Incarto n. 11.2008.1
Lugano 15 novembre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.216 (conseguenze accessorie del divorzio: statuto del figlio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 dicembre 2005 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 );
giudicando ora sul decreto del 18 dicembre 2007 con cui il Pretore ha respinto un'istanza presentata il 19 novembre 2007 da AP 1 intesa all'annullamento della perizia consegnata il 6 agosto 2007 e delucidata il 6 novembre 2007 dal dott. __________;
esaminati gli atti e posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 18 dicembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1965), cittadino spagnolo, e CO 2 (1963) si sono sposati ad __________ il 16 aprile 1999, trasferendosi poi a __________ (). Dal matrimonio è nata E, il 2 febbraio 2001. I coniugi vivono separati dall'inizio del 2004, quando la moglie è rientrata in Svizzera con la figlia. Statuendo su un'istanza cautelare del marito, con sentenza del 16 gennaio 2004 il Tribunale di primo grado di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha fissato a carico di quest'ultimo un contributo alimentare per E__________ di € 300.– mensili. Il 3 marzo 2004 AP 1 ha presentato “domanda di separazione matrimoniale” davanti al medesimo tribunale, rivendicando – tra l'altro – l'affidamento della figlia e il versamento di contributi alimentari per quest'ultima. Il divorzio dei coniugi è stato pronunciato dal medesimo tribunale il 3 aprile 2006, che ha attribuito la figlia alla cura e all'educazione della madre, ma ha riservato l'autorità parentale congiunta dei due genitori, disciplinando poi il diritto di visita del padre. Detto diritto è poi stato oggetto di varie procedure, una regolata finanche da questa Camera (inc. 11.2005.155).
B. Con petizione del 15 dicembre 2005 CO 2 ha adito il Pretore della giurisdizione di __________ per ottenere l'affidamento di E__________, l'attribuzione dell'autorità parentale, la regolamentazione del diritto di visita paterno e un contributo alimentare per la figlia compreso tra fr. 461.30 e fr. 1100.– mensili. Identiche richieste essa ha avanzato in via cautelare e “supercautelare”, proponendo finanche di sospendere le relazioni personali tra padre e figlia. Con decreto cautelare del 19 dicembre 2005, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha affidato la figlia alla madre e ha regolamentato il diritto di visita paterno. La disciplina delle relazioni tra padre e figlia è poi stata viepiù precisata dal Pretore, a dipendenza delle circostanze, con decreti cautelari del 23 dicembre 2005, del 10 agosto 2006 e del 27 novembre 2007.
C. Nel frattempo, con risposta del 13 gennaio 2006 il padre ha proposto di respingere la petizione e di revocare le misure “supercautelari”. Egli ha poi formulato una domanda riconvenzionale intesa a ottenere la custodia e l'autorità parentale sulla figlia. Infine il padre ha instato per l'assistenza giudiziaria. Le parti si sono poi confermate nel rispettivo e antitetico punto di vista nel successivo scambio di allegati. AO 1, poi, con risposta riconvenzionale dell'8 febbraio 2006 ha proposto di respingere la domanda formulata dal padre.
D. Il 15 maggio 2006 si è tenuta l'udienza di discussione sulle domande cautelari del 15 dicembre 2005 di AO 1 e del 13 gennaio 2006 di AP 1 come pure l'udienza preliminare. In particolare è stata chiesta una perizia sulle “condizioni ambientali di E__________” e sulla “capacità genitoriali della madre”. L'incarico è stato affidato al dott. __________. Egli ha rassegnato il proprio referto il 6 agosto 2007, cui sono state aggiunte delucidazioni e complementi il 6 novembre 2007.
E. Il 19 novembre 2007 AP 1 ha, tra l'altro, chiesto di dichiarare nulla la perizia poc'anzi menzionata, poiché a suo dire il perito avrebbe fatto capo a documentazione esterna agli atti di causa, a dichiarazioni rese dalla moglie e da persone da lui interpellate senza la previa autorizzazione del giudice. Egli ha proposto di assumere un nuova valutazione, rilevando anche di non essere mai stato interpellato dal perito. Sulla richiesta si sono espressi negativamente sia il perito sia la ex moglie, entrambi con osservazioni del 6 dicembre 2007.
F. Con decreto del 18 dicembre 2007 il Pretore ha respinto l'istanza. Contro questa decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 dicembre 2007 nel quale chiede di annullare il decreto pretorile. Il 2 gennaio 2007 il presidente di questa Camera ha invitato il Pretore a determinarsi su un eventuale effetto sospensivo da concedere all'impugnazione e ciò se fosse “indispensabile, in particolare ai fini dell'economia processuale” a norma dell'art. 96 cpv. 3 seconda frase CPC ticinese. E il Pretore, con ordinanza del 17 gennaio 2007, lo ha conferito. L'appello non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Alle decisione comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia procedura civile (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto, nell'ambito di una procedura intesa a determinare lo statuto del figlio, il Pretore ha respinto con decreto del 18 dicembre 2007 un'istanza del 19 novembre 2007 di AP 1 intesa alla nullità della perizia resa dal dott. __________. E tale richiesta era decisa per mezzo di un decreto (art. 145 CPC ticinese). Ora, per l'art. 96 cpv. 4 CPC ticinese contro un decreto, un “gravame” andava proposto “nel termine ordinario”, ma esso era deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”, a meno che fosse munito esso medesimo di effetto sospensivo concesso dal giudice che aveva emanato il decreto. Competente per accordare l'effetto sospensivo era il giudice che aveva emanato il decreto (Rep. 1990 pag. 275 a metà).
In concreto, il decreto impugnato, del 18 dicembre 2007, è stato intimato il giorno stesso e ricevuto dal legale del convenuto il giorno successivo (doc. B di appello). Le conseguenze accessorie del divorzio erano disciplinate dalla procedura degli art. 165 segg. CPC ticinese. Il “termine ordinario” per appellare era dunque di 20 giorni (art. 308 CPC ticinese; v. anche: sentenza del Tribunale federale 5A_875/2009 del 29 giugno 2010, consid. 2 e 3.3). Nella fattispecie, il decreto litigioso è stato impugnato due giorni dopo la sua notifica. Pacifica la tempestività dell'appello, che è dunque ricevibile. All'appello, poi, il Pretore ha conferito effetto sospensivo – su invito del presidente di questa Camera – il 17 gennaio 2008. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio.
Il Pretore ha respinto l'istanza di nullità (rispettivamente di annullamento) della perizia resa dal dott. __________. Il primo giudice ha considerato che la perizia verteva sulle capacità della madre, sicché egli non ha ravvisato irregolarità nel fatto che lo psichiatra avesse parlato con la stessa, sicché – a mente del Pretore –“le di lei dichiarazioni non possono essere considerate come documentazione o dichiarazioni non agli atti di causa”. Il primo giudice ha poi ritenuto che il medico non ha mai incontrato il padre, “ma dagli atti” – ha poi precisato – “non risulta neppure che quest'ultimo lo abbia chiesto”. Onde la reiezione dell'istanza.
AP 1 ritiene anzitutto che il decreto del Pretore sia carente di motivazione. Ciò, perché – espone l'appellante – “la contestazione era relativa al fatto che il perito avesse fatto uso e avesse preso conoscenza di documentazione non ancora agli atti dell'incarto e non semplicemente dichiarazioni della madre” (appello, n. 3 pag. 4 in alto). Ora, in materia di motivazione l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese non si spingeva oltre i requisiti minimi posti del diritto federale (art. 29 cpv. 2 Cost.). Certo, un giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione delle parti, nel senso che la sua motivazione può anche essere breve e concisa. Essa deve permettere di capire, tuttavia, perché egli ha statuito in un senso piuttosto che in un altro e dare modo all'interessato di valutare con cognizione di causa se insorgere all'autorità di ricorso, la quale deve – a sua volta – poter assolvere adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo).
Nella fattispecie, il Pretore si è espresso con le due frasi seguenti sull'istanza del convenuto:
che trattandosi di una perizia sulle capacità della madre stessa non si vede come il perito non potesse parlare con quest'ultima, così che le di lei dichiarazioni non possono essere considerate come documentazione o dichiarazioni non agli atti di causa;
che certo è vero che il perito non ha mai incontrato il padre, ma dagli atti non risulta neppure che quest'ultimo lo abbia chiesto;
Invero il primo giudice non si è espresso sulla doglianza relativa al documento menzionato dal perito prima che esso fosse formalmente annesso agli atti (istanza, § 5, pag. 1). Nondimeno, il Pretore ha spiegato – ancorché in maniera stringata – perché ha respinto l'istanza proposta dal convenuto. Tant'è che quest'ultimo ha capito i motivi del rifiuto e si è appellato a questa Camera. L'appello va dunque disatteso su questo punto.
Quanto alle altre censure sollevate, l'appello si esaurisce pressoché in una copia dell'istanza del 19 novembre 2007. In particolare i consid. da 4 a 10 ne sono l'esatta trascrizione. Ora, com'è noto, un appello in cui si ricopiano interi passaggi di altri scritti precedenti inviati al giudice di prima sede è irricevibile (v. I CCA, sentenza inc. 11.1997.195 del 26 febbraio 1999 pubblicata in: BOA n. 18/dicembre 1999, pag. 11; cfr. anche: Epiney-Colombo, “Appello copia/incolla? Note sulla ricevibilità dell'appello nel codice di procedura civile ticinese” in: BOA n. 36/novembre 2008, pagg. 8 segg.). Esso sfugge dunque a disamina supplementare.
Il convenuto poi, ai punti 11 e 12 del suo memoriale rimprovera al perito – in buona sostanza – di avere adoperato materiale esterno agli atti di causa e di avere consultato terze persone senza la necessaria autorizzazione da parte del giudice. Ciò che, a mente dell'appellante, rende la perizia nulla per violazione del principio del contraddittorio.
Una nuova perizia poteva essere ordinata solo nel caso in cui il perito avesse dichiarato di non potere rispondere ad alcuni quesiti o a eventuali controdomande oppure nel caso in cui le risposte apparissero manifestamente insufficienti o discordanti (art. 252 cpv. 5 CPC ticinese). “Manifestamente insufficiente” era una perizia che a un laico in materia (pur munito di buona istruzione) riusciva illogica o contraria a principi fondamentali, universalmente riconosciuti in quella scienza o arte, rispettivamente una perizia che non era controllabile perché il perito si era basato su fatti non attendibili o aveva tralasciato di considerare fatti rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 e 6 ad art. 252).
Si conviene che qualora un perito avesse desiderato valersi di documentazione estranea al fascicolo processuale o avesse desiderato ragguagli complementari (dalle parti o da terzi) avrebbe dovuto rivolgersi al giudice, il quale avrebbe deciso “nel rispetto del contraddittorio” (art. 249 cpv. 2 CPC ticinese). Una perizia redatta sulla scorta di documentazione che non figura agli atti è, per principio, nulla (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 248; v. anche Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 167; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.129 del 12 aprile 2010, consid. 3 con richiami). La regola tuttavia non è assoluta: dovendosi allestire una perizia sullo stato psicofisico di una persona a fini di interdizione, per esempio, la consultazione di specialisti del ramo e della documentazione clinica da parte dell'esperto “corrispondono senz'altro al mandato peritale” (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, consid. 4a).
Nella fattispecie il dott. __________ ha indicato, nel frontespizio del referto, i dati sui quali egli ha fondato il proprio convincimento. Certo, AP 1 non è stato sentito dal perito né si è potuto esprimere sui contenuti dei colloqui avuti dal perito con i docenti di E__________ o con i di lei medici curanti. Se non che, egli è venuto a conoscenza che tali elementi erano serviti per l'elaborazione della perizia al più tardi quando si è visto notificare il referto (l'8 agosto 2007). Eppure il 20 agosto 2007 egli ha formulato domande di delucidazione peritale senza nulla eccepire – salvo riservarsi “considerazioni sul contenuto della perizia psichiatrica, che verranno espresse in sede di conclusioni”, passando in tal modo ad atti successivi e precludendosi contestazioni supplementari (art. 143 cpv. 2 CPC ticinese). E l'appellante non dice perché in tali condizioni egli non abbia reagito con sollecitudine. L'appello sfugge al riguardo a qualsiasi disamina. L'incontro dei docenti di E__________ e dei di lei medici curanti per esperire un'indagine “sulle condizioni ambientali” in cui la stessa vive può dirsi ammissibile, siccome “corrisponde al mandato peritale”, proprio perché quei dati permettono di indiziare le condizioni ambientali della peritanda (v. anche: sentenza del Tribunale federale 5P.164/2001 citata).
In ogni caso, la censura non avrebbe comunque sia avuto miglior esito. Il documento litigioso è stato prodotto dalla madre alla Pretura il 31 ottobre 2007, con richiesta di vederlo annettere all'incarto. Il Pretore lo ha ammesso agli atti con ordinanza del 13 novembre 2007, dopo avere dato la possibilità al padre di esprimersi al riguardo. Il perito ritiene che gli sia stato consegnato direttamente dalla moglie come pure dalla Pretura (osservazioni del 6 dicembre 2007 del dott. , n. 1.3 pag. 2); AO 1, di contro, sostiene di avere solo “riferito oralmente” del contenuto del documento (osservazioni del 6 dicembre 2007, n. 3 pag. 2). Certo, il perito si riferisce esplicitamente a quel documento in due occasioni, ma non ne ha tratta alcuna conclusione negativa per il padre. Anzi. Nel complemento peritale, il dott. __________ ha invero auspicato un riavvicinamento di E con il padre. È però vero che l’acquisizione dell'atto ai fini della perizia non è avvenuta in contraddittorio. L'eventuale vizio formale è comunque sia stato sanato l’attore avendo potuto esporre le sue eventuali osservazioni sulla perizia davanti a questa Camera, autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. già: Rep. 1985 pag. 141 in fondo). Ma nel suo appello, AP 1 non spiega in che misura sarebbe stato leso da tale agire. L'appello sarebbe stato così dichiarato parimenti irricevibile su questo punto.
Che la perizia o la sua delucidazione possa dispiacere all'appellante può essere comprensibile. Ma ciò non basta per ravvisare gli estremi di una perizia “manifestamente insufficiente”. Tanto meno considerando che l'inattendibilità o la manifesta insufficienza di una perizia va non solo allegata, ma anche sostanziata. E in concreto l'istante si diffonde in critiche, ma non spiega quale incidenza concreta sull'esito finale avrebbero le eventuali mancanze del perito. Poco sussidia poi il fatto che il perito abbia ammesso di avere fatto capo a documenti non formalmente annessi o a persone terze. Tale agire – come si è spiegato sopra – può dirsi giustificato in concreto. In simili circostanze l'appello non può dunque essere accolto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Date le particolarità del caso, si giustifica di contenere la tassa e le spese di giustizia nei minimi di tariffa. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi una decisione incidentale essi seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Ed essa può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), poiché controversa è l'autorità parentale sul figlio, vertenza manifestamente priva di valore litigioso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Cam- pagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.