Incarto n. 11.2006.77 (rinvio TF)
Lugano, 5 settembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.1444 (divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 30 novembre 2004 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 2 );
vista la sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 22 febbraio 2006 da questa Camera,
giudicando nuovamente ora sul decreto cautelare del 9 gennaio 2006 con cui il Pretore ha disciplinato in via provvisionale il contributo alimentare per l'attrice;
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 gennaio 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 9 gennaio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 13 febbraio 2006 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (24 luglio 1940) e AO 1 (14 febbraio 1942) si sono sposati a __________ il 17 agosto 1968. Dal matrimonio è nato M__________ (14 maggio 1981), tuttora agli studi. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2001. Con petizione del 30 novembre 2004 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la pronuncia del divorzio, postulando tra l'altro un contributo alimentare di fr. 3044.– mensili per sé fino ai 64 anni, ridotto in seguito della rendita AVS, ma con l'aggiunta di metà della rendita di cassa pensione riscossa dal marito. In via provvisionale essa ha sollecitato il versamento del contributo alimentare di fr. 3044.– mensili retroattivamente dal 1° novembre 2004. Statuendo il 1° dicembre 2004 senza contraddittorio, il Pretore ha condannato AP 1 a erogare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 3000.– mensili.
B. All'udienza del 3 febbraio 2005, indetta per la discussione provvisionale, AP 1 ha proposto di sopprimere immediatamente il contributo. Entrambe le parti hanno offerto prove. Nel corso dell'istruttoria provvisionale, con decreto cautelare del
25 febbraio 2005, il Pretore ha poi ridotto il contributo litigioso a fr. 2285.– mensili. Alla discussione finale del 25 maggio 2005
l'istante non è comparsa, limitandosi a far pervenire un riassunto scritto di quello stesso giorno nel quale confermava in fr. 3000.– mensili (subordinatamente riduceva a fr. 2552.05 mensili) dal
1° novembre 2004 l'ammontare del contributo provvisionale richiesto. AP 1 ha postulato “la reiezione in ordine di tutte le allegazioni di fatto contenute nell'allegato di controparte”. Con decreto cautelare del 9 gennaio 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza provvisionale, obbligando il convenuto a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 2400.– mensili dal 1° novembre 2004. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 900.– per ripetibili ridotte.
C. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 16 gennaio 2006 per ottenere che il contributo provvisionale sia ridotto a fr. 2050.– mensili, sempre dal 1° novembre 2004. Nella sua risposta del 13 febbraio 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha instato perché il contributo alimentare sia aumentato a fr. 2667.– mensili (in subordine addirittura a fr. 3287.– mensili) dal 1° novembre 2004 al 31 luglio 2005, a fr. 2712.– mensili (in subordine addirittura a fr. 3142.– mensili) dal 1° agosto al 31 ottobre 2005 e a fr. 2712.– mensili dopo di allora. L'appello adesivo non ha formato oggetto di intimazione. Statuendo il 22 febbraio 2006, questa Camera ha respinto l'appello principale e ha dichiarato l'appello adesivo irricevibile (inc. 11.2006.7). Gli oneri del primo (fr. 350.–) sono stati posti a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 750.– per ripetibili. Gli oneri del secondo (fr. 250.–) sono stati posti a carico dell'istante, senza obbligo di corrispondere ripetibili.
D. La sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, che con sentenza del 6 luglio 2006 ha accolto il rimedio e ha annullato il giudizio di questa Camera. La tassa di giustizia di fr. 1500.– è stata posta a carico di AO 1, tenuta a rifondere al marito fr. 1500.– per ripetibili. L'emanazione di tale giudizio ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente sull'appello. Anzi, essendo stata annullata l'intera sentenza, occorre decidere nuovamente anche sull'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aveva fissato un contributo provvisionale per AO 1 di fr. 2400.– mensili dal 1° novembre 2004 fondandosi su redditi del convenuto calcolati in complessivi fr. 5499.– mensili. Il primo giudice non ha mancato di accertare “che posteriormente alla discussione finale il marito ha maturato l'AVS e dal 1° agosto 2005 percepisce una rendita semplice di fr. 2150.– (oltre a una completiva di fr. 645.– per la moglie e di fr. 860.– per M__________)”. Egli ha ritenuto però che, cumulando a tali introiti la pensione di fr. 2122.80 mensili, il reddito di lui fosse rimasto “sostanzialmente invariato”, “motivo per cui l'alimento stabilito per la moglie dovrà continuare a essere versato nella misura sopra stabilita” (decreto, pag. 4 a metà).
Statuendo il 22 febbraio 2006 sull'appello principale del convenuto, questa Camera ha definito insostenibile la conclusione del Pretore per quanto riguardava il contributo alimentare in favore della moglie dopo il 1° agosto 2005. Sommando la rendita semplice AVS, la rendita completiva per la moglie e la pensione si otteneva in effetti un totale di fr. 4907.50 mensili, che non poteva dirsi “sostanzialmente invariato” per rapporto al reddito precedente di fr. 5499.– (il quale non includeva la rendita completiva AVS per M__________). La Camera ha constatato però che la rendita semplice AVS, la rendita completiva per la moglie e la pensione risultavano dai documenti 12 e 13b, prodotti dopo la discussione finale del 25 maggio 2005. Essendo sfuggiti al contraddittorio, tali atti avrebbero potuto quindi sorreggere un'istanza volta alla modifica del decreto cautelare, ma non potevano essere considerati ai fini del contestuale giudizio.
Nel ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale il convenuto ha fatto valere che in realtà il contraddittorio relativo ai nuovi documenti era avvenuto il 24 ottobre 2005, non nell'ambito del procedimento cautelare (inc. DI.2004.1444), bensì nella causa di divorzio (inc. OA.2004.792), allorché il Pretore ha proceduto all'audizione separata e comune dei coniugi. Accertato che tale
udienza risultava sufficiente ai fini del diritto di essere sentito, il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza di appello. Ora, che un simile contraddittorio rispetti i requisiti minimi perché i documenti 12 e 13b siano versati agli atti non fa dubbio. Rimane da esaminare se ciò basti perché questa Camera giudichi essa medesima o se i documenti in questione vadano riconsiderati dal Pretore nel quadro di un nuovo giudizio.
Nel fascicolo del procedimento cautelare DI.2004.1444 non si faceva menzione ad alcun contraddittorio intervenuto il 24 ottobre 2005. Non vi accennava il decreto del Pretore (che evocava solo documenti prodotti “posteriormente alla discussione finale”), non vi si riferiva l'appellante, non vi alludeva l'istante e nessun verbale figurava agli atti. Quanto al fascicolo della causa di divorzio, esso è stato trasmesso alla Camera il 18 giugno 2006, insieme con l'appello del convenuto, salvo essere richiamato in Pretura quello stesso giorno ed essere ritornato solo due mesi dopo, il 20 marzo 2006, allorché il giudizio della Camera era ormai intervenuto. Certo, il contraddittorio del 24 ottobre 2005 faceva seguito – come si è scoperto in seguito, grazie alla sentenza del Tribunale federale – a un'istanza di restituzione in intero presentata dal convenuto l'8 agosto 2005 per essere abilitato a produrre i documenti nuovi. Se non che, tale istanza era semplicemente riposta nella cartella “corrispondenza” del fascicolo cautelare (come esibito n. 33 499) e non risultava avere avuto un seguito. Al momento del giudizio, in definitiva, questa Camera non aveva elementi per supporre che un'udienza riguardante il procedimento cautelare si fosse tenuta nella causa di merito.
Né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). La norma è intesa a tutelare non solo i diritti delle parti e la parità delle armi, ma anche la sicurezza giuridica. Non per nulla l'art. 119 cpv. 1 CPC prevede che di ogni atto di causa va tenuto un verbale, impugnabile solo con la denuncia di falso (cpv. 4). La fattispecie in esame dimostra come l'omissione del protocollo può, in concomitanza con altri fattori (istanza di restituzione in intero non rubricata, giudizio e memoriali silenti sulla procedura seguita, fascicoli paralleli prodotti, ma tosto richiamati in Pretura), rivelarsi fatale per la sicurezza processuale. Contrariamente all'opinione del convenuto, poi, non si può ragionevolmente esigere che prima di un giudizio in materia cautelare la Camera civile di appello passi al vaglio tutto l'incarto di merito per verificare che i verbali siano completi, tanto meno ove un minimo di diligenza da parte del primo giudice basti per evitare ogni rischio di equivoco.
Se ne conclude che nel caso in rassegna la lacunosità del fascicolo processuale DI.2004.1444 non può trovare comprensione. È inammissibile che una procedura di restituzione in intero per la produzione di nuove prove (art. 140 cpv. 1 CPC) non lasci traccia agli atti, salvo un'istanza riposta fra la corrispondenza alla stregua di un qualsiasi esibito. Tale modo informe di procedere, suscettibile di cagionare errori giudiziari in seconda sede, può solo essere sanzionato di nullità. Ne segue che in concreto il decreto impugnato va dichiarato nullo e la causa ritornata al Pretore perché integri il fascicolo cautelare rubricando formalmente agli atti l'istanza di restituzione in intero e copia del verbale relativo all'udienza del 24 ottobre 2005. In seguito egli statuirà di nuovo, fermo restando che un reddito mensile di fr. 4907.50 non può ritenersi “sostanzialmente equivalente” a un reddito mensile di fr. 5400.–. L'appello principale va accolto in tal senso.
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza di questa Camera, come detto, anche laddove è stato dichiarato inammissibile l'appello adesivo di AO 1. Occorre quindi ribadire che le misure provvisionali chieste in pendenza di divorzio o di separazione (art. 137 cpv. 2 CPC) sono trattate dal Pretore con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), la quale esclude appelli adesivi (art. 419c cpv. 3 CPC). Il memoriale dell'istante è e rimane pertanto improponibile.
Per quanto riguarda i costi del giudizio odierno, l'appellante principale ottiene causa vinta sul principio, con buone probabilità di vittoria anche davanti al Pretore. Gli oneri e le ripetibili, commisurate alla stringatezza dell'allegato, vanno addebitati pertanto a AO 1, la quale ha postulato a torto il rigetto del ricorso (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va nondimeno ridotta, la sentenza non terminando con un giudizio finale. Gli oneri dell'appello adesivo seguono a loro volta la soccombenza di AO 1, mentre non è il caso di assegnare ripetibili al convenuto, cui il memoriale non è stato notificato (art. 313bis CPC) e non ha cagionato spese.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è dichiarato nullo e la causa è rinviata al Pretore perché integri gli atti del procedimento cautelare nel senso dei considerandi e giudichi di nuovo.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dall'appellante principale, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili.
L'appello adesivo è irricevibile.
Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria