Incarto n. 11.2008.129
Lugano, 12 aprile 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.454 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2006 da
AP 1 (patrocinata da PA 1)
contro
AO 1 (patrocinato da PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 settembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971) e AP 1 (1979) si sono sposati a __________ il 14 dicembre 2001. Dal matrimonio è nato R__________, il 7 febbraio 2002. Il marito è consulente assicurativo alle dipendenze della __________, Agenzia principale __________, a __________; la moglie era ricezionista a tempo parziale per la __________ e aveva lavorato in precedenza come educatrice (senza diploma) per la Fondazione __________ di __________. Il 3 aprile 2006 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 1736.85 mensili e uno per il figlio compreso tra fr. 1533.– e fr. 1831.– mensili. Identiche richieste essa ha formulato già in via provvisionale. Con decreto cautelare
emesso il 4 aprile 2006 senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1736.85 mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1533.– mensili per il figlio. Il 13 aprile 2006 AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________ B. Con istanza a tutela dell'unione coniugale di quello stesso 13 aprile 2006 AO 1 ha chiesto egli medesimo al Pretore l'autorizzazione a vivere separato, l'attribuzione dell'alloggio coniugale e l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita materno), offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili. In subordine egli ha proposto l'affidamento del figlio alla madre, purché questa continuasse ad abitare nell'alloggio coniugale e il figlio frequentasse la scuola dell'infanzia di __________, offrendo in tal caso un contributo alimentare di fr. 1540.– mensili per la convenuta e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio (assegni familiari compresi). Identiche domande egli ha avanzato già in via provvisionale. Statuendo l'indomani inaudita parte, il Pretore ha “sospeso” in via cautelare gli effetti del decreto emanato il 4 aprile 2006 fino al contraddittorio previsto il 24 aprile seguente.
C. All'udienza del 24 aprile 2006, indetta per la discussione cautelare e delle due istanze, le parti hanno confermato in sintesi i loro punti di vista. Al termine dell'udienza il Pretore ha modificato il decreto cautelare del 4 aprile 2006, affidando il figlio al padre ogni settimana dal sabato alle ore 18 fino al mercoledì alle ore 12 e alla madre ogni settimana dal mercoledì alle 12 fino al sabato sera (fino alla domenica sera, una volta ogni quindici giorni). L'istruttoria è cominciata immediatamente e il 6 giugno 2006 il Pretore ha incaricato il lic. phil. __________, psicologo e psicoterapeuta, di valutare l'idoneità delle parti a esercitare la custodia parentale e di esprimersi sulla disciplina delle relazioni personali tra il figlio e il genitore non affidatario.
D. Adito da AO 1 il 12 giugno 2006, con decreto cautelare del 13 giugno 2006 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha modificato il decreto del 24 aprile 2006 per consentire a ciascun genitore di trascorrere ogni quindici giorni un intero fine settimana con il figlio. Il 17 settembre 2006 lo psicologo e psicoterapeuta ha consegnato il suo referto, che ha delucidato il 13 febbraio 2007 per scritto. Il 15 marzo 2007 AP 1 ha chiesto di dichiarare nulli – subordinatamente di annullare – tanto il referto quanto la delucidazione scritta. Con istanza cautelare del 12 aprile 2007 AO 1 ha rivendicato l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita materno), rifiutando qualsiasi contributo alimentare alla moglie. A un'udienza del 24 aprile 2007, indetta per la discussione di tale istanza, i coniugi hanno convenuto l'affidamento provvisionale di R__________ al padre (riservato il diritto di visita della madre), un contributo alimentare di fr. 1736.85 mensili per la moglie, uno di fr. 200.– mensili per il figlio, l'istituzione di un sostegno psicologico per quest'ultimo e la nomina di un curatore educativo, incaricato di organizzare i rapporti personali tra il figlio e il genitore non affidatario.
E. L'istruttoria è terminata il 26 maggio 2008. Il 1° giugno successivo AP 1 ha cominciato a lavorare a tempo pieno per la __________ di __________ nella promozione e vendita di sigarette “”. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 1° luglio 2008, AP 1 ha chiesto una volta ancora di dichiarare nulli – subordinatamente di annullare – il referto e la delucidazione scritta dello psicologo e psicoterapeuta (con le relative note d'onorario), ha rivendicato l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno), proponendo in subordine l'affidamento congiunto, e ha sollecitato un contributo alimentare per sé (decrescente da fr. 4000.– a fr. 2800.– mensili), oltre a uno per il figlio (scalare da fr. 1000.– a fr. 1630.– mensili). Nel suo memoriale conclusivo del 24 giugno 2008, integrato il 12 agosto 2008 su fatti nuovi addotti dalla moglie, AO 1 ha chiesto l'affidamento di R (riservato il diritto di visita materno) e ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1736.85 mensili dall'aprile al dicembre del 2006 (fr. 1000.– dal gennaio del 2007 al maggio del 2008), oltre a un contributo per il figlio di fr. 450.– mensili dall'aprile del 2006 al marzo del 2007. Il 1° settembre 2008 AP 1 si è trasferita da __________ a __________.
F. Statuendo il 24 settembre 2008, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato il figlio, ha disciplinato il diritto di visita della madre in un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica sera alle 18 e in una sera infrasettimanale, dal termine della scuola fino alle ore 20, ha confermato la curatela educativa e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2350.– mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2006, di fr. 2005.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 gennaio 2008, di fr. 2310.– mensili dal 1° febbraio al 31 maggio 2008 e di fr. 1000.– mensili da allora in poi, oltre a un contributo alimentare per il figlio di fr. 715.– mensili dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007 (la metà del fabbisogno in denaro fino al momento in cui il figlio non gli è stato affidato). La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese sono state poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 9 ottobre 2008 nel quale chiede che il referto peritale e la delucidazione scritta siano dichiarati nulli, subordinatamente siano annullati (insieme con le note d'onorario dello psicologo e psicoterapeuta), che il figlio sia affidato a lei (riservato il diritto di visita paterno), che il contributo alimentare per lei sia fissato in un importo compreso tra fr. 3915.58 e fr. 5376.15 mensili e quello per il figlio in fr. 717.50 mensili dall'aprile del 2006 all'aprile del 2007, rispettivamente in fr. 1325.– mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di appello. Subordinatamente essa propone l'affidamento di R__________ al padre (riservato il suo diritto di visita, in particolare ogni settimana dalla domenica alle ore 10 fino al martedì mattina, quando inizia la scuola, e il mercoledì dalle ore 19 fino al giovedì mattina, sempre quando inizia la scuola) e contributi alimentari per sé compresi tra fr. 4015.58 e fr. 5476.15 mensili. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2008 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Le parti richiamano tre altri fascicoli processuali che le riguardano. Tutti e tre i carteggi figurano regolarmente agli atti. Alle sue osservazioni del 10 novembre 2008 AO 1 acclude inoltre una lettera scritta al Pretore il 10 novembre 2008 da __________ e __________, i quali si dichiarano disposti a tenere il figlio, nel caso in cui questi fosse affidato a , “in caso di necessità, ma non che debba essere una situazione abituale o regolare”. Ancorché nuovo, il documento concerne R ed è proponibile in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Di esso si potrà dunque tenere conto.
Dal profilo formale l'appellante contesta anzitutto la validità del noto referto peritale e della delucidazione scritta, rimproverando allo psicologo e psicoterapeuta di avere raccolto documenti senza l'autorizzazione del giudice (appello, pag. 5 seg.). Nella sentenza impugnata il Pretore è stato di altro avviso, già per il fatto che l'istanza del 15 marzo 2007 con cui AP 1 censurava la validità del referto e della delucidazione risultava tardiva (sentenza impugnata, pag. 7). Ora, un perito esegue i suoi accertamenti in base agli atti e alle risultanze di causa; se necessario, egli può chiedere al giudice di autorizzare l'acquisizione di ulteriori prove nel rispetto del contraddittorio (art. 249 cpv. 2 CPC). Una perizia redatta sulla scorta di documentazione che non figura agli atti è, per principio, nulla (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 248; v. anche Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 167; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1997.30 del 24 agosto 1998, consid. 3a). La regola tuttavia non è assoluta: dovendosi allestire una perizia sullo stato psicofisico di una persona a fini di interdizione, per esempio, la consultazione di specialisti del ramo e della documentazione clinica da parte dell'esperto “corrispondono senz'altro al mandato peritale” (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, consid. 4a).
Nella fattispecie __________ ha elencato in modo puntuale gli elementi su cui si è fondato ai fini del referto, del 17 settembre 2006 (act. X, pag. 1), e della delucidazione scritta, del 13 febbraio 2007 (act. XIII: pag. 1 e 6). Tra di essi figuravano anche documenti che la legale di AO 1 aveva accluso a una lettera del 25 agosto 2006 inviata al Pretore (perizia, pag. 1). Certo, su quegli allegati AP 1 non ha avuto occasione di esprimersi. Essa è venuta a sapere però che tali documenti erano serviti per l'elaborazione della perizia al più tardi quando si è vista notificare il referto, nel settembre del 2006. Eppure il 12 ottobre 2006 essa ha formulato domande di delucidazione peritale senza nulla eccepire, passando in tal modo ad atti successivi e precludendosi ulteriori contestazioni (art. 143 cpv. 2 CPC). L'appellante asserisce di avere scoperto solo al momento in cui ha ricevuto la delucidazione scritta del 13 febbraio 2007 che il perito aveva adoperato la lettera del 25 agosto 2006 e i relativi allegati. Non è vero. Il perito aveva indicato con precisione già nel referto del 17 settembre 2006 i documenti di cui si era valso, fra cui l'“incarto del 25.08.2006 avv. PA 2 comprendente vari documenti, tra cui la dichiarazione del 24.08.2006 (disp. famigliari a prendersi cura di R__________)” (perizia, pag. 1). E l'appellante non dice perché in tali condizioni essa non abbia reagito con sollecitudine. Ciò premesso, nulla osta all'ammissibilità dei referti, per altro
evocati dalla stessa AP 1 nell'appello (pag. 13 al centro e in basso, pag. 15 al centro e in fondo).
avrebbe dovuto sentire R__________, il quale al momento in cui è stata pronunciata la sentenza aveva sei anni compiuti (appello pag. 10). Il Pretore ha motivato nondimeno la rinuncia all'ascolto, spiegando di avere voluto evitare al figlio “per l'ennesima volta (…) pressioni del tutto inopportune”, come consigliava la psicologa e psicoterapeuta di R__________ (sentenza impugnata pag. 8). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Che tale psicoterapeuta abbia espresso parere negativo a un'audizione del figlio, soggetto a troppe sollecitazioni psicologiche, è un dato di fatto (lettera 17 settembre 2008 di __________ al Pretore). Né motivi particolari inducevano a disattendere simile raccomandazione, il curatore educativo avendo confermato ancora quattro mesi prima dell'emanazione della sentenza che le relazioni tra genitori e figlio funzionavano correttamente, il bambino non manifestando difficoltà a stare con l'uno o con l'altro (verbale del 16 maggio 2008, pag. 1). In definitiva, pertanto, se ha rinunciato all'audizione, il Pretore ha agito nell'interesse psicofisico del piccolo.
a) L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che, qualora i coniugi abbiano figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento non si scostano sostanzialmente, in tal caso, da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 45 ad art. 176 CC). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, determinante rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3). Occorre quindi prendere in considerazione – come fa il giudice del divorzio – tutte le circostanze importanti per il bene del minorenne, in specie appurare quale sia il genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsi del ragazzo (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente quale genitore offra maggiori garanzie di stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.17 del 20 ottobre 2008, consid. 4 con richiami).
b) L'appellante sostiene che l'affidamento di un figlio può sempre essere modificato, anche se in pendenza di causa il figlio è rimasto con l'altro genitore. A suo parere inoltre i rapporti sociali e scolastici del figlio ad __________ non sono determinanti, giacché al momento in cui il Pretore ha statuito R__________ aveva appena cominciato a frequentare le elementari e molti bambini cambiano scuola senza per ciò soffrirne. L'appellante soggiunge che un affidamento a lei medesima non sconvolgerebbe la “rete sociale” del figlio, il quale potrebbe conservare le relazioni con amici e parenti ad __________ durante gli ampi diritti di visita esercitati dal padre. Essa respinge poi ogni addebito di improvvisazione: difende il trasferimento a __________ (a suo dire già previsto al momento della separazione, ma non andato a buon fine) siccome motivato dal desiderio di essere più vicina al fratello e alla cognata, nega di avere incontrato problemi con il trasloco a __________ e rigetta ogni responsabilità per quanto riguarda le difficoltà emerse nell'organizzare le vacanze del figlio. Infine essa definisce irrilevante l'impossibilità di un affidamento congiunto ai fini del giudizio (appello, pag. 7 segg.).
c) Nella fattispecie il Pretore ha affidato R__________ al padre non perché questi l'aveva avuto in custodia più a lungo durante la causa, ma perché dopo la separazione dei genitori il bambino ha quasi sempre vissuto ad , dove abita il padre, dove si trovano i suoi amici e dove risiedono i parenti. Si può convenire che i problemi – cui accenna di scorcio il Pretore – sorti in concomitanza con il primo trasloco dell'appellante e con l'organizzazione delle vacanze del figlio siano poco significativi e che l'impossibilità di un affidamento congiunto non è un criterio – in sé – per affidare il figlio all'uno o all'altro genitore. Tanto meno ove si consideri che nel caso specifico le capacità parentali delle parti sono equivalenti (perizia, pag. 5 e 6 in basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto di __________ del 29 marzo 2008, pag. 2 in alto; verbale di udienza del 16 maggio 2008, pag. 1). Sta di fatto che a parità di idoneità e di disponibilità personale l'affidamento di R al padre rispetta il criterio della stabilità (DTF 111 II 227 consid. 2; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 90 ad art. 176 CC). __________ è il paese in cui si trova l'abitazione coniugale, in cui R__________ è cresciuto, in cui vive con il padre (per il quale nutre un forte attaccamento: perizia, pag. 7), in cui ha frequentato la scuola per l'infanzia (istanza del 23 agosto 2006 di AO 1 e ordinanza del 25 agosto 2006), in cui segue le elementari e in cui abitano parenti che possono prendersi cura di lui. La scelta del Pretore appare dunque ragionevole.
d) Assume l'appellante che affidare a lei il figlio è in realtà la soluzione migliore per la tenera età di R__________ (quattro anni al momento in cui è iniziata la causa), ma anche perché la professione e le attività sportive non lasciano alcuna disponibilità di tempo al padre, mentre lei lavora solo a tempo parziale, ha orari compatibili con quelli scolastici, è educatrice di formazione, accudiva al figlio già durante la vita in comune, può fare assegnamento sulla propria famiglia paterna, sul fratello, sulla cognata, su persone di fiducia, è disposta a ridurre il suo grado d'occupazione ed è sempre stata d'accordo con l'affidamento congiunto, osteggiato ora dal marito (appello, pag. 10 a 13).
Non si disconosce che all'inizio della procedura R__________ aveva solo quattro anni. Non bisogna dimenticare tuttavia che in pendenza di causa i genitori hanno raggiunto accordi provvisionali sull'affidamento e che la questione è divenuta litigiosa solo quando, nei memoriali conclusivi, le parti hanno avanzato richieste contrastanti. Nemmeno si deve trascurare che il perito giudiziario, il quale ha sentito il bambino, ha auspicato l'affidamento al padre. Ciò posto, è pacifico che AO 1 lavori a tempo pieno e svolga attività sportive (gioca a disco su ghiaccio ed è commissario tecnico della squadra ____________________ __________). Egli però è autonomo nel programmare i suoi impegni professionali (dichiarazione di __________, del 25 agosto 2006, acclusa a una lettera inviata dal marito alla Pretura il 25 agosto 2006) e l'attività sportiva non può dirsi esagerata (un allenamento la settimana e dieci partite durante la stagione agonistica, più una serata mensile in qualità di commissario tecnico: interrogatorio formale: verbale del 16 maggio 2008, pag. 4). AO 1 può contare
inoltre sull'aiuto di sua madre, della suocera, di __________ e di __________ (interrogatorio formale: verbale citato, pag. 4; deposizioni di __________ e di __________: verbale del 2 giugno 2006, pag. 3 seg.; dichiarazione 24 agosto 2006 dei parenti della moglie acclusa alla lettera 25 agosto 2006 del marito alla Pretura), per tacere di una baby-sitter (rapporto 29 marzo 2008 di __________, pag. 2).
Quanto a AP 1, le sue capacità genitoriali non sono in discussione (perizia, pag. 6 in basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto 29 marzo 2008 di , pag. 2 in alto), come non è in discussione il suo ruolo in famiglia prima della separazione o la sua disponibilità a ridurre l'attività lavorativa. L'affidamento del figlio a lei comporterebbe nondimeno, per forza di cose, il trasferimento di R a , l'iscrizione a un'altra scuola e l'inserimento del bambino in un altro ambiente. Non è chiaro poi chi si occuperebbe del figlio quando l'appellante è al lavoro, ancorché l'interessata affermi di poter conciliare i suoi orari (riducendo il grado d'occupazione) con quelli scolastici. __________ e __________ hanno sì dichiarato di potersi occupare di R, ma solo in caso di necessità (lettera del 10 novembre 2008 annessa alle osservazioni del 10 novembre 2008). Tutto ciò senza scordare che il perito ha ritenuto l'affidamento alla madre meno favorevole, per il figlio, di quello al padre. E un giudice non può scostarsi da risultanze peritali senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto. Se le conclusioni di quest'ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Se mai, ordinerà una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla base del suo solo convincimento (sentenza del Tribunale federale del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza, pubblicato in: SJ 119/1997 pag. 58).
e) L'appellante rimprovera al marito di ignorare o “modellare” la realtà che lo circonda, ora relativizzando i problemi coniugali, ora negando quelli del figlio e il suo bisogno di aiuto, ora proiettando su R__________ paure infondate. Il che indizierebbe la sua inidoneità genitoriale, mentre lei ha sempre affrontato senza tema i problemi suoi e del figlio. Non per caso – essa epiloga – nel referto il perito ha dedicato molto più spazio al suo vissuto che a quello del marito (appello, pag. 13 a 16). L'argomentazione non può essere condivisa. Diversamente da quanto l'interessata opina, in concreto le capacità educative di AO 1 sono accertate, tant'è che il rapporto di lui con il figlio è solido (perizia, pag. 5 e 6 in basso; delucidazione scritta, pag. 5 n. 16; rapporto 29 marzo 2008 di __________, pag. 2 in alto; verbale del 16 maggio 2008, pag. 1). Tensioni sussistono invero fra i coniugi, che davanti al perito e al curatore non hanno mancato di biasimarsi a vicenda (perizia, pag. 6; delucidazione scritta, pag. 1, 2 e 7; rapporto 29 marzo 2008 di __________). La renitenza di AO 1 preclude inoltre un'eventuale custodia alternata. Ciò non significa tuttavia che l'affidamento al padre sia meno indicato, per il bene del figlio, rispetto all'affidamento rivendicato dalla madre.
f) Infine l'appellante ribadisce che solo vivendo regolarmente con lei il figlio “potrà avere un'immagine positiva di entrambi i genitori e di conseguenza di sé stesso”. Essa torna sull'età di R__________ e sulle cure da lei prestate al figlio durante la vita in comune, contesta la “rete sociale” di appoggio riconosciuta dal Pretore al marito (che non sarebbe stata approfondita) e pretende di poter garantire stabilità al figlio e risparmiargli spostamenti “da una casa all'altra in quel di __________” grazie all'aiuto della cognata e alla riduzione dei suoi orari di lavoro (appello, pag. 16 seg.). La tesi non appare provvista di consistenza. Intanto non è dato di capire su quali risultanze l'interessata fondi la prognosi circa lo sviluppo psichico del figlio: dagli atti si evince piuttosto che entrambi i genitori hanno un ottimo rapporto con lui e sono capaci di occuparsene (rapporto 29 marzo 2008 di , pag. 2). Quanto all'età e al bene di R, già si è visto che l'affidamento al padre risponde alle conclusioni del perito e assicura al minorenne stabilità nelle relazioni (sopra, consid. c). Non sussistono – è vero – accertamenti specifici sull'idoneità a occuparsi del bambino per quel che riguarda la madre dell'appellante, le zie e la suocera, ma ai loro servigi i coniugi già avevano fatto ricorso in precedenza (e ancora in corso di causa), quando non potevano accudire personalmente al figlio (deposizioni di __________ e di __________: verbale del 2 giugno 2006, pag. 3 e 5). E ciò non ha dato adito a perplessità o dubbi sulle capacità personali di quei parenti (rapporto citato, pag. 2). Anche al riguardo non è il caso pertanto di attardarsi.
Che il diritto di visita stabilito dal primo giudice sia carente di motivazione o inattuabile non può dirsi: il Pretore ha lasciato alle parti completa libertà d'intesa sulle relazioni con il figlio, assicurando a AP 1 in caso di disaccordo il diritto di visita che questa Camera riconosce generalmente a coniugi non affidatari. Ciò che la moglie potrebbe lamentare è, se mai, l'impossibilità soggettiva di conciliare la disciplina sussidiaria stabilita dal primo giudice con le proprie esigenze professionali. Al riguardo, però, essa omette ogni indicazione sugli orari di lavoro. È possibile ch'essa debba svolgere lavori serali o fuori ufficio. Se non che, per sua stessa ammissione la partecipazione a manifestazioni sarebbe “nell'ordine di una volta al mese d'estate e una volta
ogni quattro mesi d'inverno” (interrogatorio formale: verbale del 16 maggio 2008, pag. 3). Mal si comprende pertanto come il diritto di visita quindicinale dal venerdì alla domenica sera o quello infrasettimanale del mercoledì (dalle ore 17 alle 20) possa interferire con i suoi impegni professionali (senza dimenticare che, dandosi disaccordo delle parti sull'una o l'altra necessità straordinaria, essa potrà sempre chiedere l'intervento del curatore
educativo).
Del resto, non fosse attuabile il diritto di visita sussidiario fissato dal Pretore, ancor meno praticabile parrebbe quanto l'interessata chiede, ossia di avere con sé il figlio ogni settimana dalla domenica alle ore 10 fino al martedì mattina, quando inizia la scuola, e il mercoledì dalle ore 19 fino al giovedì mattina, sempre quando inizia la scuola. A parte il fatto che nulla rende verosimile una disponibilità di tempo tanto estesa da parte sua (né la sicura presenza di ausiliari che potrebbero esserle d'appoggio), una regolamentazione del genere obbligherebbe il figlio a continue trasferte da __________ a __________, per lo meno durante il calendario scolastico. Si tratta di un ritmo serrato, a lungo termine faticoso, che le circostanze non impongono e che non appare nell'interesse del bambino. Per di più, esso non consentirebbe al figlio di trascorrere un intero fine settimana con nessuno dei due genitori. Ne segue che, in definitiva, non soccorrono i presupposti per modificare la decisione del Pretore nemmeno sulle relazioni personali tra madre e figlio.
Relativamente al fabbisogno in denaro di R__________, il Pretore l'ha stimato in fr. 1975.– fino al 6° compleanno e in fr. 1880.– fino al 12° compleanno, salvo dedurre da tali importi il costo dell'alloggio (compreso interamente nel fabbisogno minimo del padre) e l'assegno familiare riscosso da AO 1 (fr. 183.– mensili fino al 31 dicembre 2007 e fr. 200.– dopo di allora). Sulla base di tali dati egli ha obbligato il marito, in definitiva, a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2350.– mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2006, di fr. 2005.– mensili dal 1° gennaio al
31 gennaio 2008, di fr. 2310.– mensili dal 1° febbraio 2008 al 31 maggio 2008 e di fr. 1000.– mensili da allora in poi, più un contributo alimentare per il figlio di fr. 715.– mensili dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007 (sentenza impugnata, pag. 4, 5 e 9).
a) A parere dell'appellante il reddito del marito eccede nettamente fr. 8750.– mensili, ove si consideri che AO 1 ha percepito fr. 11 749.27 netti mensili nel 2006 e fr. 13 763.16 netti mensili nel 2007, come pure nel 2008. Essa sottolinea che nel 2006 il marito ha guadagnato fr. 140 991.25 (di cui fr. 11 942.40 a titolo di spese di rappresentanza) e nel 2007/ 2008 fr. 24 166.75 annui più che nel 2006 (appello, pag. 19 a 21). Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che, in effetti, AO 1 ha guadagnato fr. 11 750.– netti mensili nel 2006, fr. 12 230.– netti mensili nel 2007 e altrettanti nel 2008, ma ha ritenuto che da tali introiti andasse detratto il rimborso delle spese di rappresentanza, stimate dal fisco in fr. 3000.– mensili. Onde, in definitiva, un reddito di fr. 8750.– netti mensili (quello accertato dal fisco), fermo restando tuttavia che dal fabbisogno minimo di lui andavano stralciate le spese di cui l'autorità tributaria aveva già tenuto conto nella deduzione di fr. 3000.– mensili (posteggio e pasti fuori casa), così come l'assegno familiare (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).
Il reddito di fr. 8750.– netti mensili si riconduce, in altri termini, all'apprezzamento esercitato dal Pretore nell'ambito della procedura sommaria che governa le misure a protezione dell'unione coniugale. Per un verso, infatti, il primo giudice si è attenuto alla valutazione dell'autorità tributaria, che a AO 1 aveva riconosciuto deduzioni dal reddito per spese professionali di fr. 36 000.– annui (incarto fiscale richiamato, distinta “spese professionali per tassazione 2006”); per altro verso egli ha stralciato dal fabbisogno del marito le spese professionali già considerate dal fisco (come pure l'assegno familiare, destinato a R__________). L'appellante non contesta tale ragionamento. Anzi, sugli oneri professionali partitamente riconosciuti dall'autorità tributaria – e dal Pretore – non spende una parola (sebbene si tratti sostanzialmente delle stesse deduzioni che i coniugi avevano dichiarato al fisco nel 2005), limitandosi ad affermare in modo generico che le spese di rappresentanza rifuse al marito dal datore di lavoro sono “notoriamente superiori alle spese effettive”. L'asserto si esaurisce tuttavia nella sua apoditticità. L'appellante soggiunge che un rimborso delle spese a forfait “è considerato quale parte integrante del salario”, ma dimentica che ciò è vero nella misura in cui le spese del dipendente non appaiano verosimili (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). E nella fattispecie il fisco (con il Pretore) ha ritenuto verosimili quelle spese fino a concorrenza di fr. 36 000.– annui.
L'appellante ribadisce che, comunque sia, lo stipendio percepito da AO 1 nel 2007 e nel 2008 è più alto di quello accertato dal Pretore ai fini del 2006. Su questo punto essa ha ragione. Il reddito di un lavoratore dipendente è quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Il Pretore medesimo avendo constatato che AO 1 ha guadagnato fr. 13 763.16 netti mensili nel 2007 e nel 2008 rispetto ai fr. 11 749.27 netti mensili nel 2006 (sentenza impugnata pag. 4 in alto), non v'è motivo di fondarsi sulle risultanze del 2006 ai fini del 2007 e del 2008. Dopo il 2006 le entrate del marito andrebbero accertate così in fr. 10 763.16 netti mensili (doc. 31), già dedotte, in mancanza di dati più recenti (che incombeva all'interessato addurre), le spese professionali di fr. 3000.– mensili. D'altro lato AO 1 fa notare a ragione che la gratifica di fr. 5000.– compresa nel suo reddito del 2007 è un'indennità eccezionale, ricevuta per il decimo anno di servizio (osservazioni all'appello, pag. 15). Un'elargizione straordinaria, percepita una tantum, non va considerata come reddito abituale. Dal gennaio del 2007, pertanto, il reddito determinante di AO 1 risulta di fr. 10 345.– netti mensili (arrotondati).
b) Sostiene l'appellante che il suo reddito tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2008 non ha superato fr. 1378.87 netti mensili e quello dal giugno del 2008 fr. 4300.– netti mensili (appello, pag. 21). Mancando dati sullo stipendio percepito da AP 1 tra il febbraio e il maggio del 2008, il Pretore ha stimato il guadagno di lei in fr. 2495.– netti mensili (pari a quello medio del 2007), accertando quello a decorrere dal 1° giugno 2008 in fr. 4400.– (sentenza impugnata, pag. 4). L'opinione del Pretore resiste alla critica. Sul reddito conseguito dall'appellante fra il 1° gennaio e il 31 maggio 2008 nulla figura agli atti, tranne un conteggio del gennaio del 2008 dal quale si evince uno stipendio netto di fr. 1378.87. Sia come sia, l'appellante non spiega perché dal 1° gennaio al 31 maggio 2008 il reddito imputatole dal Pretore (pari a quello medio dell'anno prima) non fosse più alla sua concreta portata, non fosse più compatibile con la sua situazione personale (età, stato di salute, formazione professionale) o non fosse più conseguibile sul mercato del lavoro. Né risulta che – per avventura – l'appellante sia stata licenziata o abbia dovuto ridurre il grado d'occupazione. Anzi, come sottolinea il Pretore, dal maggio del 2007 AP 1 era finanche sgravata dalla cura e dall'educazione del figlio.
Quanto al reddito conseguito dopo il 1° giugno 2008, l'appellante lo reputa non superiore a fr. 4300.– netti mensili, facendo valere oneri sociali del 15% sul salario lordo. Il fatto è ch'essa non spiega perché il Pretore sarebbe caduto in errore riconoscendole deduzioni per fr. 600.– e non per fr. 700.– mensili, né il contratto di lavoro fornisce ragguagli (doc. MM). Si ricordi che solo i contributi AVS/AI/IPG e AD sono fissati per legge. Gli altri dipendono da contratti stipulati dal datore di lavoro con assicuratori autorizzati (o con l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni), rispettivamente stabiliti in regolamenti di istituti di previdenza (art. 58 segg., 91 cpv. 2 e 92 cpv. 6 LAINF, art. 11 e 66 cpv. 3 LPP). Anche al riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
c) Circa il fabbisogno minimo di AO 1 (fr. 4880.– mensili calcolati dal Pretore), l'appellante asserisce che i costi d'automobile (assicurazione e imposta di circolazione) potrebbero entrare in linea di conto solo se al marito non fossero riconosciute spese di rappresentanza e che il carico fiscale di lui sarebbe congruo solo se il figlio le fosse affidato. In caso contrario il fabbisogno minimo del coniuge sarebbe di fr. 4373.10 mensili (appello, pag. 22).
Sull'affidamento del figlio non giova tornare (sopra, consid. 5). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario di fr. 1250.– mensili inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo di AO 1 è dunque corretto (FU 2/2001 pag. 74 I n. 2). Quanto ai costi d'automobile, a ragione l'appellante chiede di stralciarli dal fabbisogno minimo, il premio dell'assicurazione per la responsabilità civile e l'imposta di circolazione essendo già inclusi nelle spese di trasporto ammesse dall'autorità tributaria (fr. 19 480.–: incarto fiscale richiamato, distinta “spese professionali per tassazione 2006”). Il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto così a fr. 4625.– mensili (arrotondati). Relativamente alle imposte, l'interessata non spiega invece sulla base di quali fattori l'onere fiscale del marito risulterebbe di soli fr. 200.– mensili. Nel 2006 AO 1 ha pagato imposte per fr. 605.– mensili complessivi, pur beneficiando già di una parziale deduzione per il figlio a carico (incarto fiscale richiamato, tassazione del 13 febbraio 2008). Mal si intravede perciò come l'onere tributario potrebbe essere sceso a fr. 200.– mensili nel 2007. Inadeguatamente motivato, al proposito l'appello si rivela manifestamente irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Nelle osservazioni all'appello AO 1 afferma di dover sopportare spese “legali, giudiziarie, mediche (psicologa di R__________, trasporto fra il domicilio di __________ e quello della madre)” (memoriale, pag. 16). Le spese legali e giudiziarie però non sono lontanamente quantificate, mentre quelle sanitarie del figlio rientrano negli “altri costi” previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi consolidata (“Gesundheitspflege”: Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). Che nella fattispecie esse siano più elevate di quanto le raccomandazioni stimano l'interessato non pretende.
d) Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante rivendica il premio della cassa malati e un aumento dell'onere d'imposta, ciò che farebbe lievitare la somma dai fr. 4075.– mensili calcolata dal Pretore a fr. 4523.20 (appello pag. 23 seg.). La prima doglianza è fondata. Il Pretore ha effettivamente omesso il premio della cassa malati (assicurazione obbligatoria di base), di fr. 195.60 mensili (doc. 15), per altro riconosciuto dal marito (istanza del 13 aprile 2006, pag. 17). Il fabbisogno minimo di AP 1 passa così a fr. 4270.– mensili (arrotondati). Per contro l'interessata non motiva affatto la contestazione dell'onere fiscale, stimato dal Pretore in fr. 200.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5). Essa pretende che nel caso in cui il figlio fosse affidato al padre tale posta del fabbisogno passerebbe a fr. 450.– mensili. Come giunga a tale risultato, nondimeno, rimane un'incognita. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si palesa una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 critica il costo dell'alloggio (fr. 1550.– complessivi), il premio della cassa malati (finanziato a suo dire dal datore di lavoro) e il leasing dell'automobile (che sarebbe scaduto) inseriti nel fabbisogno minimo della moglie, facendo valere inoltre di avere pagato nel 2006 le imposte a carico di lei. Se non che, nel memoriale conclusivo del 24 giugno 2008 egli riconosceva una locazione di fr. 1900.– e imposte per fr. 150.– mensili (pag. 11), senza pretendere che il premio della cassa malati della moglie fosse assunto in parte dal datore di lavoro. Nuove, tali argomentazioni sono dunque irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Quanto al leasing della VW “Golf 2.0 Cabrio”, è vero che l'ultima rata risale al maggio del 2007 (doc. S) e che il 20 giugno 2006 AO 1 ha versato alla moglie fr. 4775.–, per pagare una Peugeot “1007” acquistata “in leasing c/o Garage __________ di __________” (dichiarazione di AP 1, del 20 giugno 2006, acclusa al memoriale conclusivo 24 giugno 2008 del marito). È possibile dunque che il leasing della VW “Golf” sia scaduto, ma nulla dimostra che la Peugeot “1007” sia stata definitivamente comperata con la somma di fr. 4775.– o che il relativo contratto di leasing si sia nel frattempo estinto. Che poi i costi d'automobile della moglie siano a carico del datore di lavoro (osservazioni all'appello, pag. 17) non consta. Dal contratto di lavoro del 7 maggio 2008 (doc. MM) risulta che AP 1 ha sì a disposizione un veicolo di servizio, ma non che possa usare tale veicolo a spese del datore di lavoro per trasferte private.
accertato per il 2006 sulla base delle risultanze fiscali in realtà comprende l'assegno familiare, come include tale prestazione il reddito di fr. 10 345.– netti mensili accertato ai fini del 2007 e del 2008 (sopra, consid. 7a). Nelle circostanze descritte tanto vale reintegrare l'assegno familiare nel fabbisogno in denaro di R__________, calcolando il contributo alimentare a lui destinato già comprensivo di tale prestazione.
A ben vedere andrebbe reintegrato nel fabbisogno in denaro del figlio anche il costo dell'alloggio (un terzo della locazione effettiva pagata dal genitore affidatario: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), ma nella fattispecie conviene soprassedere, non risultando che AP 1 abbia affrontato spese per l'alloggio di R__________ prima di
avere accettato l'affidamento provvisionale di quest'ultimo al marito (il 24 aprile 2007). Il fabbisogno in denaro del bambino va fissato di conseguenza in fr. 1620.– mensili fino al 6° compleanno (7 febbraio 2008) e in fr. 1525.– mensili fino al 12° compleanno (7 febbraio 2014). Le parti concordano sul fatto, inoltre, che fino all'intervenuto affidamento del figlio al padre AP 1
avesse diritto di ricevere, per il figlio, un contributo pari alla metà del fabbisogno in denaro di lui. Dato che in quel periodo R__________ trascorreva praticamente la metà della settimana con la madre e l'altra metà della settimana con il padre, nulla induce a scostarsi da tale chiave di riparto.
Dal 1° aprile al 31 dicembre 2006 (maggiore occupazione della moglie)
Reddito del marito (consid. 7a) fr. 8 750.—
Reddito della moglie (non contestato) fr. 1 810.—
fr. 10 560.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—
fr. 10 515.— mensili
Eccedenza fr. 45.— mensili
Metà eccedenza fr. 22.50 mensili.
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 4270.– ./. fr. 1810.– + fr. 22.50 = fr. 2 482.50 mensili,
arrotondati a fr. 2 480.— mensili.
Contributo alimentare per il figlio:
fr. 1620.– : 2 = fr. 810.— mensili.
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2007 (affidamento provvisionale del figlio al padre)
Reddito del marito (consid. 7a) fr. 10 345.—
Reddito della moglie (non contestato) fr. 2 495.—
fr. 12 840.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—
fr. 10 515.— mensili
Eccedenza fr. 2 325.— mensili
Metà eccedenza fr. 1 162.50 mensili.
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 4270.– ./. fr. 2495.– + fr. 1162.50 = fr. 2 937.50 mensili,
arrotondati a fr. 2 940.— mensili.
Contributo alimentare per il figlio:
fr. 1620.– : 2 = fr. 810.— mensili.
Dal 1° maggio 2007 al 31 gennaio 2008 (6° compleanno di R__________)
Reddito del marito (consid. 7a) fr. 10 345.—
Reddito della moglie (non contestato) fr. 2 495.—
fr. 12 840.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 620.—
fr. 10 515.— mensili
Eccedenza fr. 2 325.— mensili
Metà eccedenza fr. 1 162.50 mensili.
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 4270.– ./. fr. 2495.– + fr. 1162.50 = fr. 2 937.50 mensili,
arrotondati a fr. 2 940.— mensili.
Dal 1° febbraio al 31 maggio 2008 (maggiore occupazione della moglie)
Reddito del marito (consid. 7a) fr. 10 345.—
Reddito della moglie (consid. 7b) fr. 2 495.—
fr. 12 840.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 525.—
fr. 10 420.— mensili
Eccedenza fr. 2 420.— mensili
Metà eccedenza fr. 1 210.— mensili.
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 4270.– ./. fr. 2495.– + fr. 1210.– = fr. 2 985.— mensili.
Dal 1° giugno 2008 in poi
Reddito del marito (consid. 7a) fr. 10 345.—
Reddito della moglie (consid. 7b) fr. 4 400.—
fr. 14 745.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 4 625.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7d) fr. 4 270.—
Fabbisogno in denaro di R__________ (consid. 8) fr. 1 525.—
fr. 10 420.— mensili
Eccedenza fr. 4 325.— mensili
Metà eccedenza fr. 2 162.50 mensili.
Il marito versa alla moglie:
fr. 4270.– ./. fr. 4400.– + fr. 2162.50 = fr. 2 032.50 mensili,
arrotondati a fr. 2 035.–– mensili.
Sul contributo alimentare per AP 1 l'appello merita dunque parziale accoglimento, mentre va accolto appieno – anche oltre le richieste di giudizio – per quanto attiene al contributo in favore del figlio. Il diritto di filiazione è governato in effetti dal principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 2), di modo che il giudice di ogni grado chiarisce la fattispecie di propria iniziativa: egli non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né tanto meno alle richieste di giudizio (v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).
Il metodo appena citato non deve condurre – evidentemente – a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
AO 1 contesta il citato metodo per il calcolo dei contributi alimentari, come detto, evocando genericamente il suo memoriale conclusivo e il relativo complemento. Ciò non è ammissibile. La motivazione di un appello – o di osservazioni all'appello – deve figurare, sotto pena di nullità, nell'allegato medesimo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Non incombe a questa Camera cimentarsi nella ricerca di eventuali motivazioni figuranti in memoriali di prima sede. Certo, l'interessato definisce ingiusto che la moglie benefici del maggior reddito da lui conseguito in pendenza di causa, ma la critica è insufficientemente motivata. In materia di contributi alimentari fra coniugi non fa stato il principio inquisitorio. Spettava all'appellato quantificare il tenore di vita dei coniugi al momento della separazione e rendere verosimile che quello goduto dalla moglie dopo la fine della vita in comune risulta superiore (o che in costanza di matrimonio i coniugi vivessero – per ipotesi – sotto i loro mezzi in vista di una finalità nel frattempo superata). Ancorata a mere asserzioni, la tesi dell'interessato si rivela già di primo acchito carente di requisiti formali.
Nella fattispecie, per altro, il perito indica di avere dedicato 27 ore alla stesura del referto e 20 ore e mezzo a quella della delucidazione (note d'onorario del 17 settembre 2006, di fr. 3888.–, e del 13 febbraio 2007, di fr. 2916.–). Vista l'ampiezza del compito, non può dirsi ch'egli abbia indugiato particolarmente nell'esecuzione del mandato. Quanto al compenso orario di fr. 144.–, indicato dal lic. phil. __________ come minimo tariffario della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), esso non appare sicuramente fuori misura nel caso in esame, tanto meno ove si consideri ch'esso già comprende le spese del professionista. Di quanto l'interessata vorrebbe ridurre il compenso orario dello psicologo e psicoterapeuta, del resto, non è dato di sapere. Su quest'ultimo punto l'appello denota perciò la sua inconsistenza.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante non ottiene né la custodia del figlio né una diversa disciplina delle relazioni personali (e nemmeno una riduzione della nota professionale del perito). Essa risulta parzialmente vittoriosa, invece (ancorché non oltre un terzo della pretesa), sul contributo alimentare per sé. Nell'appello AP 1 chiedeva in effetti che, andasse il figlio affidato al padre, le fossero versati contributi alimentari di fr. 4198.63 mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2006, di fr. 4863.58 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, di fr. 5421.15 per il gennaio del 2008, di fr. 5476.15 mensili dal 1° febbraio al 31 maggio 2008 e di fr. 4015.58 dal giugno del 2008 in poi. Infine l'appellante vede maggiorare d'ufficio il contributo per il figlio (dal 1° aprile 2006 al 30 aprile 2007) da fr. 715.– a fr. 810.– mensili. Tutto ponderato, appare equo dunque chiamarla ad assumere quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, per contro, sugli oneri processuali (ripartiti a metà) e sulle ripetibili (compensate) di prima sede, che possono rimanere invariati.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), giacché contesa davanti alla Camera non era solo l'entità di contributi alimentari, ma anche la custodia del figlio e la disciplina delle relazioni personali, controversie manifestamente prive di valore litigioso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è condannato a versare anticipatamente a AP 1 i seguenti contributi alimentari:
Dal 1° aprile al 31 dicembre 2006:
fr. 2480.– mensili per la moglie e
fr. 810.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso.
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2007:
fr. 2940.– mensili per la moglie e
fr. 810.– mensili per il figlio, assegno familiare compreso.
Dal 1° maggio 2007 al 31 gennaio 2008:
fr. 2940.– per la moglie.
Dal 1° febbraio al 31 maggio 2008:
fr. 2985.– mensili per la moglie.
Dal 1° giugno 2008:
fr. 2035.– mensili per la moglie.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2000.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
–o; –; –, curatore educativo,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.