Incarto n. 11.2006.97
Lugano 21 giugno 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.155 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 luglio 2005 da
AP 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AO 1 ora in (patrocinato dall'avv. dott. PA 3) e
AO 2 (patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 settembre 2006 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso l'8 settembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. La AP 1 gestisce dal 1988 un centro di compostaggio sul fondo n. 4050 RFD di __________, ora di proprietà di __________. La struttura si trova a sud-est di __________, a circa 750 m dalla zona detta __________ che si estende da via __________ alla rete ferroviaria. Dal luglio del 2004 abita in tale comparto residenziale __________. AO 1 vi ha abitato dal luglio del 2004 sino al luglio del 2006. Essi, all'inizio del 2005, hanno creato il __________ con lo scopo di indagare e di rimediare ai lezzi da tempo percettibili nella regione. Il 10 gennaio 2005 AO 2 ha scritto alla AP 1, additandola come causa delle esalazioni maleodoranti e invitandola a porre fine a ciò con misure concrete.
B. Nel febbraio del 2005 il __________ ha lanciato una petizione intitolata . Il 9 febbraio 2005 AO 1 e AO 2 hanno aperto il sito internet ‹www..ch› per informare il pubblico sulle iniziative dell'omonimo gruppo. Nel sito, in particolare, essi hanno pubblicato un referto del 12 ottobre 2004 dell'__________ e passi di una lettera del Dipartimento del territorio del 14 febbraio 2005 in cui la AP 1 era esplicitamente associata ai fetori. Il 31 maggio 2005 AO 1 e AO 2 hanno consegnato al Consiglio di Stato la predetta petizione, firmata da 2154 cittadini. L'evento, ripreso dagli organi di stampa, è stato commentato da AO 2 in un'intervista al __________ e in una alla __________. L'8 giugno 2005 la AP 1 ha ingiunto a AO 1 e AO 2 di non esprimersi sul suo conto o sulle sue attività e di non riprendere con fotografie, suoni o immagini il suo stabilimento. Alla diffida ha risposto solo AO 2, asserendo di riferire opinioni ampiamente documentabili, in buona fede e senza ledere l'onorabilità di chicchessia.
C. Il 28 luglio 2005 la AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere in via cautelare che a AO 1 e a AO 2 fosse vietato a tempo indeterminato, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di esprimersi “sotto qualsiasi forma sia personalmente sia attraverso terze persone sul conto della AP 1 e/o dell'attività da essa svolta”. L'istante ha anche postulato la “disattivazione” del sito ‹www.__________.ch› e il divieto per entrambi di crearne altri con contenuto analogo, di avvicinarsi ai luoghi di attività della AP 1 e di riprendere suoni e/o immagini concernenti l'istante e la sua attività professionale. Le medesime richieste essa ha formulato già in via cautelare inaudita parte. Il contraddittorio del 9 settembre 2005, inizialmente sospeso con l'accordo delle parti, è ripreso il 29 settembre 2005 e in quell'occasione i convenuti si sono opposti all'istanza. Le parti hanno quindi riproposto le loro tesi nella replica del 10 ottobre 2005 e nella duplica congiunta dei convenuti dell'8 novembre 2005. Con decreto cautelare emesso il 16 gennaio 2006 nelle more istruttorie il Pretore ha proibito ai convenuti di indicare l'istante “quale causa delle esalazioni maleodoranti in zona __________ sul __________”. L'istruttoria cautelare è terminata il 21 aprile 2006.
D. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale cautelare, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale comune del 22 maggio 2006 i convenuti hanno ribadito il rigetto dell'istanza. Il 12 e il 19 giugno e l'11 luglio 2006 la AP 1 ha presentato tre istanze di assunzione suppletoria di prove. AO 1 vi si è opposto con osservazioni del 20 e del 23 giugno 2006; altrettanto ha fatto AO 2 con scritti del 23 giugno e, insieme con l'altro convenuto, del 17 luglio 2006. Con decreti del 13 e del 21 luglio 2006 il Pretore le ha respinte. Nelle sue conclusioni del 3 agosto 2006, oltre a mantenere le sue domande, l'istante ha postulato l'accertamento della violazione dei suoi diritti della personalità e, in subordine la “disattivazione” del sito, l'eliminazione dallo stesso di “ogni riferimento diretto ed indiretto alla AP 1, e/o alle attività di compostaggio che rendano riconoscibile la AP 1”. Con decreto cautelare dell'8 settembre 2006 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 275.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere a ciascun convenuto fr. 4000.– per ripetibili.
E. Contro il citato decreto la AP 1 è insorta con un appello del 20 settembre 2006 per ottenere l'accoglimento di tutte le sue richieste formulate con le conclusioni e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con osservazioni del 6 novembre 2006 AO 1 e AO 2 hanno congiuntamente concluso per il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari a norma l'art. 28c vCC era, salvo quanto disponeva il diritto federale (art. 28d vCC), quella degli art. 376 segg. CPC ticinese (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 135 n. 633). Il termine per appellare, non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC ticinese), era di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato agli istanti l'11 settembre 2006. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
L'appellante postula il richiamo dal __________ del progetto di risanamento dell'impianto di depurazione di __________ e l'assunzione di due referti specialistici e di articoli di giornale (appello, n. 7 pag. 12 in alto). Prove, precisa, già offerte dinanzi al Pretore, ma respinte con decreto del 13 luglio 2006 (appello, n. 7 pag. 11 verso il basso). Le richieste, di per sé proponibili (art. 322 lett. b CPC ticinese), sono irricevibili, si interpretino le domande del 12 e del 19 giugno e dell'11 luglio 2006 della AP 1 quali istanze di assunzione suppletoria di prova (art. 192 CPC ticinese) o quali istanze di restituzione in intero (art. 138 CPC ticinese): infatti o sono inammissibili, giacché nella procedura cautelare non è ammessa l'assunzione suppletoria di prove (art. 379 cpv. 5 in rel. con l'art. 367 CPC); o sono tardive, poiché i decreti del 13 e del 21 luglio 2006 andavano impugnati con appello entro il termine ordinario (art. 140 cpv. 1 in rel. con l'art. 96 cpv. 4 CPC), di 10 giorni in procedura sommaria (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_875/2009 del 29 giugno 2010, consid. 3).
In concreto il Pretore ha anzitutto rimproverato all'istante di aver allegato “in modo poco preciso quali siano le azioni dei convenuti che essa considera lesive della propria personalità", ma ha reputato adempiuto l'onere di allegazione individuando infatti alcuni comportamenti lesivi della sua personalità, e meglio la pubblicazione sul sito ‹www..ch› dell'indagine dell' e del rapporto del dott. __________ della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, lo scritto del 10 gennaio 2005 di AO 2 all'istante, taluni articoli apparsi su quotidiani ticinesi, la petizione al Consiglio di Stato e un'intervista concessa il 31 maggio 2005 da AO 2 alla . La AP 1 – egli ha rilevato – è stata sì additata come causa dei fetori in uno scritto di AO 2, nel referto dell', nel rapporto del dott. __________ e (implicitamente) nella petizione al Consiglio di Stato, ma mai quale unica fonte dei lezzi. Nondimeno l'affermazione secondo cui l'attività dell'istante fosse all'origine dei cattivi odori non era scientificamente provata. Perciò il Pretore si è interrogato sull'esistenza di ragioni che la giustificassero. Al riguardo, giudicata notoria e fastidiosa la presenza di puzze nella zona interessata, egli ha riconosciuto ai convenuti un interesse degno di protezione a stabilire l'origine dei cattivi odori, a chiederne l'eliminazione e a menzionarne le possibili cause. Sulla base della perizia dell'__________, del rapporto del dott. __________ e della lettera del 22 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio, secondo il Pretore i convenuti avevano motivi sufficienti per includere l'istante fra le cause dei fetori. Il loro agire non era così illecito, poiché finalizzato a tutelare interessi privati ma anche di parte della popolazione.
Per giunta, secondo il Pretore, le iniziative dei convenuti erano proporzionali, giacché il coinvolgimento dell'istante trovava riscontro in più recenti rapporti specialistici, ciò che escludeva una lesione illecita della personalità. Quanto alle strategie giornalistiche degli organi di informazione, ha precisato il primo giudice, i convenuti non ne erano responsabili, né è emerso un loro condizionamento. Infine, assodata la natura di mezzo di comunicazione a carattere sociale di un sito costantemente aggiornato, l'adozione di misure cautelari non si giustificava, l'istante avendo potuto esigere un diritto di risposta. Onde in definitiva il rigetto dell'istanza cautelare.
L'appellante proclama anzitutto la liceità della sua attività aziendale, contestando le allegazioni delle controparti al riguardo (appello, n. 1 pag. 4). Ora, qualora (come in concreto) il Pretore abbia omesso accertamenti circa specifiche allegazioni, in un appello occorre indicare quale accertamento il primo giudice abbia erroneamente trascurato e perché quel determinato accertamento sia di rilievo giuridico ai fini della decisione. Al riguardo, però, tutto s’ignora. Privo di motivazione, su questo punto l'appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il servizio pubblico reso dall'istante non è decisivo ai fini del giudizio, dovendosi confrontare la gravità della lesione della personalità da lei subìta con i vantaggi che, con la diffusione delle allegazioni litigiose, profittano alla popolazione interessata. Al proposito non giova quindi diffondersi oltre.
Secondo la AP 1 i convenuti l'avrebbero additata quale unica causa delle cattive esalazioni. “Un'attenta lettura delle carte processuali prese nel loro complesso”, argomenta, “suscita nel lettore medio (che è poi quello che ha accesso agli organi di informazione, al sito internet ed al passaparola) in modo chiaro ed inequivocabile il sentimento che a provocare in modo ampiamente preponderante i cattivi odori nella zona del piano di __________ sia l'attività di compostaggio” (appello, n. 3 pag. 6). Quali siano le “carte processuali” a suffragio della sua conclusione, l'appellante non illustra. L'appello è così, una volta di più, irricevibile. Né l'istante confuta l'opinione pretorile secondo cui i convenuti hanno indicato la sua attività come una delle fonti dei miasmi accanto all'impianto di depurazione delle acque e alla pollicoltura (sentenza impugnata, pag. 8), sicché in proposito non è il caso di attardarsi.
Per l'appellante AO 2 avrebbe diffuso attraverso la stampa “quello che egli voleva” senza esporsi in prima persona. Così argomentando, tuttavia, l'appellante non accenna ad alcuna dichiarazione lesiva della sua personalità. Né appunta gli articoli di giornale che le ospitano, né adduce indizi a comprova di un coinvolgimento del convenuto riguardo all'elaborazione degli articoli o delle riprese televisive che hanno fatto da cornice alla sua intervista. Una volta ancora l'appello è irricevibile per carenza di motivazione.
Giusta l'art. 28c cpv. 1 vCC (ora abrogato ma applicabile in concreto in forza dell'art. 404 cpv. 1 CPC) chi rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di impedire alla controparte un determinato comportamento suscettibile di provocare la lesione. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto offende o sta per offendere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto a recare – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del proprio comportamento (Bucher, op. cit., pag. 131 n. 609 seg.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 28c; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ª edizione, pag. 253 n. 14.82). Spetta poi al giudice ponderare i contrapposti interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto sia degno di protezione (DTF 126 III 306 consid. 4a; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.308/2003 del 28 ottobre 2003 consid. 2.2 in: SJ 126/2004 I pag 250; v. I CCA, sentenza inc. 11.2009.38 del 27 agosto 2010 consid. 4).
L'appellante sostiene dapprima come l'agire dei convenuti fosse illecito, non potendosi essi prevalere della loro buona fede (appello, n. 4 pag. 7 e n. 5 pag. 9). Il Pretore, ricordato il carattere notorio e fastidioso dei fetori nelle zone , ha ritenuto degno di protezione l'interesse dei convenuti a stabilire l'origine dei lezzi e ad additarne le presumibili cause. Egli ha ritenuto giustificata la diffusione sul noto sito della perizia del 12 ottobre 2004 dell' (che individuava quale “probabile fonte inquinante la Stazione di compostaggio __________”), poiché già resa pubblica. A suffragio della segnalazione dei convenuti, ha soggiunto, vi erano anche il rapporto di un'autorità e una lettera del 22 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio. Per il Pretore, poi, la comunicazione della notizia non configurava un atto illecito, poiché l'iniziativa mirava a tutelare sì interessi privati, ma anche quelli della popolazione raggiunta dagli odori opprimenti. Il cui interesse era “perlomeno equivalente a quello della ditta istante, che per il genere di attività svolta non può certo essere considerata estranea di primo acchito al problema” (sentenza impugnata, pag. 8–10).
a) Ora, perché una lesione della personalità giustifichi l'intervento del giudice, occorre che essa sia illecita. Ogni lesione della personalità è di principio illecita, salvo che sia giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato o dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2003.73 del 21 dicembre 2005, consid. 12 con rimando).
b) L'appellante sostiene anzitutto che dopo il 3 febbraio 2005 i convenuti non potevano più essere in buona fede, dovendo sapere che il rapporto dell’__________ era stato criticato dal suo committente (Comune di ) in un articolo del __________ del 3 febbraio 2005 (appello, n. 4 pag. 7). Ora, invano si cercherebbe tale brano nel fascicolo di causa. Se mai ve n'è uno del quotidiano __________ del 28 gennaio 2005 intitolato “”, che non riporta però opinioni di AO 2 e in cui – è vero – un municipale e il sindaco uscente di __________ – insieme con il capotecnico di __________ – hanno manifestato perplessità sul referto in parola. Il sindaco uscente e un altro municipale, nondimeno, hanno riconosciuto l'esistenza di esalazioni provenienti dal fondo dell'istante (articolo citato in: doc. D). Che il committente abbia smentito il valore di quegli esami, dunque, non può dirsi. Inoltre – come ha stabilito il Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 al centro) – tale perizia è stata resa pubblica e ha trovato spazio sul predetto servizio della __________ (che riportava invero anche una presa di posizione dell'istante). Trattandosi di un documento già pubblicato, i convenuti che nel febbraio 2005 l'hanno menzionato e riprodotto sul sito del __________ (doc. S), non erano tenuti a dimostrare l'esattezza del suo contenuto (I CCA, sentenza inc. 11.2004.35 del 20 marzo 2006, consid. 5g con rinvio a Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 381 e seg. n. 1318).
c) A parere dell'appellante, di fronte al referto della __________ di __________ del 15 marzo 2005 (doc. N) e alla lettera del Consiglio di Stato, intimata loro il 5 luglio 2005 (doc. P), i convenuti avrebbero dovuto smettere di evocare la AP 1 “quale fonte ampiamente preponderante dei cattivi odori” (appello, n. 4 pag. 7 sotto il centro). A tale ultimo riguardo – lo si ripete – non consta che i convenuti abbiano additato l'istante quale causa preminente del problema (v. consid. 5). Per quel che è del referto della ditta di , esso ha effettivamente attestato il tono inodore di un campione di “Kompost gesiebt” estratto dal centro dell'istante. Lo stesso, però, non contiene valutazione sull'analisi dell' e si è basato su un solo prelievo, per giunta proveniente da un mucchio pronto “für den Einsatz im Pflanzenbau”, non da uno di materiale depositato da poco che, stando alle indagini eseguite dall'ufficio della protezione dell'aria l'11 gennaio 2006 e dalla __________ il 23 gennaio 2006, genera maggiori emissioni di gas (richiami doc. IV, pag. 13 seg., e doc. V, pag. 9 in fine). L'esame del 15 marzo 2005 non poteva perciò essere rilevante.
Che nella missiva del 5 luglio 2005 il Consiglio di Stato abbia escluso la presenza di “qualsiasi indicazione probante che il compostaggio sia all'origine di emissioni di idrogeno solforato (o acido solfidrico)”, è vero. Ma ciò riguardava la diffusione di simili sostanze “in concentrazioni tali da costituire un pericolo per la salute delle persone”. Solo in questo senso può essere intesa quell'asserzione. Per l'esecutivo cantonale, del resto, l'istante non era estranea al problema, visto che in quello scritto aveva rammentato i contatti con lei intrattenuti per chiarire il suo ruolo sulle emissioni maleodoranti e per individuare eventuali provvedimenti di contenimento (doc. P, pag. 2; cfr. anche doc. Q: lettera del 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato al patrocinatore dell'istante). E a quell'epoca, si osserva, un progresso presso la piazza di compostaggio aveva già preso piede con l'abbassamento dei cumuli di composto fresco da 4/5 metri a 3/4 metri (doc. I e Q), per svilupparsi poi nell'autunno del 2005 con la disseminazione di batteri su certune andane per ridurne le esalazioni (richiamo doc. IV, pag. 13 e 28; deposizione testimoniale di __________ dell'8 febbraio 2006, verbali, pag. 8). Così intese, dalle lettere del Consiglio di Stato l'appellante non può trarre alcunché. Aggiungasi poi che con lettera del 2 febbraio 2006 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo ha indicato all'istante che il proprio impianto “emette sostanze maleodoranti in concentrazioni superiori alla soglia olfattiva umana”, sicché invero “insieme con altre fonti”, sono all'origine “di immissioni eccessive, che risultano moleste ad una parte di popolazione di __________” (doc. AC).
d) L'appellante torna a criticare la perizia dell'__________ del 12 ottobre 2004 e contesta lo scritto del dott. __________ del 7 dicembre 2004: l'estensore del primo referto non avrebbe avuto le qualifiche per svolgere quel mandato né i necessari laboratori; entrambi i documenti sarebbero poi privi di scientificità. I convenuti, pertanto, non potevano reputarsi legittimati a “effettuare determinate sparate pubbliche” (appello, n. 4 pag. 8 sotto il centro). Dello scritto di __________ i convenuti non erano a conoscenza (riassunto del 9 settembre 2005, pag. 10; osservazioni, pag. 10). Esso, infatti, si riferisce a un sopralluogo del 1° dicembre 2004, cui i convenuti nemmeno hanno partecipato (v. doc. I). Si fatica pertanto a coglierne l'importanza.
È poi pacifico che il referto commissionato dal Comune di __________ all'__________ si basi sulla sensibilità olfattiva di 22 persone e non su dati oggettivi. Ciò non significa ancora che esso sia privo di valore probatorio. Il metodo, del resto, è previsto dall'art. 2 cpv. 5 lett. b dell'Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico per quantificare immissioni eccessive (RS 814.318.142.1; cfr. sentenza del Tribunale federale inc. 1A.121/2005 del 28 novembre 2005 consid. 2.3). L'istante, poi, non pretende né ha reso verosimile che tra il 10 giugno e l'11 luglio 2004 i 22 volontari abbiano fornito (o non l'abbiano fatto del tutto) dati errati, né che le direzioni dei flussi d'aria tracciate dall'ing. __________ siano inesatte. Si ricordi infine che i risultati di tale indagine, condivisi dal Dipartimento del territorio (v. lettera del 22 dicembre 2004 in cui si descrive la AP 1 quale fonte principale di miasmi provocati da vegetali in fase di decomposizione [doc. 1]), sono congruenti con quelli emersi dal monitoraggio curato dal __________ in base al quale, tra il 10 febbraio e il 15 novembre 2005, per la zona __________ si sono registrate tra l'altro 159 segnalazioni di miasmi causati da vegetali in decomposizione (richiamo doc. V, pag. 6 e 15).
e) L'appellante pone l'accento sulle risposte del 5 luglio 2005 del Consiglio di Stato alla petizione inoltrata dal __________ (doc. P e Q), a suo avviso ignorate dal Pretore. Obietta poi che l'interesse alla tutela della propria personalità sarebbe inferiore a quello dei convenuti, la AP 1 non essendo la fonte preponderante dei cattivi odori e svolgendo un'attività di importanza pubblica (appello, n. 5 pag. 9). Che i convenuti abbiano definito l'attività dell'istante l'unica causa dei fetori, già si è detto, non è vero (v. qui sopra consid. 5). Quanto al servizio pubblico svolto dall'istante si rinvia a più sopra, consid. 4.
Non può dirsi nemmeno che con la petizione al Consiglio di Stato i convenuti intendessero colpire solo l'istante laddove hanno dichiarato che le attività di compostaggio sprigionano “emissioni maleodoranti dannose per la salute pubblica” (appello, n. 9 pag. 15). Tale specificazione, è vero, è associata alle attività di compostaggio, ma nella motivazione dell'atto (come sulla pagina principale del sito del gruppo; cfr. doc. S, pag. 1) gli interessati hanno imputato i disagi anche all'impianto di depurazione delle acque e ad altri enti attivi nella zona, i quali “liberano nell'aria, oltre a sostanze meno pericolose, anche idrogeno solforato” (doc. M). Anche il titolo della petizione, del resto, evoca genericamente gas dannosi per la salute, senza rapportarli all'una o all'altra causa. Certo, i convenuti non disponevano di dati sicuri per sostenere l'emissione di tali sostanze in concentrazioni pericolose per la salute e neanche il Dipartimento del territorio nel suo scritto del 22 dicembre 2004 ha affermato tanto (doc. 1). Essi però hanno spiegato di avere sollevato l'interrogativo, dopo avere constatato che l'idrogeno solforato “può arrecare gravi danni all'organismo” (riassunto scritto del 9 settembre 2005, pag. 12 in alto; cfr. doc. M). Peculiarità che l'istante non ha contestato (replica, pag. 10). Tutto ponderato, l'agire dei convenuti è dunque sostenibile.
L'appellante rammenta che il 5 luglio 2005 il Consiglio di Stato ha negato l'emissione di idrogeno solforato dal centro dell'appellante. L'esclusione, però, concerneva solo emissioni gassose in “concentrazioni tale da costituire un pericolo per la salute delle persone”. È poi vero che nella sua risposta l'Esecutivo cantonale ha anzitutto chiamato in causa il Consorzio Depurazione Acque del __________, illustrando i provvedimenti da lui intrapresi e messi in atto (doc. P, pag. 2). Tale autorità, come visto, non ha comunque mancato di aggiungere che anche con l'istante erano in corso discussioni per chiarire un suo coinvolgimento e per migliorare la gestione del suo centro (v. anche qui sopra consid. c e doc. AC).
f) Non sussidia nemmeno la critica rivolta dalla __________ del 19 febbraio 2006 (appello, n. 6 pag. 10) alle analisi dell'ufficio della protezione dell'aria dell'11 gennaio 2006 e della __________ del 23 gennaio 2006. Essa, infatti, non ha indagato le emissioni di gas dal centro di compostaggio dell'istante, affermando se mai che tale emissione “mit zur Geruchsbelastung des betrachteten Gebiets beiträgt”, specie durante la posa di materiale fresco e le prime movimentazioni delle andane (doc. AD, pag. 12).
Ora, che la divulgazione di informazioni attraverso un sito Internet e la promozione di una petizione al Consiglio di Stato siano strumenti idonei a ottenere risposte esaurienti al problema dei lezzi, è probabile. Che i promotori enumerassero quelle che a loro avviso erano le fonti dei disagi, incluse eventuali (gravi) conseguenze, è ammissibile. L'istante afferma che ciò non fosse proporzionale (appello, n. 8 pag. 12). Essa, però, non nega che il problema, benché noto da più di 15 anni alle autorità cantonali (cfr. doc. P, pag. 1), nel 2005 fosse ancora attuale. Né può dirsi che quelle formulate dai convenuti fossero d'acchito ipotesi infondate o disapprovate dalla popolazione, visti l'esito (tutto sommato indicativo) dell'indagine dell'__________, i numerosi riscontri al monitoraggio curato dal __________ (consid. 7d), il cospicuo numero di sostenitori della petizione (oltre 2000 firmatari, doc. O) e il vivo interesse mostrato da autorità scolastiche (articolo della __________ del 24 marzo 2005 intitolato __________ a __________, l'adesione [con proposte] dei docenti della Media” in: doc. D), cantonali (articolo del __________ del 1° giugno 2005 intitolato __________ in: doc. D; doc. AC; deposizione testimoniale di __________ dell'8 febbraio 2006: verbali, pag. 5; richiamo doc. IV, pag. 17 seg.) e comunali (articoli del 21 giugno 2005 della __________ e del __________ intitolati __________ e __________ in: doc. D). Nelle predette condizioni, a ragione il Pretore ha giudicato lecito l'agire dei convenuti, poiché sostenuto da un interesse pubblico preponderante e proporzionale.
Sempre in tema di proporzionalità, per l'appellante gli attacchi riservati ai centri di compostaggio sarebbero stati maggiori rispetto alle altre strutture e ciò avrebbe influenzato le “osservazioni olfattive degli abitanti di ” (appello, n. 8 pag. 13). La tesi, suggestiva, non è resa verosimile. Né vi è motivo per diffidare dei risultati del sondaggio organizzato dal “”, che dà atto altresì di puzze di acque luride, di pollame e di altre fonti. Che poi l'agire dei convenuti rasenti l'accanimento verso l'istante, non risulta. __________ ha infatti affermato di aver subìto ingerenze di uno dei convenuti sui propri immobili (non su quelli dell'istante), mentre __________ ha dichiarato di essere stato fotografato dagli appellati, ma “all'uscita dal fondo della AP 1”. Quanto al ricorso inoltrato dal “__________” contro l'adozione di prescrizioni locali concernenti il traffico da parte delle competenti autorità comunali, si tratta di una facoltà legittima in quanto prevista da specifiche normative. Poco importa, poi, se il rimedio è stato dichiarato irricevibile, non risultando che i convenuti l'avessero introdotto abusivamente.
L'appellante ribadisce l'assenza di indizi per essere ritenuta la causa delle puzze e afferma che il riferimento distorto di fatti non veri e la diffusione unilaterale di informazioni “su vasta scala ad esclusione del parere dei diretti interessati” sono sempre illegali (appello, n. 10 pag. 17). In concreto – lo si ripete – le informazioni non riguardavano soltanto l'istante. Certo, il Pretore ha rimproverato ai convenuti di avere annoverato l'attività dell'istante fra le cause dei miasmi nella zona interessata, benché tale associazione non fosse scientificamente dimostrata. I convenuti, tuttavia, avevano un interesse preponderante a esprimersi in quel modo, essendo stato reso verosimile che dai mucchi di vegetali depositati presso lo stabilimento dell'istante, come da altrove, emanavano sostanze gassose maleodoranti. E ciò è stato denunciato da molti cittadini, da autorità scolastiche e comunali tanto da attivare i competenti servizi cantonali. L'appello, dunque, è destinato all'insuccesso.
Riguardo al mancato esercizio del diritto di risposta (appello, n. 11 pag. 17), per tacere che l'istante non dettaglia “le ulteriori prese di posizione pubbliche” dei convenuti, l'istante adombra, ma non rende plausibile, un loro ostracismo alla pubblicazione sul sito ‹www. bastapuzze.ch› delle sue opinioni. Le quali, a supporre che fossero state commentate dai convenuti, l'interessata avrebbe potuto a sua volta completare (cfr. RtiD II-2009 pag. 639 consid. 3).
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà a ciascun convenuto un'equa indennità per ripetibili.
Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provvedimenti cautelari configurano decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Le azioni a protezione della personalità non avendo carattere pecuniario (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_526/2009 del 5 ottobre 2009, consid. 1), un eventuale ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e a AO 2 fr. 1500.– ciascuno a titolo di ripetibili.
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.