11.2006.79

Incarto n. 11.2006.79

Lugano, 29 ottobre 2007/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.287 (successioni estere: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 27 febbraio 2006 da

AO 1 AO 2 AO 3 , e AO 4 (patrocinati dall' RA 2 )

contro

AP 1 , e AP 2 (patrocinati dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 agosto 2006 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso il 31 luglio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 9 agosto 2000 è stata costituita dalla __________ (Liechtenstein), per conto di __________ (1921), cittadino italiano domiciliato a Milano, la __________ con sede a __________ (Liechtenstein). In conformità al regolamento del 5 dicembre 2000 primo beneficiario della fondazione era “per reddito e sostanza” lo stesso __________. Alla di lui morte gli sarebbero subentrati come beneficiari la seconda moglie AP 1 (1940) nella misura del 48%, il figlio AP 2 (1972), nato dal secondo matrimonio, nella misura del 26% e il figlio AO 4 (1973), nato anch'egli dal secondo matrimonio, nella restante misura del 26%. I fiduciari __________ e __________ di __________ avrebbero vigilato l'esecuzione del regolamento in qualità di protector.

B. Il patrimonio della __________ consta per l'essenziale dei capitali azionari di due società con sede a Panamá, la __________ e la __________., le quali detengono a loro volta il capitale azionario di due società con sede a Buenos Aires, la __________. e la __________ Il consiglio di fondazione è formato dall'avv. __________ di __________, presidente, e dal fiduciario __________ (Liechtenstein) con firma collettiva a due. L'avvocato __________ presiede con diritto di firma individuale anche il consiglio di amministrazione delle due società panamensi. Le azioni delle società panamensi e argentine sono depositate su un conto titoli intestato alla __________ presso la __________ succursale di __________ (già __________).

C. __________ è deceduto a Milano il 4 giugno 2005, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la seconda moglie AP 1, le figlie AO 1 (1947) ed AO 2 (1950), nate dal primo matrimonio, la figlia AO 3 (1961), riconosciuta il 15 settembre 2003, e i figli AP 2 e AO 4, nati dal secondo matrimonio. AP 1 AP 2 e AO 4 hanno accettato l'eredità senza condizioni, le altre eredi l'hanno accettata con il beneficio d'inventario. Il 20 ottobre 2005, su decisione del consiglio della __________, le società panamensi __________ e __________ hanno ceduto fiduciariamente le azioni delle società argentine a __________ e __________. Il consiglio di fondazione ha poi deciso, il 26 gennaio 2006, di devolvere complessivi US$ 395 000.00 ricevuti dalle società argentine per il tramite della __________ a AP 1, AP 2 e AO 4. Quest'ultimo ha rifiutato l'elargizione.

D. Il 27 febbraio 2006 AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 3, chiedendo:

– che fosse ordinato in via cautelare il blocco delle azioni relative alla __________, alla __________, alla __________ e alla __________ depositate sul noto conto titoli intestato alla __________

– che fosse ordinato all'avvocato__________ e a __________ di consegnare le azioni in deposito alla Pretura;

– che fosse designato un custode delle azioni con facoltà di convocare le assemblee sociali e di deliberare nomine urgenti;

– che fosse ordinato all'avvocato __________, a __________, a __________ a __________, ad __________ alla fiduciaria __________ e alla fiduciaria __________ di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sui beni delle società, come pure dal prendere o eseguire delibere o nomine societarie;

– che fosse vietato all'avvocato __________ a __________, a __________ e ad __________ di prendere decisioni in virtù del regolamento della __________ o altre decisioni per conto della fondazione,

il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

Con decreto cautelare del 2 marzo 2006 emesso inaudita parte il Pretore ha sostanzialmente ordinato i provvedimenti richiesti, salvo la consegna dei titoli alla Pretura. L'attribuzione della tassa di giustizia di fr. 4000.–, delle spese e delle ripetibili è stata rinviata al decreto che sarebbe stato emesso dopo il contraddittorio.

E. All'udienza del 10 aprile 2006, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza e di revocare il decreto del 2 marzo 2006. Gli istanti hanno replicato, confermando le loro richieste. I convenuti hanno duplicato, ribadendo la loro proposta. Le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista anche al termine dell'istruttoria, in conclusioni scritte. Alla discussione finale esse hanno rinunciato. Statuendo il 31 luglio 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha confermato il decreto del 2 marzo 2006, nel senso che:

– ha decretato il blocco delle azioni relative alle società argentine e panamensi;

– ha ordinato all'avvocato __________ a __________, a __________, a __________, ad __________, alle fiduciarie __________ e __________ di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sui beni delle società, come pure dal prendere o eseguire delibere o nomine;

– ha vietato all'avvocato __________ a __________, a __________ e ad __________ di prendere decisioni in virtù del regolamento della __________ o altre decisioni per conto della fondazione,

il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

Il Segretario assessore ha precisato ad ogni modo che autorizzati, nell'amministrazione delle società, rimanevano “quegli atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese

usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Agli istanti il primo giudice ha fissato inoltre un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che in caso contrario i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. La tassa di giustizia di fr. 7000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 11 000.– per ripetibili. L'8 agosto 2006 il Pretore ha prorogato di 30 giorni il termine impartito agli istanti per intentare l'azione di merito.

F. Contro il decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello dell'11 agosto 2006 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il rigetto del­l'istanza cautelare e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 4 settembre 2006 AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 propongono di respingere l'appello. Con decreto del­l'11 dicembre 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

G. Nel frattempo, l'11 ottobre 2006, gli istanti hanno trasmesso alla Camera un certificato dell'Ufficio ruolo generale affari contenziosi civili del Tribunale ordinario di Milano dal quale risulta che il 30 settembre 2006 AO 1 ed AO 2 hanno introdotto contro AP 1, AP 2 AO 4 e AO 3 un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai beni caduti nella successione __________ definiti ‘beni argentini’ e con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 16 ottobre 2006 essi hanno fatto seguire un identico certificato in cui il Tribunale medesimo attesta che il 9 ottobre 2006 AO 3 ha promosso una causa analoga nei confronti di AP 1, AP 2, __________ e la __________

Considerando

in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore – o in sua vece dal Segretario assessore – nell'ambito di una causa appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Ciò vale, con ogni evidenza, anche nel caso di decreti emanati prima dell'introduzione della causa (art. 381 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore ha stabilito il valore litigioso in fr. 20 000 000.– (decreto impugnato, consid. 9). Sotto questo profilo l'appello in esa­me è dunque ricevibile.

  1. Il Segretario assessore ha accertato nella fattispecie che tutte le persone in causa sono eredi legittimi di __________ e che il patrimonio oggetto del blocco cautelare è “direttamente riconduci­bile” alla figura del defunto. Se si considera – egli ha proseguito – che la __________ è stata costituita “per attribuire i beni argentini a una determinata parte della famiglia” e che ha già ricevuto dalla fondazione, insieme con il figlio AP 2, una cospicua somma, i diritti ereditari degli altri membri della famiglia appaiono oggettivamente a repentaglio. A maggior ragione ove si pensi che perfino il consiglio di fondazione della __________ ha considerato il possibile avvio di un'azione di riduzione da parte di tali eredi. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto che in ogni modo i provvedimenti cautelari non dovessero eccedere l'indispensabile, impedire cioè la gestione ordinaria delle società le cui azioni era­no colpite dal blocco. Ha autorizzato così la normale amministrazione delle aziende, “come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato (ivi compresi gli onorari dei singoli amministratori per prestazioni professionali o a titolo d'indennizzo per l'appartenenza nel consiglio di fondazione”, fermo restando il divieto di elargizioni e di qualsiasi diminuzione del patrimonio sociale.

  2. La competenza per territorio del giudice svizzero a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo do­micilio in Italia è data (rassegna di giurisprudenza ticinese in: Piotet/Tappy [curatori], L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette Sandoz, Zurigo 2006, pag. 349 segg.). Ove tali provvedimenti non bastino a “congelare” i beni litigiosi, il giudice può anche decretare misure più incisive, sempre che siano volte a tutelare l'integrità della successione e non a salvaguardare la devoluzione ereditaria, poiché in quest'ultimo caso le regole sulla competenza per territorio sono diverse (op. cit., pag. 347 in basso). Nella fattispecie le ingiunzioni che il Segretario assessore ha rivolto all'avvocato __________ a __________, a __________, a __________, ad __________ alle fiduciarie __________ e __________ non esulano da disposizioni puramente conservative. Rientravano quindi nella competenza per territorio del Segretario assessore.

  3. Il giudice svizzero dei provvedimenti conservativi applica la sua procedura e adotta le disposizioni consentite dal proprio ordinamento (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP), quand'anche simili provvedimenti non siano previsti dal diritto estero che disciplina la causa di merito (lex causae: RtiD II-2004 pag. 791 consid. 3 con rimandi). A giusto titolo il Se­gretario assessore ha esaminato quindi le misure richieste, in concreto, facendo capo all'art. 376 cpv. 1 CPC.

  4. Gli appellanti contestano in primo luogo la loro legittimazione passiva, sostenendo che l'istanza cautelare andava diretta contro la __________, persona giuridica autonoma del Liechtenstein, le misure litigiose toccando direttamente quest'ultima attraverso il blocco che le preclude la libera disposizio­ne dei beni. Tanto più – essi soggiungono – che in Italia le controparti si prefiggono di far accertare la nullità della fondazione medesima, subordinatamente di far accertare la nullità del regolamento che li istituisce beneficiari sostitutivi del defunto. Se mai – concludono – essi sarebbero stati da coinvolgere in qualità di intervenienti o di litisconsorti necessari, “tenuto conto che il terzo motivo che gli istanti intenderebbero far valere nel merito, l'indegnità a succedere, riguarda unicamente AP 1 e AP 2” (memoriale, punto 8).

Gli istanti eccepiscono, nelle osservazioni all'appello, che legittimati passivamente in una causa volta all'annullamento di una disposi­zione a causa di morte sono gli eredi interessati al mantenimento della disposizione, mentre in concreto la fondazio­ne è una struttura puramente fittizia, destinata a eludere le norme del diritto successorio italiano. Tant'è che i convenuti figurano nel “formulario A” fatto allestire dalla Banca __________ (art. 3 e 4 della Convenzione di diligenza delle banche) come “aventi diritto economico” del conto intestato alla fondazione. Sono quindi, in sostanza, proprietari del relativo patrimonio e come tali legittimati passivamente non solo in una causa volta a far annullare la fonda­zione, o in subordine il relativo regolamento, ma anche – e soprattutto – in una causa tendente a far accertare la loro indegnità a succedere.

a) La qualità per agire e quella per difendere pertengono alle condizioni sostanziali della pretesa. Esse si determinano secondo il diritto applicabile al merito. La loro mancanza comporta il rigetto dell'azione senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda. Legittimato passivamente è, dunque, il soggetto nei confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa. Sapere se l'azione sia corretta­mente orientata è una questione che va esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii). Nella fattispecie il Segretario assessore ha, nonostante le obiezioni dei convenuti, sorvolato la questione.

b) Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, essi possono colpire – almeno nel diritto svizzero – non solo le parti, ma anche terzi, in particolare chi detenga l'oggetto litigioso in forza di un diritto reale o obbligatorio (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 28 al § 110; Guldener, Schweizerisches Zivilprozess­recht, 3ª edizione, pag. 579 n. III.1 e nota 28; Cocchi/ Trezzini, CPC ticine­se commentato e massimato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 376). Nell'ipotesi in cui un erede rivendichi come beni della succes­sione, ad esempio, determinati averi depositati su un conto bancario intestato al defunto o ad altri eredi, la banca può vedersi ordinare a titolo cautelare – ancorché estranea alla lite – il blocco del conto (I CCA, sentenze inc. 11.1998.177 del 1° marzo 2000 e inc. 11.1999.45 del­l'8 novembre 1999). In concreto il blocco poteva quindi – tecnicamente – indirizzarsi alla Banca __________ e le ingiunzioni agli organi della fondazione o delle società controllate, sebbene costoro siano indifferenti alla controversia.

c) Ciò premesso, il quesito è di sapere se l'istanza cautelare di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 andasse diretta contro la __________, contro AP 1 e AP 2 o contro tutti e tre insieme alla stregua di litisconsorti necessari. La legittimazione passiva essendo disciplinata dalla legge del merito, l'interrogativo va risolto alla luce di tale diritto.

d) Il processo intentato il 30 settembre 2006 da AO 1 ed AO 2 davanti al Tribunale ordinario di Milano (RG 58 374/006) nei confronti di AP 1, AO 3, AP 2 e AO 4 si presenta come un'azione combinata – fondata sul diritto italiano – tendente in via principale a far reintegrare il patrimonio della __________ nell'asse ereditario, in via subordinata a tutelare la quota legittima delle attrici e in via di ulteriore subordine a far accertare l'indegnità a succedere di AP 1, la quale avrebbe ricattato il marito perché erigesse la fondazione. L'“at­to di citazione” integra dunque – a un sommario esame come quello che presiede nel diritto ticinese all'emanazione di provvedi­menti cautelari – una petizione di eredità (art. 533 segg. del Codice civile italiano), un'azione di riduzione (art. 553 segg.) e un'azione intesa a far accertare l'indegnità di un erede (art. 463 segg.).

La petizione di eredità va diretta nel diritto italiano contro il terzo che possiede il bene rivendicato, ma solo ove costui detenga il bene senza titolo e in nome proprio, non ove detenga il bene per conto di altri eredi (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 9ª edizione, n. 4 ad art. 533 con richiamo). In quest'ultima eventualità l'azione va diretta contro il coerede, a differenza di quanto prevede la legge svizzera, che non ammette petizioni di eredità fra coeredi (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 9 ad art. 598 con citazioni). Non occorre invece, nella legge italiana, un litisconsorzio necessario con gli altri eredi (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6ª edizione, n. VI/1 ad art. 533). L'azione di riduzione va diretta, quanto a essa, contro il titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di vedersi corrispondere l'ammanco della sua porzione legittima (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 10 ad art. 553 con rinvii). La terza azione, infine, va diretta contro l'erede ritenuto indegno.

Nella fattispecie la petizione di eredità andava quindi introdotta – in linea di principio – contro la __________, che detiene in nome proprio i beni rivendicati. Le attrici pretendendo tuttavia che la fondazione sia giuridicamente nulla e che il relativo patrimonio sia detenuto in realtà dagli “aventi diritto eco­nomico”, a un esame di verosimiglianza potrebbe anche darsi che in un caso del genere l'azione fosse effettivamente da dirigere contro gli eredi ritenuti detentori dei beni litigiosi, mentre esclusa era – come detto – l'ipotesi di un litisconsorzio necessario. Provvisto di mera cognizione sommaria, nella disamina del tema il giudice dei provvedimenti cautelari non avrebbe potuto sospingersi oltre. Doveva limitarsi a reputare la legittimazione dei convenuti come possibile, ancorché non certa. Che gli istanti abbiano rinunciato a convenire in giudizio la __________, anche solo come litisconsorte facoltativo, dev'essere rimesso alla responsabilità processuale degli istanti medesimi. La legittimazione passiva sarà vagliata se mai con pieno potere cognitivo dal giudice di merito, che applicherà la lex causae. Approfondire il tema della legittimazione passiva inerente all'azione di riduzione e all'azione di accertamento sulla qualità di erede ai fini del pre­sente giudizio si rivela così, dopo quanto si è visto, superfluo.

e) Il processo avviato da AO 3 il 9 ottobre 2006 davanti allo stesso Tribunale ordinario di Milano (RG

60 428/006) contro AP 1, AP 1, l'avv. __________ e la __________ mira anch'esso a far reintegrare il patrimonio della __________ nell'asse ereditario, l'attrice chiedendo altresì che sia accertata la sua quota ereditaria di due quindicesimi nella successione del padre. Il fatto che nella causa di merito AO 3 abbia convenuto anche la fondazione ancora non sana l'eventuale difetto sul piano cautelare. Scartata una volta ancora l'esigenza di un litisconsorzio necessario, rimane nondimeno il problema accennato dianzi, ovvero quello di sapere se in virtù del diritto italiano la fondazione andasse davvero convenuta o se fossero da convenire i pretesi detentori del patrimonio. Quest'ultima eventualità potendo anche apparire verosimile alla luce di quel che si è spiegato dianzi, a torto AP 1 e AP 2 contestavano la loro legittimazione passiva davanti al Segretario assessore. Ciò rende superfluo una volta di più, ai fini dell'attuale giudizio, analizzare la legittimazione passiva dei due eredi in relazione all'accertamento della quota ereditaria vantata dall'attrice.

  1. Gli appellanti sostengono che la causa di merito divisata dalle controparti non ha alcuna parvenza di buon diritto (fumus boni iuris), onde la mancanza di uno dei presupposti cumulativi che l'art. 376 cpv. 1 CPC prescrive per l'emanazione di provvedimenti cautelari. Secondo gli appellanti la __________ non è nulla, nemmeno nel suo regolamento del 5 dicembre
  2. Tutt'al più il valore del relativo patrimonio va computato nell'asse

ereditario a tutela della porzione che spetta ai legittimari, ciò che per altro il disponente ha già previsto nel regolamento della fondazione. Né il regolamento citato equivale a un contratto succes­sorio vietato dal diritto italiano, come asseverano gli istanti. Configura una semplice norma divisionale nell'ambito di una successione che comprende altri beni pregevoli, come la __________ il cui valore contabile a bilancio è di 47 milioni di franchi, e la __________, che ha un patrimonio di circa 20 milioni di franchi. Pretendere di far dichiarare nulla la sola __________ in simili circostanze trascenderebbe nell'abuso di diritto.

a) Nel loro “atto di citazione” del 30 settembre 2006 Diana ed AO 2 adducono che la __________ è nulla giusta l'art. 1344 del Codice civile italiano (“contratto in frode alla legge”) perché contraria agli art. 537 (“riserva a favore dei figli legittimi naturali”), 566 “(successione dei figli legittimi e naturali”) e 581 (“concorso del coniuge con i figli”) del Codice civile italiano. La tesi non può essere esclusa in partenza, ma a prima vista non può nemmeno dirsi verosimile, nessuna delle norme predette impedendo a un disponente – se non altro a un esame d'apparenza – di creare una fondazione (in vita o in morte) ove questa non leda la porzione ereditaria dei legittimari. Quanto alla prospettata nullità della fondazione per incompatibilità del regolamento con il divieto di patti successori (art. 458 del Codice civile italiano), a un sommario esame nemmeno tale opinione appare provvista di verosimiglianza, ove si consideri che l'atto costitutivo di una fondazione – tra vivi o per causa di morte – è un atto giuridico unilaterale, mentre un contratto successorio è per sua natura un atto bilaterale di natura ricettizia. Altrettanto vale per la asserita contrarietà della fondazione o del suo regolamento con l'art. 687 del Codice civile italiano (“revocazione per sopravvenienza di figli”), non potendosi assimilare – almeno a un giudizio d'apparenza – una fondazione o il relativo regolamento a una “disposizione a titolo universale o particolare”, per tacere del fatto che nel 2000 __________ aveva già figli.

b) Dotata di qualche possibile verosimiglianza risulta invece la petizione di eredità nella misura in cui AO 1 ed AO 2 censurano il regolamento della __________ per vizio di forma relativamente all'istituzione di beneficiari sostitutivi dopo la morte del de cuius. Tale sostituzione dispiegando effetti solo dopo il decesso del fondatore, in effetti, potrebbe anche darsi che in Italia – contrariamente a quanto vale oggi in Svizzera (Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 16 e 21 ad art. 335) – una clausola del genere soggiaccia alle esigenze di forma che disciplinano le disposizioni a causa di morte (art. 606 del Codice civile italiano). Un'esigenza siffatta è posta per altro, in Svizzera, alle procure post mortem (Geiser, Über den Tod hinaus wirksame Vollmacht und wirksamer Auftrag, in: CFPG; Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 35 con rimandi). Gli appellanti ricordano che con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989 l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento (in Svizzera: RS 0.221.371), ma una fondazione di famiglia secondo il diritto del Liechtenstein non è – almeno a un sommario esame – un trust. Su questo punto almeno la causa pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano non può ritenersi destituita di fumus boni iuris. Un'altra questione è sapere se essa sia anche fondata, ma ciò riguarda il merito, non il giudizio cautelare.

c) Si aggiunga che la petizione di eredità ha, nel diritto italiano come in quello svizzero, natura reale (Cian/Trabucchi, op. cit., appendice 2004, n. I ad art. 533). In virtù dell'art. 535 del Codice civile italiano sussiste inoltre una surrogazione reale dei beni alienati. Non si può dire pertanto che il blocco disposto dal Segretario assessore sia stato inammissibilmente emanato per garantire il pagamento in denaro di pretese obbligatorie (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5C.279/1999 del 22 febbraio 2000, consid. 2c/aa con richiamo). Natura meramente obbligatoria e personale ha invero l'azione di riduzione (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 3 ad art. 553 e n. 1 ad art. 563). Dato quanto precede, non giova tuttavia soffermarsi al riguardo, né occorre indagare la parvenza di buon diritto insita nell'azione volta a far accertare l'indegnità a succedere di AP 1 o analizzare tale requisito passando in rassegna la causa promossa il 9 ottobre 2006 da AO 3. Basti rilevare che la petizione di eredità avviata da AO 1 ed AO 2 non sembra mancare, almeno su un punto, di fumus boni iuris. Nel risultato il decreto impugnato resiste quindi alla critica.

  1. Oltre alla parvenza di buon esito insita nell'azione di merito gli appellanti contestano il presupposto dell'urgenza cui l'art. 376 cpv. 1 CPC assoggetta l'emanazione di provvedimenti cautelari. Rammentano che il patrimonio della __________ sfugge alla disponibilità del consiglio di fondazione e dei singoli beneficiari, i quali possono agire solo all'unanimità, che il presidente del consiglio di fondazione ha garantito irrevocabilmente con lettera del 2 agosto 2005 alle controparti l'impegno di tenere bloccati tutti i titoli azionari delle società argentine e panamensi (doc. D, 2° foglio), sottolineando che l'istanza cautelare è stata presentata solo il 27 febbraio 2006, sette mesi dopo la morte di __________, quando ormai non poteva più farsi questione di urgenza.

Le argomentazioni testé riassunte non possono essere condivise. Intanto è bene ricordare che dei titoli depositati sul conto n. __________ della __________ intestato alla __________ (doc. I20–24 e I36) possono disporre con diritto di firma a due i membri del consiglio di fondazione avv. __________ e __________ (doc. I28). I membri del consiglio di fondazione, dandosi il caso con l'ac­cordo dei protector __________ e __________ (doc. I11–12), hanno inoltre la facoltà di disporre del patrimonio della fondazione, comprese le azioni delle società panamensi e – indirettamente, per mezzo dei proprietari fiduciari – delle società argentine, così come hanno la facoltà di adottare delibere o nomine nelle società controllate (doc. I11–12) e di prendere decisioni in applicazione del regolamento di fondazione o per conto della fondazione medesima. Atti di disposizione sulle azioni delle società argentine e nomine di organi di queste potrebbero essere decisi anche da __________ e __________ azionisti a titolo fiduciario delle società per conto della fondazione (doc. I52–54, I75–83, I144–147). L'avv. __________, poi, membro dei relativi consigli di amministrazione, può vincolare con diritto di firma individuale le società panamensi e disporre dei beni delle medesime (doc. I143–149).

Nella situazione illustrata gli appellanti non possono seriamente pretendere che gli istanti abbiano a rimettersi, quanto alla conservazione del patrimonio in dotazione alla __________, alla buona volontà di chi ne può disporre o alle assicurazioni del presidente del consiglio di fondazione, tanto meno per la durata delle cause di merito e men che meno per un valore litigioso di 20 milioni di franchi. Che i beneficiari non abbiano disposto della fondazione nei sette mesi successivi alla morte di __________ ancora non significa che ciò non possa accadere dall'oggi all'indomani, nulla obbligando gli aventi diritto a lasciare depositati i noti titoli azionari alla Banca __________. In proposito l'appello manca dunque di consistenza.

  1. Infine gli appellanti contendono il terzo requisito che l'art. 376 cpv. 1 CPC sottende all'adozione di provvedimenti cautelari, quello del pregiudizio considerevole, sostenendo che in concreto nessun danno può derivare agli istanti nemmeno nell'ipotesi in cui gli aventi diritto disponessero del patrimonio della __________. Essi rilevano che __________ ha lasciato un vero e proprio impero industriale attivo nella lavorazione del cromo, con una ventina di aziende sparse in tutto il mondo, proprietà immobiliari a __________, ricche fondazioni e società controllate __________ un'autentica fortuna che potrebbe soddisfare ogni porzione legittima degli istanti.

In realtà le affermazioni predette cadono nel vuoto. Solo AO 1 ed AO 2 chiedono invero – e solo a titolo subordinato – la loro porzione legittima. Entrambe le azioni promosse davanti al Tribunale ordinario di Milano configurano anzitutto petizioni di eredità mediante le quali le attrici si propongono di far reintegrare nell'asse ereditario al momento della morte del de cuius i beni posseduti dai convenuti attraverso una fondazione che ritengono nulla. Esse mirano quindi a rivendicare l'intera quota ere­ditaria, non solo l'equivalente di quanto manca loro per ricostituire la porzione legittima. Dilungarsi sull'ingente sostanza lasciata da __________ nulla toglie alla verosimiglianza del fatto che, disponendo del patrimonio della __________, i convenuti distrarrebbero dal preteso compendio ereditario un bene di pregio, cagionando agli istanti un pregiudizio considerevole. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

  1. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), i quali rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo solidale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'ammontare di quest'ultima è commisurata orientativamente all'entità del valore litigioso (4%: art. 9 cpv. 1 TOA), al tipo di procedura (50%: art. 15 TOA) e al grado di giurisdizione (50%: art. 17 cpv. 1 TOA). Tale retribuzione ad valorem è combinata poi con quella a tempo (una decina d'ore a fr. 500.– l'una) in ossequio all'art. 11 cpv. 1 TOA secondo la nota formula elaborata dal Consiglio di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15), senza dimenticare l'IVA (7.6%) e le spese presumibili (art. 3 TOA).

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema cautelare segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) per un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 3550.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 11 000.– complessivi per ripetibili.

  1. Intimazione:

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Comunicazione:

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terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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Gerichtsentscheide

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Ticino
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TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
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TI_TRAC_001, 11.2006.79
Entscheidungsdatum
29.10.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026