Incarto n. 11.2006.46

Lugano, 23 aprile 2008/sc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.50 (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 12 agosto 2003 da

AO 1 e AO 2,

(patrocinati dall' PA 2)

contro

Comunione dei comproprietari del CONDOMINIO AP 1 (patrocinata dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 maggio 2006 presentato dalla Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1 contro la sentenza emessa il 24 marzo 2006, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 e suo figlio AO 2 sono comproprietari, per tre quarti l'una e per un quarto l'altro, della particella n. __________ RFD di __________, sui __________. AO 1 beneficia anche di un

diritto di abitazione e di un diritto di usufrutto a vita sul fondo, che confina a monte con la particella n. __________, costituita in proprietà per piani (Condominio AP 1). Su quest'ultima il fondo di AO 1 e AO 2 gode di una servitù di passo lungo una ripida scalinata (a confine con la particella n. , proprietà di un terzo) che raggiunge la strada pubblica (“”). A causa dell'età avanzata (classe 1920) e dello stato di salute, AO 1 ha chiesto il 23 ago­sto 2002 all'amministratore del condomi­nio il permesso di installare lungo la gradinata, a proprie spese, un montascale elettrico a piattaforma ribaltabile fissato a una nuova ringhiera zincata, offrendo un indennizzo di fr. 5000.–. Le parti non hanno trovato un accordo.

B. Il 12 agosto 2003 AO 1 e AO 2 hanno convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città la Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1 perché questa li autorizzasse “ad edificare una ringhiera zincata con montascale a piattaforma a ridosso del confine tra i mappali n. __________ e __________ e con le modalità tecniche risultanti dal preventivo n. 15 202-06 della ditta __________”. Nella sua risposta del 14 novembre 2003 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. In subordine, nel caso in cui l'azione fosse stata accolta, essa ha chiesto che la scalinata rimanesse libera per almeno 1 m di larghezza su tutto il percorso, con obbligo per gli attori di sottoporre previa­mente “un progetto dettagliato del modo in cui la struttura verrà costruita sulla scalinata”. L'udienza preliminare, iniziata il 13 gennaio 2004, è stata sospesa per ulteriori trattative (rivelatesi infruttuose), e si è conclusa il 16 settembre successivo.

C. Cominciata nel gennaio del 2005, l'istruttoria è stata chiusa nel giugno seguente. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 10 novembre 2005 gli attori hanno formulato la seguente richiesta di giudizio:

La Comunione dei comproprietari del fondo particellare n. __________ RFD di __________ è condannata ad autorizzare AO 1 e AO 2, proprietari del mappale n. __________ RFD di __________, ad edificare una ringhiera zincata con montascale a piattaforma a ridosso del confine tra i mappali n. __________ e __________, nei termini e con le modalità risultanti:

– dal progetto allestito dalla ditta __________ di __________ e versato agli atti quale doc. O;

– dal referto peritale 27 maggio 2005 dell'ing. __________ di __________, con la precisazione che AO 1 e AO 2 sono tenuti a realizzare un cordolo in cemento armato lungo tutto il tracciato del montascale, cordolo nel quale verranno inserite sia le piantane di detto montascale, sia una recinzione che separi i mappali n. __________ e __________ RFD di __________ (…).

Entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza pretorile AO 1 e AO 2 verseranno alla AP 1 del fondo particellare n. __________ RFD di __________ un'indennità, una tantum, di fr. 5000.–.

Nel suo allegato conclusivo del 21 novembre 2005 la Comunione dei comproprietari ha proposto una volta ancora di respingere la petizione, rinunciando alla domanda subordinata.

D. Statuendo con sentenza del 24 marzo 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto la petizione e ha imposto alla Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1 di “rilasciare a AO 1 e AO 2 l'autorizzazione (firma della domanda di costruzione o altro) alla realizzazione, sul tracciato della servitù di passo pedonale iscritta a registro fondiario, di un montascale elettrico con piattaforma ribaltabile come a progetto della ditta __________ di __________ (doc. O agli atti causa) e come ad indicazioni del perito giudiziario ing. __________ (con formazione di un cordolo in cemento armato lungo il confine con la particella n. __________ RFD di __________, in cui operare l'ancoraggio delle piantane e con la posa di una recinzio­ne che separi i mappali n. __________ e __________ RFD)”. Entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza gli attori sono stati con­dannati a versare alla Comunione dei comproprietari un indennizzo di fr. 5000.–. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 4945.– e sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli attori fr. 2700.– complessivi per ripetibili.

E. Insorta contro la sentenza predetta con un appello del 2 mag­gio 2006, la Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1 chiede di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 19 maggio 2006 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Segretario assessore.

Considerando

in diritto: 1. Nelle cause relative a servitù o rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore si è attenuto al valore di fr. 20 000.– indicato dagli attori nella petizione, non contestato (sentenza impugnata, consid. 7). Sotto questo profilo nulla osta perciò alla ricevibilità dell'appello.

  1. Nelle procedure ordinarie, come quella in esame, il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Il plico contenente la sentenza del Segretario assessore è giunto alla convenuta il 25 marzo 2006 (timbro postale sul retro della busta d'intimazione, acclusa all'appello). Il termine d'impugnazione è co­minciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 9 al 23 aprile 2006 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto sabato 29 aprile 2006, salvo protrarsi fino a martedì 2 maggio 2006 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello è quindi tempestivo.

  2. In concreto gli attori hanno adito il giudice per essere autorizzati a installare, lungo la gradinata oggetto del diritto di passo, un montascale elettrico a piattaforma ribaltabile, fissato a una nuova ringhiera zincata. Quanto essi chiedono è che la comunione dei comproprietari si astenga dall'impedire l'esecuzione dell'opera. La causa da loro intentata si presenta così come un'azione confessoria, il cui scopo è – appunto – quello di vietare che terzi impediscano o rendano più difficile l'esercizio della servitù. L'art. 737 cpv. 3 CC evoca come possibile perturbatore il proprietario del fondo serviente, ma l'azione può essere diretta contro qualsiasi autore diretto o indiretto di una molestia (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 286 n. 1030b e 1031 con richiami). Se il fondo serviente è una comproprietà e chi intralcia – o minaccia di intralciare – l'esercizio della servitù è un comproprietario, l'azione va rivolta contro tutti i comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario (Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizio­ne, n. 192 con rinvio al n. 162 ad art. 737 CC e citazioni di dottrina). Trattandosi di un fondo in proprietà per piani, la questione è di sapere se la causa vada promossa contro tutti i comproprietari, alla stregua di litisconsorti necessari, o contro la comunione dei comproprietari. La legittimazione passiva configurando un presupposto di merito, il giudice deve verificarne l'esistenza d'ufficio in ogni stadio del processo (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii).

a) L'insieme dei comproprietari non si identifica con la comunione dei comproprietari; al contrario: l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ 21/1987 pag. 326 consid. 8a con richiami). Ora, una comunione di comproprietari non gode di personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, per sicurezza del diritto e per economia di giudizio la legge le riconosce una certa capacità processuale. A salvaguardia di interessi comuni essa può dunque, in proprio nome, stare in lite come attrice o con­venuta, escutere o essere escussa (art. 712l cpv. 2 CC). Per far valere o tutelare diritti reali riguardanti parti comuni una comunione può – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD I-2005 pag. 803 consid. 4b) – promuovere azioni negatorie (art. 641 cpv. 2 CC), azioni contro immissioni (art. 679 CC) e azioni possessorie (art. 928 e 929 CC; Wermelinger, La propriété par étages, Friburgo 2002, n. 187 ad art. 712l CC). Può intentare finanche azioni di rivendicazione e azioni di rettifica del registro fondiario (art. 975 CC), se queste non comportano maggiori oneri per i comproprietari. Contro la comunione dei comproprietari va diretta, coerentemente, un'azione fondata sull'art. 679 CC (immissioni) se la turbativa proviene da parti comuni (Rep. 1997 pag. 153 consid. 4 con rinvio; Schaad, La consorité en procédure civile, tesi, Neuchâtel 1993, pag. 363 n. 82).

b) La capacità processuale di una comunione si limita in ogni modo alla tutela della corretta amministrazione immobiliare, ovvero alla gestione degli affari comuni cui essa è preposta (cfr. Weber, Zur Prozeßfähigkeit der Stockwerkeigentümergemeinschaft, in: SJZ 75/1979 pag. 119). Un'azione di rettifica del registro fondiario o di rivendicazione che comporta

un'estensione delle parti comu­ni esula da tale ambito, poiché è suscettibile di comportare maggiori oneri per i comproprietari. Dev'essere promossa, di conseguenza, non dalla comunione, bensì dall'insieme dei comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario (DTF 112 II 308). Analogo principio vale nel caso di un'azione volta alla costituzione di un diritto reale in favore del fondo di base e alla relativa modifica del registro fondiario, ove tale diritto implichi un aumento degli oneri comuni (Schaad, op. cit., pag. 364 n. 68).

Per converso, va promossa contro tutti i comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario – e non nei confronti della comunione – un'azione intesa a far iscrivere un diritto reale a carico del fondo di base (art. 648 cpv. 2 CC), che si tratti di un accesso necessario (I CCA, sentenza inc. 11.2006.122 del 28 marzo 2008, consid. 2c con riferimento a Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 694 con citazioni; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1975, n. 26 ad art. 694 CC con rinvii; RVJ 21/1987 pag. 325) o di un'ipoteca legale (Schaad, op. cit., pag. 364 n. 67; contra: Wermelinger, op. cit., n. 203 ad art. 712l CC). Contro tutti i comproprietari va diretta altresì un'azione chiedente la cancellazione di un diritto reale iscritto in favore del fondo di base.

c) È vero che in determinate ipotesi non tutti i comproprietari devono agire insieme, quantunque l'azione riguardi parti comuni. Anche un singolo comproprietario – ad esempio – può promuovere un'azione possessoria a tutela di parti comuni contro un terzo perturbatore (RNRF 83/2002 pag. 151 consid. 3b), così come può far valere diritti reali inerenti a parti comuni che gli sono concesse in uso riservato (o “particolare”, come ad esempio un giardino, una terrazza o un posteggio all'aperto: DTF 122 III 146 consid. 3a). Un singolo comproprietario può postulare inoltre la costituzione di diritti reali in favore del fondo di base se tali diritti non comportano oneri per gli altri compro­prietari (Brunner/Wichter­mann in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 34 ad art. 648 con rinvii) o dichiari di assumere lui stesso i costi dell'operazione (DTF 108 II 35: diritto di sporgenza). Anzi, egli sembra finanche poter avviare una causa per ottenere un accesso necessario o una fontana necessaria in favore del fondo di base senza riguardo ai costi suscettibili di derivare agli altri comproprietari (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 35 ad art. 648 con rimandi). Si tratta però di casi particolari, che riguardano la legittimazione attiva dei condomini, non quella passiva.

d) Del resto, anche per quanto concerne la legittimazione passiva sussistono casi in cui non occorre agire contro tutti i comproprietari per far iscrivere un diritto reale a carico di parti comuni. Ciò si verifica – ad esempio – allorché un comproprietario dichiari formalmente di accettare in anticipo l'esito del processo (DTF 112 II 308), il che rende inutile convenirlo in giudizio insieme con gli altri, oppure quando un comproprietario sia incaricato dal regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio di rappresentare gli altri, sicché basti convenire in giudizio lui medesimo. Si tratta però, una volta ancora, di casi particolari, estranei alla fattispecie.

e) In concreto gli attori hanno promosso – come detto – un'azio­ne confessoria perché la comunione dei comproprietari si

astenga dall'impedire l'esecuzione del montascale elettrico da loro progettato lungo la scala oggetto del diritto di passo. La causa riguarda parti comuni della proprietà per piani (il giardino formante il subalterno c del fondo di base n. __________), ma non tende a un'iscrizione o a una qualsivoglia modifica del registro fondiario né comporta – per avventura – un aggravio di oneri per i comproprietari (le spese dell'intervento sono a carico degli attori, tenuti a versare anche un indennizzo di fr. 5000.–). In simili circostanze la lite può considerarsi rientrare ancora nella gestione delle parti comuni che compete alla comunione dei comproprietari. A ragione dunque gli attori hanno convenuto in giudizio quest'ultima.

f) In un precedente di qualche anno addietro questa Camera aveva già avuto modo di rilevare che una causa intesa a far iscrivere un diritto reale su parti comuni di un fondo costituito in proprietà per piani va diretta contro i comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario, non contro la comunione (RtiD I-2005 pag. 802 n. 78c). A un'azione del genere essa aveva equiparato, allora, anche una causa volta a far accertare il contenuto e la portata di una servitù gravante parti comuni. Se non che, dopo quanto si è visto per le azioni confessorie, simile punto di vista non può più essere ribadito. Un processo tendente a far accertare il contenuto e la portata di una servitù non comporta, per sua natura, alcuna iscrizione o modifica del registro fondiario. E siccome la servitù già esiste, esso non implica nemmeno – di per sé – un aggravio di oneri per i comproprietari. Come nel caso di un'azione confessoria intesa a tutelare una servitù iscritta, un'azione mirante a far accertare il contenuto e la portata di una tale servitù deve poter essere promossa contro la comunione dei comproprietari, chiamata a tutelare la gestione delle parti comuni. Non per caso la comunione può, a salvaguar­dia di parti comuni, intentare azioni di rivendicazione, azioni negatorie,

azioni contro immissioni, azioni di rettifica del registro fondiario e azioni possessorie (sopra, consid. a). La giurisprudenza in rassegna va quindi precisata su tal punto.

  1. Nella sentenza impugnata il Segretario assessore si è dipartito – correttamente – dal principio per cui la portata di una servitù si determina anzitutto secondo l'iscrizione nel registro fondiario (art. 738 cpv. 1 CC). Egli ha ricordato altresì che nuovi bisogni del fondo dominante non legittimano l'aggravamento di una servitù (art. 739 CC), sicché le ragioni soggettive addotte da AO 1 a sostegno dell'azione non giustificherebbero la posa del montascale, il quale configura un diverso modo di esercitare il diritto e non una novità tecnologica impostasi o acquisita nel tempo. Ciò premesso, “malgrado le considerazioni testé esposte”,

egli ha reputato che l'installazione del montascale a piattaforma ribaltabile non si traduca in un “rilevante aggravamento della servitù” perché non pregiudica l'impiego della scalinata, crea un ingombro solo quando è in uso (piattaforma ribassata), non causa inconvenienti, è poco rumoroso, di agevole manutenzione e non intralcia il passaggio a piedi nemmeno in caso di guasto. In definitiva il primo giudice ha imposto alla convenuta di tollerare l'impianto, compresa la formazione di un cordolo in cemento armato e la posa di una nuova ringhiera zincata, obbligando i convenuti – da parte loro – a versare entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza l'indennità offerta.

  1. L'appellante si duole che il Segretario assessore non abbia ravvisato un aggravamento della servitù nonostante il previsto ingombro di terreno causato dal montascale elettrico a piattaforma ribaltabile fissato a una nuova ringhiera zincata, “una infrastruttura tecnica con manufatti di grossa entità”. Essa sottolinea che ciò costituisce non solo un aggravamento, ma finanche un mutamento dell'onere, giacché trasforma un mero passo pedonale in un'infrastruttura meccanica di trasporto. Quanto alle prerogative dell'avente diritto, essa soggiunge che un conto è la facoltà di posare lastre e sistemare gradini sull'area di un passo, un altro è installare strutture meccaniche, motori, binari, cavi elettrici, agganci e ancoraggi, oltre a un cordolo in cemento armato lungo tutto il percorso, per di più fuori della superficie gravata. Tali “interventi altamente invasivi” sono incompatibili con il semplice diritto di usare la scala iscritto nel registro fondiario e obbligherebbero addirittura a spostare la recinzione del fondo. Inoltre l'impianto preclude il passaggio sulla scalinata durante l'uso e finirebbe inevitabilmente per diventare, data la natura prediale della servitù, un montacarichi destinato al trasporto di merci in favore del fondo dominante. Infine – epiloga la convenuta – manca qualsiasi piano particolareggiato che descriva l'esecuzione dell'opera, le semplici indicazioni del perito giudiziario lasciando agli attori la possibilità di attuare la struttura a piacimento. Da ultimo l'appellante censura l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili, rimproverando agli attori di non averle mai sottoposto alcun progetto di dettaglio e di avere delegato il compito – in pratica – al perito giudiziario.

  2. L'identità di una servitù è quella che risulta dal registro fondiario (“entro i limiti dell'iscrizione”: art. 738 cpv. 2 CC), nel senso che una servitù non può essere mantenuta per una finalità diversa da quella per cui è stata costituita (DTF 132 III 655 in fondo, con riferimenti). Il proprietario del fondo serviente può vedersi imporre, nondimeno, talune modifiche d'esercizio. Così egli deve tollerare nuovi bisogni del fondo dominante dovuti al mutare di circostanze oggettive, come l'evoluzione tecnica, lasciando ad esempio che un passo carraio sia percorso, anziché da barrocci a trazione animale, da veicoli a motore (SJ 130/2008 pag. 128 consid. 5.1). Il dovere di tolleranza non si estende tuttavia oltre i limiti dell'iscrizione né oltre lo scopo originario della servitù.

La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, ad esem­pio, che il proprietario di un fondo gravato di una servitù di captazione non è tenuto a tollerare che il proprietario del fondo dominante adoperi l'acqua – in tutto o in parte – per scopi diversi da quelli originari (DTF 91 II 193 consid. 2 e 3). Ha specificato inoltre che il proprietario di una cantina naturale gravata di una servitù di deposito per la fermentazione della birra non è tenuto a sopportare, dopo la chiusura della birreria, l'uso della cantina come magazzino per bottiglie di birra e acqua minerale (DTF 92 II 94 consid. 4). Sempre secondo giurisprudenza, il proprietario di un fondo gravato di servitù di condotta elettrica non è tenuto ad accettare che la condotta sia impiegata anche per servizi di telecomunicazione (DTF 133 III 655 consid. 8; v. anche DTF 133 II 53 consid. 5).

  1. Per definire lo scopo iniziale, il contenuto e l'estensione di una servitù occorre far capo anzitutto – come ha ricordato il Segretario assessore – all'iscrizione nel registro fondiario (art. 738 cpv. 1 CC). Se questa è poco chiara, incompleta o sommaria si ricorre all'atto costitutivo. Se nemmeno l'atto costitutivo è concludente, l'estensione del diritto va accertata in base al modo in cui la servitù è stata esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). L'esegesi dell'atto costitutivo corrisponde a quella di una dichiarazione di volontà. Trattandosi di un contratto, esso va interpretato quindi secondo la reale e comune volontà delle parti (art. 18 CO), ovvero – se questa non può essere ricostruita – secondo le regole della buona fede.

Nei confronti di terzi che non hanno partecipato all'atto costitutivo della servitù, nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC). Non solo per quanto riguarda il mastro, ma anche per quel che è dei documenti giustificativi suscettibili di precisare la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC, ripreso dall'art. 738 cpv. 2 CC). Ciò impedisce di considerare circostanze e motivi personali che abbiano determinato la volontà di chi ha costituito la servitù; nella misura in cui non risultano dall'atto costitutivo, tali circostanze e motivi personali non sono opponibili a terzi che si siano riferiti in buona fede al contenuto del registro fondiario (SJ 130/2008 pag. 129 consid. 5.2 con richiami).

  1. In concreto la servitù prediale figura iscritta nel registro fondiario come diritto di passo a carico della particella n. __________ “da esercitarsi lungo il confine della proprietà __________ dove corre una scala” (doc. D: istromento 14 aprile 1962 n. 1939 del notaio __________, __________, 2° foglio, nel quale __________ e __________ hanno venduto la particella n. __________ a __________ e __________, conservan­do per sé la particella n. __________, con richiesta d'iscrizione 4 maggio 1962 all'Ufficio dei registri, __________). La descrizione è univoca e non lascia spazio a interpretazione di sorta (art. 738 cpv. 1 CC), né gli attori pretendono che – per avventura – nelle intenzioni dei contraenti il passo comprendesse altre facoltà.

La servitù in questione consente dunque il semplice transito pedonale lungo la scalinata del fondo serviente, con la possibilità implicita di portar carichi sulla persona (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 144 in alto). Non comprende invece il diritto di installare alcunché sull'area gravata dal diritto di passo, né sulla fascia di terreno attigua alla scalinata, né tanto meno sotto la scalinata medesima. Se non che, nella fattispecie l'impianto richiede “un cordolo di cemento armato lungo il confine con la particella n. __________ in cui operare l'ancoraggio delle piantane” (sentenza impugnata, dispositivo n. 1.1), lo spostamento della cinta a confine con la particella n. __________ (perizia, pag. 12 in fondo) e l'installazione del motore elettrico sotto la scala (perizia, pag. 10). L'esecuzione dell'impianto non rientra dunque nei limiti dell'iscrizione, come ha riconosciuto anche il Segretario assessore. Rimane da esaminare se, nonostante ciò, l'impianto si giustifichi – come sostengono gli attori (e come reputa in sostanza il primo giudice) – perché la convenuta non può sottrarsi ai nuovi i bisogni del fondo dominante riconducibili all'evoluzione della tecnica.

  1. Che il proprietario di un fondo serviente debba tollerare nuovi bi­sogni del fondo dominante dovuti a mutate circostanze oggettive, come il progresso tecnico, si è già detto (sopra, consid. 6). Si è anche spiegato tuttavia che ciò deve rimanere nelle finalità per cui la servitù è stata costituita. Non si può, in altri termini, modificare l'identità di una servitù per il solo fatto che nel corso degli anni sia intervenuta un'evoluzione tecnologica. Se una servitù di passo carraio può interpretarsi come servitù di passo veicolare, il suo scopo rimanendo invariato, una servitù di condotta elettrica non può interpretarsi come servitù di condotta per servizi di telecomunicazione, nemmeno in seguito all'evoluzione della tecnologia, senza che se ne modifichi lo scopo.

Alla stessa stregua, una servitù di passo pedonale lungo una gradinata non comporta il diritto di installare e mantenere a lato della scala un sistema meccanico di risalita, tanto meno su porzioni di terreno non gravate del diritto. A supporre che i montascale elettrici ancora non esistessero nell'aprile del 1962, sicché si possa parlare di evoluzione tecnica successiva alla costituzione della servitù, un diritto di passo non si identifica con un diritto d'impianto. Si tratta di due servitù diverse, di cui l'una non include l'altra. Quanto gli attori postulano è in realtà un diritto supplementare. Essi chiedono, in altri termini, che la convenuta sia obbligata a tollerare una servitù duplice, destinata simulta­neamente al passo pedonale e all'esercizio di un impianto montascale (per altro su porzioni di terreno parzialmente diverse). Una servitù del genere trascende però il contenuto di quella iscritta nel registro fondiario, mutandone l'identità. E l'identità di una servitù non può essere alterata, nemmeno ove ciò non comporti alcun aggravio per il proprietario del fondo serviente a norma dell'art. 739 CC (DTF 132 III 656 consid. 8.2).

  1. Si aggiunga che nella fattispecie non solo la posa del montascale invaderebbe porzioni di terreno non gravate dalla servitù originaria, ma che – si condividesse l'orientamento del Segretario assessore – ogni beneficiario di passo pedonale potrebbe installare a piacimento sul tracciato della servitù un impianto a fune, che si tratti di un carrello su binari o di una cabina sospesa, a funziona­mento elettrico o idraulico. Mal si comprenderebbe in effetti perché tale facoltà dovrebbe essere riservata a un sistema di risalita come quello previsto dagli attori. Ciò toglierebbe alla servitù di passo ogni caratteristica propria, conferendo al beneficiario del diritto un ventaglio di possibilità indistinte per usare l'area gravata del fondo serviente, con effetti imprevedibili sulla sicurezza giuridica. Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento già per tali ragioni legate all'identità della servitù. Ciò rende superfluo esaminare le altre censure sollevate dall'appellante, compresa quella sull'addebito delle spese e delle ripetibili.

  2. La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno vanno addebitate solidalmente agli attori, soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), i quali rifonderanno inoltre alla convenuta, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado (non contestate nel loro ammontare), che segue identica sorte.

  3. Circa i rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 20 000.– (sopra, consid. 1) non supera la soglia per un eventuale ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. La petizione è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 4945.– sono poste carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2700.– complessivi per ripetibili.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono posti a carico di AO 1 e AO 2 in solido, i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

III. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2006.46
Entscheidungsdatum
23.04.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026