Incarto n. 11.2008.159
Lugano, 24 novembre 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.61 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 25 settembre 2008 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 12 novembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1998. Dal matrimonio non sono nati figli. Il 30 dicembre 2004 i coniugi hanno optato per la separazione dei beni. In liquidazione del regime legale essi si sono accordati nel senso che la particella n. 714 RFD __________ (abitazione coniugale), comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno, divenisse proprietà esclusiva della moglie (con diritto di prelazione in favore del marito per 25 anni), mentre le particelle n. 1075 e 1076 RFP del medesimo Comune (poste sul __________), sempre in comproprietà un mezzo ciascuno, divenissero proprietà esclusiva del marito. AO 1 ha assunto l'intero pegno immobiliare collettivo che gravava i
tre fondi (fr. 222 800.–), liberando il marito dietro versamento di fr. 32 800.– a titolo di conguaglio. AP 1 è senza attività fissa. AO 1 lavora per il Ristorante __________ a __________.
B. AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza del 25 settembre 2008 a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata e per ottenere l'attribuzione dell'alloggio comune, con ordine al marito di trasferirsi altrove entro il 31 ottobre 2008. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 23 ottobre 2008 per la discussione. Il 15 ottobre 2008 AP 1 ha scritto al Pretore che “per motivi professionali” non sarebbe comparso al contraddittorio, ma che si opponeva alla separazione anche perché, privo di mezzi, egli non avrebbe saputo dove trasferirsi. All'udienza del 23 ottobre 2008 l'istante ha confermato le proprie richieste, senza postulare l'assunzione di prove.
C. Statuendo con sentenza del 23 ottobre 2008, il Pretore ha accolto l'istanza, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, con ordine al marito di traslocare altrove entro il 30 novembre 2008. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico
di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un “ricorso” del 12 novembre 2008 in cui dichiara di “fare opposizione alla disdetta del contratto d'affitto”, chiede di obbligare la moglie a versargli un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili e avanza non meglio definite pretese “per quanto riguarda la cassa pensione”. Il memoriale non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, il “ricorso” in esame può dunque essere trattato come appello.
È vero che una corrente di dottrina recente – definita non arbitraria dal Tribunale federale – ravvisa gli estremi dell'art. 175 CC anche nell'ipotesi in cui un coniuge esprima la ferma volontà di sospendere unilateralmente la comunione domestica, soprattutto in vista di chiedere il divorzio dopo il biennio di separazione (sentenza 5P.47/2005 del 23 marzo 2005, consid. 2.2.2 con richiami e consid. 2.2.3; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 in fine ad art. 175). La circostanza che una parte manifesti simile volontà non esonera il giudice, tuttavia, dal verificare che tale intenzione sia maturata e definitiva. In concreto il Pretore non risulta avere condotto accertamenti al proposito. Resta il fatto che, comunque sia, nel “ricorso” l'appellante non contesta né gli estremi di una convivenza insostenibile né la determinazione della moglie nel volersi separare da lui. Tanto meno egli censura un'erronea applicazione dell'art. 175 CC. Su questo punto l'appello non merita quindi ulteriore approfondimento.
l'abitazione coniugale” (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC). Queste ultime possono consistere, appunto, nell'assegnazione dell'alloggio a un solo coniuge, con ingiunzione all'altro di andarsene (esempio esplicitamente menzionato da Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 175 CC). Se non ha mezzi sufficienti per provvedere a sé stesso, il coniuge costretto a partire potrà chiedere – se mai – un contributo di mantenimento all'altro, ma la sua sola mancanza di mezzi non osta all'obbligo di trasloco. Anche su tal punto il “ricorso” manca perciò di consistenza.
però è stata formulata dinanzi al Pretore, onde la sua manifesta inammissibilità. Del resto l'appellante non spiega per nulla come la moglie potrebbe, con un guadagno netto di fr. 2884.75 mensili (doc. F), erogargli una rendita di fr. 1500.–. Al riguardo l'appello risulta improponibile anche per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto agli averi di cassa pensione, giovi ricordare che il vicendevole riparto delle prestazioni d'uscita (art. 122 segg. CC) è possibile solo in caso di divorzio. La separazione dei coniugi – e a maggior ragione la mera separazione di fatto – non fonda alcuna pretesa per quanto attiene al “secondo pilastro”.
Se ne conclude che, sfornito di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante inducono a prescindere da ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato all'istante per osservazioni.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), già il valore capitalizzato del contributo alimentare rivendicato dall'appellante (fr. 1500.– mensili vita natural durante) raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.