Nella misura in cui il convenuto invoca come titolo di nullità l'art. 36 lett. f CIA, il ricorso si dimostra infondato già di primo acchito. L'art. 36 lett. f CIA enuncia come motivo di cassazione l'ipotesi in cui il lodo sia arbitrario perché “fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti” o su “una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità”. Se non che, la “manifesta violazione del diritto” cui si riferisce la norma riguarda esclusivamente il diritto sostanziale (DTF 112 Ia 351 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4P.28/2002 del 10 aprile 2002, consid. 1). Violazioni di procedura possono essere lamentate nell'ambito di un ricorso per nullità solo in forza dell'art. 36 lett. d CIA, quando la norma invocata sia imperativa “ai sensi dell'articolo 25”. Deve trattarsi perciò di una norma fondamentale, che garantisce alle parti il diritto alla parità di trattamento e quello di essere sentite (diritto di consultare gli atti, di presenziare all'assunzione delle prove e ai dibattimenti orali, di farsi rappresentare o assistere da un mandatario di loro scelta). Non basta che la norma sia imperativa secondo l'art. 1 cpv. 3 CIA (Rüede/ Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 344 n. 5).
c) L'art. 30 cpv. 2 CIA non è una disposizione istituita a tutela della parità di trattamento o del diritto di essere sentiti. Protegge gli interessi del tribunale arbitrale, che ha diritto di vedersi garantire gli onorari e le spese presumibili (sentenza 4P.2/2003 del 12 marzo 2003, consid. 3.1). Protegge la parte attiva, la quale ha il diritto di versare l'anticipo che incombe alla controparte morosa perché il procedimento arbitrale possa continuare (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 427 in fondo). Non protegge invece la parte che intende liberarsi dalla procedura arbitrale profittando del fatto che l'avversario sia in ritardo nel versamento dell'anticipo. Se in circostanze del genere il tribunale arbitrale decide di continuare il procedimento senza copertura degli onorari e delle spese presumibili (copertura che del resto non è tenuto a esigere), esso soltanto rischia di subire pregiudizio. Anche per tale ragione la norma dell'art. 30 cpv. 2 CIA non è imperativa nell'accezione dell'art. 25 CIA e la sua eventuale disattenzione non può formare oggetto di ricorso per nullità. Su questo punto la doglianza del convenuto cade nel vuoto.
a) I requisiti minimi di motivazione che sgorgano dal diritto federale per quanto concerne le sentenze emanate da giudici ordinari sono stati riassunti ancora ultimamente dalla giurisprudenza (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Non v'è ragione perché ai tribunali arbitrali si pongano esigenze maggiori (DTF 107 Ia 248 consid. 3a). L'arbitro non è tenuto quindi a determinarsi su ogni allegazione delle parti. Ai fini dell'art. 33 cpv. 1 lett. e basta che il destinatario sia in grado di capire perché egli ha deciso in un senso piuttosto che in un altro e perché le sue argomentazioni non sono state condivise. In tal modo egli può ricorrere all'autorità superiore con cognizione di causa e l'autorità superiore può, a sua volta, esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (RtiD I-2004 pag. 586 n. 55c).
b) Il convenuto sostiene che, leggendo il lodo, egli sembra non avere addotto alcuna prova a sostegno delle sue contropretese, la motivazione dell'arbitro non contenendo alcun apprezzamento circa la rilevanza dei mezzi istruttori assunti. Quanto il ricorrente critica tuttavia non è una carenza di motivazione, bensì il contenuto della motivazione stessa. L'arbitro ha spiegato in una pagina del lodo (consid. 7) perché la pretesa di fr. 4000.– avanzata dal convenuto (fr. 2000.– per inagibilità del balcone durante il risanamento delle facciate nel 2002, fr. 2000.– per il danneggiamento di una vetrata in concomitanza con l'esecuzione di quei lavori) non potesse essere accolta e in un'altra mezza pagina (consid. 8) perché l'ulteriore pretesa di fr. 2470.35 per la manutenzione, l'uso e la sostituzione delle lavatrici tra il 2001 e il 2003 non potesse essere opposta in compensazione. Asserire di non avere
avuto modo di capire in simili circostanze per quali ragioni l'arbitro abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro non è serio. Se mai la questione è di sapere se l'arbitro abbia respinto le contropretese a giusto titolo, ma ciò riguarda il merito, non la forma. Una volta di più il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
Le parti si dichiarano d'accordo a che l'importo di fr. 550.– (tassa di giustizia e ripetibili) di cui al dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale di appello 17 febbraio 2006 venga conteggiato nell'ambito dei rapporti di dare-avere tra le parti in sede di lodo arbitrale.
In seguito a ciò il convenuto ricorda di avere portato nel memoriale conclusivo l'ammontare della riconvenzione da fr. 319.85 a fr. 869.85 (ricorso, pag. 8). L'arbitro però – egli soggiunge – ha negletto la pretesa.
Che l'arbitro non abbia considerato la pretesa è vero, tant'è che il lodo nemmeno allude alla somma di fr. 550.–. L'istante obietta nelle osservazioni al ricorso che l'importo “potrà essere (come d'uso) compensato nell'ambito della liquidazione delle pretese delle parti. Non vi è dunque ragione di inserire l'importo in questa procedura” (pag. 3 in fondo). Se così fosse, tuttavia, non si comprende quale fosse il significato dell'accordo concluso il 6 novembre 2006. Nemmeno l'istante azzarda una spiegazione. In realtà l'intesa per cui la somma di fr. 550.– sarebbe stata da conteggiare “nell'ambito dei rapporti di dare-avere tra le parti in sede di lodo arbitrale” può essere interpretata solo nel senso che il convenuto era autorizzato a porre in compensazione quella cifra nell'ambito del procedimento medesimo (ciò che altrimenti non sarebbe stato possibile: art. 29 CIA). L'arbitro avrebbe dovuto verificare pertanto che la compensazione fosse lecita. Sorvolando la questione, egli ha effettivamente omesso di statuire su un punto litigioso che gli era stato deferito. Al proposito il ricorso si rivela provvisto di buon diritto e il dispositivo n. 1 del lodo impugnato incorre nell'annullamento.
un'assemblea dei comproprietari tenutasi il 14 giugno 2003 e che il convenuto non aveva impugnato quella deliberazione né l'approvazione dei bilanci e dei conti di esercizio in cui gli si addebitava la quota dei costi. Non poteva vantare, dunque, pretese in compensazione per tale titolo (consid. 8).
Il ricorrente sostiene che il lodo impugnato denota arbitrio per non avere approfondito “i temi sottoposti soprattutto in sede riconvenzionale da parte del dir. RI 1, riallacciandosi semplicemente alle delibere assembleari cresciute in giudicato” (memoriale, pag. 7). A suo avviso tali deliberazioni non potevano, comunque fosse, privarlo senza indennità dell'uso del terrazzo (art. 712a cpv. 2 CC) né addebitargli spese comuni a lui estranee (art. 712h cpv. 3 CC), “potendo egli contare su una sua lavatrice personale”, tranne violare norme imperative sul diritto della proprietà per piani. Inoltre sarebbe arbitrario far sopportare a un condomino i danni causati da imprese che eseguono lavori deliberati dalla Comunione dei comproprietari, anche perché nel memoriale conclusivo egli aveva “ben approfondito la concludenza delle prove assunte a sostegno delle sue pretese”.
a) L'art. 36 lett. f CIA prevede che un lodo può essere annullato quando sia “arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità”. La nozione di arbitrio corrisponde di per sé, anche nel diritto concordatario, a quella cui si riferisce il divieto dell'arbitrio consacrato dall'art. 9 Cost. (DTF 131 I 48 consid. 3.4). Tale principio non vale tuttavia per l'accertamento dei fatti contenuto in un lodo. Arbitrario nel senso dell'art. 36 lett. f CIA non è invero un accertamento dei fatti che risulti da un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o basato unilateralmente su taluni mezzi istruttori a esclusione di tutti gli altri (come prevede il divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove: DTF 132 III 211 consid. 2.1 con richiami, 129 I 178 consid. 3.1). Per essere arbitrario nel senso dell'art. 36 lett. f CIA l'accertamento di fatto contenuto in un lodo dev'essere “palesemente in contrasto con gli atti”, e non perché così risulti dall'apprezzamento delle prove, ma già per semplice constatazione in casi evidenti (DTF 131 I 50 consid. 3.7). La valutazione delle prove, in altre parole, non può formare oggetto di ricorso per nullità, nemmeno ove questo sia fondato sull'art. 36 lett. f CIA.
b) Quanto al pregiudizio di fr. 2000.– fatto valere dal convenuto per l'impossibilità di usare il balcone (ovvero per il minor valore dell'alloggio) durante il risanamento delle facciate, il ricorrente si duole di arbitrio, ma non spiega in che esso consista. Si potrà anche convenire ch'egli non fosse tenuto a impugnare la deliberazione assembleare del 17 giugno 2000, l'approvazione di lavori di manutenzione non escludendo la possibilità di chiedere un indennizzo per i particolari inconvenienti che ne derivano. Resta il fatto – e mal si capisce perché l'arbitro abbia inteso prescinderne – che invano si cercherebbe di sapere quali prove dimostrino l'asserito danno di fr. 2000.–. Anche volendo trascurare che l'apprezzamento probatorio non è censurabile in un ricorso per nullità, al riguardo il memoriale è del tutto silente. Il convenuto rimprovera all'arbitro di non avere valutato le prove, ma non dice quali prove l'arbitro avrebbe ignorato. Una violazione dell'art. 36 lett. f CIA in siffatte condizioni non può entrare in linea di conto.
c) Quel che precede vale anche per il danneggiamento della vetrata. Il convenuto reputa arbitrario fargli sopportare danni causati da un appaltatore cui la Comunione dei comproprietari aveva deliberato il risanamento delle facciate, affermando di avere “ben approfondito la concludenza delle prove assunte a sostegno delle sue pretese”. Pur volendo dimenticare una volta ancora che l'apprezzamento probatorio non è criticabile in un ricorso per nullità, niente è dato di sapere tuttavia sulle prove che suffragherebbero il preteso danno di fr. 2000.–. Come mai al proposito il lodo denoterebbe arbitrio rimane un interrogativo senza risposta.
d) La pretesa di fr. 2470.35 che il convenuto avanza verso la Comunione dei comproprietari per l'ingiustificato addebito dovuto a “manutenzione, utilizzo e sostituzione delle lavatrici” tra il 2001 e il 2003 non è destinata a miglior sorte. Il ricorrente invoca l'art. 712h cpv. 3 CC, secondo cui “se si tratta di parti dell'edificio, di opere o d'impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese”. L'arbitro ha rilevato nondimeno che la sostituzione delle lavatrici e dell'asciugatrice è stata decisa all'assemblea condominiale del 14 giugno 2003 e che il convenuto non ha contestato l'approvazione dei riparti in cui gli si addebitavano i relativi contributi. Il ricorrente non contesta ciò, né pretende che – per avventura – quelle deliberazioni fossero nulle. Del resto una deliberazione condominiale non è nulla per il solo fatto di risultare contraria a norme imperative della proprietà per piani. Nulle sono solo risoluzioni di una gravità qualificata, adottate in spregio di norme fondamentali, di forma o di sostanza, che toccano l'essenza della proprietà per piani o che tutelano il pubblico, in specie i creditori (Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 477 n. 210 segg. con rinvii). Per di più, l'art. 712h cpv. 3 CC non si applica al comproprietario che rinunci volontariamente all'uso di una parte comune, come la lavanderia, per motivi suoi (I CCA, sentenza inc. 11.2004.37 del 28 luglio 2005, consid. 7b). Ciò posto, ravvisare arbitrio nel lodo impugnato è fuori questione.
a) Le parti possono contestare “le indennità da corrispondere agli arbitri”, in un ricorso per nullità, ove tali indennità siano “manifestamente eccessive” (art. 36 lett. i CIA). In concreto il ricorrente fa notare che davanti al giudice ordinario la tassa di giustizia per una causa analoga sarebbe ammontata a circa fr. 800.– e che in concreto la procedura si è rivelata “estremamente semplice”, “senza sicuramente raggiungere l'ammontare di 45½ ore indicate dall'arbitro unico”, onde la manifesta esagerazione del compenso richiesto. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che i parametri per definire la tassa di giustizia in una causa portata dinanzi a un tribunale ordinario non sono rilevanti. In difetto di accordo tra le parti e l'arbitro, l'onorario di quest'ultimo è quello usuale alla sua sede, rispettivamente quello adeguato secondo l'art. 394 CO, fermo restando che l'arbitro gode al proposito di ampio apprezzamento (Jolidon, op. cit., pag. 478; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 163). Criteri decisivi per stabilire l'onorario dell'arbitro sono l'entità del lavoro svolto e la complessità della lite, l'importanza della causa per le parti e la situazione finanziaria loro, la responsabilità assunta dall'arbitro e il valore litigioso. Per un arbitro che esercita la professione di avvocato indipendente, in particolare, occorre tenere conto della retribuzione normalmente applicabile al suo ramo di attività (Jolidon, op. cit., pag. 423).
b) Secondo il ricorrente nella fattispecie la procedura è risultata “estremamente semplice” e non ha richiesto all'arbitro 45½ ore di lavoro. A parte il fatto però che non può definirsi “estremamente semplice” una causa nell'ambito della quale si sono escussi cinque testimoni e sono state stese 17 pagine di verbale, il ricorrente non dice quante ore di lavoro avrebbe richiesto la conduzione della procedura e la redazione del lodo a un arbitro solerte e diligente, provvisto del diploma di avvocato. Né egli contesta il criterio della rimunerazione ad horam, salvo invocare la tassa di giustizia applicata dal giudice ordinario (senza pertinenza, come si è spiegato). Ove poi si pensi che nel 2006 il Tribunale federale ha fissato la retribuzione minima dei patrocinatori d'ufficio in fr. 180.– l'ora (DTF 132 I 201), la tariffa di fr. 220.– orari applicata dall'arbitro come rimunerazione corrente nel suo settore d'attività non appare “manifestamente eccessiva” (art. 36 lett. i CIA). Certo, essa supera nettamente il valore litigioso. Ma la giustizia arbitrale ha vantaggi e svantaggi: tra i primi si annovera la riservatezza e la duttilità della procedura; tra i secondi la limitata impugnabilità del lodo e, appunto, i costi. Patrocinato da un legale, il convenuto non può sorprendersene in questa sede. Finanche privo di adeguata motivazione, sull'onorario dell'arbitro il ricorso non ha quindi consistenza.
c) In materia di ripetibili il convenuto invoca una volta ancora l'art. 36 lett. i CIA, ma a torto, poiché tale norma riguarda unicamente le “indennità da corrispondere agli arbitri”. Sulla questione delle spese ripetibili un lodo può essere impugnato solo per arbitrio, ove siano dati gli estremi dell'art. 36 lett. f CIA (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, pag. 217 lett. i in principio). Deve fondarsi perciò su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti, rispettivamente su una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. Il ricorrente si limita a far valere che, considerati i valori in gioco, in una causa analoga il giudice ordinario avrebbe assegnato alla parte vittoriosa un'indennità per ripetibili non superiore a fr. 1000.–, ma non indica quali accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti conterrebbe il lodo a tale proposito, né quale sarebbe la manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (sui criteri che disciplinano l'onorario di un avvocato in genere v. DTF 135 III 261 consid. 2.2). Non può dunque essere vagliato oltre.
Del resto, si reputasse pertinente nel caso specifico l'art. 150 seconda frase CPC (avendo le parti pattuito l'applicabilità del Codice di procedura civile ticinese), per definire l'ammontare delle ripetibili l'arbitro avrebbe dovuto far capo alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati, il procedimento arbitrale risalendo all'agosto del 2004 (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). Inoltre il rinvio dell'art. 150 CPC è semplicemente indicativo e non vincola il giudice (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3 con riferimento). Quand'anche avesse invocato l'art. 150 seconda frase CPC, di conseguenza, il ricorrente avrebbe ancora dovuto illustrare la “manifesta violazione del diritto o dei termini di equità” in cui sarebbe caduto l'arbitro facendo capo alla vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati. Al proposito però il memoriale fa – come si è visto – totale difetto. Ne segue la sua reiezione.
Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il ricorrente ottiene causa vinta sul fatto che la sua pretesa di fr. 550.– dev'essere presa in considerazione dall'arbitro (consid. 5), ma esce sconfitto sulle altre pretese da lui opposte in compensazione (fr. 6470.35 complessivi). Equitativamente va chiamato dunque a sopportare nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni formulate dall'istante. Il pronunciato attuale impone di annullare anche il dispositivo n. 3 del lodo sugli oneri processuali e le ripetibili, al cui proposito l'arbitro statuirà nuovamente quando rigiudicherà il merito (dispositivo n. 1).
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), davanti a questa Camera rimanevano in contestazione le pretese opposte dal convenuto (fr. 7020.35 complessivi), parte dell'onorario arbitrale (fr. 7500.–) e parte delle spese ripetibili (fr. 4500.–). Il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge di conseguenza la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 (eccettuati i dispositivi n. 1.1 e 1.2) e il dispositivo n. 3 del lodo impugnato sono annullati.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti per nove decimi a carico del ricorrente, che rifonderà all'istante fr. 800.– per ripetibili ridotte.
– ; – .
Comunicazione all'arbitro avv. AR 1, .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.