11.2007.121

Incarto n. 11.2007.121

Lugano, 20 aprile 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.54 (successione estera: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 27 marzo 2006 da

AO 1, (patrocinata dall'avv. , )

contro

dott. AP 1, (patrocinato dall'avv. RA 2, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 agosto 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 2 agosto 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 agosto 1997 __________ (1915) e suo nipote dott. AP 1 (1951), cittadini italiani domiciliati a , hanno aperto alla filiale __________ di __________ un conto congiunto (cifrato) n. __________ denominato “”. __________ è deceduto a __________ il 28 aprile 2005, lasciando due testamenti olografi: l'uno del 4 aprile 2004, pubblicato il 20 gennaio 2006, e l'altro del 21 dicembre 2004, pubblicato già il 12 maggio 2005. Nel primo egli ha istituito “erede del suo patrimonio” la nipote AO 1 (1958), sorella di AP 1. Nel secondo ha confermato di lasciare a AO 1 “la piena eredità” dei suoi titoli e del suo contante depositato presso la Banca . Interpellata da AO 1, la __________ di __________ ha comunicato il 24 febbraio 2006 che alla morte di __________ si trovavano sul conto n. __________ “” averi per complessivi fr. 768 790.47. Essa ha rifiutato invece ogni informazione successiva al 28 aprile 2005 con l'argomento che, trattandosi di un conto congiunto munito di “clausola di esclusione degli eredi”, la relazione continuava con il contraente superstite, ovvero il dott. AP 1, unico a poter disporre del conto.

B. Il 27 marzo 2006 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, postulando l'emanazione di due provvedimenti cautelari: il blocco immediato del conto n. __________ “__________” e l'edizione dalla __________ di “tutta la documentazione relativa alla relazione cifrata (…) dalla data di apertura sino ad oggi”. Statuendo l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha decretato il blocco del conto e ha convocato le parti in udienza. Al contraddittorio, tenutosi il 27 giugno 2006, AP 1 ha chiesto al Pretore di respingere l'istanza e di revocare il decreto cautelare del 28 marzo 2006 o, in subordine, di limitare il blocco alla metà degli averi in conto. Egli ha instato altresì perché la sorella fosse tenuta a depositare una garanzia di fr. 50 000.– a copertura dell'eventuale danno, così come a fornire una cauzione di fr. 50 000.– a copertura delle spese e delle ripetibili, con obbligo di promuovere entro 60 giorni l'azione di merito. AO 1 ha replicato, confermando la propria domanda e postulando il rigetto di quelle avversarie. Il convenuto ha ribadito in duplica le sue proposte, salvo desistere dalla richiesta di garanzia.

C. Dopo l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del

14 marzo 2007, AO 1 ha reiterato la sua istanza cautelare, rinunciando nondimeno all'edizione di documenti dalla __________, si è opposta al versamento della cauzione e ha definito priva d'oggetto l'assegnazione del termine per promuovere la causa di merito, avendo essa introdotto l'8 settembre 2006 una petizione d'eredità davanti al Tribunale di __________. Nel suo allegato conclusivo del 12 marzo 2007 AP 1 ha chiesto di respingere l'istanza cautelare, subordinatamente di limitare la portata del blocco alla metà degli averi in conto, e di condannare l'istante a versare una cauzione processuale di fr. 50 000.–. Con decreto cautelare del 2 agosto 2007 il Pretore ha confermato il blocco della relazione bancaria ordinato senza contraddittorio, ha respinto la domanda di cauzione e ha fissato all'istante un termine di 60 giorni per promuovere, ove ciò non fosse ancora avvenuto, la causa di merito. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1500.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili.

D. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 13 agosto 2007 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il provvedimento cautelare sia revocato o, in subordine, limitato alla metà dei valori in conto, e che l'istante sia tenuta a prestare una cauzione processuale di fr. 25 000.–. Nelle sue osservazioni del 17 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.

Considerando

in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore nell'ambito di una procedura appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche nell'ipotesi di decreti emanati prima dell'introduzione della causa (art. 381 CPC). Se in concreto si pensa che il 28 aprile 2005 si trovavano depositati sul conto cifrato averi per complessivi fr. 768 790.47 e che il convenuto non pretende di avere eseguito prelevamenti o trasferimenti significativi prima del blocco (intervenuto il 28 marzo 2006), si può ragionevolmente presumere che il valore litigioso dell'azione di merito sia di almeno fr. 8000.–. Sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. Nella fattispecie il Pretore ha passato al vaglio i requisiti cui l'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di provvedimenti cautelari, definendo pacifica l'urgenza e altrettanto il rischio di danno considerevole. A mente sua “le ragioni dell'istante, se confer­ma­te con il giudizio di merito, non potrebbero verosimilmente, senza blocco del conto bancario, trovare pratica concretizzazione poiché il convenuto avrebbe la facoltà di operare su questo conto, così come la banca gli ha sempre riconosciuto, e di prosciugarlo con intuibile grave inconveniente e notevole pregiudizio per l'interessata che difficilmente potrebbe rientrare in possesso degli importi depositati”. Quanto alla parvenza di buon diritto insita nella causa di merito, il Pretore ha rilevato che l'istante aveva indicato con chiarezza quale azione intendesse promuovere davanti al foro competente. La questione “maggiormente dibattuta fra le parti” – egli ha continuato – è legata alla titolarità degli averi in conto, che AP 1 rivendica come propri siccome provento della sua attività lucrativa. Secondo il Pretore, tuttavia, AO 1 può legittimamente vantare qualità di erede e non è escluso che riesca ad affermare diritti sulla relazione bancaria, soprattutto alla luce di una lettera autografa in cui __________ le confidava l'8 aprile 2004 che sul conto erano depositati “i risparmi di una vita”. Il litigio vertendo poi sul diritto di disporre dell'intero conto, il Pretore ha respinto l'ipotesi di un blocco limitato alla metà del saldo. E per finire egli ha respinto anche

l'istanza di cauzione presentata da AP 1, ritenuta contraria all'art. 17 della Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile (RS 0.274.12), che vieta di imporre depositi processuali ai cittadini degli Stati contraenti, tra cui l'Italia.

  1. La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi di conti bancari a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia è data (rassegna completa di giurisprudenza ticinese in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette Sandoz, Zurigo 2006, pag. 349 segg.). Il giudice svizzero dei provvedimenti conservativi applica la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio ordinamento (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), seppure provvedimenti del genere non siano previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito (lex causae: RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4 con rinvii). A giusto titolo il Pretore ha esaminato dunque la misura richiesta, in concreto, facendo capo all'art. 376 cpv. 1 CPC.

  2. L'appellante esordisce con una propria narrativa di “antefatti” nei quali allega la sua versione degli eventi (appello, punto 1). Così argomentando, tuttavia, egli dimentica di trovarsi non più davanti al giudice naturale, bensì dinanzi a un'autorità di ricorso. E in un appello non basta contrapporre la propria esposizione dell'accaduto a quella del Pretore: occorre indicare quale accertamento del primo giudice sia erroneo oppure quale accertamento il primo giudice avrebbe omesso di compiere e perché quel determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione (v. l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). I fatti constatati in una sentenza di primo grado, in altri termini, non possono essere integrati solo per un astratto esercizio di completezza. Al proposito non giova quindi attardarsi.

  3. Sostiene l'appellante che al momento di aprire il noto conto congiunto __________ era perfettamente informato delle conse­guenze, in particolare del fatto che in caso di premorienza, essendo stata firmata una “clausola di esclusione degli eredi”, la relazione bancaria sarebbe proseguita con il contraente superstite. Eppure egli nulla ha intrapreso per modificare tale condizione, accomo­dandosi della circostanza che, una volta rimasto solo, il contitolare potesse disporre del saldo. L'appellante sottolinea

inoltre che beneficiario del conto era lui stesso, come dimostra l'acronimo “” (), avendo egli aperto la relazione bancaria per l'evenienza in cui avesse dovuto affrontare un divorzio. Del resto – egli soggiunge – come sacerdote lo zio fruiva unicamente di “modesti introiti pensionistici”, mentre egli godeva di notevoli redditi grazie al suo studio di dentista, che ha cessato l'attività il 31 dicembre 2002, tanto che dopo di allora il conto non è più stato alimentato. Se poi si considera che AO 1 ha aspettato otto mesi prima di far pubblicare il testamento del 4 aprile 2004 e quasi un anno prima di interpellare l'__________ – egli epiloga – non si vede quale fosse l'urgenza del provvedimento (appello, punto 2.1).

L'asserto precorre largamente il merito della lite, esulando dai limiti del contenzioso cautelare. Sapere a chi appartengano gli averi depositati sul conto congiunto, quale sia la loro origine, quali fossero le intenzioni dei contitolari all'apertura della relazione bancaria, quali possibilità avesse __________ di modificare la “clausola di esclusione degli eredi”, quale validità possa essere riconosciuta ai due testamenti olografi sono tutti interrogativi che dovrà sciogliere – se mai – il tribunale italiano. Il giudice ticinese deve limitarsi a indagare i presupposti cumulativi dell'art. 376 cpv. 1 CPC: la necessità di procedere con urgenza, la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, fermo restando che il provvedimento cautelare deve limitarsi allo stretto indispensabile, ovvero rispettare il principio della proporzionalità, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione imposta (principi riassunti in: I CCA, sentenza inc. 11.2003.85 del 13 luglio 2005, consid. 2 con richiami).

È vero che l'appellante sembra contestare il requisito dell'urgenza quando rileva che AO 1 ha aspettato otto mesi prima di far pubblicare il testamento del 4 aprile 2004 e quasi un anno prima di interpellare l'__________. A parte il fatto però che davanti al Pretore egli non ha eccepito nulla del genere, non si deve trascurare che, deceduto __________ il 28 aprile 2005, già il 12 maggio 2005 la nipote ha fatto pubblicare il testamento del 21 dicem­bre 2004 in cui lo zio dichiarava di lasciarle “la piena eredità” dei suoi titoli e del contante depositato presso la Banca __________ (doc. A, allegato C). Certo, il (precedente) testamento del 4 aprile 2004 è stato pubblicato solo il 20 gen­naio 2006, ma l'interessata ha reso verosimile di averlo “successivamente rinvenuto” (atto di notorietà doc. E, 1° foglio in fondo) e nessun elemento induce a desumere che, una volta trovato l'atto, essa abbia tardato nel consegnarlo a un notaio. Né risulta che AO 1 abbia aspettato quasi un anno prima di interpellare __________. Solo una volta scoperto il testamento del

4 aprile 2004, in effetti, essa ha saputo di essere, oltre che destinataria della “piena eredità” dei titoli e del contante depositato dallo zio presso la Banca __________, “erede del suo patrimonio”. E il 23 febbraio 2006 un avvocato __________, rappresentate di lei, ha visitato la filiale __________ di __________, che il giorno dopo ha reagito per scritto (doc. G). Né l'istante ha esitato in seguito, ove si consideri che il 27 marzo 2006 ha adito la via giudiziaria, rivolgendosi al Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Non si può dire pertanto che eventuali remore dell'istante abbiano vanificato l'urgenza di intervenire cautelarmente per tutelare l'integrità della successione.

  1. A parere dell'appellante il contitolare superstite di un conto congiunto è perfettamente legittimato a disporre del saldo, come prevedono le condizioni generali firmate nel caso in esame al­l'apertura della relazione bancaria, sicché un blocco cautelare può essere ottenuto solo nell'ambito di un'azione diretta contro l'istituto di credito. Gli eredi del contitolare defunto – egli rammenta – hanno solo un diritto d'informazione nei confronti della banca. Il diritto di disposizione del contitolare superstite non è contrastato né dal “formulario A” sottoscritto all'apertura del conto né dall'ipotesi che la banca conosca possibili eredi del contitolare premorto. In qualità di contitolare superstite egli non può quindi essere inibito nei suoi diritti di disposizione, i quali non sono suscettibili di cagionare danno alcuno (appello, punto 2.2).

Una volta di più l'appellante perde di vista l'oggetto del procedimento cautelare, che non tende a menomare la legittimità dei suoi poteri di disposizione sul conto, ma solo – si ripete – a salvaguardare l'integrità della successione. Comunque sia, non si disconosce che le condizioni generali di __________ firmate da __________ e AP 1 il 29 agosto 2002 (in sostituzione di precedenti condizioni generali risalenti al 27 agosto 1997) prevedono (doc. G, 5° foglio):

  1. In caso di decesso di uno dei contitolari, soltanto il/i contitolare(i) superstite(i) e tutti i procuratori avranno, nei confronti di __________ e nella misura summenzionata, il diritto di disporre dei valori e degli averi depositati. Su richie­sta di un erede legittimatosi nelle forme previste dalla legge quale erede legittimo, oppure erede istituito del contitolare deceduto, __________ è autorizzata a rilasciare informazioni – nel quadro delle vigenti norme di legge – sulla relazione di deposito/conto, come pure a rivelare il/i nome(i) del/dei contitolare(i) e di eventuali procuratori.

Se non che, come stabilisce la clausola successiva:

  1. Le condizioni summenzionate regolano esclusivamente i rapporti giuridici dei contitolari nei confronti di __________, senza tener conto dei rapporti personali, in particolare dei diritti di proprietà dei contitolari e dei loro eredi.

Le disposizioni predette disciplinano pertanto le relazioni fra i contitolari e la banca, ma non pregiudicano le spettanze degli eredi del contitolare premorto né istituiscono il contitolare superstite – ammesso e non concesso che ciò sia possibile – erede o legatario. Che AO 1 non possa rendere responsabile la banca qualora l'appellante disponga (o abbia disposto prima del blocco) degli averi in conto ancora non significa, poi, che esercitando i suoi legittimi poteri di disposizione AP 1 non possa recar danno. Il pregiudizio non consiste in effetti nell'eventuale sottrazione di valori spettanti alla sorella (le cui pretese rimangono tutte da dimostrare in sede di merito), bensì nel­l'eventuale distrazione di beni dal compendio successorio. Tant'è che il provvedimento cautelare tutela l'integrità dell'asse ereditario, non le aspettative di AO 1. E che in concreto una successione esista è senz'altro verosimile, a un sommario esame come quello preposto al­l'emanazione di un decreto cautelare: da un lato AO 1 ha confortato la sua qualità di erede con due testamenti olografi dello zio, dall'altro lo zio risultava contitolare (e non solo procuratore o mandatario) di un conto all'__________.

Si aggiunga che l'opinione dell'appellante, secondo cui un blocco cautelare del conto congiunto sarebbe prospettabile solo nell'ambito di un'azione diretta contro l'istituto di credito, è manifestamente destituita di consistenza. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, provvedimenti cautelari possono colpire – almeno nel diritto svizzero – non solo le parti, ma anche terzi, in particolare chi detenga l'oggetto litigioso in forza di un diritto

reale o obbligatorio (RtiD I-2008 pag. 1093 consid. 5b con numerosi rinvii). Nell'ipotesi in cui un erede rivendichi come beni della succes­sione determinati averi depositati su un conto bancario intestato al defunto o ad altri eredi, la banca può vedersi ordinare pertanto a titolo cautelare – quantunque estranea alla lite – il blocco del conto. Anche su questo punto l'appello manca perciò di buon diritto.

  1. Per l'appellante “la dubbiosità (formale e materiale) delle disposi­zioni testamentarie non è solo idonea a privare AO 1 di ogni diritto ereditario nella causa successoria di merito, ma addirittura è tale da impedire anche in un giudizio meramente sommario (…) di riconoscerle qualsivoglia parvenza di buon fondamento”. A suo avviso, già come sono redatti, i due testamenti lasciano chiaramente intendere che il conto congiunto presso l'__________ non rientra nel compendio dell'eredità, al punto che nessuno dei due atti lo menziona. La nota “clausola di esclusione degli eredi” è stata voluta “non già solo per gli effetti liberatori nei confronti della banca, ma proprio siccome determinata dai rapporti di proprietà del dott. AP 1 su quei fondi”, sicché

il conto “non appartiene alla massa ereditaria del de cuius” e

l'istante non può vantare alcuna pretesa successoria su di esso (appello, punto 3).

Quanto precede dimostra ulteriormente che il convenuto identifica il giudizio provvisionale con una sorta di anticipazione della sentenza di merito, partendo dall'idea che il fumus boni iuris cui si riferisce l'art. 376 cpv. 1 CPC sia dato solo qualora una prognosi di merito formulata con giudizio sommario appaia favorevole. In realtà la parvenza di buon esito difetta solo qualora

l'azio­ne di merito appaia già a prima vista infondata o con scarse probabilità di successo (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 355, n. 211). Nel testamento del

4 aprile 2004 __________ ha disposto (doc. C, 4° foglio):

Intendo (…) lasciare erede del mio patrimonio la mia nipote AO 1 (…), la quale diventerà erede di quanto possiedo, dopo la mia scomparsa.

Inoltre, in data odierna, intendo togliere la delega e la firma sul conto n. __________ presso la Banca __________ in __________ concessa a mio nipote AP 1.

Così come intendo togliere la delega e la firma a mio nipote AP 1 su

il conto corrente n. __________ sul quale si trovano depositati in data odierna

€ 101 609.07.

Nel secondo testamento, del 21 dicembre 2004, egli ha stabilito:

Io __________ detto __________ (…) lascio in piena eredità a mia nipote AO 1 titoli e liquidi in deposito presso la Banca __________

Dichiaro d'aver scritto quanto sopra, in piena facoltà fisica e mentale.

Il deposito dei miei averi è intestato a __________ presso la Banca __________.

Pretendere che la validità di simili testamenti sia dubbia perché “redatti in modo incomprensibilmente unilaterale e in forma olografa, che impedisce qualsivoglia verifica sulla libertà di autodeterminazione del testatore” non è serio. Se così fosse, ogni testamento olografo andrebbe revocato in dubbio già per la sua natura. Quanto al fatto che il conto congiunto presso l'__________ non sia menzionato in nessuno dei due testamenti, l'argomentazione poco sussidia. Le due relazioni alla Banca , invero, figurano nel primo testamento perché __________ intendeva togliere – dopo la morte – a AP 1 ogni facoltà di disporre in quanto procuratore o mandatario. Non si vede come egli avrebbe potuto fare altrettanto con il conto all', cointestato al nipote.

Il mero fatto che quel conto non sia accen­nato in nessuno dei due testamenti ancora non permette di dedurre quindi – nemmeno a un sommario esame – che il disponente intendesse lasciare l'intero saldo in eredità al convenuto, né che la “clausola di esclu­sione degli eredi” abbia qualsivoglia valenza verso terzi, né tanto meno che una petizione di eredità sarebbe già a prima vista infondata o con scarse probabilità di successo. Che poi un'azione del genere abbia secondo il diritto italiano – come secondo il diritto svizzero – natura reale è pacifico e che possa essere diretta – diversamente da quanto prevede il diritto svizzero – anche contro un coerede è assodato (sentenza del Tribunale federale 5C.279/1999 del 22 febbraio 2000, consid. 2c/aa con rinvii). Nulla induce quindi a ravvisare nella fattispecie una mancanza di fumus boni iuris.

  1. L'appellante fa notare che in una lettera alla nipote, dell'8 aprile 2004, __________ così scriveva, raccontando di una sua trasferta insieme con lui alla filiale __________ di __________ (doc. F):

Siamo andati e venuti quasi senza una parola. (…) Non so quanto abbia

[AP 1] sul suo conto (tempo fa mi à detto che ne à più di me…!).

Allora perché tanta ingordigia? Nel frattempo io ho contattato il signor __________, consulente finanziario di __________] che tiene il mio conto. Mi sono fatto dare il biglietto da visita firmato. Sapete a chi rivolgervi nel caso della mia scomparsa. Sul mio conto ci sono i risparmi di una vita: lire 953 028 604.

Il __________ mi à detto che alla mia scomparsa tu hai diritto alla metà della somma che sopra ho citato. Ora sapete a chi presentarvi e bloccare il tutto. Se non molla minacciate di denunciarlo! (…)

Ti lascio dunque in eredità la metà della somma sopra citata e ti giuro che il tutto corrisponde a verità.

Secondo l'appellante lo stesso testatore non considerava quindi come sua più della metà del saldo in conto congiunto, onde la sproporzione di un blocco totale. A maggior ragione ove si pensi – egli soggiunge – che il 6 maggio 2004 lo zio aveva ancora costituito insieme con lui un deposito congiunto di titoli a __________, deposito che sussisteva ancora il 31 dicembre 2005 (doc. 4). Ciò dimostrerebbe che AO 1 non è l'unica erede dello zio (appello, punto 4).

Da quest'ultima conclusione, inconferente, va subito sgombrato il campo. Fosse anche verosimile che – contrariamente a quanto sembra evincersi dai due testamenti olografi – l'istante non sia l'unica erede di __________, ciò non impedirebbe alla medesima di sollecitare provvedimenti cautelari per proteggere l'integrità della successione. Quanto all'esistenza di altri conti congiunti in Italia, mal si comprende perché essi dovrebbero ostare al blocco del conto in Svizzera.

Più delicata è la critica connessa alla portata del blocco. Il Pretore ha “congelato” l'intero conto presso l'__________ con l'argomento – invero laconico – che sussistono “contestazioni circa il diritto di disporre dello stesso” (decreto cautelare, consid. 8 in fine). Il blocco però ha natura reale, come l'azione che è chiamato ad assistere (sopra, consid. 7 in fine), e può colpire solo beni che pertengono al presumibile compendio ereditario. Alla successione fu __________ non appartiene il conto come tale, bensì quanto il de cuius ha versato sulla relazione bancaria. Né il blocco ha funzione di garanzia per le pretese ereditarie del­l'istante, come parrebbe credere quest'ultima (“Non è purtroppo possibile neppure stabilire se gli averi depositati sul conto siano sufficienti per soddisfare le pretese ereditarie della signora AO 1”: osservazioni all'appello, pag. 12 n. 4.1.2).

Ora, nella lettera dell'8 aprile 2004 __________ affermava che sul conto congiunto all'__________ “ci sono i rispar­mi di una vita: lire 953 028 604”, lasciando intendere che l'appellante non avesse contribuito ad alimentare il saldo. Se non che, per finire egli dichiarava di lasciare alla nipote solo “la metà della somma sopra citata”. E se si considera che appena quattro giorni prima egli

aveva scritto, nel testamento del 4 aprile 2004, che istituiva la nipote “erede del suo patrimonio”, a un esame di verosimiglianza la conclusione può essere solo quella per cui egli riteneva “suo patrimonio” non più della metà del­l'avere in conto. Ch'egli si trovasse in errore o credesse a torto di non poter disporre dell'intero conto è teoricamente possibile, ma non per ciò solo verosimile. Sul conto poi dopo il 31 dicembre 2002 non è più confluito nulla (appello, pag. 3 n. 1.1; il testimone __________ ha parlato addirittura del 2001: deposizione del 5 dicembre 2006, pag. 7 in alto), sicché alla morte del testatore, il 28 aprile 2005, la situazione non doveva essere apprezzabilmente diversa. Nelle condizioni descritte non si vede perché il blocco dovrebbe gravare più di quanto lo stesso testatore reputava appartenergli. Al riguardo l'appello riesce dunque provvisto di fondamento e la portata del provvedimento cautelare va ricondotta a fr. 384 395.23 (la metà di fr. 768 790.47).

  1. Nel seguito del memoriale l'appellante elenca una serie di risultanze ch'egli trae dall'istruttoria, senza correlarle però ad alcuna argomentazione del Pretore (appello, punto 5), come se questa Camera fosse un altro giudice naturale cui incombe di accertare i fatti sulla base dell'assunzione probatoria. Slegati da qualsiasi censura rivolta all'opinione del Pretore, simili argomenti vanno dichiarati d'acchito irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

  2. Infine il convenuto allude, nella chiusa dell'appello, ai requisiti cumulativi dell'art. 376 cpv. 1 CPC, contestando sinteticamente l'urgenza, il rischio di notevole pregiudizio e la parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito (appello, punto 6). Si tratta di questioni già ampiamente trattate nei considerandi che precedono, per di più con riferimento alle stesse affermazioni ribadite dell'appellante, sulle quali non soccorre ripetersi.

  3. Per concludere l'appellante dichiara di mantenere “la richiesta di cauzione, contestando le conclusioni pretorili” (appello, punto 7). Egli non spende una parola tuttavia per illustrare il suo punto di vista, ciò che rende la critica irricevibile per totale assenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto alla circostanza di ribadire “integralmente le argomentazioni di fatto e di diritto di cui agli allegati introduttivi”, ciò non fa che confermare l'improponibilità della contestazione. Come la giurisprudenza ha già rammentato in vari contesti, il generico rinvio ad allegazioni contenute in memoriali di prima sede non è ammissibile in appello (richiami in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309 CPC).

  4. Ne segue che l'appello merita accoglimento nella misura in cui mira a ridurre la portata del blocco sul conto congiunto alla metà del saldo depositato il 28 aprile 2005. Per il resto esso va respinto in quanto ammissibile. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), lievemente più elevato per quanto concerne l'appellante, che esce sconfitto anche sulla richiesta di fr. 50 000.– inerente alla domanda di cauzione. Non avendo egli dichiarato l'ammontare del saldo in conto il giorno del blocco, equitativamente si giustifica di porre a suo carico tre quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili.

Il dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado segue identica sorte. Davanti al Pretore l'istante ha invero desistito dall'edizione dalla __________ di “tutta la documentazione relativa alla relazione cifrata (…) dalla data di apertura sino ad oggi”, ciò che equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375). Il convenuto ha desistito a sua volta, però, dalla richiesta di garanzia di fr. 50 000.– a copertura dell'eventuale danno. Equitativamente non si giustifica perciò di adottare una chiave di riparto diversa.

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso può ritenersi eccedere non solo la soglia di appellabilità (sopra, consid. 1), ma anche quella di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

  1. L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che in sostituzione del decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 28 marzo 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città è fatto ordine alla __________, filiale di , di procedere al blocco immediato della relazione cifrata n. __________ “” fino a concorrenza di fr. 384 395.23.

  2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1500.– sono poste per due quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 400.– per ripetibili ridotte.

Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e il decreto impugnato è confermato.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr. 50.–

fr. 800.–

da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 400.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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