Incarto n. 11.2007.62
Lugano 28 dicembre 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.61 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 marzo 2005 da
AO 1 già in (rappresentato dall'amministratore della successione avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 aprile 2007 presentato da AP 1, già AP 1, contro la sentenza emessa il 16 marzo 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza contenuta nell'appello;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 maggio 2007 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
Se dev'essere accolto il ricorso contestuale all'appello da AP 1 in materia di assistenza giudiziaria;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA 1 (1962) e AP 1 (1959) si sono sposati a __________ il 25 luglio 1997, dopo avere adottato il regime della separazione dei beni. Al momento del matrimonio essi avevano già una figlia, A__________, nata il 15 aprile 1997. Il marito era dirigente e azionista al 50% della ditta __________, attiva nel campo della fornitura e posa di cucine componibili e mobili per bagni. Amministratore unico dell'azienda e azionista per il rimanente 50% era il fratello __________. La moglie, di formazione orafa, prima di sposarsi era impiegata nel ramo della ristorazione, ma dal maggio 1995 al maggio 1997 è rimasta inabile al lavoro per malattia e il 23 agosto 1996 ha postulato una rendita d'invalidità. Dopo la nascita della figlia, o per lo meno dopo il 1998, essa non ha più lavorato. La famiglia viveva in una casa unifamiliare a __________, proprietà del marito (particella n. 1715 RFD), che la moglie ha lasciato a fine maggio del 2002 per trasferirsi con la figlia da conoscenti, salvo rientravi dopo il luglio del 2002, quando il marito è andato a vivere prima dal fratello e poi in un appartamento di proprietà della ditta a __________.
B. Nel quadro di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 2 maggio 2002 da AP 1, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emesso svariati decreti cautelari per disciplinare la vita separata dei coniugi (inc. SP. 2002.20). Statuendo infine il 26 marzo 2004 su un appello del marito contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 17 marzo 2003, questa Camera ha stabilito i contributi alimentari a carico di AA 1 in fr. 4145.– mensili dal 1° gennaio al 15 aprile 2003 e di fr. 4015.– mensili dal 16 aprile 2003 in poi per la moglie e in fr. 1510.– mensili dal 1° gennaio al 15 aprile 2003 e di fr. 1670.– mensili dal 16 aprile 2003 in poi per la figlia A__________, assegni familiari compresi. Nel caso in cui avesse assunto direttamente gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale di __________, AA 1 è stato autorizzato a compensare tale versamento deducendo da quanto dovuto a moglie e figlia sino a concorrenza di fr. 1532.– mensili (inc. 11.2003.40). A un'udienza del 7 aprile 2004, indetta nel corso dell'istruttoria, il Pretore ha sospeso la causa per consentire trattative in vista di un accordo sul divorzio e sulle sue conseguenze. Non risulta che la procedura a tutela dell'unione coniugale sia mai stata riattivata (inc. SP. 2002.20).
C. Il 24 marzo 2005 AA 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, chiedendo di accertare che ogni coniuge fosse tenuto a provvedere da sé al proprio sostentamento, che fosse pronunciata la “separazione del regime dei beni” nel senso che ogni coniuge fosse dichiarato proprietario dei beni in suo possesso, eccetto la mobilia e le suppellettili dell'abitazione coniugale e una Mercedes-Benz “E320T” (con obbligo di restituzione per la moglie sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP), che la figlia fosse affidata alla madre, che l'autorità parentale fosse attribuita in comune ai genitori (riservato il suo diritto di visita) e che il suo contributo alimentare per A__________ fosse stabilito in fr. 1850.– mensili.
D. Con risposta del 16 settembre 2005 AP 1 ha aderito al principio di divorzio, ma ha postulato un contributo alimentare per sé di almeno fr. 4500.– mensili, il riparto a metà della prestazione d'uscita maturata dai coniugi durante il divorzio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, l'affidamento di A__________ con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita del padre), lo sblocco di un conto risparmio intestato alla figlia e un contributo alimentare per la medesima di fr. 1850.– mensili fino al 12° anno di età e di fr. 2020.– mensili dopo di allora. In via cautelare, essa ha chiesto l'affidamento di A__________, contributi provvisionali di fr. 4015.– per sé e di fr. 1850.– mensili per la figlia, il versamento di fr. 31 000.– per spese di trasloco, per l'acquisto di nuova mobilia e il deposito in garanzia per un futuro nuovo appartamento, oltre allo sblocco di un conto risparmio intestato alla figlia. Nella replica del 20 ottobre 2005 AA 1 ha ribadito la sua petizione e ha proposto di respingere l'istanza cautelare. Il 15 novembre 2005 si è tenuta l'udienza per il contraddittorio sull'istanza cautelare, nel cui ambito le parti hanno confermato le loro domande. AP 1 ha poi duplicato il 2 dicembre 2005 nel merito, confermando il proprio punto di vista. Il Pretore ha trattato la causa come istanza comune di divorzio con accordo parziale e ha sentito i coniugi il 15 novembre 2005. Scaduto il termine bimestrale di riflessione, i coniugi hanno confermato la loro volontà di sciogliere il matrimonio per divorzio e di demandare al giudice la decisione sui punti controversi.
E. In pendenza di causa, il 22 gennaio 2006, AA 1 ha avuto una figlia da __________ (1968), S__________, che ha riconosciuto. In esito a due procedure cautelari avviate l'una dal marito il 27 gennaio 2006 intesa alla soppressione del contributo alimentare per la moglie e al riconoscimento di fr 1850.– mensili per A__________ (o di fr. 1261.70 ciascuna) e l'altra della moglie il 9 febbraio 2006 per ottenere una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, con decreto unico del 5 aprile 2006 il Pretore ha ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 3305.– mensili e quello per A__________ a fr. 1258.– mensili dal 1° febbraio 2006, respingendo la domanda di provvigione ad litem di AP 1. Contro tale decreto AP 1 è insorta a questa Camera mediante appello del 20 aprile 2006, sul quale questa Camera ha statuito con sentenza odierna (inc. 11.2006.41).
F. Nel frattempo, il 9 febbraio 2006, si è tenuta l'udienza preliminare di merito. Il 16 ottobre 2006 AP 1 ha poi presentato una nuova istanza cautelare per ottenere il ripristino dal 1° febbraio 2006 dei contributi stabiliti da questa Camera con la sentenza del 26 marzo 2004 e l'avviso a due debitori del marito di versare a lei determinati importi, richiesta che il convenuto ha proposto di respingere all'udienza del 9 gennaio 2007 indetta per il contraddittorio. Non dovendosi assumere prove, le parti hanno tenuto seduta stante la discussione finale, confermando le rispettive posizioni. L'istruttoria di merito, avviata il 9 febbraio 2006, è terminata il 27 dicembre 2006. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 27 dicembre 2006 AA 1 ha confermato le sue richieste di giudizio, salvo postulare la nomina di un curatore a tutela del suo diritto di visita e l'adozione di misure a protezione della figlia. Nel suo allegato del 31 gennaio 2007 AP 1 ha proposto – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di condizionare il ripristino del diritto di visita a ulteriori valutazioni, ha aumentato a fr. 6000.– mensili la richiesta di contributo alimentare per sé e a fr. 1880.– mensili (fr. 2050.– mensili dopo il 13° compleanno) quello per la figlia, ha postulato il versamento di fr. 34 251.95 in liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i coniugi, come pure la rifusione di fr. 35 236.– che il marito aveva dedotto dai contributi provvisionali per spese dell'abitazione, ha sollecitato la liberazione di un conto bancario intestato alla figlia e ha chiesto che il mobilio, le suppellettili e la nota Mercedes-Benz “E320T” fossero riconosciuti di sua proprietà.
G. Statuendo il 16 marzo 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà dell'avere previdenziale accumulato dall'altro in pendenza di matrimonio, ha affidato A__________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno presso un punto d'incontro (riservati futuri adattamenti da parte dell'autorità tutoria), ha istituito una curatela per la sorveglianza degli incontri, ha fissato un contributo alimentare per la moglie fino al 30 aprile 2013 di fr. 3305.– mensili ridotto progressivamente a fr. 2265.– mensili e un contributo di mantenimento scalare per A__________ da fr. 1258.– mensili a fr. 2230.– mensili fino alla maggiore età o al termine di una formazione professionale appropriata, respingendo ogni altra domanda delle parti. Contestualmente egli ha modificato con effetto immediato i contributi provvisionali per madre e figlia, fissandoli negli stessi importi stabiliti per il merito. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 4800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 23 aprile 2007 a questa Camera per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo e l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello, che in riforma del giudizio impugnato il contributo in suo favore sia aumentato già in via cautelare dal 1° gennaio 2006 a fr. 6000.– mensili e quello per la figlia a fr. 1880.– mensili (rispettivamente a fr. 2050.– mensili dopo il 13° anno di età), che il marito sia condannato a versarle fr. 34 251.95 e a rifonderle fr. 35 236.–, che il mobilio e le suppellettili dell'abitazione di __________ siano riconosciute di sua proprietà e che il conto di risparmio intestato alla figlia sia liberato in suo favore. Con decreto del 30 aprile 2007 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
I. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2007 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo chiede di accertare che in riforma del giudizio impugnato ogni coniuge sia tenuto a provvedere da sé al proprio sostentamento, come pure che sia pronunciata la “separazione del regime dei beni”, nel senso che ciascun coniuge sia dichiarato proprietario dei beni in suo possesso, con obbligo nondimeno per la moglie di restituirgli – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale, oltre alla nota Mercedes-Benz “E320T”. L'appello adesivo non è stato intimato a AP 1 per osservazioni.
L. AA 1 è deceduto il 20 aprile 2011. Con ordinanze del 7 ottobre 2011 il giudice delegato di questa Camera, visto che gli eredi avevano ottenuto il beneficio d'inventario, ha accertato che le procedure di appello erano sospese a norma dell'art. 586 cpv. 3 CC. L'11 ottobre 2011 l'amministratore della successione, avv. PA 2, ha fatto valere che l'esito delle cause è indispensabile per conoscere lo stato della successione ai fini dell'inventario e permettere agli eredi di decidere se accettare o rinunciare alla medesima. Il 18 ottobre 2011 il giudice delegato ha ordinato così la riattivazione delle procedure di appello, fissando alle parti un termine per esprimersi sui punti della sentenza 16 marzo 2006 che verosimilmente erano divenuti privi d'oggetto e sui relativi oneri processuali. Gli interessati non hanno reagito. Con sentenza di data odierna questa Camera ha statuito sui contributi cautelari stabiliti dal Pretore, come pure sulla richiesta di provvigione ad litem formulata dalla moglie (inc. 11.2006.41).
Considerando
in diritto: 1. AA 1 è deceduto in pendenza di appello. I suoi eredi gli subentrano pertanto nel processo (art. 102 CPC ticinese), salvo rinuncia alla successione. Nella fattispecie costoro hanno ottenuto il beneficio d'inventario, che non è ancora stato chiuso, sicché il termine per rinunciare non è ancora scaduto (art. 587 cpv. 1 CC). Di per sé la procedura di appello dovrebbe quindi rimanere sospesa (art. 106 CPC ticinese con rinvio all'art. 586 cpv. 3 CC). L'art. 586 cpv. 3 CC riserva nondimeno i “casi d'urgenza”, fra i quali rientrano i procedimenti che – come in concreto – sono necessari per conoscere lo stato della successione ai fini dell'inventario (Steinauer, Droits des successions, Berna 2006, pag. 492 n. 1027; Wissmann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 586 con rimandi). All'istante è subentrata così – nell'attesa di sapere se e quali eredi rinunceranno – la successione, rappresentata dall'amministratore (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 5 ad art. 586 CC).
Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la convenuta e la figlia stabiliti dal Pretore in via provvisionale (dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata) e nel merito, in esito alla causa di divorzio (dispositivi n. 6 e 7 della decisione medesima), oltre a talune pretese patrimoniali fra i coniugi e alla richiesta di liberare un conto di risparmio intestato alla figlia (dispositivo n. 8). Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
L'obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell'obbligato (art. 130 cpv. 1 CC). Al riguardo l'appello principale e l'appello adesivo sono divenuti perciò senza oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese). Rimane da giudicare sui contributi provvisionali modificati contestualmente alla sentenza di divorzio e dovuti fino alla morte del debitore. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, invero, i contributi alimentari continuano a essere disciplinati – salvo disposizione contraria del giudice (art. 126 cpv. 1 CC; cfr. DTF 128 III 121) – dall'assetto provvisionale o da quanto ha stabilito il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). Ciò vale anche qualora il principio del divorzio sia passato in giudicato (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 5). Da statuire rimane altresì, in concreto, sulle pretese patrimoniali fra coniugi, che sono trasmissibili a titolo ereditario.
I. Sull'appello principale
Questa Camera ha già avuto modo di far notare che l'emanazione di un giudizio unico contenente dispositivi cautelari e di merito non è opportuna, ma che le parti non possono pretendere di vedersi riconoscere termini di impugnazione più lunghi sui dispositivi cautelari per ciò soltanto (da ultimo: sentenza inc. 11.2004.40 del 17 agosto 2010, consid. 19a). Tanto meno ove siano patrocinate da un avvocato e tanto meno ancora ove il Pretore abbia espressamente distinto – come in concreto – fra “decreto cautelare” e “pronuncia”. Ciò premesso, il giudizio impugnato è pervenuto alla patrocinatrice dell'appellante il 20 marzo 2007 (appello, pag. 7 in basso), sicché il termine per appellare i due dispositivi cautelari è scaduto il 30 marzo 2007. Datato 23 aprile 2007, l'appello è stato consegnato alla posta il giorno successivo (data del timbro postale sulla busta d'invio). Nella misura in cui concerne i contributi provvisionali, di conseguenza, l'appello si rivela manifestamente tardivo e come tale irricevibile.
Nel merito occorre vagliare la disciplina degli effetti patrimoniali. Qualora i coniugi abbiano adottato – come in concreto – la separazione dei beni, non vi è regime da sciogliere, ma in esito al divorzio vanno regolati i reciproci rapporti di dare e avere (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_200/2007 del 19 dicembre 2007; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.116 del 29 settembre 2004, consid. 2 con rimandi). A tale proposito l'appello principale è tempestivo, poiché le sentenze di divorzio potevano essere impugnate – nel merito – entro 20 giorni dalla notifica (art. 423b cpv. 1 CPC). Considerato che nel 2007 la Pasqua è caduta l'8 aprile e che il termine di appello è rimasto sospeso per i sette giorni precedenti e i sette giorni successivi (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), l'ultimo termine utile per appellare era il 24 aprile 2007, data in cui l'interessata ha consegnato il memoriale alla posta (art. 131 cpv. 3 CPC ticinese). Ricevibili sono anche i documenti prodotti con l'appello, in particolare due attestazioni del patrocinatore sulle spese legali ancora scoperte (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese).
L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non ha motivato a sufficienza il giudizio sulle richieste delle parti tendenti alla liquidazione dei loro rapporti di dare e avere. In realtà il Pretore ha rilevato nella decisione impugnata, per quel che concerne le “pretese formulate da entrambi i coniugi riguardo all'appartenenza di determinati beni, allo sblocco di conti e al versamento di somme”, che “invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento atto a dimostrare crediti o pretese fra i coniugi a dipendenza di beni posseduti dalla controparte” e che “i coniugi prima del matrimonio avevano adottato il regime della separazione dei beni, ragion per cui nulla va liquidato in proposito”. Di conseguenza egli ha respinto “ogni altra domanda formulata dalle parti” (decisione impugnata, consid. 11).
L'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC ticinese prevedeva che le sentenze dovevano contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondavano. Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale (art. 29 Cost.) il giudice poteva limitarsi così a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza potesse capire perché il giudice avesse deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso fosse in grado di giudicare con cognizione di causa (DTF 132 I 198 consid. 3). In concreto il Pretore non ha “omesso di esprimersi” sulle pretese patrimoniali delle parti. È vero che al riguardo la sua motivazione è stringata, ma essa permetteva di capire che egli respingeva le reciproche pretese dei coniugi perché non intravedeva prove a sostegno delle medesime. Ciò era sufficiente per consentire alle parti di motivare con pertinenza un appello, come del resto l'interessata ha fatto, dimostrando di avere capito l'argomentazione del primo giudice. Altra è la questione di sapere se l'apprezzamento del Pretore resista alla critica. L'interrogativo riguarda però l'esito, non la forma della sentenza. Occorre pertanto esaminare singolarmente le pretese avanzate dall'appellante.
a) Nel regime della separazione dei beni chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume che in comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La proprietà può desumersi – ad esempio – dalle regole del possesso (art. 930 segg. CC), ma finché i coniugi vivono insieme il mobilio e le suppellettili dell'abitazione sono in possesso di entrambi, di modo che la presunzione non giova (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 505 nota 10 con rimandi e pag. 756 n. 1611). Né il coniuge cui sono attribuite giudizialmente l'abitazione coniugale e le suppellettili domestiche dopo la separazione di fatto può valersi della presunzione derivante dal possesso, giacché una decisione fondata sull'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC poggia essenzialmente su criteri di utilità e non sullo statuto del bene nell'ambito dei diritti reali (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1996, n. 10 ad art. 248 CC; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 248 con rinvio al n. 13 ad art. 200).
b) In concreto l'appellante si limita a invocare, a comprova della sua pretesa, una polizza assicurativa e il contenuto del suo memoriale di risposta. Se non che, davanti al Pretore le parti avevano reciprocamente contestato le allegazioni avversarie, sostenendo entrambi di essere unici proprietari della mobilia e delle suppellettili (petizione, pag. 12 n. 6, risposta, pag. 19, replica pag. 22, duplica pag. 21). Il memoriale di risposta poco sussidia, perciò, all'appellante. Quanto alla polizza di assicurazione dell'economia domestica, essa attesta unicamente che nel novembre del 1994, ossia prima del matrimonio, l'interessata ha assicurato per fr. 100 000.– la mobilia dell'abitazione a __________ (doc. 7). Ciò non basta tuttavia per dimostrare che quella mobilia fosse di sua proprietà esclusiva, tanto meno otto anni dopo la stipulazione del contratto, né che il relativo valore venale fosse ancora quello a nuovo. Mancando prove certe, i mobili e le suppellettili dell'abitazione coniugale vanno presunti perciò in comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). E siccome nessun coniuge giustifica un interesse preponderante all'assegnazione in proprietà esclusiva (art. 251 CC) né chiede di sciogliere la comproprietà giusta l'art. 651 cpv. 2 CC (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 1 ad art. 251 CC), non rimane che accertare il rapporto di comproprietà anche dopo lo scioglimento del matrimonio (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 3 ad art. 251 CC; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2004.40 del 17 agosto 2010, consid. 18d).
La convenuta esige poi la rifusione di fr. 25 000.– per danni arrecati alla mobilia e al suo vestiario dall'umidità e dalle infiltrazioni d'acqua nell'abitazione familiare, rimproverando al marito di non avere ottemperato all'ordine del Pretore che gli ingiungeva di ripristinare l'abitabilità della casa (di sua proprietà), onde il diritto a un risarcimento pari a un quarto del valore da lei assicurato. L'attore opponeva che la richiesta non era minimamente circostanziata e che i mobili non erano nemmeno, per la maggior parte, proprietà della moglie. In effetti la pretesa non è fondata. Che nell'abitazione coniugale si verificassero infiltrazioni d'acqua e vi fosse un'umidità eccessiva non fa dubbio, tanto che il Municipio di __________ ha dichiarato l'edificio inabitabile (doc. 3, 16 e 17). È vero inoltre che il marito non aveva mai eseguito gli interventi necessari. Le versioni divergono tuttavia sui motivi per cui egli non avesse provveduto (doc. L; replica, pag. 5; duplica, pag. 6 e seg.). Sia come sia, come si è appena visto l'interessata non è stata in grado di dimostrare che il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale fossero di sua proprietà esclusiva. Per di più, il medico delegato ha attestato che gli abiti nel guardaroba erano bagnati (doc. 17), ma non risulta che essi fossero stati concretamente danneggiati né a quanto ammontasse l'eventuale danno. A ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la domanda.
L'appellante postula la rifusione di fr. 238.30 per un rimborso della cassa malati che il marito ha incassato indebitamente, trattandosi di spese mediche da lei affrontate per la figlia A__________. Fa valere che questa Camera aveva accertato il suo diritto già nella sentenza del 26 marzo 2004, ma che l'attore non le ha ancora restituito alcunché. Ora, come adduce l'interessata, questa Camera ha già giudicato la questione nella precedente sentenza del 26 marzo 2004 (consid. 17e in fine), quando ha obbligato il marito a rifondere immediatamente l'importo alla moglie (dispositivo n. 2). Non vi è spazio di conseguenza per una seconda condanna sul medesimo oggetto (DTF 121 III 474 consid. 2). Del resto l'interessata possiede già, al proposito, un titolo esecutivo.
A parere dell'appellante il marito va condannato a rifonderle complessivi fr. 9013.65 per costi di manutenzione e riparazione dell'abitazione coniugale da lei affrontati, sostenendo di avere speso fr. 218.95 per l'automatismo del cancello d'entrata, fr. 1200.– per l'impianto di riscaldamento, fr. 161.95 per un guasto al bruciatore e fr. 100.– per la tassa del controllo del bruciatore, fr. 130.– annui per lo spazzacamino, fr. 180.– per la tassa delle canalizzazioni e fr. 1200.– per l'olio combustibile dal 2003 in poi. Aggiunge di avere pagato fr. 392.75 e fr. 200.– per l'intervento del perito comunale e del medico delegato nel quadro della procedura di accertamento dell'inabilità della casa e di aver dovuto versare una penale di fr. 700.– per avere rinunciato a un appartamento che intendeva prendere in locazione. Le singole poste vanno vagliate singolarmente, fermo restando che non è dato di capire come l'interessata giunga alla somma di fr. 9013.65 e quali degli esborsi elencati essa abbia inserito nel calcolo.
a) Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare nella sentenza del 26 marzo 2004 (consid. 17e), le spese correnti dell'economia domestica rientravano nel mantenimento ordinario dell'appellante e della figlia. Dovevano perciò essere fatte valere ai fini del mantenimento nella procedura a tutela dell'unione coniugale, rispettivamente nelle procedure cautelari per la modifica dei contributi provvisionali. L'interessata non può rimettere in discussione tali contributi nel quadro della liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i coniugi in esito al divorzio (tanto meno ove si consideri che le misure provvisionali non sono prive di qualsiasi autorità di cosa giudicata: DTF 127 II 498 consid. 3). I costi annuali per l'intervento dello spazzacamino, per la tassa delle canalizzazioni e per l'acquisto dell'olio di riscaldamento non possono più dunque essere presi in considerazione.
b) Per quanto attiene alle riparazioni eseguite dall'appellante, l'attore eccepiva che gli importi richiesti non sono dimostrati e che invece di intervenire da sé la moglie avrebbe dovuto permettergli di curare la manutenzione della casa. Ora, dandosi attribuzione cautelare a un coniuge dell'abitazione coniugale in proprietà dell'altro, si applicano per analogia i principi in materia di locazione: se da un lato il coniuge che ottiene l'uso dell'abitazione è tenuto alle riparazioni cui può provvedere da sé, senza competenze tecniche o spese eccessive, e alla riparazione dei danni dovuti a un uso improprio della cosa, dall'altro le riparazioni dovute a deterioramento del bene riconducibili a normale usura vanno a carico del coniuge proprietario (RtiD I-2012 pag. 880 n. 4c consid. 17). Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può farlo eliminare a spese del locatore quando il difetto nuoce all'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente (art. 259b lett. b CO).
Nella fattispecie l'attore non sostiene che i danni siano stati causati da un uso improprio della cosa. È pacifico altresì che in concreto non si trattava di “difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione” a norma dell'art. 259 CO. Quanto l'attore rimprovera all'appellante è di non avere dimostrato la spesa, rispettivamente di avergli impedito di eseguire egli medesimo la manutenzione dello stabile (osservazioni, pag. 18 punto n. 8.1). Il problema è che al riguardo le versioni divergono (replica, pag. 5; duplica, pag. 6 e seg.), come risulta anche dallo scambio di corrispondenza agli atti (doc. L). Ciò non basta per comprovare che il proprietario sia stato impedito di intervenire. Nella misura in cui ha dimostrato di avere effettivamente affrontato spese di riparazione, la moglie ha quindi diritto di vedersele rifondere.
Nelle condizioni descritte dimostrato è l'esborso di fr. 1200.– per la riparazione dell'impianto di riscaldamento (doc. 12), mentre per l'intervento dovuto al guasto al bruciatore agli atti figura una fattura intestata a “AA 1 e AP 1”, ma non è dato di sapere se essa sia stata effettivamente pagata dalla moglie (doc. 13). La riparazione del cancello d'entrata è attestata da un bollettino di lavoro, così come il controllo del bruciatore dal relativo rapporto, ma i documenti non indicano il costo dell'intervento e sono intestati alla ditta del marito, rispettivamente al marito medesimo (doc. 15 e 21, 21° foglio). Che la moglie abbia effettivamente pagato fr. 218.95 e fr. 100.– non si deduce dai documenti prodotti nella causa di divorzio e neppure dalla “documentazione prodotta con l'istanza del 13 ottobre 2006”, cui rinvia l'appellante (memoriale, pag. 10 a metà; cfr. act. VIII e allegati). In definitiva l'appellante ha diritto così di vedersi rifondere la sola spesa di fr. 1200.– per la riparazione dell'impianto di riscaldamento. Considerato che il regime della separazione dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi (art. 250 cpv. 1 CC), il credito della moglie va inserito nell'inventario successorio del marito.
c) Dagli atti che la moglie indica nell'appello non si evince nemmeno il costo legato all'intervento del medico delegato e del perito comunale degli immobili, né figura la prova relativa al versamento di una penale di fr. 700.– per la rinuncia a un appartamento che essa intendeva condurre in locazione. Del resto non incombe a questa Camera passare al vaglio tutta la ponderosa documentazione agli atti per verificare pretese di parte (Cocchi/Trezzini, CPC commentato e massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183), senza dimenticare che sulla necessità di un intervento dell'autorità comunale e sui motivi per cui la moglie è rimasta nello stabile le versioni dei coniugi sono antitetiche (cfr. doc. L). Al riguardo le pretese dell'appellante non trovano pertanto adeguato conforto.
a) Nella sentenza del 26 marzo 2004 questa Camera aveva autorizzato il marito a compensare l'importo di fr. 1532.– mensili per gli oneri ipotecari da lui assunti come proprietario dell'abitazione di __________ con i contributi alimentari dovuti a moglie e figlia. Tale cifra corrispondeva al costo di alloggio riconosciuto nel fabbisogno dell'appellante e di A__________ (consid. 13, consid. 15). Con sentenza odierna (inc. 11.2006.41), vertente sulla modifica dell'assetto provvisionale fra i coniugi dal 1° febbraio 2006, tale importo è stato ridotto a fr. 890.– mensili, gli oneri ipotecari dell'immobile – e quindi il costo dell'alloggio inserito nel fabbisogno di madre e figlia – essendo diminuiti. Nella misura in cui si prevale del minor onere ipotecario, l'argomentazione dell'interessata è pertanto superata dall'intervenuta modifica dell'assetto provvisionale, per lo meno a valere dal gennaio del 2006. Quanto al periodo anteriore, l'adeguamento dell'onere ipotecario avrebbe verosimilmente comportato non solo la diminuzione dell'importo che il marito aveva facoltà di compensare, ma anche una corrispondente riduzione del costo dell'alloggio computato nei fabbisogni di moglie e figlia (ovvero dei contributi in loro favore). Non è quindi il caso di intervenire al riguardo, per tacere del fatto che – come si è ricordato (sopra, consid. 10a) – l'appellante non può rimettere in discussione l'assetto provvisionale nel quadro della liquidazione dei rapporti di dare e avere fra i coniugi in esito al divorzio.
b) Quanto allo stato dell'abitazione, che questa sia stata dichiarata inabitabile è pacifico, le parti imputandosi reciprocamente la responsabilità del mancato ripristino. Come si è spiegato nell'odierna sentenza di questa Camera sulla modifica dell'assetto provvisionale (inc. 11.2006.41), spettava nondimeno alla moglie far revocare al marito l'autorizzazione a compensare gli oneri ipotecari con i contributi di mantenimento. La dichiarazione d'inagibilità dell'immobile non comportava la decadenza di tale autorizzazione, gli oneri ipotecari restando pur sempre a carico del proprietario, a prescindere dallo stato dell'abitazione. Quanto l'interessata pretende ora è una sorta d'indennizzo per essersi dovuta accontentare di un'abitazione non idonea. Non è dato di capire tuttavia su quale fondamento giuridico essa possa fondare una simile pretesa, tanto meno ove si pensi che la responsabilità del marito per la mancata esecuzione dei lavori di ripristino dell'abitazione coniugale non è stata accertata e che, comunque sia, l'appellante non può addebitare a terzi la rinuncia a trasferirsi in
un'altra abitazione.
L'appellante postula inoltre la liberazione di un conto di risparmio intestato alla figlia (memoriale, pag. 3, domanda n. 8.3), affermando di dover sopperire alle “necessità presenti e future della figlia” come “l'acquisito di nuovo mobilio per la cameretta” e “contributi agli studi”, la figlia avendo finanche dovuto interrompere attività extrascolastiche per problemi finanziari (memoriale, pag. 12 in basso). L'attore oppone che lo sblocco non si giustifica, l'interessata avendo i mezzi sufficienti per finanziare le necessità della figlia (osservazioni, pag. 14). Ora, tutto quanto figura agli atti è un attestato bancario del 2004 relativo a un “conto di risparmio gioventù” intestato ad A__________ con un saldo di fr. 18 878.50 (doc. 9). A parte il fatto però che tutto si ignora sulle condizioni bancarie che reggono quel conto, per essere autorizzato ad attingere alla sostanza del figlio un genitore deve dimostrare che ciò sia necessario “per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione” (cfr. l'art. 320 cpv. 2 CC). L'appellante si limita a far valere vaghe “necessità presenti e future della figlia”, ma non allega alcuna giustificazione precisa. Un'autorizzazione non può tuttavia avvenire alla stregua di una “cambiale in bianco”. Già per tale motivo la richiesta dell'appellante non può quindi trovare accoglimento.
Infine l'appellante chiede che la tassa di giustizia e le spese della protezione dell'unione coniugale, come pure della causa di divorzio siano poste a carico del marito, rivendicando “congrue e adeguate ripetibili” per entrambe le procedure. Essa fa valere di avere ripetutamente instato per il versamento di una provvigione ad litem, dolendosi che il Pretore non abbia motivato esaurientemente il proprio rifiuto. L'attore obiettava che l'interessata aveva mezzi sufficienti per far fronte alle spese legali occasionate dalle innumerevoli procedure promosse contro di lui e chiede che tali oneri siano messi a carico della moglie secondo il principio della soccombenza.
a) Per quanto attiene alla protezione dell'unione coniugale, in realtà il Pretore non ha ancora statuito sull'istanza del 2 maggio 2002 e sui relativi oneri processuali, la causa essendo stata sospesa per concorde volontà delle parti (sopra, lett. B). Sulla tassa di giustizia e le ripetibili il primo giudice dovrà ancora pronunciarsi nel decreto di stralcio. Quanto agli oneri processuali e alle ripetibili fissati nel decreto 17 marzo 2003 e nella sentenza 26 marzo 2004 di questa Camera, tali dispositivi non possono essere rimessi in discussione. Ciò vale anche per quanto stabilito nell'odierna sentenza di questa Camera in riforma del decreto cautelare del 5 aprile 2006 e in relazione agli oneri di seconda sede (inc. 11.2006.41; sopra, lett. L). Per di più, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, dandosi contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; identico principio vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid. 2). Avesse inteso ottenere dal marito una sorta di risarcimento per tali costi, l'appellante
avrebbe dovuto indicare l'importo rivendicato. In difetto di ciò la richiesta si dimostra già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ciò vale anche per le ripetibili, indipendentemente dal fatto che – come in concreto – il primo giudice le abbia compensate (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 309 CPC).
b) Relativamente alla tassa di giustizia (fr. 1000.–) e alle spese (fr. 4800.–) che nella sentenza impugnata il Pretore ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, l'appellante parrebbe sostenere che le sue precarie condizioni finanziarie ne impongano l'addebito integrale al marito. Se non che, nel riparto degli oneri processuali il giudice deve attenersi per principio alla regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 148 CPC; appendice 2000/2004, n. 59 ad art. 148 CPC). Certo, l'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese consentiva di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica per “giusti motivi”, segnatamente nelle procedure matrimoniali (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC), sempre che non fossero litigiose questioni meramente pecuniarie (Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 68 ad art. 148). La situazione finanziaria delle parti entrava in linea di conto, se mai, per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, non per il giudizio sulle spese. Nella sentenza parallela di data odierna, inoltre, questa Camera ha riformato il decreto pretorile del 5 aprile 2006, condannando a versare un importo di fr. 15 000.– a titolo di provvigione ad litem (inc. 11.2006.41). Avesse inteso ottenere di più, la moglie avrebbe dovuto formulare una nuova richiesta in tal senso a tempo debito.
II. Sull'appello adesivo
III. Sull'assistenza giudiziaria in prima sede
IV. Sugli oneri processuali, le ripetibili e la richiesta di assistenza giudiziaria in appello
Riguardo agli oneri del giudizio odierno, nella misura in cui gli appelli sono divenuti senza oggetto – di per sé – farebbe stato per analogia l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile, secondo cui il giudice valuta sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non risultasse superato dagli eventi (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7). Data l'eccezionale particolarità della fattispecie, conviene tuttavia rinunciare al prelievo di tasse e spese in tale misura, compensando equitativamente le ripetibili.
Quanto agli oneri processuali e alle ripetibili relative alle altre richieste di giudizio, in esito all'appello principale la moglie risulta soccombere pressoché interamente. Essa chiedeva infatti di aumentare il contributo provvisionale per lei a fr. 6000.– mensili e di fissare quello per la figlia in fr. 1880.– mensili, rispettivamente in fr. 2050.– mensili dal maggio del 2010, con un differenza litigiosa rispetto a quanto stabilito dal Pretore, tra il 1° gennaio 2006 e il 20 aprile 2011 (morte del debitore alimentare), di oltre fr. 200 000.– per il contributo in suo favore lei e attorno a fr. 10 000.– per quello in favore di A__________. Essa postulava altresì il versamento di complessivi fr. 94 487.95, chiedendo di liberare un conto di risparmio intestato alla figlia con un saldo di fr. 18 878.50 e di accertare la sua proprietà esclusiva sui mobili e le suppellettili coniugali, come pure di vedersi rifondere spese e ripetibili per i due procedimenti. In definitiva essa si vede solo riconoscere un credito di fr. 1200.– nei confronti della successione del marito. Quanto a considerazioni sulla difficile situazione economica di lei, già si è detto che tali argomenti non sono di rilievo (consid. 13). Nelle circostanze illustrate si giustifica di rinunciare al prelievo della trascurabile quota a carico dell'appellato e di ridurre gli oneri processuali a carico dell'appellante, già ridotti per tenere conto delle richieste di giudizio ormai senza interesse (consid. 16). La ricorrente rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte, commisurata all'impegno profuso dal legale del marito nella stesura delle tre pagine di osservazioni dedicate alla trattazione delle richieste non divenute prive d'interesse.
Gli oneri dell'appello adesivo – a loro volta ridotti (sopra, consid. 16) – seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello adesivo non è stato intimato e non ha causato presumibili. L'esito del giudizio odierno non incide inoltre sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato. Quanto alla procedura per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, essa era gratuita anche in seconda sede (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 vLag) e non v'è ragione in concreto di derogare a tale precetto.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'interesse, in quanto ricevibile l'appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata è così riformato:
La successione fu AA 1 è tenuta a rifondere alla convenuta la somma di fr. 1200.–.
Ogni altra richiesta formulata dalle parti è respinta.
a) tassa di giustizia ridotta fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla successione fu AA 1 fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante principale è respinta.
Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria presentato dalla convenuta è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello adesivo è irricevibile.
Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico della successione fu AA 1. Non si assegnano ripetibili.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.