11.2007.92

Incarto n. 11.2007.92

Lugano 21 aprile 2008/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella cause DI.2005.79 (protezione dell'unione coniugale) e

OA.2005.55 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promosse con istanza del 6 aprile 2005 e petizione del 13 maggio 2005 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 2)

contro

IS 1 (I) (ora patrocinato dall'avv. __________,);

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 28 maggio 2007 dal convenuto nei confronti del Pretore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. IS 1 (1954) e CO 1 (1963) si sono sposati a Lugano il 3 ottobre 1986. Dal matrimonio sono nate F__________ il 28 marzo 1987), E__________ (il 25 giugno 1992) e I__________ (il 5 ottobre 1999). Il marito è iscritto all'Ordine degli avvocati di __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. Dall'ottobre del 2002 la famiglia vive a __________, anche se le figlie frequentano istituti scolastici privati in Italia, in particolare a __________. Il 14 marzo 2005 IS 1 ha registrato la famiglia all'Ufficio dell'anagrafe di __________ e il 31 marzo successivo ha notificato al Comune di __________ l'avvenuta partenza il 31 dicembre 2004. Se non che, quello stesso 14 marzo 2005 CO 1 ha comunicato alle autorità comunali di voler continuare ad abitare a __________. Da allora le figlie hanno vissuto con il padre a __________, continuando a frequentare le rispettive scuole.

B. Il 6 aprile 2005 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata e l'affidamento di E__________ ed I__________ a sé medesima, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva nei confronti del marito. Con decreto cautelare del 7 aprile 2005, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha affidato le figlie alla madre, delegando al Servizio sociale di __________ accertamenti sulla situazione delle parti e sulle relative capacità genitoriali. All'udienza del 31 maggio 2005, indetta per la discussione, i coniugi hanno aderito a una proposta formulata dal Pretore sul diritto di visita della madre alle figlie, “che continueranno a risiedere dal padre”. Il Pretore ha poi ordinato il 30 settembre 2005 l'audizione delle figlie E__________ e I__________ a cura della __________ (inc. DI.2005.79). Nel frattempo, il 15 aprile 2005, IS 1 si è rivolto al Tribunale civile di Como, postulando la separazione giudiziale e rivendicando l'affidamento delle figlie.

C. Il 13 maggio 2005 CO 1 ha introdotto un'azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, rivendicando – in particolare – l'affidamento delle figlie minori (riservato il diritto di visita del padre) e chiedendo un contributo alimentare per sé e le figlie. In via provvisionale essa ha sollecitato la conferma del decreto cautelare emesso il 7 aprile 2005. Con risposta del 23 novembre 2005 IS 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando la competenza per materia e per territorio del giudice adito e facendo valere la litispendenza dell'azione da lui presentata davanti al Tribunale di Como. Replicando il 29 dicembre 2005, l'attrice si è confermata nelle sue domande e ha avversato le contestazioni del marito. Nella duplica del 6 febbraio 2006 il convenuto ha ribadito la sua posizione. All'udienza preliminare del 23 marzo 2006, limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni, le parti hanno confermato il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a memoriali conclusivi del 9 e 10 maggio 2006 nei quali hanno sostanzialmente riaffermato le loro domande. Non consta che il Pretore abbia giudicato al riguardo (inc. OA.2005.55).

D. Intanto, il 4 novembre 2005, CO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore con un'istanza di misure provvisionali per ottenere la conferma dell'assetto provvisionale decretato il 7 aprile 2005, la consegna delle figlie (sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva), la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili per sé dal 1° aprile 2005, di fr. 1600.– mensili per E__________ e di fr. 1200.– per I__________ dal 1° novembre 2005, una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto cautelare dell'8 novembre 2005, emesso inaudita parte, il Pretore ha ingiunto a IS 1 di consegnare le figlie dalla madre (sotto comminatoria dell'art. 292 CP), ha rinviato la disciplina del diritto di visita paterno all'esito del rapporto commissionato alla __________, ha fissato il contributo alimentare a carico del convenuto in fr. 2500.– mensili per la moglie e in fr. 1200.– mensili per ciascuna figlia.

E. Il 24 novembre 2005 IS 1 ha chiesto al Pretore la revoca dei decreti cautelari del 7 aprile 2005 e dell'8 novembre 2005, il Tribunale di Como avendogli il 14 ottobre 2005 affidato le figlie. Qualche giorno dopo, il 28 novembre 2005, la __________ ha trasmesso il rapporto sull'audizione di E__________ e I__________. All'udienza del 5 dicembre 2005, indetta per la discussione dell'istanza cautelare, il Pretore ha sospeso l'ordine di riconsegna delle figlie alla madre, la comminatoria dell'art. 292 e la disciplina del diritto di visita paterno oggetto del decreto cautelare dell'8 novembre, ha “ratificato” gli accordi conclusi il 1° dicembre 2005 davanti al Giudice istruttore del Tribunale di Como circa il diritto di visita materno e ha ridotto il contributo alimentare per le figlie a fr. 480.– mensili ciascuna. Il 20 febbraio 2006 la __________ ha trasmesso un complemento all'ascolto delle figlie. Con ordinanza del 10 aprile 2006 il Tribunale di Como ha poi sospeso la causa di separazione giudiziale “fino alla definizione del giudizio instaurato da CO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai sensi degli art. 172 ss del Codice civile svizzero”.

F. Con istanza provvisionale del 2 maggio 2006 CO 1 si è rivolta una volta di più al Pretore, chiedendo il ripristino del decreto cautelare dell'8 novembre 2005, oltre a un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per sé e di fr. 1200.– mensili per ogni figlia. Statuendo inaudita parte il giorno successivo, il Pretore ha ordinato a IS 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di accompagnare le figlie dalla madre e ha fissato in fr. 4900.– mensili il contributo alimentare per moglie e figlie. Dall'8 maggio 2006 I__________ vive con la madre a . Quello stesso giorno IS 1 ha chiesto la revoca del decreto medesimo e il riconoscimento di un diritto di visita alle figlie, richiesta quest'ultima che il Pretore ha accolto l'indomani inaudita parte. Visto il rifiuto di IS 1 di riconsegnare la figlia E, il 12 maggio 2006 CO 1 ha denunciato il marito alle autorità penali italiane.

G. Il 24 maggio 2006 IS 1 ha instato, in via cautelare, per l'affidamento delle figlie (o quanto meno di E__________), per la revoca del decreto del 3 maggio 2006, per la regolamentazione del diritto di vista materno e per una riduzione dei contributi alimentari. All'udienza del 22 giugno 2006, indetta per una generica “discus­sione cautelare”, CO 1 ha confermato le domande contenute nelle istanze del 6 aprile 2005, 4 novembre 2005 e 2 mag­gio 2006, postulando la conferma dei provvedimenti emessi nel frattempo. IS 1, dal canto suo, ha mantenuto le domande formulate il 24 maggio 2006. Il Pretore ha limitato le prove all'aggiornamento dell'ascolto delle figlie, all'accertamento peritale sulle capacità parentali dei genitori e all'ascolto “diretto” di E__________. Il 5 luglio 2006 egli ha poi sentito la ragazza.

H. Il 16 novembre 2006 CO 1 ha chiesto al Pretore la sospensione del diritto di visita di IS 1 a I__________. Il 30 novembre 2006 il marito ha presentato un'istanza di restituzione in intero per essere autorizzato a produrre nuovi mezzi di prova e perché l'emanazione di provvedimenti cautelari fosse subordinata al deposito di garanzie da parte della moglie. Nelle sue osservazioni del 13 dicembre 2006 CO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Il 18 dicembre 2006 la __________ ha rilasciato un aggiornamento dell'ascolto delle figlie. Con decreto cautelare del 20 dicembre 2006, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha regolato il diritto di visita paterno alle figlie durante le ferie natalizie, sospendendo poi quello a I__________ dal 21 gennaio 2007.

I. Il 20 marzo 2007 IS 1 ha querelato il Pretore per diffamazione e calunnia. Nove giorni dopo, il 29 marzo 2007, il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere. Un'istanza di promozione dell'accusa presentata il 6 aprile 2007 dal querelante è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza del 21 agosto 2007 (inc. 60.2007.125).

L. Con istanza del 28 maggio 2007 IS 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore. Chiamata a esprimersi, con osservazioni del 18 giugno 2007 CO 1 ha proposto di respingere l'istanza, mentre il Pretore ha comunicato il 19 giugno 2007 di non ravvisare motivi di astensione nei propri confronti, rimettendosi al giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto: 1. Una parte può ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione (art. 26 CPC), ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (art. 27 lett. a CPC), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (art. 27 lett. b CPC). In concreto IS 1 non allude a ipotetiche cause di esclusione, né pretende che fra lui e il giudice sussista grave inimicizia. Fa valere, in estrema sintesi, che il Pretore ha condotto il processo in modo irregolare, commettendo errori gravi e reiterati, “costitutivi di violazione dei doveri del magistrato che danno la certezza della prevenzione”. L'istanza in esame deve reputarsi ancorata, dunque, all'art. 27 lett. b CPC.

  1. La procedura che disciplina una domanda di ricusazione è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale implicherebbe – di per sé – un'udienza con possibilità di replica e duplica orali (art. 363 cpv. 2 CPC). In concreto però l'istante ha già presentato un memoriale particolarmente ponderoso (37 pagine), ai limiti della prolissità, in cui ha minuziosamente trattato tutte le questioni, anche le minori. Né egli ha postulato udienza di sorta o ha chiesto un diritto di replica (anzi, il 28 marzo 2008 ha sollecitato l'emanazione del giudizio). Dilazionare oltre la procedura in simili condizioni si tradurrebbe solo in un caso di protratta giustizia. Giova dunque procedere senza indugio all'esame dell'istanza.

  2. L'istante chiede che siano ascoltati l'avv. __________, sua precedente patrocinatrice, __________, responsabile della piscina comunale di __________ (ove la moglie svolgerebbe un'attività lucrativa), e , collega di lavoro della figlia maggiore. Richiama inoltre gli incarti delle procedure introdotte della moglie davanti al Pretore e di un procedimento avviato dalla figlia F dinanzi al medesimo giudice, gli incarti penali relativi alle querele da lui sporte contro il Pretore e contro la __________, i “certificati di residenza italiani” e un “documento di cancelleria del Tribunale di Como”. Ora, gli incarti della Pretura, salvo quello concernente la figlia maggiore, figurano già fra gli atti della Pretura, alla stessa stregua dell'istanza di promozione dell'accusa e di vari certificati di residenza. Gli altri mezzi di prova appaiono ininfluenti ai fini del giudizio, poiché quanto l'interessato intende dimostrare con la loro assunzione (memoriale, pag. 24) esula manifestamente dal potere cognitivo di questa Camera come autorità di ricusa. Anche sotto tale profilo non è il caso dunque di ritardare l'emanazione del giudizio.

  3. CO 1 reputa che l'istanza sia tardiva poiché l'ultimo atto processuale del Pretore risale al 20 dicembre 2006. Ora, chi fon­da una ricusa sull'art. 27 CPC non dev'essere passato né deve aver lasciato espressamente o tacitamente passare il giudice ad atti successivi (art. 29 cpv. 4 CPC; v. anche DTF 134 I 21 consid. 4.3.1). In concreto l'ultimo atto processuale non risale però al decreto cautelare del 20 dicembre 2006 (con cui il Pretore aveva regolamentato le relazioni personali tra IS 1 e le figlie), come pretende la moglie, bensì al 15 marzo 2007, quando si è tenuta un'udienza destinata all'audizione di testimoni. Dopo di allora non risultano essere intervenuti altri atti processuali. Presentata il 13 giugno 2007 (ancorché con la data del 28 maggio 2007), l'istanza non può quindi dirsi tardiva. Certo, l'istante adduce a sostegno della sua domanda anche circostanze anteriori al 15 marzo 2007, asserendo che l'udienza di quel giorno è solo l'ultimo stadio di una prevenzione nei suoi confronti radicata nel tempo (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 27). Che ciò sia vero o no non è tuttavia una questione di tempestività, ma di fondatezza dell'istanza. Al proposito non soccorre pertanto dilungarsi oltre.

  4. Per “gravi ragioni” a norma dell'art. 27 lett. b CPC vanno intesi fattori che mettano in dubbio l'imparzialità di un magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (cfr. Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 27). Per sapere se siano date gravi ragioni è necessario appurare in primo luogo, dal profilo soggettivo, se il convincimento o il comportamento personale del singolo giudice in quella determinata occasione offra ancora garanzie sufficienti per esclu­dere ogni legittimo dubbio di parzialità (DTF 129 III 454 consid. 3.3.3 con riferimenti). Dal profilo oggettivo occorre appurare inoltre se, indipendentemente dal contegno del giudice, sussistano circostanze che potrebbero far sorgere dubbi sull'imparzialità del tribunale (DTF 134 I 21 consid. 4.2 con rinvii). Al proposito anche le apparenze assumono una certa importanza. Determinante è la fiducia che i tribunali devono ispirare al pubblico in una società democratica (sentenza n. 33958/96 del 21 dicembre 1998 della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Wettstein c. Svizzera, riassunta in: SJ 123/2001 pag. 455). Senza dimenticare, comunque sia, che le “gravi ragioni” dell'art. 27 lett. b. CPC non vanno interpretate estensivamente, la ricusazione avendo carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3).

  5. L'istante sostiene che in concreto il Pretore non è soggettivamente capace di occuparsi senza pregiudizio della lite (un “disegno manifesto di levare le bambine all'avv.IS 1”) e, oggettivamente, non offre le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Lamenta in particolare che egli non applichi il diritto, si scosti dalla procedura di rito, rifiuti di sospendere (o di stralciare) la causa di divorzio e la procedura a tutela dell'unione coniugale, emani decisioni nulle, annullabili e inopportune, non dia seguito a istanze e offerte di prova, non statuisca sui presupposti della giurisdizione e della competenza per materia, oltre ad esprimere apprezzamenti sul suo stato di salute. L'istante si duole inoltre di una serie di discriminazioni, a cominciare dall'introduzione di un procedimento esecutivo in Italia sulla base di contributi alimentari sproporzionati fino a un interrogatorio per commissione rogatoria nell'ambito del procedimento penale promosso per trascuranza degli obblighi di mantenimento.

  6. Nella misura in cui fa carico al Pretore di continuare a emettere misure provvisionali e di occuparsi della causa senza avere accertato finora la sua competenza funzionale territoriale, trascurando anche la litispendenza dell'azione di separazione da lui promossa davanti al Tribunale di Como, l'istante non piatisce a torto. Invero non si comprende come mai il Pretore non abbia ancora statuito sull'esistenza dei presupposti e sulle eccezioni sollevate da IS 1 nell'azione di divorzio, ove appena si pensi che il dibattimento finale sulle questioni incidentali e preliminari è avvenuto nel maggio del 2006.

Dato atto di ciò, non si può dire che il comportamento del Pretore denoti la chiara volontà di nuocere all'istante con l'intento di “levargli le figlie”, né quanto l'istante afferma basta per ravvisare una condotta del processo unilaterale. Le mancanze censurate sembrano ricondursi piuttosto a un'incerta gestione processuale, dovuta sia alla litigiosità delle parti sia all'accavallarsi di procedure a tutela dell'unione coniugale, di una causa di divorzio e di una causa di separazione all'estero. Ora, non sembra inutile ricordare che il giudice delle misure protettrici rimane competente per statuire sull'assetto della vita separata fino alla litispendenza dell'azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene più tardi. Una volta pendente la causa di stato, le misure intese a organizzare la vita separata competono solo al giudice del divorzio, unico abilitato a emanare misure provvisionali in virtù dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c). Nonostante nel Cantone Ticino si dia unione personale tra il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale e il giudice del divorzio, l'uno non va confuso – né tanto meno identificato – con l'altro.

Ciò posto, il Pretore è caduto in uno sbaglio quando ha dichiarato che la “procedura avviata da CO 1 in data 6 aprile 2005 formante l'incarto DI.2005.79 è stata assorbita dalla procedura di divorzio promossa da CO 1 in data 13 maggio 205 e formante l'incarto OA.2005.55” (comunicazione del 1° febbraio 2007 PA 1, nel fascicolo “corrispondenza”). Ma ciò ancora non significa che egli sia ormai incompetente per statuire sulle richieste a lui sottoposte, né il suo comportamento riesce deliberatamente inteso a mantenere la litispendenza in Svizzera per favorire CO 1. Poco sussidia altresì che il Pretore non tenga conto della causa di separazione pendente al­l'estero, così come delle decisioni del tribunale comasco, giacché egli rimane pur sempre competente a statuire come giudice del divorzio. Per il resto, il Pretore non ha ancora statuito sulle questioni incidentali sollevate dall'istante, di modo la pretesa incompetenza di lui rimane ancora tutta da verificare.

  1. Quanto al fatto che sull'affidamento delle figlie E__________ e I__________, sul diritto di visita paterno, come pure sui contributi alimentari a carico di IS 1 il Pretore abbia emesso solo – per il momento – decreti cautelari (sei) senza contraddittorio, è bene rilevare subito che il contenuto di tali decisioni non può essere sindacato in questa sede, un procedimento di ricusazione non essendo destinato a tal fine (RtiD I-2006 pag. 628 n. 4c). Né l'emanazione di decreti cautelari basta – come tale – per indiziare parzialità del giudice, tanto meno nella fattispecie, ove appena si pensi all'incalzare delle richieste delle parti. Nemmeno la presunta passività di un magistrato, del resto, è necessariamente segno di prevenzione (Rep. 1997 pag. 289 n. 95).

Si rammenti altresì che decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice (DTF 117 Ia 324 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1P.158/2005 del 13 luglio 2005 consid. 3.2). Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono – da sé soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi errati. Errori di fatto o di diritto vanno censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge, non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono – se mai – giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 Ia 124 consid. 3e). Al giudice della ricusa non compete però di esaminare la conduzione del processo come se fosse una giurisdizione di ricorso. Non spetta pertanto a questa Camera esaminare se le misure provvisionali adottate dal Pretore siano giuste o sbagliate.

  1. Si può comprendere l'istante quando lamenta la mancata decisione del Pretore su un'istanza di restituzione in intero e di prestazione di garanzia da lui presentata il 5 dicembre 2006, ma – ancora una volta – ciò non basta par tradire parzialità. Circa il decreto cautelare del 20 dicembre 2006, il Pretore ha motivato la sospensione del diritto di visita a I__________ dal 21 gennaio 2007 in base alle indicazioni della __________. IS 1 non avendo postulato la revoca del provvedimento “previo contraddittorio” (art. 379 cpv. 2 CPC), non si può nemmeno rimproverare al Pretore di avere rifiutato all'udienza del 15 marzo 2007 “di discutere il decreto del 20 dicembre 2006, limitandosi a sentire i testimoni”. Né soccorre il fatto che a quell'udienza l'istante abbia chiesto di riesaminare la questione seduta stante invocando l'art. 92 CPC, giacché il termine per chiedere la revoca o la modifica di un provvedimento emanato inaudita parte è imperativo (art. 379 cpv. 2 CPC). Tutt'al più IS 1 avrebbe potuto formulare un'istanza di provvedimenti cautelari volta alla modifica dell'assetto precedente (art. 378 cpv. 1 CPC), ma la complessità della questione ostava a una decisione immediata. L'invito del Pretore a presentare un'istanza scritta (art. 378 cpv. 2 CPC) non configurava dunque – e da lungi – parzialità (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 844 nota 904).

L'istante denuncia la circostanza che, da lui interpellato per sapere – sempre a quell'udienza – quando sarebbe stato emanato il giudizio a protezione dell'unione coniugale, il Pretore gli abbia risposto “con fare ironico (…) di farselo dire dal Tribunale d'appello”. Se non che, di tale episodio manca qualsiasi elemento

agli atti. Comunque sia, non basta una frase sconveniente o proferita in tono scherzoso dal giudice per legittimare un'istanza di ricusa (RDAT 1990 pag. 80). In merito alla citazione dei testimoni comparsi a quell'udienza, è vero che __________ e __________ risiedono all'estero, ma l'istante dimentica che essi sono stati convocati “presso l'avvocato PA 2” (ordinanze nel fascicolo “corrispondenza”). Perché ciò adombrerebbe parzialità l'istante non sostanzia. Per quel che riguarda poi la mancata assunzione delle prove da lui offerte, l'istante trascura che il rifiuto di una prova può essere motivato anche con la decisione finale (art. 182 cpv. 2 CPC). Non si scorgono dunque irregolarità al proposito.

Per quel che concerne infine la richiesta con cui il patrocinatore della moglie ha postulato il rinvio di un'udienza fissata per il 31 maggio 2007, il Pretore ha statuito mediante ordinanza, facendo capo alla sua latitudine di apprezzamento (art. 136 cpv. 2 e 3 CPC). Né gli incombeva di motivare l'ordinanza (art. 286 cpv. 3 CPC). Certo, contrariamente a quanto prevede il termine ordinatorio dell'art. 379 cpv. 3 CPC (dieci giorni), egli ha ricitato le parti per il 14 giugno successivo, ma ciò non raffigura né una violazione né tanto meno una grave violazione dei doveri di funzione, men che meno volta a ledere gli interessi dell'istante.

  1. L'istante intravede prevenzione per avere, il Pretore, espresso apprezzamenti sul di lui stato di salute. In realtà nel decreto cautelare del 20 dicembre 2006 il Pretore si è limitato a “esprimere all'indirizzo di IS 1 l'invito a valutare autonomamente le possibilità di ottenere un sostegno psicologico specialistico, indipendentemente dallo svolgimento della futura istruttoria”. Ciò ha indotto l'istante a querelare il Pretore per diffamazione e calunnia. A parte il fatto però che il Procuratore pubblico ha archiviato la querela nel lasso di nove giorni, il fatto di denunciare un giudice non basta per motivare una ricusa (sentenza del Tribunale federale in re R. del 29 marzo 1999; Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: RJN 1990 pag. 25; Rep. 1999 pag. 234).

Per di più, l'avversione dev'essere quella del magistrato verso la parte e non viceversa, lo scopo della ricusazione essendo quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quella di garantirle la scelta del magistrato che meglio le aggrada (v. DTF 134 I 22 consid. 4.3.2). E in concreto non traspare alcun elemento suscettivo di far apparire il Pretore particolarmente colpito dalla querela nemmeno scorrendo il tenore delle osservazioni da lui trasmesse alla Camera dei ricorsi penali (lettera del 12 aprile 2007, nel fascicolo “corrispondenza”). Non si riferisce per finire all'operato del Pretore il fatto che in Italia l'istante sia stato oggetto di una procedura esecutiva per l'incasso di contributi alimentari arretrati, né che egli sia stato sentito nel procedimento penale promosso in Svizzera contro di lui per trascuranza dei doveri di mantenimento.

  1. In definitiva, ancorché emergano talune mancanze del Pretore, nella fattispecie non traspaiono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato. È possibile che l'istante possa avvertire come errate o discriminanti decisioni a lui sfavorevoli e possa essere soggettivamente – o addirittura intimamente – convinto di subire un'ingiustizia, ma tale sua persuasione non trova riscontro in fatti oggettivi. Né egli deve interpretare ogni decisione dell'autorità che non risponda alle sue aspettative come un atto di prevenzione o di personale ostilità. È notorio che una causa di stato combattuta crei situazioni suscettibili di acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni familiari. Poco o punto si ottiene, nondimeno, scatenando aggressività personale e riversando amarezze sul giudice. Anzi, in tal modo si rischia proprio di minare una serena e distaccata conduzione del processo.

  2. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni all'istanza per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

  3. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza di ricusazione è respinta.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

–,; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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Entscheidungsdatum
21.04.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026