Incarto n. 11.2007.150
Lugano 15 aprile 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.16 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 17 gennaio 2007 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 3);
giudicando ora sul decreto del 11 settembre 2007 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 14 settembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto emesso l'11 settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio giuridico;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1954), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ l'11 giugno 1992. Non hanno figli. Il marito, già capo operaio dell'impresa di pulizia __________ di __________, è titolare dal 4 luglio 2007 della ditta individuale __________ di __________, attiva nello stesso settore. La moglie lavora come operaia per una ditta di orologeria, la __________ di __________. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2005, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1976 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi prima dalla sorella a __________ e poi in un appartamento, sempre a __________.
B. Adito il 9 marzo 2005 da AO 1 con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore supplente del Distretto di Bellinzona ha autorizzato il 30 settembre 2005 i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare per la moglie di fr. 915.– mensili dal febbraio del 2005. Su appello di AP 1 questa Camera ha poi ridotto il contributo a fr. 630.– mensili (sentenza inc. 11.2005.137 del 9 febbraio 2009).
C. Nel frattempo, statuendo con sentenza del 14 dicembre 2006, il Pretore ha respinto sia un'istanza del marito tendente alla riduzione del contributo alimentare della moglie sia una riconvenzione di quest'ultima (inc. DI.2006.38). Un appello presentato il 28 dicembre 2006 da AO 1 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 11.2007.1).
D. Con decreto del 15 dicembre 2006 il Pretore ha statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 nella causa volta alla modifica delle misure a protezione (inc. DI.2006.38), respingendola senza prelevare tasse né spese. Contro tale decisione AP 1 ha presentato ricorso il 22 dicembre 2006 a questa Camera, che l'ha accolto con decisione odierna (inc. 11.2006.156), per ottenere il conferimento del beneficio dell'assistenza giudiziaria in prima e seconda istanza.
E. Il 17 gennaio 2007 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore, chiedendo che il contributo alimentare per la moglie fosse soppresso dal 1° gennaio 2007. All'udienza del 12 marzo 2007 indetta per la discussione, la convenuta, allora patrocinata dall'avv. __________, ha proposto – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di respingere l'istanza, chiedendo anzi che il contributo fosse aumentato a fr. 1679.– mensili. Ultimata l'istruttoria, il 27 luglio 2007 le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro richieste. Statuendo con sentenza dell'11 settembre 2007, il Pretore ha respinto l'istanza e accolto parzialmente la riconvenzione, fissando il contributo alimentare per la moglie in fr. 960.– mensili dal 1° settembre 2007. La tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese sono state poste per due quinti a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 500.– per ripetibili ridotte (inc. DI.2007.16). Un appello presentato il 24 settembre 2007 da AO 1 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 11.2007.159).
F. Nel frattempo, con decreto dell'11 settembre 2007 il Pretore ha statuito sull'assistenza giudiziaria sollecitata da AP 1 per la causa di modifica delle misure a protezione (inc. DI.2007.16), respingendola senza prelevare tasse di giustizia e spese. Contro tale diniego il 22 dicembre 2006 AP 1 ha presentato a questa Camera un ricorso, oggetto dell'odierna decisione, per ottenere il conferimento del beneficio dell'assistenza giudiziaria e analoga richiesta essa formula per quanto riguarda questa sede.
G. Infine, in esito a un'istanza presentata dal marito il 26 luglio 2007, il 4 settembre 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________, precisando le modalità e la destinazione del provento, ha attribuito i mobili e le suppellettili al marito, ha riconosciuto a ogni coniuge la proprietà di quanto in suo possesso e il vicendevole diritto alla metà delle prestazioni d'uscita della cassa pensione accumulate durante il matrimonio (disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la fissazione dell'ammontare), senza riconoscere alla moglie contributi di mantenimento. Un appello presentato da AO 1 sullo scioglimento della comproprietà è stato respinto da questa Camera con sentenza del 23 gennaio 2012 (inc. 11.2009.170).
H. Il 17 gennaio 2013, in risposta al decreto del 4 gennaio del Presidente della Camera, la ricorrente ha comunicato che la sua parte del ricavo della vendita dell'abitazione coniugale ammonta a fr. 16 195.58, osservando però come gli onorari del suo patrocinatore non connessi alla sua richiesta di assistenza giudiziaria superi tale cifra. Così come richiesto, la ricorrente ha prodotto il 18 febbraio 2013 la tabella relativa a detti onorari.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la previgente procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.
I documenti acclusi al ricorso sono ricevibili, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 vLag).
Il Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria alla richiedente, poiché nella sentenza a modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale dell'11 settembre 2007 nel fabbisogno della moglie è stato previsto un importo di fr. 100.– mensili per le spese legali.
La ricorrente afferma di non poter far fronte alle spese processuali e di patrocinio, non avendo percepito per mesi (da febbraio a ottobre 2005 e da luglio a settembre 2007) il contributo di mantenimento da parte del marito e a causa della notevole riduzione del suo stipendio. La posta del suo fabbisogno per le spese legali di fr. 100.– mensili inoltre non sarebbe sufficiente per le spese legali visto che finora l'interessata ha accumulato un debito con lo Studio legale __________ di più di fr. 22 000.–, sicché con l'importo previsto dal Pretore nel fabbisogno occorrerebbero più di 20 anni per onorare siffatto debito. Essa sostiene dunque di essere indigente.
Nel previgente diritto ticinese applicabile alla procedura di prima istanza in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CPC, il beneficio dell'assistenza giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 vLag), ma anche al requisito della probabilità di buon esito della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), che una persona dotata di mezzi idonei, posta nelle medesime condizioni, non avrebbe ragionevolmente rinunciato ad agire solo per questioni di costi (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II, pag. 81 in basso con rinvii).
Indigenza nel senso dell'art. 3 vLag era data allorché il richiedente non fosse in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 135 I 223 consid. 5.1 con riferimenti; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezzava solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 2 consid. 2a; Rep. 1997 pag. 215). Per principio, spettava al richiedente rendere verosimile le sue ristrettezze finanziarie (DTF 125 IV 160 consid. 2a).
a) Nella fattispecie, il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria perché nella causa a cui essa si riferisce egli ha computato nel fabbisogno minimo della richiedente un importo mensile di fr. 100.– a titolo di spese legali. La ricorrente si considera non di meno indigente per il fatto di essere debitrice di pressoché fr. 23 000.– nei confronti dei suoi patrocinatori e di non avere ricevuto dal marito i contributi alimentari dovuti per i mesi da luglio a settembre 2007.
b) Ora, le entrate della ricorrente al momento della presentazione della domanda d'assistenza giudiziaria, pari a complessivi fr. 3092.30 mensili (salario netto fr. 2132.30 e contributo alimentare del marito fr. 960.–, sentenza dell'11 settembre 2007, inc. DI.2007.16, doc. C, consid. 4 e 6) superavano di poco meno di fr. 30.– il suo fabbisogno minimo (di fr. 3062.50 mensili, doc. C, consid. 5). Tuttavia, non vi sono motivi di dubitare dell'allegazione della ricorrente secondo cui non riceveva più da tre mesi i contributi dovuti dal marito (affermazione già presentata in prima sede, cfr. memoriale di conclusioni del 14 agosto 2007, ad 4), specie perché egli dal 1° luglio 2007 aveva iniziato un'attività indipendente e nelle sue conclusioni del 28 agosto 2007 (d 4) lamentava un'importante diminuzione dei propri redditi rispetto a quanto in precedenza computatogli dal Pretore. Senza tale introito mensile di oltre fr. 900.–, anche l'apposito importo di fr. 100.– mensili, le ripetibili di fr. 500.– concesse alla moglie in prima sede (doc. C, dispositivo n. 2) e la differenza di fr. 213.– mensili tra le spese di locazione effettive della ricorrente (fr. 987.–) e le spese riconosciute dal Pretore (fr. 1200.–) per parità di trattamento con il marito (doc. C, consid. 3) non bastano all'interessata per finanziare le spese legali e di patrocinio seppure solo della causa di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale. Il Pretore avrebbe quindi dovuto accertare l'indigenza della ricorrente nel senso dell'art. 3 vLag.
c) Per valutare lo stato di ristrettezza va però considerato non solo il reddito del richiedente ma anche la sua sostanza (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). La sua situazione finanziaria al momento del giudizio può d'altronde essere di rilievo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per revocare l'assistenza giudiziaria qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze (DTF 122 I 5 seg.).
d) In esito alla procedura di scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di __________ ordinato in sede di divorzio (sopra, ad G), il 7 novembre 2012 il marito l'ha acquistata all'asta per fr. 500 000.–. Alla moglie è spettato un utile di fr. 16 195.58 (cfr. conteggio del notaio allegato allo scritto del 17 gennaio 2013 della ricorrente nell'inc. 11.2006.156), attualmente depositato sul conto clienti del suo patrocinatore, il quale fa valere in merito un credito complessivo di fr. 19 788.80 per prestazioni professionali fornite alla ricorrente all'infuori della procedura per cui è chiesta l'assistenza giudiziaria (cfr. scritto del 18 febbraio 2013). Ebbene la maggior parte di queste prestazioni risultano direttamente o indirettamente connesse alla realizzazione del fondo nel quadro della procedura di scioglimento, sicché non si può considerare che la ricorrente disponga di una sostanza netta a cui possa attingere per pagare le spese della procedura oggetto del ricorso. Essa va pertanto ritenuta indigente nel senso dell'art. 3 vLag.
Nella fattispecie, il Pretore ha motivato il diniego dell'assistenza giudiziaria riferendosi unicamente al requisito dell'indigenza senza esaminare quello relativo alla parvenza di buon diritto. Risulta in ogni caso dagli atti che la conclusione tendente alla reiezione dell'istanza volta alla soppressione del suo contributo era provvista di probabilità di successo, tanto che il Pretore le ha integralmente dato ragione su questo punto. Vero è che nella stessa decisione egli ha però accolto la riconvenzione solo in parte (aumento del contributo da fr. 915.– a fr. 960.– anziché i fr. 1679.– richiesti). La riconvenzione non appariva però d'acchito priva di possibilità di esito favorevole e il suo valore litigioso era comunque molto più limitato di quello dell'istanza del marito. Ne discende che anche il requisito di parvenza di buon fondamento è da considerare adempiuto, di modo che il ricorso merita accoglimento.
a) Dalla nota professionale prodotta il 4 aprile 2013 si evince in concreto che la ricorrente ha calcolato l'onorario di prima sede, di fr. 1372.– (fino all'inoltro del memoriale conclusivo il 14 agosto 2007), in base al tempo profuso nell'adempimento del mandato (7 ore 36 minuti alla tariffa di fr. 180.– l'una, tranne per due scritti fatturati fr. 200.– l'ora). Il Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di stabilire tuttavia che l'onorario di un patrocinatore in una procedura a tutela dell'unione coniugale è disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e varia dal 30 all'80% di quello “normale”, ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv. 1 TOA in materia di separazione o divorzio (sentenza inc. 19.2002.13 del 22 ottobre 2002, consid. 2 con riferimenti; v. anche BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag. 59). Trattandosi di un caso di assistenza giudiziaria, l'onorario così ottenuto andava poi ridotto del 30% in ossequio all'art. 6 cpv. 2 Lag. Il problema è che, come il Consiglio di moderazione aveva già avuto modo di rilevare, le riduzioni dell'art. 15 TOA (di regola il 20%) e dell'art. 6 Lag (30%) solevano rendere l'onorario del patrocinatore manifestamente inadeguato. Verificandosi quest'ultima ipotesi, si applicava quindi la tariffa non tanto secondo la lettera, quanto secondo le esigenze minime del diritto federale, riconoscendo al patrocinatore un onorario che coprisse almeno le spese generali dell'ufficio per il tempo necessario a un solerte e corretto svolgimento del patrocinio, ovvero fr. 154.– orari pari al 70% dell'onorario pieno di fr. 220.– orari (sentenza inc. 19.2004.17 del 26 giugno 2006, consid. 6 e 7). Il Tribunale federale ha poi precisato, nondimeno, che un patrocinatore d'ufficio non poteva più essere remunerato meno di fr. 180.– orari, IVA non compresa (DTF 132 I 213 del 6 giugno 2006, consid. 8), e il Consiglio di moderazione ha allineato la propria giurisprudenza a quella federale (sentenza inc. 19.2005.14 del 24 agosto 2006, consid. 6).
b) L'onorario della ricorrente va fissato pertanto in fr. 1368.– (7.6 ore x fr. 180.–), a cui si aggiungono fr. 275.– di spese (che per semplicità includono le spese di seconda istanza) e l'IVA al 7,6% (tasso valido dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2010), ossia complessivamente fr. 1767.90.
La procedura intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria era di principio gratuita, salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 vLag). Per quel che è delle ripetibili correlate a tale ricorso, di norma lo Stato non soccombeva ove non fosse parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, però, la contesa opponeva proprio il ricorrente allo Stato. Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittoriosa sul principio, non avrebbe diritto a un'indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato. Nella fattispecie, la ricorrente ha esposto per la seconda sede un onorario di fr. 1356.30 (7 ore 32 minuti alla tariffa di fr. 180 l'una, tenuto conto che la durata delle sei ultime prestazioni indicate nel conteggio è stata per errore duplicata). La posizione “Analisi incarto per risposta a Tribunale su nostri onorari” va tuttavia ridotta a un'ora, perché l'eventuale riordino degli altri incarti va fatturato nell'incarto che concerne, sicché vengono riconosciute al massimo 5½ ore a fr. 180.– l'una, oltre all'IVA del 7.6% su fr. 810.– e dell'8% su fr. 180.–, per un totale arrotondato di fr. 1066.–.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il diritto cantonale preclude allo Stato ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 vLag). Da parte sua, la ricorrente potrebbe tutt'al più impugnare l'ammontare dell'indennità assegnatale per ripetibili. Il valore litigioso della causa, pari alla rimunerazione chiesta dal patrocinatore della ricorrente nella procedura di cui all'inc. DI.2007.16 (fr. 1372.–), rimane al di sotto della soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è riformato come segue:
AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, la cui nota d'onorario è così tassata:
a) onorario fr. 1368.–
b) spese fr. 275.–
fr. 1643.–
IVA (7.6%) fr. 124.90
fr. 1767.90
.
La richiesta di assistenza giudiziaria in sede di ricorso è dichiarata senza oggetto.
Notificazione:
–; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.