Incarto n. 11.2007.108

Lugano 26 marzo 2010/rs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa IU.2002.100 (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza dell'11 marzo 2002 dal

AO 1 (patrocinato dall' PA 2)

contro

AP 1 (patrocinata dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso per cassazione”) del 25 giugno 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 ha acquistato nel 1993 la particella n. 688 RFP di __________ (ora RFD di __________, sezione __________), ricavata dal frazionamento della vecchia particella n. 177 RFP di , allora proprietà dell'. A sud di tale fondo si trovano le particelle n. 659, 660 e 661, attraversate da una strada privata carrozzabile che dalla pubblica via raggiunge, passando anche su altre proprietà, la parte più elevata della particella n. 688. Il lato est di quest'ultimo fondo è lambito da un'altra strada privata carrozzabile, larga 2.8 m, che corre sulla particella n. 177, proprietà di __________ – ricavata anch'essa da un vecchio fondo portante lo stesso numero – e prosegue verso sud sulla particella n. 179, appartenente ad AP 1, dove sbocca sulla strada cantonale.

B. Il 25 luglio 1994 AO 1 ha promosso causa contro i proprietari dei fondi n. 659, 660 e 661 per ottenere un diritto di passo necessario lungo la strada che attraversa quei terreni. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto l'azione il 29 dicembre 1997, ma tale sentenza è stata riformata da questa Camera, che il 18 gennaio 2000 ha respinto la petizione (inc. 11.1998.23). Un ricorso per riforma presentato da AO 1 al Tribunale federale è stato respinto da quest'ultimo con sentenza 5C.64/2000 del 4 aprile 2000.

C. AO 1 ha convenuto il 18 ottobre 2000 __________ davanti al medesimo Pretore, chiedendo che dietro versamento di un'indennità di fr. 8000.– fosse iscritta a carico della particella n. 177 una servitù di accesso necessario, pedonale e veicolare sulla strada già esistente in favore della sua particella n. 688 (inc. OA. 2000.624). Accortosi che lo sbocco della strada sulla pubblica via si trova sulla particella n. 179, proprietà di AP 1, con istanza dell'11 marzo 2002 egli ha promosso causa anche nei confronti di quest'ultima per ottenere la concessione di un identico diritto di passo. Alla discussione dell'11 aprile 2002 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto del 18 settembre 2002 il Pretore ha ordinato la congiunzione delle due azioni per l'istruttoria. Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 16 giugno 2004 l'attore ha riaffermato le proprie richieste di giudizio, salvo precisare il tracciato e la superficie su cui si sarebbe dovuto esercitare il passo. Nel suo allegato del 21 giugno 2004 il convenuto ha mantenuto anch'egli le proprie domande.

D. Statuendo con sentenza del 21 maggio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere una servitù di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 179 in favore della particella n. 688 conformemente a una planimetria annessa al giudizio e ha fissato in fr. 1382.30 l'indennità da versare dall'istante. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili. Quello stesso giorno il Pretore ha accolto anche la petizione presentata da AO 1 nei confronti di __________ (inc. OA.2000.624).

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un “ricorso per cassazione” del 25 giugno 2007 nel quale chiede di rigettare l'istanza e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Il 13 luglio 2007 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello, accertato che il Pretore aveva fissato un valore litigioso superiore a fr. 30 000.–, ha dichiarato il ricorso per cassazione irricevibile, trasmettendo gli atti a questa Camera (inc. 16.2007.56). Nelle sue osservazioni del 3 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello.

F. Accertata la necessità di aggiornare i dati agli atti sotto il profilo del diritto amministrativo, il 17 agosto 2009 questa Camera ha domandato informazioni di natura pianificatoria al Comune di __________ e il 27 ottobre 2009 ha sollecitato ragguagli sulle zone di protezione delle acque sotterranee al Comune di __________. Alle risposte del 13 ottobre 2009 e del 18 gennaio 2010 entrambe le parti hanno formulato osservazioni, AP 1 l'8 febbraio e AO 1 il 24 febbraio 2010.

Considerando

in diritto: 1. L'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1992, pag. 233 in basso). Il valore litigioso è, come in tutte le cause relative a servitù, quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; Poudret, op. cit., vol. I, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha accertato il 2 luglio 2007, su invito del presidente della Camera, che il valore litigioso supera fr. 30 000.–. Nulla induce a reputare tale valutazione manifestamente inattendibile, né le parti l'hanno messa in dubbio. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che l'attore ha intrapreso tutto il possibile per ottenere l'accesso al proprio fondo per mezzo del passo pubblico previsto dal piano regolatore, ma che ogni sforzo è stato vanificato dalla pervicace inattività del Comune. Ciò premesso, egli ha constatato che la particella n. 688 non è collegata alla pubblica via e che il passaggio prospettato dall'attore sulla strada esistente lungo l'originaria particella n. 177, proprietà di __________ (inc. OA.2000.624) rispetta i principi dell'art. 694 CC: prende in considerazione la situazione di accesso antecedente, tocca in modo limitato il proprietario vicino ed è di breve percorrenza. Ciò vale – ha soggiunto il primo giudice – anche per il breve tratto di strada che prosegue sulla particella n. 179, proprietà della convenuta, dove si trova lo sbocco sulla strada cantonale. Per quanto attiene all'indennità dovuta, il primo giudice si è scostato dai calcoli del perito, fissandone l'am­montare in fr. 1382.30.

  2. Nell'appello la convenuta si duole che il Pretore abbia accertato l'inattività del Municipio di __________ sulla base di atti risalenti al 2001 e 2002, ignorando gli sviluppi successivi e disattendendo in particolare una lettera del 9 settembre (recte: ottobre) 2003 in cui il Municipio confermava la prossima esecuzione della strada in località __________. A suo avviso l'attore non ha intrapreso tutto il possibile per provvedere il suo fondo di un accesso veicolare in virtù del diritto pubblico, limitandosi a insistere affinché la prevista strada comunale rimanesse inserita nel piano regolatore e sollecitando la realizzazione della medesima solo nel marzo (recte: febbraio) del 2001. Secondo l'appellante inoltre l'attore non ha fatto capo alla possibilità di chiedere l'anticipata esecuzione dell'urbanizzazione, come prevede la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio. Anzi, a mente sua egli denota incoerenza e contraddittorietà, giacché da un lato osteggia lo stralcio della nota strada comunale dal piano regolatore, ma dall'altro conviene in giudizio lei e i proprietari delle particelle n. 177 e 179 per ottenere un accesso alla pubblica via.

L'appellante continua criticando il metodo di calcolo adottato dal Pretore per definire l'indennità, il quale trascurerebbe che la strada esi­stente è stata costruita a sue spese e che quindi al valore del terreno, stimato dal perito in fr. 230.–/m², va aggiunto il costo di costruzione del passaggio, fissato dall'esperto medesimo in fr. 120.–/m². La convenuta lamenta anche il fatto che il Pretore non abbia preso in considerazione una limitazione del transito a veicoli leggeri (fino a 3.5 t), nonostante il perito si fosse espresso in modo chiaro al proposito, e chiede che qualora l'accesso necessario fosse riconosciuto, l'indennità a lei dovuta sia fissata in fr. 4207.– e il transito riservato a veicoli con un peso massimo di 3.5 t o, in subordine, di 5 t. Infine l'appellante contesta di eccedere o di abusare dei suoi diritti, sicché nulla giustifica – essa sostiene – di derogare al principio per cui nelle cause volte all'ottenimento di un accesso necessario il richiedente sopporti i costi e versi ripetibili alla controparte, quand'anche veda accogliere la propria azione.

  1. Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo alla pubblica via può pretendere che i vicini gli consentano il pas­-saggio necessario “dietro piena indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Se non sussiste, tale accesso va chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può ragionevolmente esigere la concessione del passo”; ove più fondi adempiano tale requisito, l'accesso va chie­sto al vicino per il quale il passaggio risulti di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario, in ogni modo, “devesi aver riguardo agli interessi delle due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), facendo sì che il fondo gravato subisca il minor inconveniente possibile (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 207 n. 1865a).

Per “accesso sufficiente” va inteso un collegamento alla pubblica via che garantisca, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (Steinauer, op. cit., pag. 205 n. 1863; Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 694 CC con rimandi). Trattandosi di un terreno edificato che si trovi all'interno di una località, in linea di principio l'accesso non è sufficiente se non è carrozzabile (DTF 110 II 127 consid. 5, 93 II 169 consid. 2; Rep. 1989 pag. 142 consid. 1 con rimandi). Nell'applicazione dell'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, op. cit., pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a).

  1. L'applicazione dell'art. 694 CC è subordinata – per giurisprudenza – alla condizione generale che il proprietario sprovvisto di accesso sufficiente al proprio fondo non abbia modo di far capo agli istituti del diritto amministrativo, sollecitando l'urbanizzazione del terreno mediante l'esecuzione dei raccordi stradali e degli allacciamenti previsti dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 120 II 187 consid. 2c, 121 I 70 consid. 4b). Se il diritto pubblico consente di ottenere un accesso idoneo, per vero, non sussiste uno stato di necessità che giustifichi una richiesta di passo necessario. Prima di invocare l'art. 694 CC, in altri termini, il proprietario deve dimo­strare di avere intrapreso tutto il possibile per ottenere la creazione di un accesso adeguato con gli strumenti che il diritto amministrativo offre, sempre che l'accesso richiesto sia indispensabile per un uso conforme alla destinazione del fondo (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 5).

  2. Nella fattispecie l'appellante insiste nel sostenere che l'attore non ha messo in atto quanto rientrava nelle sue possibilità per far sì che l'accesso veicolare al suo fondo fosse realizzato in virtù del diritto pubblico. Ora, dagli atti si evince che il 20 novembre 1995 l'assemblea comunale di __________ ha accettato di stanziare un credito di fr. 455 000.– per la realizzazione della strada di quartiere in località __________, ma che tale risoluzione è stata annullata con sentenza dell'8 novembre 1996 dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha considerato inattendibile l'indennità preventivata per l'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera e ha rilevato la necessità di eseguire la strada “in ossequio all'obbligo di urbanizzare tempestivamente i fondi edificabili sancito dall'art. 19 LPT” (doc. Q). In seguito, a due riprese l'assemblea comunale si è pronunciata contro la realizzazione della strada: la prima volta il 16 ottobre 1997, quando ha respinto un credito di fr. 580 000.– (richiamo II: fascicolo del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, doc. 16, pag. da 5 a 8) e la seconda il 20 settembre 1999, quando ha stralciato la strada nell'ambito della revisione del piano regolatore (richiamo III: fascicolo della causa inc. 52.1999.00326 del Tribunale cantonale amministrativo, verbale dell'assemblea comunale di __________, del 20 settembre 1999).

Sta di fatto che quest'ultima decisione dell'assemblea comunale è stata annullata con sentenza del 15 marzo 2000 dal Tribunale cantonale amministrativo e che un ricorso di diritto pubblico introdotto dal Comune di __________ è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 1P.252/2000 del 15 dicembre 2000 (doc. P e AD). Con istanza del 16 febbraio 2001 l'attore ha offerto così al Comune l'anticipo dei costi per la realizzazione dell'opera (act. XXXIIa) e il 5 marzo 2001 ha sollecitato l'intervento del Consiglio di Stato perché ordinasse al Municipio di __________ di realizzare la strada entro il 30 giugno 2001 o, in subordine, lo autorizzasse a eseguire l'opera egli medesimo, anticipandone i costi (doc. AA). Il 7 marzo 2001 il Municipio ha scritto all'attore che non v'era “in programma alcuna realizzazione futura della strada” e che non riteneva “di dover riportare la trattanda davanti alla popolazione”, nemmeno ove egli avesse anticipato il credito necessario per

l'esecuzione dei lavori (doc. AB).

Con risoluzione del 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha sollecitato nondimeno il Comune, accogliendo l'istanza di intervento, ad attivarsi per assicurare un accesso viario nella località, ma invano. Il 30 aprile 2002 l'attore ha adito nuovamente il Consiglio di Stato, che ha sollecitato una volta ancora il Comune con risoluzione del 22 ottobre 2002 (richiamo V: fascicolo della Sezione degli enti locali). Il Municipio è tornato così davanti all'assemblea comunale per ottenere un cre­dito destinato all'“aggior-namento” del progetto stradale (che l'assemblea parrebbe avere approvato il 22 settembre 2003), riproponendosi di chiedere in seguito un nuovo credito per l'esecuzio­ne dell'opera (act. XXXII). Se non che, il Comune di __________ ha cessato di esistere il 4 aprile 2004, quando si è fuso con il Comune di __________.

  1. I dati assunti da questa Camera confermano che l'esecuzione del noto collegamento è tuttora nelle previsioni del piano regolatore di __________, sezione __________, come “strada di servizio”, ma che la sua approvazione è oggetto di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo da parte del Comune di __________, onde l'impossibilità di prevedere ragionevoli tempi d'attuazione. Né un privato potrebbe offrire – ha precisato il Comune di __________ – l'anticipo dei costi di urbanizzazione, come prevede la normativa cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, prima che la strada sia definitivamente approvata.

Accertato che il citato ricorso pende dall'11 settembre 2006 e che la procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo è finanche sospesa “sino all'approvazione definitiva delle zone di protezione” delle acque sotterranee nel Comune di __________, questa Camera si è rivolta al Comune di __________ per conoscere i presumibili tempi entro i quali si possa contare sull'approvazione di quella zona. Nonostante domande precise e puntuali, il Comune di __________ si è limitato a rispondere genericamente che “gli studi per la revisione della zona di protezione sono stati momentaneamente sospesi in attesa della completazione del piano cantonale di approvvigionamento idrico”, che “dallo stesso, di imminente approvazione, si evince che la sorgente di __________ è ripresa nel concetto di approvvigionamento”, che pertanto “le relative zone di protezione vengono mantenute” e che “lo studio per la revisione delle stesse in pratica ripropone (per la sorgente di __________) gli stessi vincoli vigenti”. A parte la totale assenza di previsioni sui tempi, il Comune di __________ sembra affermare che in ogni modo la strada __________ non troverà mai attuazione perché in contrasto con il suo piano di protezione delle acque sotterranee.

  1. Nelle circostanze descritte non si può lontanamente condividere l'opinione dell'appellante, secondo cui l'attore avrebbe potuto valersi dell'art. 80 LALPT e chiedere un'anticipata esecuzione dell'urbanizzazione, avanzando le spese. Finché la strada non sarà definitivamente approvata nessuno potrà pretendere di anticipar­ne i costi di esecuzione. Quanto all'approvazione, essa è aleatoria non solo nei tempi, ma anche nell'esito. Perché poi dovrebbe apparire incoerente e contraddittorio l'agire dell'attore, che prima si oppone allo stralcio della strada dal piano regolatore comunale e poi chiede un accesso necessario attraverso il fondo della convenuta non è dato di capire, né si comprende quale conseguenza concreta l'appellante intenda trarre da tale affermazione. Se mai ciò conferma l'impegno profuso dall'interessato nell'esaurire le vie date dal diritto amministrativo prima di far capo all'art. 694 CC, come la giurisprudenza esige. Anche al proposito l'appello rivela così la sua infondatezza.

  2. La convenuta lamenta che il Pretore le abbia riconosciuto un'in-dennità di soli fr. 1382.30, mentre nel calcolo il primo giudice

avrebbe dovuto tenere conto non solo del valore del terreno, ma anche di quanto è già costata a suo marito la realizza­zione della strada, il che fa lievitare l'indennizzo a fr. 4207.–. Essa si duole altresì che il Pretore abbia consentito l'accesso anche a veicoli pesanti, di oltre 3.5 t, rispettivamente di oltre 5 t. Ora, a prescindere dal fatto che simili richieste non figurano nelle richieste di giudizio, la convenuta limitandosi a postulare il rigetto dell'azione, le doglianze sono destinate all'insuccesso.

a) Con riferimento alla perizia (pag. 3 in alto), il Pretore ha calcolato il valore venale della superficie gravata dall'accesso necessario in fr. 2764.60 (12.02 m² a fr. 230.–/m²), riducendo poi l'indennizzo alla metà di tale cifra, ovvero a fr. 1382.30, partecipazione da lui ritenuta adeguata per una strada già

esistente e per la quale – egli ha precisato – è escluso un rimborso parziale delle spese di costruzione. L'appellante non si confronta per nulla con tale argomentazione, che trova riscontro in giurisprudenza consolidata (DTF 120 II 423 con richiami; nel caso in cui la superficie sia già gravata di passo in favore di altri fondi, l'indennità può finanche tendere a zero: RtiD I-2007 pag. 767 consid. 12a con rimandi). Si limita a ripetere quanto ha addotto nel memoriale conclusivo diretto al Pretore, ma ciò non basta per rimettere in causa la sentenza impugnata. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e va dichiarato inam­missibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

b) Alla discussione davanti al Pretore la convenuta aveva proposto che nel caso in cui fosse accordato l'accesso necessario si limitasse il transito a veicoli con peso massimo di 5 t. A istruttoria terminata, con riferimento alla perizia, essa ha poi ridotto tale limite a 3.5 t. Il Pretore non ha ravvisato in proposito alcun accerta­mento vincolante del perito, il quale – egli ha osservato – ha fornito solo dati indicativi, fermo restando che in caso di eccesso o abuso il convenuto potrà sempre chiedere appropriati provvedimenti a tutela del suo diritto di proprietà. L'appellante assevera invece che il perito si è

espresso in modo chiaro sui limiti di peso da imporre ai mezzi in transito e cita anche una dichiarazione della ditta __________ (doc. 6). In realtà l'esperto, chiamato ad accertare se la strada esistente sulla particella n. 177 RFP sopporti “il transito di veicoli leggeri fino a 5 tonnellate”, si è limitato a rispondere “che tale indicazione è di competenza di un ingegnere civile (ev. geologo)”, per poi distinguere fra “automezzi adatti alle opere di costruzione” e “automezzi pesanti (2 assi) ovviamente non idonei”. Anche sul contenuto della dichiarazione rilasciata dalla ditta __________ egli non è stato più esplicito (act. XXIV, pag. 3, controquesito peritale). In definitiva, quindi, il perito non ha risposto alla domanda. Un'altra questione è sapere se ciò giustificasse l'applicazione dell'art. 252 CPC (“Completazione e nuova perizia”). Il Pretore, comunque fosse, non aveva elementi per giustificare una limitazione di transito sulla strada. Una volta ancora la sentenza impugnata sfugge dunque a censura.

  1. Nelle cause volte all'iscrizione di un accesso necessario gli oneri

processuali e le ripetibili seguono i principi del diritto espropriativo, l'iscrizione di una tale servitù avendo effetti analoghi (Meier-Hayoz, op. cit., n. 69 ad art. 694 CC; Rep. 1995 pag. 172 consid. 2). Si applica quindi la regola per cui, anche in caso di accoglimento dell'azione, l'attore sopporta i costi e rifonde ripetibili al convenuto, a meno che con il suo comportamento costui abbia provocato la lite, abbia preteso un'indennità esorbitante o abbia resistito a oltranza (Caroni Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 115 in fondo; RtiD I-2005 pag. 799 consid. 16). Nella fattispecie il Pretore ha ravvisato proprio estremi del genere, sicché ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico della convenuta, con obbligo di rifondere ripetibili all'attore. Tale apprezzamento non resiste alla critica. La convenuta si è invero opposta con tena­cia alla concessione dell'accesso necessario, ma dagli atti non si evince un comportamento abusivo, un ostracismo fine a sé stesso o una scorrettezza qualificata. Né l'ammontare dell'indennità pretesa, per quanto eccessivo possa apparire, basta a giustificare l'addebito punitivo di oneri processuali e ripetibili: la richiesta non ha complicato la causa oltre misura e aveva pur sempre, come punto di riferimento, i valori stimati nella perizia. In definitiva non si giustifica dunque di derogare alla regola per cui l'attore assuma i costi della procedura e rifonda al convenuto

un'equa indennità per ripetibili. Ciò vale per entrambi i gradi di giurisdizio­ne. Al riguardo la sentenza del Pretore va pertanto modificata in tal senso.

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– (consid. 1) per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, comprese quelle peritali, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr. 100.–

fr. 800.–

da anticipare dall'appellante, sono posti a carico dell'istante, che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili.

  1. Intimazione:

–; –.

Comunicazione:

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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