Incarto n. 11.2007.103
Lugano, 25 agosto 2011/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.34 (contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 febbraio 2006 da
AO 1 AO 2 ora in, e AO 3 ora in (patrocinati da RA 2) come pure da __________, __________, __________, , ed __________, , nel frattempo dimessi dalla lite
contro
AP 1 (patrocinato dall',);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 luglio 2007 presentato dal AP 1 contro la sentenza emessa il 18 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. Il AP 1, membro del Club __________ con sede a __________, è un'associazione con sede a __________. Esso promuove gli sport alpini e le nuove forme di attività legate alla montagna, siano esse agonistiche o ricreative, come pure attività culturali e scientifiche inerenti all'alpinismo. Suoi soci sono – fra gli altri – AO 1, AO 2, AO 3, __________, __________, __________ ed __________. Il 20 gennaio 2006 si è tenuta alle ore 18.00 nella sala del Consiglio comunale di Bellinzona la 106ª assemblea generale dell'associazione. Tra gli oggetti all'ordine del giorno figuravano le “nomine statutarie”, in esito alle quali __________ è stato eletto presidente, mentre __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ sono stati eletti membri del comitato.
B. Il 17 febbraio 2006 AO 1, AO 2, AO 3 __________, __________, __________ ed __________ hanno convenuto il AP 1, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere l'annullamento di tutte le risoluzioni adottate dall'assemblea generale del 20 gennaio 2006. Nella sua risposta del 2 maggio 2006 il AP 1 ha proposto di respingere la petizione, rivendicando un'indennità di fr. 10 000.– più IVA per ripetibili, salvo adeguamenti. Il 12 settembre 2006 __________, __________, __________ ed __________ hanno dichiarato di desistere, sicché con decreto del 2 ottobre 2006 il Pretore li ha dimessi dalla lite. Con replica di quello stesso 12 settembre 2006 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno ribadito invece la richiesta di petizione. Il convenuto ha duplicato il 9 ottobre 2006, confermando la propria posizione.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 5 dicembre 2006. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali conclusivi. Nel loro, del 12 giugno 2007, gli attori hanno reiterato la domanda di petizione. Nel proprio allegato del 4 giugno 2007 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingerla, postulando un'indennità di fr. 13 800.– per ripetibili. Statuendo con sentenza del 18 giugno 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha annullato la risoluzione n. 8 relativa alle nomine statutarie, ma non le altre. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata il AP 1, è insorto a questa Camera con un appello del 6 luglio 2007 nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato, di respingere la petizione e di assegnargli un'indennità di fr. 13 800.– per ripetibili. Nelle loro osservazioni del 23 agosto 2007 gli attori propongono di rigettare l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni di sentenze comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi il Codice di procedura civile ticinese (art. 405 CPC). Una sentenza emanata in una procedura ordinaria appellabile era appellabile entro venti giorni dalla notifica (art. 308 CPC ticinese). Intimata il 18 giugno 2007, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il giorno seguente (timbro postale apposto sulla busta d'intimazione). Inoltrato il 6 luglio 2007, l'appello in esame è dunque tempestivo.
Le controversie sulla validità di risoluzioni assembleari prese da un'associazione non hanno carattere pecuniario (DTF 108 II 18 consid. 1a con richiami; sentenza del Tribunale federale 5C.248/2006 del 23 agosto 2007, consid. 2.1 non pubblicato in DTF 134 III 193), quand'anche possano toccare interessi patrimoniali (Heini/Scherrer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 33 ad art. 75). Sono appellabili, pertanto, senza riguardo a questioni di valore (art. 14 CPC ticinese).
In concreto il Pretore ha accertato anzitutto la legittimazione degli attori, rilevando che costoro non risultavano con certezza essersi distanziati quel 20 gennaio 2006 dalle risoluzioni prese (art. 75 CC), ma che la confusione e la concitazione in cui si era tenuta l'assemblea andavano imputate all'associazione medesima, per tacere del fatto che mal si sarebbe capito come mai gli attori promuovessero causa se avessero consentito alle risoluzioni litigiose. Ciò posto, egli ha appurato che al momento delle nomine statutarie uno dei due scrutatori designati per contare i voti di metà sala aveva ormai lasciato l'assemblea, circostanza di cui nel disordine generale nessuno si era accorto. Non essendo stati contati i suffragi in altro modo, non risultava per il Pretore essere stata raggiunta la maggioranza dei presenti (art. 67 cpv. 2 CC, art. 15 dello statuto), ciò che imponeva l'annullamento dell'elezione. Il Pretore non ha annullato invece le altre risoluzioni assembleari, spiegando che nemmeno in quei casi erano stati contati i voti favorevoli, i contrari e gli astenuti, ma che le testimonianze assunte confermavano come ogni volta si fosse manifestata una chiara maggioranza, mentre il rinvio della decisione sugli oggetti successivi alle nomine statutarie non inficiava le risoluzioni adottate. Onde, in definitiva, il parziale accoglimento dell'azione.
L'appellante insiste nel sostenere che gli attori non erano legittimati a contestare le risoluzioni prese dall'assemblea, non avendo recato la prova del loro voto contrario (art. 75 CC). Secondo la convenuta essi avrebbero dovuto pretendere che la loro opposizione fosse registrata a verbale, di modo che il Pretore non poteva fondarsi su meri indizi per accertare il mancato consenso alla risoluzione impugnata, ma doveva esigere una prova piena. La censura è infondata. È vero che la dottrina è divisa sulla questione di sapere se ai fini dell'art. 75 CC incomba all'attore dimostrare di non avere consentito alla risoluzione impugnata oppure all'associazione dimostrare che l'attore ha votato in favore della risoluzione medesima. La corrente di pensiero più recente è nondimeno quella di Riemer, la quale accredita la seconda ipotesi con l'argomento che l'esistenza di un voto dell'attore per la risoluzione contestata è un fatto impeditivo (rechtshindernde Tatsache), il quale va dimostrato da chi lo invoca, ovvero dall'associazione (Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 57 ad art. 75 CC con gli autori citati). Chi disapprova una risoluzione può pretendere di far registrare il suo dissenso a verbale (Riemer, op. cit., n. 57 in fine ad art. 75 CC), ma non è tenuto a farlo. Non v'è motivo per scostarsi in concreto da tale opinione, né l'appellante revoca in dubbio simile orientamento, tanto meno nel caso specifico, la confusione in cui si è tenuta l'elezione degli organi statutari non risultando doversi imputare al comportamento degli attori.
Non si disconosce che, sentito come teste, __________ ha dichiarato non essere intervenuta, all'assemblea generale, alcuna contestazione circa le modalità o l'esito delle votazioni (“se ciò fosse stato l'avrei in ogni caso messo a verbale”: deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 9). Anche __________ ha dichiarato che nessuno ha contestato seduta stante l'esito delle votazioni (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 11). Il fatto che non siano state mosse contestazioni a verbale ancora non significa tuttavia che gli attori abbiano consentito alle elezioni statutarie. Anzi, dal verbale dell'assemblea (doc. 1) si evince che al momento delle nomine da 1 a 5 soci hanno votato contro le candidature proposte e da 5 a 17 si sono astenuti. Nulla induce pertanto a supporre che gli attori abbiano in qualche modo aderito all'elezione dell'uno o dell'altro candidato. Su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.
Così argomentando, l'appellante parte una volta ancora dal presupposto che gli attori dovessero censurare in aula l'esito del voto, facendo registrare le loro contestazioni a verbale. In realtà bastava che gli interessati votassero contro le candidature proposte o si astenessero. E che uno di loro abbia votato in favore anche di un solo candidato l'associazione non pretende. Al riguardo non giova pertanto attardarsi, come non giova diffondersi sull'assunto secondo cui in sede di replica gli attori avrebbero riconosciuto alle elezioni statutarie il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, ancorché diversa da un candidato all'altro. Egli non si confronta infatti con quanto ha rilevato il Pretore, ossia che gli attori “non hanno affatto sostenuto trattarsi di maggioranze favorevoli” (sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Per di più, nel citato passaggio della replica essi non hanno ammesso maggioranza alcuna: si sono limitati ad argomentare che, si fossero contati i partecipanti al voto, ci si sarebbe resi conto come per ogni candidato all'elezione sarebbe occorsa una maggioranza diversa (replica, pag. 5, penultimo capoverso). Il che è ben diverso da quanto l'appellante asserisce.
Nel caso specifico le regole appena riassunte sembrerebbero essere state seguite – per lo meno a grandi linee – fino al momento delle “nomine statutarie”, quando il presidente dell'associazione __________ e otto membri del comitato hanno annunciato le loro dimissioni e hanno abbandonato l'aula. A quel momento il presidente del giorno __________ ha indetto l'elezione del nuovo presidente dell'associazione. Un socio ha proposto __________ che è stato eletto con la “maggioranza della sala”, 7 voti contrari e 17 astenuti. Si è passati poi alla nomina del comitato. Sono risultati eletti con la “maggioranza della sala” __________ uscente, con 1 voto contrario e 9 astensioni), __________ (uscente, con 1 voto contrario e 9 astensioni), __________ (uscente, con 1 voto contrario e 12 astensioni), __________ (nuovo, con 1 voto contrario e 9 astensioni), __________ (nuovo, con 4 voti contrari e 5 astensioni), __________ (nuova, con 4 voti contrari e 5 astensioni), __________ (nuovo, con 5 voti contrari e 6 astensioni), __________ (nuovo, con 1 voto contrario e 9 astensioni) e __________ (nuovo, con 1 voto contrario e 9 astensioni). Sulla bozza manoscritta del verbale non figurava invero come favorevole a ogni singola elezione la “maggioranza della sala”. Risultava che i singoli candidati erano stati interpellati anzitutto circa la loro disponibilità (“risposta”), in seguito erano stati contati i voti contrari, poi gli astenuti e tutto il “resto” era stato dato per favorevole (doc. 1.1, primo foglio).
__________ ha dichiarato da parte sua che dopo l'inopinata partenza del presidente uscente e di otto membri del comitato erano rimaste in sala 70 o 80 persone, le quali hanno proceduto alle nomine statutarie. Ha ricordato che “nelle votazioni si erano contati con precisione i contrari e gli astenuti”, mentre non è stato – curiosamente – in grado di rammentare “come era stata la conta dei favorevoli, vale a dire se esplicitamente contati oppure se valutati nel loro assieme” (deposizione del 14 marzo 2007: verbali, pag. 9). Il presidente del giorno __________ ha dichiarato a suo turno che all'inizio dell'assemblea generale erano presenti 110 o 111 persone con diritto di voto e una decina senza diritto di voto. “Dopo l'abbandono della sala del comitato” – egli ha continuato – “valuto comunque che erano presenti circa un centinaio di persone”. Con riferimento al verbale (doc.
avessero effettivamente il diritto di voto. Tanto meno ove si consideri che nella sala, al momento delle elezioni, “vi è stato anche un certo andirivieni di persone” (deposizione di __________ del 14 marzo 2007, pag. 12).
Nelle condizioni descritte l'accertamento del Pretore, secondo cui non è sufficientemente provato che l'elezione del presidente e dei nove membri del comitato sia avvenuta quel 20 gennaio 2006 da parte della “maggioranza della sala”, resiste alla critica. A maggior ragione ove si consideri che, contrariamente a quanto il diritto delle associazioni prescrive in materia di risoluzioni assembleari, in quel frangente non regnava la calma, ma la concitazione (“L'ambiente era sin dall'inizio teso e incandescente”: deposizione di __________: verbali, pag. 6; “Vi era parecchia confusione”: deposizione di __________: verbali, pag. 7; “C'erano forti reazioni in sala e c'era contrapposizione di gruppi che la pensavano diversamente”: deposizione di __________: verbali, pag. 10). Procedere a elezioni statutarie in circostanze del genere senza uno scrutatore (anzi, senza accorgersi che uno scrutatore se n'era andato), senza verificare gli aventi diritto di voto, senza contare i suffragi favorevoli e con un andirivieni di persone in aula non basta per accertare una “maggioranza della sala” con ragionevole grado di affidabilità. Men che meno ove si consideri che nulla avrebbe impedito al presidente del giorno di ordinare una conta esatta, com'era avvenuto poco prima in relazione all'oggetto n. 5 (approvazione del rapporto presidenziale), nel qual caso si erano censiti favorevoli, contrari e astenuti. Se ne conclude che, destituito di buon diritto, in ultima analisi l'appello vede la sua sorte segnata.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Gli attori, che hanno formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1700.– complessivi per ripetibili.
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.