Incarto n. 11.2006.82

Lugano 3 luglio 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.1380 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 ottobre 2005 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 2 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 agosto 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 9 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1940) e AO 1 (1942) si sono sposati a __________ il 17 agosto 1968. Dal matrimonio è nato M__________ (1981). I coniugi si sono separati nell'aprile del 2001. Un'azione di divorzio introdotta da AO 1 il 26 febbraio 2002 è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, poiché al momento della litispendenza non era ancora trascorso il termine di separazione prescritto dall'art. 114 CC né erano adempiuti i presupposti dell'art. 115 CC (inc. OA.2002.134).

B. Il 30 novem­bre 2004 AO 1 ha nuovamente chiesto al Pretore la pronuncia del divorzio, postulando un contributo alimentare di fr. 3044.– mensili fino a 64 anni, ridotto in seguito della rendita AVS ma con aggiunta di metà della rendita di cassa pensione riscossa dal marito, la metà degli averi di previdenza accumulati da quest'ultimo, fr. 80 000.– in liquidazione del regime dei beni e l'assegnazione in proprietà esclusiva, dietro versamento al marito di fr. 86 500.–, delle particelle n. 468, 470 e 471 RFD di __________ (comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno). Nella sua risposta del 6 giugno 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma si è opposto al versamento di qualsiasi contributo alimentare e alla ripartizione dei suoi averi previdenziali, ha chiesto il rimborso di fr. 50 000.–, l'assegnazione in proprietà esclusiva dei fondi di __________ e il pagamento di fr. 10 000.– in liquidazione del regime matrimoniale. La causa, trattata dal Pretore come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale, è tuttora in fase istruttoria (inc. OA.2004.792).

C. L'8 agosto 2005 AP 1 ha introdotto un'istanza di restituzione in intero per essere ammesso a produrre documenti attestanti la sua situazione dopo il pensionamento, intervenuto all'inizio di quel mese. All'udienza del 24 ottobre 2005, indetta per la discussione, AO 1 non si è opposta all'acquisizione dei documenti, ma ha chiesto che il “secondo pilastro accumulato interamente durante il matrimonio le venga assegnato perlomeno nella misura di metà”.

D. Con istanza del 25 ottobre 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore perché in via cautelare fosse ordinato il blocco di un conto facente capo al marito presso __________ a __________, sul quale erano stati versati fr. 294 994.– in liquidazione di una polizza di libero passaggio. Il 27 ottobre 2005 il Pretore ha decretato inaudita parte il provvedimento richiesto. All'udienza del 14 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno poi rinunciato alla discussione finale. Lo stesso giorno si è tenuta anche la discussione sugli effetti contestati del divorzio, nel cui ambito AO 1 ha definito la sua pretesa fondata sull'art. 124 CC in fr. 202 076.– (subordinatamente fr. 171 436.–).

E. Statuendo con decreto cautelare del 9 agosto 2006, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1 e ha confermato il blocco del conto bancario intestato a AP 1 fino a concorrenza di fr. 200 000.–. La tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 350.– per ripetibili ridotte.

F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 17 agosto 2006 per ottenere che l'istanza della moglie sia respinta e il giudizio del Pretore riformato in tal senso. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il decreto in questione.

Considerando

in diritto: 1. Le misure provvisionali che disciplinano l'assetto provvisionale delle parti durante una causa di divorzio (art. 137 CC) sono

emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Il Pretore ha accertato che al momento del pensionamento il marito si è visto corrispondere fr. 291 994.– in liquidazione di una polizza di libero passaggio, conservando nella propria cassa pensione averi per fr. 411 056.– con il diritto di ricevere una rendita annua di circa fr. 25 000.–. Il primo giudice ha ricordato altresì che nel quadro della causa di divorzio la moglie postula

un'equa indennità giusta l'art. 124 CC di fr. 202 076.– o, subordinatamente, di fr. 171 436.–. E siccome il convenuto dichiara chiaramente di non voler concedere all'attrice alcuna indennità per averi previdenziali da lui maturati durante il matrimonio, il primo giudice ha ritenuto giustificato il blocco del noto conto ban­cario per l'am­montare di fr. 200 000.–.

L'appellate obietta, in sintesi, che la moglie non ha reso verosimile alcun rischio attuale o imminente per le sue aspettative. Si duole altresì di un difetto di motivazione circa il fondamento della pretesa dell'istante e lamenta la violazione del principio del contraddittorio per il fatto che il Pretore ha tenuto conto di allegazioni di merito intervenute successivamente all'udienza di discussione. Il convenuto sostiene infine che, in ogni caso, nelle circostanze specifiche il diritto della moglie a un'indennità fondata sull'art. 124 CC non è sufficientemente verosimile.

  1. Per quel che riguarda la motivazione dei decreti, questi devono contenere “a pena di nullità” l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondano (art. 285 cpv. 1 lett. e CPC). Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale, il giudice può limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione è conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3).

In concreto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il Pretore non si è limitato a riassumere le pretese della moglie fondate sull'art. 124 CC, ma ha anche rammentato che il marito ha raggiunto l'età della pensione con rilevanti averi previdenziali, parzialmente liquidati in contanti. Che poi il primo giudice abbia commisurato l'importo del blocco alla domanda di giudizio principale, anziché a quella subordinata, è chiaro anche al convenuto (appello, pag. 3 n. 2c). La motivazione addotta dal Pretore, quantunque succinta, appare dunque sufficiente, né il convenuto pare aver incontrato grandi difficoltà nel motivare l'appello. Nel quadro di un procedimento volto all'adozione di misure meramente conservative, del resto, il giudice deve limitarsi a un sindacato di apparenza e non precorrere il merito della lite, tanto meno dandosi un giudizio di equità (art. 4 CC) come quello fondato sull'art. 124 CC (Walser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 124). Altra è la questione di sapere se l'apprezzamento del primo giudice resista alla critica. Ciò riguarda però l'esito, non la forma del decreto.

  1. Quanto all'asserita violazione del contraddittorio circa l'ammontare della pretesa formulata dalla moglie sulla scorta dell'art. 124 CC, è vero che alla discussione cautelare l'istante non ha quantificato la domanda, rinviando semplicemente al memoriale che avrebbe prodotto nella successiva udienza di merito (verbale del 14 marzo 2006, pag. 1). Su tale allegato nondimeno il convenuto ha potuto esprimersi, sicché non si intravede alcuna inosservanza del diritto d'essere sentito. Anzi, proprio in seguito a un ricorso dell'interessato, il Tribunale federale ha rimproverato a questa Camera di avere arbitrariamente ignorato, nel quadro di un giudizio provvisionale, circostanze emerse nel corso di un'udienza relativa alla causa di divorzio sulle quali le parti avevano avuto modo di esprimersi (sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). Ne discende, anche su questo punto, l'inconsistenza dell'appello.

  2. Il Pretore ha ancorato il decreto cautelare agli art. 124, 137 e 178 CC. L'appellante sostiene per contro che il provvedimento è stato ordinato in applicazione dell'art. 178 CC, cui rinvia l'art. 137 cpv. 2 CC. Ancora in appello la moglie invoca da parte sua l'art. 124 cpv. 2 CC, che consente al giudice di obbligare il debitore a garantire l'indennità dovuta in applicazione dell'art. 124 cpv. 1 CC se le circostanze ciò giustificano. Ora, l'art. 124 cpv. 2 CC riguarda il merito, ovvero la sentenza di divorzio, non le misure provvisionali, che sono disciplinate dall'art. 137 cpv. 2 CC. Quanto all'art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia alle misure provvisionali nelle cause di stato (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC), esso prevede che, ove appaia necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. L'istante non è tenuto a recare la prova di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda “le appropriate misure conservative” (art. 178 cpv. 2 CC), le quali devono rispettare in ogni modo un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002, consid. 7 con riferimenti, pubblicata in: FamPra 2003 pag. 920).

Le “misure conservative” dell'art. 178 cpv. 2 CC mirano alla salvaguardia di tutte le pretese finanziarie derivanti dal matrimonio, da quelle inerenti agli effetti del matrimonio in generale a quelle sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni (Hasen­böh­ler/ Opel in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 5 ad art. 178; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 1 ad art. 178 CC; Hausheer/Reusser/Gei­ser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 7 ad art. 178 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 178 CC). Esulano dalle previsioni della norma, invece, le pretese derivanti da relazioni contrattuali estranee al matrimonio, ovvero da rapporti giuridici che potrebbero instaurarsi anche fra persone non coniugate (De­sche­naux/ Stei­nauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 736; Haus­heer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 7c ad art. 178 CC). Sottratte all'applicazione dell'art. 178 cpv. 2 CC sono altresì le aspettative di mantenimento dopo il divorzio, destinate a sorgere solo dopo lo scioglimento del matrimonio (Ha­sen­­böh­ler/ Opel, op. cit., n. 7 ad art. 178 CC).

L'indennità dovuta all'altro coniuge nel caso in cui non sia (più) possibile suddividere le prestazioni previdenziali accumulate durante il matrimonio (art. 124 CC) è una pretesa che trova fondamento nell'unione coniugale, anche se è dovuta solo dopo lo scioglimento del vincolo. Sotto questo profilo, pertanto, non si ravvisano motivi per escludere tali aspettative dal campo d'applicazione dell'art. 178 CC. Tanto meno ove si consideri che il giudice delle misure provvisionali in una causa di divorzio può adottare tutti i provvedimenti reputati necessari, seppure non previsti come misure a tutela dell'unione coniugale (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 5 ad art. 137 CC). Tra di essi rientrano anche provvedimenti che trovano fondamento nel diritto sostanziale (DTF 123 III 3 consid. 3a), compresi quelli a salvaguardia di averi previdenziali (Micheli/­Nord­mann/­Jaccot­tet Tissot/­Crettaz/Thon­ney/­Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 212, n. 997; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht in: SZS 1998 pag. 430 seg.). Ciò posto, un blocco di averi bancari a garanzia di un'indennità fondata sull'art. 124 CC è senz'altro ammissibile come misura provvisionale in pendenza di divorzio.

  1. L'appellante contesta la necessità della misura, sostenendo che la moglie non ha reso verosimile un rischio attuale o imminente per le proprie aspettative, non bastando al proposito il fatto che egli abbia contestato simili pretese. Egli sottolinea di avere segnalato spontaneamente e con tempestività l'incasso della liquidazione, di avere sempre pagato puntualmente i contributi alimentari (pur contestati) e di non essere sospettato di fuga né di insolvenza, anzi di possedere una casa a __________ e un immobile in comproprietà con la moglie a __________. Nulla giustificherebbe pertanto il provvedimento litigioso.

a) Seri dissidi fra coniugi possono sostanziare il timore che

l'uno abbia a compromettere gli interessi finanziari dell'altro (Haus­heer/Reus­ser/Gei­ser, op. cit., n. 1 ad art. 178 CC; De­sche­naux/Stei­nauer/Bad­deley, op. cit., pag. 304 n. 732). La mera circostanza che un coniuge si opponga a pretese avversarie non è sufficiente tuttavia per legittimare misure conservative. Se non che, in concreto l'interessato medesimo ha ammesso di voler attingere all'importo del blocco “per far fronte alle sue spese correnti, e segnatamente al pagamento dei contributi dovuti alla moglie” (verbale del 14 marzo 2006, pag. 4 in fondo). Il rischio che egli consumi il capitale ricevuto in liquidazione della polizza di libero passaggio è quindi verosimile. Né si giustifica che egli adoperi quel denaro per sé medesimo, nel calcolo del contributo provvisionale per la moglie all'interessato essendogli già stata garantita la copertura del fabbisogno minimo (decreto del 10 agosto 2006 nel fascicolo DI.2006.339).

b) L'interessato ribadisce di possedere un immobile a __________ del valore di fr. 700 000.–. Nulla agli atti conforta però tale asserzione. Si sa unicamente che il fondo ha un valore di stima ufficiale di fr. 212 053.– ed è gravato di ipoteche per fr. 440 000.– (doc. 18g). Relativamente alle quote di comproprietà sulle particelle di __________, stimate dall'appellante fr. 86 500.– complessivi, l'importo non appare sufficiente per garantire la pretesa avanzata dalla moglie in base all'art. 124 CC, senza dimenticare che l'attrice chiede ulteriori fr. 80 000.– in liquidazione del regime dei beni. Non si può dire pertanto che, a un esame di verosimiglianza, il blocco decretato dal Pretore appaia ingiustificato.

  1. Da ultimo l'appellante sostiene che, comunque sia, l'indennizzo dell'art. 124 CC non può eccedere la metà del capitale previdenziale, sicché in nessun caso AO 1 può esigere più di fr. 145 997.–. Per di più, a suo parere, nelle condizioni economiche delle parti l'indennità neppure si giustifica. Da un lato egli dispone di redditi appena sufficienti per coprire il proprio fabbisogno minimo e stanziare il contributo provvisionale di fr. 1000.– mensili alla moglie, ma non può permettersi spese di dentista né concedersi vacanze e dovrà liquidare le propria proprietà immobiliari. D'altro lato, la moglie ha una ragguardevole sostanza immobiliare e ottime aspettative ereditarie. In circostanze siffatte non vi sarebbe spazio, dunque, per un'indennità fondata sull'art. 124 CC.

Durante la discussione sugli effetti contestati del divorzio AP 1 si è limitato a confermare, in merito al riparto degli averi previdenziali, il contenuto del proprio memoriale di risposta, senza esprimersi sui motivi addotti dalla moglie a sostegno dell'art. 124 CC (verbale del 14 marzo 2006 e riassunto scritto allegato nell'inc. OA.2004.792, pag. 3). Già per tale ragione, dunque, gli argomenti sollevati in appello, non sottoposti al Pretore, risultano irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; DTF 133 III 115 consid. 3.2). Ad ogni buon conto giovi osservare che gli averi previdenziali del marito all'atto del pensionamento non si limitavano alla liquidazione della polizza di libero passaggio, ma contemplavano anche un capitale di fr. 411 956.– convertito in una rendita annua di fr. 25 350.– (doc. 13a). Nel complesso, perciò, le prestazioni d'uscita superavano fr. 700 000.– (doc. 13a e 14). In simili circostanze la pretesa della moglie (fr. 202 076.–) non appare, per lo meno a un esame di verosimiglianza, in contrasto con il principio per cui la commisurazione dell'indennità deve

orientarsi al principio della divisione a metà delle prestazioni

d'uscita (DTF 133 III 401). A un sommario esame non si può nemmeno ritenere, per altro, che alla moglie sarà disconosciuta qualsiasi indennità a norma dell'art. 124 CC. Ne segue che, una volta ancora, il blocco decretato dal primo giudice non può dirsi sproporzionato o ingiustificato. Privo di buon diritto, l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'equa indennità per ripetibili.

  1. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri l'entità degli averi bancari oggetto del provvedimento.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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