Incarto n. 11.2008.169
Lugano 7 agosto 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.120 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con “istanza” del 26 febbraio 2008 da
AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) per sé e in sostituzione processuale del figlio AP 2 (1995);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2 Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 marzo 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967) e AP 1(1971), omologando una convenzione in cui il marito si obbligava a versare un contributo alimentare per il figlio AP 2 (19 febbraio 1995) di fr. 1100.– mensili indicizzati (assegno familiare compreso) fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1400.– dal 12° anno fino alla maggiore età (fino al 20° anno, se ancora in formazione), e uno per la moglie di fr. 750.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno del figlio, ridotto a fr. 450.– dopo di allora fino al 16° compleanno di AP 2.
B. Il 31 luglio 2007 AO 1 si è sposato con __________ (1970), la quale ha un figlio, Y__________ (2002), nato da un suo precedente matrimonio e per il quale percepisce un contributo alimentare di fr. 600.– mensili. Dalla nuova unione è nato L__________, il 27 novembre 2007.
C. Il 26 febbraio 2008 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore di AP 1 e la riduzione di quello per AP 2 a fr. 1000.– mensili dal 12° compleanno fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). A sostegno della domanda egli ha fatto valere un peggioramento della propria situazione finanziaria dovuta al secondo matrimonio e alla nascita del nuovo figlio. Nella sua risposta del 14 aprile 2008 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. L'udienza preliminare si è tenuta quello stesso giorno e l'istruttoria si è chiusa il 1° ottobre successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, dichiarando oralmente di mantenere le rispettive posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 21 novembre 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per AP 1 a fr. 340.– mensili e quello per AP 2 a fr. 650.– mensili (assegni familiari non compresi) dal 1° febbraio 2008. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’istante fr. 800.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera (per sé e in sostituzione processuale del figlio) con un appello del 19 novembre 2008 nel quale sollecita – previa concessione dell'effetto sospensivo – il rigetto dell'azione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con decreto del 5 dicembre 2008 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo priva d'oggetto, l'appello avendo tale prerogativa già per legge. Nelle sue osservazioni del 20 gennaio 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio era governata, fino al 31 dicembre 2010, dalla procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese, anche per quanto riguardava i contributi di mantenimento in favore di figli minorenni (RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1). Il termine d'impugnazione era di venti giorni (art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC ticinese). Introdotto nel termine di dieci giorni dall'intimazione del giudizio impugnato, l'appello in esame è pertanto tempestivo, come tempestive sono, per effetto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), le osservazioni introdotte dall'attore il 20 gennaio 2009.
L'appellante chiede a questa Camera di verificare d'ufficio la sua legittimazione passiva per quanto riguarda il figlio AP 2, il quale non è stato convenuto davanti al Pretore. In realtà la legittimazione passiva di AP 1 (anche) quale sostituta processuale del figlio è indiscutibile. Come rileva il Tribunale federale – e come aveva già rilevato in precedenza questa Camera (RtiD I-2009 pag. 615 consid. 2) – convenuto in un'azione intesa alla modifica di un contributo alimentare fissato per sentenza in favore di un figlio può essere il figlio stesso o il detentore dell'autorità parentale come sostituto processuale del figlio (DTF 136 III 365). Sulla questione non giova quindi ripetersi.
Con lettere del 18 maggio e del 18 agosto 2011 AO 1 allega cambiamenti di circostanze intervenuti nel corso del 2011. Di per sé nuovi argomenti sarebbero irricevibili, poiché fatti nuovi andavano addotti al più tardi con le osservazioni dell'appello (art. 423b cpv. 2 CPC). In materia di filiazione vige nondimeno il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294), di modo che conviene tenere conto anche dei mutamenti verificatisi nel frattempo.
a) AP 2 ha iniziato nel 2011 un apprendistato di elettricista. Non è dato di sapere con precisione quando, ma in ogni modo nei primi mesi dell'anno (“da quest'anno il figlio AP 2 è apprendista […]”: lettera del 18 maggio 2011 dell'avv. PA 2 a questa Camera). Si può presumere che ciò risalga al marzo 2011, primo mese pieno dopo il 16° compleanno (19 febbraio 2011). Lo stipendio di apprendista ammonta a fr. 500.– mensili il primo anno e a fr. 724.– il secondo. Ora, l'art. 276 cpv. 3 CC dispone che i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. La giurisprudenza prevede che, di regola, il figlio minorenne è tenuto a sopperire al proprio mantenimento con l'equivalente di un terzo del suo guadagno (I CCA, sentenza inc. 11.2003.133 del 19 dicembre 2003, consid. 6). Non intravedendosi motivo per scostarsi da tale principio, a AP 2 si giustifica di imputare un reddito proprio di fr. 165.– mensili dal 1° marzo 2011 e di fr. 241.– mensili dal 1° marzo 2012 in poi.
b) AO 1 ha comunicato il 18 maggio 2011 che l'appellante era in procinto di andare a vivere con un compagno di lunga data, __________. Ciò non influisce tuttavia sull'esito del presente giudizio, ove si consideri che il contributo alimentare per l'appellante previsto nella sentenza di divorzio del 3 marzo 2006 si è estinto il 19 febbraio 2011, al 16° compleanno di età di AP 2. L'attore non pretende che la convivenza di AP 1 risalga a prima di allora. Sulla questione non soccorre dunque attardarsi.
economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non previsto rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (ad esempio, al momento del divorzio: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 286), sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconduca a decisioni unilaterali del debitore. La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 120 II 178 consid. 3a, 292 consid. 4b). Essa comporta un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).
Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che con un margine disponibile di fr. 1305.– mensili (fr. 5545.– meno fr. 4240.–) AO 1 dovrebbe finanziare il fabbisogno in denaro di AP 2 (fr. 1550.– mensili, già dedotto l'assegno familiare), il fabbisogno scoperto della convenuta (fr. 815.– mensili), il fabbisogno in denaro di L__________ (fr. 595.– mensili fino al 6° compleanno, fr. 755.– mensili dal 7° al 12° compleanno, fr. 1075.– mensili dopo di allora, già dedotto l'assegno familiare) e il fabbisogno scoperto in denaro di Y__________ (fr. 155.– mensili dal 7° al 12° compleanno, fr. 475.– mensili dopo di allora, già dedotto l'assegno familiare e il contributo alimentare ricevuto di fr. 600.– mensili). Ridotte le spettanze in proporzione alla somma disponibile (fr. 1305.– mensili, come detto), egli ha fissato così il contributo alimentare per l'ex moglie in fr. 340.– mensili e quello per M__________ in fr. 650.– mensili, assegni familiari non compresi.
L'appellante contesta anzitutto il guadagno dell'ex marito accertato dal Pretore in fr. 5545.– mensili (senza assegni familiari né indennità per l'economia domestica), che a suo parere ammonta a fr. 5698.55 mensili, l'indennità per l'economia domestica di fr. 153.55 mensili dovendo essere aggiunta al reddito. La censura è fondata. Il reddito di un lavoratore dipendente – AO 1 è un funzionario comunale (doc. X) – include tutti i cespiti d'entrata: la tredicesima, le gratifiche, le provvigioni, i bonus, le partecipazioni agli utili, le mance e le indennità per straordinari o per altri incarichi, se percepiti abitualmente (RtiD I-2007 pag. 739 in alto con richiami). Non v'è motivo di trattare altrimenti un'indennità per l'economia domestica che il lavoratore riceve regolarmente. Il reddito di AO 1 va accertato perciò in fr. 5698.55 mensili, come fa valere l'appellante.
AP 1 contesta il fabbisogno minimo dell'attore e della nuova moglie, calcolato dal primo giudice in fr. 4240.– mensili. Sostiene che il costo dell'alloggio va ridotto a fr. 625.– mensili, il fabbisogno in denaro dei figli minorenni determinato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendendo già una quota di spesa: un terzo della locazione effettiva quello di Y__________ (fr. 500.– mensili) e un quarto quello di L__________ (fr. 375.– mensili). Essa chiede inoltre di espungere dal fabbisogno minimo di AO 1 l'onere fiscale (fr. 245.– mensili), date le ristrettezze economiche in cui egli versa, così come di stralciare gli interessi su un mutuo ipotecario di fr. 110 000.– (fr. 275.– mensili) da lui acceso per estinguere debiti, trattandosi di obblighi contratti dopo il divorzio. Il fabbisogno minimo dell'attore e della seconda moglie risulterebbe così di fr. 2843.–, non di fr. 4240.– mensili. Ai fini del giudizio l'argomentazione è in parte fuori tema, decisivo essendo – come si vedrà subito – non il fabbisogno minimo dell'attore e della nuova moglie, bensì il minimo esistenziale del solo attore secondo il diritto esecutivo.
a) Il metodo di calcolo adottato da questa Camera per ridefinire il contributo alimentare in favore di un figlio minorenne ove il padre si fosse risposato nel frattempo e avesse avuto altri figli è stato pubblicato, da ultimo, in RtiD II-2010 pag. 639. Tale metodo teneva conto anche del fabbisogno minimo della nuova moglie del debitore e assicurava a quest'ultimo il diritto di conservare, dopo la ridefinizione del contributo alimentare per il figlio, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo. In una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato nondimeno che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se non ove questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative cui ciò possa eventualmente avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2).
b) Nelle circostanze descritte poco importa il fabbisogno minimo di AO 1 e della nuova moglie accertato dal Pretore. Decisivo è il minimo esistenziale del solo attore calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo – ma è
estranea alla fattispecie – qualora il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto).
c) Alla luce di quanto precede il minimo esistenziale dell'attore secondo il diritto esecutivo si compone della metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili, anche volendo applicare i minimi di esistenza valevoli dal 1° settembre 2009: FU 68/2009 pag. 6292), della metà del costo dell'alloggio coniugale (fr. 750.– mensili, spese accessorie comprese), del premio della cassa malati obbligatoria (fr. 243.50 mensili) e delle spese d'automobile indispensabili per raggiungere il posto di lavoro (fr. 110.85 mensili calcolati dal Pretore, non contestati), per un totale di fr. 1954.35 mensili. Non vanno considerati invece i premi delle assicurazioni non obbligatorie (contro la responsabilità civile, dell'economia domestica, per le coperture complementari alla cassa malati secondo la LCA) né gli interessi di mutui ipotecari contratti per estinguere debiti, i contributi di mantenimento prevalendo per loro natura su altri obblighi (cfr. DTF 127 III 292 in alto), né – tanto meno – le imposte.
Il contributo alimentare per AP 2 corrispondeva nel 2006, allorché è stato omologato dal Pretore, a circa il 75% di quanto la tabella 2005 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (www.lotse.zh.ch), cui la giurisprudenza ticinese fa capo da oltre un ventennio, prevedeva per figli in età compresa fra 12 e 18 anni, dedotta metà della posta per cura e educazione (nella fattispecie prestata per il 50% in natura dalla madre affidataria). Il fabbisogno in denaro di L__________ ammontava nel novembre del 2008 (data della sentenza impugnata), a fr. 2040.– mensili (tabella 2009 correlata alle note raccomandazioni), che dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili e la posta per cura e educazione (prestata dalla madre in natura) ammontava a fr. 1115.– mensili. Ridotto a circa il 75%, esso risultava di fr. 835.– mensili (arrotondati), compresa la quota per il costo dell'alloggio che in realtà andrebbe tolta o almeno ridotta, metà della locazione essendo già inclusa nel minimo esistenziale dell'attore. Comunque sia, con una disponibilità di fr. 3744.20 mensili (fr. 5698.55 meno fr. 1954.35), l'attore era in grado di stanziare il contributo alimentare per l'ex moglie (fr. 471.–), quello per M__________ (fr. 1254.–) e di provvedere al fabbisogno in denaro di L__________ (fr. 835.–). Non sussistevano dunque le premesse perché potesse invocare un degrado della sua situazione economica tale da giustificare una riduzione dei contributi omologati a suo tempo dal giudice del divorzio.
Un mutamento rilevante e durevole della situazione rispetto al momento del divorzio poteva tutt'al più essere riscontrato, quando il Pretore ha statuito sull'azione di modifica, nel miglioramento delle condizioni finanziarie della convenuta. Nel novembre del 2006 questa registrava invero – come detto – un ammanco sul proprio fabbisogno minimo di fr. 2165.– mensili (sopra, consid. 5), mentre al momento in cui il Pretore ha emanato la sentenza impugnata il disavanzo si era ridotto a fr. 815.– mensili (sentenza impugnata, pag. 4), ciò che l'interessata non contesta. A parte però che nell'azione di modifica AO 1 si prevaleva esclusivamente dei nuovi obblighi derivanti dal suo secondo matrimonio, senza invocare un miglioramento delle condizioni economiche dell'ex moglie, il fatto che le difficoltà finanziarie in cui questa versava fossero divenute meno stringenti ancora non giustificava la soppressione o la riduzione di un contributo che l'attore era in grado di versare (fr. 471.– mensili). Certo, nel valutare la disponibilità di AO 1 non si tiene calcolo né del fabbisogno della seconda moglie né del fabbisogno in denaro di Y__________, figlio di lei, ma questa è – come detto – la più recente giurisprudenza del Tribunale federale. Se ne conclude che, fosse stata decisa al momento in cui ha statuito il Pretore, l'azione di modifica andava respinta.
Si è accertato all'inizio che in pendenza di appello il figlio AP 2 ha acquisito una sua propria capacità lucrativa di fr. 165.– mensili dal 1° marzo 2011 e di fr. 241.– mensili dal 1° marzo 2012 in poi (consid. 3a). Di ciò occorre tenere calcolo, non fosse che per evitare altre azioni di modifica. Il contributo di mantenimento in suo favore va aggiornato così a fr. 1035.– mensili dal 1° marzo 2011 e a fr. 960.– (arrotondati) dal 1° marzo 2012 in poi, indicizzati dal novembre 2004 conformemente alla clausola n. 4.1 lett. d della nota convenzione sugli effetti del divorzio, assegni familiari non compresi. L'azione di AO 1 va accolta così, in definitiva, entro tali limiti.
Gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Non bisogna trascurare tuttavia che il parziale accoglimento dell'azione si deve unicamente al reddito conseguito dal figlio in pendenza di appello, non alle ragioni addotte da AO 1 davanti al Pretore. Non si giustifica dunque di addebitare a AP 2 oneri di prima sede. Quanto agli oneri di seconda sede, si tiene conto del parziale buon esito dell'appello riducendo la tassa di giustizia e moderando lievemente l'indennità per ripetibili da attribuire alla parte vittoriosa.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
Per il resto la sentenza di divorzio rimane invariata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 800.– per ripetibili.
III. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.